12.2020.151
Mutuo ad interessi - nullità - accertamento dell'inesistenza di un credito oggetto di un PE - interesse degno di protezione
24 giugno 2021Italiano33 min
convenuti si sono opposti alla petizione e con due domande riconvenzionali promosse singolarmente da
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.151
Lugano
24 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.16 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 gennaio
2018 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO 1
AP 1
entrambi rappr.
daPA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 133'200.-
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva,
limitatamente a tale somma, delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________
dell’UE di Lugano, domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la
reiezione della petizione e con due domande riconvenzionali promosse
singolarmente da ciascuno di loro hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza
dei due crediti di fr. 25'000.- oltre interessi al 1° gennaio 2016 pure
contenuti in quei due PE;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 30 ottobre 2020, con cui ha
(parzialmente) accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al
pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2017 e
rigettando entro tali limiti le opposizioni ai PE, ed ha accolto le domande
riconvenzionali, accertando l’inesistenza dei due ulteriori crediti di fr.
25'000.- ciascuno oltre interessi pure contenuti in quei PE;
appellanti
tutte le parti: i convenuti, che con appello 2 dicembre 2020 hanno chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado; l’attore, che con appello incidentale 3 marzo 2021
ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere le
domande riconvenzionali, con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
preso
atto della risposta all’appello 3 marzo 2021 dell’attore e della risposta
all’appello incidentale 29 aprile 2021 dei convenuti, con cui le parti hanno
postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese
e di ripetibili;
richiamata
la decisione 8 marzo 2021 con cui questa Camera ha respinto la domanda
dell’attore, formulata sempre in data 3 marzo 2021, volta alla soppressione
dell’effetto sospensivo all’appello, all’esecuzione anticipata della decisione
pretorile e, in via subordinata, all’adozione di provvedimenti conservativi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
27 dicembre 2012 F__________ __________, AO 1 e L__________ __________, da una
parte, e AP 2 e AP 1, dall’altra, hanno sottoscritto un accordo denominato “contratto
di mutuo” (doc. A), in base al quale i primi concedevano ai secondi “un
mutuo fruttifero di fr. 400'000.-” con un interesse del 2% annuo, che
sarebbe giunto a scadenza al più tardi il 30 aprile 2015. Con “riconoscimento
di debito” di pari data (doc. B1), AP 2 e AP 1 hanno riconosciuto a F__________
__________, AO 1 e L__________ __________, con riferimento al menzionato
contratto di mutuo, un “premio forfetario di fr. 133'200.- … esigibile a
conclusione dell’operazione immobiliare [N.d.R. denominata “Villa __________”
a __________], ma al più tardi entro il 30 aprile 2015”.
A
inizio luglio 2015 AO 1, che nel frattempo era divenuto cessionario delle
pretese contrattuali vantate da F__________ __________ e L__________ __________
nei confronti di AP 2 e AP 1 (cfr. doc. B2 ed E), e questi ultimi hanno
sostanzialmente prorogato il precedente contratto, sottoscrivendo un nuovo
accordo denominato “contratto di mutuo” (doc. I), in base al quale il
primo, dal 1° luglio 2015, concedeva ai secondi “un mutuo fruttifero di fr.
400'000.-” con un interesse ora aumentato al 5% annuo, che sarebbe giunto a
scadenza al più tardi il 30 settembre 2016. Con “riconoscimento di debito”
di pari data (doc. F), AP 2 e AP 1 hanno riconosciuto a AO 1, con riferimento
al menzionato contratto di mutuo, un “premio forfetario di fr. 133'200.- …
esigibile a conclusione dell’operazione immobiliare, ma al più tardi entro il
30 settembre 2016”.
2. Il 23 gennaio 2017 AO 1 ha escusso singolarmente AP 2 e AP 1, con i PE n. __________ e
__________ dell’UE di Lugano
(doc. G e H), per l’importo
complessivo di fr. 558'200.- oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale titolo e motivo del credito “1) contratto di
mutuo (debitore solidale con” AP 1 nel primo PE,
rispettivamente AP
2 nel secondo “) fr. 400'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016; 2)
riconoscimento di debito
fr. 133'200.- oltre interessi al
5% dal 1° gennaio 2016; 3) risarcimento danni (art. 106 CO) fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016”.
Ai
due PE è stata interposta tempestiva opposizione.
3. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, AO 1,
che nel frattempo era riuscito a farsi rimborsare da AP 2 e AP 1 fr. 400'000.-
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e nei confronti del quale era stato
aperto d’ufficio un procedimento penale per il reato di usura, con petizione 23
gennaio 2018 ha convenuto in giudizio questi ultimi innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento di fr. 133'200.- oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva,
limitatamente a tale somma, delle opposizioni interposte ai due PE. Egli, in estrema
sintesi, ha preteso il pagamento del premio
forfetario pattuito a suo
tempo.
Fatti
I
convenuti si sono opposti alla petizione e con due domande riconvenzionali promosse singolarmente da
ciascuno di loro hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza dei due crediti
di fr. 25'000.- oltre interessi al 1° gennaio 2016 pure contenuti in quei PE.
4. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati
conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 30 ottobre 2020,
ha (parzialmente)
accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr.
133'200.- oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2017 e rigettando entro tali
limiti le opposizioni ai PE (dispositivo n. 1), ed ha accolto le domande
riconvenzionali, accertando
l’inesistenza dei due ulteriori crediti di fr. 25'000.- ciascuno oltre
interessi pure contenuti nei due PE (dispositivo
n. 2); la tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 6'500.- e le spese
della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-) sono state poste a carico dei
convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alla controparte, sempre in
solido, fr. 11’000.- per ripetibili (dispositivo n. 3.1); la tassa di giustizia
e le spese delle domande riconvenzionali di complessivi fr. 3'000.- sono invece
state poste a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alle controparti
fr. 5’000.- per ripetibili (dispositivo n. 3.2). Il giudice di prime cure ha in sostanza ammesso le domande
delle parti, modificando unicamente la data di decorrenza degli interessi di
mora rivendicati nell’ambito dell’azione principale.
5. La
decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con appello 2 dicembre 2020, avversato dall’attore con
risposta 3 marzo 2021, i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Con appello incidentale 3 marzo 2021, avversato dai convenuti con risposta 29 aprile 2021, l’attore chiesto la riforma della
decisione pretorile nel senso di respingere le domande riconvenzionali, con
protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
sull’appello
6. Il
Pretore, nell’ambito del giudizio sull’azione principale, ha evidenziato che
l’attore, al quale doveva essere riconosciuta la legittimazione attiva in
conseguenza della sottoscrizione in suo favore da parte dei convenuti del
riconoscimento di debito di cui al doc. F, poggiava la sua pretesa di fr. 133'200.- oltre interessi proprio
su quest’ultimo documento, nel quale
costoro - come già nel riconoscimento di debito di cui al doc. B1, che era
stato ripreso nel suo contenuto - avevano espressamente fatto riferimento al
contratto di mutuo sottoscritto quello stesso giorno con l’attore (doc. I),
riconoscendo l’importo del premio forfetario, esigibile a conclusione
dell’operazione immobiliare ma al più tardi il 30 settembre 2016. Ed ha
aggiunto che spettava pertanto ai convenuti dimostrare che l’accordo avente per
oggetto l’importo in questione fosse nullo, siccome costitutivo di una società
leonina o comunque sproporzionato e eccessivo.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto escluso l’esistenza tra le parti di una
società leonina, dall’istruttoria non essendo emerso alcun elemento relativo
alla loro volontà di intendere il premio forfetario quale partecipazione agli
utili dell’operazione immobiliare promossa dai convenuti né all’esistenza di un
animus societatis.
Rammentato
che in base alla dottrina (Weber,
Berner Kommentar, n. 32 segg. e n. 43 alle note preliminari agli art. 312-318
CO) nell’ambito del contratto di mutuo ad interessi di cui agli art. 312 segg.
CO erano considerati interessi anche un eventuale premio di rischio o bonus a
condizione che esso andasse calcolato in base alla durata del mutuo, egli ha
quindi negato che le parti, nell’ambito del contratto di mutuo da loro
concluso, potessero aver pattuito un corrispettivo sproporzionato o eccessivo.
Preso atto che gli interessi del 2% rispettivamente del 5% annuo concordati nei
contratti di mutuo di cui ai doc. A e I costituivano senz’altro degli interessi
in senso stretto e accertato, sulla base delle deposizioni agli atti
(dell’attore, del convenuto AP 2 e di L__________ __________), che il premio
forfetario di fr. 133'200.- doveva essere inteso quale ulteriore corrispettivo
per la concessione della somma di fr. 400'000.- fino alla scadenza del mutuo,
inizialmente prevista per il 30 aprile 2015 e poi prolungata al 30 settembre
2016, ne ha dedotto che nel caso di specie gli interessi concordati e
l’ulteriore corrispettivo pattuito non soggiacevano alle disposizioni sui tassi
d’interesse massimi previste dalla LLC, in concreto non applicabile, e nemmeno
ledevano i limiti massimi posti dall’art. 20 CO (i convenuti non avendo per
contro dichiarato entro un anno dalla conclusione del contratto che non
intendevano mantenerlo ai sensi dell’art. 21 CO), che sulla base della
giurisprudenza potevano essere fissati attorno al 18% (DTF 93 II 189 consid. b).
Dovendosi considerare l’intera durata pattuita del mutuo, l’importo di fr.
133'200.-, dovuto una tantum, risultava in effetti essere pari a un
tasso annuo dell’8.88% (fr. 133'200.- : fr. 400'000.- x 100 : 45 mesi x 12
mesi), che, aumentato del 5% annuo pattuito nel contratto di mutuo (doc. I),
corrispondeva a una percentuale totale annua del 13.88%, inferiore con ciò non
solo al tasso massimo del 15% previsto dalla LLC ma anche e soprattutto alla
soglia del 18% proposta dalla giurisprudenza nell’ambito dell’art. 20 CO.
Di
qui l’accoglimento della petizione, volta al pagamento del premio forfetario di
fr. 133'200.-, senza che occorresse esaminare se l’attore avesse abusato delle
asserite difficoltà finanziarie dei convenuti (ciò che in ogni caso non era
stato provato), ritenuto che i relativi interessi di mora del 5% sono tuttavia
stati riconosciuti solo a far tempo dal 23 gennaio 2017, data dei PE (doc. G e H),
visto che il premio forfetario era diventato esigibile solo il 30 settembre
2016, l’operazione immobiliare non essendosi conclusa in precedenza, e che
dalla documentazione agli atti non risultava alcuna precedente messa in mora.
7. In
questa sede i convenuti hanno innanzitutto rimproverato al Pretore di aver
estromesso dagli atti, con disposizione ordinatoria 26 maggio 2020, quattro
documenti da loro prodotti dopo la fine dello scambio degli allegati
preliminari e meglio il 27 febbraio 2019, il 20 agosto 2019, il 26 agosto 2019
e il 6 maggio 2020, segnatamente il verbale d’interrogatorio penale 27 febbraio
2019 di L__________ __________, il verbale d’interrogatorio penale 20 agosto
2019 dell’attore, la loro lettera 20 agosto 2019 al Procuratore pubblico e la
decisione di sospensione del procedimento penale resa da quest’ultimo il 5
maggio 2020, dei quali hanno in sostanza chiesto l’ammissione in seconda
istanza (senza invece aver postulato l’annullamento del querelato giudizio
pretorile con rinvio della causa al Pretore per una nuova decisione sulla base
degli stessi).
7.1. La
richiesta di ammissione agli atti di questi documenti può rimanere indecisa,
essendo incontestabile - come si dirà più avanti (cfr. consid. 8.3, 9.4 e
10.1.2) - che quei quattro documenti, ed in particolare il verbale d’interrogatorio penale 27 febbraio 2019 di
L__________ __________ e il verbale d’interrogatorio penale 20 agosto 2019
dell’attore (gli altri due documenti non sono per contro stati neppure
menzionati dai convenuti a sostegno delle loro ulteriori censure d’appello e in
tal modo sono di fatto stati ritenuti non rilevanti da loro stessi), non sarebbero stati tali da modificare l’esito del
giudizio qui impugnato nemmeno laddove, per ipotesi, fossero stati ammessi agli
atti.
8. I convenuti hanno ribadito che nel caso di specie in
base al principio dell’affidamento la pattuizione del premio forfetario doveva
essere interpretata come la “partecipazione a un investimento, che nei
risultati configura società leonina, secondo la quale una parte partecipa solo
agli eventuali redditi, un sodalizio illecito e quindi da considerare sciolto”
(appello p. 26), atteso che l’attore, “in perfetta convergenza di interessi
da cui risulta l’animus societatis, … ha conferito alla società semplice
l’importo di fr. 400'000.-, mentre gli appellanti hanno fornito, quale
conferimento, il proprio lavoro in prima persona per portare avanti
l’operazione immobiliare, nelle attività di costruzione e di vendita, senza il
buon esito delle quali non avrebbero potuto ritornare alcun “premio””
(appello p. 23). La venuta in essere di una società semplice tra le parti
sarebbe stata pretesa dallo stesso attore “marginalmente” nella sua
deposizione e “principalmente in ambito penale” (appello p. 23 seg.). E
comunque diversi ulteriori elementi istruttori “avrebbero obbligato il
giudice di prime cure a indagare approfonditamente la volontà delle parti di
siglare una partecipazione agli utili dell’operazione immobiliare” (appello
p. 24).
8.1. Per l'interpretazione di disposizioni
contrattuali è in primo luogo decisiva la vera e concorde volontà delle parti
contraenti (“interpretazione soggettiva”), che se del caso deve essere
stabilita sulla base di indizi empirici, quali il tenore delle loro dichiarazioni
scritte o orali, rispettivamente il contesto generale, ossia le circostanze
precedenti o successive idonee a eventualmente determinarla (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_227/2020 del 28 gennaio
2021 consid. 3.2.1).
Se
il giudice non è in grado di determinare la vera e concorde volontà delle parti
contraenti - siccome le prove difettano o non sono concludenti - oppure se
constata che una parte non ha compreso la volontà espressa dall’altra al
momento della conclusione del contratto - ciò che va stabilito sulla base delle
risultanze istruttorie - le dichiarazioni contrattuali vanno interpretate
secondo il principio dell'affidamento (“interpretazione oggettiva”) e cioè
come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione
concreta (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_227/2020 del 28 gennaio
2021 consid. 3.2.1). In una tale eventualità il senso di un testo,
apparentemente chiaro, non è necessariamente determinante, motivo per cui
un'interpretazione meramente letterale è proibita. Anche se il tenore di
una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare da altre
condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre
circostanze che la lettera di tale clausola non restituisca esattamente il
senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal senso letterale del testo
adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che
esso non corrisponda alla loro volontà (TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016
consid. 3.3).
8.2. Nel
caso di specie non vi è in realtà alcuna seria ragione per allontanarsi dal
senso letterale dei due riconoscimenti di debito (doc. B1 e F), dai quali
risulta inequivocabilmente che il premio forfetario era stato riconosciuto dai
convenuti all’attore “con riferimento
al contratto di mutuo sottoscritto in data odierna”. Non va oltretutto scordato che quei documenti, al
pari dei contratti di mutuo, erano stati allestiti dai convenuti stessi, e
meglio dal loro legale avv. G__________ __________, sicché ogni eventuale
dubbio interpretativo avrebbe dovuto essere risolto a loro sfavore.
8.3. Del resto le circostanze addotte dai convenuti a
sostegno della venuta in essere tra le parti di una società semplice -
oltretutto leonina (sul tema, cfr. II CCA 27 settembre 2019 inc. n. 12.2018.97)
-, per altro da escludersi già per il fatto che l’attore precedentemente non
aveva accettato di sottoscrivere con i convenuti un formale accordo denominato
“proposta investimento sotto forma di società semplice” relativo proprio
all’operazione immobiliare “Villa __________” (doc. M), si sono rivelate del tutto
inconsistenti.
I
convenuti non hanno in effetti provato che l’attore avrebbe preteso l’esistenza
di una società semplice “marginalmente” nella sua deposizione e “principalmente
in ambito penale” (appello p. 23 seg.): dal solo fatto che egli, nella sua
deposizione, abbia dichiarato che i convenuti “facevano vedere che avrebbero
dovuto guadagnare sui 20 milioni con l’operazione di Villa __________”
(verbale p. 7), che “il prestito avveniva nel contesto della realizzazione
del progetto di Villa __________ a __________. A fronte di un prestito di fr.
400'000.- avrei ricevuto interessi del 2% ed un premio alla conclusione del
progetto di fr. 133'200.-” (verbale p. 9), che a suo dire “si tratta di
un premio … per il quale io ero disposto a fare l’investimento” (verbale p.
11), che quel premio “mi veniva versato per aver messo a disposizione i
soldi” (verbale p. 8), che non si aspettava di non incassare quel premio
(verbale p. 10) e che non era stato discusso cosa sarebbe successo qualora i
convenuti non avessero conseguito alcun utile o anzi avessero subito una
perdita (verbale p. 9), rispettivamente, per quanto riguardava l’ambito penale,
che nel verbale d’interrogatorio 20 agosto 2019 possa aver definito il premio
forfetario “un buono per la riuscita” della cosa (p. 5) e possa talora
aver denominato l’operazione effettuata “un investimento” (p. 3 e 6),
non si può ancora concludere che il premio forfetario non fosse stato
concordato nell’ambito di un contratto di mutuo, ma piuttosto nell’ambito di un
rapporto di società semplice.
Nemmeno
sono tali da modificare questa conclusione le ulteriori circostanze istruttorie
che, per i convenuti, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure “a
indagare approfonditamente la volontà delle parti di siglare una partecipazione
agli utili dell’operazione immobiliare”, e in particolare la deposizione di
L__________ __________ secondo cui “per noi quel mutuo era una sorta di
investimento” (verbale p. 2), secondo cui il premio forfetario era “praticamente”
costitutivo “degli interessi che ci venivano versati sull’importo di cui
al doc. A” (verbale p. 2) e secondo cui “l’importo di fr. 133'200.- mi
sembrava tanto” (verbale p. 3), rispettivamente, nell’ambito penale, il suo
verbale d’interrogatorio 27 febbraio 2019, nel quale aveva dichiarato che il
premio “era collegato all’utile generato dalla vendita degli appartamenti di
Villa __________” (p. 3).
9. I
convenuti hanno rilevato che, nella misura in cui fosse stato concordato
nell’ambio del contratto di mutuo, il premio forfetario avrebbe dovuto essere
considerato nullo ai sensi dell’art. 20 CO siccome sproporzionato ed eccessivo.
Non essendo risultato che il suo ammontare fosse stato a suo tempo concordato
in funzione della durata del contratto di mutuo ed essendo anzi risultato che
il premio forfetario sarebbe stato immediatamente e interamente dovuto già
all’atto di sottoscrizione di quel contratto, il giudice di prime cure non
avrebbe dovuto calcolare a quale percentuale annua lo stesso, tenuto conto dell’intera durata pattuita del mutuo e del tasso d’interesse del 5%
ulteriormente stipulato, avrebbe corrisposto di fatto, ma avrebbe dovuto
prendere atto che esso ammontava al 33% del capitale mutuato, percentuale
ampiamente superiore a quanto ammissibile nell’ambito degli art. 20 e 21 CO,
vista anche la chiara volontà dell’attore di approfittare della situazione di bisogno in cui essi si erano venuti a
trovare.
9.1. Non
avendo i convenuti censurato, in
violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’assunto
pretorile secondo cui essi non avrebbero dichiarato entro un anno dalla
conclusione del contratto che non intendevano mantenerlo ai sensi dell’art. 21
CO, in questa sede non possono più pretendere che quest’ultima disposizione
sarebbe invece da applicare.
Essendo
stata pacificamente ammessa l’inapplicabilità della LLC, la fattispecie deve
pertanto essere esaminata, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure,
solo sulla base dell’art. 20 CO.
9.2. Contrariamente
a quanto preteso dai convenuti, non è affatto vero che il premio forfetario
sarebbe stato immediatamente e interamente dovuto già all’atto di
sottoscrizione del contratto di mutuo e che il suo ammontare non sarebbe stato
a suo tempo concordato in funzione della durata di quel contratto.
Sulla
prima questione, si osserva che nei due
riconoscimenti di debito (doc. B1 e F) i convenuti avevano accettato che il
premio forfetario sarebbe stato “esigibile a conclusione dell’operazione
immobiliare, ma al più tardi entro il 30 aprile 2015” rispettivamente “entro il 30 settembre 2016”. Non risulta, nemmeno dai contratti di mutuo (doc. A
e I), che il premio forfetario (che per altro neppure risulta esservi
menzionato) avrebbe potuto essere reso esigibile in precedenza o addirittura
sin dalla sottoscrizione del contratto.
Sul
secondo aspetto, è incontestabile che il premio forfetario sia stato concordato
in funzione del contratto di mutuo (“con riferimento al
contratto di mutuo sottoscritto in data odierna”, cfr. doc. B1 e F) e soprattutto, essendo evidente
che l’importo mutuato era stato richiesto per far sì che l’operazione
immobiliare potesse essere portata a termine (cfr. verbale d’interrogatorio penale
12 giugno 2017 di AP 2 [doc. N] p. 1,
in cui è stato ammesso che “io mi trovavo nella condizione, a calcoli
fatti, di trovare i fondi per concludere l’operazione immobiliare”), della
sua durata nel tempo. La pattuizione
relativa all’esigibilità del premio forfetario (che - come detto - sarebbe
stato “esigibile a conclusione dell’operazione immobiliare, ma al più tardi
entro il 30 aprile 2015” rispettivamente “entro il 30 settembre 2016”, cfr. doc. B1 e F)
conferma questa circostanza, anche perché i convenuti avevano chiaramente fatto
intendere che la conclusione dell’operazione non era imminente e sarebbe
verosimilmente avvenuta proprio entro il 30 aprile 2015, termine poi prolungato
al 30 settembre 2016 (cfr. deposizione dell’attore p. 8 da cui si evince che “sui
riconoscimenti di debito B1 e F i convenuti hanno indicato la data del
30.4.2015 rispettivamente del 30.09.2016 che erano la data dove loro
presumevano che avrebbero concluso il progetto”; cfr. pure deposizione di AP
2 p. 5 da cui risulta che “a quel momento (dicembre 2012) dovevo tirare su
dei soldi perché la banca ci aveva detto che non ci avrebbe a quel momento
finanziato una percentuale ulteriore”, e verbale d’interrogatorio penale 12
giugno 2017 del medesimo [doc. N] p. 1 e 2,
in cui è stato di fatto ammesso, ancorché con un calcolo errato, che il premio
forfetario, pari al “33% del capitale sull’arco di un anno e mezzo”, era
stato definito proprio in base alla durata del mutuo).
9.3. Nel
caso concreto - come per altro osservato con pertinenza anche dalla Corte dei
reclami penali del Tribunale d’appello nella sua decisione 11 febbraio 2021
(validamente versata agli atti dall’attore con il suo appello incidentale in
forza dell’art. 317 cpv. 1 CPC) resa a fronte del decreto di abbandono 19
ottobre 2020 emanato dal Procuratore pubblico (anch’esso validamente versato
agli atti quale doc. F dai convenuti con il loro appello giusta l’art. 317 cpv.
1 CPC) - per calcolare il tasso d’interesse annuo complessivo, rispetto al
mutuo di fr. 400'000.-, al quale corrisponde il premio forfetario di fr.
133'200.- sommato agli interessi annui del 2% rispettivamente del 5%, si
possono così formulare le seguenti tre ipotesi di lavoro.
9.3.1. La
prima ipotesi consiste nel calcolare l’interesse annuo al momento della
sottoscrizione del contratto di mutuo 27 dicembre 2012. Questo contratto, con
la scadenza al 30 aprile 2015, prevedeva una durata di 28 mesi, un interesse
annuo del 2% ed il premio forfetario di fr. 133'200.-. Visto che questo premio
era inteso quale corrispettivo per la concessione della somma mutuata fino alla
scadenza del mutuo ed è di conseguenza da ripartire sull’intera durata pattuita
del mutuo, l’importo forfetario di fr. 133'200.- corrisponde a un interesse
annuo del 14.27%. Aggiungendovi il 2% annuo pattuito nel contratto di mutuo,
risulta che al 27 dicembre 2012 le parti si sarebbero accordate per un
interesse annuo complessivo del 16.27%.
9.3.2. Per
la seconda ipotesi di lavoro, il calcolo dell’interesse annuo si basa sulla
durata ininterrotta dei due contratti di mutuo dal 27 dicembre 2012 al 30
settembre 2016, ovverossia 45 mesi. In tal caso, il premio forfetario di fr.
133'200.- corrisponde a un interesse annuo dell’8.88%. Aggiungendo gli
interessi annui pattuiti nei due contratti di mutuo, risulta che l’interesse
annuo complessivo sarebbe stato del 10.88% dal 27 dicembre 2012 al 30 giugno
2015 e del 13.88% dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.
9.3.3. La
terza ipotesi di lavoro si basa sulla durata totale dei due contratti di mutuo
così come sottoscritti, corrispondente a 43 mesi (dagli atti non emerge, in
effetti, se fosse prevista la corresponsione degli interessi del mutuo anche
per i mesi di maggio e giugno 2015). In questo caso, il premio forfetario di
fr. 133'200.- corrisponde a un interesse annuo del 9.29%. Aggiungendo gli
interessi annui pattuiti nei due contratti di mutuo, risulta che l’interesse
annuo complessivo sarebbe stato dell’11.29% dal 27 dicembre 2012 al 30 aprile
2015 e del 14.29% dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.
9.3.4. Ebbene,
in nessuna delle tre ipotesi di lavoro l’interesse annuo complessivo pattuito
dalle parti sull’importo mutuato di fr. 400'000.- risulta essere superiore alla
soglia massima del 18% a cui il Tribunale federale aveva fatto riferimento
nella sua giurisprudenza relativa all’art. 20 CO (DTF 93 II 189 consid. b, che
ha poi trovato conferma in TF 4A_69/2014 del 28 aprile 2014 consid. 6.3.1 - 6.3.3
e 4A_350/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.2.2) e dunque non può essere
considerato lesivo di quella disposizione, tanto più che lo stesso era stato in
definitiva concesso per evitare di far naufragare un’operazione immobiliare del
valore di ben fr. 52'000'000.-, che avrebbe permesso ai convenuti di ottenere
un guadagno di fr. 20’000'000.- (doc. M e deposizione dell’attore p. 8). Il
tutto, fermo restando in ogni caso che, contrariamente a quanto preteso dai
convenuti, l’eventuale lesione della norma non avrebbe escluso tout court
il pagamento del premio forfetario, ma avrebbe semmai comportato la sua
riduzione al limite massimo consentito (cfr. TF 4A_404/2008 del 18 dicembre
2008 consid. 5.6.3.1).
9.4. In
tali circostanze non occorre stabilire se, come ulteriormente preteso dai
convenuti, da alcune risultanze istruttorie, segnatamente dal verbale
d’interrogatorio penale 20 agosto 2019 dell’attore (p. 3 segg.), si potesse
effettivamente concludere che quest’ultimo aveva approfittato della situazione
di bisogno in cui essi si erano allora venuti a trovare.
10. I
convenuti hanno rilevato che la pretesa dell’attore sarebbe stata in ogni caso
da respingere siccome non ancora esigibile, potendo essere fatta valere solo al
momento in cui l’operazione immobiliare “Villa __________” sarebbe giunta a
conclusione, ciò che non si era ancora verificato, il tutto com’era stato
ammesso, nelle rispettive deposizioni, dallo stesso attore e da L__________ __________.
10.1. La
censura, con cui i convenuti hanno in sostanza chiesto di far astrazione dal
termine ultimo di esigibilità della pretesa del 30 settembre 2016, deve
senz’altro essere disattesa.
10.1.1. Essa
è innanzitutto irricevibile in ordine, non essendo stata evocata negli allegati
preliminari nonostante l’attore avesse sostenuto che “i convenuti avevano
sottoscritto un nuovo riconoscimento di debito … con termine di rimborso
scadente al 30 settembre 2016” (petizione p. 5), ed essendo invece stata da loro
addotta per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 229 cpv. 1 e 2 e
contrario e 232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15
novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), solo in
sede conclusionale.
10.1.2. Essa sarebbe stata comunque da respingere anche nel
merito.
Nel
caso di specie, visti i principi che reggono l’interpretazione dei contratti e
di cui già si è detto (cfr. consid. 8.1), non vi è in effetti alcuna seria
ragione per allontanarsi dal senso letterale del riconoscimento di debito (doc.
F), dal quale risulta inequivocabilmente che il premio forfetario a favore
dell’attore, pur essendo di principio
esigibile “a conclusione dell’operazione immobiliare”, al più tardi lo
sarebbe tuttavia stato il 30 settembre 2016 (“ma al più tardi entro il 30
settembre 2016”).
Oltretutto
il solo fatto che l’attore abbia dichiarato che i convenuti “mi dissero che
al termine e alla buona riuscita dell’operazione di Villa __________ mi
avrebbero pagato questo premio” (verbale p. 7) e, alla domanda a sapere se
era giusto dire che egli avrebbe potuto richiedere il premio solo alla
conclusione del progetto, abbia risposto “sì. Diciamo però che sui
riconoscimenti di debito B1 e F i convenuti hanno indicato la data del 30.04.2015
rispettivamente del 30.09.2016 che erano la data dove loro presumevano che
avrebbero concluso il progetto” (verbale p. 8), rispettivamente che L__________
__________ abbia riferito che “non so se l’operazione “Villa __________” è
terminata”, aggiungendo che “alla fine ci sarebbe stata la restituzione
di … fr. 133'200.-” (verbale p. 4), è ben lungi dal dimostrare, in assenza
di migliori risultanze, che la frase contenuta nel riconoscimento di debito,
secondo cui “al più tardi” la pretesa sarebbe tuttavia stata “esigibile
… entro il 30 settembre 2016”, non avesse mai avuto o non avesse più avuto
alcuna valenza pratica. Poco importa dunque se attualmente, come dichiarato tra
gli altri anche da L__________ __________ nel verbale d’interrogatorio penale 27
febbraio 2019 (p. 3), l’operazione immobiliare non sia ancora giunta a
conclusione.
sull’appello
incidentale
11. Nell’ambito
del giudizio sulle domande riconvenzionali, il Pretore, per quanto è qui ancora
di interesse, ha ritenuto che i convenuti disponessero dell’interesse degno di
protezione a postulare l’accertamento
dell’inesistenza dei crediti di fr. 25'000.- oltre interessi contenuti nei due
PE (doc. G e H), ai quali avevano
interposto opposizione. L’attore non aveva in effetti mai sostenuto di aver
avviato l’esecuzione per interrompere la prescrizione, né che essi avessero
rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa, di modo che, in base alla
giurisprudenza (DTF 141 III 68 consid. 2.7), si poteva pretendere che
quest’ultimo difendesse la sua pretesa in un procedimento civile promosso dagli
escussi.
Nel
merito, il giudice di prime cure ha quindi osservato che l’attore non aveva
nemmeno tentato di sostanziare l’esistenza del credito in esame ed anzi,
affermando che si trattava di un credito fatto valere a titolo di risarcimento
danni per spese di patrocinio relative alla presente procedura, e dunque di un
danno che egli stesso aveva definito “tutto in divenire” e che avrebbe
potuto cifrare solo a sentenza cresciuta in giudicato e ad incasso avvenuto del
proprio credito (replica e risposta riconvenzionale p. 12), aveva di fatto
ammesso che attualmente non esisteva alcun credito esigibile di fr. 25'000.-,
tantomeno un credito per il quale i convenuti si trovavano in mora a far tempo dal
1° gennaio 2016.
Di
qui l’accoglimento delle domande riconvenzionali, ritenuto che le relative
ripetibili, quantificate in fr. 5'000.- in considerazione di un valore
litigioso di fr. 50'000.- (stante che l’importo di fr. 25'000.- era stato
chiesto ad entrambi i convenuti, non in via solidale, cfr. doc. G e H), sono
state da lui poste a carico dell’attore soccombente.
12. In
questa sede l’attore ha innanzitutto contestato che ai convenuti potesse essere
riconosciuto un interesse degno di protezione a proporre l’azione di
accertamento
dell’inesistenza del credito: in primo luogo i PE fatti
spiccare nei loro confronti avevano “anche” un effetto interruttivo
della prescrizione “senza che” a lui “debbano essere addossati oneri
probatori particolari”; secondariamente i convenuti non risultavano
minimamente limitati nella loro libertà commerciale, da loro esercitata tramite
la H__________ __________ SA; ma soprattutto, in terza ed ultima analisi, non
si poteva pretendere, in base alla giurisprudenza (DTF 120 II 20 consid. 3a),
che egli avesse sin d’ora a difendere in causa la sua pretesa di fr. 25'000.- a
titolo di risarcimento danni, che “allo stato attuale delle cose … non è
ovviamente ancora in grado di cifrare e comprovare, … ritenuto che una quantificazione
del danno per le spese legali necessarie al suo patrocinio potrà naturalmente
essere fatta soltanto a procedura ultimata” (appello incidentale p. 20
seg.).
12.1. Con
sentenza pubblicata in DTF 141 III 68 il Tribunale federale ha riconosciuto corretto
e giustificato allentare la prassi inaugurata nella sentenza DTF 120 II 20 e riconoscere di principio all’escusso un interesse degno di
protezione all’accertamento dell’inesistenza di un credito, non appena lo
stesso era stato posto in esecuzione, senza che egli fosse concretamente
obbligato a dimostrare importanti limitazioni della sua libertà di movimento
economico. Per l’Alta Corte, dal (presunto) creditore che aveva escusso senza
una precedente procedura giudiziaria un credito, nonostante lo stesso fosse
contestato e un’opposizione fosse dunque prevedibile, si poteva in effetti
pretendere che difendesse la sua pretesa in un procedimento civile, ritenuto
che egli aveva in ogni caso la possibilità di ritirare l’esecuzione, facendo
così venir meno l’interesse del debitore all’accertamento negativo del credito.
Andava unicamente riservato il caso in cui l’esecuzione era stata
comprovatamente avviata al solo scopo di interrompere la prescrizione ai sensi
dell’art. 135 n. 2 CO, dopo che il (presunto) debitore aveva rifiutato di
sottoscrivere una rinuncia alla prescrizione, e la pretesa del (presunto)
creditore non poteva essere immediatamente fatta valere giudizialmente nel suo
intero ammontare per validi motivi (consid. 2.7 e 2.8).
12.2. Alla
luce della giurisprudenza appena evocata, è incontestabile che il giudizio con
cui il Pretore ha riconosciuto ai
convenuti l’interesse degno di protezione a postulare l’accertamento dell’inesistenza dei
crediti di fr. 25'000.- oltre interessi contenuti nei due PE di cui ai doc. G e H debba essere confermato.
L’attore,
in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha
innanzitutto spiegato per quale ragione di fatto e di diritto l’assunto
pretorile secondo cui egli non avrebbe mai sostenuto di aver avviato
l’esecuzione per interrompere la prescrizione né che i convenuti avessero
rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa (ciò che bastava per
ammettere l’interesse degno di protezione
dei convenuti all’accertamento dell’inesistenza del credito), sarebbe stato errato e avrebbe dovuto essere
modificato, le sue considerazioni ricorsuali sulla presunta inesistenza di “oneri
probatori particolari” a suo carico essendo irrilevanti sul tema.
Egli
non ha in ogni caso allegato e provato che l’esecuzione fosse stata comprovatamente avviata al
solo scopo di interrompere la prescrizione dopo che i convenuti avevano
rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa, in questa sede essendosi invece
limitato a sostenere che l’esecuzione era stata da lui promossa “anche”
con finalità interruttive della prescrizione, ma nulla più.
13. In
via subordinata l’attore ha censurato l’entità delle ripetibili poste a suo
carico, da lui ritenute sproporzionate ed eccessive a fronte di un valore
litigioso di soli fr. 25'000.- (atteso che, per lui, i convenuti erano stati
escussi in via solidale per quell’importo, cfr. domanda di esecuzione 19
gennaio 2017 allegata all’appello incidentale), dell’entità delle ripetibili
assegnate per l’azione principale (fr. 11'000.- a fronte di un valore litigioso
di fr. 133'200.-) e dell’esiguo dispendio orario occorso alle controparti per
esporre in poche righe le domande riconvenzionali e le repliche
riconvenzionali, e di cui ha pertanto chiesto una riduzione a fr. 1'500.-.
13.1. Per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il giudice di prime
cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in
caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (cfr.
Considerandi
II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121;
III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3).
13.2
Nel
caso di specie è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto
che le ripetibili dovessero essere
calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 50'000.- (due
volte fr. 25'000.-), visto che nei due PE l’importo di fr. 25'000.- non era
stato chiesto in via solidale ad entrambi i convenuti (cfr. doc. G e H). La
circostanza che con la relativa domanda d’esecuzione i convenuti sarebbero in
realtà stati escussi in via solidale non può invece essere presa in
considerazione per il giudizio, essendo stata addotta dall’attore, oltretutto
sulla base di un documento (cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata
all’appello incidentale) che avrebbe ragionevolmente potuto e dovuto essere
versato agli atti già con gli allegati preliminari, per la prima volta solo in
questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).
13.3
Visto
che in presenza di una causa, come quella in esame, terminata con un giudizio
di merito e con un valore litigioso di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-), l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di
quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 10% al 20% del valore
litigioso, è incontestabile che il Pretore, attribuendo nella fattispecie
un’indennità per ripetibili di fr. 5’000.- (pari al 10% del valore litigioso,
ossia ad una percentuale bassa), è rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe
applicabili, per cui il suo giudizio sul tema, per altro consono alle
particolarità della lite (che ha comportato, per il patrocinatore dei
convenuti, l’allestimento sul tema di due brevi allegati preliminari, l’esame
di due brevi allegati preliminari della controparte e l’allestimento
dell’allegato conclusionale, il tutto beninteso nell’ambito di una procedura
che riguardava anche l’azione principale), sfugge di principio a qualsiasi
critica e può essere confermato. L’eventuale raffronto, sempre auspicato
dall’attore, con l’entità delle
ripetibili attribuite per l’azione principale (sostanzialmente pari all’8.25%
del valore litigioso), assai più difficoltosa e impegnativa, non entra invece
in linea di conto (anche perché l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva in tal caso di quantificare le
relative ripetibili sulla base di un’aliquota assai inferiore, dal 6% al 9% del
valore litigioso).
conclusione
14.
Ne discende che l’appello
dei convenuti e l’appello incidentale dell’attore devono essere respinti nella
misura in cui sono ricevibili.
Le
spese giudiziarie delle procedure di secondo grado seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 2 dicembre 2020 di AP
2 e AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le
spese processuali di cui all’appello, di fr. 7'000.-, sono poste a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr.
6'000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 3 marzo 2021 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le
spese processuali di cui all’appello incidentale, di fr. 3'000.-,
sono poste a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà alle
controparti fr. 2’500.- per ripetibili.
V. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).