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Decisione

12.2020.142

Mandato, pagamento della mercede; legittimazione attiva, titolarità dei crediti

31 maggio 2021Italiano26 min

soci, con un atto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa agli

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.142

Lugano

31 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2018.7 della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 9 febbraio

2008 da

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

con

cui l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 177'446.20

oltre interessi al 5% dal 7 maggio 2017, con contestuale rigetto in via

definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio

limitatamente a tale importo, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

pretesa

avversata dalla convenuta e che il Pretore, con decisione del 16 ottobre 2020, ha parzialmente accolto condannando AP 1 (di seguito

solo AP 1) al pagamento a AO 1 di fr. 174'016.60 oltre interessi al 5% dal 27

settembre 2017, rigettando in via definitiva in tale misura l’opposizione

interposta da AP 1 al PE n. __________

dell’UE di Mendrisio, nonché caricando a quest’ultima società le spese

processuali di complessivi fr. 20'000.- e le spese di conciliazione di

fr. 300.-, condannandola pure a rifondere a AO 1 fr. 15'000.- a titolo di

ripetibili;

appellante

la convenuta con appello 18 novembre

2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di, in via

preliminare, accertare la carenza di legittimazione attiva di AO 1, respingere

la petizione e mantenere l’opposizione integrale al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, nonché, sempre

in via preliminare, di accertare l’intervenuta prescrizione della pretesa

avanzata con la petizione, respingere la petizione e mantenere l’opposizione

integrale al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio e, nel merito, di respingere

integralmente la petizione e mantenere l’opposizione integrale al PE n. __________

dell’UE di Mendrisio, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili per entrambi i gradi di giudizio;

mentre

l’attrice, con risposta 16 dicembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO 1 è una società

attiva nel settore fiduciario e della consulenza aziendale, fiscale,

immobiliare e di compliance, iscritta a Registro di commercio il __________

2016, il cui amministratore unico è __________ T__________, che al momento

della costituzione ha ripreso attivi e passivi della ditta individuale __________

T__________ (doc. A). AP 1 (in precedenza AP 1 di __________ B__________ __________)

è invece una società che ha quale scopo la progettazione, l’istallazione e la

manutenzione di impianti di sorveglianza e ricetrasmissione, nonché la

distribuzione di programmi radiotelevisivi via cavo (doc. A).

Sin dalla sua costituzione

nel 1984 AP 1 aveva affidato la propria amministrazione e gestione alla ditta

individuale Studio fiduciario di __________ V__________ (che era anche suo socio

al 20%, come emerge dai documenti richiamati dall’ufficio di tassazione).

Questi, a partire dal 1989, si è poi associato alla ditta individuale di __________

T__________ creando la “Fiduciaria V__________-T__________”, che sotto

tale cappello ha continuato ad occuparsi di AP 1.

In seguito, la ditta

individuale __________ T__________ è confluita nella AO 1, che ne ha ripreso

attivi e passivi, mentre __________ V__________ è andato in pensione.

__________ T__________ è iscritto

a Registro di commercio come amministratore unico di AO 1 con diritto di firma

individuale.

In data 7 aprile 2017 AO 1

ha trasmesso a AP 1 la nota d’onorario 71/17 concernente le sue prestazioni per

gli anni 2014-2016, di fr. 50'000.- annui, oltre alla quota parte per i primi

tre mesi del 2017 di fr. 12'500.- e spese postali di fr. 1'802.-, nonché IVA di

fr. 13'144.20, per complessivi fr. 177'446.20 (doc. E).

L’8 maggio 2017 AP 1 ha

notificato a AO 1, all’attenzione di __________ T__________, la “revoca

mandato fiduciario”, reclamando nel contempo la restituzione di tutta la

documentazione contabile, la consegna dei tabulati orari degli ultimi 10 anni e

la lista degli abbonati AP 1 di __________ con i codici di riconoscimento per

le fatture PVR. A tale richiesta AO 1 ha risposto, tramite la sua rappresentante

L__________ __________ SA, con lettera 17 maggio 2017, dichiarandosi disposta a

rimettere la documentazione richiestale previo pagamento della fattura 71/17,

dunque di fr. 177'446.20.

Risolta la questione della

documentazione, ritirata il 24 ottobre 2017, ma non quella della retribuzione, AO

1 ha, il 22 settembre 2017, fatto spiccare dall’UE di Mendrisio nei confronti

di AP 1 il PE n. __________ per il pagamento di fr. 177'446.20 oltre interessi

di mora dal 7 maggio 2017 e fr. 500.- per tasse di diffida, al quale l’escussa

ha interposto immediata opposizione.

2. Dopo aver ottenuto

la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 9 febbraio 2018 AO 1 ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 177’446.20 oltre

interessi al 5% dal 7 maggio 2017, nonché il rigetto in via definitiva

dell’opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo.

Essa, estrema in sintesi,

ha chiesto il pagamento delle proprie prestazioni per gli anni 2014-2016 come

da fattura 71/17, sostenendo che le parti, per non gravare sulla liquidità

aziendale di AP 1, si erano accordate di fatturare la mercede forfettaria

annuale di fr. 50'000.- a tre anni dalla chiusura dell’anno contabile in

questione.

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione, contestando la legittimazione attiva

dell’attrice, eccependo la prescrizione delle pretese e contestando l’ammontare

degli importi fatturati, a suo dire ingiustificato tenuto conto delle reali

attività svolte.

3. Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con

decisione 16 ottobre 2020, ha accolto parzialmente la petizione, condannando la

convenuta al pagamento all’attrice di fr. 174'016.60 oltre interessi al 5% dal

27 settembre 2017, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE n __________

dell’UE di Mendrisio limitatamente a tale importo e ponendo le spese

processuali di fr. 20'000.- e quelle della procedura di conciliazione di fr.

300.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr.

15’000.- per ripetibili.

In sostanza, il primo

giudice ha dapprima riconosciuto la legittimazione attiva dell’attrice, avendo

accertato che nel rapporto contrattuale originario tra AP 1, da un lato, e __________

V__________ e __________ T__________ - gestito in comune tramite la “Fiduciaria

V__________-T__________”, cui andavano applicate le norme della società

semplice - dall’altro, era infine subentrata quale mandataria AO 1 che aveva

ripreso attivi e passivi della ditta individuale __________ T__________, sicché

tra le parti qui in causa era stato concluso, anche solo per atti concludenti,

un contratto di mandato che dava diritto all’attrice di procedere all’incasso

della mercede.

In seconda battuta il

Pretore ha poi respinto l’eccezione di prescrizione della pretesa avanzata in

causa applicando alla fattispecie l’art. 87 cpv. 1 CO.

Infine ha giudicato

fondato e giustificato l’importo rivendicato, essendo pacifico che nell’ambito

del mandato iniziale tra la convenuta e la Fiduciaria V__________-T__________

fosse stato previsto un onorario forfettario annuale di fr. 50'000.-, sicché

sino ad almeno febbraio 2016, ossia prima del subentro di AO 1, la fattura era

sicuramente congrua senza necessità di approfondimenti. Fondandosi sulla

perizia giudiziaria, egli ha poi stabilito che anche per il periodo seguente

l’onorario esposto nella fattura meritava tutela, eccezion fatta per l’importo

di

fr. 3'429.60 corrisposto in eccesso nell’anno 2016, da dedurre dall’onorario

rivendicato.

4. Con l’appello 18

novembre 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 16

dicembre 2020, la convenuta ha come accennato chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di, in via preliminare accertare la carenza di

legittimazione attiva di AO 1 e respingere la petizione di conseguenza, di,

pure in via preliminare, accertare l’intervenuta prescrizione della pretesa

dedotta in giudizio e respingere la petizione e nel merito di respingere

integralmente la petizione, postulando, per tutte e tre le ipotesi, anche il

mantenimento dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, il

tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Riassuntivamente, essa ha

sostenuto che il Pretore avrebbe errato a considerare che sotto la

denominazione “Fiduciaria V__________-T__________” fosse sorta una società

semplice ai sensi dell’art. 530 e segg. CO, a non ritenere che l’attrice

avrebbe agito in sostituzione dello Studio __________ V__________ ai sensi

dell’art. 398 e segg. CO, a escludere la prescrizione dei crediti in oggetto, a

considerare che vi fosse un accordo sulla fatturazione tra __________ V__________

e __________ B__________, a ritenere di dover valutare le prestazioni solo a

partire dal momento in cui l’attrice è stata costituita, a non considerare che

il perito giudiziario ha indicato che per l’anno 2014 l’importo fatturato non

era congruo e si imponeva una deduzione dalle pretese attoree di circa

fr. 10'000.-, nonché ad avere accettato il calcolo peritale fondato su una

tariffa oraria per delle collaboratrici non specializzate di

fr. 150.- invece di fr. 80.-.

5. L’atto di appello deve contenere i motivi

di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311

cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano

fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura

dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate,

poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere

agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

L’appello di AP 1 verrà

analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti.

Legittimazione attiva

di AO 1

6. Come

accennato, il Pretore ha dapprima accertato che la “Fiduciaria V__________-T__________”

doveva essere considerata una società semplice poiché __________ V__________ e __________

T__________, benché iscritti individualmente a Registro di commercio quali

ditte individuali, costituivano di fatto un unico studio fiduciario (sentenza

impugnata consid. 1.2., pag. 4), come attestato dalle testimonianze di __________

V__________, di __________ C__________ e di __________ B__________, oltre che

dallo scritto 9 aprile 2018 (doc. R) con cui __________ V__________ confermava

la cessione del suo portafoglio clienti comprendente anche AP 1 (espressamente

menzionata) a AO 1.

Fondandosi su questi

elementi, il primo giudice ha stabilito che, a seguito della fine della società

semplice e della sua liquidazione ai sensi degli art. 548 segg. CO, con

attribuzione di parte della clientela, tra cui la convenuta, a __________ T__________

e, poi, la costituzione di AO 1 con la ripresa di attivi e passivi della ditta

individuale di quest’ultimo, tra le parti ora in causa si era concluso, anche

solo per atti concludenti, un rapporto contrattuale retto dalle norme sul

mandato, avendo AP 1 continuato ad accettare le prestazioni fornitele

dall’attrice senza nulla eccepire. Questo a maggior ragione preso atto della

disdetta notificata da AP 1 a AO 1 (doc. D), che presupponeva l’esistenza di un

rapporto contrattuale tra loro, e rilevato che __________ B__________ aveva già

in precedenza rivolto le sue richieste alla società fiduciaria, nonché in

considerazione dei contenuti dell’e-mail inviato da __________ B__________ il

27 dicembre 2016 con cui chiedeva a quest’ultima di “interrompere le

prestazioni per AP 1”.

In esito a queste

considerazioni, il Pretore ha quindi giudicato infondata l’eccezione di carenza

di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta: “AO 1 è legittimata a

postulare il pagamento degli onorari per il periodo precedente alla sua

creazione, poiché titolare, a seguito di assunzione di attivi e passivi della

ditta individuale __________ T__________, dei crediti dello “Studio fiduciario

V__________ - T__________” (docc. A e R). Per il periodo successivo alla sua

creazione essa è poi subentrata nel mandato in precedenza in essere, ciò che la

convenuta ha accettato perlomeno per atti concludenti, da cui nuovamente la sua

legittimazione ad azionare il pagamento dei relativi onorari.” (sentenza

impugnata consid. 1.4., pag. 5).

6.1. Per l’appellante l’assunto pretorile

sarebbe arbitrario e violerebbe il diritto poiché in realtà l’esistenza di una

società semplice non è mai stata allegata né dimostrata, rispettivamente, nella

denegata ipotesi contraria, l’attrice avrebbe dovuto comunque sia agire

congiuntamente a __________ V__________, sussistendo tra loro un litisconsorzio

necessario. Per poter agire in giudizio da sola, AO 1 avrebbe dovuto dimostrare

di avere ripreso il cliente AP 1 per il periodo 2014-2016, cosa che non ha

fatto.

6.2. L’esistenza o meno di una

società semplice, quindi la valutazione della natura del rapporto che legava le

società individuali di __________ T__________ e __________ V__________ è una

questione di diritto e non di fatto, sicché deve essere valutata d’ufficio dal

giudice indipendentemente dalle allegazioni delle parti.

Ciò posto, le

argomentazioni dell’appellante in relazione all’animus societatis (Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 3011 e 7476) sono del

tutto inadeguate a intaccare l’accertamento pretorile, con il quale nemmeno si

confrontano. In effetti, AP 1 non spende una parola per spiegare per quale

motivo il primo giudice avrebbe ingiustamente fondato le sue valutazioni sulle

dichiarazioni rese dai testi __________ V__________, __________ C__________ e __________

B__________.

A prescindere dalla

conseguente irricevibilità dell'appello su tale aspetto per carente motivazione

(art. 310 e 311 CPC), va detto che nel merito queste deposizioni sono prova

sufficiente dell’esistenza di una società semplice tra le due ditte

individuali.

A maggior ragione se,

partendo dall’ammissione di __________ V__________ di essere stato “contitolare

dello Studio V__________-T__________ fino a fine 2016”, si tiene conto che __________

C__________, oltre ai passaggi riportati nella sentenza, ha in maniera ancor

più esplicita dichiarato di essere stata stipendiata, prima che dall’attrice,

dalla Fiduciaria V__________-T__________ (verbale 29 novembre 2018, pag. 1).

Semmai ve ne fosse stato

bisogno, anche la teste S__________ V__________, non menzionata dal Pretore, ha

confermato di essere stata dal 2002 alle “dipendenze della AO 1 come

segretaria”, e che “in precedenza la denominazione era Studio fiduciario

V__________-T__________” (verbale 29 novembre 2018, pag. 3).

6.3. In quanto titolari di una pretesa in proprietà comune, i soci

della società semplice costituiscono tra loro un litisconsorzio necessario. Ne

deriva che essi non possono farla valere che tutti assieme, congiuntamente. Si

tratta di una questione di diritto materiale e non di procedura.

Se

Fatti

i soci non procedono tutti assieme, quelli che hanno inoltrato l’azione non

godono della legittimazione attiva, fatto che comporta la reiezione della

domanda e non la sua irricevibilità (Gabellon/Tedjani,

La fin de la société simple [2/2] - La liquidation et quelques aspects de

procédure, in SJ 2016 II p. 272 seg.; DTF 137 III 455 consid. 3.5, 142 III 782

consid. 3.1.2 e 3.1.4; STF 4A_217/2017 del 4 agosto 2017 consid. 3.3.2 e

3.3.3).

La

situazione è però diversa - fatti salvi i casi di urgenza - laddove alcuni

soci, con un atto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa agli

altri soci che hanno inoltrato l’azione o ancora laddove, nell’ambito della

liquidazione della società semplice (art. 548 e 549 CO), quell’attivo sia stato

attribuito a questi ultimi (Gabellon/Tedjani,

op. cit., p. 273; DTF 137 III 455 consid. 3.6).

Nella fattispecie

l’argomentazione dell’appellante, proposta per la prima volta in questa sede,

non può essere seguita. In primo luogo essa non illustra perché sarebbe errato

considerare, come fatto dal primo giudice, che nell’ambito della liquidazione della

società semplice, con attribuzione di parte della clientela, tra cui AP 1, a __________

T__________, erano stati ceduti a quest’ultimo anche i crediti della Fiduciaria

V__________-T__________.

Inoltre la posizione

dell’appellante non tiene conto che in effetti la società semplice si era

sciolta per interruzione dell’attività di __________ V__________ a fine 2016

(quanto questi aveva 79 anni) e che la sua ditta individuale aveva trasferito a

quella di __________ T__________ parte del suo portafoglio clienti,

comprendente la convenuta. Avendo con “portafoglio clienti” il Pretore

evidentemente inteso anche i crediti collegati a tale clientela, l’appellante

avrebbe dovuto motivare perché questa deduzione sarebbe sbagliata. AP 1 si è

invece concentrata sulla questione a sapere a partire da quale momento la

cessione tra le società individuali poteva considerarsi effettiva. Dato che non

risulta per contro utile alla soluzione della questione poiché in realtà a

essere determinante, stante l’accertamento pretorile testé indicato del

passaggio anche dei crediti è solo che tale cessione sia avvenuta prima

dell’avvio della presente causa, poiché per la legittimazione attiva fa stato

la situazione all’apertura della procedura giudiziaria.

Essendo pertanto il portafoglio

clienti stato trasferito al più tardi a fine 2016 (doc. R) e avendo al momento

della sua costituzione AO 1 rilevato attivi e passivi della società individuale

di __________ T__________ (doc. A), l’attrice era legittimata a far valere i

crediti qui vantati da sola.

Su questo punto l’appello

deve essere pertanto respinto.

Esistenza di un

contratto di mandato tra le parti

7. Nella querelata

sentenza, il Pretore ha stabilito che tra le parti in causa, ritenuta la

liquidazione della società semplice e la cessione di attivi e passivi dalla

ditta individuale __________ T__________ all’attrice, si era dunque concluso un

rapporto contrattuale retto dalle norme sul mandato, e questo anche solo per

atti concludenti, avendo AP 1 continuato ad accettare le prestazioni fornite

dall’attrice senza obiettare alcunché. Questo fatto sarebbe comprovato dalla

disdetta notificata da AP 1 a AO 1 l’8 maggio 2017 (doc. D), che presupponeva

l’esistenza di un contratto tra loro, e dal fatto che __________ B__________

aveva già in precedenza rivolto le sue richieste a tale società anonima.

Inoltre, la sussistenza di un rapporto contrattuale risulterebbe anche dallo

scritto e-mail inviato da quest’ultimo a AO 1 il 27 dicembre 2016, con cui le

chiedeva di “interrompere le prestazioni per AP 1” (doc. 7).

7.1. Come visto, per l’appellante,

per contro, non sarebbe invece mai stato concluso alcun contratto tra le parti,

come confermato dal fatto che lo stesso __________ B__________ ha dichiarato

nel suo verbale di interrogatorio che “… T__________ il quale è subentrato

in sostituzione di __________ V__________”, a comprova che ci si troverebbe

confrontati con una sostituzione ai sensi dell’art. 398 CO, nonché dal fatto

che tale teste ha pure sottolineato di non essere cognito dei termini usati in

ambito societario e di non sapere come fossero internamente organizzati __________

V__________ e __________ T__________, così come dal fatto che in base alle

dichiarazioni rese da quest’ultimo, a fare stato erano gli accordi conclusi tra

__________ V__________ e __________ B__________.

7.2. Nuovamente, queste critiche

non tengono conto di quanto scritto dal primo giudice, che ha parlato di un

contratto stipulato per atti concludenti, sulla base degli accordi

precedentemente presi, e non considerano che egli si è fondato sulla disdetta

trasmessa alla procedente da __________ B__________ non sulla scorta della

terminologia usata, bensì in base al suo effettivo valore e al contesto nel

quale è stata data.

Inoltre, non è certamente

sostenendo di non essere cogniti della terminologia usata in ambito societario

che si può togliere significato alla esplicita dichiarazione di M__________, P__________

e Pi__________ B__________ dell’8 maggio 2017, con la quale hanno espressamente

chiarito a __________ T__________ in rappresentanza di AO 1 di “revocare

definitivamente il mandato con la sua società” (doc. D).

È dunque a giusta ragione

che il primo giudice ha ritenuto essere stato concluso tra le parti,

tacitamente, un contratto di mandato a continuazione di quello già esistente con

__________ V__________, prima, e con la “Fiduciaria V__________-T__________”,

poi. Di conseguenza, anche su tale aspetto l’appello, nei limiti della sua

ricevibilità, deve essere respinto.

Prescrizione

8. Non risultando dagli

atti che AP 1, contestualmente o prima dei pagamenti effettuati, avesse

indicato quale prestazione intendesse soddisfare, non bastando l’intenzione di __________

B__________ di saldare le prestazioni dell’anno corrente, il Pretore ha escluso

l’applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CO, per il quale chi ha più debiti verso la

stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il

debito che intende soddisfare. Per il giudice non era in effetti determinante

la convinzione del debitore, bensì la dichiarazione, se del caso per atti

concludenti, fatta al creditore, al quale doveva essere chiaro e riconoscibile

quale debito intendesse saldare. Di conseguenza, egli ha applicato l’art. 87

cpv. 1 CO, imputando il pagamento al debito scaduto per primo.

Avendo accertato che

annualmente venivano computate sugli acconti versati le prestazioni relative a

tre anni prima della nota d’onorario, con la conseguenza che nell’anno corrente

venivano corrisposti i compensi risalenti a tre anni prima, il Pretore ha

giudicato non prescritta ai sensi dell’art. 127 CO la pretesa fatta valere

dalla procedente, poiché riferita a prestazioni relative agli anni 2014-2017

(sino al 31 marzo), che non potevano ritenersi saldate con gli acconti

percepiti in quegli anni, che andavano invece a coprire i debiti scaduti in

precedenza.

8.1. L’appellante sostiene, con

riferimento al doc. 6 e alle dichiarazioni di __________ B__________, che le

parti avevano concordato nell’autunno 2015 che da quel momento i pagamenti

dovessero servire a coprire i costi dell’anno corrente, per cui quelli effettuati

dal 16 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, per almeno

fr. 63'842.80, dovrebbero essere dedotti dalla pretesa.

Oltre a questo, essa ha

rilevato come nel doc. 3 __________ T__________ abbia scritto che i tre anni di

Considerandi

ritardo sarebbero riconducibili ai primi tre anni di attività della società (negli

anni ottanta) e non si sarebbero accumulati negli anni. Conferma di ciò si

troverebbe esaminando le note d’onorario di cui al doc. B, dalle quali

risulterebbe che dal 1995 in poi non sarebbe mai stato accumulato alcun ritardo

nel pagamento delle prestazioni.

8.2

Neppure questa contestazione

può essere accolta. In effetti, come rettamente indicato dal Pretore, il plico

di fatture di cui al doc. B consente di accertare che sino alla revoca del

mandato le singole note d’onorario concernevano le prestazioni fornite tre anni

prima della loro emanazione, dal cui ammontare venivano dedotti gli acconti

versati da AP 1 durante l’anno corrente (della fattura), come in maniera

inequivocabilmente indicata sui documenti con la precisazione della data di

computo degli stessi a partire dal 10 maggio 2007. Che questa fosse la prassi

consolidata è stato confermato da __________ V__________ in occasione del suo

interrogatorio del 29 novembre 2018.

La corrispondenza

elettronica del 19 gennaio 2017 (doc. 6) cui si rimanda l’appellante non è per

nulla chiara sulla tematica e non consente, contrariamente a quanto essa

vorrebbe, di desumerne né un accordo delle parti in base al quale dal 16

ottobre 2015 gli acconti avrebbero da quel momento dovuto essere computati per le

prestazioni fornite nell’anno in cui venivano pagati, né l’esistenza di una

formale dichiarazione da parte della società debitrice in tal senso.

Innanzitutto il pagamento senza obiezioni sino a quel momento delle menzionate

fatture non poteva che essere interpretato da AO 1 come un accordo tacito con

quanto su esse chiaramente indicato, ossia che gli acconti dell’anno in

questione servivano per pagare le prestazioni fornite tre anni prima.

A fronte di una simile

situazione di fatto risulta impossibile seguire __________ B__________ quando

ha sostenuto (verbale del 16 maggio 2019) che i pagamenti degli acconti erano

invece sempre riferiti ai trimestri correnti. D’altronde, anche se così fosse

stato per i titolari di AP 1, la dichiarazione di cui all’art. 86 cpv. 1 CO

essendo una dichiarazione di volontà ricettizia unilaterale (“einseitige

empfangsbedürftige Willenserklärung”) che deve forzatamente essere

riconoscibile per il creditore, risulta decisivo quanto dalla presa di

posizione del debitore quest’ultimo poteva in buona fede comprendere circa la

destinazione del denaro (DTF 26 II 417; Schroter

in Basler Kommentar OR 1, 7 ed., n. 13 ad art. 86). In base alle risultanze di

causa l’attrice non poteva che pensare che gli acconti versati fossero

destinati, sino all’ultimo, al saldo degli scoperti per i servizi forniti tre

anni prima.

Non essendovi motivi a

sufficienza per applicare l’art. 86 CO, è vincolante quanto stabilito dall’art.

87.

CO e pertanto i pagamenti effettuati nel corso degli anni 2014-2016 devono

essere imputati ai debiti scaduti prima, quindi a quelli precedenti quegli

anni. Di conseguenza, a giusta ragione il primo giudice ha respinto l’eccezione

di prescrizione.

Parallelamente deve essere

respinta la richiesta d’appello di dedurre dal credito rivendicato i fr.

63'842.80 pagati dalla convenuta all’attrice dal 16 ottobre 2015 a fine

dicembre 2016 (doc. 4).

Congruità dell’onorario

9.

Esaminando la

congruità della fattura di fr. 177'446.20 il Pretore ha innanzitutto chiarito

che almeno sino al febbraio 2016, ossia prima dell’entrata in gioco di AO 1,

non fosse necessario indagare oltre poiché la nota corrispondeva agli accordi

iniziali in essere tra AP 1 e la “Fiduciaria V__________-T__________” che

prevedeva un onorario forfettario annuale di fr. 50'000.-, come confermato

dalle emergenze processuali. Il fatto che __________ V__________ non si fosse

più occupato personalmente, causa malattia, del mandato e che gli fosse subentrato

__________ T__________, non aveva alcuna incidenza poiché le parti hanno

pacificamente continuato i propri rapporti senza prevedere alcuna modifica dei

loro accordi. Per il periodo dal febbraio 2016 in poi, avendo il perito

giudiziario reputato congruo l’onorario esposto, la correttezza delle somme

rivendicate poteva per il primo giudice essere confermata senza necessità di

stabilire se l’accordo in merito all’onorario forfettario avesse continuato a

sussistere.

Soffermandosi sul referto

peritale, che ha appunto confermato che l’onorario annuale di fr. 50'000.- era

adeguato e conforme al mercato per rapporto alle prestazioni annuali fornite,

ma ha anche appurato che questo non valeva per l’anno 2014, il Pretore ha

comunque sia stabilito che anche per quest’ultimo periodo l’intero ammontare

andava corrisposto nonostante il minor valore dei servizi, stante l’onorario

forfettario applicabile in base al contratto.

9.1

A tal proposito l’appellante

ha obiettato che sarebbe errato sostenere che debbano essere valutate solo le

prestazioni a partire dal momento in cui è stata creata la controparte, poiché

questo destituirebbe di fondamento la tesi per la quale al momento della

liquidazione della società semplice le parti avrebbero concluso un mero accordo

di attribuzione di parte della clientela. Asserendo che solo a partire dal 25

febbraio 2016 si debba esaminare la correttezza della fatturazione il Pretore

avrebbe ammesso implicitamente che per il periodo precedente solo lo studio __________

V__________ poteva attivarsi giudizialmente per l'incasso della mercede.

In ogni caso, a sua detta,

anche riconoscendo la valenza delle argomentazioni di prima sede, i quasi fr.

10'000.- in più pagati per il 2014 (il perito ha quantificato le prestazioni

per quell’anno in fr. 40'572.50) andrebbero imperativamente restituiti.

Inoltre il primo giudice

avrebbe accettato acriticamente l’applicazione da parte del perito giudiziario

di una tariffa di

fr. 150.-/h al lavoro di __________ C__________ e di S__________ V__________,

considerandole, senza indicarne i motivi, collaboratrici qualificate nonostante

non avessero alcun titolo e formazione adeguata per collocarle nella relativa

categoria salariale del tariffario dell’Ordine dei commercialisti del Cantone

Ticino. Così facendo, egli avrebbe mancato di considerare le doglianze

sollevate da AP 1 nelle conclusioni.

9.2

In merito alla prima di

queste obiezioni - la cui esposizione logica e linearità pone qualche quesito –

non è necessario andare oltre la costatazione che essa costituisce una mera

interpretazione soggettiva dei fatti che non si contrappone puntualmente e

sufficientemente alle motivazioni contenute nella sentenza. Inoltre fornisce

una lettura incompleta della situazione, limitandosi a descrivere quelli che

sarebbero per l’appellante stati gli accordi interni tra soci per la

liquidazione della società semplice, senza tuttavia fare cenno alla tematica in

oggetto, ossia gli accordi tra essa e la nuova società AO 1.

In tal modo non sussistono

le basi per rimettere in discussione quanto, rettamente, stabilito dal Pretore:

gli estremi per il calcolo dell’onorario sono in effetti quelli inizialmente

concordati con __________ V__________ di un compenso forfettario di fr.

50'000.- annui, che, in quanto tale, è dovuto anche per l’anno 2014 nel quale

le prestazioni sono state minori. Per le prestazioni fornite dopo l'entrata in

gioco di AO 1, avendone il perito giudiziario confermato la congruità, la ratifica

si impone a prescindere dall'analisi dell'applicabilità delle pattuizioni con i

mandatari che l'hanno preceduta. Analisi che porterebbe comunque a confermarne

la protrazione per atti concludenti.

9.3

In primo luogo, non

corrisponde al vero che il Pretore ha omesso di considerare quanto esposto da AP

1.

nelle conclusioni, come emerge dal consid. 3.5 della sentenza impugnata.

In secondo luogo, le

critiche mosse dalla ricorrente al primo giudice per aver aderito alla

conclusione peritale per la quale la tariffa oraria di fr. 150.- sarebbe

applicabile anche ai collaboratori di AO 1 non si spingono oltre la generica

confutazione e sono dunque irricevibili per carente motivazione (art. 310 e 311

CPC).

Ciò posto, il ragionamento

effettuato dal perito e considerato valido dal Pretore è del tutto logico e

condivisibile: non vincolando il tariffario dell’Ordine dei commercialisti del

Cantone Ticino la classificazione “collaboratori qualificati” e il

relativo onorario (da orari fr. 150.- a orari fr. 210.-) a particolari titoli

professionali o di studio, appare del tutto corretto considerare tale anche la

persona che “pur in assenza di un particolare titolo di studio, abbia

acquisito le conoscenze e le competenze specifiche tali da poter seguire

incarichi” come quello oggetto della perizia (complemento peritale del 3

giugno 2020, pag. 1).

Una simile conclusione va

a maggior ragione ratificata in considerazione del fatto che all’interno della

forchetta dell’onorario per la categoria, è stato applicato quello più basso.

10.

Ne discende che l’appello,

nella misura della sua ricevibilità, dev’essere respinto, con conseguente

conferma della sentenza di primo grado.

Le spese processuali e le

ripetibili di questo giudizio, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

174'016.60, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale,

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese

processuali sono calcolate sulla base dell’art. 13 LTG. Per la commisurazione

delle ripetibili fa stato l’art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello

18 novembre 2020 di AP 1. è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di seconda sede, pari a fr. 9’000.-, sono poste a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte

fr. 3’000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del

Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).