12.2020.145
Contratto di lavoro - licenziamento immediato giustificato - sottrazione di oggetto di poco valore
29 marzo 2021Italiano15 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.145
Lugano
29 marzo 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa in procedura semplificata- inc. n. SE.2019.43 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 gennaio 2019 da
AP
1
rappr. da: RA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'319.40 oltre interessi del
5% dal 4 maggio 2018;
domanda alla quale si è
opposta la controparte e che il Pretore con sentenza 21 ottobre 2020 ha
integralmente respinto;
appellante l’attore con
appello 19 ottobre (corretto: novembre) 2020, con cui postula “il pagamento
dello stipendio e della quota parte di tredicesima dal 1° giugno al 31 luglio
2018. Nel senso dell’eventuale riformamento del giudizio, volendo tuttavia
riconoscere, per disperazione, una responsabilità dell’attore, ci si limita
alla richiesta della relativa indennità all’importo pari ad un mese”;
ritenuto che il gravame non
è stato intimato alla convenuta per la risposta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AP 1 è stato assunto
a partire dal 1° novembre 2011 da AO 1 in qualità di agente di vigilanza per
servizi diurni e notturni per un salario mensile lordo di fr. 3'949.- per un
tempo di lavoro annuale di 2'000 ore. Il CCL di categoria era parte integrante
del contratto di lavoro (doc. B).
2. Con scritto
raccomandato 3 maggio 2018 AO 1, invocando il venir meno dell’indispensabile
rapporto di fiducia ha disdetto con effetto immediato il contratto (doc. C). Ad
AP 1 è stato versato il salario fino al 30 maggio 2020 (fr. 4'737.-), oltre a
fr. 1'987.65 per vacanze non godute e fr. 1'630.- per la tredicesima mensilità
pro rata, pari a fr. 8'375.- lordi (fr. 7'735.30 netti, cfr. doc. D). Su
richiesta del dipendente, la datrice di lavoro con messaggio di posta
elettronica 9 maggio 2018 ha spiegato che la disdetta immediata era da
ricondurre al fatto che egli, “nello svolgimento delle proprie mansioni, ha
sottratto alimenti presso l’istituto bancario dove era impiegato. Quale agente
addetto alla sicurezza, evidentemente, questo genere di atteggiamento non può
essere minimamente tollerato” (doc. G).
3. Con petizione 24
gennaio 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
F), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1. Contestando l’esistenza di un grave motivo di licenziamento, egli ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo complessivo di
fr. 26'319.40 lordi, oltre interessi, a titolo di salari dovuti fino alla
scadenza del termine ordinario di disdetta (fr. 14'178.- lordi per i mesi da
maggio a luglio 2018, dedotti fr. 4'716.20 già versati), di indennità di
vacanze per i mesi citati (fr. 1'502.85), di tredicesima mensilità pro rata
(fr. 1'176.75) e di indennità per licenziamento immediato non giustificato (fr.
14'178.- pari a tre mensilità).
4. Con risposta 14
febbraio 2019 AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando che il licenziamento
immediato era da ricondurre al fatto che l’attore, in occasione del turno
notturno del 26 aprile 2018, si sarebbe appropriato della frutta destinata ai
dipendenti della banca per la quale prestava servizio, e ciò nonostante il
fatto che il suo ruolo, per definizione e per contratto, fosse proprio quello
di vigilare. In tal modo il dipendente aveva violato il suo dovere di diligenza,
facendo venire meno il necessario rapporto di fiducia. La datrice di lavoro ha
altresì osservato che il dipendente in passato era già stato oggetto di diversi
richiami e ammonimenti.
5. Esperita
l’istruttoria e conclusa la fase dibattimentale, la sola convenuta ha
presentato una memoria conclusiva di data 26 agosto 2019, in cui ha ribadito le
sue argomentazioni e posizioni.
6. Con sentenza 21
ottobre 2020 il Pretore ha ritenuto il licenziamento immediato 3 maggio 2019 giustificato
dalle circostanze concrete, respingendo integralmente la petizione. Il primo
giudice ha rilevato che il comportamento dell’attore, il quale, durante
l’esercizio delle sue funzioni, aveva sottratto del cibo a una cliente della
datrice di lavoro, costituiva di per sé una grave violazione di un obbligo
contrattuale, indipendentemente dal valore della merce sottratta. Considerata
l’attività di sorveglianza svolta dall’attore e la sua situazione
professionale, già macchiata da numerosi avvertimenti, il primo giudice ha
concluso che la manchevolezza rimproverata al dipendente in concreto aveva
fatto venir meno il necessario rapporto di fiducia, ritenendo pertanto legittimo
il licenziamento immediato.
7. Con appello 19
ottobre 2020 AP 1, ribadendo che il licenziamento 3 maggio 2019 era
ingiustificato, senza formulare un esplicito e formale petitum, ha
concluso il suo allegato indicando come “l’attore può così legittimamente
pretendere il pagamento dello stipendio e della quota parte di tredicesima dal
1° giugno 2018 al 31 luglio 2018. Nel senso dell’eventuale riformamento del
giudizio, volendo tuttavia riconoscere, per disperazione, una responsabilità
dell’attore, ci si limita alla richiesta della relativa indennità all’importo
pari ad un mese”.
L’appello non è
stato notificato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC in
fine).
8. L’art. 308 cpv. 1
lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 21 novembre 2020 è
tempestivo.
9. L’appello dev'essere
“scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si
intende provvisto delle richieste di
giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere
dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che,
dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita
senza la necessità di ulteriori chiarimenti. Dall'appello deve risultare
non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma
anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con
riferimenti), anche perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della
decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni. L'esigenza di
formulare conclusioni esplicite e chiare non deve trascendere nell'eccesso di
formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi
eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, se dalla sua motivazione –
eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evince senza
equivoco a che cosa mira l'appellante (cfr. DTF 137 III 621 consid. 6.2 con
riferimenti). Se ciò non è il caso, l'appello va dichiarato irricevibile, senza
che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro
cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).
In concreto l’appellante,
senza formulare un esplicito e formale petitum e senza quantificare la
sua richiesta, ha concluso il suo allegato indicando come “l’attore può così
legittimamente pretendere il pagamento dello stipendio e della quota parte di
tredicesima dal 1° giugno 2018 al 31 luglio 2018. Nel senso dell’eventuale
riformamento del giudizio, volendo tuttavia riconoscere, per disperazione, una
responsabilità dell’attore, ci si limita alla richiesta della relativa
indennità all’importo pari ad un mese”. La domanda di appello non
costituisce un modello di chiarezza e precisione, dalla stessa emergendo
unicamente i parametri di calcolo ma non l’entità della richiesta. La questione
è di sapere perciò se in via eccezionale la cifra possa desumersi dalla
motivazione, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata. Nella
motivazione l’appellante si limita a contestare il carattere giustificato del
suo licenziamento in tronco, evocando una serie di circostanze a conferma della
sua tesi asseritamente non considerate dal primo giudice, senza indicare l’entità
della domanda proposta in riforma della decisione impugnata o perlomeno una
cifra da cui desumerla. Dalla sentenza impugnata emerge che l’attore ha chiesto
la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell’importo complessivo di
fr. 26'319.40 lordi, senza tuttavia potere dedurre a che titolo la pretesa è
stata formulata, il Pretore rinviando al riguardo alle “posizioni indicate
al pto c) della petizione”. Dai fatti della sentenza risulta che al
dipendente è stato versato l’importo di fr. 4'737.- a titolo di stipendio
mensile lordo per il mese di maggio 2018, oltre a fr. 1'630.- a titolo di
tredicesima mensilità pro rata, da cui si potrebbe, con l’ausilio della domanda
di appello e attraverso una serie di calcoli, eventualmente dedurre l’importo
della pretesa proposto in riforma in questa sede. Nella fattispecie occorre
tuttavia chiedersi se ciò è sufficiente per potere ammettere l’adempimento dei
presupposti di motivazione e dichiarare ricevibile il gravame, ritenuto che l’appellante
è patrocinato da un rappresentante sindacale professionalmente qualificato ai
sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, da cui ci si può aspettare un maggior
rigore e una maggiore diligenza nella formulazione delle domande di appello. La
questione, visto l’esito del gravame, può restare inevasa.
10. L’appellante contesta
al Pretore un errato apprezzamento delle prove e una violazione del diritto per
avere considerato giustificato il licenziamento immediato a lui significato il
3 maggio 2018. Al riguardo egli rimprovera al primo giudice di avere ritenuto
provata la circostanza posta alla base della disdetta immediata, secondo cui
egli si era appropriato indebitamente di una banana durante lo svolgimento
delle sue mansioni di sorveglianza presso la cliente della datrice di lavoro e
di avere qualificato tale manchevolezza come una grave violazione dei suoi
obblighi contrattuali al punto da giustificare il venir meno del rapporto di
fiducia. L’attore, a sostegno della sua tesi, si limita a opporre una propria
versione dei fatti, evocando tutta una serie di circostanze, di cui la maggior
parte risultano nuove poiché addotte irritualmente per la prima volta solo in
questa sede e con ciò tardivamente (art. 317 cpv. 1 CPC), e proponendo un’interpretazione
soggettiva delle risultanze istruttorie. Egli non si confronta puntualmente con
le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, spiegando i motivi di
fatto e di diritto per cui la decisione del Pretore sarebbe erronea e con ciò
da riformare. Ne discende che l’appello si rivela irricevibile per carente motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC).
11. Si rileva a titolo
abbondanziale che le censure formulate dall’appellante andrebbero in ogni caso
disattese.
11.1 L'art. 337 cpv.
1 CO prevede che una risoluzione immediata del rapporto di lavoro è possibile
solo per causa grave, ovvero, in particolare, per ogni circostanza che non
permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la
continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il caso quando il rapporto
di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione
costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione
praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento
eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138 I 116 consid.
6.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid.
3.2). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti
– presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al
punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario
non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende
di regola la violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del
dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono
assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate
nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del
medesimo comportamento (DTF 142 III 579 consid. 4.2, 137 III 304 consid. 2.1.1;
sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.3).
Sapere se in un caso
concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende
dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa
grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento (art.
337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC);
egli deve quindi considerare tutte le circostanze specifiche del
caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore,
il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la
durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da
lui assunto di fronte a sollecitazioni o avvertimenti formulate dal datore di
lavoro (DTF 142 III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale
4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid. 3.2).
11.2 Il furto o altri
reati commessi da un dipendente durante il lavoro ai danni del datore di
lavoro, dei suoi collaboratori o dei clienti, costituiscono un classico motivo
di licenziamento immediato e ciò anche nel caso in cui il valore venale del
bene sia di lieve entità (DTF 137 III 304 consid. 2.1.1;
sentenza del Tribunale federale 4A_228/2015 del 29 settembre 2015 consid. 5 con
riferimenti). Tuttavia, come in tutti gli altri casi di licenziamento in
tronco, le circostanze sono decisive per stabilire se nel singolo caso sia
insostenibile per il datore di lavoro la continuazione del rapporto di lavoro
fino alla scadenza del termine di disdetta (sentenze del Tribunale federale
4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid. 3.2 e 4A_177/2017 del 22 giugno 2017
consid. 2.2.2).
11.3 Nella fattispecie,
contrariamente a quanto pretende l’appellante con considerazioni del tutto
soggettive e generiche, l’istruttoria ha permesso di accertare che egli,
malgrado fosse stato esplicitamente reso attento dalla datrice di lavoro
durante il colloquio del 30 marzo 2018 che “il materiale/cibo/vivande e
quant’altro dei clienti non devono assolutamente essere presi” (doc. 12),
durante una ronda di controllo presso un istituto bancario, cliente della
datrice di lavoro, si è appropriato di una banana prendendola da un cestino di
frutta a disposizione dei collaboratori (al riguardo v. verbale di audizione 15
aprile 2019 dei testi __________ G__________, __________ B__________ e __________
Be__________, la cui valenza probatoria non può essere seriamente messa in
dubbio dalle generiche e personali considerazioni formulate dall’appellante nel
suo gravame). Come già ricordato dal Pretore, la mancanza non si riduce al tema
della sottrazione di un bene di poco valore, poiché essa va messa in relazione
con il genere di attività svolta dalla datrice di lavoro, la quale consiste in
particolare nell’offrire “controlli e servizi di sorveglianza per banche,
industrie, negozi e privati” (doc. 3). Chiamata a garantire protezione e
sicurezza, essa deve godere della massima fiducia verso la propria clientela.
Di conseguenza essa deve poter riporre completa fiducia nei propri agenti di
sicurezza, confidando in comportamenti irreprensibili quando si recano presso i
clienti, da soli, per svolgere le loro mansioni di sorveglianza. In concreto,
la sottrazione di un bene di poco valore a un cliente da parte di un agente di
sicurezza preposto al controllo, alla sorveglianza e alla sicurezza, non lede
solo l’immagine della convenuta ma è anche di natura tale da distruggere la
fiducia che la ditta nutre nei confronti del dipendente al punto da non potersi
più esigere da lei la continuazione del rapporto di lavoro, tanto più che la
datrice di lavoro pochi giorni prima aveva esplicitamente ricordato all’attore
il divieto di appropriarsi di “materiale/cibo/vivande e quant’altro dei
clienti” (doc. 12). I numerosi avvertimenti e richiami ricevuti dall’attore
durante la durata del rapporto di lavoro attestanti diverse ulteriori carenze
professionali e comportamentali denotano un atteggiamento di noncuranza e
mancato rispetto delle regole e concorrono ad aggravare la violazione commessa,
rendendo in concreto impossibile la continuazione del rapporto di lavoro fino
alla scadenza del termine di disdetta ordinaria. In queste circostanze, la
conclusione del primo giudice di ritenere giustificato il licenziamento
immediato può essere confermata.
12. Ne discende che
l’appello dell’attore è irricevibile.
Trattandosi di una
causa derivante da una controversia in materia di diritto del lavoro con un
valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC). All’appellata, a cui il gravame non è stato
notificato per la risposta, non si assegnano ripetibili. Il valore litigioso
della presente controversia non sembra raggiungere la soglia di fr. 15’000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett.
a LTF per un eventuale ricorso al Tribunale federale (fr. 14'754.30
lordi: fr. 9'474.- a titolo di salario per i mesi di giugno e luglio 2018; fr.
543.30 a titolo di tredicesima mensilità pro rata [fr. 1'630 : 12 x 2]; fr.
4'737.- a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato).
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 95 e 114 CPC,
decide:
1. L’appello 19 ottobre
2020 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).