12.2020.142
Mandato, pagamento della mercede; legittimazione attiva, titolarità dei crediti
31 maggio 2021Italiano26 min
soci, con un atto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa agli
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.142
Lugano
31 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2018.7 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 9 febbraio
2008 da
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
con
cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 177'446.20
oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017, con contestuale rigetto in via
definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio
limitatamente a tale importo, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
pretesa
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con decisione del 16 ottobre 2020, ha parzialmente accolto condannando AP 1 (di seguito
solo AP 1) al pagamento a AO 1 di fr. 174'016.60 oltre interessi al 5% dal 27
settembre 2017, rigettando in via definitiva in tale misura l’opposizione
interposta da AP 1 al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio, nonché caricando a quest’ultima società le spese
processuali di complessivi fr. 20'000.- e le spese di conciliazione di
fr. 300.-, condannandola pure a rifondere a AO 1 fr. 15'000.- a titolo di
ripetibili;
appellante
la convenuta con appello 18 novembre
2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di, in via
preliminare, accertare la carenza di legittimazione attiva di AO 1, respingere
la petizione e mantenere l’opposizione integrale al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, nonché, sempre
in via preliminare, di accertare l’intervenuta prescrizione della pretesa
avanzata con la petizione, respingere la petizione e mantenere l’opposizione
integrale al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio e, nel merito, di respingere
integralmente la petizione e mantenere l’opposizione integrale al PE n. __________
dell’UE di Mendrisio, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili per entrambi i gradi di giudizio;
mentre
l’attrice, con risposta 16 dicembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è una società
attiva nel settore fiduciario e della consulenza aziendale, fiscale,
immobiliare e di compliance, iscritta a Registro di commercio il __________
2016, il cui amministratore unico è __________ T__________, che al momento
della costituzione ha ripreso attivi e passivi della ditta individuale __________
T__________ (doc. A). AP 1 (in precedenza AP 1 di __________ B__________ __________)
è invece una società che ha quale scopo la progettazione, l’istallazione e la
manutenzione di impianti di sorveglianza e ricetrasmissione, nonché la
distribuzione di programmi radiotelevisivi via cavo (doc. A).
Sin dalla sua costituzione
nel 1984 AP 1 aveva affidato la propria amministrazione e gestione alla ditta
individuale Studio fiduciario di __________ V__________ (che era anche suo socio
al 20%, come emerge dai documenti richiamati dall’ufficio di tassazione).
Questi, a partire dal 1989, si è poi associato alla ditta individuale di __________
T__________ creando la “Fiduciaria V__________-T__________”, che sotto
tale cappello ha continuato ad occuparsi di AP 1.
In seguito, la ditta
individuale __________ T__________ è confluita nella AO 1, che ne ha ripreso
attivi e passivi, mentre __________ V__________ è andato in pensione.
__________ T__________ è iscritto
a Registro di commercio come amministratore unico di AO 1 con diritto di firma
individuale.
In data 7 aprile 2017 AO 1
ha trasmesso a AP 1 la nota d’onorario 71/17 concernente le sue prestazioni per
gli anni 2014-2016, di fr. 50'000.- annui, oltre alla quota parte per i primi
tre mesi del 2017 di fr. 12'500.- e spese postali di fr. 1'802.-, nonché IVA di
fr. 13'144.20, per complessivi fr. 177'446.20 (doc. E).
L’8 maggio 2017 AP 1 ha
notificato a AO 1, all’attenzione di __________ T__________, la “revoca
mandato fiduciario”, reclamando nel contempo la restituzione di tutta la
documentazione contabile, la consegna dei tabulati orari degli ultimi 10 anni e
la lista degli abbonati AP 1 di __________ con i codici di riconoscimento per
le fatture PVR. A tale richiesta AO 1 ha risposto, tramite la sua rappresentante
L__________ __________ SA, con lettera 17 maggio 2017, dichiarandosi disposta a
rimettere la documentazione richiestale previo pagamento della fattura 71/17,
dunque di fr. 177'446.20.
Risolta la questione della
documentazione, ritirata il 24 ottobre 2017, ma non quella della retribuzione, AO
1 ha, il 22 settembre 2017, fatto spiccare dall’UE di Mendrisio nei confronti
di AP 1 il PE n. __________ per il pagamento di fr. 177'446.20 oltre interessi
di mora dal 7 maggio 2017 e fr. 500.- per tasse di diffida, al quale l’escussa
ha interposto immediata opposizione.
2. Dopo aver ottenuto
la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 9 febbraio 2018 AO 1 ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 177’446.20 oltre
interessi al 5% dal 7 maggio 2017, nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo.
Essa, estrema in sintesi,
ha chiesto il pagamento delle proprie prestazioni per gli anni 2014-2016 come
da fattura 71/17, sostenendo che le parti, per non gravare sulla liquidità
aziendale di AP 1, si erano accordate di fatturare la mercede forfettaria
annuale di fr. 50'000.- a tre anni dalla chiusura dell’anno contabile in
questione.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione, contestando la legittimazione attiva
dell’attrice, eccependo la prescrizione delle pretese e contestando l’ammontare
degli importi fatturati, a suo dire ingiustificato tenuto conto delle reali
attività svolte.
3. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con
decisione 16 ottobre 2020, ha accolto parzialmente la petizione, condannando la
convenuta al pagamento all’attrice di fr. 174'016.60 oltre interessi al 5% dal
27 settembre 2017, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n __________
dell’UE di Mendrisio limitatamente a tale importo e ponendo le spese
processuali di fr. 20'000.- e quelle della procedura di conciliazione di fr.
300.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr.
15’000.- per ripetibili.
In sostanza, il primo
giudice ha dapprima riconosciuto la legittimazione attiva dell’attrice, avendo
accertato che nel rapporto contrattuale originario tra AP 1, da un lato, e __________
V__________ e __________ T__________ - gestito in comune tramite la “Fiduciaria
V__________-T__________”, cui andavano applicate le norme della società
semplice - dall’altro, era infine subentrata quale mandataria AO 1 che aveva
ripreso attivi e passivi della ditta individuale __________ T__________, sicché
tra le parti qui in causa era stato concluso, anche solo per atti concludenti,
un contratto di mandato che dava diritto all’attrice di procedere all’incasso
della mercede.
In seconda battuta il
Pretore ha poi respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa avanzata in
causa applicando alla fattispecie l’art. 87 cpv. 1 CO.
Infine ha giudicato
fondato e giustificato l’importo rivendicato, essendo pacifico che nell’ambito
del mandato iniziale tra la convenuta e la Fiduciaria V__________-T__________
fosse stato previsto un onorario forfettario annuale di fr. 50'000.-, sicché
sino ad almeno febbraio 2016, ossia prima del subentro di AO 1, la fattura era
sicuramente congrua senza necessità di approfondimenti. Fondandosi sulla
perizia giudiziaria, egli ha poi stabilito che anche per il periodo seguente
l’onorario esposto nella fattura meritava tutela, eccezion fatta per l’importo
di
fr. 3'429.60 corrisposto in eccesso nell’anno 2016, da dedurre dall’onorario
rivendicato.
4. Con l’appello 18
novembre 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 16
dicembre 2020, la convenuta ha come accennato chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di, in via preliminare accertare la carenza di
legittimazione attiva di AO 1 e respingere la petizione di conseguenza, di,
pure in via preliminare, accertare l’intervenuta prescrizione della pretesa
dedotta in giudizio e respingere la petizione e nel merito di respingere
integralmente la petizione, postulando, per tutte e tre le ipotesi, anche il
mantenimento dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, il
tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Riassuntivamente, essa ha
sostenuto che il Pretore avrebbe errato a considerare che sotto la
denominazione “Fiduciaria V__________-T__________” fosse sorta una società
semplice ai sensi dell’art. 530 e segg. CO, a non ritenere che l’attrice
avrebbe agito in sostituzione dello Studio __________ V__________ ai sensi
dell’art. 398 e segg. CO, a escludere la prescrizione dei crediti in oggetto, a
considerare che vi fosse un accordo sulla fatturazione tra __________ V__________
e __________ B__________, a ritenere di dover valutare le prestazioni solo a
partire dal momento in cui l’attrice è stata costituita, a non considerare che
il perito giudiziario ha indicato che per l’anno 2014 l’importo fatturato non
era congruo e si imponeva una deduzione dalle pretese attoree di circa
fr. 10'000.-, nonché ad avere accettato il calcolo peritale fondato su una
tariffa oraria per delle collaboratrici non specializzate di
fr. 150.- invece di fr. 80.-.
5. L’atto di appello deve contenere i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311
cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano
fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura
dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,
poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere
agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
L’appello di AP 1 verrà
analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti.
Legittimazione attiva
di AO 1
6. Come
accennato, il Pretore ha dapprima accertato che la “Fiduciaria V__________-T__________”
doveva essere considerata una società semplice poiché __________ V__________ e __________
T__________, benché iscritti individualmente a Registro di commercio quali
ditte individuali, costituivano di fatto un unico studio fiduciario (sentenza
impugnata consid. 1.2., pag. 4), come attestato dalle testimonianze di __________
V__________, di __________ C__________ e di __________ B__________, oltre che
dallo scritto 9 aprile 2018 (doc. R) con cui __________ V__________ confermava
la cessione del suo portafoglio clienti comprendente anche AP 1 (espressamente
menzionata) a AO 1.
Fondandosi su questi
elementi, il primo giudice ha stabilito che, a seguito della fine della società
semplice e della sua liquidazione ai sensi degli art. 548 segg. CO, con
attribuzione di parte della clientela, tra cui la convenuta, a __________ T__________
e, poi, la costituzione di AO 1 con la ripresa di attivi e passivi della ditta
individuale di quest’ultimo, tra le parti ora in causa si era concluso, anche
solo per atti concludenti, un rapporto contrattuale retto dalle norme sul
mandato, avendo AP 1 continuato ad accettare le prestazioni fornitele
dall’attrice senza nulla eccepire. Questo a maggior ragione preso atto della
disdetta notificata da AP 1 a AO 1 (doc. D), che presupponeva l’esistenza di un
rapporto contrattuale tra loro, e rilevato che __________ B__________ aveva già
in precedenza rivolto le sue richieste alla società fiduciaria, nonché in
considerazione dei contenuti dell’e-mail inviato da __________ B__________ il
27 dicembre 2016 con cui chiedeva a quest’ultima di “interrompere le
prestazioni per AP 1”.
In esito a queste
considerazioni, il Pretore ha quindi giudicato infondata l’eccezione di carenza
di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta: “AO 1 è legittimata a
postulare il pagamento degli onorari per il periodo precedente alla sua
creazione, poiché titolare, a seguito di assunzione di attivi e passivi della
ditta individuale __________ T__________, dei crediti dello “Studio fiduciario
V__________ - T__________” (docc. A e R). Per il periodo successivo alla sua
creazione essa è poi subentrata nel mandato in precedenza in essere, ciò che la
convenuta ha accettato perlomeno per atti concludenti, da cui nuovamente la sua
legittimazione ad azionare il pagamento dei relativi onorari.” (sentenza
impugnata consid. 1.4., pag. 5).
6.1. Per l’appellante l’assunto pretorile
sarebbe arbitrario e violerebbe il diritto poiché in realtà l’esistenza di una
società semplice non è mai stata allegata né dimostrata, rispettivamente, nella
denegata ipotesi contraria, l’attrice avrebbe dovuto comunque sia agire
congiuntamente a __________ V__________, sussistendo tra loro un litisconsorzio
necessario. Per poter agire in giudizio da sola, AO 1 avrebbe dovuto dimostrare
di avere ripreso il cliente AP 1 per il periodo 2014-2016, cosa che non ha
fatto.
6.2. L’esistenza o meno di una
società semplice, quindi la valutazione della natura del rapporto che legava le
società individuali di __________ T__________ e __________ V__________ è una
questione di diritto e non di fatto, sicché deve essere valutata d’ufficio dal
giudice indipendentemente dalle allegazioni delle parti.
Ciò posto, le
argomentazioni dell’appellante in relazione all’animus societatis (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 3011 e 7476) sono del
tutto inadeguate a intaccare l’accertamento pretorile, con il quale nemmeno si
confrontano. In effetti, AP 1 non spende una parola per spiegare per quale
motivo il primo giudice avrebbe ingiustamente fondato le sue valutazioni sulle
dichiarazioni rese dai testi __________ V__________, __________ C__________ e __________
B__________.
A prescindere dalla
conseguente irricevibilità dell'appello su tale aspetto per carente motivazione
(art. 310 e 311 CPC), va detto che nel merito queste deposizioni sono prova
sufficiente dell’esistenza di una società semplice tra le due ditte
individuali.
A maggior ragione se,
partendo dall’ammissione di __________ V__________ di essere stato “contitolare
dello Studio V__________-T__________ fino a fine 2016”, si tiene conto che __________
C__________, oltre ai passaggi riportati nella sentenza, ha in maniera ancor
più esplicita dichiarato di essere stata stipendiata, prima che dall’attrice,
dalla Fiduciaria V__________-T__________ (verbale 29 novembre 2018, pag. 1).
Semmai ve ne fosse stato
bisogno, anche la teste S__________ V__________, non menzionata dal Pretore, ha
confermato di essere stata dal 2002 alle “dipendenze della AO 1 come
segretaria”, e che “in precedenza la denominazione era Studio fiduciario
V__________-T__________” (verbale 29 novembre 2018, pag. 3).
6.3. In quanto titolari di una pretesa in proprietà comune, i soci
della società semplice costituiscono tra loro un litisconsorzio necessario. Ne
deriva che essi non possono farla valere che tutti assieme, congiuntamente. Si
tratta di una questione di diritto materiale e non di procedura.
Se
Fatti
i soci non procedono tutti assieme, quelli che hanno inoltrato l’azione non
godono della legittimazione attiva, fatto che comporta la reiezione della
domanda e non la sua irricevibilità (Gabellon/Tedjani,
La fin de la société simple [2/2] - La liquidation et quelques aspects de
procédure, in SJ 2016 II p. 272 seg.; DTF 137 III 455 consid. 3.5, 142 III 782
consid. 3.1.2 e 3.1.4; STF 4A_217/2017 del 4 agosto 2017 consid. 3.3.2 e
3.3.3).
La
situazione è però diversa - fatti salvi i casi di urgenza - laddove alcuni
soci, con un atto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa agli
altri soci che hanno inoltrato l’azione o ancora laddove, nell’ambito della
liquidazione della società semplice (art. 548 e 549 CO), quell’attivo sia stato
attribuito a questi ultimi (Gabellon/Tedjani,
op. cit., p. 273; DTF 137 III 455 consid. 3.6).
Nella fattispecie
l’argomentazione dell’appellante, proposta per la prima volta in questa sede,
non può essere seguita. In primo luogo essa non illustra perché sarebbe errato
considerare, come fatto dal primo giudice, che nell’ambito della liquidazione della
società semplice, con attribuzione di parte della clientela, tra cui AP 1, a __________
T__________, erano stati ceduti a quest’ultimo anche i crediti della Fiduciaria
V__________-T__________.
Inoltre la posizione
dell’appellante non tiene conto che in effetti la società semplice si era
sciolta per interruzione dell’attività di __________ V__________ a fine 2016
(quanto questi aveva 79 anni) e che la sua ditta individuale aveva trasferito a
quella di __________ T__________ parte del suo portafoglio clienti,
comprendente la convenuta. Avendo con “portafoglio clienti” il Pretore
evidentemente inteso anche i crediti collegati a tale clientela, l’appellante
avrebbe dovuto motivare perché questa deduzione sarebbe sbagliata. AP 1 si è
invece concentrata sulla questione a sapere a partire da quale momento la
cessione tra le società individuali poteva considerarsi effettiva. Dato che non
risulta per contro utile alla soluzione della questione poiché in realtà a
essere determinante, stante l’accertamento pretorile testé indicato del
passaggio anche dei crediti è solo che tale cessione sia avvenuta prima
dell’avvio della presente causa, poiché per la legittimazione attiva fa stato
la situazione all’apertura della procedura giudiziaria.
Essendo pertanto il portafoglio
clienti stato trasferito al più tardi a fine 2016 (doc. R) e avendo al momento
della sua costituzione AO 1 rilevato attivi e passivi della società individuale
di __________ T__________ (doc. A), l’attrice era legittimata a far valere i
crediti qui vantati da sola.
Su questo punto l’appello
deve essere pertanto respinto.
Esistenza di un
contratto di mandato tra le parti
7. Nella querelata
sentenza, il Pretore ha stabilito che tra le parti in causa, ritenuta la
liquidazione della società semplice e la cessione di attivi e passivi dalla
ditta individuale __________ T__________ all’attrice, si era dunque concluso un
rapporto contrattuale retto dalle norme sul mandato, e questo anche solo per
atti concludenti, avendo AP 1 continuato ad accettare le prestazioni fornite
dall’attrice senza obiettare alcunché. Questo fatto sarebbe comprovato dalla
disdetta notificata da AP 1 a AO 1 l’8 maggio 2017 (doc. D), che presupponeva
l’esistenza di un contratto tra loro, e dal fatto che __________ B__________
aveva già in precedenza rivolto le sue richieste a tale società anonima.
Inoltre, la sussistenza di un rapporto contrattuale risulterebbe anche dallo
scritto e-mail inviato da quest’ultimo a AO 1 il 27 dicembre 2016, con cui le
chiedeva di “interrompere le prestazioni per AP 1” (doc. 7).
7.1. Come visto, per l’appellante,
per contro, non sarebbe invece mai stato concluso alcun contratto tra le parti,
come confermato dal fatto che lo stesso __________ B__________ ha dichiarato
nel suo verbale di interrogatorio che “… T__________ il quale è subentrato
in sostituzione di __________ V__________”, a comprova che ci si troverebbe
confrontati con una sostituzione ai sensi dell’art. 398 CO, nonché dal fatto
che tale teste ha pure sottolineato di non essere cognito dei termini usati in
ambito societario e di non sapere come fossero internamente organizzati __________
V__________ e __________ T__________, così come dal fatto che in base alle
dichiarazioni rese da quest’ultimo, a fare stato erano gli accordi conclusi tra
__________ V__________ e __________ B__________.
7.2. Nuovamente, queste critiche
non tengono conto di quanto scritto dal primo giudice, che ha parlato di un
contratto stipulato per atti concludenti, sulla base degli accordi
precedentemente presi, e non considerano che egli si è fondato sulla disdetta
trasmessa alla procedente da __________ B__________ non sulla scorta della
terminologia usata, bensì in base al suo effettivo valore e al contesto nel
quale è stata data.
Inoltre, non è certamente
sostenendo di non essere cogniti della terminologia usata in ambito societario
che si può togliere significato alla esplicita dichiarazione di M__________, P__________
e Pi__________ B__________ dell’8 maggio 2017, con la quale hanno espressamente
chiarito a __________ T__________ in rappresentanza di AO 1 di “revocare
definitivamente il mandato con la sua società” (doc. D).
È dunque a giusta ragione
che il primo giudice ha ritenuto essere stato concluso tra le parti,
tacitamente, un contratto di mandato a continuazione di quello già esistente con
__________ V__________, prima, e con la “Fiduciaria V__________-T__________”,
poi. Di conseguenza, anche su tale aspetto l’appello, nei limiti della sua
ricevibilità, deve essere respinto.
Prescrizione
8. Non risultando dagli
atti che AP 1, contestualmente o prima dei pagamenti effettuati, avesse
indicato quale prestazione intendesse soddisfare, non bastando l’intenzione di __________
B__________ di saldare le prestazioni dell’anno corrente, il Pretore ha escluso
l’applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CO, per il quale chi ha più debiti verso la
stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il
debito che intende soddisfare. Per il giudice non era in effetti determinante
la convinzione del debitore, bensì la dichiarazione, se del caso per atti
concludenti, fatta al creditore, al quale doveva essere chiaro e riconoscibile
quale debito intendesse saldare. Di conseguenza, egli ha applicato l’art. 87
cpv. 1 CO, imputando il pagamento al debito scaduto per primo.
Avendo accertato che
annualmente venivano computate sugli acconti versati le prestazioni relative a
tre anni prima della nota d’onorario, con la conseguenza che nell’anno corrente
venivano corrisposti i compensi risalenti a tre anni prima, il Pretore ha
giudicato non prescritta ai sensi dell’art. 127 CO la pretesa fatta valere
dalla procedente, poiché riferita a prestazioni relative agli anni 2014-2017
(sino al 31 marzo), che non potevano ritenersi saldate con gli acconti
percepiti in quegli anni, che andavano invece a coprire i debiti scaduti in
precedenza.
8.1. L’appellante sostiene, con
riferimento al doc. 6 e alle dichiarazioni di __________ B__________, che le
parti avevano concordato nell’autunno 2015 che da quel momento i pagamenti
dovessero servire a coprire i costi dell’anno corrente, per cui quelli effettuati
dal 16 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, per almeno
fr. 63'842.80, dovrebbero essere dedotti dalla pretesa.
Oltre a questo, essa ha
rilevato come nel doc. 3 __________ T__________ abbia scritto che i tre anni di
Considerandi
ritardo sarebbero riconducibili ai primi tre anni di attività della società (negli
anni ottanta) e non si sarebbero accumulati negli anni. Conferma di ciò si
troverebbe esaminando le note d’onorario di cui al doc. B, dalle quali
risulterebbe che dal 1995 in poi non sarebbe mai stato accumulato alcun ritardo
nel pagamento delle prestazioni.
8.2
Neppure questa contestazione
può essere accolta. In effetti, come rettamente indicato dal Pretore, il plico
di fatture di cui al doc. B consente di accertare che sino alla revoca del
mandato le singole note d’onorario concernevano le prestazioni fornite tre anni
prima della loro emanazione, dal cui ammontare venivano dedotti gli acconti
versati da AP 1 durante l’anno corrente (della fattura), come in maniera
inequivocabilmente indicata sui documenti con la precisazione della data di
computo degli stessi a partire dal 10 maggio 2007. Che questa fosse la prassi
consolidata è stato confermato da __________ V__________ in occasione del suo
interrogatorio del 29 novembre 2018.
La corrispondenza
elettronica del 19 gennaio 2017 (doc. 6) cui si rimanda l’appellante non è per
nulla chiara sulla tematica e non consente, contrariamente a quanto essa
vorrebbe, di desumerne né un accordo delle parti in base al quale dal 16
ottobre 2015 gli acconti avrebbero da quel momento dovuto essere computati per le
prestazioni fornite nell’anno in cui venivano pagati, né l’esistenza di una
formale dichiarazione da parte della società debitrice in tal senso.
Innanzitutto il pagamento senza obiezioni sino a quel momento delle menzionate
fatture non poteva che essere interpretato da AO 1 come un accordo tacito con
quanto su esse chiaramente indicato, ossia che gli acconti dell’anno in
questione servivano per pagare le prestazioni fornite tre anni prima.
A fronte di una simile
situazione di fatto risulta impossibile seguire __________ B__________ quando
ha sostenuto (verbale del 16 maggio 2019) che i pagamenti degli acconti erano
invece sempre riferiti ai trimestri correnti. D’altronde, anche se così fosse
stato per i titolari di AP 1, la dichiarazione di cui all’art. 86 cpv. 1 CO
essendo una dichiarazione di volontà ricettizia unilaterale (“einseitige
empfangsbedürftige Willenserklärung”) che deve forzatamente essere
riconoscibile per il creditore, risulta decisivo quanto dalla presa di
posizione del debitore quest’ultimo poteva in buona fede comprendere circa la
destinazione del denaro (DTF 26 II 417; Schroter
in Basler Kommentar OR 1, 7 ed., n. 13 ad art. 86). In base alle risultanze di
causa l’attrice non poteva che pensare che gli acconti versati fossero
destinati, sino all’ultimo, al saldo degli scoperti per i servizi forniti tre
anni prima.
Non essendovi motivi a
sufficienza per applicare l’art. 86 CO, è vincolante quanto stabilito dall’art.
87.
CO e pertanto i pagamenti effettuati nel corso degli anni 2014-2016 devono
essere imputati ai debiti scaduti prima, quindi a quelli precedenti quegli
anni. Di conseguenza, a giusta ragione il primo giudice ha respinto l’eccezione
di prescrizione.
Parallelamente deve essere
respinta la richiesta d’appello di dedurre dal credito rivendicato i fr.
63'842.80 pagati dalla convenuta all’attrice dal 16 ottobre 2015 a fine
dicembre 2016 (doc. 4).
Congruità dell’onorario
9.
Esaminando la
congruità della fattura di fr. 177'446.20 il Pretore ha innanzitutto chiarito
che almeno sino al febbraio 2016, ossia prima dell’entrata in gioco di AO 1,
non fosse necessario indagare oltre poiché la nota corrispondeva agli accordi
iniziali in essere tra AP 1 e la “Fiduciaria V__________-T__________” che
prevedeva un onorario forfettario annuale di fr. 50'000.-, come confermato
dalle emergenze processuali. Il fatto che __________ V__________ non si fosse
più occupato personalmente, causa malattia, del mandato e che gli fosse subentrato
__________ T__________, non aveva alcuna incidenza poiché le parti hanno
pacificamente continuato i propri rapporti senza prevedere alcuna modifica dei
loro accordi. Per il periodo dal febbraio 2016 in poi, avendo il perito
giudiziario reputato congruo l’onorario esposto, la correttezza delle somme
rivendicate poteva per il primo giudice essere confermata senza necessità di
stabilire se l’accordo in merito all’onorario forfettario avesse continuato a
sussistere.
Soffermandosi sul referto
peritale, che ha appunto confermato che l’onorario annuale di fr. 50'000.- era
adeguato e conforme al mercato per rapporto alle prestazioni annuali fornite,
ma ha anche appurato che questo non valeva per l’anno 2014, il Pretore ha
comunque sia stabilito che anche per quest’ultimo periodo l’intero ammontare
andava corrisposto nonostante il minor valore dei servizi, stante l’onorario
forfettario applicabile in base al contratto.
9.1
A tal proposito l’appellante
ha obiettato che sarebbe errato sostenere che debbano essere valutate solo le
prestazioni a partire dal momento in cui è stata creata la controparte, poiché
questo destituirebbe di fondamento la tesi per la quale al momento della
liquidazione della società semplice le parti avrebbero concluso un mero accordo
di attribuzione di parte della clientela. Asserendo che solo a partire dal 25
febbraio 2016 si debba esaminare la correttezza della fatturazione il Pretore
avrebbe ammesso implicitamente che per il periodo precedente solo lo studio __________
V__________ poteva attivarsi giudizialmente per l'incasso della mercede.
In ogni caso, a sua detta,
anche riconoscendo la valenza delle argomentazioni di prima sede, i quasi fr.
10'000.- in più pagati per il 2014 (il perito ha quantificato le prestazioni
per quell’anno in fr. 40'572.50) andrebbero imperativamente restituiti.
Inoltre il primo giudice
avrebbe accettato acriticamente l’applicazione da parte del perito giudiziario
di una tariffa di
fr. 150.-/h al lavoro di __________ C__________ e di S__________ V__________,
considerandole, senza indicarne i motivi, collaboratrici qualificate nonostante
non avessero alcun titolo e formazione adeguata per collocarle nella relativa
categoria salariale del tariffario dell’Ordine dei commercialisti del Cantone
Ticino. Così facendo, egli avrebbe mancato di considerare le doglianze
sollevate da AP 1 nelle conclusioni.
9.2
In merito alla prima di
queste obiezioni - la cui esposizione logica e linearità pone qualche quesito –
non è necessario andare oltre la costatazione che essa costituisce una mera
interpretazione soggettiva dei fatti che non si contrappone puntualmente e
sufficientemente alle motivazioni contenute nella sentenza. Inoltre fornisce
una lettura incompleta della situazione, limitandosi a descrivere quelli che
sarebbero per l’appellante stati gli accordi interni tra soci per la
liquidazione della società semplice, senza tuttavia fare cenno alla tematica in
oggetto, ossia gli accordi tra essa e la nuova società AO 1.
In tal modo non sussistono
le basi per rimettere in discussione quanto, rettamente, stabilito dal Pretore:
gli estremi per il calcolo dell’onorario sono in effetti quelli inizialmente
concordati con __________ V__________ di un compenso forfettario di fr.
50'000.- annui, che, in quanto tale, è dovuto anche per l’anno 2014 nel quale
le prestazioni sono state minori. Per le prestazioni fornite dopo l'entrata in
gioco di AO 1, avendone il perito giudiziario confermato la congruità, la ratifica
si impone a prescindere dall'analisi dell'applicabilità delle pattuizioni con i
mandatari che l'hanno preceduta. Analisi che porterebbe comunque a confermarne
la protrazione per atti concludenti.
9.3
In primo luogo, non
corrisponde al vero che il Pretore ha omesso di considerare quanto esposto da AP
1.
nelle conclusioni, come emerge dal consid. 3.5 della sentenza impugnata.
In secondo luogo, le
critiche mosse dalla ricorrente al primo giudice per aver aderito alla
conclusione peritale per la quale la tariffa oraria di fr. 150.- sarebbe
applicabile anche ai collaboratori di AO 1 non si spingono oltre la generica
confutazione e sono dunque irricevibili per carente motivazione (art. 310 e 311
CPC).
Ciò posto, il ragionamento
effettuato dal perito e considerato valido dal Pretore è del tutto logico e
condivisibile: non vincolando il tariffario dell’Ordine dei commercialisti del
Cantone Ticino la classificazione “collaboratori qualificati” e il
relativo onorario (da orari fr. 150.- a orari fr. 210.-) a particolari titoli
professionali o di studio, appare del tutto corretto considerare tale anche la
persona che “pur in assenza di un particolare titolo di studio, abbia
acquisito le conoscenze e le competenze specifiche tali da poter seguire
incarichi” come quello oggetto della perizia (complemento peritale del 3
giugno 2020, pag. 1).
Una simile conclusione va
a maggior ragione ratificata in considerazione del fatto che all’interno della
forchetta dell’onorario per la categoria, è stato applicato quello più basso.
10.
Ne discende che l’appello,
nella misura della sua ricevibilità, dev’essere respinto, con conseguente
conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali e le
ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
174'016.60, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese
processuali sono calcolate sulla base dell’art. 13 LTG. Per la commisurazione
delle ripetibili fa stato l’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L’appello
18 novembre 2020 di AP 1. è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di seconda sede, pari a fr. 9’000.-, sono poste a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).