12.2020.14
Mediazione immobiliare - esistenza del contratto - mercede
22 febbraio 2021Italiano20 min
un’asta privata su invito, a presentare nel periodo dal 1° al 15 settembre seguente
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.14
Lugano
22 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.112
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 22
maggio 2017 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 137'160.-,
oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2015, a titolo di provvigione di mediazione
immobiliare;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha
integralmente accolto con sentenza 13 dicembre 2019;
appellante il
convenuto con appello 31 gennaio 2020 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con
protesta degli oneri processuali e delle ripetibili di primo e secondo grado di
giudizio;
mentre con risposta 16
marzo 2020 l’attrice postula la reiezione del gravame, protestando le spese
giudiziarie di appello;
preso atto della replica
spontanea 21 aprile 2020 e della duplica spontanea 28 aprile 2020;
richiamata la decisione
14 maggio 2020 con cui il presidente di questa Camera ha fatto ordine al
convenuto appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 4’800.- a
titolo di garanzia per eventuali ripetibili in favore della controparte per la
procedura d’appello, poi tempestivamente fornita;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso della prima metà
del 2014 AP 1 ha manifestato alla società AO 1, per il tramite del suo
presidente __________ B__________, il suo interesse per l’acquisto di una villa
situata sul fondo n. __________ RFD di __________, di proprietà della società S__________
__________ SA, controllata al 100% dalla società italiana U__________ __________
S.p.A (doc. E). Quest’ultima società aveva affidato alla M__________ SA un
mandato di mediazione immobiliare per la vendita del predetto fondo,
incaricando a sua volta il proprio amministratore __________ D’__________ di
svolgere tale compito.
Fatti
B. Con scritto 7 agosto
2014 indirizzato a AP 1, la proprietaria, dopo averlo “ringraziato per
l’interesse dimostrato verso l’immobile”, lo ha invitato nell’ambito di
un’asta privata su invito, a presentare nel periodo dal 1° al 15 settembre seguente
un’offerta scritta di acquisto del fondo (doc. 3), a cui AP 1 non ha dato
seguito.
C. Con scritto 8 ottobre
2014 la proprietaria ha comunicato a __________ R__________ (residente in I__________),
risultato unico offerente, l’accettazione della sua offerta di acquisto (doc.
4). Con rogito di compravendita 16 dicembre 2014 il fondo menzionato è stato poi
acquistato in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno, dalla società R__________
Srl, __________, il cui amministratore unico era __________ R__________, e da __________
C__________, moglie di AP 1, per il prezzo di fr. 6'360'000.- (doc. 2).
D. Con scritto 30 luglio
2015 la società AO 1 ha chiesto a AP 1 il pagamento dell’importo di fr.
127'000.- (pari al 2% del prezzo di vendita del fondo) oltre IVA all’8%, per la
somma complessiva di fr. 137'160.-, a titolo di provvigione in virtù di un
contratto di mediazione che sarebbe venuto in essere verbalmente (doc. B).
E. Con petizione 22
maggio 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. G),
ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 137'160.- oltre interessi
al 5% dal 21 agosto 2015 a titolo di provvigione. L’attrice, in sostanza, ha
addotto che la compravendita del fondo n. __________ RFD di __________ si
sarebbe perfezionata grazie alla sua attività, in particolare per avere
presentato AP 1 a __________ D’__________, amministratore della società M__________
SA, e per essersi prodigata per consentire al convenuto, rispettivamente alle
persone a lui riconducibili, di essere accettati nella cerchia degli offerenti
e quindi di potere acquistare l’immobile. Le parti avrebbero pattuito
verbalmente una provvigione del 2% sul prezzo di vendita effettivo.
F. Con risposta 26
giugno 2017 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, osservando
che l’attrice non avrebbe svolto alcuna attività di mediazione, che egli non
avrebbe mai offerto una provvigione e che il fondo era stato acquistato da
terzi, di modo che tra le parti non sarebbe sorto alcun contratto di mediazione
e l’attrice non avrebbe diritto ad alcuna remunerazione.
G. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con sentenza 13 dicembre 2019 qui impugnata, ha accolto la petizione e
condannato AP 1 al pagamento di fr.137'160.-, oltre interessi al 5% dal 21
agosto 2015, in favore di AO 1, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6'500.-, le
spese di fr. 300.- e quelle della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- a
carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla
controparte fr. 9'000.- a titolo di ripetibili.
H. Con appello 31
gennaio 2020 il convenuto ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi, mentre con risposta 16 marzo 2020 l’attrice si è opposta
integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello. Con
decisione 14 maggio 2020 il presidente di questa Camera ha fatto ordine al
convenuto appellante di prestare una cauzione processuale di fr. 4’800.- a
titolo di garanzia per eventuali ripetibili in favore della controparte per la
procedura d’appello che è poi stata tempestivamente fornita.
E considerato
in diritto: 1. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr.
10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine
di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 13
dicembre 2019 è stata ritirata dall’appellante il 19 dicembre seguente (v.
tracciamento dell’invio inc. OR.2017.112), per cui l’appello 31 gennaio 2020,
tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta
inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2
CPC.
2. Con la decisione
impugnata il Pretore ha ritenuto che fra le parti era venuto in essere un
contratto di mediazione, in base al quale l’attrice si era offerta di far
acquistare a AP 1 il fondo n. __________ RFD di __________ ad un prezzo
inferiore rispetto a quello di fr. 7'000'000.- da lui supposto, sfruttando un “canale
alternativo”, per una provvigione pari al 2% del prezzo, ritenuto che
l’offerta da lui formulata attraverso il canale diretto intrattenuto con la
società venditrice non era stata accettata. Il primo giudice ha accertato che
l’attrice si era pertanto attivata, introducendo il convenuto presso il
mediatore __________ D’__________, incaricato dalla venditrice, organizzando
alcuni sopralluoghi dello stabile, con il coinvolgimento fin da subito anche di
__________ R__________, e che in generale vi furono diversi incontri, contatti
e numerose telefonate tra le parti stesse e con __________ D__________.
Quest’ultimo ha poi comunicato il nominativo del convenuto e di __________ R__________
alla U__________ __________ S.p.A che ha invitato entrambi a partecipare
all’asta privata, stante l’interesse da loro dimostrato per l’immobile.
L’offerta di acquisto è stata inoltrata dal solo __________ R__________ ed è
stata accetta dalla proprietaria, assieme a una clausola che gli consentiva di
fare subentrare all’acquisto un’altra persona fisica o giuridica da lui
successivamente designata, ciò che poi è avvenuto con la formalizzazione della
vendita per un prezzo di fr. 6'360'000.- tra la società S__________ __________
SA da una parte e la società R__________ Srl e __________ C__________
dall’altra. Il Pretore, considerata la vicinanza del convenuto con i formali
acquirenti del fondo, ha concluso che l’immobile era stato acquistato da lui
e/o per il proprio gruppo ristretto grazie all’impegno profuso anche dall’attrice,
riconoscendole l’importo di fr. 137'160.- fatto valere a titolo di provvigione.
3. Con l’appello il
convenuto contesta l’esistenza di un contratto di mediazione tra le parti, rilevando
di non avere mai riconosciuto all’attrice una provvigione del 2% per le
attività da lei asseritamente svolte in relazione alla compravendita del fondo
n. __________ RFD di __________. Al riguardo egli rimprovera al Pretore un
accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove errato per avere ritenuto
come dimostrate delle circostanze evocate in modo vago e impreciso da due testi
poco attendibili poiché vicini all’attrice senza alcuna conferma documentale.
3.1 Giusta l’art. 412 CO, con il
contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione
per concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto
contro pagamento di una mercede. Nel primo caso, la prestazione del mediatore
si esaurisce con l’indicazione o con la presentazione al mandante del probabile
contraente; nel secondo, il mediatore si interpone nelle trattative di
compravendita e agisce fra il mandante e il terzo. Gli elementi essenziali del
contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante e il principio
della sua onerosità (DTF 139 III 217 consid. 2.3; Gautschi, Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO; Ammann, Basler Kommentar, 6a ed., n. 1
s. ad art. 412 CO). Per stabilire se sia stato stipulato un contratto di
mediazione, occorre riferirsi ai principi generali sulla conclusione del
contratto e alle norme sul mandato, cui l’art. 412 cpv. 2 CO rinvia, così che
il contratto può risultare concluso sia espressamente (per iscritto o
oralmente) sia per atti concludenti. La conclusione del contratto di mediazione
non è subordinata al rispetto di una forma particolare (DTF 139 III 217 consid.
2.3; Ammann, op.cit., n. 5 ad art.
412 CO).
3.2 Per quanto attiene al
servizio richiesto in concreto è pacifico, stante l’assenza di contestazione
del convenuto negli allegati introduttivi, che egli si è rivolto all’attrice,
per il tramite del suo presidente, segnalandole il suo interesse per il fondo
part. n. __________ RFD di __________ dopo che la società U__________ __________
S.p.A aveva rifiutato la sua offerta di acquisto poiché ritenuta insufficiente
(risposta ad 2, pag. 2 e 3), a fronte di un prezzo di vendita che egli
supponeva superiore a fr. 7 milioni (allegazione dell’attore non contestata dal
convenuto: replica, ad 2, pag. 3; duplica, ad 2, pag. 3 e 4, e pure confermata
dal teste __________ D__________, verbale 14 dicembre 2017, pag. 3). Alla luce
di tali premesse, il Pretore ha quindi accertato che l’attrice, tramite __________
B__________, si era offerta di far acquistare al convenuto la proprietà
menzionata a un prezzo inferiore attraverso un “canale alternativo, facente
capo allo stesso B__________” (decisione impugnata, pag. 5). L’appellante
contesta l’assunto pretorile, osservando che non vi sarebbe stato alcun canale
alternativo, posto che egli era già in contatto con la proprietaria, la quale
neppure conosceva __________ B__________, e che questa aveva deciso di vendere
il fondo attraverso un’asta privata da lei organizzata secondo delle regole
formali e precise, a cui lui era stato invitato direttamente senza l’aiuto
dell’attrice. La censura è irricevibile in ordine poiché non si confronta con
Considerandi
l’argomentazione pretorile, limitandosi l’appellante a ripetere quanto già
sostenuto in prima sede (art. 311 cpv. 1 CPC). Le circostanze da lui evocate
non sono comunque atte a scalfire la conclusione del primo giudice. Le stesse,
nemmeno contestate dalla controparte, permettono di attestare l’esistenza di un
canale diretto tra il convenuto e la società U__________ __________ S.p.A ma
non di escludere l’esistenza di un “canale alternativo” che passava
attraverso il mediatore incaricato dalla venditrice. Nulla cambia il fatto che
il convenuto sia stato invitato direttamente da U__________ __________ S.p.A a
presentare un’offerta, ritenuto che ciò è avvenuto il 7 agosto 2014 (doc. 3),
cioè dopo che l’attrice gli offrì i suoi servizi, il primo incontro tra __________
B__________, il convenuto e __________ D’__________ essendo avvenuto attorno al
mese di maggio-giugno 2014 (teste __________ D’__________, verbale 14 dicembre
2017, pag. 2).
3.3
In merito
alla
pattuizione di una provvigione del 2% l’appellante critica il Pretore per avere
fondato la sua conclusione solo sulla deposizione dei testi __________ D’__________
e __________ Ci__________, di cui mette in dubbio l’attendibilità stante la
vicinanza con l’attrice, e senza considerare l’assenza di qualsiasi documento
scritto attestante o da cui dedurre l’accordo delle parti sull’asserita
commissione. Al riguardo l’appellante si limita in sostanza a trascrivere ampi
passaggi delle conclusioni (appello, consid. 7.3, pag. 16 e 17 in alto;
conclusioni, pag. 6 e 7), proponendo una personale e soggettiva interpretazione
della deposizione dei testi, ciò che rende la censura irricevibile per carente
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa è pure infondata, ritenuto che in
assenza di elementi discordanti o contraddittori, il solo fatto che essi sarebbero
“inconfutabilmente legati da interessi personali” all’attrice non è
ancora sufficiente per dubitare della loro credibilità. A ciò si aggiunge il
fatto che per quanto riguarda la teste __________ Ci__________, segretaria dell’attrice
all’epoca dei fatti, al momento della sua deposizione essa non era più alle sue
dipendenze già da oltre due anni e non risulta alcun altro elemento o indizio,
peraltro nemmeno evocato dall’appellante, da cui si possa dedurre un suo
interesse all’esito della lite. Medesimo discorso vale per il teste __________
D’__________. Il solo fatto che egli sia stato membro del consiglio di
amministrazione della AO 1 dal 2013 fino a luglio 2014 non è ancora sufficiente
per inficiare la portata delle sue dichiarazioni, ritenuta l’assenza di
qualsiasi indizio attestante un suo interesse all’esito della lite. Non giova
poi all’appellante evocare dubbi su asserite loro affermazioni generiche
relative a punti di dettaglio (data e luogo), per altro non decisivi per
risolvere il quesito oggetto di giudizio, in quanto sul punto essenziale, ossia
in merito all’esistenza di un accordo circa la provvigione, le deposizioni sono
state limpide e precise e non si prestano a interpretazioni di sorta né a
equivoci. L’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore, che ha ritenuto
sufficiente quanto riferito dai testi, resiste dunque alle critiche dell’appellante.
3.4
In queste circostanze è
pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che fra le parti era
venuto in essere un contratto di mediazione finalizzato all’acquisto del fondo
part. n. __________ RFD __________ ad un prezzo più vantaggioso rispetto a
quello che il convenuto supponeva essere il prezzo di vendita, sfruttando un
canale alternativo, in cambio di una provvigione del 2%.
4.
L’appellante contesta
il diritto della controparte alla remunerazione, rilevando, da una parte, che
l’attrice non avrebbe svolto alcuna prestazione atta a favorire il buon esito
delle trattative e, dall’altra, che il fondo è stato acquistato da terzi.
4.1
Nella decisione impugnata il
Pretore ha concluso che il convenuto aveva acquistato il fondo menzionato per
sé e/o per il proprio ristretto gruppo anche grazie all’impegno profuso
dall’attrice, che lo aveva introdotto presso il mediatore incaricato dalla
venditrice e aveva organizzato alcuni sopralluoghi all’immobile, a cui aveva
partecipato pure __________ R__________, titolare della società che ha in
seguito acquistato l’immobile assieme alla moglie del convenuto. La questione
della vendita del fondo aveva comportato diversi incontri, contatti e numerose
telefonate tra le parti e pure con __________ D’__________. Quest’ultimo aveva
poi comunicato l’interesse di __________ R__________ e del convenuto alla
proprietaria, negoziato la possibilità di aggiungere all’offerta una clausola
che consentisse all’offerente di far subentrare all’acquisto un’altra persona
fisica o giuridica da lui successivamente designata e allestito l’offerta poi
risultata vincente, che aveva portato alla conclusione della compravendita.
4.2
L’appellante obietta che l’attrice
non avrebbe organizzato delle visite all’immobile. Essa si sarebbe limitata ad
accompagnarlo da __________ D’__________. L’impegno da lei profuso non avrebbe
pertanto potuto determinare la vendita del fondo, tanto più che l’attrice
nemmeno conosceva la proprietaria, la quale ha organizzato direttamente la
vendita tramite una licitazione privata, a cui lui era stato invitato grazie ai
suoi contatti personali antecedenti. Egli evidenzia infine che l’immobile non è
stato acquistato da lui e qualifica la valutazione operata dal primo giudice in
relazione al suo rapporto con __________ R__________ come “priva di
fondamento”.
4.3
Le critiche dell’appellante
sono irricevibili in ordine per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Egli
si limita a riproporre la propria versione dei fatti a sostegno della sua tesi
difensiva, interpretando in modo soggettivo le risultanze istruttorie, senza offrire
critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile. Le
argomentazioni espresse dall’appellante, invero in maniera ripetitiva e confusa
in un allegato di non facile lettura, sono comunque infondate oltre che
irrilevanti, come si vedrà nei prossimi considerandi.
4.4
In merito all’attività svolta
dall’attrice, gli accertamenti pretorili riassunti al considerando precedente
(v. supra consid. 3.2) sono stati pacificamente confermati dalla dichiarazione
dei testi (__________ D’__________, verbale 17 dicembre 2017, __________ Ci__________,
verbale 11 settembre 2018, __________ L__________, 11 settembre 2018), della
cui attendibilità come visto non vi è motivo di dubitare, e meritano pertanto
conferma. In relazione alla questione delle visite all’immobile, contrariamente
a quanto preteso dall’appellante, le loro dichiarazioni non sono state smentite
dal teste __________ G__________, il quale, pur riferendo che la società M__________
SA non aveva le chiavi dell’immobile, non ha escluso una tale evenienza,
precisando che “può anche darsi… che dessimo la chiave al __________ M__________
affinché effettuassero una o più visite e che poi ce la restituisse alla fine
delle visite“ (verbale 10 dicembre 2018, pag. 2). Ne viene che la
circostanza non è atta a smentire le dichiarazioni dei testi su cui il Pretore
ha fondato i propri accertamenti, i quali possono pertanto essere confermati.
4.5
Gli ulteriori argomenti
ribaditi in questa sede dall’appellante, ovvero che egli era già a conoscenza
della vendita del fondo, che era stato invitato a presentare un’offerta
direttamente dalla proprietaria, la quale aveva deciso di procedere
direttamente alla vendita dell’immobile attraverso una licitazione privata, come
visto attestano tutt’al più l’esistenza di un canale diretto tra il convenuto e
la proprietaria ma non sono idonei a sovvertire la conclusione del Pretore. Il
fatto che la venditrice lo abbia invitato direttamente a partecipare all’asta
privata a seguito dell’interesse che lui aveva manifestato in occasione della
sua precedente offerta (doc. 3), nulla ha a che fare con l’acquisto del fondo n.
__________ RFD di __________ da parte della società R__________ Srl e della
moglie del convenuto, compravendita che si è realizzata utilizzando un canale
alternativo anche grazie all’impegno profuso dall’attrice. Ciò è sufficiente
per ammettere l’esistenza di un nesso causale psicologico alla luce dei
principi giurisprudenziali già riassunti dal primo giudice e a cui si rimanda
(sentenza impugnata, pag. 4 e 5).
4.6
L’appellante critica infine
il Pretore per avere ritenuto che il legame esistente tra lui e gli acquirenti
finali era sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale. Al
riguardo egli evidenzia di non essere “mai stato socio, né amministratore”
né di essere “stato legato in affari con la R__________ Srl” e che la
scelta di sua moglie, con la quale vivrebbe in regime di separazione dei beni,
di acquistare l’immobile in ragione del 50% sarebbe avvenuta dopo
l’aggiudicazione del fondo alla menzionata società. La censura è infondata.
Contrariamente a quanto vuole fare intendere l’appellante, l’offerta e in
seguito l’aggiudicazione del fondo da parte della proprietaria sono avvenute a
nome di __________ R__________ (doc. 4, teste __________ D’__________, verbale
14.
dicembre 2017, pag. 1 e 2), nominativo che il convenuto ha segnalato fin da subito
a __________ D’__________, indicandolo come “partner … per la precisione la
persona la quale sarebbe risultata offerente per l’immobile”, tanto che ai
suoi occhi “la figura di R__________ era quindi indicibilmente legata a AP 1”
e “R__________-AP 1 erano una cosa sola, nel senso che stando alle mie note
interne, avrebbero dovuto acquistare assieme al 50% ciascuno” (verbale 14
dicembre 2017, pag. 1). Anche __________ G__________, il quale ha seguito
l’operazione di vendita in quanto amministratore della società proprietaria
dell’immobile, ha affermato che “per quanto riguarda i destinatari dei doc.
3.
e 4 (ovvero AP 1 e __________ R__________) rilevo che trattasi di due
soggetti diversi che ricordo essere legati tra loro” (verbale 10 dicembre
2018, pag. 2). In tali circostanze e in assenza di un qualsiasi altro motivo
plausibile, nemmeno allegato dall’appellante, atto a spiegare quale altro ruolo
avrebbe avuto __________ R__________ nell’operazione immobiliare, se ne deve
dedurre che egli sia intervenuto e abbia formulato l’offerta, poi risultata
vincente, nell’interesse di entrambi allo scopo di finalizzare la compravendita
del fondo. Coerente con questo obiettivo risulta l’inserimento nell’offerta
della clausola che permetteva all’offerente di far subentrare nell’operazione altre
persone giuridiche o fisiche da lui designate in seguito. Ciò è poi
effettivamente avvenuto, posto che il fondo è per finire stato acquistato dalla
società R__________ Srl e da __________ C__________, moglie del convenuto, il
cui stretto legame personale è pacifico e non può essere inficiato dal fatto,
nemmeno dimostrato, che essi vivono in regime di separazione dei beni.
Ne discende che anche su
questo punto la decisione del Pretore merita conferma.
5.
Ne viene che
l’appello presentato dal convenuto deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese
processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di
un valore litigioso complessivo di fr. 137'160.-, sono poste interamente a
carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve
inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95
cpv. 1 lett. b).
La cauzione processuale
di fr. 4'800.- nel frattempo prestata per ordine della scrivente Camera
dall’appellante, sarà liberata in favore della società AO 1 ad avvenuta
crescita in giudicato di questa decisione.
6.
Il valore di causa
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 31 gennaio
2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 13 dicembre 2019 della Pretura di Lugano, sezione 2, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 6'500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 4'800.- per ripetibili d’appello.
§ Ad avvenuta crescita in
giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 4'800.-
prestata dall’appellante a seguito della decisione 14 maggio 2020 del
presidente di questa Camera sarà liberata a favore della società AO 1.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il
ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).