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Decisione

12.2020.145

Contratto di lavoro - licenziamento immediato giustificato - sottrazione di oggetto di poco valore

29 marzo 2021Italiano15 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.145

Lugano

29 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa in procedura semplificata- inc. n. SE.2019.43 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 gennaio 2019 da

AP

1

rappr. da: RA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'319.40 oltre interessi del

5% dal 4 maggio 2018;

domanda alla quale si è

opposta la controparte e che il Pretore con sentenza 21 ottobre 2020 ha

integralmente respinto;

appellante l’attore con

appello 19 ottobre (corretto: novembre) 2020, con cui postula “il pagamento

dello stipendio e della quota parte di tredicesima dal 1° giugno al 31 luglio

2018. Nel senso dell’eventuale riformamento del giudizio, volendo tuttavia

riconoscere, per disperazione, una responsabilità dell’attore, ci si limita

alla richiesta della relativa indennità all’importo pari ad un mese”;

ritenuto che il gravame non

è stato intimato alla convenuta per la risposta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. AP 1 è stato assunto

a partire dal 1° novembre 2011 da AO 1 in qualità di agente di vigilanza per

servizi diurni e notturni per un salario mensile lordo di fr. 3'949.- per un

tempo di lavoro annuale di 2'000 ore. Il CCL di categoria era parte integrante

del contratto di lavoro (doc. B).

2. Con scritto

raccomandato 3 maggio 2018 AO 1, invocando il venir meno dell’indispensabile

rapporto di fiducia ha disdetto con effetto immediato il contratto (doc. C). Ad

AP 1 è stato versato il salario fino al 30 maggio 2020 (fr. 4'737.-), oltre a

fr. 1'987.65 per vacanze non godute e fr. 1'630.- per la tredicesima mensilità

pro rata, pari a fr. 8'375.- lordi (fr. 7'735.30 netti, cfr. doc. D). Su

richiesta del dipendente, la datrice di lavoro con messaggio di posta

elettronica 9 maggio 2018 ha spiegato che la disdetta immediata era da

ricondurre al fatto che egli, “nello svolgimento delle proprie mansioni, ha

sottratto alimenti presso l’istituto bancario dove era impiegato. Quale agente

addetto alla sicurezza, evidentemente, questo genere di atteggiamento non può

essere minimamente tollerato” (doc. G).

3. Con petizione 24

gennaio 2019 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

F), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1. Contestando l’esistenza di un grave motivo di licenziamento, egli ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo complessivo di

fr. 26'319.40 lordi, oltre interessi, a titolo di salari dovuti fino alla

scadenza del termine ordinario di disdetta (fr. 14'178.- lordi per i mesi da

maggio a luglio 2018, dedotti fr. 4'716.20 già versati), di indennità di

vacanze per i mesi citati (fr. 1'502.85), di tredicesima mensilità pro rata

(fr. 1'176.75) e di indennità per licenziamento immediato non giustificato (fr.

14'178.- pari a tre mensilità).

4. Con risposta 14

febbraio 2019 AO 1 si è opposta alla petizione, rilevando che il licenziamento

immediato era da ricondurre al fatto che l’attore, in occasione del turno

notturno del 26 aprile 2018, si sarebbe appropriato della frutta destinata ai

dipendenti della banca per la quale prestava servizio, e ciò nonostante il

fatto che il suo ruolo, per definizione e per contratto, fosse proprio quello

di vigilare. In tal modo il dipendente aveva violato il suo dovere di diligenza,

facendo venire meno il necessario rapporto di fiducia. La datrice di lavoro ha

altresì osservato che il dipendente in passato era già stato oggetto di diversi

richiami e ammonimenti.

5. Esperita

l’istruttoria e conclusa la fase dibattimentale, la sola convenuta ha

presentato una memoria conclusiva di data 26 agosto 2019, in cui ha ribadito le

sue argomentazioni e posizioni.

6. Con sentenza 21

ottobre 2020 il Pretore ha ritenuto il licenziamento immediato 3 maggio 2019 giustificato

dalle circostanze concrete, respingendo integralmente la petizione. Il primo

giudice ha rilevato che il comportamento dell’attore, il quale, durante

l’esercizio delle sue funzioni, aveva sottratto del cibo a una cliente della

datrice di lavoro, costituiva di per sé una grave violazione di un obbligo

contrattuale, indipendentemente dal valore della merce sottratta. Considerata

l’attività di sorveglianza svolta dall’attore e la sua situazione

professionale, già macchiata da numerosi avvertimenti, il primo giudice ha

concluso che la manchevolezza rimproverata al dipendente in concreto aveva

fatto venir meno il necessario rapporto di fiducia, ritenendo pertanto legittimo

il licenziamento immediato.

7. Con appello 19

ottobre 2020 AP 1, ribadendo che il licenziamento 3 maggio 2019 era

ingiustificato, senza formulare un esplicito e formale petitum, ha

concluso il suo allegato indicando come “l’attore può così legittimamente

pretendere il pagamento dello stipendio e della quota parte di tredicesima dal

1° giugno 2018 al 31 luglio 2018. Nel senso dell’eventuale riformamento del

giudizio, volendo tuttavia riconoscere, per disperazione, una responsabilità

dell’attore, ci si limita alla richiesta della relativa indennità all’importo

pari ad un mese”.

L’appello non è

stato notificato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC in

fine).

8. L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 21 novembre 2020 è

tempestivo.

9. L’appello dev'essere

“scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si

intende provvisto delle richieste di

giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere

dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che,

dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita

senza la necessità di ulteriori chiarimenti. Dall'appello deve risultare

non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma

anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con

riferimenti), anche perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della

decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni. L'esigenza di

formulare conclusioni esplicite e chiare non deve trascendere nell'eccesso di

formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi

eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, se dalla sua motivazione –

eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evince senza

equivoco a che cosa mira l'appellante (cfr. DTF 137 III 621 consid. 6.2 con

riferimenti). Se ciò non è il caso, l'appello va dichiarato irricevibile, senza

che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro

cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).

In concreto l’appellante,

senza formulare un esplicito e formale petitum e senza quantificare la

sua richiesta, ha concluso il suo allegato indicando come “l’attore può così

legittimamente pretendere il pagamento dello stipendio e della quota parte di

tredicesima dal 1° giugno 2018 al 31 luglio 2018. Nel senso dell’eventuale

riformamento del giudizio, volendo tuttavia riconoscere, per disperazione, una

responsabilità dell’attore, ci si limita alla richiesta della relativa

indennità all’importo pari ad un mese”. La domanda di appello non

costituisce un modello di chiarezza e precisione, dalla stessa emergendo

unicamente i parametri di calcolo ma non l’entità della richiesta. La questione

è di sapere perciò se in via eccezionale la cifra possa desumersi dalla

motivazione, eventualmente facendo capo alla sentenza impugnata. Nella

motivazione l’appellante si limita a contestare il carattere giustificato del

suo licenziamento in tronco, evocando una serie di circostanze a conferma della

sua tesi asseritamente non considerate dal primo giudice, senza indicare l’entità

della domanda proposta in riforma della decisione impugnata o perlomeno una

cifra da cui desumerla. Dalla sentenza impugnata emerge che l’attore ha chiesto

la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell’importo complessivo di

fr. 26'319.40 lordi, senza tuttavia potere dedurre a che titolo la pretesa è

stata formulata, il Pretore rinviando al riguardo alle “posizioni indicate

al pto c) della petizione”. Dai fatti della sentenza risulta che al

dipendente è stato versato l’importo di fr. 4'737.- a titolo di stipendio

mensile lordo per il mese di maggio 2018, oltre a fr. 1'630.- a titolo di

tredicesima mensilità pro rata, da cui si potrebbe, con l’ausilio della domanda

di appello e attraverso una serie di calcoli, eventualmente dedurre l’importo

della pretesa proposto in riforma in questa sede. Nella fattispecie occorre

tuttavia chiedersi se ciò è sufficiente per potere ammettere l’adempimento dei

presupposti di motivazione e dichiarare ricevibile il gravame, ritenuto che l’appellante

è patrocinato da un rappresentante sindacale professionalmente qualificato ai

sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, da cui ci si può aspettare un maggior

rigore e una maggiore diligenza nella formulazione delle domande di appello. La

questione, visto l’esito del gravame, può restare inevasa.

10. L’appellante contesta

al Pretore un errato apprezzamento delle prove e una violazione del diritto per

avere considerato giustificato il licenziamento immediato a lui significato il

3 maggio 2018. Al riguardo egli rimprovera al primo giudice di avere ritenuto

provata la circostanza posta alla base della disdetta immediata, secondo cui

egli si era appropriato indebitamente di una banana durante lo svolgimento

delle sue mansioni di sorveglianza presso la cliente della datrice di lavoro e

di avere qualificato tale manchevolezza come una grave violazione dei suoi

obblighi contrattuali al punto da giustificare il venir meno del rapporto di

fiducia. L’attore, a sostegno della sua tesi, si limita a opporre una propria

versione dei fatti, evocando tutta una serie di circostanze, di cui la maggior

parte risultano nuove poiché addotte irritualmente per la prima volta solo in

questa sede e con ciò tardivamente (art. 317 cpv. 1 CPC), e proponendo un’interpretazione

soggettiva delle risultanze istruttorie. Egli non si confronta puntualmente con

le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado, spiegando i motivi di

fatto e di diritto per cui la decisione del Pretore sarebbe erronea e con ciò

da riformare. Ne discende che l’appello si rivela irricevibile per carente motivazione

(art. 311 cpv. 1 CPC).

11. Si rileva a titolo

abbondanziale che le censure formulate dall’appellante andrebbero in ogni caso

disattese.

11.1 L'art. 337 cpv.

1 CO prevede che una risoluzione immediata del rapporto di lavoro è possibile

solo per causa grave, ovvero, in particolare, per ogni circostanza che non

permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la

continuazione del contratto (cpv. 2). Ciò è il caso quando il rapporto

di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione

costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione

praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento

eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 138 I 116 consid.

6.3.1; sentenza del Tribunale federale 4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid.

3.2). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti

– presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al

punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario

non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende

di regola la violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del

dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono

assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate

nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del

medesimo comportamento (DTF 142 III 579 consid. 4.2, 137 III 304 consid. 2.1.1;

sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.3).

Sapere se in un caso

concreto il licenziamento immediato è giustificato da una causa grave dipende

dall'insieme delle circostanze. Sull'esistenza di una “causa

grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il suo libero apprezzamento (art.

337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC);

egli deve quindi considerare tutte le circostanze specifiche del

caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore,

il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, la gravità, la frequenza o la

durata delle mancanze rimproverate al lavoratore così come l'atteggiamento da

lui assunto di fronte a sollecitazioni o avvertimenti formulate dal datore di

lavoro (DTF 142 III 579 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale

4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid. 3.2).

11.2 Il furto o altri

reati commessi da un dipendente durante il lavoro ai danni del datore di

lavoro, dei suoi collaboratori o dei clienti, costituiscono un classico motivo

di licenziamento immediato e ciò anche nel caso in cui il valore venale del

bene sia di lieve entità (DTF 137 III 304 consid. 2.1.1;

sentenza del Tribunale federale 4A_228/2015 del 29 settembre 2015 consid. 5 con

riferimenti). Tuttavia, come in tutti gli altri casi di licenziamento in

tronco, le circostanze sono decisive per stabilire se nel singolo caso sia

insostenibile per il datore di lavoro la continuazione del rapporto di lavoro

fino alla scadenza del termine di disdetta (sentenze del Tribunale federale

4A_112/2017 del 30 agosto 2017 consid. 3.2 e 4A_177/2017 del 22 giugno 2017

consid. 2.2.2).

11.3 Nella fattispecie,

contrariamente a quanto pretende l’appellante con considerazioni del tutto

soggettive e generiche, l’istruttoria ha permesso di accertare che egli,

malgrado fosse stato esplicitamente reso attento dalla datrice di lavoro

durante il colloquio del 30 marzo 2018 che “il materiale/cibo/vivande e

quant’altro dei clienti non devono assolutamente essere presi” (doc. 12),

durante una ronda di controllo presso un istituto bancario, cliente della

datrice di lavoro, si è appropriato di una banana prendendola da un cestino di

frutta a disposizione dei collaboratori (al riguardo v. verbale di audizione 15

aprile 2019 dei testi __________ G__________, __________ B__________ e __________

Be__________, la cui valenza probatoria non può essere seriamente messa in

dubbio dalle generiche e personali considerazioni formulate dall’appellante nel

suo gravame). Come già ricordato dal Pretore, la mancanza non si riduce al tema

della sottrazione di un bene di poco valore, poiché essa va messa in relazione

con il genere di attività svolta dalla datrice di lavoro, la quale consiste in

particolare nell’offrire “controlli e servizi di sorveglianza per banche,

industrie, negozi e privati” (doc. 3). Chiamata a garantire protezione e

sicurezza, essa deve godere della massima fiducia verso la propria clientela.

Di conseguenza essa deve poter riporre completa fiducia nei propri agenti di

sicurezza, confidando in comportamenti irreprensibili quando si recano presso i

clienti, da soli, per svolgere le loro mansioni di sorveglianza. In concreto,

la sottrazione di un bene di poco valore a un cliente da parte di un agente di

sicurezza preposto al controllo, alla sorveglianza e alla sicurezza, non lede

solo l’immagine della convenuta ma è anche di natura tale da distruggere la

fiducia che la ditta nutre nei confronti del dipendente al punto da non potersi

più esigere da lei la continuazione del rapporto di lavoro, tanto più che la

datrice di lavoro pochi giorni prima aveva esplicitamente ricordato all’attore

il divieto di appropriarsi di “materiale/cibo/vivande e quant’altro dei

clienti” (doc. 12). I numerosi avvertimenti e richiami ricevuti dall’attore

durante la durata del rapporto di lavoro attestanti diverse ulteriori carenze

professionali e comportamentali denotano un atteggiamento di noncuranza e

mancato rispetto delle regole e concorrono ad aggravare la violazione commessa,

rendendo in concreto impossibile la continuazione del rapporto di lavoro fino

alla scadenza del termine di disdetta ordinaria. In queste circostanze, la

conclusione del primo giudice di ritenere giustificato il licenziamento

immediato può essere confermata.

12. Ne discende che

l’appello dell’attore è irricevibile.

Trattandosi di una

causa derivante da una controversia in materia di diritto del lavoro con un

valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC). All’appellata, a cui il gravame non è stato

notificato per la risposta, non si assegnano ripetibili. Il valore litigioso

della presente controversia non sembra raggiungere la soglia di fr. 15’000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett.

a LTF per un eventuale ricorso al Tribunale federale (fr. 14'754.30

lordi: fr. 9'474.- a titolo di salario per i mesi di giugno e luglio 2018; fr.

543.30 a titolo di tredicesima mensilità pro rata [fr. 1'630 : 12 x 2]; fr.

4'737.- a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato).

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 95 e 114 CPC,

decide:

1. L’appello 19 ottobre

2020 di AP 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).