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Decisione

12.2020.139

Licenziamento in tronco ingiustificato, ammontare dell'indennità

16 settembre 2021Italiano17 min

titolari e membri del CdA sono gli arch. A__________ e D__________) ha assunto AO

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.139

Lugano

16 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.21 della Pretura del Distretto di

Bellinzona - promossa con petizione 14 giugno 2016 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 10'800.- a titolo di salario per il

periodo dicembre 2015-gennaio 2016 e di fr. 4'037.15 a titolo di rimborso spese

per trasferta e ore straordinarie, oltre a interessi di mora del 5%, nonché di

fr. 32'400.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv.

3 CO) e la consegna del certificato di salario;

pretese avversate dalla convenuta, che oltre alla

reiezione della petizione e all’annullamento della procedura esecutiva avviata

nei suoi confronti di cui al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona ha altresì

postulato, mediante azione riconvenzionale, la condanna della controparte al

pagamento di fr. 299'133.70 oltre interessi al 5% dal 18 febbraio 2016 (importo

poi ridotto in sede di conclusioni a

fr. 248'969.35), nonché il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta da AO 1 al PE no. __________ dell’UE di

Bellinzona;

vista la decisione 8 ottobre 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha parzialmente accolto la petizione (nella misura di fr. 29'394.60 oltre interessi) e respinto

l’azione riconvenzionale;

appellante la convenuta,

che con appello 11 novembre 2020 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 14'828.92 oltre interessi (punto

n. 1) e di modificare la relativa ripartizione delle spese giudiziarie di prima

sede (punto n. 2), nonché di respingere l’azione riconvenzionale (punto n. 3)

ma di ridurre le ripetibili da lei dovute a tal riguardo (punto n. 4), con

protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

mentre l’attrice con

osservazioni (recte: risposta) 20 gennaio 2021 ha postulato in via preliminare

di dichiarare inammissibili i punti n. 3 e 4 del petitum di appello, di

autorizzare l’esecuzione anticipata (parziale) della decisione pretorile e di

ordinare alla controparte la prestazione di una garanzia di almeno fr. 32'328.92

a tutela degli importi a lei assegnati in prima sede, e in via principale la

reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

considerato altresì che le

richieste preliminari dell’appellata, avversate dall’appellante con osservazioni

10 febbraio 2021, sono state respinte da questa Camera (nella misura della loro

ricevibilità) con decisione 13 aprile 2021;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con contratto di lavoro del 1° luglio 2012, il giorno successivo

alla scadenza del periodo di tirocinio, lo studio d’architettura AP 1 (i cui

titolari e membri del CdA sono gli arch. A__________ e D__________) ha assunto AO

1 in qualità di disegnatrice edile (con estensione delle sue

mansioni a compiti di progettazione e assistenza alla direzione lavori) a

partire da subito, a tempo pieno e per un salario lordo mensile di fr. 3'877.33

(doc. D). L’ultimo

salario lordo mensile ammontava invece a fr. 5'400.- (doc. I).

B.

In data 13 novembre 2015, dopo il verificarsi di un violento

sfogo dell’altra disegnatrice dello studio, J__________, diretto essenzialmente

contro l’arch. A__________, AO 1 ha chiesto di poter prendere qualche giorno di

vacanza. Allorché la dipendente, in data 23 novembre 2015, si è

ripresentata sul posto di lavoro, le è stato notificato il licenziamento in

tronco (dal 30 novembre 2015) per gravi inadempienze e “recenti continue

lesioni del rapporto di fiducia e del segreto d’ufficio” (doc. G). Il

giorno successivo, la datrice di lavoro ha terminato con effetto immediato

anche il rapporto di lavoro con J__________.

C.

Con scritto 25 novembre 2015 la dipendente, per il

tramite del suo patrocinatore, ha contestato la disdetta siccome ingiustificata

ai sensi dell’art. 337c CO, avendo ella sempre svolto il proprio lavoro con

impegno e dedizione oltre che con ritmi eccezionalmente impegnativi, che

l’avrebbero costretta a numerose ore straordinarie e lasciata “esausta e al

limite di una crisi” (doc. H).

D.

Con PE n. __________ dell’UE di Bellinzona emesso il 14 gennaio 2016,

AO 1 ha escusso la AP 1 per l’importo di fr. 47'237.15 oltre interessi del 5%

dal 13 gennaio 2016 a titolo di “salario dicembre 2015-gennaio 2016 oltre a

rimborso spese e ore straordinarie, indennità ex art. 336a CO” (doc. 12).

Dal canto suo, anche lo

studio d’architettura ha escusso la controparte, con PE n. __________ dell’UE

di Bellinzona datato 14 marzo 2016, per fr. 278'000.- oltre interessi del 5%

dal 18 febbraio 2016 a titolo di violazione del contratto di lavoro e altri

danni (doc. 13).

E.

Ottenuta l’autorizzazione ad agire (doc. B), con petizione 14 giugno

2016 AO 1 ha chiesto di dichiarare ingiustificato il suo licenziamento 23

novembre 2015 e di condannare la società AP 1 a versarle fr. 10'800.- a titolo

di stipendio per i mesi da dicembre 2015 a gennaio 2016 e fr. 4'037.15 a titolo

di rimborso spese per trasferta e ore straordinarie, oltre a interessi di mora al

5%, come pure fr. 32’400.- a titolo di indennità per licenziamento

ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), nonché di ordinare alla convenuta di

consegnarle il certificato di salario (inc. OR.2016.21). Va segnalato che una

causa analoga, avente per oggetto simili richieste, è stata inoltrata lo stesso

giorno anche da J__________ (inc. OR.2016.20), il cui esito è pure stato

oggetto di impugnazione innanzi a questa Camera (inc. 12.2020.138).

F.

Con risposta 10 gennaio 2017 la convenuta ha postulato

l’integrale reiezione della petizione come pure l’annullamento dell’esecuzione

di cui al PE no. __________ dell’UE di Bellinzona, e con il medesimo atto ha

presentato una domanda riconvenzionale tendente a ottenere la condanna

dell’attrice al pagamento di fr. 299'133.70, oltre interessi al 5% dal 18

febbraio 2016 a titolo di risarcimento danni, con contestuale rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta dalla medesima al PE no. __________

dell’UE di Bellinzona. In sintesi, essa ha postulato la corresponsione di fr. 174’830.40 quale rimborso delle spese sostenute per il recupero di

materiale e di lavoro, fr. 4'100.- quale costo per l’intervento di una persona

terza (“coach”), fr. 30'000.- per danni di immagine, fr. 203.30 per

spese esecutive, fr. 40'000.- per spese legali e fr. 50'000.- per mancato

guadagno.

G. Con

replica e risposta riconvenzionale 10 marzo 2017 l’attrice ha integralmente

contestato le pretese della controparte e si è riconfermata nelle proprie tesi.

Con duplica e replica riconvenzionale 26 aprile 2017 e duplica riconvenzionale

21 giugno 2017 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche

posizioni.

H.

Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti

(ove l’attrice riconvenzionale ha ridotto la propria pretesa creditoria a fr. 248'969.35), con decisione 8 ottobre 2020 il Pretore aggiunto

ha parzialmente accolto la petizione condannando la AP 1 a versare a AO 1 la

somma di fr. 29'394.60 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2015 (dispositivo

n. 1) e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3'000.- così come le spese di fr.

200.- a carico di AO 1 in ragione di 3/10 e a carico della AP 1 in ragione di

7/10, condannando la seconda a rifondere alla prima fr. 1'680.- a titolo di

parziali ripetibili (dispositivo n. 2). Con il medesimo giudizio, il Pretore

aggiunto ha respinto l’azione riconvenzionale (dispositivo n. 3),

ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese di fr. 300.-

integralmente a carico della AP 1, pure condannata a rifondere a AO 1 fr. 17'500.-

a titolo di ripetibili (dispositivo n. 4).

I.

Con appello 11 novembre 2020 la AP 1 si è aggravata contro tale

giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione

limitatamente a fr. 14'828.92 oltre interessi (punto n. 1) e di modificare la

relativa ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede ponendo la tassa di

giustizia (fr. 3'000.-) e le spese (fr. 200.-) per 2/3 a carico di AO 1 e per

1/3 a suo carico, con l’obbligo per la convenuta riconvenzionale di rifonderle

fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali (punto n. 2), nonché di respingere

l’azione riconvenzionale (punto n. 3) ma di ridurre le ripetibili da lei dovute

a tal riguardo a fr. 2'500.- (punto n. 4), con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede.

J.

Con risposta 20 gennaio 2021 AO 1 ha postulato in via preliminare di

dichiarare inammissibili i punti n. 3 e 4 del petitum di appello, di

autorizzare l’esecuzione anticipata dei punti

1 (limitatamente alla somma di fr. 14'828.92), 3 e 4 del dispositivo della

sentenza appellata ai sensi dell’art. 315 cpv. 2 CPC e di ordinare alla

controparte la prestazione di garanzie per almeno fr. 32'328.92 a conservazione

dei crediti di cui ai citati dispositivi, e in via principale la reiezione

dell’appello, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

K.

Le richieste preliminari dell’appellata, avversate dall’appellante

con osservazioni 10 febbraio 2021, sono state respinte da questa Camera (nella

misura della loro ricevibilità) con decisione 13 aprile 2021.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311

CPC). Nella fattispecie, l’appello 11 novembre 2020 contro la decisione 8

ottobre 2020 (notificata il 12 ottobre 2020) è tempestivo, così come è

tempestiva la risposta 20 gennaio 2021 dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Egli non può pertanto limitarsi a proporre una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Nel presente caso, si rileva preliminarmente che il

riassunto dei fatti e delle tesi della datrice di lavoro, il riassunto della

decisione di primo grado e le considerazioni giuridiche di cui alle p. 4-9 e

11-12 del gravame possono valere tuttalpiù quale introduzione e non contengono

delle valide censure, poiché sprovvisti di qualsiasi riferimento o raffronto

con i ragionamenti e le conclusioni pretorili.

3.

Per quanto riguarda l’azione principale,

il Pretore aggiunto ha innanzitutto riassunto dottrina e giurisprudenza in

relazione al licenziamento in tronco e ha rilevato che nella fattispecie non ne

sono dati i presupposti, non essendo esso sorretto da alcun grave motivo o da

ripetute manchevolezze minori della dipendente precedute da ammonimenti o

richiami. Accertato pertanto che

il licenziamento in tronco era ingiustificato (oltre che tardivo), il Pretore

aggiunto ha conseguentemente attribuito a

AO 1 fr. 9'710.45 (2 mensilità

nette) a titolo di salario fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO) e

fr. 19'420.90 (4 mensilità) quale indennità (art. 337c cpv. 3 CO). Le ha pure

assegnato fr. 263.25 quale

rimborso delle spese di trasferta, per un totale di fr. 29'394.60, respingendo per contro la sua pretesa relativa

alle ore straordinarie.

4.

Con l’impugnativa,

l’appellante contesta unicamente l’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3

CO attribuita alla controparte, che ritiene eccessiva. Il giudice di prime cure

non avrebbe neppure spiegato perché la sua quantificazione sarebbe appropriata,

ritenuto che essa dovrebbe ammontare a una sola mensilità (fr. 4'855.22), con

conseguente riduzione dell’importo complessivo attribuito alla controparte a

fr. 14'828.92 (fr. 9'710.45 + fr. 4'855.22 + fr. 263.25). Ciò perché alla

datrice di lavoro non potrebbe essere mosso alcun rimprovero, a differenza

della dipendente, la quale malgrado non avesse diritto a prendere vacanza, i

fatti del 13 novembre 2015 non la coinvolgessero e le fosse stato richiesto di

rientrare al lavoro perlomeno il mercoledì 18 novembre, avrebbe prolungato la

propria assenza senza alcuna giustificazione medica semplicemente poiché “non

se la sentiva ancora di tornare”, ripresentandosi in ufficio solamente il

23.

novembre. La circostanza assumerebbe peraltro maggiore gravità se si

considera che quel giorno era prevista una scadenza professionale (che lo

studio non è riuscito a rispettare), ovvero la presentazione alla committenza

di un importante progetto a cui la medesima aveva collaborato unitamente a J__________.

Il suo supporto sarebbe stato pertanto fondamentale (considerata oltretutto

l’assenza della collega) e avrebbe forse permesso di rispettare il termine

prefissato. A mente dell’appellante, nella commisurazione dell’indennità vi

sarebbe pure da considerare che il rapporto di lavoro è solamente durato poco

più di 3 anni.

4.1

Come già rilevato

nella sentenza impugnata, nella determinazione dell’indennità per ingiusto

licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e

prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare

la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei

rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (IICCA

dell’8 luglio 2014, inc. 12.2014.10, consid. 6.1; DTF 123 III 391, consid. 3, 121 III 64, consid. 3c, 120 II 243, consid. 3e e 116 II 300, consid. 5 e 6).

4.2

Contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnativa, il

Pretore aggiunto ha motivato la quantificazione dell’indennità attribuita

all’attrice principale, evidenziando ai consid. 5 e 10 della sua decisione che

alla medesima può essere rimproverato ben poco, e sicuramente non un abbandono

del posto di lavoro. Difatti, dagli interrogatori di quest’ultima e di A__________,

nonché dalle testimonianze di L__________ e R__________, si evince che AO 1

aveva chiesto ad A__________ di potersi prendere una settimana di vacanza per

riprendersi dallo stress e dagli eventi del 13 novembre. L’appellante non si

confronta con questo accertamento, né contesta che i primi giorni di vacanza

siano stati effettuati con il consenso della datrice di lavoro. Il Pretore

aggiunto ha poi osservato che A__________ __________ aveva chiesto a AO 1 il

favore di lavorare almeno un paio di giorni di quella settimana (giovedì 19 e

venerdì 20 novembre), ma che non l’ha mai messa in mora a tal riguardo, per cui

al limite alla dipendente (volendo trascurare la comunicazione contenuta al

doc. F) può essere unicamente rimproverato di non aver comunicato

tempestivamente la propria decisione di rientrare solo lunedì 23 novembre. Anche a tal riguardo, l’appellante non

muove delle censure convincenti, bensì oppone al ragionamento pretorile la

propria tesi soggettiva secondo cui A__________ aveva preteso il rientro della

dipendente (seppur esprimendosi con gentilezza), senza tuttavia contestare

l’assenza di ingiunzioni o messe in mora in tal senso. Anzi, risulta dagli atti

che allorché la dipendente le ha comunicato il suo perdurante malessere e di

necessitare di tutta la settimana di riposo, A__________ non ha reagito (v.

doc. F nonché gli interrogatori di AO 1 e di A__________, verbale del 15 maggio

2018, p. 38, 54 e 56), per poi comunicarle il licenziamento in tronco al suo

rientro in ufficio. Tenuto conto di ciò, del fatto che la dipendente si trovava

effettivamente confrontata con una rilevante mole di lavoro e un forte stress

(doc. M; teste __________ B__________,

verbale dell’8 novembre 2017, p. 8; testi L__________ e M__________, verbale

del 12 dicembre 2017, p. 20 e 23-24; interrogatorio di S__________, verbale del

15.

maggio 2018, p. 37-41) e che le “gravi inadempienze” citate nella lettera di

disdetta non hanno trovato un riscontro istruttorio, la

decisione del Pretore aggiunto di assegnarle un’indennità pari a quattro

mensilità di stipendio non eccede il suo potere di apprezzamento e resiste alla

critica.

5.

Conseguentemente, in relazione

all’azione principale di AO 1 la decisione pretorile, con la relativa

quantificazione e ripartizione delle spese giudiziarie, dev’essere confermata.

6.

Quanto all’azione

riconvenzionale, il giudice di primo grado ha respinto tutte le pretese di risarcimento avanzate.

L’appellante non si oppone a queste conclusioni, bensì postula unicamente la

riduzione delle ripetibili a suo carico (da fr. 17'500.- a fr. 2'500.-), in

quanto a suo dire eccessive rispetto alla

complessità della controversia e all'impegno del legale della controparte per

la procedura riconvenzionale, che peraltro non ha comportato un’ulteriore e

separata istruttoria né particolari accertamenti (ma solo la produzione o il

richiamo di documentazione e l’audizione di testimoni). Aggiungasi, giusta

quanto evidenziato dall’appellante, che l’istruttoria della presente causa è

stata congiunta con quella parallela legata all’azione giudiziaria di J__________,

con conseguente minor lavoro per i legali coinvolti, e che essa ha

principalmente riguardato i fatti alla base del licenziamento in tronco, e non

le richieste di risarcimento dei danni della datrice di lavoro (v. anche art. 13

cpv. 1 RTar).

6.1

Sulla presunta inammissibilità di tale richiesta di giudizio,

sollevata dall’appellata con la sua risposta 20 gennaio 2021, questa Camera si

è già espressa negativamente con decisione 13 aprile 2021. A prescindere da

ciò, la censura dell’appellante è destinata all’insuccesso.

6.2

Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione degli oneri processuali

e delle spese ripetibili, il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento,

censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso

se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe

applicabili (IICCA del 13 marzo

2019, inc. 12.2017.172, consid. 9 e IICCA del 5 marzo 2018, inc. 12.2015.215,

consid. 9.3).

6.3

Nella fattispecie, malgrado l’istruttoria per gli inc.

OR.2016.20 e 21 sia stata condotta congiuntamente e le due procedure

presentassero svariate analogie, ciò non toglie che l’azione riconvenzionale qui

in esame aveva per oggetto sei distinte pretese di risarcimento danni corredate

da specifici documenti e motivazioni, la cui valutazione non dipendeva

necessariamente dalle riflessioni fatte nell’ambito dell’azione principale.

Tenuto conto che il solo valore litigioso dell’azione riconvenzionale era di

fr. 299'133.70 e che anche senza sommarlo a quello dell’azione principale (art.

94.

cpv. 2 CPC), le derivanti ripetibili calcolate secondo l’aliquota minima di

cui all’art. 11 cpv. 1 RTar (6%) ammontavano a fr. 17'948.- (senza considerare

spese e IVA), ne deriva che il Pretore aggiunto ha mantenuto le ripetibili

addirittura al di sotto dei limiti inferiori tariffali. La sua quantificazione

non risulta in altre parole eccessiva o abusiva.

7.

Per tutti questi motivi,

l’appello di AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione

impugnata.

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 14'565.68 (fr. 29'394.60 – fr. 14'828.92),

seguono la soccombenza dell’appellante. Le spese processuali, calcolate sulla

base degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’000.-. Le ripetibili,

calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, tenuto pure conto delle spese e

dell’IVA, vengono quantificate in fr. 1’500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

1. L’appello

11 novembre 2020 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà all’appellata fr. 1’500.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).