12.2020.133
Contratto di ingegnere - conclusione del contratto
9 novembre 2021Italiano45 min
comunicato all’arch. I__________ G__________, che era alla testa del Team incaricato
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.133
Lugano
9 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.258 della Prcon cui l’attrice ha chiesto la condanna
del convenuto PI 1 e in solido delle convenute AP 1 e AP 2 al pagamento di fr.
230'317.45, somma poi aumentata con le conclusioni a fr. 244'833.80, oltre
interessi al 5% dal 25 maggio 2011, domanda avversata dai convenuti, che hanno
postulato la reiezione della petizione, ritenuto che il convenuto PI 1, con
domanda riconvenzionale, ha a sua volta chiesto la condanna dell’attrice al
pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2011;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 28 settembre 2020, con cui ha
parzialmente accolto la petizione, condannando in solido le convenute AP 1 e AP
2 al pagamento di fr. 128'177.35 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011, e ha
respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti
le convenute AP 1 e AP
2, che, con appello 28 ottobre 2020, hanno chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
spese e ripetibili, e l’attrice, che, con appello incidentale 11 dicembre
2020, ha chiesto in via principale la riforma della decisione pretorile sulla
petizione nel senso di condannare in solido le convenute AP 1 e AP 2 al
pagamento di fr. 196'423.80 oltre interessi al 5% su fr. 183'941.90 dal 25
maggio 2011 e su fr. 12'481.90 dal 30 aprile 2012, e in via subordinata
l’annullamento della pronuncia di primo grado sulla petizione con rinvio della
causa al Pretore per nuova decisione, il tutto con protesta di spese e
ripetibili;
preso
atto della risposta all’appello 11 dicembre 2020 dell’attrice, rispettivamente
della risposta all’appello incidentale 28 gennaio 2021 delle convenute AP 1 e AP
2, con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa,
pure con protesta di spese e di ripetibili, mentre che il convenuto PI 1, con le
osservazioni (recte: risposta all’appello incidentale) 14 ottobre 2021 -
limitata alla sola richiesta in via subordinata - si è rimesso al giudizio di
questa Camera;
viste la
replica spontanea all’appello incidentale 10 febbraio 2021 dell’attrice e la
duplica spontanea all’appello incidentale 22 febbraio 2021 delle convenute AP 1
e AP 2;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con risoluzione 5 marzo 2008 (doc. A) il PI 1 ha
comunicato all’arch. I__________ G__________, che era alla testa del Team incaricato
della progettazione del __________ di __________, composto tra gli altri da AO
1, di aver preso atto con soddisfazione dell’accettazione dell’ “impostazione
data dal committente che prevede, a partire dal momento dell’appalto
all’impresa generale, la cessazione del rapporto contrattuale tra il PI 1 e il
Team e la creazione di un nuovo rapporto tra l’impresa alla quale verrà
aggiudicata la commessa e il Team” e gli ha confermato che “nel
capitolato di concorso (seconda fase) e nel contratto d’appalto da
sottoscrivere dopo l’aggiudicazione” l’impresa generale sarebbe stata
obbligata a “stipulare un contratto con il Team (o con i suoi membri)”,
aggiungendo che nel “contesto del concorso e del contratto d’appalto
verranno anche definiti le prestazioni e gli onorari che dovranno essere
riconosciuti al Team, che per altro formeranno oggetto di allegato nel contratto
attualmente in discussione tra PI 1 e Team”.
B. Sulla base di questa risoluzione,
il 13 giugno 2008 il PI 1 e i membri del Team hanno dapprima stipulato un
accordo denominato “contratto per prestazioni con Team di progettazione”
(doc. B), retto tra l’altro, all’art. 2, dalle norme SIA 102, 103 e 108, in
virtù del quale hanno in particolare concordato, all’art. 4 e negli allegati B,
C, D, E e F, le prestazioni da eseguire dai vari membri del Team e, all’art.
12, la modalità di computo degli onorari per le loro prestazioni fino
all’appalto e per quelle successive, precisando, con riferimento a queste
ultime, che “il committente disporrà, segnatamente nel capitolato di
concorso per l’appalto delle opere di costruzione, affinché l’impresa generale
stipuli con i membri del Team un contratto di mandato relativo alle prestazioni
da effettuare, conformemente al presente contratto, a partire dalla crescita in
giudicato dall’appalto”, e che “la stipulazione di tale contratto sarà
condizione vincolante nell’ambito del concorso per l’appalto della costruzione
del __________ e verrà ripresa nel relativo contratto d’appalto”, ritenuto
che “il committente garantirà il pagamento all’impresa generale assegnataria
della commessa delle prestazioni effettuate dai membri del Team sulla base del
contratto tra lo stesso e l’impresa generale”.
Nel
giugno 2008 il PI 1 ha poi pubblicato il concorso per l’aggiudicazione
dell’appalto concernente le opere da impresa generale per la costruzione del __________,
indicando, all’art. 2.4 delle Informazioni amministrative relative allo stesso (doc.
2 delle convenute AP 1 e AP 2 [qui di seguito con i numeri arabi, salvo diversa indicazione,
s’intenderanno i documenti versati agli atti da quelle due convenute]), che “la
committenza si è avvalsa della consulenza del Team di progettazione I__________
G__________, che ha consegnato il progetto, e ha riconosciuto le prestazioni
secondo le norme SIA fino all’allestimento dei documenti esecutivi definitivi”
e che “l’impresa generale dovrà stipulare dei contratti con i singoli membri
del Team di progettazione per le restanti prestazioni e importi secondo i
modelli delle tabelle al capitolo 2.5.1 - 2.5.4”, ritenuto in particolare che
all’art. 2.5.2 delle Informazioni amministrative (doc. 2), per le “prestazioni
ing. civile” dello studio
“AO 1”, era stato stabilito “secondo le norme SIA 103”
un importo corrispondente di “fr. 458'620.- (2005) indicizzato al 2008
secondo il modello KBOB (0.023) per un importo di fr. 469'169.-”.
L’8
aprile 2009 il PI 1 ha quindi aggiudicato le opere di impresa generale al
consorzio formato da AP 2, AP 2 e E__________, e il
26 novembre 2009 il committente e il deliberatario hanno sottoscritto il
relativo contratto di appalto generale (doc. 4): nello stesso, all’art. 5.1.3, è
stato in particolare previsto che “il deliberatario si impegna a
sottoscrivere con ogni singolo progettista del Team di progettazione dell’arch.
I__________ G__________ un contratto di mandato che riprenda i contenuti del
contratto di mandato figurante al capitolo 6.19 al classificatore 1 della documentazione
di appalto”, ritenuto che “i precitati contratti si riferiranno
esclusivamente alle prestazioni di base non ancora eseguite dal Team di
progettazione secondo le relative normative SIA e riprodotte nelle tabelle
figuranti quale Allegato 12” e che “tali tabelle vincolano il
deliberatario a riguardo della retribuzione finanziaria dei singoli progettisti”; nell’art. 14.1 è inoltre stato stabilito
che “le parti concordano un termine di un mese affinché il deliberatario
concluda con l’arch. I__________ G__________ e con gli altri membri del Team di progettazione i
sopraccitati contratti”, ritenuto che “qualora entro il termine di un mese … l’arch. I__________
G__________ e/o gli altri membri del Team di progettazione non avranno sottoscritto
con il deliberatario i contratti di cui al punto 5.1.3 del presente accordo,
sarà presunta la loro volontà contraria alla firma. In tale circostanza il
deliberatario è fin d’ora autorizzato a contattare un altro architetto o altri
professionisti idonei, a negoziare e a concludere i relativi contratti previa
approvazione del committente”.
C. La presente vertenza
trae origine dal fatto che AO 1, che sosteneva di aver nel frattempo già provveduto
ad effettuare parte delle prestazioni successive all’appalto concordate negli
accordi sottoscritti con il PI 1, non ha però accettato di sottoscrivere,
siccome a suo dire non conformi a quanto previsto da questi ultimi, quattro
bozze di accordo a lei sottoposte tra il febbraio e l’aprile 2010 dal consorzio formato da AP 1, AP 2 e E__________
e dal fatto che con scritto 30 aprile 2010 (doc. L) quest’ultimo, visto che “con riferimento allo
scritto 15 aprile 2010 [N.d.R.: doc. 19] del consorzio stesso con
allegato contratto di mandato … allo stesso non avete dato seguito alcuno e che
pertanto non sussiste alcun rapporto contrattuale fra la vostra società ed il
consorzio”, le ha vietato formalmente di accedere al cantiere, provvedendo in
seguito a sostituirla, con il successivo beneplacito del PI 1 (doc. 6), con lo
studio d’ingegneria __________ (cfr. doc. P).
D. Ottenuta la
necessaria autorizzazione ad agire (doc. Z), con petizione 17 dicembre 2012 AO
1, ritenendo che il contratto di mandato venuto in essere con il consorzio deliberatario
- di cui E__________ non faceva ormai
più parte - e garantito a suo tempo dal PI 1,
da lei parzialmente già adempiuto, le sarebbe stato revocato pretestuosamente e
intempestivamente, ha convenuto in giudizio quest’ultimo ente pubblico, AP 1 e AP 2 innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di costoro - delle ultime due in solido - al pagamento di fr. 230'317.45 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011.
Essa, in estrema sintesi, ha preteso il pagamento di fr. 193'052.65 a titolo di
onorario, di fr. 2'859.- per prestazioni “a richiesta per adattamenti”,
di fr. 21'923.90 per indennizzo del 10% per la revoca intempestiva del mandato
e di fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali.
I convenuti si sono integralmente
opposti alla petizione (ritenuto che il convenuto PI 1 ha pure inoltrato una domanda
riconvenzionale, su cui non è qui necessario riferire).
E. Una volta esperita
l’istruttoria di causa, le parti, in sede conclusionale, si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive domande, ritenuto però che l’attrice
ha provveduto ad aumentare le sue richieste a
fr. 244'833.80 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011. Essa ha a quel
momento preteso il pagamento di fr. 199'442.90 (fr. 185'355.90 + IVA [al 7.6%])
a titolo di onorario, di fr. 3'076.30 (fr. 2'859.- + IVA [al 7.6%]) per
prestazioni “a richiesta per adattamenti”, di fr. 5'529.10 (fr. 5'138.56
+ IVA [al 7.6%]) per spese forfetarie del 3%, di fr. 24'303.60 (fr. 22'587.01 +
IVA [al 7.6%]) per indennizzo del 10% per la revoca intempestiva del mandato e
di fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali.
F. Con la decisione 28 settembre 2020 qui
oggetto di impugnativa il Pretore, in parziale
accoglimento della petizione, ha
condannato in solido le
convenute AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 128'177.35 oltre interessi al 5% dal
25 maggio 2011, ha posto la tassa di giustizia di
fr. 8'000.- e le spese di fr. 38’186.- a carico dell’attrice e delle convenute AP 1 e AP 2 in ragione di metà ciascuna,
ha dichiarato compensate le ripetibili per quanto riguardava l’attrice e le convenute AP 1 e AP 2 e ha imposto
all’attrice di pagare al convenuto PI 1 fr.
14’000.- per ripetibili. In buona sostanza, dall’unica pretesa riconosciuta a
favore dell’attrice, quella di fr. 193'517.25 a titolo di onorario, egli ha dedotto
i fr. 65'339.90 da lei già ricevuti direttamente dall’arch. I__________ G__________.
G. Con appello 28 ottobre 2020,
avversato dall’attrice
con risposta 11 dicembre 2020, le convenute AP 1 e AP 2, ritenendo che in realtà la controparte non potesse
pretendere da loro alcunché, hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con appello incidentale 11 dicembre 2020
- avversato dalle convenute AP 1 e AP 2 con risposta 28
gennaio 2021 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 10 febbraio 2021 e
la duplica spontanea 22 febbraio 2021), mentre che il convenuto PI 1 con risposta
14 ottobre 2021, limitata alla sola richiesta in via subordinata, si è rimesso
al giudizio di questa Camera -
l’attrice, auspicando
il riconoscimento di fr. 175'505.20 (fr.
162'957.49 + IVA [al 7.7%]) a titolo di
onorario, di fr. 3'079.15 (fr. 2'859.- + IVA [al 7.7%]) per prestazioni “a richiesta per adattamenti”,
di fr. 5'357.55 (fr. 4'974.50 + IVA [al 7.7%]) per spese forfetarie
del 3% e
di fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali, ha chiesto in via principale la riforma
della decisione pretorile nel senso di condannare in solido le convenute AP 1 e
AP 2 al pagamento di fr. 196'423.80 oltre interessi al 5% su fr. 183'941.90 dal
25 maggio 2011 e su fr. 12'481.90 dal 30 aprile 2012, e in via subordinata
l’annullamento della pronuncia di primo grado sulla petizione con rinvio della
causa al Pretore per nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili di
primo e secondo grado.
considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Nella
sua decisione, per quanto qui interessa, il Pretore ha innanzitutto accertato
che l’attrice, malgrado la mancata sottoscrizione del
contratto d’ingegneria - segnatamente per il disaccordo sul tema della
liberatoria (scarico) da lei pretesa - propostole a più riprese dalle convenute AP 1 e AP 2, aveva
effettivamente svolto, successivamente alla delibera all’impresa generale, una
serie di prestazioni (cfr. perizia p. 3), che erano poi state utilizzate da queste
ultime (cfr. doc. FF e HH; testi arch. I__________ G__________, ing. S__________
M__________, ing. D__________ G__________, P__________ B__________ e arch. P__________
W__________), e aveva dunque concluso con loro un contratto di appalto per atti
concludenti (come dichiarato espressamente dal teste ing. D__________ G__________
e confermato da tutte le risultanze probatorie), non essendo invece risultato
da nessun documento, e ciò essendo semmai stato superato dai fatti, che le
parti avessero riservato la forma scritta. Egli ha poi aggiunto, sempre in base
alla perizia giudiziaria, da cui non vi era motivo di distanziarsi, che per
queste sue prestazioni - che corrispondevano all’82% di quelle fatturabili per
l’autorimessa (oltre al 23% di quanto fatturabile per il controllo dei lavori relativi
alla stessa), al 25% di quelle fatturabili per la hall e al 14% di quelle
fatturabili per il museo - l’attrice poteva esporre un onorario di fr.
193'517.25, da cui dovevano però essere dedotti i fr.
65'339.90 da lei già ricevuti direttamente dall’arch. I__________ G__________.
A tale proposito, ha evidenziato che per la prima fase l’attrice era stata
integralmente pagata e non era stato da lei comprovato che avesse svolto lavori
straordinari che non ne facevano parte e nemmeno risultava che avesse mai
rivendicato un onorario aggiuntivo rispetto a quello pattuito, sicché i fr.
65'339.90 riguardavano proprio la seconda fase. Era del resto a torto che
l’attrice aveva sostenuto che le parti convenute non avevano “mai preteso
qualcosa di simile con risposte e dupliche”.
Disattesa (per ragioni che qui non è necessario
riassumere) la pretesa relativa all’indennizzo del 10% per la revoca
intempestiva del mandato, il Pretore ha infine respinto le ulteriori due pretese dell’attrice,
quella di fr. 2'859.- per prestazioni “a
richiesta per adattamenti” e quella di fr. 12'481.90 per spese legali
preprocessuali, per i seguenti motivi. Sulla prima il perito giudiziario aveva
concluso che questi controlli ad hoc rientravano nelle usuali prestazioni
di controllo lavori e progetto esecutivo dell’attrice. In merito alla seconda,
l’attrice aveva misconosciuto l’eccezionalità di riconoscere a una parte le spese
sorte per la consultazione di un avvocato prima dell’apertura del processo
civile, ciò che presupponeva che tale consultazione fosse necessaria e adeguata
e che le spese non fossero coperte dalle ripetibili: nel caso concreto, invece,
tale eccezionalità non era data, poiché la presente fattispecie non si scostava
di per sé dai parametri di normalità, riguardo a quanto era stato necessario
per prepararla, e non bastava che la causa fosse complessa per attivare una simile
pretesa risarcitoria, perché la preparazione della stessa rientrava per l’appunto
nel perimetro delle ripetibili.
sulla
richiesta in via subordinata dell’appello incidentale
2.
Ancorché eccepita unicamente nell’appello incidentale
e oltretutto solo in via subordinata, la censura dell’attrice relativa alla
violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) per il fatto che
il giudice di prime cure, con decisioni ordinatorie processuali del 6 novembre
2017, del 28 febbraio 2019 e del 31 luglio 2019, aveva respinto alcune prove da
lei tempestivamente offerte e in particolare non aveva sentito i testi ing. R__________
A__________ e A__________ L__________, e non aveva ammesso alcuni suoi quesiti
peritali e altri suoi quesiti di delucidazione peritale - censura che, come
indicato nel gravame, implicherebbe, se fondata, l’annullamento della decisione
sulla petizione e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione
della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito -, va trattata preliminarmente (DTF 124 V 90
consid. 2, 127 V 431 consid. 3d/aa, 141 V 495 consid. 2.2).
Essa
deve senz’altro essere disattesa. Le prove in questione erano in effetti state
richieste dall’attrice con due diverse finalità: le domande peritali erano
state richieste per quantificare quale sarebbe stata, nell’ipotesi in cui il
suo onorario non avesse potuto essere stabilito in base al calcolo da lei
offerto (fondato sulle norme SIA 103), la sua corretta remunerazione in base al
tempo da lei impiegato (ossia, di fatto, in base all’art. 374 CO); le domande
di delucidazione peritale e le assunzioni testimoniali erano invece state
richieste per chiarire se l’importo di fr. 65'339.90 da lei in precedenza ricevuto
dall’arch. I__________ G__________ doveva essere dedotto, come da lei preteso,
dall’onorario previsto contrattualmente di fr. 469'970.42 (con conseguente
riduzione a fr. 404'630.52 della somma su cui dovevano poi essere calcolate le
sue spettanze per onorario, da fissarsi così in fr. 160'343.89 [fr. 153'398.56 x 82% + fr. 93'836.98 x 14% + fr.
26'736.09 x 25% + fr. 64'068.99 x 23%, cfr. appello incidentale p. 30]), oppure doveva essere dedotto, come invece ritenuto
dal perito giudiziario e dal primo giudice, dal corrispettivo stabilito in suo
favore di fr.
193'517.25 (con conseguente
riduzione delle sue spettanze per onorario a fr. 128'177.35). Sennonché, come si vedrà più avanti, visto che una
calcolazione dell’onorario dell’attrice in base all’art. 374 CO anziché in base
alle norme SIA 103 non entrava in realtà in linea di conto (cfr. consid. 4.3 e 6),
e considerato che la questione di sapere quale doveva essere la conseguenza del
ricevimento dei fr. 65'339.90 versati direttamente dall’arch. I__________ G__________
poteva a ben vedere essere risolta anche senza dover far capo a quelle prove
(cfr. consid. 9.1), si deve concludere per la loro inutilità.
sulle
richieste dell’appello
3.
La
richiesta preliminare dell’attrice (contenuta nella risposta all’appello) di
assumere in questa sede alcune prove da lei tempestivamente offerte in prima
istanza ma respinte dal giudice di prime cure e in particolare di ammettere
alcuni suoi quesiti peritali, dev’essere disattesa per le medesime ragioni che
avevano imposto di respingere la sua domanda di annullamento della decisione
impugnata (cfr. consid. 2).
4.
In
questa sede le convenute
AP 1 e AP 2, riferendosi all’accertamento in senso
opposto reso dal giudice di prime cure, hanno innanzitutto contestato che tra
loro e l’attrice potesse essere venuto in essere un contratto d’ingegnere per
atti concludenti, aggiungendo a tale proposito che le parti avevano riservato,
esplicitamente o quanto meno per atti concludenti, la forma scritta ai sensi
dell’art. 16 CO.
4.1
In
base agli art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 CO, il contratto è concluso quando i
contraenti hanno manifestato, reciprocamente e in maniera concordante, la loro
volontà su tutti i punti essenziali. L’accordo deve vertere sui punti
oggettivamente essenziali relativi al genere di contratto in discussione e,
inoltre, sui punti soggettivamente essenziali, ossia su quelli che almeno una
delle parti considera come talmente importanti da non essere disposta ad
impegnarsi a meno che si sia trovato un accordo anche sugli stessi. La parte
che subordina la sua volontà di contrattare a un accordo su dei punti che non sono
oggettivamente essenziali deve farlo sapere chiaramente all’altra parte; in
caso contrario, quei punti devono essere considerati secondari e l’assenza di
un accordo sugli stessi non impedisce il perfezionamento del contratto (TF
4C.72/2006 del 30 maggio 2006 consid. 2, 4A_409/2017 del 17 gennaio 2018
consid. 4.3).
4.2
Per
stabilire se tra le parti sia effettivamente
venuto in essere un contratto d’ingegnere vanno dapprima accertati i fatti
rilevanti.
4.2.1
Dal
fascicolo processuale (consid. A e B) è innanzitutto risultato: che, a seguito
della risoluzione 5 marzo 2008 (doc.
A), il 13 giugno 2008 il PI 1 e i membri del Team incaricato della
progettazione, tra cui l’attrice, avevano stipulato un accordo (doc. B), retto
tra l’altro dalle norme SIA 103, nel quale erano state concordate le prestazioni
da eseguire da ciascun membro del Team e la modalità di computo degli onorari
dovuti per le prestazioni fino all’appalto e per quelle successive, aspetti
questi che avrebbero poi dovuto essere ripresi, sulla base dei nuovi contratti da
concludere con ciascun membro, dall’impresa generale incaricata dell’appalto; che
nelle Informazioni amministrative relative
all’appalto concernente le opere da impresa generale (doc. 2) pubblicate nel giugno 2008, il PI 1 aveva imposto all’impresa
generale deliberataria, di “stipulare dei contratti con i singoli membri del
Team di progettazione per le restanti prestazioni e importi secondo i modelli
delle tabelle al capitolo 2.5.1 - 2.5.4”, ritenuto in particolare che per
le prestazioni dell’attrice era stato stabilito “secondo le norme SIA 103” un
importo corrispondente di “fr. 458'620.- (2005) indicizzato al 2008 secondo
il modello KBOB (0.023) per un importo di fr. 469'169.-”; e che il
26.
novembre 2009 il PI 1 e il consorzio deliberatario
avevano poi sottoscritto un contratto di appalto generale (doc. 4), che in
sostanza riprendeva tutte le appena menzionate
indicazioni contenute nelle
Informazioni amministrative relative all’appalto concernente le opere da impresa
generale.
4.2.2
È in questo particolare
contesto che nel dicembre 2009 l’attrice e il consorzio si sono incontrati per decidere
sul da farsi: nell’incontro del 15 dicembre 2009 (doc. E1), il cui verbale si
concludeva con la frase “le trattative per il contratto con l’ing. AO 1 …
(non sono state trattate in questa sede)”, l’amministratore unico dell’attrice
ha comunicato al consorzio di essere
pronto “a consegnare i piani armatura alle scadenze come a programmi GU [N.d.R.:
General Unternehmung] ma”
ha condizionato la loro consegna
“all’evasione
delle pendenze tra Team e committente (PI 1), cioè allo scarico delle prestazioni
(escluse pendenze finanziarie)”, al che il consorzio ha provveduto a consegnare
“all’ing. AO 1 il programma lavori”, dal quale risultava che “le
prime scadenze sono le seguenti: piani esecutivi e d’armatura per la posa delle
3.
gru: 12 gennaio 2010; piani esecutivi prime tappe platee teatro e
autorimessa: metà gennaio 2010”; il 23 dicembre 2009 (doc. E2) l’attrice ha
comunicato al consorzio che “considerata
la vostra urgenza, con il permesso del Team, acconsento di proseguire per la
seconda fase alle condizioni prestabilite anche in mancanza dello scarico di
cui sopra”, dicendosi altresì “pronto ad assecondare le esigenze della
nuova committenza con il massimo impegno ma non a “riprendere” imposizioni
sulle quali il Team ed in modo particolare il sottoscritto ha puntualmente
dissentito”. A seguito di questi reciproci impegni, l’attrice si è poi effettivamente
attivata a favore del consorzio (cfr. testi arch. I__________ G__________
[verbale 15 giugno 2015 p. 3], ing. D__________ G__________ [verbale 8
settembre 2015 p. 3], ing. R__________ P__________ [verbale 13 ottobre 2015 p. 4 segg.], F__________ R__________
[verbale
28.
gennaio 2016 p. 8], ing. M__________
M__________ [rogatoria 3 marzo 2016 p. 13], P__________ B__________ [verbale 1°
giugno 2016 p. 2 segg.] e arch. P__________ W__________ [verbale 9 gennaio 2017 p. 8]) ed in particolare il 3 febbraio (doc. G), il 15 marzo
(doc. H) e il 28 aprile 2010 (doc. I) ha provveduto a trasmettergli, dopo aver
partecipato a molteplici riunioni-sedute (doc. CC; testi ing. D__________ G__________
[verbale 8 settembre 2015 p. 2] e P__________ B__________ [verbale 1° giugno 2016 p.
7]), aver evaso per scritto varie richieste formulategli (doc. E3, KK, LL e PP;
teste ing. D__________ G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 3]) e aver
controllato dei piani (doc. MM; teste ing. D__________ G__________ [verbale 8
settembre 2015 p. 3]), tutta una serie di piani e di liste esecutive (cfr. doc.
FF e GG; cfr. pure testi arch. I__________ G__________ [verbale 15 giugno 2015
p. 3 segg.], ing. D__________ G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 2 segg.],
ing. R__________ P__________ [verbale 13
ottobre 2015 p. 4 segg.], P__________ B__________
[verbale 1° giugno 2016 p. 2 segg.] e arch. P__________ W__________ [verbale 17
febbraio 2017 p. 3]).
4.2.3
Nel
frattempo, tra il febbraio e l’aprile 2010, il consorzio aveva sottoposto all’attrice
alcune bozze contrattuali: alla prima bozza del 16 febbraio 2010 (doc.
F) il 19 febbraio 2010 l’attrice, dopo aver rammentato di essersi “dichiarato
disposto a collaborare facendo in modo di raggiungere tutti gli obiettivi
ragionevoli da voi fissati”, di aver “elaborato tutti i documenti in
anticipo sulle date prefissatemi, alcuni consegnati, altri in attesa di
riprecisazione da parte della GU, geometria” e di aver “pure consegnato,
per raccomandata, 2 vincoli concernenti il programma sottopostomi”, ha
risposto invitando cortesemente la controparte, in attesa di un sollecito
riscontro, “a volermi sottoporre una bozza di contratto che adempia ai
vincoli precedentemente convalidati dalla PI 1” (doc. K1); alla seconda
bozza del 18 marzo 2010 l’attrice, richiesta di “non esitare a fare tutte
quelle osservazioni che lei ritenga opportune” (doc. K5), il 22 marzo 2010 ha
risposto ribadendo quanto già scritto il 19 febbraio 2010 e contestando esplicitamente
alcune clausole, il tutto sempre con invito alla controparte, in attesa di un
sollecito riscontro, a sottoporle un contratto conforme al contratto con la PI
1.
(doc. K2); alla terza bozza del 28 marzo 2010 (allegata, con correzioni, al
doc. K3), allestita dopo un incontro avvenuto il giorno precedente, l’attrice,
richiesta di “leggerlo con attenzione e se ancora ci fossero delle cose che
non vanno bene non esiti a segnalarmele che mettiamo a posto anche quelle” (doc.
K6), ha risposto il 1° aprile 2010 rimandando in allegato quella bozza “con
gli aggiornamenti che ritengo conseguenti al “contratto base”” (doc. K3);
il 15 aprile 2010 (doc. 19) il consorzio ha inviato “la nostra ultima e
definitiva offerta contrattuale [N.d.R.: allegata al doc. rich. IV°, ritenuto
che, si aggiunga qui, questa bozza, non firmata, teneva conto solo in minima
parte degli aggiornamenti richiesti dall’attrice con il doc. K3] con
preghiera di restituirci firmate tutte le quattro copie trasmesse entro e non
oltre i prossimi successivi 7 giorni e pertanto entro il 22 aprile 2010”
aggiungendo che
“in caso di suo mancato riscontro entro il termine
suddetto, riterremo decaduto il suo interesse ad un rapporto contrattuale con
lo scrivente consorzio”: ora, nonostante il 19 aprile 2010 (doc. K4) l’attrice
abbia tempestivamente risposto che vi erano ancora alcuni punti da chiarire (e
meglio il rincaro [tematica che invero era già stata evasa con la terza bozza,
cfr. consid. 9.2], i tempi / aggiornamento del programma, le “2 diffide” e un
documento concernente lo strato di copertura e protezione delle solette
dell’autorimessa [ciò che, a ben vedere, impone di rettificare l’accertamento
pretorile secondo cui la mancata sottoscrizione del
contratto d’ingegneria sarebbe dovuta segnatamente per il disaccordo sul tema
della liberatoria (scarico) pretesa dall’attrice]), tanto da aver
proposto che “per evadere gli “ultimi sospesi” mi permetto proporvi un
colloquio”, il consorzio con scritto 30 aprile 2010 (doc. L), rilevando che
“con riferimento allo scritto 15 aprile 2010 del consorzio stesso con
allegato contratto di mandato … allo stesso non avete dato seguito alcuno e che
pertanto non sussiste alcun rapporto contrattuale fra la vostra società ed il
consorzio”, le ha vietato formalmente di accedere al cantiere e l’ha poi a
sostituita con un altro studio d’ingegneria.
4.3
Alla luce di questi
accertamenti ed in particolare dell’impegno assunto dal consorzio con il PI 1 (doc.
2.
e 4) di concludere un contratto d’ingegnere
con l’attrice alle condizioni già concordate in precedenza tra quell’ente
pubblico e quest’ultima (doc. B), è
incontestabile che nel caso di specie tra il consorzio e l’attrice sia poi effettivamente
venuto in essere un contratto, quanto meno per atti concludenti. Essi, sin dai primi contatti tra loro, finalizzati indubbiamente a rispettare gli impegni assunti con il PI 1
di cui si è detto, si sono in effetti dati atto, almeno implicitamente, di essere d’accordo sui punti
oggettivamente essenziali relativi a quel genere di contratto, ossia sulle
prestazioni da effettuare dal professionista e sull’onorario dovuto in suo
favore in base alla norma SIA 103 (cfr. per analogia Tercier, La formation du contrat et le clauses d’architecte
in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 112 segg.), tant’è che, ancor
prima dell’eventuale sottoscrizione del contratto, l’attrice era già stata
incaricata dal consorzio di dare inizio alle sue prestazioni (cfr. doc. E1, E2,
CC, FF, GG, KK, LL, MM e PP; cfr. testi arch.
I__________ G__________ [verbale 15 giugno 2015 p. 3 segg.], ing. D__________
G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 3 segg.], ing. R__________ P__________
[verbale 13 ottobre 2015 p. 4 segg.], P__________ B__________ [verbale 1° giugno 2016 p.
2.
segg.] e arch. P__________ W__________ [verbale 17 febbraio 2017 p. 3]) e oltretutto quest’ultimo aveva senz’altro accettato (cfr.
doc. G, H, I e doc. K1 rimasto incontestato; cfr. pure teste ing. D__________ G__________, che, a p. 2 segg. del
verbale 8 settembre 2015, ha in particolare confermato che l’attrice era
effettivamente intervenuta, allestendo e consegnando i piani, fornendo
chiarimenti e precisazioni e occupandosi dei necessari controlli, aggiungendo che
il consorzio, avendo richiesto quelle prestazioni, era al corrente di questi
fatti e non aveva mai avuto da ridire) quanto gli
era stato consegnato, utilizzandolo poi almeno parzialmente (cfr. appello p. 8).
In tali circostanze, il fatto che le parti, pur avendo confermato a più riprese
nel corso delle trattative il loro accordo sulle prestazioni da effettuare dal
professionista e sull’onorario dovuto in suo favore in base alla norma SIA 103,
non siano poi giunte alla formale sottoscrizione del documento contrattuale (per
altro per ragioni assai pretestuose imputabili al consorzio) non osta al
perfezionamento del contratto, visto che non è stato a suo tempo preteso, tanto
meno in modo riconoscibile alla controparte, e comunque non risulta, che i
punti su cui non era poi stato possibile raggiungere un accordo (quelli
menzionati nel doc. K4) costituissero dei punti soggettivamente essenziali
(trattandosi in realtà di punti secondari).
Mentre l’esistenza di un’esplicita pattuizione tra le parti
in merito alla riserva della forma scritta ai sensi dell’art. 16 CO non è stata
assolutamente provata, tanto è vero che nessuno dei documenti indicati nell’appello
(doc. F, K1, K3, K4, K5, 17, 18 e 19) contiene un accordo in tal senso, nulla
permette poi di ritenere, ciò essendo comunque stato superato dal già menzionato conferimento dell’incarico di dare
inizio alle sue prestazioni ancor prima dell’eventuale sottoscrizione del
relativo contratto (cfr. TF 4A_409/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 5.3), che le parti, per il solo fatto di essersi poi
scambiate delle bozze contrattuali non firmate, avessero riservato la forma
scritta per atti concludenti (cfr. TF
4A_9/2015 del 29 luglio 2015 consid. 4.2, 4A_409/2017 del 17 gennaio 2018
consid. 5.3). Per completezza di
motivazione, si aggiunga che, contrariamente a quanto preteso a p. 6
dell’appello, nemmeno è vero che l’attrice non avrebbe mai contestato nelle sue
comparse scritte di prima sede che la forma scritta fosse stata riservata, essa
essendosi invece espressa in quel senso a p. 10 della replica.
4.4
La
censura delle convenute
AP 1 e AP 2 avrebbe in ogni
caso già dovuto essere dichiarata irricevibile siccome le stesse, in violazione del loro obbligo
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono confrontate criticamente né con
l’accertamento pretorile secondo cui dalla perizia giudiziaria era risultato
che, successivamente alla delibera all’impresa generale, l’attrice aveva
effettivamente svolto tutta una serie di prestazioni; né con l’accertamento
pretorile secondo cui, in base ai doc. FF e HH nonché alle testimonianze, tra
gli altri, dell’arch. I__________ G__________ (non essendo sufficiente che le
sue dichiarazioni siano state qui censurate siccome “generiche”) e dell’ing.
D__________ G__________, le prestazioni così svolte dall’attrice erano poi
state utilizzate da costoro; né con l’accertamento pretorile secondo cui da
quelle due circostanze si poteva dunque concludere, come per altro dichiarato
espressamente dal teste ing. D__________ G__________ e confermato da tutte le
risultanze probatorie, per la venuta in essere tra loro di un contratto per
atti concludenti; né ancora con l’accertamento pretorile secondo cui il fatto
che le parti avessero eventualmente riservato la forma scritta era semmai stato
superato da quanto accertato nella decisione.
5.
Le
convenute AP 1 e AP 2 hanno in seguito evidenziato che in ogni
caso l’invio parziale di piani da parte dell’attrice, per altro da loro mai
sollecitati, costituirebbe un aliud, in sé non remunerabile.
Nella
misura in cui esse hanno preteso che l’invio parziale di piani da parte
dell’attrice costituirebbe un aliud, la censura, oltre che irricevibile siccome
evocata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC), è chiaramente infondata, visto che a
fronte di un accordo tra le parti che prevedeva inequivocabilmente
l’effettuazione di tutte le prestazioni da ingegnere relative all’opera (a p. 6
dell’appello le stesse convenute hanno, a tale proposito, fatto riferimento
alle prestazioni da eseguire riportate al punto 2.5.2 del doc. C), l’invio
parziale di piani da parte dell’attrice non costituiva un aliud.
Essa
è poi infondata anche nella misura in cui le due convenute hanno preteso che l’invio dei piani non era mai stato sollecitato
dal consorzio. Tale circostanza, a
sostegno della quale esse non hanno qui indicato alcuna prova, è in effetti
stata smentita chiaramente dall’istruttoria (cfr. testi ing. D__________ G__________ [verbale
8.
settembre 2015 p. 3] e ing. R__________ P__________ [verbale 13 ottobre 2015
p. 7]). Oltretutto dal solo fatto che il
consorzio abbia provveduto a consegnare all’attrice il programma dei lavori
contenente “le prime scadenze sono le seguenti: piani esecutivi e d’armatura
per la posa delle 3 gru: 12 gennaio 2010; piani esecutivi prime tappe platee
teatro e autorimessa: metà gennaio 2010” (doc. E1) l’attrice poteva e
doveva in buona fede intendere, specialmente dopo che gli aveva comunicato che “considerata la vostra
urgenza, con il permesso del Team, acconsento di proseguire per la seconda fase
alle condizioni prestabilite” (doc. E2) senza aver poi ricevuto alcun cenno
in senso contrario, che in tal modo
l’allestimento dei piani previsti dal programma dei lavori le era
effettivamente stato richiesto.
6.
Le
convenute AP 1 e AP 2 hanno infine rilevato, sempre con
riferimento ai piani consegnati dall’attrice, che la loro utilizzazione non era
stata assolutamente provata, men che meno in sede peritale, ritenuto che in
ogni caso la (sola) avvenuta utilizzazione dei piani delle armature e delle
liste ferro per l’autorimessa, a loro dire riferita dai testi ing. G__________ S__________ (verbale 17 giugno 2015 p. 2), ing. S__________ M__________ (verbale 7 settembre 2015 p. 2), ing. R__________ P__________ (verbale 13 ottobre 2015 p. 5 seg.), F__________
R__________ (verbale 28 gennaio 2016 p. 8) e arch. P__________ W__________ (verbale 17 marzo 2017 p. 3), non poteva
esserle remunerata in mancanza di un accordo sull’applicabilità della norma SIA
103.
e, dovendosi quindi applicare l’art. 374 CO, in assenza di allegazioni sul valore
del lavoro e sulle spese impiegati dalla controparte.
La
censura, già irricevibile, siccome formulata per la prima volta solo in sede
conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e
contrario e 232 CPC),
nella misura in cui è riferita alla (sola) avvenuta utilizzazione dei piani
delle armature e delle liste ferro per l’autorimessa è ampiamente infondata. Accertato
che l’attrice era stata richiesta di allestire i piani che aveva poi provveduto
a consegnare (consid. 4.3 e 5), poco importa in effetti se gli stessi, che in base
agli accordi venuti in essere tra le parti dovevano pacificamente essere remunerati
in base alle norme SIA 103 (consid. 4.2 e 4.3), poi applicate dal perito
giudiziario e dal giudice di prime cure, fossero o meno stati effettivamente
utilizzati dal consorzio, circostanza questa che per altro il perito
giudiziario ha ritenuto verosimile sulla base delle conferme fornite da alcuni
testi (cfr. delucidazione peritale p. 2). Oltretutto, a parte che i testi
menzionati nell’appello in realtà non si erano espressi nei
termini ora pretesi dalle due convenute,
va rilevato che, come si è visto in precedenza (consid. 4.4), queste ultime, in
violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; TF 4A_704/2016
dell’11 aprile 2017 consid. 4, 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.6), nemmeno hanno qui censurato
che, almeno in base ai doc. HH e FF nonché alla testimonianza, tra gli altri, dell’arch.
I__________ G__________ (non essendo sufficiente che le sue dichiarazioni siano
state qui censurate siccome “generiche”) e dell’ing. D__________ G__________,
le prestazioni svolte dall’attrice, e dunque non solo quelle relative ai piani delle armature e delle liste ferro per l’autorimessa, erano poi state utilizzate dal
consorzio.
sulla richiesta in via principale dell’appello incidentale
7.
La richiesta
preliminare dell’attrice di assumere in questa sede alcune prove da lei
tempestivamente offerte in prima istanza ma respinte dal giudice di prime cure e
in particolare di sentire i testi ing. R__________ A__________ e A__________ L__________
e di ammettere alcuni suoi quesiti di delucidazione peritale, dev’essere disattesa
per le medesime ragioni che avevano imposto di respingere la sua domanda di annullamento
della decisione impugnata (cfr. consid. 2).
8.
Nella misura in cui sono state esposte con l’aggiunta dell’IVA
al 7.7% le pretese rivendicate in questa sede
dall’attrice devono senz’altro essere dichiarate irricevibili (art. 317 cpv. 1
e 2 CPC). Negli allegati preliminari l’attrice non aveva in effetti mai sostenuto
che le pretese da lei azionate non fossero già comprensive dell’IVA e che
dunque alle stesse dovesse essere aggiunta quell’imposta, che per altro in sede
conclusionale, e con ciò già in modo irrito (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario
e 232 CPC), era da lei stata esposta solo con un tasso del 7.6%.
Qui di seguito ci
si limiterà pertanto ad esaminare se ed eventualmente in quale misura essa
possa effettivamente pretendere fr. 162'957.49 a titolo di onorario, fr.
2'859.- per prestazioni “a richiesta per adattamenti”, fr. 4'974.50 per
spese forfetarie del 3% e fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali.
9.
La somma di fr. 162'957.49
qui nuovamente richiesta dall’attrice a titolo di onorario è in realtà formata
da due posizioni ben distinte: l’importo di fr. 160'343.89 corrisponde
all’onorario - calcolato per il resto secondo i parametri accertati nella
perizia giudiziaria, fatta propria dal giudice di prime cure - che le sarebbe spettato
nel caso in cui, come da lei auspicato, l’importo di fr. 65'339.90 da lei ricevuto
dall’arch. I__________ G__________ fosse stato dedotto dall’onorario
complessivo di fr. 469'970.42 (cfr. il relativo calcolo già esposto al consid. 2);
l’importo di fr. 2'613.60 (fr. 2'500.40 x 82% + fr. 1'529.55 x 14% + fr. 435.80
x 25% + fr. 1'044.32 x 23%, cfr. appello incidentale p. 30) corrisponde invece agli
aumenti dell’1.63% calcolati sull’indice KBOB.
9.1
La richiesta
dell’attrice di vedersi attribuire, a titolo di onorario, fr. 160'343.89 in
luogo dei fr. 128'177.35 riconosciutile dal
giudice di prime cure, fondata sulla diversa interpretazione della deduzione
dei fr. 65'339.90 da lei ricevuti direttamente dall’arch. I__________ G__________,
deve senz’altro essere ammessa.
Nella
loro risposta le convenute AP 1 e AP 2, confrontate con il calcolo dell’onorario a favore
dell’attrice proposto con la petizione e risultante dal doc. DD, si erano in
effetti limitate a definirlo “cervellotico” (risposta p. 15) e “assolutamente
errato” (duplica p. 17). In tal modo, avendo di fatto espresso una semplice
contestazione generica o globale, esse non avevano però sufficientemente contestato
(cfr. TF 4A_415/2016 del 25 novembre 2016 consid. 4.1 e 4.2, 4A_553/2017 del 26
febbraio 2018 consid. 4.2-4.4) che “per la stima” dell’importo di fr.
285'451.64 (relativo all’onorario senza le prestazioni inerenti il controllo
dei lavori, da aggiungere solo in seguito) - sul quale dovevano poi essere applicate,
previa ripartizione delle prestazioni riferibili all’autorimessa, alla hall, al
museo e alla parete con ancoraggi, le percentuali effettivamente svolte
dall’attrice per ciascuna di esse - “si è partiti dall’onorario totale
indicato nel contratto che l’attrice avrebbe dovuto sottoscrivere con l’impresa
generale, fissato in fr. 469'970.40” e che soprattutto a quest’ultimo
importo “è stato dedotto”,
oltre alla deduzione di fr. 123'757.12
relativa al controllo dei lavori (“si sono poi dedotte le prestazioni
inerenti il controllo dei lavori, poiché eseguite - come si dirà tra breve -
solo in parte dall’attrice”, petizione p. 12 seg.) e all’aggiunta del
rincaro secondo l’indice KBOB di fr. 4'754.80 (petizione p. 12 seg.), anche “quanto
versato dall’arch. G__________ [N.d.R.: la somma di fr. 65'339.90]” e ciò siccome
“il calcolo dell’onorario dell’ingegnere indicato nel contratto, infatti,
comprendeva anche delle prestazioni legate alla prima fase (precedente la
sottoscrizione del contratto d’impresa generale tra il PI 1 e il consorzio),
che sono state nel frattempo saldate dall’arch. G__________”, ritenuto che
“l’importo già onorato deriva dall’adattamento delle percentuali di
ripartizione tra il PI 1 e l’impresa generale aggiudicataria dell’appalto (4%
in più a carico del PI 1, 4% in meno a carico dell’impresa generale) per
rapporto a quanto originariamente previsto dal contratto d’appalto alla voce
4.2.51
“progetto esecutivo” (23% a carico del PI 1 e 22% a carico dell’impresa
generale; cfr. doc. AA, lettera del 29 luglio 2010)” (petizione p. 12). In
altre parole, le due convenute non avevano allora sufficientemente contestato proprio il fatto
che parte dell’onorario di
fr. 469'970.40 previsto a favore dell’attrice
per la seconda fase le fosse invece già stato pagato dall’arch. I__________ G__________
(per conto del PI 1), siccome relativo a prestazioni da lei già effettuate in
precedenza, nella prima fase e che di conseguenza l’onorario “di partenza” a
favore dell’attrice per la seconda fase (senza le prestazioni inerenti il
controllo dei lavori, da aggiungere solo in seguito) - sul quale dovevano poi
essere applicate, previa ripartizione delle prestazioni riferibili
all’autorimessa, alla hall, al museo e alla parte con ancoraggi, le percentuali
effettivamente svolte dall’attrice per ciascuna di esse -, si fosse di fatto
ridotto a fr. 404'630.52 (come esplicitamente indicato anche nel doc. DD e nel
doc. 13 del convenuto PI 1), con le conseguenze asserite dall’attrice.
In
tali circostanze, l’assunto del perito giudiziario, secondo cui “ritengo che
questo importo [N.d.R.: la somma di fr. 65'339.90] sia da considerare quale
acconto alle prestazioni previste nella fase 2 per un corrispettivo totale di
fr. 469'970.40 ed a carico dell’impresa generale” e secondo cui “occorre
togliere questo importo da quello indicato in tabella di fr. 193'517.25”
(perizia p. 3), non può essere seguito, non essendo fondato su alcuna
concreta risultanza istruttoria e misconoscendo oltretutto un accertamento di
fatto, quello secondo cui l’onorario “di partenza” a favore dell’attrice per la
seconda fase (senza le prestazioni inerenti il controllo dei lavori, da
aggiungere solo in seguito) si era di fatto ridotto a fr. 404'630.52, che le due
convenute non avevano
mai contestato e di fatto avevano anzi ammesso.
9.2
Anche la richiesta
dell’attrice volta all’attribuzione di fr. 2'613.60 per gli aumenti KBOB dell’1.63%
(doc. EE) può essere ammessa.
L’istruttoria ha in
effetti permesso di accertare che, nell’ambito
delle trattative per la sottoscrizione del contratto, il consorzio e l’attrice, che sul tema dei rincari a favore di quest’ultima
erano inizialmente in disaccordo, avevano per finire raggiunto un’intesa,
che prevedeva proprio il riconoscimento degli aumenti KBOB a far tempo dal 2006
(cfr. l’email 28 marzo 2010 di cui al doc. K6, con cui il consorzio,
riferendosi implicitamente all’art. 8 della bozza contrattuale del 26 marzo
2010.
allegata al doc. K3 [in cui era stato da lui proposto che “l’onorario
forfetario sarà adeguato al rincaro a partire dal 17 giugno 2009 1 aprile 2006
secondo il modello KBOB al mese di novembre 2008, sulla base dell’indice KBOB
2005”], aveva poi comunicato all’attrice, con riferimento agli “indici e
rincari inseriti”, che “l’unica cosa aperta sui rincari è il tempo da
cui partono, lei chiede dal 2006, io invece le propongo dal 2008, data della
nostra offerta in quanto per noi questa partita è completamente passante sia
l’importo base che il rincaro e il PI 1 per il rincaro ci passa data offerta
più 6 mesi, quindi se riconosciamo dal 2006 al 2008 sono soldi che ci mette il
consorzio. Però, se per lei è importante 2006, accettiamo il rincaro dal 2006,
con le stesse modalità del contratto Team con la PI 1”, al che l’attrice
aveva risposto con l’email 1° aprile 2010 di cui al doc. K3, con cui aveva dunque
confermato che l’art. 8 della bozza contrattuale doveva essere riformulato nel
senso che “l’onorario forfetario sarà adeguato al rincaro a partire dal 1
aprile 2006 sulla base dell’indice KBOB 2005”; in tal senso pure teste __________ [verbale 28 gennaio 2016 p. 4], secondo cui il consorzio aveva accettato tutte le
richieste dell’attrice ed in particolare “anche una richiesta per noi strana
che era il calcolo del rincaro dal 2006 quando noi abbiamo firmato il contratto
di appalto nel 2009 e dunque il periodo 2006-2009 non poteva essere di nostra
competenza: ho chiesto e ottenuto autorizzazione dal mio superiore __________
di __________”).
Lo stesso perito
giudiziario, pur non avendo considerato quella somma nel calcolo dell’onorario
dell’attrice da lui effettuato, ha inoltre dato atto che “l’adeguamento al
rincaro secondo KBOB è usuale per mandati di questo tipo” (perizia p. 3
seg.), lasciando intendere che, nell’ipotesi - comunque, come detto, non verificatasi
- in cui le parti non si fossero accordate su quella questione, la stessa avrebbe
dovuto essere risolta in quel modo.
Oltretutto, come si è visto nel considerando precedente, nella loro
risposta le convenute AP 1 e AP 2, confrontate con il calcolo dell’onorario a favore
dell’attrice proposto con la petizione e risultante dal doc. DD, non avevano
sufficientemente contestato, accettandolo, che “per la stima”
dell’importo di fr. 285'451.64 (relativo all’onorario senza le prestazioni
inerenti il controllo dei lavori, da aggiungere solo in seguito) occorreva
partire “dall’onorario totale indicato nel contratto che l’attrice avrebbe
dovuto sottoscrivere con l’impresa generale, fissato in fr. 469'970.40” e che
soprattutto, per quanto qui interessa, dallo stesso, oltre a togliere i fr.
123'757.12 relativi al controllo dei lavori, doveva per l’appunto essere aggiunto
il rincaro secondo l’indice KBOB di fr. 4'754.80 (“il tutto è quindi stato
aggiornato al rincaro secondo l’indice KBOB”, petizione p. 13 seg.).
10.
L’attrice ha in
seguito censurato il giudizio con cui il Pretore ha respinto la sua pretesa di fr.
2'859.- per prestazioni “a richiesta per adattamenti”, da lui ritenuta rientrante,
sulla base della perizia giudiziaria, nelle usuali prestazioni di controllo
lavori e progetto esecutivo. Essa ha in sostanza osservato che se, come a suo
dire pacificamente avvenuto nell’occasione, l’impresa generale aveva chiesto
all’ingegnere, per ragioni non dipendenti da costui, il controllo di alcuni
piani da essa rielaborati, da lui poi effettuato, si era ovviamente in presenza
di una prestazione supplementare, che in base agli art. 3.3.4 e 4.2.51 delle
norme SIA 103 dovevano essere remunerate a parte.
La censura dev’essere
disattesa. Negli allegati preliminari l’attrice non si era in effetti espressa
in quei termini, essendosi invece limitata a sostenere che quelle prestazioni,
di cui le convenute AP 1 e AP 2 nelle loro
comparse scritte non avevano contestato né l’effettuazione né l’ammontare della
remunerazione (contestando tuttavia di doverla pagare), “si sono rese
necessarie per il controllo dei piani di armatura della platea rielaborati
dall’impresa generale (posa del ferro per l’armatura a distanze diverse da
quelle previste da AO 1)” e che “ciò ha richiesto 14.5 ore al
disegnatore costruttore (tariffa oraria di fr. 132.-), onde fr. 1'914.-, e 4.5
ore all’ingegnere titolare (tariffa oraria di fr. 210.-), da cui un importo di
fr. 945.-” (petizione p. 14). In assenza di allegazioni più precise e
dettagliate da parte dell’attrice, come invece quelle poi fornite aggiuntivamente
in questa sede, non si può pertanto ritenere che il giudice di prime cure, confrontato
per altro con il parere del perito giudiziario secondo cui l’importo in
questione non si riferiva a una prestazione supplementare ma era “compreso
nell’incarico per controllo lavori e progetto esecutivo” (delucidazione peritale
p. 2), abbia misconosciuto a torto che le convenute non avevano contestato in
causa che l’attrice avesse svolto una prestazione supplementare e abbia così sbagliato
a non riconoscerle quella pretesa.
11.
L’attrice ha quindi ribadito
in questa sede che alle somme a suo favore, quelle di fr. 162'957.49 e di fr.
2'859.- (quest’ultima in realtà a lei non riconosciuta, cfr. consid. 10),
doveva essere aggiunto “anche l’importo pari al 3% per le spese come
previsto dal contratto con il PI 1 (cfr. doc. 25 del PI 1, art. 15) e nelle
bozze [N.d.R.: dei contratti con il consorzio] agli atti (bozze di cui al
doc. F, punto 16, e al doc. K3, art. 10)” per complessivi fr. 4'974.50
(appello incidentale p. 33).
La pretesa deve senz’altro
essere disattesa, essendo stata esposta per la prima volta, e con ciò in modo
irrito (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC), solo in sede
conclusionale.
12.
L’attrice ha infine
censurato il giudizio con cui il Pretore, non ritenendo date le condizioni per
il riconoscimento della pretesa di fr. 12'481.90 per spese legali
preprocessuali, ha concluso per la sua reiezione (doc. Y). A suo dire l’estrema
complessità della controversia, che riguardava un progetto edificatorio
multimilionario e che oltretutto aveva imposto una meticolosa ricostruzione e
un approfondito esame di tutti gli impegni via via assunti dalle molte parti
coinvolte, giustificava pienamente l’attribuzione delle spese legali
preprocessuali richieste.
Il
rilievo è ampiamente infondato. Le spese legali di cui l’attrice ha preteso il
risarcimento, che sono poi quelle svolte dal suo legale PA 1 dal 23 luglio 2010
al 14 marzo 2012 (cfr. doc. Y), concernono in effetti il contenzioso con il PI
1, patrocinato dal
suo legale PA 3, ma nulla hanno a che vedere
con AP 1 e AP 2 o con
il consorzio di cui esse erano parte, tutti
patrocinati dal loro legale PA 2, che mai sono stati menzionati nel lungo elenco delle stesse come
destinatari delle prestazioni allora effettuate dal suo legale (elenco che
invece menziona, a più riprese, il PI 1 e il suo legale PA 3, entrambi destinatari di molteplici, telefonate e missive). Oltretutto negli allegati preliminari
l’attrice, venendo meno al suo obbligo di allegazione, nemmeno aveva spiegato
in cosa sarebbe consistito il presunto coinvolgimento nella fase preprocessuale
delle convenute AP 1 e AP 2, essa essendosi anzi limitata a evidenziare, sul
tema, che “il 25 maggio 2011 AO 1 si è rivolta al PI 1 facendo valere delle
pretese di fr. 217'835.55 fondate sulla risoluzione del 5 marzo 2008 e sul
contratto per prestazioni con il Team del 13 giugno 2008; dopo ben tre
solleciti il PI 1 le ha contestate integralmente il 28 ottobre 2011, adducendo
contropretese del tutto ingiustificate; ulteriori scambi epistolari non hanno
portato ad alcun avvicinamento delle rispettive posizioni; con scritto 15
febbraio 2012 il PI 1 ha comunicato a AO 1 “di non voler dare seguito alla sua
richiesta volta a proporre una procedura di mediazione” (doc. U)”
(petizione p. 9).
conclusione
13.
Ne
discende che l’appello delle convenute AP 1 e AP 2 dev’essere
respinto nella misura in cui è ricevibile e che l’appello incidentale dell’attrice
dev’essere parzialmente accolto nel senso che la petizione va ammessa per fr. 162'957.49
oltre interessi al 5% dal 25
maggio 2011.
Le
spese giudiziarie delle procedure di primo e di secondo grado seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che per
il giudizio sulle spese giudiziarie dell’appello incidentale si è altresì tenuto
conto che la sua richiesta in via subordinata, in merito alla quale (e solo ad
essa) si era espresso anche il convenuto PI 1, “pesava” all’incirca un quarto
della richiesta in via principale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 28 ottobre 2020 di AP 1 e AP 2 è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le
spese processuali della procedura d’appello, di fr. 10’000.-, sono poste a
carico delle appellanti AP 1 e AP 2 in solido, che rifonderanno in solido all’appellata AO
1 fr. 8'000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 11 dicembre 2020 di AO 1
è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 28 settembre 2020 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta e, di conseguenza, AP 1 e AP 2 sono condannate in solido a pagare a AO
1
fr.
162'957.49 oltre interessi al
5% dal 25 maggio 2011.
1.1
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-, da anticipare da AO 1, e
le spese di fr. 38’186.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a
carico di AO 1 per 1/3 e per 2/3
sono poste a carico di AP 1 e AP 2 in solido. AP 1 e AP 2 verseranno
in solido a AO 1 fr. 4'500.- per ripetibili parziali. AO 1 verserà al PI 1 fr. 14'000.- per ripetibili.
IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale, di fr. 5'000.-, sono poste per 2/3 a carico dell’appellante
incidentale AO 1 e per 1/3 sono poste a carico delle appellate incidentali AP 1 e AP 2 in solido. L’appellante incidentale AO 1 rifonderà a titolo di
ripetibili fr. 1'500.- alle appellate incidentali AP 1 e AP 2 e fr. 750.-
all’appellato incidentale PI 1.
V. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).