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Decisione

12.2020.148

Contratto di lavoro - dichiarazione di estinzione del contratto per impossibilità della prestazione lavorativa

20 aprile 2021Italiano15 min

I. L’appello 30

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.148

Lugano

20 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2020.5 della

Pretura del Distretto di Vallemaggia - promossa con petizione 17 aprile 2020 da

AO

1

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12’000.- netti oltre

interessi al 5% dal 1° ottobre 2019;

domanda su cui il

convenuto, rimasto precluso, non si è espresso, e che il Pretore con decisione

non motivata 22 ottobre 2020, poi motivata il 29 ottobre 2020,

ha accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12’000.- netti oltre

interessi al 5% dal 1° ottobre 2019 nonché dei rituali oneri sociali previsti;

appellante il convenuto con

appello 30 novembre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di accoglierla per fr.

2'300.- netti oltre accessori e in via ancor più subordinata di accoglierla per

fr. 5'704.90 netti oltre accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre l'attrice con

risposta 22 dicembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

contratto 17 maggio 2019 (doc. 1), concluso a tempo indeterminato e con un

periodo di prova di 3 mesi (e un relativo termine di preavviso di 3 giorni), AO

1 è stata assunta dalla ditta __________ __________, con inizio dell’attività

previsto per il 20 maggio 2019, in qualità di cameriera / gerente di un nuovo

snack bar a __________ con uno stipendio mensile di fr. 3'470.- lordi per 13

mensilità.

Con lettera 28 agosto

2019 essa ha disdetto il contratto di lavoro con effetto dal 30 settembre 2019

(doc. 6).

2. Ritenendo di non

aver sin dall’inizio potuto lavorare, pur avendo regolarmente offerto le sue

prestazioni, a seguito della mancata apertura dell’esercizio pubblico, prevista

per fine maggio / inizio giugno 2019, con petizione 17 aprile 2020 AO 1, al

beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio

innanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia AP 1, titolare della ditta

individuale __________ __________, per ottenerne la condanna al pagamento di

fr. 12’000.- netti, somma corrispondente ai 4 salari mensili comprensivi della

relativa quota parte di tredicesima (di circa fr. 3'000.- netti ciascuno, cfr.

doc. 7) a lei dovuti dal 1° giugno al 30 settembre 2019, oltre interessi al 5%

dal 1° ottobre 2019.

Il convenuto, ancorché richiesto a

due riprese di presentare le sue osservazioni, non si è determinato sulla

domanda.

3. Con decisione non

motivata 22 ottobre 2020, poi motivata il 29 ottobre 2020 su tempestiva

richiesta 27 ottobre 2020 del convenuto, il Pretore, in accoglimento della

petizione, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 12’000.- netti oltre

interessi al 5% dal 1° ottobre 2019 nonché dei rituali oneri sociali previsti,

senza prelevare tassa di giustizia e spese e obbligandolo a rifondere

all’attrice fr. 100.- a titolo di ripetibili.

Il giudice di prime cure

ha accertato che l’attrice dal 20 maggio 2019 aveva tentato di fornire la

propria prestazione lavorativa a favore del convenuto, recandosi più volte

presso l’esercizio pubblico, trovandolo costantemente chiuso ed interpellando

dunque ripetutamente il convenuto, il quale, dopo aver inizialmente

tergiversato precisando che l’attività non poteva (ancora) avere inizio per

questioni tecnico-amministrative (“… devono montare la motopompa, devono

rompere il muro martedì …”, cfr. doc. 2), il 28 agosto 2019 aveva

dichiarato il contratto decaduto “causa mancata apertura” (cfr. doc. 5).

Ciò posto e considerato che all’attrice non poteva essere rimproverato

alcunché, ha concluso che il convenuto aveva rifiutato d’accettare la

prestazione lavorativa senza validi motivi, non essendo giustificato in base

alla dottrina non accettare il lavoro di un dipendente per semplici motivi

economici o tecnici.

4. Con

l’appello 30 novembre 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con

risposta 22 dicembre 2020, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di

accoglierla per fr. 2'300.- netti oltre accessori e in via ancor più

subordinata di accoglierla per fr. 5'704.90 netti oltre accessori, il tutto

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Delle rispettive

argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

5. A sostegno delle sue domande d’appello, in

questa sede il convenuto ha

preliminarmente sostenuto che in applicazione della massima inquisitoria

sociale il Pretore avrebbe dovuto accertare d’ufficio tutta una serie di

circostanze fattuali che l’attrice non aveva provveduto a menzionare nella sua

petizione. Nonostante fosse pacificamente rimasto precluso in causa, egli si è

pertanto ritenuto autorizzato ad addurle con il suo gravame, versando agli atti

le necessarie prove documentali. A torto.

5.1. L'art.

247 cpv. 2 lett. b cifra 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di

diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30’000.- il giudice

accerta d'ufficio i fatti.

La

massima inquisitoria sancita da questa norma corrisponde al concetto di

“massima inquisitoria sociale” o “principio inquisitorio attenuato” sviluppato

dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO

(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)

del 28 giugno 2006, in: FF 2006 p. 6738; Tappy, Code de procédure

civile commenté, n. 22 ad art. 247 CPC). Secondo tale principio, il giudice

accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve

interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare

nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria

sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio - ovvero l'accertamento

dei fatti rilevanti ai fini del giudizio - davanti al giudice di prima istanza,

non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione

delle parti. Queste rimangono tenute a esporre - nei modi e nei tempi stabiliti

dalle norme procedurali applicabili - le circostanze all'origine delle loro

pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2,

125 III 231 consid. 4a). Se ha oggettivamente motivo di dubitare della

completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice

è tenuto a interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa (TF

4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1). La massima inquisitoria sociale

non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della

fattispecie rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a), né

obbliga il giudice a istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a

spiegare la sua posizione (DTF 139 III 13 consid. 3.2; TF 4A_484/2011 del 2

novembre 2011 consid. 2.2, 4A_475/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 2.2,

4A_265/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 6; Tappy,

op. cit. n. 23 ad art. 247 CPC). La massima inquisitoria sociale mira, infatti,

a favorire una procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle

carenze di una parte negligente, rispettivamente preclusa (TF 4C.255/2006

del 2 ottobre 2006 consid. 4.2; II CCA 12 giugno 2015 inc. n. 12.2015.18, 16

maggio 2016 inc. n. 12.2015.57).

5.2. Alla

luce di quanto precede, è evidente che le nuove circostanze fattuali e le nuove

prove documentali di cui il convenuto, precluso in causa, vorrebbe prevalersi

per la prima volta solo in questa sede sono proceduralmente irrite (art. 317

cpv. 1 CPC) e non possono essere prese in considerazione per il giudizio. Oltretutto il convenuto nemmeno ha

spiegato per quali ragioni i fatti e le prove addotte dall’attrice in prima

sede avrebbero dovuto far sorgere nel giudice di prime cure dei dubbi sulla

completezza della fattispecie oggetto del giudizio.

6. Con la sua domanda in

via principale il convenuto ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel

senso di respingere la petizione. Egli ha sostenuto che la mancata apertura /

inagibilità dell’esercizio pubblico, che aveva poi comportato la rescissione

del contratto di locazione di quest’ultimo e con ciò l’impossibilità di

prestare qualsiasi attività lavorativa, fosse dovuta al ritardo nell’esecuzione

dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento che gli erano stati promessi

dal locatore e al mancato rilascio della licenza edilizia per l’esercizio

dell’attività di snack bar (cfr. doc. C e E d’appello), circostanze queste per

le quali egli non sarebbe dunque stato responsabile.

6.1. La censura dev’essere

respinta nella misura in cui è ricevibile.

Essa è in larghissima

misura fondata su circostanze fattuali e prove - i doc. C e E d’appello - che

sono state addotte per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC)

e che dunque non possono essere prese in considerazione. Dall’unica circostanza

proceduralmente ammissibile, quella evincibile al punto 3 della petizione,

secondo cui “purtroppo a giugno (N.d.R.: 2019) lo snack bar non ha potuto

esser aperto, a causa di intoppi ascrivibili al datore di lavoro, in

particolare per questioni legate al collaudo dell’esercizio pubblico”,

secondo cui nei giorni successivi all’8 giugno 2019 l’attrice non era mai stata

contattata “se non per giustificare che il ritardo (nell’apertura del

locale) era dovuto a dei problemi con la termopompa o così mi dicevano”

(cfr. doc. 2) e secondo cui a un certo momento e meglio “in data 16 luglio

2019” il convenuto aveva informato telefonicamente l’attrice che “vi

erano dei problemi che concernevano il collaudo del locale (che non era ancora

stato effettuato), verosimilmente dovuto alla termopompa e/o ad altri motivi di

cui io non ero al corrente” e che “in considerazione di tali difficoltà

quest’ultimo (N.d.R. il convenuto) ed il proprietario del locale … hanno

concordato l’annullamento del contratto di locazione”, non si può

assolutamente concludere, già per il fatto che il concordato annullamento del

contratto di locazione risultava pacificamente essere avvenuto durante il

periodo di validità del contratto di lavoro, per l’esistenza di

un’impossibilità iniziale della prestazione lavorativa, tale da comportare la

nullità dell’obbligazione del lavoratore giusta l’art. 20 cpv. 1 CO (DTF 96 II

18 consid. 2a, 95 II 554 consid. 4b). È invece a ragione, che il giudice di

prime cure ha concluso per l’esistenza di un impedimento al lavoro per mora del

datore di lavoro, che lasciava inalterato il suo obbligo al pagamento del

salario al lavoratore ai sensi dell’art. 324 cpv. 1 CO: il ritardo

nell’apertura dell’esercizio pubblico, dovuto oltretutto a non meglio precisati

motivi tecnici - riferiti a problemi con la termopompa e nel collaudo - di cui

per altro non era stato possibile valutare l’effettiva gravità, costituiva in

effetti una circostanza imputabile al convenuto, rispettivamente al suo

locatore (che nell’occasione andava considerato come un suo ausiliario ex art.

101 CO), essendo incontestabile che la messa a disposizione dei locali in cui

doveva essere esercitata l’attività lavorativa rientrasse nelle attività

preparatorie del datore di lavoro (Streiff/Von

Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 3 seg. ad art. 324 CO).

7. Con le sue richieste

in via subordinata e in via ancor più subordinata il convenuto ha postulato la

riforma della pronuncia pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr.

2'300.- netti, o al massimo per fr. 5'704.90 netti, in entrambi i casi oltre

accessori. Egli ha rilevato come a seguito delle comunicazioni da lui

effettuate all’attrice nel periodo di prova, e meglio il 20 giugno 2019 per

scritto (doc. C d’appello, secondo cui “il contratto di lavoro è da

ritenersi nullo in quanto l’esercizio non ha avuto le autorizzazioni necessarie

nei tempi richiesti”), rispettivamente il 16 luglio 2019 per telefono

(petizione punto 3, secondo cui “non se ne faceva più nulla del progetto

poiché

vi erano dei problemi che concernevano il collaudo del locale”

e poiché “in considerazione di tali difficoltà quest’ultimo (N.d.R. il

convenuto) ed il proprietario del locale … hanno concordato l’annullamento del

contratto di locazione”) e ancora il 25 luglio 2019 per WhatsApp (con cui,

come ammesso anche dalla controparte nella lettera 20 agosto 2019 di cui al

doc. 4, essa gli avrebbe pertanto chiesto di significarle formalmente la

disdetta, cfr. doc. 2), il contratto di lavoro, oramai divenuto d’impossibile

esecuzione ab initio, fosse stato da lui disdetto con effetto dai tre

giorni successivi (doc. 1) e dunque dal 23 giugno 2019 (così la richiesta in

via subordinata) o al più tardi dal 28 luglio 2019 (questa invece la richiesta in

via ancor più subordinata).

7.1. La domanda in via

subordinata deve senz’altro essere dichiarata irricevibile, essendo fondata su

circostanze fattuali e prove - il doc. C d’appello (di cui l’attrice, nella

risposta all’appello, ha oltretutto contestato il ricevimento, che in

definitiva è così rimasto non provato) - che sono state addotte per la prima

volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) e che dunque non possono essere

prese in considerazione per il giudizio. Essa sarebbe comunque stata da

respingere anche nel merito, e meglio per le ragioni che verranno esposte qui

di seguito.

7.2. La domanda in via

ancor più subordinata è invece infondata.

Dal solo fatto,

pacificamente risultante dalla petizione, che il 16 luglio 2019 il convenuto,

richiesto telefonicamente dall’attrice di ragguagliarla sull’apertura

dell’esercizio pubblico, le abbia comunicato che “non se ne faceva più nulla

del progetto” e con ciò di ritenere nullo/estinto sin dall’inizio il

contratto di lavoro per impossibilità della prestazione lavorativa, l’attrice

non poteva ancora concludere in modo chiaro e inequivocabile che egli, se le

condizioni per una sua nullità ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO non fossero

state adempiute (ciò che per l’appunto era stato il caso, cfr. supra

consid. 6.1), avesse inteso subordinatamente significarle anche una disdetta

ordinaria per il primo successivo termine utile. La disdetta, che diversamente

dalla dichiarazione di nullità per impossibilità della prestazione (cfr. DTF

129 III 209 consid. 2.2 e contrario) è un atto formatore unilaterale,

deve in effetti essere espressa in modo chiaro e inequivocabile, così che chi

la riceva possa comprendere senza ambiguità il senso della dichiarazione e se

del caso la possa contestare, con la conseguenza che ogni oscurità o

incomprensibilità deve andare a scapito del dichiarante (Portmann, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 8

ad art. 335 CO; Streiff/Von Känel,

op. cit., n. 2 ad art. 335 CO). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di

stabilire che la conversione di un atto giuridico privo di validità in un altro

invece valido non può di principio essere ammessa quando si tratta di atti

formatori (DTF 135 III 441 consid. 3.3, 123 III 124 consid. 3d), il giudice non

potendo supplire a una volontà che non è stata manifestata dalla parte

interessata (DTF 135 III 441 consid. 3.3; TF 4A_531/2014 del 20 gennaio 2015

consid. 2.2): se dunque, per esempio, non è possibile convertire una disdetta

straordinaria rivelatasi priva di fondamento in una disdetta ordinaria (TF

4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2), lo stesso deve valere, a maggior

ragione, anche per una dichiarazione di nullità per impossibilità della

prestazione che dovesse pure rivelarsi infondata.

Nemmeno dal fatto che l’attrice

il 25 luglio 2019 avrebbe chiesto per WhatsApp al convenuto di significarle

formalmente la disdetta (cfr. doc. 2 e 4) - il che per altro conferma che essa

non poteva ancora concludere in modo chiaro e inequivocabile che egli in

precedenza avesse inteso subordinatamente significarle anche una disdetta

ordinaria - si può infine concludere per l’avvenuta formalizzazione di una

disdetta del contratto di lavoro.

8. Ne discende che

l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado seguono di principio la soccombenza delle parti

(art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché, trattandosi di una controversia derivante da

un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si

prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Ancorché vincente in questa sede, all’attrice non vengono

attribuite né un’indennità per ripetibili, non avendo essa fatto capo ad un

patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), né un’indennità per inconvenienti,

non avendo essa provveduto a motivare una richiesta in tal senso (TF 22 ottobre

2013 4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 21 agosto 2015 inc. n. 12.2013.181, 9

dicembre 2015 inc. n. 12.2015.36, 22 agosto 2018 inc. n. 12.2016.211, 10

settembre 2018 inc. n. 12.2017.25).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

Fatti

I. L’appello 30

novembre 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Non si prelevano

spese processuali. Non si attribuiscono né indennità per inconvenienti né ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Vallemaggia.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).