Lexipedia

Decisione

12.2020.14

Mediazione immobiliare - esistenza del contratto - mercede

22 febbraio 2021Italiano20 min

un’asta privata su invito, a presentare nel periodo dal 1° al 15 settembre seguente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.14

Lugano

22 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.112

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22

maggio 2017 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 137'160.-,

oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2015, a titolo di provvigione di mediazione

immobiliare;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha

integralmente accolto con sentenza 13 dicembre 2019;

appellante il

convenuto con appello 31 gennaio 2020 con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con

protesta degli oneri processuali e delle ripetibili di primo e secondo grado di

giudizio;

mentre con risposta 16

marzo 2020 l’attrice postula la reiezione del gravame, protestando le spese

giudiziarie di appello;

preso atto della replica

spontanea 21 aprile 2020 e della duplica spontanea 28 aprile 2020;

richiamata la decisione

14 maggio 2020 con cui il presidente di questa Camera ha fatto ordine al

convenuto appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 4’800.- a

titolo di garanzia per eventuali ripetibili in favore della controparte per la

procedura d’appello, poi tempestivamente fornita;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Nel corso della prima metà

del 2014 AP 1 ha manifestato alla società AO 1, per il tramite del suo

presidente __________ B__________, il suo interesse per l’acquisto di una villa

situata sul fondo n. __________ RFD di __________, di proprietà della società S__________

__________ SA, controllata al 100% dalla società italiana U__________ __________

S.p.A (doc. E). Quest’ultima società aveva affidato alla M__________ SA un

mandato di mediazione immobiliare per la vendita del predetto fondo,

incaricando a sua volta il proprio amministratore __________ D’__________ di

svolgere tale compito.

Fatti

B. Con scritto 7 agosto

2014 indirizzato a AP 1, la proprietaria, dopo averlo “ringraziato per

l’interesse dimostrato verso l’immobile”, lo ha invitato nell’ambito di

un’asta privata su invito, a presentare nel periodo dal 1° al 15 settembre seguente

un’offerta scritta di acquisto del fondo (doc. 3), a cui AP 1 non ha dato

seguito.

C. Con scritto 8 ottobre

2014 la proprietaria ha comunicato a __________ R__________ (residente in I__________),

risultato unico offerente, l’accettazione della sua offerta di acquisto (doc.

4). Con rogito di compravendita 16 dicembre 2014 il fondo menzionato è stato poi

acquistato in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno, dalla società R__________

Srl, __________, il cui amministratore unico era __________ R__________, e da __________

C__________, moglie di AP 1, per il prezzo di fr. 6'360'000.- (doc. 2).

D. Con scritto 30 luglio

2015 la società AO 1 ha chiesto a AP 1 il pagamento dell’importo di fr.

127'000.- (pari al 2% del prezzo di vendita del fondo) oltre IVA all’8%, per la

somma complessiva di fr. 137'160.-, a titolo di provvigione in virtù di un

contratto di mediazione che sarebbe venuto in essere verbalmente (doc. B).

E. Con petizione 22

maggio 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. G),

ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 137'160.- oltre interessi

al 5% dal 21 agosto 2015 a titolo di provvigione. L’attrice, in sostanza, ha

addotto che la compravendita del fondo n. __________ RFD di __________ si

sarebbe perfezionata grazie alla sua attività, in particolare per avere

presentato AP 1 a __________ D’__________, amministratore della società M__________

SA, e per essersi prodigata per consentire al convenuto, rispettivamente alle

persone a lui riconducibili, di essere accettati nella cerchia degli offerenti

e quindi di potere acquistare l’immobile. Le parti avrebbero pattuito

verbalmente una provvigione del 2% sul prezzo di vendita effettivo.

F. Con risposta 26

giugno 2017 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, osservando

che l’attrice non avrebbe svolto alcuna attività di mediazione, che egli non

avrebbe mai offerto una provvigione e che il fondo era stato acquistato da

terzi, di modo che tra le parti non sarebbe sorto alcun contratto di mediazione

e l’attrice non avrebbe diritto ad alcuna remunerazione.

G. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con sentenza 13 dicembre 2019 qui impugnata, ha accolto la petizione e

condannato AP 1 al pagamento di fr.137'160.-, oltre interessi al 5% dal 21

agosto 2015, in favore di AO 1, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6'500.-, le

spese di fr. 300.- e quelle della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- a

carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla

controparte fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.

H. Con appello 31

gennaio 2020 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi, mentre con risposta 16 marzo 2020 l’attrice si è opposta

integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello. Con

decisione 14 maggio 2020 il presidente di questa Camera ha fatto ordine al

convenuto appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 4’800.- a

titolo di garanzia per eventuali ripetibili in favore della controparte per la

procedura d’appello che è poi stata tempestivamente fornita.

E considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr.

10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine

di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 13

dicembre 2019 è stata ritirata dall’appellante il 19 dicembre seguente (v.

tracciamento dell’invio inc. OR.2017.112), per cui l’appello 31 gennaio 2020,

tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta

inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2

CPC.

2. Con la decisione

impugnata il Pretore ha ritenuto che fra le parti era venuto in essere un

contratto di mediazione, in base al quale l’attrice si era offerta di far

acquistare a AP 1 il fondo n. __________ RFD di __________ ad un prezzo

inferiore rispetto a quello di fr. 7'000'000.- da lui supposto, sfruttando un “canale

alternativo”, per una provvigione pari al 2% del prezzo, ritenuto che

l’offerta da lui formulata attraverso il canale diretto intrattenuto con la

società venditrice non era stata accettata. Il primo giudice ha accertato che

l’attrice si era pertanto attivata, introducendo il convenuto presso il

mediatore __________ D’__________, incaricato dalla venditrice, organizzando

alcuni sopralluoghi dello stabile, con il coinvolgimento fin da subito anche di

__________ R__________, e che in generale vi furono diversi incontri, contatti

e numerose telefonate tra le parti stesse e con __________ D__________.

Quest’ultimo ha poi comunicato il nominativo del convenuto e di __________ R__________

alla U__________ __________ S.p.A che ha invitato entrambi a partecipare

all’asta privata, stante l’interesse da loro dimostrato per l’immobile.

L’offerta di acquisto è stata inoltrata dal solo __________ R__________ ed è

stata accetta dalla proprietaria, assieme a una clausola che gli consentiva di

fare subentrare all’acquisto un’altra persona fisica o giuridica da lui

successivamente designata, ciò che poi è avvenuto con la formalizzazione della

vendita per un prezzo di fr. 6'360'000.- tra la società S__________ __________

SA da una parte e la società R__________ Srl e __________ C__________

dall’altra. Il Pretore, considerata la vicinanza del convenuto con i formali

acquirenti del fondo, ha concluso che l’immobile era stato acquistato da lui

e/o per il proprio gruppo ristretto grazie all’impegno profuso anche dall’attrice,

riconoscendole l’importo di fr. 137'160.- fatto valere a titolo di provvigione.

3. Con l’appello il

convenuto contesta l’esistenza di un contratto di mediazione tra le parti, rilevando

di non avere mai riconosciuto all’attrice una provvigione del 2% per le

attività da lei asseritamente svolte in relazione alla compravendita del fondo

n. __________ RFD di __________. Al riguardo egli rimprovera al Pretore un

accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove errato per avere ritenuto

come dimostrate delle circostanze evocate in modo vago e impreciso da due testi

poco attendibili poiché vicini all’attrice senza alcuna conferma documentale.

3.1 Giusta l’art. 412 CO, con il

contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione

per concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto

contro pagamento di una mercede. Nel primo caso, la prestazione del mediatore

si esaurisce con l’indicazione o con la presentazione al mandante del probabile

contraente; nel secondo, il mediatore si interpone nelle trattative di

compravendita e agisce fra il mandante e il terzo. Gli elementi essenziali del

contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante e il principio

della sua onerosità (DTF 139 III 217 consid. 2.3; Gautschi, Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann, Basler Kommentar, 6a ed., n. 1

s. ad art. 412 CO). Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di

mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del

contratto e alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia, così che

il contratto può risultare concluso sia espressamente (per iscritto o

oralmente) sia per atti concludenti. La conclusione del contratto di mediazione

non è subordinata al rispetto di una forma particolare (DTF 139 III 217 consid.

2.3; Ammann, op.cit., n. 5 ad art.

412 CO).

3.2 Per quanto attiene al

servizio richiesto in concreto è pacifico, stante l’assenza di contestazione

del convenuto negli allegati introduttivi, che egli si è rivolto all’attrice,

per il tramite del suo presidente, segnalandole il suo interesse per il fondo

part. n. __________ RFD di __________ dopo che la società U__________ __________

S.p.A aveva rifiutato la sua offerta di acquisto poiché ritenuta insufficiente

(risposta ad 2, pag. 2 e 3), a fronte di un prezzo di vendita che egli

supponeva superiore a fr. 7 milioni (allegazione dell’attore non contestata dal

convenuto: replica, ad 2, pag. 3; duplica, ad 2, pag. 3 e 4, e pure confermata

dal teste __________ D__________, verbale 14 dicembre 2017, pag. 3). Alla luce

di tali premesse, il Pretore ha quindi accertato che l’attrice, tramite __________

B__________, si era offerta di far acquistare al convenuto la proprietà

menzionata a un prezzo inferiore attraverso un “canale alternativo, facente

capo allo stesso B__________” (decisione impugnata, pag. 5). L’appellante

contesta l’assunto pretorile, osservando che non vi sarebbe stato alcun canale

alternativo, posto che egli era già in contatto con la proprietaria, la quale

neppure conosceva __________ B__________, e che questa aveva deciso di vendere

il fondo attraverso un’asta privata da lei organizzata secondo delle regole

formali e precise, a cui lui era stato invitato direttamente senza l’aiuto

dell’attrice. La censura è irricevibile in ordine poiché non si confronta con

Considerandi

l’argomentazione pretorile, limitandosi l’appellante a ripetere quanto già

sostenuto in prima sede (art. 311 cpv. 1 CPC). Le circostanze da lui evocate

non sono comunque atte a scalfire la conclusione del primo giudice. Le stesse,

nemmeno contestate dalla controparte, permettono di attestare l’esistenza di un

canale diretto tra il convenuto e la società U__________ __________ S.p.A ma

non di escludere l’esistenza di un “canale alternativo” che passava

attraverso il mediatore incaricato dalla venditrice. Nulla cambia il fatto che

il convenuto sia stato invitato direttamente da U__________ __________ S.p.A a

presentare un’offerta, ritenuto che ciò è avvenuto il 7 agosto 2014 (doc. 3),

cioè dopo che l’attrice gli offrì i suoi servizi, il primo incontro tra __________

B__________, il convenuto e __________ D’__________ essendo avvenuto attorno al

mese di maggio-giugno 2014 (teste __________ D’__________, verbale 14 dicembre

2017, pag. 2).

3.3

In merito

alla

pattuizione di una provvigione del 2% l’appellante critica il Pretore per avere

fondato la sua conclusione solo sulla deposizione dei testi __________ D’__________

e __________ Ci__________, di cui mette in dubbio l’attendibilità stante la

vicinanza con l’attrice, e senza considerare l’assenza di qualsiasi documento

scritto attestante o da cui dedurre l’accordo delle parti sull’asserita

commissione. Al riguardo l’appellante si limita in sostanza a trascrivere ampi

passaggi delle conclusioni (appello, consid. 7.3, pag. 16 e 17 in alto;

conclusioni, pag. 6 e 7), proponendo una personale e soggettiva interpretazione

della deposizione dei testi, ciò che rende la censura irricevibile per carente

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa è pure infondata, ritenuto che in

assenza di elementi discordanti o contraddittori, il solo fatto che essi sarebbero

“inconfutabilmente legati da interessi personali” all’attrice non è

ancora sufficiente per dubitare della loro credibilità. A ciò si aggiunge il

fatto che per quanto riguarda la teste __________ Ci__________, segretaria dell’attrice

all’epoca dei fatti, al momento della sua deposizione essa non era più alle sue

dipendenze già da oltre due anni e non risulta alcun altro elemento o indizio,

peraltro nemmeno evocato dall’appellante, da cui si possa dedurre un suo

interesse all’esito della lite. Medesimo discorso vale per il teste __________

D’__________. Il solo fatto che egli sia stato membro del consiglio di

amministrazione della AO 1 dal 2013 fino a luglio 2014 non è ancora sufficiente

per inficiare la portata delle sue dichiarazioni, ritenuta l’assenza di

qualsiasi indizio attestante un suo interesse all’esito della lite. Non giova

poi all’appellante evocare dubbi su asserite loro affermazioni generiche

relative a punti di dettaglio (data e luogo), per altro non decisivi per

risolvere il quesito oggetto di giudizio, in quanto sul punto essenziale, ossia

in merito all’esistenza di un accordo circa la provvigione, le deposizioni sono

state limpide e precise e non si prestano a interpretazioni di sorta né a

equivoci. L’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore, che ha ritenuto

sufficiente quanto riferito dai testi, resiste dunque alle critiche dell’appellante.

3.4

In queste circostanze è

pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che fra le parti era

venuto in essere un contratto di mediazione finalizzato all’acquisto del fondo

part. n. __________ RFD __________ ad un prezzo più vantaggioso rispetto a

quello che il convenuto supponeva essere il prezzo di vendita, sfruttando un

canale alternativo, in cambio di una provvigione del 2%.

4.

L’appellante contesta

il diritto della controparte alla remunerazione, rilevando, da una parte, che

l’attrice non avrebbe svolto alcuna prestazione atta a favorire il buon esito

delle trattative e, dall’altra, che il fondo è stato acquistato da terzi.

4.1

Nella decisione impugnata il

Pretore ha concluso che il convenuto aveva acquistato il fondo menzionato per

sé e/o per il proprio ristretto gruppo anche grazie all’impegno profuso

dall’attrice, che lo aveva introdotto presso il mediatore incaricato dalla

venditrice e aveva organizzato alcuni sopralluoghi all’immobile, a cui aveva

partecipato pure __________ R__________, titolare della società che ha in

seguito acquistato l’immobile assieme alla moglie del convenuto. La questione

della vendita del fondo aveva comportato diversi incontri, contatti e numerose

telefonate tra le parti e pure con __________ D’__________. Quest’ultimo aveva

poi comunicato l’interesse di __________ R__________ e del convenuto alla

proprietaria, negoziato la possibilità di aggiungere all’offerta una clausola

che consentisse all’offerente di far subentrare all’acquisto un’altra persona

fisica o giuridica da lui successivamente designata e allestito l’offerta poi

risultata vincente, che aveva portato alla conclusione della compravendita.

4.2

L’appellante obietta che l’attrice

non avrebbe organizzato delle visite all’immobile. Essa si sarebbe limitata ad

accompagnarlo da __________ D’__________. L’impegno da lei profuso non avrebbe

pertanto potuto determinare la vendita del fondo, tanto più che l’attrice

nemmeno conosceva la proprietaria, la quale ha organizzato direttamente la

vendita tramite una licitazione privata, a cui lui era stato invitato grazie ai

suoi contatti personali antecedenti. Egli evidenzia infine che l’immobile non è

stato acquistato da lui e qualifica la valutazione operata dal primo giudice in

relazione al suo rapporto con __________ R__________ come “priva di

fondamento”.

4.3

Le critiche dell’appellante

sono irricevibili in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Egli

si limita a riproporre la propria versione dei fatti a sostegno della sua tesi

difensiva, interpretando in modo soggettivo le risultanze istruttorie, senza offrire

critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile. Le

argomentazioni espresse dall’appellante, invero in maniera ripetitiva e confusa

in un allegato di non facile lettura, sono comunque infondate oltre che

irrilevanti, come si vedrà nei prossimi considerandi.

4.4

In merito all’attività svolta

dall’attrice, gli accertamenti pretorili riassunti al considerando precedente

(v. supra consid. 3.2) sono stati pacificamente confermati dalla dichiarazione

dei testi (__________ D’__________, verbale 17 dicembre 2017, __________ Ci__________,

verbale 11 settembre 2018, __________ L__________, 11 settembre 2018), della

cui attendibilità come visto non vi è motivo di dubitare, e meritano pertanto

conferma. In relazione alla questione delle visite all’immobile, contrariamente

a quanto preteso dall’appellante, le loro dichiarazioni non sono state smentite

dal teste __________ G__________, il quale, pur riferendo che la società M__________

SA non aveva le chiavi dell’immobile, non ha escluso una tale evenienza,

precisando che “può anche darsi… che dessimo la chiave al __________ M__________

affinché effettuassero una o più visite e che poi ce la restituisse alla fine

delle visite“ (verbale 10 dicembre 2018, pag. 2). Ne viene che la

circostanza non è atta a smentire le dichiarazioni dei testi su cui il Pretore

ha fondato i propri accertamenti, i quali possono pertanto essere confermati.

4.5

Gli ulteriori argomenti

ribaditi in questa sede dall’appellante, ovvero che egli era già a conoscenza

della vendita del fondo, che era stato invitato a presentare un’offerta

direttamente dalla proprietaria, la quale aveva deciso di procedere

direttamente alla vendita dell’immobile attraverso una licitazione privata, come

visto attestano tutt’al più l’esistenza di un canale diretto tra il convenuto e

la proprietaria ma non sono idonei a sovvertire la conclusione del Pretore. Il

fatto che la venditrice lo abbia invitato direttamente a partecipare all’asta

privata a seguito dell’interesse che lui aveva manifestato in occasione della

sua precedente offerta (doc. 3), nulla ha a che fare con l’acquisto del fondo n.

__________ RFD di __________ da parte della società R__________ Srl e della

moglie del convenuto, compravendita che si è realizzata utilizzando un canale

alternativo anche grazie all’impegno profuso dall’attrice. Ciò è sufficiente

per ammettere l’esistenza di un nesso causale psicologico alla luce dei

principi giurisprudenziali già riassunti dal primo giudice e a cui si rimanda

(sentenza impugnata, pag. 4 e 5).

4.6

L’appellante critica infine

il Pretore per avere ritenuto che il legame esistente tra lui e gli acquirenti

finali era sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale. Al

riguardo egli evidenzia di non essere “mai stato socio, né amministratore”

né di essere “stato legato in affari con la R__________ Srl” e che la

scelta di sua moglie, con la quale vivrebbe in regime di separazione dei beni,

di acquistare l’immobile in ragione del 50% sarebbe avvenuta dopo

l’aggiudicazione del fondo alla menzionata società. La censura è infondata.

Contrariamente a quanto vuole fare intendere l’appellante, l’offerta e in

seguito l’aggiudicazione del fondo da parte della proprietaria sono avvenute a

nome di __________ R__________ (doc. 4, teste __________ D’__________, verbale

14.

dicembre 2017, pag. 1 e 2), nominativo che il convenuto ha segnalato fin da subito

a __________ D’__________, indicandolo come “partner … per la precisione la

persona la quale sarebbe risultata offerente per l’immobile”, tanto che ai

suoi occhi “la figura di R__________ era quindi indicibilmente legata a AP 1”

e “R__________-AP 1 erano una cosa sola, nel senso che stando alle mie note

interne, avrebbero dovuto acquistare assieme al 50% ciascuno” (verbale 14

dicembre 2017, pag. 1). Anche __________ G__________, il quale ha seguito

l’operazione di vendita in quanto amministratore della società proprietaria

dell’immobile, ha affermato che “per quanto riguarda i destinatari dei doc.

3.

e 4 (ovvero AP 1 e __________ R__________) rilevo che trattasi di due

soggetti diversi che ricordo essere legati tra loro” (verbale 10 dicembre

2018, pag. 2). In tali circostanze e in assenza di un qualsiasi altro motivo

plausibile, nemmeno allegato dall’appellante, atto a spiegare quale altro ruolo

avrebbe avuto __________ R__________ nell’operazione immobiliare, se ne deve

dedurre che egli sia intervenuto e abbia formulato l’offerta, poi risultata

vincente, nell’interesse di entrambi allo scopo di finalizzare la compravendita

del fondo. Coerente con questo obiettivo risulta l’inserimento nell’offerta

della clausola che permetteva all’offerente di far subentrare nell’operazione altre

persone giuridiche o fisiche da lui designate in seguito. Ciò è poi

effettivamente avvenuto, posto che il fondo è per finire stato acquistato dalla

società R__________ Srl e da __________ C__________, moglie del convenuto, il

cui stretto legame personale è pacifico e non può essere inficiato dal fatto,

nemmeno dimostrato, che essi vivono in regime di separazione dei beni.

Ne discende che anche su

questo punto la decisione del Pretore merita conferma.

5.

Ne viene che

l’appello presentato dal convenuto deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Le spese

processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di

un valore litigioso complessivo di fr. 137'160.-, sono poste interamente a

carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve

inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95

cpv. 1 lett. b).

La cauzione processuale

di fr. 4'800.- nel frattempo prestata per ordine della scrivente Camera

dall’appellante, sarà liberata in favore della società AO 1 ad avvenuta

crescita in giudicato di questa decisione.

6.

Il valore di causa

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 31 gennaio

2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 13 dicembre 2019 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 6'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 4'800.- per ripetibili d’appello.

§ Ad avvenuta crescita in

giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 4'800.-

prestata dall’appellante a seguito della decisione 14 maggio 2020 del

presidente di questa Camera sarà liberata a favore della società AO 1.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il

ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).