12.2020.144
Exequatur di una decisione italiana oggetto di impugnazione; sospensione della procedura
26 maggio 2021Italiano13 min
spontanea 22 gennaio 2021 e la duplica spontanea 5 febbraio 2021 sono tempestive.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.144
Lugano
26 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.832
della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 20
ottobre 2020 da
p
CO 1
CO 2
entrambi
patrocinati dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinato
dall’ PA 1
con cui gli istanti hanno
chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la
sentenza
n. __________ emessa dal Tribunale __________, __________,
il 26
luglio 2019 (RG n. __________) e pubblicata il 29 luglio 2019 con Repert. n.
__________;
istanza che il Pretore aggiunto con Decisione 21 ottobre 2020 ha
accolto;
e ora sul Reclamo 18 novembre 2020 con cui il convenuto ha
postulato, previa
concessione dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di
exequatur o
subordinatamente di sospenderla ex art. 46 CLug sino all’evasione
dell’appello da lui
presentato contro la sentenza estera e dunque sino al passaggio in
giudicato della
prevista sentenza della Corte di Appello di __________, con protesta
di tasse, spese e
ripetibili;
mentre gli istanti con risposta 31 dicembre 2020 si sono opposti al
reclamo
chiedendone l’integrale reiezione, pure con protesta di tasse, spese
e ripetibili;
viste altresì la replica spontanea 22 gennaio 2021 del reclamante e
la duplica
spontanea 5 febbraio 2021 dei resistenti;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con decisione n. __________
del 26 luglio 2019 (RG n. __________), pubblicata il 29 luglio 2019 (Repert. n.
__________), il Tribunale __________, __________, ha respinto le domande di
giudizio di G__________ e RE 1, condannandoli in solido a rifondere ai
convenuti CO 1 e CO 2 le spese di lite relative alla controversia, pari a
complessivi EUR 13'000.- per compensi, oltre al rimborso delle spese generali
nella misura del 15%, IVA e c.p.a., per ciascuna parte convenuta. La sentenza è
stata dichiarata esecutiva il 25 novembre 2019 (doc. B).
B.
Con istanza 20 ottobre 2020 CO
1 e CO 2 hanno postulato innanzi alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera
della suddetta decisione.
C.
Con decisione 21 ottobre 2020
il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutiva
in Svizzera la decisione estera ai sensi della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug)
e ponendo la tassa di giustizia e le spese, pari a complessivi fr. 400.-, a
carico del convenuto, pure condannato a versare agli istanti fr. 810.- a titolo
di ripetibili.
D.
Con reclamo 18 novembre 2020 RE
1 si è aggravato contro tale decisione, postulando, previa concessione
dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di exequatur, o
subordinatamente di sospendere la relativa procedura ex art. 46 CLug sino
all’evasione dell’appello da lui presentato contro la sentenza estera e dunque
sino al passaggio in giudicato della prevista sentenza della Corte di Appello
di __________, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E.
Con risposta 31 dicembre 2020
gli istanti si sono opposti al gravame chiedendone l’integrale reiezione, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
F.
Con replica spontanea 22
gennaio 2021 e duplica spontanea 5 febbraio 2021 le parti hanno ulteriormente
approfondito le proprie antitetiche posizioni.
E
considerato
in
diritto:
1.
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in
particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione
d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC).
Il
termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli
art. 38-52 CLug è di un mese se il convenuto è domiciliato in Svizzera (art. 43
cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC).
Nella fattispecie, sia
il reclamo 18 novembre 2020, sia la risposta 31 dicembre 2020, la replica
spontanea 22 gennaio 2021 e la duplica spontanea 5 febbraio 2021 sono tempestive.
Considerandi
2.
Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo,
che nel caso di specie concerne il riconoscimento e l’esecuzione di una
sentenza estera fondata su una questione di diritto delle obbligazioni (cfr.
doc. B), la stessa spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
3.
Ai sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati
l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei
fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti
e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove però il reclamo sia diretto
contro una decisione d’exequatur emessa in via principale sulla base della
Convenzione di Lugano, come nella fattispecie, il giudice esamina con
cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla CLug (art. 327a CPC e art.
326.
cpv. 2 CPC). Avendo il debitore nella procedura unilaterale di exequatur
l’opportunità di esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve dunque avere la
possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova (DTF 138 III
82, consid. 3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6
seg. ad art. 327a CPC). Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Esso ha per
legge effetto sospensivo (art. 327a cpv. 2 CLug), cosicché una relativa
richiesta è superflua.
4.
Con l’impugnata decisione il giudice di prime cure ha
accertato la propria competenza nonché l’adempimento dei requisiti posti dalla
CLug, segnatamente l’esistenza di una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug,
emessa al termine di una procedura che ha garantito il contraddittorio, la sua
esecutività nonché la produzione della necessaria documentazione (copia
conforme all’originale della decisione e attestato di cui all’art. 54 CLug,
cfr. doc. B e C).
5.
Con il suo gravame, il reclamante non contesta
l’adempimento dei suddetti presupposti né espone l’esistenza di motivi di
diniego previsti dalla CLug (per cui non vi è spazio alcuno per un annullamento
della decisione pretorile), bensì sottolinea di avere impugnato la decisione
estera innanzi alla Corte di Appello di __________ con atto di citazione in
appello notificato in data 29 settembre 2019 (cfr. doc. E prodotto con il
reclamo) e di avere altresì chiesto alla medesima corte di sospenderne in via
preliminare l’efficacia esecutiva e/o l’esecuzione ai sensi degli art. 283 e
351.
CPC-IT, con fissazione della relativa udienza per il 21 gennaio 2021 (doc.
F-H prodotti con il gravame). Egli postula pertanto la sospensione della
presente procedura di exequatur ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CLug, sostenendo
che essa dovrebbe poter essere concessa, in base al libero apprezzamento del
giudice, qualora l’impugnativa pendente nello Stato d’origine non appaia priva
di probabilità di esito favorevole. Con risposta 31 dicembre 2020 i
resistenti si sono opposti al gravame, contestando in special modo la sussistenza
dei presupposti di cui all’art. 46 cpv. 1 CLug (nemmeno debitamente motivata
dalla controparte), ritenuto che la sospensione della procedura di exequatur
riveste carattere eccezionale. Con replica spontanea 22 gennaio 2021 il
reclamante ha in sintesi sottolineato che l’impugnativa ex art. 327a CPC ha per
legge effetto sospensivo, ha ribadito la pendenza della sua impugnazione
innanzi alla Corte di Appello di __________ e della
relativa richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza estera
(ritenuto che quest’ultima sarebbe “profondamente ingiusta”), nonché ha
rilevato di aver sufficientemente motivato la sua richiesta di giudizio,
adempiuto al suo onere probatorio e documentato la materia del contendere. Con
duplica spontanea 5 febbraio 2021 i resistenti si sono in sostanza riconfermati
nelle proprie tesi opponendosi a quelle avverse, osservando che l’udienza del
21.
gennaio 2021 è stata nel frattempo rinviata.
6.
Ora, il reclamante confonde l’effetto sospensivo sancito dall’art.
327a cpv. 2 CPC per i tempi di evasione del presente reclamo e la possibilità,
prevista dall’art. 46 cpv. 1 CLug, di sospendere la procedura di exequatur in
attesa dell’esito della procedura di impugnazione della sentenza estera.
7.
Premesso che per concedere l’exequatur è determinante l’esecutività,
e non il passaggio in giudicato della decisione in questione, giusta l’art. 46
cifra 1 CLug il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi
dell’articolo 43 CLug può, su istanza della parte contro la quale è chiesta
l’esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata
impugnata, nello Stato d’origine, con un mezzo ordinario.
Il concetto di “rimedio
di diritto ordinario” deve essere interpretato in modo autonomo ed esteso.
Rappresenta in sostanza un mezzo di diritto “ordinario” ogni strumento atto a
comportare l'annullamento o la modifica della decisione da riconoscere e da
eseguire e che, a questo scopo, deve ossequiare un termine legale che decorre
dalla sua notifica (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011,
n. 22 seg. ad art. 46; IICCA del 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, consid. 5.2).
Per valutare
l’opportunità di una sospensione, il giudice deve in particolare esaminare le
probabilità di successo del suddetto rimedio sulla base dei motivi invocati,
laddove tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato
d’origine, siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la
decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di
riconoscimento e d’exequatur in attesa della crescita in giudicato della
decisione estera. Occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito
definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da
dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (IICCA del 1° luglio 2019,
inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 27 marzo 2017, inc. n. 12.2016.147,
consid. 6.1; IICCA del 16 febbraio 2016, inc. n. 12.2015.69, consid. 7). Anche
in considerazione del fatto che, nell’ambito della procedura di ricorso ai
sensi dell’art. 43 CLug, la decisione straniera non può formare oggetto di un
riesame nel merito, la giurisprudenza ha inoltre avuto modo di precisare che la
sospensione dell'exequatur, che costituisce una misura eccezionale, può essere
decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi “nuovi”, dunque non
sulla base di motivi che sono già stati sottoposti o avrebbero potuto essere
sottoposti al giudice straniero (DTF 137 III 261, consid. 3.2 e 3.3; IICCA del
1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 14 giugno 2012, inc.
12.2012.55, consid. 5.2; IICCA dell’8 luglio 2011, inc. n.
12.2009.216, consid. 7.1; Kropholler/Von
Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 46 EuGVO). Ulteriori
elementi di valutazione possono essere la prevedibile durata del processo di
impugnazione nello Stato di origine, i potenziali svantaggi che la sospensione
o la mancata sospensione potrebbero causare alle parti nonché l’alternativa
possibilità di ordinare la prestazione di una garanzia, laddove questa sia pure
richiesta dal debitore (Kren Kostkiewicz,
IPRG/LugÜ Kommentar, 2. ed. 2019, n. 7 ad art. 46 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n.
66.
seg. ad art. 46 CLug). Inoltre, posto che l’art. 46 cpv. 1 CLug
conferisce al giudice una competenza autonoma per decidere
un’eventuale sospensione del proprio procedimento, cosicché egli non è
vincolato dall’eventuale decisione dell’istanza estera di ricorso di non
accordare la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata, la
valutazione da essa effettuata può comunque essere tenuta in considerazione
(cfr. CEF del 21 dicembre 2016, inc. 14.2016.108/123, consid. 4.4).
8.
Nella fattispecie, non risulta che la Corte di Appello
di __________ abbia sospeso l’esecutività della decisione del tribunale
italiano di prima sede, né che una sua pronuncia nel merito sia imminente.
Comunque sia, il reclamante ha omesso di spiegare perché la decisione estera
dovrebbe essere considerata carente e di esporre le contestazioni avanzate nel
suo appello, non incombendo al giudice di ricercarle nella documentazione
prodotta. Egli non ha in altre parole fornito alcun concreto elemento per
valutare la prognosi del suo appello e l’adempimento dei suesposti requisiti
dottrinali e giurisprudenziali, per cui la sua richiesta è insufficientemente
motivata e pertanto irricevibile. Neppure rientra in considerazione la
costituzione di una garanzia ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug, non avendo il
reclamante avanzato né tantomeno motivato una simile richiesta (sui relativi
presupposti, cfr. ad esempio IICCA del 3 marzo 2021, inc. 12.2020.17, consid.
22.
e IICCA del 23 settembre 2020, inc. 12.2020.47, consid. 17).
9.
Ne consegue che il reclamo 18 novembre 2020 di RE 1 dev’essere
respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili
di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52
CLug, 14 LTG e 11 RTar seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale
federale, può essere stimato in almeno fr. 30'000.- (cfr. art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF), già solo se si considera che la decisione italiana lo ha condannato (in
solido con G__________) al pagamento alle controparti di EUR 13'000.- ciascuna
(complessivi EUR 26'000.-), oltre al rimborso forfettario del 15% (spese
generali), IVA e c.p.a.
10.
Non
ponendo la presente procedura, di natura sommaria, questioni di principio e non
essendo la stessa di rilevante importanza, il presente giudizio viene emesso da
questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1
lett. b n. 2 e 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 18 novembre
2020 di RE 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Di conseguenza, la
decisione 21 ottobre 2020 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud è confermata.
2. Le spese processuali
di seconda sede, pari a fr. 800.-, sono poste a carico del reclamante, che
rifonderà alla controparte complessivi fr. 2’500.- a titolo di ripetibili di
secondo grado.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).