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Decisione

12.2020.130

Lavoro - mandato - simulazione

10 marzo 2021Italiano19 min

I. L’appello 21

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.130

Lugano

10 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.15 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 24 maggio

2019 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO

1

rappr. da PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di CHF 72'000.- oltre interessi al 5%

dal 14 febbraio 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, domanda avversata dalla controparte,

che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sulla questione

di sapere se, come preteso dall’attore, il contratto di lavoro sottoscritto

dalle parti fosse solo simulato, che il Pretore aggiunto con decisione 18

settembre 2020 ha risolto negativamente, respingendo con ciò la petizione;

appellante l'attore con

appello 21 ottobre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 5 novembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 14 luglio 2014 la

società svizzera AO 1 e il cittadino italiano domiciliato in Italia AP 1 hanno

sottoscritto un contratto di lavoro (doc. 1), in forza del quale il secondo è

stato assunto dalla prima a tempo indeterminato in qualità di impiegato al 100%

e con un salario mensile, dovuto per 13 mensilità, di CHF 3'100.- lordi.

Il

27 gennaio 2017 (doc. F) AP 1 ha prudenzialmente disdetto il contratto,

da lui ritenuto simulato siccome in realtà costitutivo di un contratto

societario, per il 31 marzo 2017.

2. Con petizione 24

maggio 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

P), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud, per ottenere

la sua condanna al pagamento di CHF 72'000.- oltre interessi al 5% dal 14

febbraio 2017 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE

n. __________ dell’UE di Mendrisio, rivendicando in estrema sintesi l’utile a

lui dovuto nell’ambito del dissimulato contratto societario.

La convenuta si è integralmente

opposta alla petizione.

3. Limitata la

procedura ex art. 125 lett. a CPC alla questione di sapere se, come preteso

dall’attore, il contratto di lavoro fosse solo simulato e fosse dunque

costitutivo di un contratto societario, il Pretore aggiunto, dopo aver esperito

l’istruttoria di causa e aver raccolto gli allegati conclusivi delle parti, con

decisione 18 settembre 2020, ha risolto negativamente la tematica e ha con ciò

respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di CHF

5'500.- e le spese di CHF 500.-, oltre alle spese della procedura di

conciliazione di CHF 1'000.-, a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere

alla controparte CHF 7’200.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

4. Con

l’appello 21 ottobre 2020, che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con

risposta 5 novembre 2020, l’attore ha chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

5. La domanda d’appello

è d’acchito prematura e con ciò irricevibile nella misura in cui l’attore,

in riforma della decisione pretorile, ha sin d’ora postulato l’accoglimento

della petizione, invece di aver chiesto di risolvere affermativamente la

questione di sapere se il contratto di lavoro fosse solo simulato. In effetti,

quando - come nel caso di specie - il procedimento di prima istanza è limitato,

in forza dell’art. 125 lett. a CPC, all’esame di una determinata

questione costituente per l’attore una premessa per il buon fondamento delle

sue pretese, lo stesso continua solo su quella tematica sino a decisione

definitiva sulla medesima e il giudice di prime cure, in caso di risposta

affermativa alla stessa, non può già allora statuire positivamente anche sul

merito. In tali circostanze, ovviamente, l’attore nemmeno può pretendere

l’emanazione di un giudizio di merito positivo da parte della Camera d’appello

nell’ambito dell’impugnativa contro il giudizio su tale aspetto (II CCA 15

febbraio 2019 inc. n. 12.2017.171; cfr. per analogia TF 4A_265/2017 del 13

febbraio 2018 consid. 4).

6. Per

giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai sensi dell’art.

18 cpv. 1 CO quando le due parti contrattuali sono d’accordo che gli

effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro dichiarazioni

non debbano prodursi (DTF 72 II 154 consid. 2, 97 II 201 consid. 5), sia perché

esse hanno inteso creare l’apparenza di un negozio giuridico inesistente, sia

perché hanno inteso celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 5C.113/2000

del 9 novembre 2000 consid. 4b, 4C.279/2002 del 28 novembre 2003 consid. 5). In

tal caso l’atto simulato è nullo siccome non voluto dalle parti (DTF 71 II 99

consid. 2, 72 II 154 consid. 2, 97 II 201 consid. 5), mentre ad essere valido,

sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste da quest’altro negozio

giuridico e sempre che lo stesso sia esistente, è quello dissimulato (DTF 71 II

99 consid. 2).

L’onere

della prova in merito all’esistenza delle circostanze alla base della simulazione

incombe alla parte che se ne prevale (Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 134 e

209 ad art. 18 CO;

DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 5C.113/2000 del 9 novembre 2000 consid. 4b/aa, 4C.279/2002

del 28 novembre 2003 consid. 5; II CCA 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37,

29 settembre 2010 inc. n. 12.2008.248).

7. Nel

caso di specie il Pretore aggiunto doveva in sostanza stabilire se in occasione

della sottoscrizione del contratto di lavoro di cui al doc. 1, avvenuta senza

la presenza di terze persone, il socio e direttore della convenuta __________ B__________

e l’attore avessero verbalmente concluso un contratto simulato, nel senso che

la loro concorde volontà sarebbe in realtà stata quella di concludere un vero e

proprio contratto societario.

Per

il giudice di prime cure, viste da una parte l’inconcludenza della

documentazione versata agli atti, la contraddittorietà delle testimonianze

assunte e l’assenza di indicazioni sui motivi che avrebbero indotto la

convenuta a concludere un contratto simulato, e considerato dall’altra che gli

obblighi derivanti dal contratto di lavoro risultavano essere stati adempiuti,

la questione doveva essere risolta nel senso che l’esistenza della simulazione

non era stata sufficientemente provata.

8. In

questa sede l’attore, dopo aver rammentato, a ragione, che l’adempimento degli

obblighi derivanti dal contratto di lavoro non era in realtà decisiva per la

tematica della simulazione in quanto in base al presunto contratto societario

dissimulato il salario e le altre remunerazioni già versatigli avrebbero poi

dovuto essere dedotti dalle sue spettanze, ha contestato di non aver allegato e

provato i motivi che avrebbero indotto la convenuta a concludere un contratto

simulato anziché quello dissimulato e ha in ogni caso ribadito che le prove

orali assunte erano ampiamente sufficienti a comprovare l’esistenza della

simulazione.

La

censura, sufficientemente motivata (art. 311 CPC), è fondata.

8.1. Sulla

prima questione, si osserva che negli allegati preliminari l’attore aveva

spiegato che la sottoscrizione del contratto di lavoro simulato in vece di

quello societario dissimulato era stata messa in atto per permettergli di

risparmiare le spese di CHF 20'000.- per la costituzione ex novo di una

società a garanzia limitata in Svizzera, ritenuto che la soluzione adottata,

oltre ad essere interessante per la convenuta, a cui era stata garantita una

collaborazione dell’attore a condizioni vantaggiose, non avrebbe causato alcun

esborso ulteriore alla controparte (cfr. petizione p. 3 segg.). L’attore ha

aggiunto che __________ B__________ si era detto disposto ad agire in tal

senso, essendo un amico d’infanzia della sorella E__________ __________ (cfr.

petizione p. 3).

Tali

motivazioni, a cui si aggiunge quella - non addotta ma persino implicita -

secondo cui quell’accordo s’imponeva per permettere all’attore di disporre del

necessario permesso G (cfr. doc. rich. II°), hanno poi trovato conferma

nell’istruttoria, segnatamente nelle deposizioni di E__________ __________

(secondo cui “tale accordo era stato concluso tra AP 1 e __________ B__________

che aveva proposto al primo di evitare i costi di creazione di una nuova

società appoggiandosi ad AO 1 per svolgere la sua attività …

L’accordo

poteva essere interessante poiché in questo modo … poteva garantirsi delle

attività normalmente appaltate a terzi a prezzi più interessanti”, verbale

22 aprile 2020 p. 5), di El__________ __________ (secondo cui “il contratto

di lavoro … serviva a AP 1 per giustificare la sua presenza in Svizzera e per

portare avanti la sua attività di comunicazione, senza dover costituire una sua

società”, verbale 24 giugno 2020 p. 2) e di Eli__________ __________

(secondo cui “__________ B__________ … mi ha riferito che aveva lui proposto

questo accordo a AP 1 perché poteva tornargli utile in quanto i clienti di __________

B__________ e AP 1 erano complementari, nel senso che l’attività svolta da AP 1

presso i propri clienti avrebbe potuto creare lavoro per l’attività di B__________

e viceversa ”, verbale 29 luglio 2020 p. 4), testimoni questi della cui

attendibilità meglio si dirà più avanti.

8.2. Sul

secondo aspetto, si osserva innanzitutto che nel corso dell’istruttoria erano

state sentite non meno di 11 persone, 3 nell’ambito dell’interrogatorio delle

parti (l’attore, __________ B__________ e A__________ __________ [gerente della

convenuta e socio di F__________ __________, che era socia della convenuta]) e 8 in

qualità di testimoni (Ba__________ __________ [sorella dell’attore, moglie di A__________

__________ e vicepresidente di F__________ __________], S__________ __________

[revisore

esterno della convenuta], Si__________ __________ [ex dipendente

del revisore esterno della convenuta], E__________ __________ [sorella

dell’attore, ex contabile della convenuta e socia di N__________ __________,

che è la nuova società fondata dall’attore], El__________ __________ [coinquilina di E__________ __________, ex dipendente di F__________ __________ e socia e gerente di N__________ __________], G__________ __________ [ex dipendente

della convenuta ed ex dipendente di N__________ __________], Sil__________

__________ [ex dipendente della convenuta ed ex dipendente di

N__________ __________] e Eli__________ __________ [sorella

dell’attore e dipendente di __________, di cui __________ B__________ era un

fornitore]).

8.2.1. Ora,

se il giudice di prime cure può sostanzialmente essere seguito laddove ha

stabilito, sul tema dell’avvenuta simulazione, che le versioni rese in sede di

interrogatorio dall’attore e da __________ B__________ (e anche da A__________ __________,

anche se poi questi aveva in realtà lasciato intendere di non essere sicuro di

ciò che potrebbe però aver fatto __________ B__________) erano opposte e con

ciò di principio si elidevano, la situazione è diversa per quanto riguarda le

risultanze testimoniali, in merito alle quali egli ha concluso in generale che

le deposizioni di E__________ __________ e di El__________ __________,

favorevoli all’attore, sarebbero inattendibili per varie ragioni, che le

deposizioni di G__________ __________ e di Sil__________ __________, pure favorevoli

all’attore, sarebbero ininfluenti siccome si limitavano a riportare quanto

dichiarato da quest’ultimo, e che la deposizione, chiara e non pilotata, di Eli__________

__________, sempre favorevole all’attore, sarebbe contraddetta da quelle,

altrettanto chiare e lineari, di Ba__________ __________, di S__________ __________

e di Si__________ __________, favorevoli alla convenuta.

8.2.2. Visto

che nessun altro, oltre all’attore e a __________ B__________, era presente al

colloquio che aveva portato alla sottoscrizione del contratto di lavoro di cui

al doc. 1, le uniche testimonianze a cui può qui essere attribuita una forza

probatoria sul tema della simulazione sono quelle rese dalle persone che in un

momento successivo avevano sentito uno dei due esprimersi contrariamente alla

versione da loro ora rilasciata (sulla valenza probatoria delle deposizioni di

un teste che riporta quanto gli è stato detto da terzi, cfr. II CCA 20 agosto

2013 inc. n. 12.2012.31, 2 luglio 2014 inc. n. 12.2013.128, 8 luglio 2014 inc.

n. 12.2013.203), ovvero quelle di E__________ __________ (secondo cui “io so

di questo accordo [N.d.R.: del

contratto simulato] perché mi era

stato riferito da __________ B__________ anche nella mia qualità di contabile …

__________ B__________ mi disse di aver comunicato tale accordo ad A__________ __________

e di aver ricevuto carta bianca sulla gestione di tutto”, verbale 22 aprile 2020 p. 5), di El__________ __________

(secondo cui “è capitato che fossi in ufficio con AP 1 e __________ B__________

e si discuteva di un accordo affinché AP 1 si gestisse in modo indipendente.

Nel senso che era un agente indipendente sotto il cappello di AO 1. Da quello

che ho capito da questo colloquio, il contratto di lavoro era simulato … Con B__________

invece la questione dell’accordo si era già discussa ad inizio 2016… Con

riferimento a quello che ho detto sopra relativamente alla simulazione del

contratto di lavoro, riporto unicamente quanto mi era stato riferito da AP 1 e

da __________ B__________”, verbale 24 giugno 2020 p. 2 seg.) e di Eli__________

__________ (secondo cui “Sia AP 1 che __________ B__________ hanno avuto

l’occasione di raccontarmi del loro accordo, secondo cui il contratto di lavoro

fra AP 1 e AO 1 era fittizio e nascondeva altri termini di accordo. Ovvero che

l’attività svolta da AP 1 era indipendente da quella svolta da __________ B__________

in AO 1 … B__________ mi ha raccontato di aver parlato con __________ di voler

fare un accordo con AP 1, che a quel momento era disoccupato. Se non sbaglio

era luglio 2014. In sostanza A__________ __________ non era d’accordo, perché

non voleva rischiare di perdere soldi con l’attività di AP 1 ed avrebbe così

dato carta bianca a B__________ per un accordo con AP 1, che tutelasse AO 1 e

portasse AP 1 a pagare eventuali perdite che avesse conseguito. Allo stesso

tempo gli eventuali utili sarebbero stati integralmente riconosciuti a AP 1.

L’accordo prevedeva anche che AP 1 avrebbe potuto staccarsi in qualsiasi momento

da AO 1. __________ B__________ mi ha parlato di questo accordo dopo che è

stato fatto, indicativamente tra luglio e ottobre 2014. Me ne ha parlato anche

in altre circostanze, sicuramente anche in dicembre 2016 ... Per quel che

riguarda la definizione degli utili, che sarebbero spettati a AP 1, essendo io

contabile, ho chiesto a __________ B__________ come sarebbero stati gestiti.

Quest’ultimo mi ha riferito che avrebbero utilizzato dei conti specifici di

ricavi e costi all’interno del piano dei conti e dei centri di costo per

identificare quanto fosse di pertinenza dell’uno o dell’altro”, verbale 29

luglio 2020 p. 4 seg.). Come si vedrà, tali deposizioni, oltretutto

convergenti, sono in realtà attendibili.

8.2.2.1. Nella

sua decisione il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto che l’attendibilità

della deposizione di E__________ __________ sarebbe stata “dubbia e poco

credibile su vari aspetti, che denotano tratti d’ingenuità”, non ha poi

esposto le ragioni alla base di quel giudizio e, laddove parrebbe averlo fatto,

non ha comunque reso un giudizio convincente: egli si è in effetti limitato a

riassumere 5 passaggi della sua testimonianza, aggiungendo poi, con riferimento

a quanto da lei dichiarato nel primo di quei passaggi, che la sua versione sarebbe

stata contraria a quanto riportato dai testi S__________ __________ e Si__________

__________ (senza però che vi fosse certezza che la versione corretta fosse

proprio la loro) e, con riferimento a quanto da lei dichiarato nell’ultimo di

quei passaggi, che un diverso svolgimento dei fatti sarebbe stato più probabile

(senza però indicare alcuna prova a tale proposito).

In

questa sede la convenuta non ha preteso che la deposizione della teste dovesse

essere inattendibile per altri motivi.

8.2.2.2. Nella

sua pronuncia il giudice di prime cure ha ritenuto che le deposizioni di El__________

__________ non sarebbero state “oggettivamente affidabili”, in quanto la

teste “si è invece contraddetta ed ha dichiarato di aver discusso con AP 1

del litigio”.

La

motivazione appare eccessivamente severa: il primo giudice non ha innanzitutto

spiegato in quale passaggio la teste si sarebbe contraddetta e in ogni caso, se

ciò fosse da ricondurre al fatto che essa aveva dapprima dichiarato che “quando

AP 1 mi ha parlato della vertenza giudiziaria, non ha specificato se si

trattasse di stipendi o altro che pretendeva” e che subito dopo aveva

invece dichiarato che “quando AP 1 mi ha parlato della causa giudiziaria, mi

ha riferito che avrebbe richiesto il pagamento di utili societari, che aveva

negli anni accantonato”, si osserva che la contraddizione non risulta talmente

grave e clamorosa da inficiare tutta la sua deposizione, tanto più che essa,

richiesta di prendere posizione su quella circostanza, aveva poi precisato che

“non siamo entrati nel dettaglio di stipendi pagati o non pagati. Penso che AP

1 abbia usato la parola “utili”, senza quantificarli” (verbale 24 giugno

2020 p. 3); non è per contro vero che essa avrebbe discusso del litigio con

l’attore in tempi sospetti (“quando io ho ricevuto la citazione a comparire

oggi conoscevo già il tema del litigio, perché ne ho discusso con AP 1, il

quale mi ha riferito che aveva fatto causa ad AO 1 che non gli riconosceva

quanto gli spettasse per quello che aveva fatto lavorando negli anni precedenti.

Questo me l’ha riferito quando ha iniziato la vertenza giudiziaria. Poi ho

ricevuto la citazione e non ho più discusso della questione con AP 1, né con

altri”, verbale 24 giugno 2020 p. 2) e in ogni caso il fatto che possa

averne discusso con l’attore non implica necessariamente che la sua

testimonianza non possa essere considerata.

In

questa sede la convenuta non ha preteso che la deposizione della teste dovesse

essere inattendibile per altri motivi.

8.2.2.3. Quanto

alla deposizione di Eli__________ __________, già si è detto che il giudice di

prime cure, pur avendola ritenuta “chiara e non … pilotata”, non l’aveva

poi considerata decisiva siccome sarebbe stata contraddetta dalle deposizioni,

altrettanto chiare e lineari, di Ba__________ __________, di S__________ __________

e di Si__________ __________.

Il giudizio pretorile non può assolutamente essere

condiviso, essendo indiscutibile che la deposizione della prima, la cui

attendibilità non è stata messa in dubbio in questa sede dalla convenuta, era

di gran lunga maggiore di quella degli altri tre.

Le

testimonianze di S__________ __________ e Si__________ __________ non possono

in effetti essere considerate particolarmente rilevanti, essi essendosi

limitati a sostenere, nel loro ruolo marginale di revisori esterni della

convenuta, di non sapere se vi fosse stata o meno una simulazione, che comunque

a loro non risultava.

La

deposizione della teste Ba__________ __________, che per altro doveva essere

apprezzata con un certo riserbo non solo per il fatto di essere la moglie del

gerente della convenuta e la socia indiretta di quest’ultima, tanto da aver

dichiarato di “avere un interesse all’esito della lite, limitatamente al

proprio coinvolgimento societario”, ma anche per il fatto di “avere un

procedimento giudiziario aperto in Italia che coinvolge anche mio fratello AP 1,

per questioni ereditarie” (verbale 10 giugno 2020 p. 1), non risulta a sua

volta particolarmente rilevante, visto che essa si era in sostanza limitata a

dichiarare di non aver ritenuto, almeno fino a fine dicembre 2016, quando la

questione si è poi posta, che __________ B__________ potesse aver concluso con

l’attore un contratto simulato (“durante le riunione del mese di gennaio

2017 abbiamo discusso la chiusura del rapporto di AP 1. Infatti, il 22 dicembre

2016, mia sorella E__________ ci ha mandato un documento riepilogativo con le

spettanze di AP 1. Non si trattava unicamente di spettanze salariali ma era una

sorta di riepilogo di spettanze legate ai ricavi dell’attività grafica. Ricevuto

questo documento, mio marito ed io “siamo caduti dal pero”, non sapevamo di

cosa si trattasse. Abbiamo quindi convocato B__________ e chiesto come mai ci

era stata presentata questa documentazione. B__________ ha risposto che non

sapeva di cosa si trattasse”, verbale 10 giugno 2020 p. 4), come per altro

riferito anche dal marito A__________ __________ (verbale 22 aprile 2020 p. 2

seg., secondo cui “nel dicembre 2016 egli [N.d.R.: l’attore] pretese

invece di avere degli scoperti che andavano saldati … In seguito ricevetti un

documento da E__________ __________ dove si parlava di distribuzione di un

utile a AP 1. Quando ricevetti le pretese riferite all’utile fui molto sorpreso

ed arrabbiato … Dopo le pretese avanzate da AP 1 mi sono confrontato con __________

B__________ che mi confermò di non aver mai indicato a AP 1 che sarebbe stato

assunto quale collaboratore indipendente”).

9. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la questione di sapere se

il contratto di lavoro di cui al doc. 1 fosse solo simulato deve essere risolta

affermativamente.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 72'000.-,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che l’esito di

questo giudizio, che in definitiva non pone più fine alla lite, impone tuttavia

una loro riduzione per entrambi i gradi di giudizio.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

Fatti

I. L’appello 21

ottobre 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione 18 settembre 2020 della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:

1. La questione di

sapere se il contratto di lavoro di cui al doc. 1 sia solo simulato deve essere

risolta affermativamente.

2. La tassa di

giustizia di CHF 2’000.- e le spese di CHF 500.-, da anticipare come di rito,

sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’attore CHF 2’000.-

per ripetibili.

§ L’incarto

è

ritornato al Pretore aggiunto

per la continuazione della procedura.

Considerandi

II. Le spese

processuali d’appello di CHF 2’000.- sono poste per 1/4 a carico dell’appellante

e per 3/4 a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 1’000.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).