12.2020.136
Contratto di mutuo. Costituzione in pegno. Analisi della loro validitâ alla luce del diritto italiano. Premesse per applicare la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, in concreto, non adempiute. Situazione giuridica non chiara
15 giugno 2021Italiano15 min
conseguenza la sentenza 28 agosto 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.136
Rinvio TF
Lugano
15 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n.SO.2017.2427, della Pretura di Lugano, sezione
2 - promossa con petizione 12 maggio 2017 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ PA 1
con cui ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di Euro 750'000.- oltre interessi,
pretese avversate dal
convenuto e che il Pretore ha accolto con sentenza del 28 agosto 2019,
appellante il convenuto
con atto di appello del 6 settembre 2019 con cui postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestate tasse, spese e
ripetibili, mentre l’attore con osservazioni (corretto: risposta) del 28
ottobre 2019 chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese
e ripetibili,
preso atto della sentenza 2 novembre 2020 (inc. n. 4A_151/2020)
con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il
ricorso in materia civile presentato il 18 marzo 2020 dal convenuto, ha
annullato la sentenza 17 febbraio 2020 di questa Camera (inc. n. 12.2019.142),
rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. Il 30
giugno 2004 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto una “convenzione di mutuo
fruttifero” (doc. B) relativa all’importo di Euro 500'000.-; la stessa
prevedeva che il predetto importo avrebbe dovuto essere restituito entro il 30
giugno 2006, pena il pagamento di un interesse annuo del 5%. Per quanto qui
interessa, l’accordo indicava che:
“1. Oggetto
Il signor AO 1, mutuante, trasferisce al
signor AP 1, mutuatario, che accetta, la proprietà della somma di complessivi
Euro 500'000.– (EURO Cinquecentomila) a titolo di mutuo fruttifero.
Le parti dichiarano espressamente che il
trasferimento della somma in parola già è avvenuto a favore del mutuatario e
questi rilascia quindi, con la sottoscrizione della presente convenzione,
regolare quietanza per tale importo.
2. Durata del mutuo
Il presente mutuo viene concesso per una
durata di due anni e, meglio, verrà a scadere il prossimo 30 (trenta) giugno
2006 (duemilasei).
La data di scadenza qui sopra indicata è da
considerare quale termine essenziale di scadenza ai sensi dell’art. 102 cpv. 2
CO e, di conseguenza, in caso di inadempimento il mutuatario sarà costituito in
mora senza preventiva interpellazione.(…)
5. Restituzione del mutuo
Alla scadenza del prestito fissata il prossimo
30 giugno 2006, il mutuatario riconosce e si impegna a restituire al mutuante
il capitale e gli interessi del periodo in questione nel frattempo maturati.(…)
7. Pegni e garanzie
7.1 Il presente atto vale quale formale
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per capitale ed
interessi.(…)
9. Clausola arbitrale
In caso di litigio sull’interpretazione e
sull’applicazione della presente convenzione, le parti danno già sin d’ora
mandato irrevocabile all’avv. __________ __________, __________, il quale –
previo tentativo di conciliazione – giudicherà insindacabilmente e de bono ed
aequo, sulle relative richieste della parte interessata (….).
10. Diritto applicabile, elezione di domicilio
e foro
Alla presente Convenzione e per quanto non qui
espressamente regolato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 312 ss
Codice delle Obbligazioni Svizzero.
(…) Esse dichiarano di eleggere il foro di __________.” (doc. B);
2. Il successivo 23 marzo 2005 le medesime parti
hanno sottoscritto un’ulteriore convenzione di mutuo (doc. C qui dato per
trascritto), di analogo contenuto, per l’importo di Euro 250'000.-, con
scadenza il 1° marzo 2007 (doc. C paragrafi 1 e 2). Anche in questo caso
nell’accordo era indicato che la somma di Euro 250'000.- era già stata
trasferita al mutuatario, che sottoscriveva l’atto anche quale “quietanza
per tale importo” (doc. C paragrafo 1) e che l’atto stesso valeva “quale
formale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per capitale e
interessi”. Veniva inoltre prevista l’elezione del foro di __________, la
scelta di sottoporre il contratto al diritto svizzero nonché una clausola
arbitrale in caso di litigio tra le parti in merito all’interpretazione del
contratto o alla sua applicazione (doc. C paragrafi 9 e 10).
3. Il 29 marzo 2006 AO
1 ha inviato a AP 1 un conteggio contenente una lista di prestiti effettuati a
beneficio da un lato dello stesso AP 1 e dall’altro della società I__________
SpA, di cui quest’ultimo era socio di maggioranza, per totali Euro 2'055'000.-,
dei quali Euro 1’000'000.- a carico della società e i restanti Euro 1'055'000.–
a carico di AP 1 personalmente, proponendogli un nuovo riparto ovvero “I__________
Euro 1'305'000 et toi” (ovvero AP 1) “Euro 750'000 comme initialement
prévu”, motivo per il quale “je te demande de A) me confirmer la dette
totale B) me confirmer si la redistribution est acceptable pour toi”;
proposta che AP 1 ha sottoscritto per accettazione in data 7 aprile 2006 (doc.
D).
4. Sempre in data 7 aprile 2006 le parti hanno
sottoscritto “un atto costitutivo di pegno su azioni” (doc. E), nel
quale tra le premesse figurava che AP 1 era “debitore nei confronti del
signor AO 1 della somma di euro 750'000.– (e) che la predetta somma dovrà
essere pagata entro il 31.12.2011, con l’aggiunta degli interessi calcolati al
tasso legale” e che “le parti hanno concordato di garantire il pagamento
attraverso la costituzione di garanzia pignoratizia” a favore di AO 1 su “147
azioni del valore nominale complessivo di Euro 73.500, corrispondenti al 49%
del capitale sociale della società “I__________ Spa”, azioni di cui AP 1
era titolare (doc. E).
5. Con scritto datato 28 luglio 2015 AO 1 ha
chiesto a AP 1 il rimborso dell’importo di Euro 750'000.- o, in caso di
disponibilità insufficienti, di cedergli il 49% delle azioni di I__________ SpA
entro il 31 agosto 2015 (doc. F); questa richiesta è rimasta senza seguito.
6. Dall’incarto emerge che in data 26 novembre 2015
AO 1 ha promosso una procedura avanti al Tribunale di V__________ con la quale
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di Euro
750'000.- in base all’accordo doc. E di cui sopra; la procedura si è conclusa
con sentenza del 31 ottobre 2017 mediante la quale il giudice si è dichiarato
incompetente a favore della competenza funzionale per materia della sezione
specializzata in materia presso il Tribunale di M__________; parallelamente
egli ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato emesso il 7 gennaio 2016 a
favore di AO 1 (doc. M, 5, 6 e 7). La procedura italiana non ha avuto alcun
seguito, in quanto non vi è stata alcuna riassunzione del processo nei termini
di legge (art. 305 CPC italiano).
7. Il 1° marzo 2017 AO 1 ha inoltrato un’istanza di
conciliazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, ottenendo la
relativa autorizzazione ad agire in data 28 aprile 2017 (doc. H; CM. 2017.150).
Prima dello scadere
del termine di tre mesi per l’inoltro della causa di merito, il 12 maggio 2017,
AO 1 ha inoltrato alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, un’istanza
nella procedura sommaria di tutela nei casi manifesti avverso AP 1 chiedente la
condanna della controparte al pagamento dell’importo di Euro 750'000.- oltre
accessori. In breve, l’attore ha fondato la sua richiesta di pagamento sui doc.
B e C i quali attesterebbero che la controparte aveva effettivamente ricevuto
detto importo e nei quali la stessa se ne riconosceva debitrice. Parallelamente
AO 1 ha fatto pure riferimento agli scritti doc. D ed E che certificherebbero
ulteriormente la posizione debitoria del convenuto nei suoi confronti.
In sede di risposta, AP 1 si è
integralmente opposto all’istanza sollevando contestazioni sia di ordine
procedurale che di merito. In sintesi, preliminarmente egli ha sollevato le
eccezioni di litispendenza (interna e internazionale) e di incompetenza della
Pretura adita. Egli ha affermato inoltre che quanto indicato negli accordi non
corrispondeva alla reale volontà delle parti e ha negato che gli importi in
discussione fossero da rimborsare. AP 1 ha cercato di relativizzare la portata
dei doc. D e E e ha negato che gli stessi potessero essere qualificati quali
riconoscimento di debito. Egli ha altresì sostenuto la nullità del doc. E giusta
il diritto italiano ad esso applicabile. In relazione ai doc. B e C il
convenuto ha sollevato l’eccezione di prescrizione. Egli ha contestato pure
l’applicabilità alla fattispecie in esame della procedura di tutela
giurisdizionale dei casi manifesti non essendone - a suo dire - dati i
presupposti di chiarezza e liquidità della pretesa, ritenuta altresì la
necessità di procedere a un esame del diritto italiano. Da ultimo, egli ha
lamentato un’errata formulazione delle domande di causa che non terrebbero
conto della facoltà di scelta concessa al debitore con lo scritto doc. F.
L’attore ha inoltrato una replica spontanea che non è
però stata considerata dal Pretore in quanto ritenuta tardiva; allo stesso modo
la duplica spontanea inoltrata dal convenuto non è stata ammessa agli atti
(sentenza, pag. 4); al riguardo si osserva che l’eventuale presa in considerazione
del loro contenuto nulla avrebbe mutato ai fini del giudizio, non aggiungendo
questi allegati nulla di rilevante a quando già esposto in sede di istanza e di
risposta.
8. Con sentenza del 28 agosto 2019 il Pretore ha accolto
integralmente l’istanza, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico del
convenuto. In sintesi, il primo giudice ha giudicato i due contratti di mutuo
agli atti estremante chiari e ha osservato che anche posteriormente alla loro
sottoscrizione AP 1 avesse espressamente riconosciuto - in ben due occasioni -
il proprio debito capitale di Euro 750'000.-. A fronte di queste chiare indicazioni questi non è riuscito a
dimostrare la sussistenza di valide eccezioni atte a inficiare la validità dei
riconoscimenti di debito dedotti in causa. Il Pretore ha respinto pure la tesi
del convenuto secondo cui le pretese sarebbero prescritte e ha osservato che
prima della scadenza contrattuale le parti avevano previsto un nuovo termine di
pagamento per entrambi i mutui al 31 dicembre 2011. Da ultimo, egli ha respinto
la tesi secondo cui la richiesta di pagamento del 28 luglio 2015 conterrebbe
un’obbligazione alternativa ex art. 72 CO.
9.
Con l’appello di data 6 settembre 2019 AP 1 ha postulato la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza con protesta di tasse,
spese e ripetibili, mentre l’attore con osservazioni (corretto: risposta) del
28 ottobre 2019 ha chiesto la reiezione del gravame, pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili. Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà,
se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
10. Con sentenza del 17 febbraio 2020 (inc. 12.2019.142)
questa Camera, ha respinto l’appello e confermato la decisione pretorile.
Sennonché, la Prima Corte di diritto civile del
Tribunale federale con sentenza del 2 novembre 2020 (inc. n. 4A_151/2020), ritenendo
fondata la censura secondo cui questa Camera avrebbe dovuto esaminare la
validità della costituzione in pegno e l’eventualità di una nullità parziale
della pattuizione alla luce del diritto italiano, ha accolto il ricorso in
materia civile presentato il 18 marzo 2020 dal convenuto e ha annullato la decisione
d’appello, rinviando la causa
all’autorità cantonale per una nuova
decisione. Da qui la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa
Camera. Nella propria sentenza la Prima Corte di diritto civile del Tribunale
federale ha quindi invitato questa Camera a esaminare la validità dell’atto di
pegno in base al diritto italiano e a valutare in via preliminare se nel
concreto caso l’applicazione del diritto estero sia compatibile con la
procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.
11. Dando seguito a questo postulato questa Camera è ora
chiamata, da un canto, a verificare la fondatezza delle argomentazioni
sollevate dall’appellante in relazione alla nullità dell’atto di costituzione pegno
secondo il citato diritto estero e le sue conseguenze sulla prescrizione della
pretesa fatta valere in sede giudiziaria e, dall’altro, a stabilire se un
siffatto esame sia ancora compatibile con i presupposti dell’art. 257 CPC.
Nel proprio allegato AP 1 ha sollevato varie
contestazioni di natura materiale e formale. In primis, egli ha sostenuto
l’illiceità dell’atto di pegno in quanto lesivo dell’art. 2467 Codice civile
italiano (in seguito: CC it), che regolamenta il rimborso dei finanziamenti dei
soci alla società, per cui è prevista la postergazione, come pure dell’art.
2350 CC it che disciplina poteri e diritti dei soci. A mente dell’appellante
l’accordo tra le parti in causa avrebbe avuto quale fine (illecito) quello di
imporre, di fatto, alla società la restituzione di debiti altrui
rispettivamente di anticipare la restituzione di un finanziamento come socio,
agire che - sempre secondo lo stesso - non può essere tutelato. Ricorrerebbe pertanto
una nullità dell’atto ai sensi degli art. 1343 (causa illecita), 1344
(contratto in frode alla legge), 1345 (motivo illecito) e 1346 (assenza dei
requisiti dell’oggetto del contratto) CC it.
Secondo AP 1, stante la nullità
dell’atto, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito contenute nelle
premesse di negozio di pegno non potrebbero vivere di luce propria né avere un
effetto salvifico (appello, pag. 22 nonché doc. 7, pag. 23 segg.).
Dal punto di vista formale, l’appellante ha inoltre rilevato
tutta una serie di omissioni (mancata autentica notarile, mancata annotazione
sul certificato azionario, mancata prova dello spossessamento, ecc.; doc. E) che
in base al diritto italiano impedirebbero all’atto in esame di produrre effetti
giuridici (appello, pag. 23 nonché doc. 7 pag. 26 seg.). Ne discenderebbe la
prescrizione della pretesa.
A
fronte di queste chiare e approfondite contestazioni, che non possono essere
ritenute di primo acchito speciose, l’appellato si è limitato a negare la
prescrizione della pretesa senza minimamente esprimersi sulle argomentazioni sollevate
dall’appellante e tantomeno spiegando perché le stesse sarebbero infondate (risposta,
pag. 8), omissione che va a suo detrimento. Alla luce delle norme e dei
principi evidenziati dall’appellante, infatti, l’atto in esame si rivela
problematico e richiede maggior approfondimento.
Se pur è vero che,
secondo dottrina e giurisprudenza, l’applicazione del diritto straniero non
comporta - a priori - che la situazione giuridica non sia chiara (Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 2, n. 41 ad art.
257 CPC con rinvii), nel concreto caso la verifica della pretesa nullità di
predetto contratto e le sue conseguenze sulla ricognizione di debito e sulla
pattuizione di proroga ad esso correlate esigono un esame del diritto
applicabile e un apprezzamento degli atti che - è opinione di questa Camera - va
al di là di quanto ammissibile in procedura sommaria di tutela nei casi
manifesti.
Come illustrato in
precedenza, le contestazioni sollevate dall’appellante toccano infatti aspetti
di natura materiale e formale che non possono essere giudicate di primo acchito
pretestuose e che pertanto avrebbero necessitato un maggiore approfondimento da
parte del Pretore.
12. Alla
luce di tutto quanto precede, ritenuto il non adempimento delle premesse per
far capo alla procedura di tutela nei casi manifesti di cui all’art. 257 CPC,
l’istanza del qui appellato va dichiarata irricevibile. Lo stesso ha la facoltà
- qualora lo ritenga opportuno - di riproporre le proprie pretese nelle debite
forme e seguendo la procedura appropriata (Trezzini
in: op. cit., n. 44 segg. ad art. 257 CPC).
13. L’appello merita dunque accoglimento nel senso dei
considerandi che precedono. Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la
soccombenza dell’attore. L’appellato rifonderà all’appellante un’equa indennità
per ripetibili di prima e seconda sede.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
Fatti
I.
L’appello 6 settembre 2019 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 agosto 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1. L’istanza è dichiarata irricevibile.
2.La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 10’300.- sono poste a carico di AO 1,
il quale rifonderà inoltre a AP 1 fr. 12’000.- a titolo di ripetibili.
3.Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
Considerandi
II. Le spese
processuali di appello, di complessivi di fr. 8’000.-, sono poste a carico dell’appellato,
con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili di
appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).