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Decisione

12.2020.144

Exequatur di una decisione italiana oggetto di impugnazione; sospensione della procedura

26 maggio 2021Italiano13 min

spontanea 22 gennaio 2021 e la duplica spontanea 5 febbraio 2021 sono tempestive.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.144

Lugano

26 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.832

della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza 20

ottobre 2020 da

p

CO 1

CO 2

entrambi

patrocinati dall’ PA 2

contro

RE 1

patrocinato

dall’ PA 1

con cui gli istanti hanno

chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la

sentenza

n. __________ emessa dal Tribunale __________, __________,

il 26

luglio 2019 (RG n. __________) e pubblicata il 29 luglio 2019 con Repert. n.

__________;

istanza che il Pretore aggiunto con Decisione 21 ottobre 2020 ha

accolto;

e ora sul Reclamo 18 novembre 2020 con cui il convenuto ha

postulato, previa

concessione dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di

exequatur o

subordinatamente di sospenderla ex art. 46 CLug sino all’evasione

dell’appello da lui

presentato contro la sentenza estera e dunque sino al passaggio in

giudicato della

prevista sentenza della Corte di Appello di __________, con protesta

di tasse, spese e

ripetibili;

mentre gli istanti con risposta 31 dicembre 2020 si sono opposti al

reclamo

chiedendone l’integrale reiezione, pure con protesta di tasse, spese

e ripetibili;

viste altresì la replica spontanea 22 gennaio 2021 del reclamante e

la duplica

spontanea 5 febbraio 2021 dei resistenti;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con decisione n. __________

del 26 luglio 2019 (RG n. __________), pubblicata il 29 luglio 2019 (Repert. n.

__________), il Tribunale __________, __________, ha respinto le domande di

giudizio di G__________ e RE 1, condannandoli in solido a rifondere ai

convenuti CO 1 e CO 2 le spese di lite relative alla controversia, pari a

complessivi EUR 13'000.- per compensi, oltre al rimborso delle spese generali

nella misura del 15%, IVA e c.p.a., per ciascuna parte convenuta. La sentenza è

stata dichiarata esecutiva il 25 novembre 2019 (doc. B).

B.

Con istanza 20 ottobre 2020 CO

1 e CO 2 hanno postulato innanzi alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera

della suddetta decisione.

C.

Con decisione 21 ottobre 2020

il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutiva

in Svizzera la decisione estera ai sensi della Convenzione concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug)

e ponendo la tassa di giustizia e le spese, pari a complessivi fr. 400.-, a

carico del convenuto, pure condannato a versare agli istanti fr. 810.- a titolo

di ripetibili.

D.

Con reclamo 18 novembre 2020 RE

1 si è aggravato contro tale decisione, postulando, previa concessione

dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di exequatur, o

subordinatamente di sospendere la relativa procedura ex art. 46 CLug sino

all’evasione dell’appello da lui presentato contro la sentenza estera e dunque

sino al passaggio in giudicato della prevista sentenza della Corte di Appello

di __________, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E.

Con risposta 31 dicembre 2020

gli istanti si sono opposti al gravame chiedendone l’integrale reiezione, pure

con protesta di tasse, spese e ripetibili.

F.

Con replica spontanea 22

gennaio 2021 e duplica spontanea 5 febbraio 2021 le parti hanno ulteriormente

approfondito le proprie antitetiche posizioni.

E

considerato

in

diritto:

1.

Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in

particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione

d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC).

Il

termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli

art. 38-52 CLug è di un mese se il convenuto è domiciliato in Svizzera (art. 43

cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC).

Nella fattispecie, sia

il reclamo 18 novembre 2020, sia la risposta 31 dicembre 2020, la replica

spontanea 22 gennaio 2021 e la duplica spontanea 5 febbraio 2021 sono tempestive.

Considerandi

2.

Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo,

che nel caso di specie concerne il riconoscimento e l’esecuzione di una

sentenza estera fondata su una questione di diritto delle obbligazioni (cfr.

doc. B), la stessa spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).

3.

Ai sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati

l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei

fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti

e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove però il reclamo sia diretto

contro una decisione d’exequatur emessa in via principale sulla base della

Convenzione di Lugano, come nella fattispecie, il giudice esamina con

cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla CLug (art. 327a CPC e art.

326.

cpv. 2 CPC). Avendo il debitore nella procedura unilaterale di exequatur

l’opportunità di esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve dunque avere la

possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova (DTF 138 III

82, consid. 3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6

seg. ad art. 327a CPC). Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Esso ha per

legge effetto sospensivo (art. 327a cpv. 2 CLug), cosicché una relativa

richiesta è superflua.

4.

Con l’impugnata decisione il giudice di prime cure ha

accertato la propria competenza nonché l’adempimento dei requisiti posti dalla

CLug, segnatamente l’esistenza di una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug,

emessa al termine di una procedura che ha garantito il contraddittorio, la sua

esecutività nonché la produzione della necessaria documentazione (copia

conforme all’originale della decisione e attestato di cui all’art. 54 CLug,

cfr. doc. B e C).

5.

Con il suo gravame, il reclamante non contesta

l’adempimento dei suddetti presupposti né espone l’esistenza di motivi di

diniego previsti dalla CLug (per cui non vi è spazio alcuno per un annullamento

della decisione pretorile), bensì sottolinea di avere impugnato la decisione

estera innanzi alla Corte di Appello di __________ con atto di citazione in

appello notificato in data 29 settembre 2019 (cfr. doc. E prodotto con il

reclamo) e di avere altresì chiesto alla medesima corte di sospenderne in via

preliminare l’efficacia esecutiva e/o l’esecuzione ai sensi degli art. 283 e

351.

CPC-IT, con fissazione della relativa udienza per il 21 gennaio 2021 (doc.

F-H prodotti con il gravame). Egli postula pertanto la sospensione della

presente procedura di exequatur ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 CLug, sostenendo

che essa dovrebbe poter essere concessa, in base al libero apprezzamento del

giudice, qualora l’impugnativa pendente nello Stato d’origine non appaia priva

di probabilità di esito favorevole. Con risposta 31 dicembre 2020 i

resistenti si sono opposti al gravame, contestando in special modo la sussistenza

dei presupposti di cui all’art. 46 cpv. 1 CLug (nemmeno debitamente motivata

dalla controparte), ritenuto che la sospensione della procedura di exequatur

riveste carattere eccezionale. Con replica spontanea 22 gennaio 2021 il

reclamante ha in sintesi sottolineato che l’impugnativa ex art. 327a CPC ha per

legge effetto sospensivo, ha ribadito la pendenza della sua impugnazione

innanzi alla Corte di Appello di __________ e della

relativa richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza estera

(ritenuto che quest’ultima sarebbe “profondamente ingiusta”), nonché ha

rilevato di aver sufficientemente motivato la sua richiesta di giudizio,

adempiuto al suo onere probatorio e documentato la materia del contendere. Con

duplica spontanea 5 febbraio 2021 i resistenti si sono in sostanza riconfermati

nelle proprie tesi opponendosi a quelle avverse, osservando che l’udienza del

21.

gennaio 2021 è stata nel frattempo rinviata.

6.

Ora, il reclamante confonde l’effetto sospensivo sancito dall’art.

327a cpv. 2 CPC per i tempi di evasione del presente reclamo e la possibilità,

prevista dall’art. 46 cpv. 1 CLug, di sospendere la procedura di exequatur in

attesa dell’esito della procedura di impugnazione della sentenza estera.

7.

Premesso che per concedere l’exequatur è determinante l’esecutività,

e non il passaggio in giudicato della decisione in questione, giusta l’art. 46

cifra 1 CLug il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi

dell’articolo 43 CLug può, su istanza della parte contro la quale è chiesta

l’esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata

impugnata, nello Stato d’origine, con un mezzo ordinario.

Il concetto di “rimedio

di diritto ordinario” deve essere interpretato in modo autonomo ed esteso.

Rappresenta in sostanza un mezzo di diritto “ordinario” ogni strumento atto a

comportare l'annullamento o la modifica della decisione da riconoscere e da

eseguire e che, a questo scopo, deve ossequiare un termine legale che decorre

dalla sua notifica (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011,

n. 22 seg. ad art. 46; IICCA del 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, consid. 5.2).

Per valutare

l’opportunità di una sospensione, il giudice deve in particolare esaminare le

probabilità di successo del suddetto rimedio sulla base dei motivi invocati,

laddove tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato

d’origine, siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la

decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di

riconoscimento e d’exequatur in attesa della crescita in giudicato della

decisione estera. Occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito

definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da

dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (IICCA del 1° luglio 2019,

inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 27 marzo 2017, inc. n. 12.2016.147,

consid. 6.1; IICCA del 16 febbraio 2016, inc. n. 12.2015.69, consid. 7). Anche

in considerazione del fatto che, nell’ambito della procedura di ricorso ai

sensi dell’art. 43 CLug, la decisione straniera non può formare oggetto di un

riesame nel merito, la giurisprudenza ha inoltre avuto modo di precisare che la

sospensione dell'exequatur, che costituisce una misura eccezionale, può essere

decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi “nuovi”, dunque non

sulla base di motivi che sono già stati sottoposti o avrebbero potuto essere

sottoposti al giudice straniero (DTF 137 III 261, consid. 3.2 e 3.3; IICCA del

1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 14 giugno 2012, inc.

12.2012.55, consid. 5.2; IICCA dell’8 luglio 2011, inc. n.

12.2009.216, consid. 7.1; Kropholler/Von

Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 46 EuGVO). Ulteriori

elementi di valutazione possono essere la prevedibile durata del processo di

impugnazione nello Stato di origine, i potenziali svantaggi che la sospensione

o la mancata sospensione potrebbero causare alle parti nonché l’alternativa

possibilità di ordinare la prestazione di una garanzia, laddove questa sia pure

richiesta dal debitore (Kren Kostkiewicz,

IPRG/LugÜ Kommentar, 2. ed. 2019, n. 7 ad art. 46 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n.

66.

seg. ad art. 46 CLug). Inoltre, posto che l’art. 46 cpv. 1 CLug

conferisce al giudice una competenza autonoma per decidere

un’eventuale sospensione del proprio procedimento, cosicché egli non è

vincolato dall’eventuale decisione dell’istanza estera di ricorso di non

accordare la sospensione dell’esecutività della decisione impugnata, la

valutazione da essa effettuata può comunque essere tenuta in considerazione

(cfr. CEF del 21 dicembre 2016, inc. 14.2016.108/123, consid. 4.4).

8.

Nella fattispecie, non risulta che la Corte di Appello

di __________ abbia sospeso l’esecutività della decisione del tribunale

italiano di prima sede, né che una sua pronuncia nel merito sia imminente.

Comunque sia, il reclamante ha omesso di spiegare perché la decisione estera

dovrebbe essere considerata carente e di esporre le contestazioni avanzate nel

suo appello, non incombendo al giudice di ricercarle nella documentazione

prodotta. Egli non ha in altre parole fornito alcun concreto elemento per

valutare la prognosi del suo appello e l’adempimento dei suesposti requisiti

dottrinali e giurisprudenziali, per cui la sua richiesta è insufficientemente

motivata e pertanto irricevibile. Neppure rientra in considerazione la

costituzione di una garanzia ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug, non avendo il

reclamante avanzato né tantomeno motivato una simile richiesta (sui relativi

presupposti, cfr. ad esempio IICCA del 3 marzo 2021, inc. 12.2020.17, consid.

22.

e IICCA del 23 settembre 2020, inc. 12.2020.47, consid. 17).

9.

Ne consegue che il reclamo 18 novembre 2020 di RE 1 dev’essere

respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili

di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52

CLug, 14 LTG e 11 RTar seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale

federale, può essere stimato in almeno fr. 30'000.- (cfr. art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF), già solo se si considera che la decisione italiana lo ha condannato (in

solido con G__________) al pagamento alle controparti di EUR 13'000.- ciascuna

(complessivi EUR 26'000.-), oltre al rimborso forfettario del 15% (spese

generali), IVA e c.p.a.

10.

Non

ponendo la presente procedura, di natura sommaria, questioni di principio e non

essendo la stessa di rilevante importanza, il presente giudizio viene emesso da

questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1

lett. b n. 2 e 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Il reclamo 18 novembre

2020 di RE 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

Di conseguenza, la

decisione 21 ottobre 2020 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud è confermata.

2. Le spese processuali

di seconda sede, pari a fr. 800.-, sono poste a carico del reclamante, che

rifonderà alla controparte complessivi fr. 2’500.- a titolo di ripetibili di

secondo grado.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).