12.2020.148
Contratto di lavoro - dichiarazione di estinzione del contratto per impossibilità della prestazione lavorativa
20 aprile 2021Italiano15 min
I. L’appello 30
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.148
Lugano
20 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2020.5 della
Pretura del Distretto di Vallemaggia - promossa con petizione 17 aprile 2020 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12’000.- netti oltre
interessi al 5% dal 1° ottobre 2019;
domanda su cui il
convenuto, rimasto precluso, non si è espresso, e che il Pretore con decisione
non motivata 22 ottobre 2020, poi motivata il 29 ottobre 2020,
ha accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12’000.- netti oltre
interessi al 5% dal 1° ottobre 2019 nonché dei rituali oneri sociali previsti;
appellante il convenuto con
appello 30 novembre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di accoglierla per fr.
2'300.- netti oltre accessori e in via ancor più subordinata di accoglierla per
fr. 5'704.90 netti oltre accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l'attrice con
risposta 22 dicembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 17 maggio 2019 (doc. 1), concluso a tempo indeterminato e con un
periodo di prova di 3 mesi (e un relativo termine di preavviso di 3 giorni), AO
1 è stata assunta dalla ditta __________ __________, con inizio dell’attività
previsto per il 20 maggio 2019, in qualità di cameriera / gerente di un nuovo
snack bar a __________ con uno stipendio mensile di fr. 3'470.- lordi per 13
mensilità.
Con lettera 28 agosto
2019 essa ha disdetto il contratto di lavoro con effetto dal 30 settembre 2019
(doc. 6).
2. Ritenendo di non
aver sin dall’inizio potuto lavorare, pur avendo regolarmente offerto le sue
prestazioni, a seguito della mancata apertura dell’esercizio pubblico, prevista
per fine maggio / inizio giugno 2019, con petizione 17 aprile 2020 AO 1, al
beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio
innanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia AP 1, titolare della ditta
individuale __________ __________, per ottenerne la condanna al pagamento di
fr. 12’000.- netti, somma corrispondente ai 4 salari mensili comprensivi della
relativa quota parte di tredicesima (di circa fr. 3'000.- netti ciascuno, cfr.
doc. 7) a lei dovuti dal 1° giugno al 30 settembre 2019, oltre interessi al 5%
dal 1° ottobre 2019.
Il convenuto, ancorché richiesto a
due riprese di presentare le sue osservazioni, non si è determinato sulla
domanda.
3. Con decisione non
motivata 22 ottobre 2020, poi motivata il 29 ottobre 2020 su tempestiva
richiesta 27 ottobre 2020 del convenuto, il Pretore, in accoglimento della
petizione, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 12’000.- netti oltre
interessi al 5% dal 1° ottobre 2019 nonché dei rituali oneri sociali previsti,
senza prelevare tassa di giustizia e spese e obbligandolo a rifondere
all’attrice fr. 100.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure
ha accertato che l’attrice dal 20 maggio 2019 aveva tentato di fornire la
propria prestazione lavorativa a favore del convenuto, recandosi più volte
presso l’esercizio pubblico, trovandolo costantemente chiuso ed interpellando
dunque ripetutamente il convenuto, il quale, dopo aver inizialmente
tergiversato precisando che l’attività non poteva (ancora) avere inizio per
questioni tecnico-amministrative (“… devono montare la motopompa, devono
rompere il muro martedì …”, cfr. doc. 2), il 28 agosto 2019 aveva
dichiarato il contratto decaduto “causa mancata apertura” (cfr. doc. 5).
Ciò posto e considerato che all’attrice non poteva essere rimproverato
alcunché, ha concluso che il convenuto aveva rifiutato d’accettare la
prestazione lavorativa senza validi motivi, non essendo giustificato in base
alla dottrina non accettare il lavoro di un dipendente per semplici motivi
economici o tecnici.
4. Con
l’appello 30 novembre 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con
risposta 22 dicembre 2020, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di
accoglierla per fr. 2'300.- netti oltre accessori e in via ancor più
subordinata di accoglierla per fr. 5'704.90 netti oltre accessori, il tutto
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle rispettive
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
5. A sostegno delle sue domande d’appello, in
questa sede il convenuto ha
preliminarmente sostenuto che in applicazione della massima inquisitoria
sociale il Pretore avrebbe dovuto accertare d’ufficio tutta una serie di
circostanze fattuali che l’attrice non aveva provveduto a menzionare nella sua
petizione. Nonostante fosse pacificamente rimasto precluso in causa, egli si è
pertanto ritenuto autorizzato ad addurle con il suo gravame, versando agli atti
le necessarie prove documentali. A torto.
5.1. L'art.
247 cpv. 2 lett. b cifra 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di
diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30’000.- il giudice
accerta d'ufficio i fatti.
La
massima inquisitoria sancita da questa norma corrisponde al concetto di
“massima inquisitoria sociale” o “principio inquisitorio attenuato” sviluppato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO
(Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)
del 28 giugno 2006, in: FF 2006 p. 6738; Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 22 ad art. 247 CPC). Secondo tale principio, il giudice
accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve
interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare
nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria
sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio - ovvero l'accertamento
dei fatti rilevanti ai fini del giudizio - davanti al giudice di prima istanza,
non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione
delle parti. Queste rimangono tenute a esporre - nei modi e nei tempi stabiliti
dalle norme procedurali applicabili - le circostanze all'origine delle loro
pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2,
125 III 231 consid. 4a). Se ha oggettivamente motivo di dubitare della
completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice
è tenuto a interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa (TF
4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1). La massima inquisitoria sociale
non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della
fattispecie rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a), né
obbliga il giudice a istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a
spiegare la sua posizione (DTF 139 III 13 consid. 3.2; TF 4A_484/2011 del 2
novembre 2011 consid. 2.2, 4A_475/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 2.2,
4A_265/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 6; Tappy,
op. cit. n. 23 ad art. 247 CPC). La massima inquisitoria sociale mira, infatti,
a favorire una procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle
carenze di una parte negligente, rispettivamente preclusa (TF 4C.255/2006
del 2 ottobre 2006 consid. 4.2; II CCA 12 giugno 2015 inc. n. 12.2015.18, 16
maggio 2016 inc. n. 12.2015.57).
5.2. Alla
luce di quanto precede, è evidente che le nuove circostanze fattuali e le nuove
prove documentali di cui il convenuto, precluso in causa, vorrebbe prevalersi
per la prima volta solo in questa sede sono proceduralmente irrite (art. 317
cpv. 1 CPC) e non possono essere prese in considerazione per il giudizio. Oltretutto il convenuto nemmeno ha
spiegato per quali ragioni i fatti e le prove addotte dall’attrice in prima
sede avrebbero dovuto far sorgere nel giudice di prime cure dei dubbi sulla
completezza della fattispecie oggetto del giudizio.
6. Con la sua domanda in
via principale il convenuto ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel
senso di respingere la petizione. Egli ha sostenuto che la mancata apertura /
inagibilità dell’esercizio pubblico, che aveva poi comportato la rescissione
del contratto di locazione di quest’ultimo e con ciò l’impossibilità di
prestare qualsiasi attività lavorativa, fosse dovuta al ritardo nell’esecuzione
dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento che gli erano stati promessi
dal locatore e al mancato rilascio della licenza edilizia per l’esercizio
dell’attività di snack bar (cfr. doc. C e E d’appello), circostanze queste per
le quali egli non sarebbe dunque stato responsabile.
6.1. La censura dev’essere
respinta nella misura in cui è ricevibile.
Essa è in larghissima
misura fondata su circostanze fattuali e prove - i doc. C e E d’appello - che
sono state addotte per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC)
e che dunque non possono essere prese in considerazione. Dall’unica circostanza
proceduralmente ammissibile, quella evincibile al punto 3 della petizione,
secondo cui “purtroppo a giugno (N.d.R.: 2019) lo snack bar non ha potuto
esser aperto, a causa di intoppi ascrivibili al datore di lavoro, in
particolare per questioni legate al collaudo dell’esercizio pubblico”,
secondo cui nei giorni successivi all’8 giugno 2019 l’attrice non era mai stata
contattata “se non per giustificare che il ritardo (nell’apertura del
locale) era dovuto a dei problemi con la termopompa o così mi dicevano”
(cfr. doc. 2) e secondo cui a un certo momento e meglio “in data 16 luglio
2019” il convenuto aveva informato telefonicamente l’attrice che “vi
erano dei problemi che concernevano il collaudo del locale (che non era ancora
stato effettuato), verosimilmente dovuto alla termopompa e/o ad altri motivi di
cui io non ero al corrente” e che “in considerazione di tali difficoltà
quest’ultimo (N.d.R. il convenuto) ed il proprietario del locale … hanno
concordato l’annullamento del contratto di locazione”, non si può
assolutamente concludere, già per il fatto che il concordato annullamento del
contratto di locazione risultava pacificamente essere avvenuto durante il
periodo di validità del contratto di lavoro, per l’esistenza di
un’impossibilità iniziale della prestazione lavorativa, tale da comportare la
nullità dell’obbligazione del lavoratore giusta l’art. 20 cpv. 1 CO (DTF 96 II
18 consid. 2a, 95 II 554 consid. 4b). È invece a ragione, che il giudice di
prime cure ha concluso per l’esistenza di un impedimento al lavoro per mora del
datore di lavoro, che lasciava inalterato il suo obbligo al pagamento del
salario al lavoratore ai sensi dell’art. 324 cpv. 1 CO: il ritardo
nell’apertura dell’esercizio pubblico, dovuto oltretutto a non meglio precisati
motivi tecnici - riferiti a problemi con la termopompa e nel collaudo - di cui
per altro non era stato possibile valutare l’effettiva gravità, costituiva in
effetti una circostanza imputabile al convenuto, rispettivamente al suo
locatore (che nell’occasione andava considerato come un suo ausiliario ex art.
101 CO), essendo incontestabile che la messa a disposizione dei locali in cui
doveva essere esercitata l’attività lavorativa rientrasse nelle attività
preparatorie del datore di lavoro (Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 3 seg. ad art. 324 CO).
7. Con le sue richieste
in via subordinata e in via ancor più subordinata il convenuto ha postulato la
riforma della pronuncia pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr.
2'300.- netti, o al massimo per fr. 5'704.90 netti, in entrambi i casi oltre
accessori. Egli ha rilevato come a seguito delle comunicazioni da lui
effettuate all’attrice nel periodo di prova, e meglio il 20 giugno 2019 per
scritto (doc. C d’appello, secondo cui “il contratto di lavoro è da
ritenersi nullo in quanto l’esercizio non ha avuto le autorizzazioni necessarie
nei tempi richiesti”), rispettivamente il 16 luglio 2019 per telefono
(petizione punto 3, secondo cui “non se ne faceva più nulla del progetto
poiché
vi erano dei problemi che concernevano il collaudo del locale”
e poiché “in considerazione di tali difficoltà quest’ultimo (N.d.R. il
convenuto) ed il proprietario del locale … hanno concordato l’annullamento del
contratto di locazione”) e ancora il 25 luglio 2019 per WhatsApp (con cui,
come ammesso anche dalla controparte nella lettera 20 agosto 2019 di cui al
doc. 4, essa gli avrebbe pertanto chiesto di significarle formalmente la
disdetta, cfr. doc. 2), il contratto di lavoro, oramai divenuto d’impossibile
esecuzione ab initio, fosse stato da lui disdetto con effetto dai tre
giorni successivi (doc. 1) e dunque dal 23 giugno 2019 (così la richiesta in
via subordinata) o al più tardi dal 28 luglio 2019 (questa invece la richiesta in
via ancor più subordinata).
7.1. La domanda in via
subordinata deve senz’altro essere dichiarata irricevibile, essendo fondata su
circostanze fattuali e prove - il doc. C d’appello (di cui l’attrice, nella
risposta all’appello, ha oltretutto contestato il ricevimento, che in
definitiva è così rimasto non provato) - che sono state addotte per la prima
volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) e che dunque non possono essere
prese in considerazione per il giudizio. Essa sarebbe comunque stata da
respingere anche nel merito, e meglio per le ragioni che verranno esposte qui
di seguito.
7.2. La domanda in via
ancor più subordinata è invece infondata.
Dal solo fatto,
pacificamente risultante dalla petizione, che il 16 luglio 2019 il convenuto,
richiesto telefonicamente dall’attrice di ragguagliarla sull’apertura
dell’esercizio pubblico, le abbia comunicato che “non se ne faceva più nulla
del progetto” e con ciò di ritenere nullo/estinto sin dall’inizio il
contratto di lavoro per impossibilità della prestazione lavorativa, l’attrice
non poteva ancora concludere in modo chiaro e inequivocabile che egli, se le
condizioni per una sua nullità ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO non fossero
state adempiute (ciò che per l’appunto era stato il caso, cfr. supra
consid. 6.1), avesse inteso subordinatamente significarle anche una disdetta
ordinaria per il primo successivo termine utile. La disdetta, che diversamente
dalla dichiarazione di nullità per impossibilità della prestazione (cfr. DTF
129 III 209 consid. 2.2 e contrario) è un atto formatore unilaterale,
deve in effetti essere espressa in modo chiaro e inequivocabile, così che chi
la riceva possa comprendere senza ambiguità il senso della dichiarazione e se
del caso la possa contestare, con la conseguenza che ogni oscurità o
incomprensibilità deve andare a scapito del dichiarante (Portmann, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 8
ad art. 335 CO; Streiff/Von Känel,
op. cit., n. 2 ad art. 335 CO). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di
stabilire che la conversione di un atto giuridico privo di validità in un altro
invece valido non può di principio essere ammessa quando si tratta di atti
formatori (DTF 135 III 441 consid. 3.3, 123 III 124 consid. 3d), il giudice non
potendo supplire a una volontà che non è stata manifestata dalla parte
interessata (DTF 135 III 441 consid. 3.3; TF 4A_531/2014 del 20 gennaio 2015
consid. 2.2): se dunque, per esempio, non è possibile convertire una disdetta
straordinaria rivelatasi priva di fondamento in una disdetta ordinaria (TF
4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2), lo stesso deve valere, a maggior
ragione, anche per una dichiarazione di nullità per impossibilità della
prestazione che dovesse pure rivelarsi infondata.
Nemmeno dal fatto che l’attrice
il 25 luglio 2019 avrebbe chiesto per WhatsApp al convenuto di significarle
formalmente la disdetta (cfr. doc. 2 e 4) - il che per altro conferma che essa
non poteva ancora concludere in modo chiaro e inequivocabile che egli in
precedenza avesse inteso subordinatamente significarle anche una disdetta
ordinaria - si può infine concludere per l’avvenuta formalizzazione di una
disdetta del contratto di lavoro.
8. Ne discende che
l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado seguono di principio la soccombenza delle parti
(art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché, trattandosi di una controversia derivante da
un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si
prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Ancorché vincente in questa sede, all’attrice non vengono
attribuite né un’indennità per ripetibili, non avendo essa fatto capo ad un
patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), né un’indennità per inconvenienti,
non avendo essa provveduto a motivare una richiesta in tal senso (TF 22 ottobre
2013 4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 21 agosto 2015 inc. n. 12.2013.181, 9
dicembre 2015 inc. n. 12.2015.36, 22 agosto 2018 inc. n. 12.2016.211, 10
settembre 2018 inc. n. 12.2017.25).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
Fatti
I. L’appello 30
novembre 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Non si prelevano
spese processuali. Non si attribuiscono né indennità per inconvenienti né ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).