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Decisione

12.2020.136

Contratto di mutuo. Costituzione in pegno. Analisi della loro validitâ alla luce del diritto italiano. Premesse per applicare la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, in concreto, non adempiute. Situazione giuridica non chiara

15 giugno 2021Italiano15 min

conseguenza la sentenza 28 agosto 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.136

Rinvio TF

Lugano

15 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n.SO.2017.2427, della Pretura di Lugano, sezione

2 - promossa con petizione 12 maggio 2017 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. dall’ PA 1

con cui ha chiesto la

condanna della controparte al pagamento di Euro 750'000.- oltre interessi,

pretese avversate dal

convenuto e che il Pretore ha accolto con sentenza del 28 agosto 2019,

appellante il convenuto

con atto di appello del 6 settembre 2019 con cui postula la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestate tasse, spese e

ripetibili, mentre l’attore con osservazioni (corretto: risposta) del 28

ottobre 2019 chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese

e ripetibili,

preso atto della sentenza 2 novembre 2020 (inc. n. 4A_151/2020)

con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il

ricorso in materia civile presentato il 18 marzo 2020 dal convenuto, ha

annullato la sentenza 17 febbraio 2020 di questa Camera (inc. n. 12.2019.142),

rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. Il 30

giugno 2004 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto una “convenzione di mutuo

fruttifero” (doc. B) relativa all’importo di Euro 500'000.-; la stessa

prevedeva che il predetto importo avrebbe dovuto essere restituito entro il 30

giugno 2006, pena il pagamento di un interesse annuo del 5%. Per quanto qui

interessa, l’accordo indicava che:

“1. Oggetto

Il signor AO 1, mutuante, trasferisce al

signor AP 1, mutuatario, che accetta, la proprietà della somma di complessivi

Euro 500'000.– (EURO Cinquecentomila) a titolo di mutuo fruttifero.

Le parti dichiarano espressamente che il

trasferimento della somma in parola già è avvenuto a favore del mutuatario e

questi rilascia quindi, con la sottoscrizione della presente convenzione,

regolare quietanza per tale importo.

2. Durata del mutuo

Il presente mutuo viene concesso per una

durata di due anni e, meglio, verrà a scadere il prossimo 30 (trenta) giugno

2006 (duemilasei).

La data di scadenza qui sopra indicata è da

considerare quale termine essenziale di scadenza ai sensi dell’art. 102 cpv. 2

CO e, di conseguenza, in caso di inadempimento il mutuatario sarà costituito in

mora senza preventiva interpellazione.(…)

5. Restituzione del mutuo

Alla scadenza del prestito fissata il prossimo

30 giugno 2006, il mutuatario riconosce e si impegna a restituire al mutuante

il capitale e gli interessi del periodo in questione nel frattempo maturati.(…)

7. Pegni e garanzie

7.1 Il presente atto vale quale formale

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per capitale ed

interessi.(…)

9. Clausola arbitrale

In caso di litigio sull’interpretazione e

sull’applicazione della presente convenzione, le parti danno già sin d’ora

mandato irrevocabile all’avv. __________ __________, __________, il quale –

previo tentativo di conciliazione – giudicherà insindacabilmente e de bono ed

aequo, sulle relative richieste della parte interessata (….).

10. Diritto applicabile, elezione di domicilio

e foro

Alla presente Convenzione e per quanto non qui

espressamente regolato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 312 ss

Codice delle Obbligazioni Svizzero.

(…) Esse dichiarano di eleggere il foro di __________.” (doc. B);

2. Il successivo 23 marzo 2005 le medesime parti

hanno sottoscritto un’ulteriore convenzione di mutuo (doc. C qui dato per

trascritto), di analogo contenuto, per l’importo di Euro 250'000.-, con

scadenza il 1° marzo 2007 (doc. C paragrafi 1 e 2). Anche in questo caso

nell’accordo era indicato che la somma di Euro 250'000.- era già stata

trasferita al mutuatario, che sottoscriveva l’atto anche quale “quietanza

per tale importo” (doc. C paragrafo 1) e che l’atto stesso valeva “quale

formale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF per capitale e

interessi”. Veniva inoltre prevista l’elezione del foro di __________, la

scelta di sottoporre il contratto al diritto svizzero nonché una clausola

arbitrale in caso di litigio tra le parti in merito all’interpretazione del

contratto o alla sua applicazione (doc. C paragrafi 9 e 10).

3. Il 29 marzo 2006 AO

1 ha inviato a AP 1 un conteggio contenente una lista di prestiti effettuati a

beneficio da un lato dello stesso AP 1 e dall’altro della società I__________

SpA, di cui quest’ultimo era socio di maggioranza, per totali Euro 2'055'000.-,

dei quali Euro 1’000'000.- a carico della società e i restanti Euro 1'055'000.–

a carico di AP 1 personalmente, proponendogli un nuovo riparto ovvero “I__________

Euro 1'305'000 et toi” (ovvero AP 1) “Euro 750'000 comme initialement

prévu”, motivo per il quale “je te demande de A) me confirmer la dette

totale B) me confirmer si la redistribution est acceptable pour toi”;

proposta che AP 1 ha sottoscritto per accettazione in data 7 aprile 2006 (doc.

D).

4. Sempre in data 7 aprile 2006 le parti hanno

sottoscritto “un atto costitutivo di pegno su azioni” (doc. E), nel

quale tra le premesse figurava che AP 1 era “debitore nei confronti del

signor AO 1 della somma di euro 750'000.– (e) che la predetta somma dovrà

essere pagata entro il 31.12.2011, con l’aggiunta degli interessi calcolati al

tasso legale” e che “le parti hanno concordato di garantire il pagamento

attraverso la costituzione di garanzia pignoratizia” a favore di AO 1 su “147

azioni del valore nominale complessivo di Euro 73.500, corrispondenti al 49%

del capitale sociale della società “I__________ Spa”, azioni di cui AP 1

era titolare (doc. E).

5. Con scritto datato 28 luglio 2015 AO 1 ha

chiesto a AP 1 il rimborso dell’importo di Euro 750'000.- o, in caso di

disponibilità insufficienti, di cedergli il 49% delle azioni di I__________ SpA

entro il 31 agosto 2015 (doc. F); questa richiesta è rimasta senza seguito.

6. Dall’incarto emerge che in data 26 novembre 2015

AO 1 ha promosso una procedura avanti al Tribunale di V__________ con la quale

ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di Euro

750'000.- in base all’accordo doc. E di cui sopra; la procedura si è conclusa

con sentenza del 31 ottobre 2017 mediante la quale il giudice si è dichiarato

incompetente a favore della competenza funzionale per materia della sezione

specializzata in materia presso il Tribunale di M__________; parallelamente

egli ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato emesso il 7 gennaio 2016 a

favore di AO 1 (doc. M, 5, 6 e 7). La procedura italiana non ha avuto alcun

seguito, in quanto non vi è stata alcuna riassunzione del processo nei termini

di legge (art. 305 CPC italiano).

7. Il 1° marzo 2017 AO 1 ha inoltrato un’istanza di

conciliazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, ottenendo la

relativa autorizzazione ad agire in data 28 aprile 2017 (doc. H; CM. 2017.150).

Prima dello scadere

del termine di tre mesi per l’inoltro della causa di merito, il 12 maggio 2017,

AO 1 ha inoltrato alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, un’istanza

nella procedura sommaria di tutela nei casi manifesti avverso AP 1 chiedente la

condanna della controparte al pagamento dell’importo di Euro 750'000.- oltre

accessori. In breve, l’attore ha fondato la sua richiesta di pagamento sui doc.

B e C i quali attesterebbero che la controparte aveva effettivamente ricevuto

detto importo e nei quali la stessa se ne riconosceva debitrice. Parallelamente

AO 1 ha fatto pure riferimento agli scritti doc. D ed E che certificherebbero

ulteriormente la posizione debitoria del convenuto nei suoi confronti.

In sede di risposta, AP 1 si è

integralmente opposto all’istanza sollevando contestazioni sia di ordine

procedurale che di merito. In sintesi, preliminarmente egli ha sollevato le

eccezioni di litispendenza (interna e internazionale) e di incompetenza della

Pretura adita. Egli ha affermato inoltre che quanto indicato negli accordi non

corrispondeva alla reale volontà delle parti e ha negato che gli importi in

discussione fossero da rimborsare. AP 1 ha cercato di relativizzare la portata

dei doc. D e E e ha negato che gli stessi potessero essere qualificati quali

riconoscimento di debito. Egli ha altresì sostenuto la nullità del doc. E giusta

il diritto italiano ad esso applicabile. In relazione ai doc. B e C il

convenuto ha sollevato l’eccezione di prescrizione. Egli ha contestato pure

l’applicabilità alla fattispecie in esame della procedura di tutela

giurisdizionale dei casi manifesti non essendone - a suo dire - dati i

presupposti di chiarezza e liquidità della pretesa, ritenuta altresì la

necessità di procedere a un esame del diritto italiano. Da ultimo, egli ha

lamentato un’errata formulazione delle domande di causa che non terrebbero

conto della facoltà di scelta concessa al debitore con lo scritto doc. F.

L’attore ha inoltrato una replica spontanea che non è

però stata considerata dal Pretore in quanto ritenuta tardiva; allo stesso modo

la duplica spontanea inoltrata dal convenuto non è stata ammessa agli atti

(sentenza, pag. 4); al riguardo si osserva che l’eventuale presa in considerazione

del loro contenuto nulla avrebbe mutato ai fini del giudizio, non aggiungendo

questi allegati nulla di rilevante a quando già esposto in sede di istanza e di

risposta.

8. Con sentenza del 28 agosto 2019 il Pretore ha accolto

integralmente l’istanza, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico del

convenuto. In sintesi, il primo giudice ha giudicato i due contratti di mutuo

agli atti estremante chiari e ha osservato che anche posteriormente alla loro

sottoscrizione AP 1 avesse espressamente riconosciuto - in ben due occasioni -

il proprio debito capitale di Euro 750'000.-. A fronte di queste chiare indicazioni questi non è riuscito a

dimostrare la sussistenza di valide eccezioni atte a inficiare la validità dei

riconoscimenti di debito dedotti in causa. Il Pretore ha respinto pure la tesi

del convenuto secondo cui le pretese sarebbero prescritte e ha osservato che

prima della scadenza contrattuale le parti avevano previsto un nuovo termine di

pagamento per entrambi i mutui al 31 dicembre 2011. Da ultimo, egli ha respinto

la tesi secondo cui la richiesta di pagamento del 28 luglio 2015 conterrebbe

un’obbligazione alternativa ex art. 72 CO.

9.

Con l’appello di data 6 settembre 2019 AP 1 ha postulato la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza con protesta di tasse,

spese e ripetibili, mentre l’attore con osservazioni (corretto: risposta) del

28 ottobre 2019 ha chiesto la reiezione del gravame, pure con protesta di

tasse, spese e ripetibili. Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà,

se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

10. Con sentenza del 17 febbraio 2020 (inc. 12.2019.142)

questa Camera, ha respinto l’appello e confermato la decisione pretorile.

Sennonché, la Prima Corte di diritto civile del

Tribunale federale con sentenza del 2 novembre 2020 (inc. n. 4A_151/2020), ritenendo

fondata la censura secondo cui questa Camera avrebbe dovuto esaminare la

validità della costituzione in pegno e l’eventualità di una nullità parziale

della pattuizione alla luce del diritto italiano, ha accolto il ricorso in

materia civile presentato il 18 marzo 2020 dal convenuto e ha annullato la decisione

d’appello, rinviando la causa

all’autorità cantonale per una nuova

decisione. Da qui la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa

Camera. Nella propria sentenza la Prima Corte di diritto civile del Tribunale

federale ha quindi invitato questa Camera a esaminare la validità dell’atto di

pegno in base al diritto italiano e a valutare in via preliminare se nel

concreto caso l’applicazione del diritto estero sia compatibile con la

procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

11. Dando seguito a questo postulato questa Camera è ora

chiamata, da un canto, a verificare la fondatezza delle argomentazioni

sollevate dall’appellante in relazione alla nullità dell’atto di costituzione pegno

secondo il citato diritto estero e le sue conseguenze sulla prescrizione della

pretesa fatta valere in sede giudiziaria e, dall’altro, a stabilire se un

siffatto esame sia ancora compatibile con i presupposti dell’art. 257 CPC.

Nel proprio allegato AP 1 ha sollevato varie

contestazioni di natura materiale e formale. In primis, egli ha sostenuto

l’illiceità dell’atto di pegno in quanto lesivo dell’art. 2467 Codice civile

italiano (in seguito: CC it), che regolamenta il rimborso dei finanziamenti dei

soci alla società, per cui è prevista la postergazione, come pure dell’art.

2350 CC it che disciplina poteri e diritti dei soci. A mente dell’appellante

l’accordo tra le parti in causa avrebbe avuto quale fine (illecito) quello di

imporre, di fatto, alla società la restituzione di debiti altrui

rispettivamente di anticipare la restituzione di un finanziamento come socio,

agire che - sempre secondo lo stesso - non può essere tutelato. Ricorrerebbe pertanto

una nullità dell’atto ai sensi degli art. 1343 (causa illecita), 1344

(contratto in frode alla legge), 1345 (motivo illecito) e 1346 (assenza dei

requisiti dell’oggetto del contratto) CC it.

Secondo AP 1, stante la nullità

dell’atto, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito contenute nelle

premesse di negozio di pegno non potrebbero vivere di luce propria né avere un

effetto salvifico (appello, pag. 22 nonché doc. 7, pag. 23 segg.).

Dal punto di vista formale, l’appellante ha inoltre rilevato

tutta una serie di omissioni (mancata autentica notarile, mancata annotazione

sul certificato azionario, mancata prova dello spossessamento, ecc.; doc. E) che

in base al diritto italiano impedirebbero all’atto in esame di produrre effetti

giuridici (appello, pag. 23 nonché doc. 7 pag. 26 seg.). Ne discenderebbe la

prescrizione della pretesa.

A

fronte di queste chiare e approfondite contestazioni, che non possono essere

ritenute di primo acchito speciose, l’appellato si è limitato a negare la

prescrizione della pretesa senza minimamente esprimersi sulle argomentazioni sollevate

dall’appellante e tantomeno spiegando perché le stesse sarebbero infondate (risposta,

pag. 8), omissione che va a suo detrimento. Alla luce delle norme e dei

principi evidenziati dall’appellante, infatti, l’atto in esame si rivela

problematico e richiede maggior approfondimento.

Se pur è vero che,

secondo dottrina e giurisprudenza, l’applicazione del diritto straniero non

comporta - a priori - che la situazione giuridica non sia chiara (Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 2, n. 41 ad art.

257 CPC con rinvii), nel concreto caso la verifica della pretesa nullità di

predetto contratto e le sue conseguenze sulla ricognizione di debito e sulla

pattuizione di proroga ad esso correlate esigono un esame del diritto

applicabile e un apprezzamento degli atti che - è opinione di questa Camera - va

al di là di quanto ammissibile in procedura sommaria di tutela nei casi

manifesti.

Come illustrato in

precedenza, le contestazioni sollevate dall’appellante toccano infatti aspetti

di natura materiale e formale che non possono essere giudicate di primo acchito

pretestuose e che pertanto avrebbero necessitato un maggiore approfondimento da

parte del Pretore.

12. Alla

luce di tutto quanto precede, ritenuto il non adempimento delle premesse per

far capo alla procedura di tutela nei casi manifesti di cui all’art. 257 CPC,

l’istanza del qui appellato va dichiarata irricevibile. Lo stesso ha la facoltà

- qualora lo ritenga opportuno - di riproporre le proprie pretese nelle debite

forme e seguendo la procedura appropriata (Trezzini

in: op. cit., n. 44 segg. ad art. 257 CPC).

13. L’appello merita dunque accoglimento nel senso dei

considerandi che precedono. Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la

soccombenza dell’attore. L’appellato rifonderà all’appellante un’equa indennità

per ripetibili di prima e seconda sede.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

Fatti

I.

L’appello 6 settembre 2019 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 28 agosto 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

1. L’istanza è dichiarata irricevibile.

2.La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 10’300.- sono poste a carico di AO 1,

il quale rifonderà inoltre a AP 1 fr. 12’000.- a titolo di ripetibili.

3.Notificazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.

Considerandi

II. Le spese

processuali di appello, di complessivi di fr. 8’000.-, sono poste a carico dell’appellato,

con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili di

appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).