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Decisione

12.2020.150

Appalto, contenuto del contratto, dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni pattuite, difetti

16 marzo 2021Italiano21 min

l’onere di allegazione e contestazione alla fattispecie, se ne deriva che AO 1 aveva

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.150

Rinvio TF

Lugano

16 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OA.2011.14 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 3 gennaio

2011 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l'attrice ha postulato il disconoscimento del debito di fr.

74'173.05 oltre interessi

del 5% dal 9 giugno 2009 di cui al PE n. __________ dell’UE di __________

e l’annullamento

della procedura esecutiva;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione

della petizione, e

che il Pretore ha respinto con decisione 18 dicembre 2018;

appellante l’attrice con appello 18 gennaio 2019, con cui ha

chiesto la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando

spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 5 marzo 2019 ha postulato la

reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della sentenza 25 novembre 2020 (inc. n. 4A_285/2020)

con cui la Prima

Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo

parzialmente il ricorso in

materia civile presentato il 27 maggio 2020 dell’attrice, ha

annullato la decisione 12

marzo 2020 di questa Camera, con la quale l’appello era stato

respinto (inc. n.

12.2019.10), rinviandole la causa per una

nuova decisione ai sensi dei considerandi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Fra AO 1 (qui di seguito “AO 1”) e AP 1 (qui di

seguito “AP 1”) era in essere un rapporto di affari nell’ambito del quale la

prima realizzava e forniva alla seconda delle matrici per lo stampo di oggetti

plastici.

2.

Il 19 aprile 2010 AO 1ha fatto spiccare nei confronti

di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. D), escutendola per

l’importo di fr. 83'959.30 oltre interessi e accessori a fronte di svariate

fatture impagate, avverso il quale l’escussa ha interposto opposizione.

3.

Con decisione 18 novembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano,

Sezione 5, ha disposto il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’ammontare

di fr. 74'173.05 oltre interessi (doc. B). L’appello inoltrato dall’escussa è

stato dichiarato inammissibile dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello (CEF) con decisione 15 dicembre 2010 (doc. C1 e C2).

4.

Con petizione 3 gennaio 2011 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi al

Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, postulando il disconoscimento del

debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e l’annullamento della procedura esecutiva di cui

al PE n. __________, sostenendo in sintesi che i documenti prodotti dalla

controparte nell’ambito del rigetto dell’opposizione (doc. E-I) non

costituivano un valido riconoscimento di debito in quanto sottoscritti da una

persona (il direttore tecnico __________ D__________) non

abilitata a rappresentarla, che gli importi pretesi di cui alle offerte/fatture

doc. E e F erano errati e che i prodotti non le erano stati consegnati, oppure erano

stati restituiti in quanto inutilizzabili, oppure presentavano difetti. Con la

medesima petizione l’attrice ha altresì chiesto la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 85'000.- oltre interessi (risarcimento del danno). Con

decisione 14 luglio 2011, il Pretore ha dichiarato l’azione creditoria

inammissibile per assenza del necessario tentativo di conciliazione. Essendo

l’appello e il successivo ricorso dell’attrice al Tribunale federale stati

respinti, la decisione è cresciuta in giudicato.

5.

Con risposta 4 marzo 2011 la convenuta si è opposta alla petizione,

rilevando in particolare che già in passato __________ D__________ aveva agito

per conto della controparte concludendo per essa diversi contratti, che le

matrici sono state sempre consegnate conformemente alle ordinazioni e che non

vi è mai stata una notifica di asseriti difetti. Nelle uniche due occasioni in

cui delle matrici le sono state restituite, ciò è avvenuto nel primo caso a

causa di una modifica voluta dalla controparte, e nel secondo caso per

risolvere un problema di incastramento dei pezzi fabbricati dovuto a modifiche

delle matrici effettuate dalla stessa controparte.

6.

Con replica 28 aprile 2011 e duplica 19 maggio 2011 le parti hanno

ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni. Esperita

l’istruttoria, comprendente la perizia giudiziaria del 7 marzo 2016 e la

successiva delucidazione peritale del 28 aprile 2017 relative alla conformità o

difettosità delle matrici, in occasione del verbale di udienza dell’11 dicembre

2017 hanno avuto luogo le arringhe finali delle parti.

7.

Con decisione 18 dicembre 2018 il Pretore ha respinto l’azione

di disconoscimento del debito, ponendo le spese processuali, di

complessivi fr. 9'300.-, a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla

controparte fr. 7'500.- per ripetibili. In sintesi, dopo aver osservato che AO

1 aveva l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto, la sua esecuzione e la

conformità della mercede con quanto pattuito, mentre AP 1 doveva dimostrare

l’esistenza di eventuali difetti e il buon fondamento dei derivanti diritti

(fra cui eventualmente quello alla ricusa dell’opera), il Pretore ha osservato

che la prima ha fatto fronte al proprio onere probatorio, al contrario della

seconda.

8.

Con appello 18 gennaio 2019 AP 1 si è aggravata contro tale

giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione e

sancire conseguentemente il disconoscimento del debito e l’annullamento della

relativa esecuzione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’appellante

ha essenzialmente contestato il potere di rappresentanza di __________ D__________,

la valida stipulazione di un contratto e l’avvenuta dimostrazione delle pretese

della controparte, sostenendo poi che l’istruttoria ha evidenziato le

manchevolezze nei prodotti forniti (ritenuto che le difficoltà incontrate dal

perito nell’esame dei lamentati difetti sarebbe casomai imputabile alla carente

documentazione prodotta dalla parte avversa) e lamentando inoltre una presunta

carente motivazione della decisione pretorile.

9.

Con risposta 5 marzo 2019 AO 1 si è opposta all’appello postulandone

l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

10. Con

decisione 12 marzo 2020 (inc. 12.2019.10) questa Camera ha respinto l’appello,

nella misura in cui ricevibile, confermando la decisione impugnata. In sintesi,

acclarata la sufficiente motivazione della decisione di primo

grado, l’esistenza del contratto e la conformità della mercede fatturata con

quella pattuita, questa Camera ha concluso che l’assunto pretorile

secondo cui AO 1 ha dimostrato l’esecuzione di quanto contrattualmente pattuito

(segnatamente la consegna delle matrici ordinate) non è stato validamente

criticato con l’appello. Parimenti è stato confermato l’accertamento pretorile

secondo cui AP 1 non ha dimostrato l’esistenza di difetti imputabili alla

controparte.

11. Con ricorso in materia civile del 27 maggio 2020 AP 1 ha postulato

innanzi al Tribunale federale la riforma del giudizio di seconda sede nel senso

di accogliere l’appello e conseguentemente la sua petizione, accertando

l’inesistenza del debito di fr. 74'173.05 e annullando la procedura esecutiva

di cui al PE n. __________. La ricorrente ha innanzitutto evidenziato che le

sue contestazioni relative al non corretto adempimento del contratto da parte

di AO 1 non si limitavano alla (mancata) consegna delle opere: con l’appello essa

aveva piuttosto rimarcato che la controparte, malgrado l’onere della prova a

lei incombente, non aveva comprovato di avere svolto tutte le prestazioni

dovute e di aver consegnato degli stampi utilizzabili e dunque conformi al

contratto. Lo stesso perito avrebbe sostanzialmente concluso che la medesima

non ha eseguito l’incarico conferitole (essendo il CD di cui al doc. 3

inutilizzabile, rispettivamente non contenendo lo stesso tutta la

documentazione tecnica necessaria che AO 1 avrebbe dovuto allestire). La

controparte nemmeno avrebbe dimostrato il valore di quanto eseguito, ritenuto

che le fatture non bastano per comprovare la congruenza fra il lavoro svolto e

gli importi richiesti a titolo di mercede. La ricorrente ha poi ribadito che,

contrariamente a quanto accertato in prima e in seconda istanza, la difettosità

delle opere sarebbe stata dimostrata, rispettivamente che eventuali lacune

probatorie sarebbero imputabili alla mancata produzione della necessaria

documentazione da parte di AO 1.

12. Il Tribunale federale, con decisione 25 novembre 2020 (inc. n.

4A_285/2020) ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione di

secondo grado e ritornando gli atti a questa Camera per un nuovo giudizio ai

sensi dei considerandi. In sintesi, l’Alta Corte ha costatato che in effetti le

censure dell’appellante in relazione all’adempimento del contratto non

riguardavano unicamente la consegna delle opere (non più controversa). Piuttosto,

ai punti 2.3-2.6 del gravame essa aveva spiegato che le prestazioni che l’appaltatrice

doveva fornire includevano tutto il procedimento di ideazione e progettazione

informativa, la realizzazione della documentazione tecnica (modelli matematici)

atta alla realizzazione dei vari stampi, nonché la produzione, la consegna e

l’eventuale successivo adeguamento dei prodotti alle necessità del cliente

affinché fossero utilizzabili, rilevando che quest’ultima non aveva prodotto la

documentazione che attestasse l’esecuzione di tali prestazioni, tant’è che

secondo il perito giudiziario gli atti non permettevano di valutarne l’operato.

Il Tribunale federale ha pertanto annullato la decisione 12 marzo 2020 della

scrivente Camera e le ha rinviato l’incarto al fine di accertare, entro i

limiti delle allegazioni delle parti, il contenuto del contratto in questione,

e meglio quali obblighi contrattuali avesse assunto AO 1 oltre alla fornitura

degli stampi (se ve ne fossero), e verificare in quale misura fossero stati

eseguiti. Di qui la necessità di una nuova pronuncia.

13. Una

decisione di rinvio del Tribunale federale ha carattere vincolante: la

cognizione del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata dai

motivi di tale decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure condizionato da

ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle

constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima

Corte (STF 4A_458/2011 del 22 marzo 2012, consid. 2; DTF 135 III 334, consid.

2; DTF 131 III 91, consid. 5.2; IICCA del 2 maggio 2016, inc. n. 12.2015.152,

consid. 7; IICCA del 28 luglio 2016, inc. n. 12.2015.226, consid. 8).

14. Nella

decisione annullata si era già detto che la sentenza di primo grado non poteva

ritenersi insufficientemente motivata, avendo il Pretore illustrato la

ripartizione dell’onere probatorio, spiegato le ragioni che lo avevano indotto

a confermare la validità del contratto, gli importi fatturati, la dimostrazione

dell’adempimento contrattuale da parte di AO 1 e la mancata dimostrazione dei

difetti lamentati da AP 1, indicando dunque in maniera comprensibile le ragioni

fattuali e giuridiche che hanno portato alla sua decisione. Laddove

l’appellante rimproverava al Pretore di non aver considerato quanto da lei

esposto in occasione delle arringhe finali, ovvero che l’impossibilità del perito

di fornire concludenti risposte è stata unicamente causata dalla carente

documentazione presentata dalla controparte, si era pure osservato che l’argomentazione

non è evincibile dal relativo verbale 11 dicembre 2017 (ove le parti si sono

limitate a riconfermarsi nelle rispettive allegazioni e domande) e che come già

esposto dal primo giudice, l’assenza di prove relative ai difetti deve andare a

carico della parte gravata dall’onere probatorio (ovvero di AP 1).

A

questo stadio della lite, tali aspetti non sono da riesaminare e devono

pertanto essere confermati. Parimenti non sono più in discussione gli

accertamenti della scrivente Camera relativi all’esistenza e validità del

contratto (a fronte di un ampliamento tacito dei poteri di rappresentanza di __________

D__________, dell’accettazione dei contratti e del loro parziale adempimento da

parte di AP 1), nonché alla consegna degli stampi (questioni peraltro non

debitamente censurate con l’appello). Lo stesso dicasi per l’ammontare della

mercede fatturata, ritenuto che con l’appello AP 1non ha sollevato sufficienti

censure a tal riguardo e che laddove la mercede è preventivamente pattuita ai

sensi dell’art. 373 CO (come nel caso in esame), essa non viene calcolata

secondo

il valore e il costo dell’opera ex art. 374 CO. Il Tribunale federale non ha

preteso accertamenti al riguardo, né in relazione all’utilizzabilità e alla

conformità degli stampi. Conformemente al giudizio di rinvio, il tema centrale

della presente decisione è il contenuto del contratto e l’esecuzione di tutte

le prestazioni pattuite da parte di AO 1.

15. A

tal proposito, le parti non hanno formalmente sottoscritto un contratto che

specificasse i diritti e gli obblighi di ciascuna. Secondo quanto da esse

indicato, il loro rapporto contrattuale risale ad anni addietro e ha avuto

quale oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura continuativa di

svariati stampi per la produzione di oggetti plastici sulla base delle

richieste e delle indicazioni fornite dai vari clienti di AP 1e delle relative

conferme d’ordine da questa sottoscritte. Il rapporto contrattuale è pertanto

qualificabile come una serie di incarichi continuati riconducibili

essenzialmente all’appalto, in quanto concernenti l’elaborazione e la

realizzazione puntuale e specifica di matrici sulla base delle indicazioni

della cliente (Gauch, Der

Werkvertrag, 6 ed. 2019, n. 7 seg.; DTF 124 III 456 E. 4b/aa).

16. Giusta

l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le

loro domande e indicare i mezzi di prova. L’obbligo di una parte di sostanziare

Fatti

i fatti rilevanti significa che la stessa è tenuta ad allegare e a specificare

quei fatti non solo nei loro fondamenti, ma in maniera chiara e esaustiva così

da permettere a lei di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter

prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente

al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi

giuridici pertinenti. L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione

dipende dalla natura della norma di legge invocata dalla parte e dal

comportamento processuale della controparte. In altre parole, l’onere di

allegazione e specificazione e quello di contestazione hanno fra loro un

rapporto speculare. In caso di contestazione da parte del convenuto, le

affermazioni dell’attore devono essere ancor più descritte e rese concrete.

Viceversa, più le allegazioni attoree sono motivate e sostanziate, più sono

elevate le esigenze della contestazione della parte avversa. Una contestazione

meramente generica o globale è quindi insufficiente. Essa deve essere

sufficientemente concreta e specifica, affinché la controparte possa

comprendere quali sono i fatti contestati nonché sia posta nella condizione di

poter ulteriormente precisare le proprie pretese e offrire le prove atte a

dimostrarle (DTF 141 III 433, consid. 2.6; DTF 144 II 519, consid. 5.2.2.3; DTF

144 III 67, consid. 2.1; DTF 144 III 67 consid. 2.1).

17. Applicando

l’onere di allegazione e contestazione alla fattispecie, se ne deriva che AO 1 aveva

l’onere di allegare e, in caso di sufficiente contestazione, dimostrare di aver

svolto tutte le prestazioni pattuite (ciò che attiene al contenuto del

contratto), laddove invece il fatto che gli stampi avessero o meno le caratteristiche

previste contrattualmente o dei difetti tecnici rientrava negli oneri

allegatori e probatori della committente.

Ora,

in causa AO 1 ha sostenuto di avere realizzato e consegnato gli stampi

conformemente a quanto pattuito nelle conferme d’ordine, producendo la relativa

documentazione in formato elettronico (v. doc. 3 e elenco contenuto alle p. 2-3

della perizia 7 marzo 2016) e chiedendo l’audizione del suo collaboratore __________

V__________. Pertanto, a suo modo di vedere, i suoi obblighi si esaurivano

nella realizzazione e consegna di quanto ordinato. In ossequio al suo onere di

contestazione, AP 1 avrebbe dunque potuto eccepire, oltre alla mancata

realizzazione e/o consegna delle opere, che il contenuto del contratto e degli

obblighi dell’appaltatrice non si limitavano a quanto sopra.

18. Come

già detto, con il suo gravame l’appellante ha affermato che l’appellata avrebbe

dovuto allestire e consegnarle documentazione tecnica e progetti e realizzare

degli stampi utilizzabili, assistendola sino all’impiego industriale del

prodotto (svolgendo i necessari interventi di messa a punto, come avrebbe

sottolineato il perito). Malgrado ciò, essa non avrebbe prodotto la necessaria

documentazione, che anche a detta dello stesso perito sarebbe stata carente e

non comprovante il suo operato.

Simili

contestazioni e riflessioni non emergono dalla decisione pretorile, per cui

l’appellante avrebbe innanzitutto dovuto indicare dove, negli allegati di prima

sede, avrebbe esposto queste tesi trascurate dal primo giudice. Non lo ha

fatto, rinviando unicamente alle considerazioni peritali di cui si è appena

detto. In effetti, i suoi allegati di prima sede sono del tutto silenti a tal

riguardo: né con la petizione, né con la replica, essa ha eccepito la mancata

realizzazione e consegna di documenti, o che la controparte avrebbe

contrattualmente dovuto assisterla in fase di collaudo e di utilizzo degli

stampi e che abbia disatteso tali obblighi, né ha sostenuto che la mercede di

cui alle offerte comprendesse anche modifiche o adeguamenti successivi alla

consegna. Essa non ha nemmeno indicato e spiegato se e perché le matrici

prodotte non corrispondessero a quanto ordinato: ha unicamente osservato che la

collaborazione fra le parti aveva per oggetto la loro fornitura, ha contestato

l’esistenza di un valido contratto nonché la consegna o l’utilizzabilità delle

matrici in questione, sostenendo di aver notificato i suddetti difetti alla

controparte e che quest’ultima non si è dimostrata in grado di sistemarli. Quest’ultimo

aspetto rientra tuttavia nel suo onere allegatorio e probatorio, nel senso che

la medesima, una volta dimostrati i difetti e la loro tempestiva notifica,

avrebbe potuto avanzare i diritti di cui all’art. 368 CO (compreso quello alla

riparazione gratuita dell’opera).

Le

suddette censure non sono state esposte neppure in sede conclusiva (ciò che

sarebbe in ogni caso stato irrituale): in tale sede, AP 1 si è semplicemente e

laconicamente riconfermata negli allegati introduttivi. Le stesse sono state

presentate tardivamente soltanto con l’appello e sono pertanto irricevibili

(art. 317 CPC).

19. Una

simile lacuna non può essere sanata dal contenuto della perizia giudiziaria,

che ad ogni modo era incentrata sull’accertamento di eventuali difetti e non

afferma ciò che l’appellante pretende. Il perito ha solamente osservato che è

comune che un progettista sia presente al momento del collaudo (p. 4) e che è

possibile che chi realizza uno stampo si assuma l’incarico e il costo di

eventuali messe a punto (p. 6), senza tuttavia accertare il contenuto del

contratto o una violazione di doveri da parte dell’appaltatrice (ciò che

peraltro non gli competeva di stabilire), rispettivamente senza mai mettere in

Considerandi

dubbio che le matrici ordinate siano effettivamente state realizzate o

consegnate. Egli ha poi elencato, alla p. 3, tutte le prove sottopostegli, fra

cui i documenti digitali contenuti nel CD di cui al doc. 3 e riguardanti le

matrici (ad esempio conferme d’ordine, bolle di consegna, fatture, solleciti di

pagamento, disegni 2D e matematiche 3D di parti e pezzi). Pur rimarcando altresì

i documenti mancanti (non solo determinati disegni, ma anche capitolati, protocolli

di stampaggio e rapporti di collaudo), il medesimo non ha imputato tale lacuna

informativa all’una o all’altra parte, né ha chiarito quale delle due avrebbe

dovuto essere in possesso dei relativi documenti e produrli in causa: ha

unicamente osservato che la documentazione non gli permetteva di accertare la

presenza di difetti o le relative cause.

20.

Si

può comunque abbondanzialmente precisare che anche dalle ulteriori risultanze

istruttorie non emerge un’estensione del contratto così come pretesa in secondo

grado dall’appellante: solo le conferme d’ordine (doc. E-I) menzionano

talvolta, e assai genericamente, l’esecuzione di un collaudo (in quali modalità

non è dato sapere), stabilendo per il resto che la mercede includeva la

progettazione degli stampi, la fabbricazione di tasselli, i trattamenti

termici, e il costo di trasporto e consegna. Dal doc. L emerge che le

successive modifiche richieste per gli stampi venivano fatturate separatamente.

Nei doc. P e Q, le ordinazioni in questione vengono descritte quali contratti

di fornitura o d’acquisto. In sede di audizione, né __________ D__________ né __________

V__________ hanno menzionato l’obbligo di consegna di documentazione o obblighi

successivi alla consegna degli stampi (cfr. verbale del 21 agosto 2013).

21.

Se

ne deve concludere, alla luce delle allegazioni e delle (generiche) contestazioni

di causa, che AO 1 non è stata posta nella condizione né era tenuta a meglio

specificare il contenuto del contratto e l’estensione dei suoi obblighi e ad

apportare ulteriori mezzi di prova, ma poteva limitarsi a dimostrare la

realizzazione e la consegna delle matrici di cui trattasi, ritenuto che le

prove agli atti (testi __________ D__________ e __________ V__________, verbale

del 21 agosto 2013 e doc. 3, 5 e 6) possono bastare a tal riguardo, a conferma

della decisione pretorile.

22.

Esulando

la questione dei difetti dal tema della presente decisione, per essa valgono le

considerazioni già esposte nell’annullata decisione 12 marzo 2020 ai consid. 7

e 8, ovvero innanzitutto che l’appellante non poteva semplicemente sostenere

che la controparte dovesse dimostrare l’assenza di difetti, senza indicare i

motivi per i quali l’attribuzione dell’onere della prova effettuata dal Pretore

sarebbe erronea (art. 310 e 311 CPC).

Anche

le sue argomentazioni relative alla presenza di difetti e ai derivanti costi e

pregiudizi non bastano a sovvertire il giudizio impugnato: essa ha citato con

eccessiva genericità la “documentazione agli atti”, i doc. N, V1-11 e

Z1-Z9 (p. 6 gravame) e la testimonianza di __________ D__________ (p. 9

gravame) senza spiegare perché da essi si dovrebbe ricavare la dimostrazione

dei difetti e la relativa responsabilità di AO 1, ciò che non adempie al suo

onere di formulare censure puntuali e sostanziate (non incombendo al giudice di

ricercare all’interno degli atti gli elementi idonei a comprovare le sue tesi),

né ha specificato gli asseriti costi di ripristino e messa in esecuzione, richiamando

ancora una volta solo in termini generali un plico di documenti (gravame, p.

10). L’appellante ha poi rinviato alle manchevolezze dei prodotti emerse nelle

risultanze peritali, citando le p. 6-7 della perizia e menzionando alcuni

stampi, senza tuttavia approfondire la tematica e confrontarsi con quanto

esposto dal primo giudice in relazione alla dimostrazione dei difetti e alla

presunta responsabilità della controparte (p 5-7 della sentenza impugnata).

Come esplicitato nella perizia (ad esempio p. 4 seg.) e rimarcato dal Pretore,

la presenza di problematiche riferite ai prodotti può derivare da svariati

fattori e ancora non significa l’imputabilità di tali problemi a AO 1, che non

ha potuto essere acclarata. Tali accertamenti, in assenza di valide

contestazioni, pure resistono alla critica.

Infine,

l’appellante ha menzionato l’impossibilità di dimostrare i difetti in assenza

della documentazione tecnica, che avrebbe dovuto essere realizzata e prodotta

dalla controparte. Ora, è pur vero che la dimostrazione della difettosità di

un’opera può comportare, per la committente, ostacoli pratici e difficoltà

probatorie, e che l’appaltatrice può conseguentemente essere obbligata, secondo

le regole della buona fede, a collaborare all’amministrazione delle prove e

produrre i necessari dettagli e le informazioni tecniche, laddove un suo

ingiustificato rifiuto può essere interpretato a suo sfavore (v. Zindel/Pulver/Schott in: Honsell/Vogt/ Wiegand

[ed.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. ed., n. 90 seg. ad art. 368

CO; Chaix in: Thévenoz/Werro

[ed.], Commentaire Romand, Code des obligations I, 2 ed., n. 74 ad art. 368

CO). Tuttavia, nel gravame l’appellante non ha approfondito la questione. Non ha

espresso particolari considerazioni relative a un’emergenza probatoria e alla

sua impossibilità di procurarsi i documenti necessari da sottoporre al perito,

né sostiene di avere infruttuosamente richiesto un’edizione di documenti dalla

controparte, né che questa, malgrado una richiesta del giudice, si sia

indebitamente rifiutata di collaborare. Peraltro, dalla perizia (v. p. 3-5) e

dalla successiva delucidazione (v. p. 1) si evince che l’esame del perito è

stato ostacolato non solo dall’insufficiente documentazione tecnica agli atti,

ma anche dal troppo tempo trascorso da quando sono emersi i problemi, dalle

modifiche nel frattempo operate sulle matrici, dall’assenza di protocolli atti

a rilevare e segnalare problemi durante la messa in servizio dello stampo e

dall’assenza di ulteriori informazioni. Ne consegue che AP 1, gravata

dell’onere della prova, si deve assumere le conseguenze negative della mancata

dimostrazione di quanto asserito.

23.

Per

tutti questi motivi, la presente controversia non può avere un diverso esito. L’appello

18.

gennaio 2019 di AP 1 deve essere respinto (nella misura in cui è

ricevibile), con conseguente conferma della decisione impugnata.

24.

Le

spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 74'173.05 (determinante anche ai fini di un eventuale

ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art.

106.

cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13

LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11

cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto delle spese e dell’IVA,

sono quantificate in fr. 3’500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello 18 gennaio

2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante,

con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 3'500.- a titolo di ripetibili di

seconda sede.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione al Tribunale

Federale, I Corte di diritto civile.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).