12.2020.150
Appalto, contenuto del contratto, dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni pattuite, difetti
16 marzo 2021Italiano21 min
l’onere di allegazione e contestazione alla fattispecie, se ne deriva che AO 1 aveva
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.150
Rinvio TF
Lugano
16 marzo 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2011.14 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 3 gennaio
2011 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui l'attrice ha postulato il disconoscimento del debito di fr.
74'173.05 oltre interessi
del 5% dal 9 giugno 2009 di cui al PE n. __________ dell’UE di __________
e l’annullamento
della procedura esecutiva;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione
della petizione, e
che il Pretore ha respinto con decisione 18 dicembre 2018;
appellante l’attrice con appello 18 gennaio 2019, con cui ha
chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando
spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 5 marzo 2019 ha postulato la
reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della sentenza 25 novembre 2020 (inc. n. 4A_285/2020)
con cui la Prima
Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo
parzialmente il ricorso in
materia civile presentato il 27 maggio 2020 dell’attrice, ha
annullato la decisione 12
marzo 2020 di questa Camera, con la quale l’appello era stato
respinto (inc. n.
12.2019.10), rinviandole la causa per una
nuova decisione ai sensi dei considerandi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Fra AO 1 (qui di seguito “AO 1”) e AP 1 (qui di
seguito “AP 1”) era in essere un rapporto di affari nell’ambito del quale la
prima realizzava e forniva alla seconda delle matrici per lo stampo di oggetti
plastici.
2.
Il 19 aprile 2010 AO 1ha fatto spiccare nei confronti
di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. D), escutendola per
l’importo di fr. 83'959.30 oltre interessi e accessori a fronte di svariate
fatture impagate, avverso il quale l’escussa ha interposto opposizione.
3.
Con decisione 18 novembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha disposto il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’ammontare
di fr. 74'173.05 oltre interessi (doc. B). L’appello inoltrato dall’escussa è
stato dichiarato inammissibile dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello (CEF) con decisione 15 dicembre 2010 (doc. C1 e C2).
4.
Con petizione 3 gennaio 2011 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi al
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, postulando il disconoscimento del
debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e l’annullamento della procedura esecutiva di cui
al PE n. __________, sostenendo in sintesi che i documenti prodotti dalla
controparte nell’ambito del rigetto dell’opposizione (doc. E-I) non
costituivano un valido riconoscimento di debito in quanto sottoscritti da una
persona (il direttore tecnico __________ D__________) non
abilitata a rappresentarla, che gli importi pretesi di cui alle offerte/fatture
doc. E e F erano errati e che i prodotti non le erano stati consegnati, oppure erano
stati restituiti in quanto inutilizzabili, oppure presentavano difetti. Con la
medesima petizione l’attrice ha altresì chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 85'000.- oltre interessi (risarcimento del danno). Con
decisione 14 luglio 2011, il Pretore ha dichiarato l’azione creditoria
inammissibile per assenza del necessario tentativo di conciliazione. Essendo
l’appello e il successivo ricorso dell’attrice al Tribunale federale stati
respinti, la decisione è cresciuta in giudicato.
5.
Con risposta 4 marzo 2011 la convenuta si è opposta alla petizione,
rilevando in particolare che già in passato __________ D__________ aveva agito
per conto della controparte concludendo per essa diversi contratti, che le
matrici sono state sempre consegnate conformemente alle ordinazioni e che non
vi è mai stata una notifica di asseriti difetti. Nelle uniche due occasioni in
cui delle matrici le sono state restituite, ciò è avvenuto nel primo caso a
causa di una modifica voluta dalla controparte, e nel secondo caso per
risolvere un problema di incastramento dei pezzi fabbricati dovuto a modifiche
delle matrici effettuate dalla stessa controparte.
6.
Con replica 28 aprile 2011 e duplica 19 maggio 2011 le parti hanno
ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni. Esperita
l’istruttoria, comprendente la perizia giudiziaria del 7 marzo 2016 e la
successiva delucidazione peritale del 28 aprile 2017 relative alla conformità o
difettosità delle matrici, in occasione del verbale di udienza dell’11 dicembre
2017 hanno avuto luogo le arringhe finali delle parti.
7.
Con decisione 18 dicembre 2018 il Pretore ha respinto l’azione
di disconoscimento del debito, ponendo le spese processuali, di
complessivi fr. 9'300.-, a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla
controparte fr. 7'500.- per ripetibili. In sintesi, dopo aver osservato che AO
1 aveva l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto, la sua esecuzione e la
conformità della mercede con quanto pattuito, mentre AP 1 doveva dimostrare
l’esistenza di eventuali difetti e il buon fondamento dei derivanti diritti
(fra cui eventualmente quello alla ricusa dell’opera), il Pretore ha osservato
che la prima ha fatto fronte al proprio onere probatorio, al contrario della
seconda.
8.
Con appello 18 gennaio 2019 AP 1 si è aggravata contro tale
giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione e
sancire conseguentemente il disconoscimento del debito e l’annullamento della
relativa esecuzione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’appellante
ha essenzialmente contestato il potere di rappresentanza di __________ D__________,
la valida stipulazione di un contratto e l’avvenuta dimostrazione delle pretese
della controparte, sostenendo poi che l’istruttoria ha evidenziato le
manchevolezze nei prodotti forniti (ritenuto che le difficoltà incontrate dal
perito nell’esame dei lamentati difetti sarebbe casomai imputabile alla carente
documentazione prodotta dalla parte avversa) e lamentando inoltre una presunta
carente motivazione della decisione pretorile.
9.
Con risposta 5 marzo 2019 AO 1 si è opposta all’appello postulandone
l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.
10. Con
decisione 12 marzo 2020 (inc. 12.2019.10) questa Camera ha respinto l’appello,
nella misura in cui ricevibile, confermando la decisione impugnata. In sintesi,
acclarata la sufficiente motivazione della decisione di primo
grado, l’esistenza del contratto e la conformità della mercede fatturata con
quella pattuita, questa Camera ha concluso che l’assunto pretorile
secondo cui AO 1 ha dimostrato l’esecuzione di quanto contrattualmente pattuito
(segnatamente la consegna delle matrici ordinate) non è stato validamente
criticato con l’appello. Parimenti è stato confermato l’accertamento pretorile
secondo cui AP 1 non ha dimostrato l’esistenza di difetti imputabili alla
controparte.
11. Con ricorso in materia civile del 27 maggio 2020 AP 1 ha postulato
innanzi al Tribunale federale la riforma del giudizio di seconda sede nel senso
di accogliere l’appello e conseguentemente la sua petizione, accertando
l’inesistenza del debito di fr. 74'173.05 e annullando la procedura esecutiva
di cui al PE n. __________. La ricorrente ha innanzitutto evidenziato che le
sue contestazioni relative al non corretto adempimento del contratto da parte
di AO 1 non si limitavano alla (mancata) consegna delle opere: con l’appello essa
aveva piuttosto rimarcato che la controparte, malgrado l’onere della prova a
lei incombente, non aveva comprovato di avere svolto tutte le prestazioni
dovute e di aver consegnato degli stampi utilizzabili e dunque conformi al
contratto. Lo stesso perito avrebbe sostanzialmente concluso che la medesima
non ha eseguito l’incarico conferitole (essendo il CD di cui al doc. 3
inutilizzabile, rispettivamente non contenendo lo stesso tutta la
documentazione tecnica necessaria che AO 1 avrebbe dovuto allestire). La
controparte nemmeno avrebbe dimostrato il valore di quanto eseguito, ritenuto
che le fatture non bastano per comprovare la congruenza fra il lavoro svolto e
gli importi richiesti a titolo di mercede. La ricorrente ha poi ribadito che,
contrariamente a quanto accertato in prima e in seconda istanza, la difettosità
delle opere sarebbe stata dimostrata, rispettivamente che eventuali lacune
probatorie sarebbero imputabili alla mancata produzione della necessaria
documentazione da parte di AO 1.
12. Il Tribunale federale, con decisione 25 novembre 2020 (inc. n.
4A_285/2020) ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione di
secondo grado e ritornando gli atti a questa Camera per un nuovo giudizio ai
sensi dei considerandi. In sintesi, l’Alta Corte ha costatato che in effetti le
censure dell’appellante in relazione all’adempimento del contratto non
riguardavano unicamente la consegna delle opere (non più controversa). Piuttosto,
ai punti 2.3-2.6 del gravame essa aveva spiegato che le prestazioni che l’appaltatrice
doveva fornire includevano tutto il procedimento di ideazione e progettazione
informativa, la realizzazione della documentazione tecnica (modelli matematici)
atta alla realizzazione dei vari stampi, nonché la produzione, la consegna e
l’eventuale successivo adeguamento dei prodotti alle necessità del cliente
affinché fossero utilizzabili, rilevando che quest’ultima non aveva prodotto la
documentazione che attestasse l’esecuzione di tali prestazioni, tant’è che
secondo il perito giudiziario gli atti non permettevano di valutarne l’operato.
Il Tribunale federale ha pertanto annullato la decisione 12 marzo 2020 della
scrivente Camera e le ha rinviato l’incarto al fine di accertare, entro i
limiti delle allegazioni delle parti, il contenuto del contratto in questione,
e meglio quali obblighi contrattuali avesse assunto AO 1 oltre alla fornitura
degli stampi (se ve ne fossero), e verificare in quale misura fossero stati
eseguiti. Di qui la necessità di una nuova pronuncia.
13. Una
decisione di rinvio del Tribunale federale ha carattere vincolante: la
cognizione del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata dai
motivi di tale decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure condizionato da
ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle
constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima
Corte (STF 4A_458/2011 del 22 marzo 2012, consid. 2; DTF 135 III 334, consid.
2; DTF 131 III 91, consid. 5.2; IICCA del 2 maggio 2016, inc. n. 12.2015.152,
consid. 7; IICCA del 28 luglio 2016, inc. n. 12.2015.226, consid. 8).
14. Nella
decisione annullata si era già detto che la sentenza di primo grado non poteva
ritenersi insufficientemente motivata, avendo il Pretore illustrato la
ripartizione dell’onere probatorio, spiegato le ragioni che lo avevano indotto
a confermare la validità del contratto, gli importi fatturati, la dimostrazione
dell’adempimento contrattuale da parte di AO 1 e la mancata dimostrazione dei
difetti lamentati da AP 1, indicando dunque in maniera comprensibile le ragioni
fattuali e giuridiche che hanno portato alla sua decisione. Laddove
l’appellante rimproverava al Pretore di non aver considerato quanto da lei
esposto in occasione delle arringhe finali, ovvero che l’impossibilità del perito
di fornire concludenti risposte è stata unicamente causata dalla carente
documentazione presentata dalla controparte, si era pure osservato che l’argomentazione
non è evincibile dal relativo verbale 11 dicembre 2017 (ove le parti si sono
limitate a riconfermarsi nelle rispettive allegazioni e domande) e che come già
esposto dal primo giudice, l’assenza di prove relative ai difetti deve andare a
carico della parte gravata dall’onere probatorio (ovvero di AP 1).
A
questo stadio della lite, tali aspetti non sono da riesaminare e devono
pertanto essere confermati. Parimenti non sono più in discussione gli
accertamenti della scrivente Camera relativi all’esistenza e validità del
contratto (a fronte di un ampliamento tacito dei poteri di rappresentanza di __________
D__________, dell’accettazione dei contratti e del loro parziale adempimento da
parte di AP 1), nonché alla consegna degli stampi (questioni peraltro non
debitamente censurate con l’appello). Lo stesso dicasi per l’ammontare della
mercede fatturata, ritenuto che con l’appello AP 1non ha sollevato sufficienti
censure a tal riguardo e che laddove la mercede è preventivamente pattuita ai
sensi dell’art. 373 CO (come nel caso in esame), essa non viene calcolata
secondo
il valore e il costo dell’opera ex art. 374 CO. Il Tribunale federale non ha
preteso accertamenti al riguardo, né in relazione all’utilizzabilità e alla
conformità degli stampi. Conformemente al giudizio di rinvio, il tema centrale
della presente decisione è il contenuto del contratto e l’esecuzione di tutte
le prestazioni pattuite da parte di AO 1.
15. A
tal proposito, le parti non hanno formalmente sottoscritto un contratto che
specificasse i diritti e gli obblighi di ciascuna. Secondo quanto da esse
indicato, il loro rapporto contrattuale risale ad anni addietro e ha avuto
quale oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura continuativa di
svariati stampi per la produzione di oggetti plastici sulla base delle
richieste e delle indicazioni fornite dai vari clienti di AP 1e delle relative
conferme d’ordine da questa sottoscritte. Il rapporto contrattuale è pertanto
qualificabile come una serie di incarichi continuati riconducibili
essenzialmente all’appalto, in quanto concernenti l’elaborazione e la
realizzazione puntuale e specifica di matrici sulla base delle indicazioni
della cliente (Gauch, Der
Werkvertrag, 6 ed. 2019, n. 7 seg.; DTF 124 III 456 E. 4b/aa).
16. Giusta
l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le
loro domande e indicare i mezzi di prova. L’obbligo di una parte di sostanziare
Fatti
i fatti rilevanti significa che la stessa è tenuta ad allegare e a specificare
quei fatti non solo nei loro fondamenti, ma in maniera chiara e esaustiva così
da permettere a lei di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter
prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente
al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi
giuridici pertinenti. L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione
dipende dalla natura della norma di legge invocata dalla parte e dal
comportamento processuale della controparte. In altre parole, l’onere di
allegazione e specificazione e quello di contestazione hanno fra loro un
rapporto speculare. In caso di contestazione da parte del convenuto, le
affermazioni dell’attore devono essere ancor più descritte e rese concrete.
Viceversa, più le allegazioni attoree sono motivate e sostanziate, più sono
elevate le esigenze della contestazione della parte avversa. Una contestazione
meramente generica o globale è quindi insufficiente. Essa deve essere
sufficientemente concreta e specifica, affinché la controparte possa
comprendere quali sono i fatti contestati nonché sia posta nella condizione di
poter ulteriormente precisare le proprie pretese e offrire le prove atte a
dimostrarle (DTF 141 III 433, consid. 2.6; DTF 144 II 519, consid. 5.2.2.3; DTF
144 III 67, consid. 2.1; DTF 144 III 67 consid. 2.1).
17. Applicando
l’onere di allegazione e contestazione alla fattispecie, se ne deriva che AO 1 aveva
l’onere di allegare e, in caso di sufficiente contestazione, dimostrare di aver
svolto tutte le prestazioni pattuite (ciò che attiene al contenuto del
contratto), laddove invece il fatto che gli stampi avessero o meno le caratteristiche
previste contrattualmente o dei difetti tecnici rientrava negli oneri
allegatori e probatori della committente.
Ora,
in causa AO 1 ha sostenuto di avere realizzato e consegnato gli stampi
conformemente a quanto pattuito nelle conferme d’ordine, producendo la relativa
documentazione in formato elettronico (v. doc. 3 e elenco contenuto alle p. 2-3
della perizia 7 marzo 2016) e chiedendo l’audizione del suo collaboratore __________
V__________. Pertanto, a suo modo di vedere, i suoi obblighi si esaurivano
nella realizzazione e consegna di quanto ordinato. In ossequio al suo onere di
contestazione, AP 1 avrebbe dunque potuto eccepire, oltre alla mancata
realizzazione e/o consegna delle opere, che il contenuto del contratto e degli
obblighi dell’appaltatrice non si limitavano a quanto sopra.
18. Come
già detto, con il suo gravame l’appellante ha affermato che l’appellata avrebbe
dovuto allestire e consegnarle documentazione tecnica e progetti e realizzare
degli stampi utilizzabili, assistendola sino all’impiego industriale del
prodotto (svolgendo i necessari interventi di messa a punto, come avrebbe
sottolineato il perito). Malgrado ciò, essa non avrebbe prodotto la necessaria
documentazione, che anche a detta dello stesso perito sarebbe stata carente e
non comprovante il suo operato.
Simili
contestazioni e riflessioni non emergono dalla decisione pretorile, per cui
l’appellante avrebbe innanzitutto dovuto indicare dove, negli allegati di prima
sede, avrebbe esposto queste tesi trascurate dal primo giudice. Non lo ha
fatto, rinviando unicamente alle considerazioni peritali di cui si è appena
detto. In effetti, i suoi allegati di prima sede sono del tutto silenti a tal
riguardo: né con la petizione, né con la replica, essa ha eccepito la mancata
realizzazione e consegna di documenti, o che la controparte avrebbe
contrattualmente dovuto assisterla in fase di collaudo e di utilizzo degli
stampi e che abbia disatteso tali obblighi, né ha sostenuto che la mercede di
cui alle offerte comprendesse anche modifiche o adeguamenti successivi alla
consegna. Essa non ha nemmeno indicato e spiegato se e perché le matrici
prodotte non corrispondessero a quanto ordinato: ha unicamente osservato che la
collaborazione fra le parti aveva per oggetto la loro fornitura, ha contestato
l’esistenza di un valido contratto nonché la consegna o l’utilizzabilità delle
matrici in questione, sostenendo di aver notificato i suddetti difetti alla
controparte e che quest’ultima non si è dimostrata in grado di sistemarli. Quest’ultimo
aspetto rientra tuttavia nel suo onere allegatorio e probatorio, nel senso che
la medesima, una volta dimostrati i difetti e la loro tempestiva notifica,
avrebbe potuto avanzare i diritti di cui all’art. 368 CO (compreso quello alla
riparazione gratuita dell’opera).
Le
suddette censure non sono state esposte neppure in sede conclusiva (ciò che
sarebbe in ogni caso stato irrituale): in tale sede, AP 1 si è semplicemente e
laconicamente riconfermata negli allegati introduttivi. Le stesse sono state
presentate tardivamente soltanto con l’appello e sono pertanto irricevibili
(art. 317 CPC).
19. Una
simile lacuna non può essere sanata dal contenuto della perizia giudiziaria,
che ad ogni modo era incentrata sull’accertamento di eventuali difetti e non
afferma ciò che l’appellante pretende. Il perito ha solamente osservato che è
comune che un progettista sia presente al momento del collaudo (p. 4) e che è
possibile che chi realizza uno stampo si assuma l’incarico e il costo di
eventuali messe a punto (p. 6), senza tuttavia accertare il contenuto del
contratto o una violazione di doveri da parte dell’appaltatrice (ciò che
peraltro non gli competeva di stabilire), rispettivamente senza mai mettere in
Considerandi
dubbio che le matrici ordinate siano effettivamente state realizzate o
consegnate. Egli ha poi elencato, alla p. 3, tutte le prove sottopostegli, fra
cui i documenti digitali contenuti nel CD di cui al doc. 3 e riguardanti le
matrici (ad esempio conferme d’ordine, bolle di consegna, fatture, solleciti di
pagamento, disegni 2D e matematiche 3D di parti e pezzi). Pur rimarcando altresì
i documenti mancanti (non solo determinati disegni, ma anche capitolati, protocolli
di stampaggio e rapporti di collaudo), il medesimo non ha imputato tale lacuna
informativa all’una o all’altra parte, né ha chiarito quale delle due avrebbe
dovuto essere in possesso dei relativi documenti e produrli in causa: ha
unicamente osservato che la documentazione non gli permetteva di accertare la
presenza di difetti o le relative cause.
20.
Si
può comunque abbondanzialmente precisare che anche dalle ulteriori risultanze
istruttorie non emerge un’estensione del contratto così come pretesa in secondo
grado dall’appellante: solo le conferme d’ordine (doc. E-I) menzionano
talvolta, e assai genericamente, l’esecuzione di un collaudo (in quali modalità
non è dato sapere), stabilendo per il resto che la mercede includeva la
progettazione degli stampi, la fabbricazione di tasselli, i trattamenti
termici, e il costo di trasporto e consegna. Dal doc. L emerge che le
successive modifiche richieste per gli stampi venivano fatturate separatamente.
Nei doc. P e Q, le ordinazioni in questione vengono descritte quali contratti
di fornitura o d’acquisto. In sede di audizione, né __________ D__________ né __________
V__________ hanno menzionato l’obbligo di consegna di documentazione o obblighi
successivi alla consegna degli stampi (cfr. verbale del 21 agosto 2013).
21.
Se
ne deve concludere, alla luce delle allegazioni e delle (generiche) contestazioni
di causa, che AO 1 non è stata posta nella condizione né era tenuta a meglio
specificare il contenuto del contratto e l’estensione dei suoi obblighi e ad
apportare ulteriori mezzi di prova, ma poteva limitarsi a dimostrare la
realizzazione e la consegna delle matrici di cui trattasi, ritenuto che le
prove agli atti (testi __________ D__________ e __________ V__________, verbale
del 21 agosto 2013 e doc. 3, 5 e 6) possono bastare a tal riguardo, a conferma
della decisione pretorile.
22.
Esulando
la questione dei difetti dal tema della presente decisione, per essa valgono le
considerazioni già esposte nell’annullata decisione 12 marzo 2020 ai consid. 7
e 8, ovvero innanzitutto che l’appellante non poteva semplicemente sostenere
che la controparte dovesse dimostrare l’assenza di difetti, senza indicare i
motivi per i quali l’attribuzione dell’onere della prova effettuata dal Pretore
sarebbe erronea (art. 310 e 311 CPC).
Anche
le sue argomentazioni relative alla presenza di difetti e ai derivanti costi e
pregiudizi non bastano a sovvertire il giudizio impugnato: essa ha citato con
eccessiva genericità la “documentazione agli atti”, i doc. N, V1-11 e
Z1-Z9 (p. 6 gravame) e la testimonianza di __________ D__________ (p. 9
gravame) senza spiegare perché da essi si dovrebbe ricavare la dimostrazione
dei difetti e la relativa responsabilità di AO 1, ciò che non adempie al suo
onere di formulare censure puntuali e sostanziate (non incombendo al giudice di
ricercare all’interno degli atti gli elementi idonei a comprovare le sue tesi),
né ha specificato gli asseriti costi di ripristino e messa in esecuzione, richiamando
ancora una volta solo in termini generali un plico di documenti (gravame, p.
10). L’appellante ha poi rinviato alle manchevolezze dei prodotti emerse nelle
risultanze peritali, citando le p. 6-7 della perizia e menzionando alcuni
stampi, senza tuttavia approfondire la tematica e confrontarsi con quanto
esposto dal primo giudice in relazione alla dimostrazione dei difetti e alla
presunta responsabilità della controparte (p 5-7 della sentenza impugnata).
Come esplicitato nella perizia (ad esempio p. 4 seg.) e rimarcato dal Pretore,
la presenza di problematiche riferite ai prodotti può derivare da svariati
fattori e ancora non significa l’imputabilità di tali problemi a AO 1, che non
ha potuto essere acclarata. Tali accertamenti, in assenza di valide
contestazioni, pure resistono alla critica.
Infine,
l’appellante ha menzionato l’impossibilità di dimostrare i difetti in assenza
della documentazione tecnica, che avrebbe dovuto essere realizzata e prodotta
dalla controparte. Ora, è pur vero che la dimostrazione della difettosità di
un’opera può comportare, per la committente, ostacoli pratici e difficoltà
probatorie, e che l’appaltatrice può conseguentemente essere obbligata, secondo
le regole della buona fede, a collaborare all’amministrazione delle prove e
produrre i necessari dettagli e le informazioni tecniche, laddove un suo
ingiustificato rifiuto può essere interpretato a suo sfavore (v. Zindel/Pulver/Schott in: Honsell/Vogt/ Wiegand
[ed.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. ed., n. 90 seg. ad art. 368
CO; Chaix in: Thévenoz/Werro
[ed.], Commentaire Romand, Code des obligations I, 2 ed., n. 74 ad art. 368
CO). Tuttavia, nel gravame l’appellante non ha approfondito la questione. Non ha
espresso particolari considerazioni relative a un’emergenza probatoria e alla
sua impossibilità di procurarsi i documenti necessari da sottoporre al perito,
né sostiene di avere infruttuosamente richiesto un’edizione di documenti dalla
controparte, né che questa, malgrado una richiesta del giudice, si sia
indebitamente rifiutata di collaborare. Peraltro, dalla perizia (v. p. 3-5) e
dalla successiva delucidazione (v. p. 1) si evince che l’esame del perito è
stato ostacolato non solo dall’insufficiente documentazione tecnica agli atti,
ma anche dal troppo tempo trascorso da quando sono emersi i problemi, dalle
modifiche nel frattempo operate sulle matrici, dall’assenza di protocolli atti
a rilevare e segnalare problemi durante la messa in servizio dello stampo e
dall’assenza di ulteriori informazioni. Ne consegue che AP 1, gravata
dell’onere della prova, si deve assumere le conseguenze negative della mancata
dimostrazione di quanto asserito.
23.
Per
tutti questi motivi, la presente controversia non può avere un diverso esito. L’appello
18.
gennaio 2019 di AP 1 deve essere respinto (nella misura in cui è
ricevibile), con conseguente conferma della decisione impugnata.
24.
Le
spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 74'173.05 (determinante anche ai fini di un eventuale
ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art.
106.
cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13
LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11
cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto delle spese e dell’IVA,
sono quantificate in fr. 3’500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. L’appello 18 gennaio
2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante,
con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 3'500.- a titolo di ripetibili di
seconda sede.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione al Tribunale
Federale, I Corte di diritto civile.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).