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Decisione

12.2020.138

Licenziamento in tronco intempestivo e ingiustificato, ammontare dell'indennità; pretesa riconvenzionale di risarcimento dei danni

16 settembre 2021Italiano26 min

lordo mensile di fr. 4'833.33 (doc. D). L’ultimo salario lordo mensile ammontava invece a

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.138

Lugano

16 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.20 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con petizione 14 giugno 2016 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 23'937.45 a titolo di salario per

il periodo dicembre 2015-febbraio 2016, fr. 6'158.15 a titolo di rimborso spese

per trasferta, ore straordinarie e vacanze non godute e fr. 749.95 per spese

mediche, il tutto oltre a interessi di mora del 5%, nonché di fr. 47'875.- a

titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c CO) e la

consegna del certificato di salario;

pretese avversate dalla convenuta, che oltre alla

reiezione della petizione e all’annullamento della procedura esecutiva avviata

nei suoi confronti di cui al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona ha altresì

postulato, mediante azione riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 310'405.25 oltre

interessi al 5% dal 18 febbraio 2016 (importo poi ridotto in sede di

conclusioni a fr. 260'240.90) nonché

il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AO 1 al PE no. __________

dell’UE di Bellinzona;

vista la decisione 8 ottobre 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha parzialmente accolto sia la petizione (nella misura di fr. 33'130.05 oltre interessi), sia l’azione

riconvenzionale (nella misura di fr. 713.65 oltre interessi);

appellante la convenuta,

che con appello 11 novembre 2020 chiede in via principale la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere

parzialmente l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 45'885.65 oltre

interessi con conseguente rigetto definitivo dell’opposizione al PE no. __________

limitatamente a tale importo e protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi, e in via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio

dell’incarto alla Pretura per l’assunzione agli atti delle buste paga di AO 1

per i mesi da dicembre 2015 a febbraio 2016 e la successiva emanazione di un

nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

mentre l’attrice con osservazioni

(recte: risposta) 20 gennaio 2021 ha postulato in via preliminare

l’esecuzione anticipata (parziale) della decisione pretorile e la prestazione

di una garanzia di almeno fr. 18'000.- a tutela delle ripetibili a lei

assegnate in prima sede, e in via principale la reiezione dell’appello, pure con

protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

considerato altresì che le

richieste preliminari dell’appellata, avversate dall’appellante con osservazioni

10 febbraio 2021, sono state respinte da questa Camera (nella misura della loro

ricevibilità) con decisione 13 aprile 2021;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto di lavoro del 30 marzo 2010 lo studio di architettura AP

1 (i cui titolari e membri del CdA sono gli arch. A__________ e D__________) ha

assunto AO 1 in qualità di disegnatrice di arredamento (con

estensione delle sue mansioni a compiti di progettazione e assistenza alla

direzione lavori) a partire dal 1° giugno 2010, a tempo pieno e per un salario

lordo mensile di fr. 4'833.33 (doc. D). L’ultimo salario lordo mensile ammontava invece a

fr. 7'979.15 (doc. N).

B.

Il venerdì 13 novembre 2015, la dipendente ha avuto un violento

sfogo, essenzialmente diretto nei confronti dell’arch. A__________, ha

successivamente lasciato lo studio d’architettura in preda a un forte

turbamento e il lunedì successivo non si è più ripresentata sul posto di

lavoro, adducendo quale motivazione la sua inabilità lavorativa a causa di

malattia.

C.

Con raccomandata del 24 novembre 2015 la datrice di lavoro ha significato

alla sua dipendente il licenziamento con effetto immediato, motivandolo con il

degrado dei rapporti personali con la direzione e i collaboratori dello studio

d’architettura, manifestatosi con l’abbandono del posto di lavoro del 13

novembre 2015 (in assenza di un certificato medico) e con ulteriori

comportamenti tenuti quel giorno dalla dipendente, pure elencati nello scritto

(fra cui minacce, diffamazione e la “sovversione dell’ordine e del

funzionamento dello studio”, cfr. doc. L). Il giorno prima, la datrice di

lavoro aveva già terminato con effetto immediato il rapporto di lavoro con

l’altra disegnatrice dello studio, S__________.

D.

Con lettera 26 novembre 2015 la dipendente ha contestato il

licenziamento e le sue motivazioni, osservando che lo stesso è intervenuto in

un periodo di inabilità lavorativa ben noto alla controparte e originato dagli

eventi del 13 novembre 2015, giorno in cui avrebbe sofferto un esaurimento

nervoso per eccesso di lavoro (“burnout”), alla presenza dei

collaboratori dello studio e dopo che le sue innumerevoli richieste d’aiuto

erano state ignorate dalla datrice di lavoro (doc. M).

E.

Con PE n. __________ dell’UE di Bellinzona emesso il 14 gennaio

2016, AO 1 ha escusso la AP 1 per l’importo di fr. 76'672.95 oltre interessi

del 5% dal 13 gennaio 2016 a titolo di “salario dicembre 2015-gennaio 2016

oltre a rimborso spese e ore straordinarie, indennità ex art. 336a CO”

(doc. 17).

Dal canto suo, anche lo

studio d’architettura ha escusso la controparte, con PE n. __________ dell’UE

di Bellinzona datato 14 marzo 2016, per fr. 290'000.- oltre a interessi del 5%

dal 18 febbraio 2016 a titolo di violazione del contratto di lavoro e altri

danni (doc. 18).

F.

Inoltre, l’animosità fra le parti ha condotto all’inizio del 2016 a

reciproche querele/denunce penali: lo studio di architettura ha accusato l’ex

dipendente di estorsione, minaccia, danneggiamento, diffamazione, calunnia e

ingiuria (doc. 19), quest’ultima ha accusato la controparte di coazione e

diffamazione (doc. 20).

G. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire (doc. B), con petizione 14 giugno 2016 AO 1 ha

chiesto di dichiarare nullo e ingiustificato il suo licenziamento 24 novembre

2015 e di conseguenza di condannare la società AP 1 a versarle fr. 23'937.45 a

titolo di stipendio per i mesi da dicembre 2015 a febbraio 2016, fr. 6'158.15 complessivi

a titolo di rimborso spese per trasferta, ore straordinarie e vacanze non godute

e fr. 749.95 per spese mediche, il tutto oltre interessi al 5%, come pure fr.

47'875.- a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, nonché di ordinare alla

convenuta di consegnarle il certificato di salario

(inc. OR.2016.20). Va segnalato che una causa analoga, avente per

oggetto simili richieste, è stata inoltrata lo stesso giorno anche da S__________

(inc. OR.2016.21), il cui esito è pure stato oggetto di impugnazione innanzi a

questa Camera (inc. 12.2020.139).

H.

Con risposta 10 gennaio 2017 la convenuta ha postulato

l’integrale reiezione della petizione come pure l’annullamento dell’esecuzione di

cui al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona, e con il medesimo atto ha

presentato una domanda riconvenzionale tendente a ottenere la condanna

dell’attrice al pagamento di fr. 310'405.25 oltre interessi al 5% dal 18

febbraio 2016 a titolo di risarcimento danni (art. 321e e 337b CO), con

contestuale rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla

medesima al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona. In sintesi, essa ha

postulato la corresponsione di fr. 174’830.40 quale rimborso

delle spese sostenute per il recupero di materiale e di lavoro, fr. 4'100.- quale

costo per l’intervento di una persona terza (“coach”) volto ad appianare

la problematica creata dall’ex dipendente, fr. 1'271.55 per danni materiali,

fr. 30'000.- per danni di immagine, fr. 203.30 per spese esecutive, fr.

40'000.- per spese legali, fr. 50'000.- per mancato guadagno e fr. 10'000.-

quale restituzione di un importo ingiustamente ottenuto dalla controparte.

I.

Con replica e risposta riconvenzionale 10 marzo 2017 l’attrice ha

integralmente contestato le pretese della controparte e si è riconfermata nelle

proprie tesi. Con duplica e replica riconvenzionale 26 aprile 2017 e duplica

riconvenzionale 21 giugno 2017 le parti hanno ulteriormente approfondito le

proprie antitetiche posizioni.

J.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti

(ove l’attrice riconvenzionale ha ridotto la propria pretesa creditoria a fr. 260'240.90, abbandonando la pretesa di fr. 50'000.- per mancato

guadagno e rettificando in fr. 39'835.65 la sua pretesa di rifusione delle

spese legali in ambito penale), con decisione 8 ottobre 2020 il Pretore

aggiunto ha parzialmente accolto la petizione condannando la AP 1 a versare a AO

1 la somma di fr. 33'130.05 oltre interessi al 5% a far tempo dal 24 novembre

2015 (dispositivo n. 1), ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'000.- così

come le spese di fr. 300.- a carico di AO 1 in ragione di 3/5 e a carico della AP

1 in ragione di 2/5, condannando la prima a rifondere alla seconda fr. 1'795.-

a titolo di parziali ripetibili (dispositivo n. 2). Con il medesimo giudizio,

il Pretore aggiunto ha altresì accolto parzialmente l’azione riconvenzionale condannando

AO 1 a versare alla AP 1 fr. 713.65 oltre interessi al 5% dal 24

novembre 2015 (dispositivo n. 3), rigettando in via definitiva per tale importo

l’opposizione di AO 1 al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona

(dispositivo n. 4) e ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese

di fr. 300.- integralmente a carico della AP 1, pure condannata a rifondere a AO

1 fr. 18'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 5).

K.

Con appello 11 novembre 2020 la AP 1 si è aggravata contro tale

giudizio, chiedendone in via principale la riforma nel senso di respingere integralmente

la petizione della controparte con seguito di tasse, spese e ripetibili a carico

della medesima e di accogliere parzialmente la sua domanda riconvenzionale nella

misura di fr. 45'885.65 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2015, con

conseguente rigetto definitivo dell’opposizione al PE no. __________

limitatamente a tale importo e aggravio di tasse (fr. 10'000.-) e spese (fr.

300.-) per 1/5 a carico di AO 1 e per 4/5 a suo carico, con l’obbligo di

rifondere alla convenuta riconvenzionale fr. 3’500.- a titolo di parziali

ripetibili. In via subordinata, l’appellante ha postulato l’annullamento della

decisione e il rinvio dell’incarto alla Pretura per l’assunzione agli atti

delle buste paga di AO 1 per i mesi da dicembre 2015 a febbraio 2016 (ritenuto

che la medesima, subito dopo il licenziamento, avrebbe trovato un nuovo posto

di lavoro), e la successiva emanazione di un nuovo giudizio. Il tutto in ogni

caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

L.

Con risposta 20 gennaio 2021 AO 1 ha postulato in via preliminare di

autorizzare l’esecuzione anticipata del dispositivo n. 5 della sentenza

appellata ai sensi dell’art. 315 cpv. 2 CPC e di ordinare alla controparte la

prestazione di una garanzia per l’importo di almeno fr. 18'000.- a

conservazione del credito di cui al citato dispositivo, e in via principale la

reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

M. Le

richieste preliminari dell’appellata, avversate dall’appellante con

osservazioni 10 febbraio 2021, sono state respinte da questa Camera (nella

misura della loro ricevibilità) con decisione 13 aprile 2021.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 novembre 2020 contro la decisione 8

ottobre 2020 (notificata il 12 ottobre 2020) è tempestivo, così come è

tempestiva la risposta 20 gennaio 2021 dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità

delle medesime.

Nel presente caso, si rileva preliminarmente che il

riassunto dei fatti e delle tesi della datrice di lavoro contenuto alle p. 5-9

del gravame può valere tuttalpiù quale introduzione e non contiene delle valide

censure, poiché sprovvisto di qualsiasi riferimento o raffronto con i

ragionamenti e le conclusioni pretorili. Lo stesso dicasi per le p. 10-11 e 13-15,

ove l’appellante riassume la decisione di prima sede ed espone considerazioni

giuridiche.

3.

Per quanto riguarda l’azione

principale, il Pretore aggiunto ha innanzitutto riassunto dottrina e

giurisprudenza in relazione al licenziamento in tronco e ha rilevato che alla

dipendente non può essere rimproverato né un abbandono ingiustificato del posto di lavoro (in assenza di

una messa in mora ed essendo la medesima dal 16 novembre al 28 dicembre 2015 inabile al

lavoro a causa di malattia, cfr. doc. H), né una presunta sovversione o istigazione dei colleghi (non

comprovate), ma che le frasi ingiuriose proferite e il comportamento tenuto il

13.

novembre 2015 potrebbero costituire un grave motivo di licenziamento

immediato. Sennonché l’inazione dei coniugi arch. A__________ e D__________, i

quali hanno atteso ben 11 giorni dopo i fatti in questione per pronunciare la

disdetta malgrado un loro consulto potesse avvenire in tempi brevi, ritardandola

consapevolmente nella speranza che la controparte potesse rientrare al lavoro

in vista dell’importante scadenza professionale prevista per il 23 novembre

2015, attesta che il rapporto di fiducia fra le parti non era a tal punto

distrutto da giustificare un licenziamento in tronco, senza attendere la

scadenza dei termini ordinari di disdetta. Accertato che il licenziamento è

stato intempestivo e per questo ingiustificato, il Pretore aggiunto ha

conseguentemente attribuito a AO 1 fr. 21'306.25 (3 mensilità nette) a titolo di

salario fino alla scadenza del termine

ordinario di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO) e fr. 7'979.- (1 mensilità lorda) quale indennità (art. 337c cpv. 3 CO). Le ha pure assegnato fr.

2'614.80 per vacanze non godute e

fr. 1'230.- quale rimborso delle spese di trasferta, per un totale di fr. 33'130.05, respingendo per contro le sue pretese relative

alle ore straordinarie e alle spese mediche.

4.

L’appellante non contesta

alcunché in relazione alle spese di trasferta e alle vacanze (sicché il suo petitum,

chiedente l’integrale reiezione della petizione, non è conforme al contenuto

dell’impugnativa), bensì sostiene che il licenziamento in tronco debba

considerarsi tempestivo, per cui la controparte non potrebbe avanzare alcuna

pretesa fondata sull’art. 337c CO.

4.1

La sua censura secondo cui il tempo di attesa che ha preceduto il

licenziamento sarebbe durato solo 7 giorni e non 11 come erroneamente accertato

dal primo giudice (poiché andrebbero conteggiati solo i giorni feriali) non può

mutare l’esito dell’impugnata decisione, giacché di regola si può pretendere

che la datrice di lavoro prenda la sua decisione entro 2/3 giorni lavorativi (a

valere quale termine di riflessione e per la valutazione giuridica della

situazione), mentre un’ulteriore attesa, comunque limitata a qualche giorno, è

ammissibile solo quando lo esigono circostanze particolari, ad esempio quando

la parte è una persona giuridica (il cui processo decisionale è più complesso)

o se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta

immediata (DTF 138 I 113, consid.

6.3; IICCA del 31 maggio 2021, inc.

12.2020.123, consid. 16.1).

4.2

Pure il rimprovero mosso al giudice di prime cure di non aver considerato

le particolarità della presente fattispecie e i motivi giustificanti un’attesa

di 7 giorni è infondato, poiché il Pretore aggiunto si è chinato sulle

motivazioni avanzate dalla datrice di lavoro al consid. 4 della decisione

impugnata, giudicandole insufficienti o non convincenti.

4.3

Anche quando l’appellante sottolinea che i due architetti titolari

dello studio non sono più sposati da molti anni, che solo A__________ era presente

al momento dei fatti, che la stessa, in stato di shock, non era completamente

in grado di riflettere in maniera lucida, e che vi era la necessità di valutare

come procedere alla luce della malattia annunciata dalla dipendente (pur in

assenza di un certificato medico), ciò non basta per ritenere che la

fattispecie e il processo decisionale fossero a tal punto complessi o altrimenti

ostacolati da circostanze oggettive da richiedere un’attesa pari a quella di

cui trattasi: come già rilevato dal Pretore aggiunto, i due titolari (qualora

avessero ritenuto i fatti del 13 novembre di particolare gravità e urgenza),

avrebbero potuto e dovuto effettuare le necessarie valutazioni entro il 17/18

novembre 2015.

4.4

L’appellante ribadisce nel seguito che i due titolari non hanno

avuto tempo di discutere del licenziamento in quanto pressati da una questione

più urgente, ovvero l’imminenza di un’importante presentazione di lavoro prevista

per lunedì 23 novembre 2015, relativa a un progetto sul quale AO 1 e S__________

avevano lavorato per mesi e da cui dipendevano la reputazione e la credibilità

dello Studio. I titolari speravano dunque che la controparte consegnasse il

lavoro svolto a tal riguardo e si ripresentasse al lavoro, ritenuto che la

medesima non era nuova a sfuriate, seguite da qualche giorno di assenza e da un

successivo rientro in ufficio. L’attesa di tale rientro non era del resto

fondata su una volontà di mantenere il rapporto di lavoro, bensì su quella di

motivare personalmente la disdetta, alla luce del lungo rapporto professionale

e personale istaurato con la dipendente.

Queste considerazioni tuttavia

non convincono. In primo luogo, con il loro comportamento immediatamente

successivo ai fatti del 13 novembre, i due titolari non avevano manifestato la

volontà di licenziare la dipendente, bensì avevano mostrato una certa

comprensione per il suo malessere, da risolvere mediante un periodo di riposo

(v. doc. G, I e teste arch. __________ B__________, verbale dell’8 novembre

2017, p. 8-9). In secondo luogo, le giustificazioni dell’appellante non fanno

altro che avvalorare la decisione impugnata, confermando che la datrice di

lavoro non considerava la sfuriata della controparte a tal punto grave da

privarsi della sua collaborazione, e che la stessa ha preferito attendere

confidando in un superamento della crisi e nella continuazione del lavoro da

parte della dipendente. In altre parole, a conferma del giudizio di prima sede,

la sua inazione faceva apparire possibile la prosecuzione del rapporto di

lavoro (perlomeno sino alla scadenza del contratto mediante una disdetta

ordinaria), per cui il licenziamento in tronco inviato solo il 24 novembre 2015

è da ritenere intempestivo.

5.

L’appellante contesta altresì

che, anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse ammettere un licenziamento

in tronco ingiustificato, la controparte possa aver diritto all’indennità di

cui all’art. 337c cpv. 3 CO, poiché il licenziamento sarebbe dovuto esclusivamente

(e non solo “in buona parte”, come osservato dal primo giudice) al suo comportamento riprovevole, inaccettabile e

lesivo della personalità di A__________, mentre nulla può essere rimproverato

alla datrice di lavoro.

5.1

Come già rilevato nella sentenza impugnata, nella

determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice

gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli

elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del

lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura

e l’importanza delle mancanze. Contrariamente alla lettera della norma,

dottrina e giurisprudenza ne negano il carattere facoltativo. L'esenzione del

datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale,

in cui (nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di

un suo comportamento censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad

altre circostanze giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del

dipendente (IICCA dell’8 luglio 2014, inc. 12.2014.10, consid. 6.1; DTF 123 III 391, consid. 3, 121 III 64, consid. 3c, 120 II 243, consid. 3e e 116 II 300, consid. 5 e 6).

5.2

Giusta quanto accertato dal primo giudice e non

contestato in questa sede, alla dipendente può essere rimproverato unicamente

il violento sfogo avuto il 13 novembre 2015, in occasione del quale ha

proferito improperi che qui non occorre ripetere e danneggiato dei beni di

proprietà dello studio. Benché non si voglia sminuire la gravità di questi

fatti, che non possono, in base agli atti, essere con chiarezza ricondotti a

una vera e propria sindrome da “burnout”, essi possono comunque essere

inseriti nel contesto di un forte stress lavorativo ed emotivo; l’istruttoria

ha difatti confermato da una parte l’esistenza di problematiche gestionali

all’interno dello studio, l’ingente mole di lavoro affidata alla dipendente e i

tempi estremamente ristretti con cui quest’ultima è stata incaricata di

preparare la presentazione di cui trattasi (con conseguente necessità di lavoro

serale, notturno e nel fine settimana, cfr. teste __________ B__________, verbale dell’8 novembre

2017, p. 6 e 8; testi L__________ e M__________, verbale del 12 dicembre 2017,

p. 20 e 23-24; teste C__________, verbale del 6 febbraio 2018, p. 27-28; teste

S__________ e interrogatorio dell’attrice, verbale del 15 maggio 2018, p. 37-41

e 43-44; v. anche doc. F e 4), e dall’altra il malessere psicofisico della

medesima, di cui la datrice di lavoro era al corrente (doc. G, H e I). Tenuto

altresì conto che quest’ultima, contrariamente a quanto da lei sostenuto,

disponeva del relativo certificato medico ben prima dell’avvio della causa

(doc. 7, p. 2) e ha pronunciato il licenziamento in tronco solo dopo aver

aspettato per giorni (e meglio fino al giorno seguente alla presentazione, che

non ha potuto avere luogo) per verificare se la dipendente potesse comunque

continuare il lavoro a lei assegnato, non si può dire che essa sia

completamente esente da qualsiasi rimprovero. In altre parole, la decisione del

Pretore aggiunto di assegnare un’indennità pari a una mensilità di stipendio

non eccede il suo potere di apprezzamento e non presta il fianco a critica alcuna.

6.

L’appellante critica altresì

il giudice di prime cure per non aver minimamente chiarito se l’attrice avesse

trovato un nuovo posto di lavoro. Ritenuto che giusta l’art. 337c cpv. 2 CO la

dipendente deve lasciar dedurre quanto ha guadagnato con altro lavoro dopo la

risoluzione del contratto, che secondo quanto emerso per la prima volta con la

decisione della CARP del 28 luglio 2020 (inc. 17.2019.323) ella sarebbe stata

subito riassunta dallo Studio di architettura B__________ Sagl e che gli atti

relativi alla suddetta procedura penale erano stati richiamati in causa, l’appellante

chiede che l’incarto venga rinviato alla Pretura per l’assunzione agli atti

delle buste paga della controparte per il periodo dicembre 2015-febbraio 2016,

o che detti documenti vengano assunti in questa sede.

Ora, è bene premettere che mai, negli allegati di

prima sede, la convenuta ha preteso l’applicazione della suesposta norma o ha

chiesto dei relativi chiarimenti, ponendo segnatamente delle pertinenti domande

alla controparte in occasione del suo interrogatorio. Il richiamo degli atti

penali è stato richiesto e disposto nel 2016/2017 quando la procedura era

ancora in corso e ben prima dell’emanazione della sentenza citata, né la

convenuta poteva pretendere che il primo giudice nel seguito considerasse autonomamente

qualsiasi successiva novità non sorretta da una relativa allegazione e

richiesta. Inoltre, rilevato che alla presente procedura si applica il

principio attitatorio e non la massima inquisitoria sociale ex art. 247 CPC, e volendo

ammettere l’esistenza di un fatto nuovo che in precedenza la convenuta

ignorava, la stessa neppure motiva la sua ammissibilità alla luce dell’art. 317

CPC o spiega perché non avrebbe già potuto segnalarlo al primo giudice ai sensi

dell’art. 229 CPC, ritenuto che la decisione di primo grado risale all’8

ottobre 2020 e dunque a un periodo ben successivo all’emanazione e crescita in

giudicato della sentenza penale. La richiesta dell’appellante deve pertanto

essere ritenuta tardiva e irricevibile.

7.

Per tutti questi motivi, in

relazione all’azione principale di AO 1 la decisione pretorile, con la relativa

quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie, dev’essere confermata.

8.

Per quanto riguarda l’azione

riconvenzionale di AP 1, il giudice di primo grado l’ha accolta limitatamente

alla pretesa di risarcimento del danno causato dalla dipendente a una

tapparella dello studio (fr.

713.65), mentre ha ritenuto tutte le ulteriori pretese non comprovate, oppure

prive di un nesso causale con il comportamento di quest’ultima o ancora

relative a spese non imputabili alla medesima (in quanto il suo licenziamento in

tronco era ingiustificato). Il Pretore aggiunto ha innanzitutto negato

qualsiasi risarcimento per danno d’immagine, per costi di coaching e recupero

di materiale e di lavoro nonché per spese esecutive, accertamenti che non sono

più controversi in questa sede. L’appellante si limita a contestare la

reiezione della sua richiesta di risarcimento delle spese legali relative alla

procedura penale (che in questa sede quantifica in fr. 35'885.65) e

di restituzione dell’importo di fr. 10'000.-. Vi è al riguardo da sottolineare che essa ancora una volta ha formulato

in modo errato il proprio petitum, poiché chiede di modificare il

dispositivo n. 3 della sentenza pretorile nel senso di accogliere la domanda

riconvenzionale nella misura di fr. 45'885.65, dimenticando tuttavia di

conteggiarvi l’importo di fr. 713.65 riconosciutole in prima sede.

9.

Per quanto riguarda le spese

legali, il primo giudice ha respinto la pretesa dell’attrice riconvenzionale

siccome la procedura penale a cui sono riferite era ancora in corso e non se ne

conosceva né l’esito né l’eventuale

ammontare di indennità che avrebbero potuto essere riconosciute in tale ambito.

9.1

L’appellante si oppone a questa conclusione, osservando che la

procedura penale è definitivamente terminata il 28 luglio 2020 con la

summenzionata decisione della CARP cresciuta in giudicato, con la quale la

controparte è stata definitivamente condannata per i reati di ripetuta ingiuria

e danneggiamento. L’appellante chiede dunque il pagamento di quanto già preteso

in prima sede sulla base della nota d’onorario doc. 21 (fr. 39'835.65), da cui

sottrarre l’indennità ex art. 433 CPP da lei ottenuta con la decisione della

CARP (fr. 3'950.-), per un totale di fr. 35'885.65.

9.2

Tale pretesa non può tuttavia essere accolta, in primo

luogo a fronte della già citata inammissibilità del fatto nuovo costituito

dalla decisione penale (v. sopra consid. 6). In secondo luogo, l’appellante non

spiega perché avrebbe diritto a un importo maggiore rispetto a quello

riconosciutole dalla CARP proprio a titolo di risarcimento delle spese legali

sostenute, tenuto altresì conto che la controparte è stata condannata solo per i reati di ripetuta

ingiuria e danneggiamento e non per quelli di minaccia, diffamazione/calunnia

ed estorsione di cui l’aveva pure

accusata.

10.

Quanto alla pretesa di

restituzione di fr. 10'000.-, il giudice di prima sede ha accertato che il

versamento in favore della dipendente è avvenuto per compensare le ore

straordinarie da lei svolte nei fine settimana (cfr. l’interrogatorio

dell’attrice, l’interrogatorio di A__________ e l’audizione di S__________ di

cui al verbale del 15 maggio

2018, p. 41-42, 48 e 54). Inoltre, tale

versamento era già noto alla datrice di lavoro al momento della disdetta. Non

avendo in quel frangente rivendicato alcunché né effettuato una corrispondente

trattenuta nell’ultimo conteggio allestito, si può pertanto ammettere una sua

rinuncia per atti concludenti ad avanzare una rivendicazione.

10.1

Al riguardo, l’appellante osserva che il Pretore

aggiunto non avrebbe potuto negare il diritto della controparte ad avanzare

pretese per ore straordinarie per poi accertare che i fr. 10'000.- valevano

quale remunerazione per le ore straordinarie eseguite. Aggiunge che lo

svolgimento di lavoro straordinario non è stato dimostrato, che la teste S__________

era interessata alla causa, che l’importo in questione non figura nel doc. O

prodotto dall’attrice e quest’ultima non ha mai indicato che esso era volto a compensare

le ore eseguite.

10.2

La censura non merita accoglimento. Non solo perché

l’esecuzione di lavoro straordinario (seppur non sufficientemente quantificato)

risulta dall’istruttoria, perché l’importo in questione è stato effettivamente

versato quale relativa compensazione (come risulta dalle prove già menzionate

dal primo giudice, con cui l’appellante neppure si confronta, e dai doc. F, 2 e

4) e perché il doc. O è un semplice conteggio delle ore svolte e non un computo

dei rapporti di dare e avere fra le parti, ma anche e soprattutto perché

l’appellante non si confronta con la motivazione pretorile relativa alla

rinuncia alla pretesa per atti concludenti. La sua censura è in altre parole

irricevibile per carenza di motivazione, oltre che infondata nel merito.

11.

Ne deriva che anche per quanto

riguarda l’azione riconvenzionale il giudizio pretorile, con il relativo

seguito di spese giudiziarie, resiste alla critica.

12.

In definitiva, nessuna delle

censure appellatorie può condurre a una modifica del giudizio di primo grado.

L’appello deve pertanto essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede,

calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 79'015.70 (fr. 33'130.05 +

f. 45’885.65, cfr. art. 94 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza dell’appellante.

Le spese processuali, calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano

a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto

pure conto delle spese e dell’IVA, vengono stabilite in fr. 4’000.-. Nella

fattispecie il valore litigioso (in relazione sia all’azione principale che a

quella riconvenzionale, cfr. art. 53 LTF) supera la soglia prevista dall’art.

74.

cpv. 1 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

1. L’appello

11 novembre 2020 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà all’appellata fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).