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Decisione

12.2020.136

Contratto di mutuo. Costituzione in pegno. Analisi della loro validitâ alla luce del diritto italiano. Premesse per applicare la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, in concreto, non ademp

15 giugno 2021Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I.

L’appello 6 settembre 2019 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 28 agosto 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

1. L’istanza è dichiarata irricevibile.

2.La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 10’300.- sono poste a carico di AO 1,

il quale rifonderà inoltre a AP 1 fr. 12’000.- a titolo di ripetibili.

3.Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.

Considerandi

II. Le spese

processuali di appello, di complessivi di fr. 8’000.-, sono poste a carico dell’appellato,

con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili di

appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).