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Decisione

12.2020.151

Mutuo ad interessi - nullità - accertamento dell'inesistenza di un credito oggetto di un PE - interesse degno di protezione

24 giugno 2021Italiano33 min

convenuti si sono opposti alla petizione e con due domande riconvenzionali promosse singolarmente da

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.151

Lugano

24 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.16 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 gennaio

2018 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO 1

AP 1

entrambi rappr.

daPA 2

con cui

l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 133'200.-

oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva,

limitatamente a tale somma, delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________

dell’UE di Lugano, domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la

reiezione della petizione e con due domande riconvenzionali promosse

singolarmente da ciascuno di loro hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza

dei due crediti di fr. 25'000.- oltre interessi al 1° gennaio 2016 pure

contenuti in quei due PE;

sulle

quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 30 ottobre 2020, con cui ha

(parzialmente) accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al

pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2017 e

rigettando entro tali limiti le opposizioni ai PE, ed ha accolto le domande

riconvenzionali, accertando l’inesistenza dei due ulteriori crediti di fr.

25'000.- ciascuno oltre interessi pure contenuti in quei PE;

appellanti

tutte le parti: i convenuti, che con appello 2 dicembre 2020 hanno chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di primo e secondo grado; l’attore, che con appello incidentale 3 marzo 2021

ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere le

domande riconvenzionali, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

preso

atto della risposta all’appello 3 marzo 2021 dell’attore e della risposta

all’appello incidentale 29 aprile 2021 dei convenuti, con cui le parti hanno

postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese

e di ripetibili;

richiamata

la decisione 8 marzo 2021 con cui questa Camera ha respinto la domanda

dell’attore, formulata sempre in data 3 marzo 2021, volta alla soppressione

dell’effetto sospensivo all’appello, all’esecuzione anticipata della decisione

pretorile e, in via subordinata, all’adozione di provvedimenti conservativi;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il

27 dicembre 2012 F__________ __________, AO 1 e L__________ __________, da una

parte, e AP 2 e AP 1, dall’altra, hanno sottoscritto un accordo denominato “contratto

di mutuo” (doc. A), in base al quale i primi concedevano ai secondi “un

mutuo fruttifero di fr. 400'000.-” con un interesse del 2% annuo, che

sarebbe giunto a scadenza al più tardi il 30 aprile 2015. Con “riconoscimento

di debito” di pari data (doc. B1), AP 2 e AP 1 hanno riconosciuto a F__________

__________, AO 1 e L__________ __________, con riferimento al menzionato

contratto di mutuo, un “premio forfetario di fr. 133'200.- … esigibile a

conclusione dell’operazione immobiliare [N.d.R. denominata “Villa __________”

a __________], ma al più tardi entro il 30 aprile 2015”.

A

inizio luglio 2015 AO 1, che nel frattempo era divenuto cessionario delle

pretese contrattuali vantate da F__________ __________ e L__________ __________

nei confronti di AP 2 e AP 1 (cfr. doc. B2 ed E), e questi ultimi hanno

sostanzialmente prorogato il precedente contratto, sottoscrivendo un nuovo

accordo denominato “contratto di mutuo” (doc. I), in base al quale il

primo, dal 1° luglio 2015, concedeva ai secondi “un mutuo fruttifero di fr.

400'000.-” con un interesse ora aumentato al 5% annuo, che sarebbe giunto a

scadenza al più tardi il 30 settembre 2016. Con “riconoscimento di debito”

di pari data (doc. F), AP 2 e AP 1 hanno riconosciuto a AO 1, con riferimento

al menzionato contratto di mutuo, un “premio forfetario di fr. 133'200.- …

esigibile a conclusione dell’operazione immobiliare, ma al più tardi entro il

30 settembre 2016”.

2. Il 23 gennaio 2017 AO 1 ha escusso singolarmente AP 2 e AP 1, con i PE n. __________ e

__________ dell’UE di Lugano

(doc. G e H), per l’importo

complessivo di fr. 558'200.- oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale titolo e motivo del credito “1) contratto di

mutuo (debitore solidale con” AP 1 nel primo PE,

rispettivamente AP

2 nel secondo “) fr. 400'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016; 2)

riconoscimento di debito

fr. 133'200.- oltre interessi al

5% dal 1° gennaio 2016; 3) risarcimento danni (art. 106 CO) fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016”.

Ai

due PE è stata interposta tempestiva opposizione.

3. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, AO 1,

che nel frattempo era riuscito a farsi rimborsare da AP 2 e AP 1 fr. 400'000.-

oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e nei confronti del quale era stato

aperto d’ufficio un procedimento penale per il reato di usura, con petizione 23

gennaio 2018 ha convenuto in giudizio questi ultimi innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento di fr. 133'200.- oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva,

limitatamente a tale somma, delle opposizioni interposte ai due PE. Egli, in estrema

sintesi, ha preteso il pagamento del premio

forfetario pattuito a suo

tempo.

Fatti

I

convenuti si sono opposti alla petizione e con due domande riconvenzionali promosse singolarmente da

ciascuno di loro hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza dei due crediti

di fr. 25'000.- oltre interessi al 1° gennaio 2016 pure contenuti in quei PE.

4. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati

conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 30 ottobre 2020,

ha (parzialmente)

accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr.

133'200.- oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2017 e rigettando entro tali

limiti le opposizioni ai PE (dispositivo n. 1), ed ha accolto le domande

riconvenzionali, accertando

l’inesistenza dei due ulteriori crediti di fr. 25'000.- ciascuno oltre

interessi pure contenuti nei due PE (dispositivo

n. 2); la tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 6'500.- e le spese

della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-) sono state poste a carico dei

convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alla controparte, sempre in

solido, fr. 11’000.- per ripetibili (dispositivo n. 3.1); la tassa di giustizia

e le spese delle domande riconvenzionali di complessivi fr. 3'000.- sono invece

state poste a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alle controparti

fr. 5’000.- per ripetibili (dispositivo n. 3.2). Il giudice di prime cure ha in sostanza ammesso le domande

delle parti, modificando unicamente la data di decorrenza degli interessi di

mora rivendicati nell’ambito dell’azione principale.

5. La

decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

Con appello 2 dicembre 2020, avversato dall’attore con

risposta 3 marzo 2021, i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.

Con appello incidentale 3 marzo 2021, avversato dai convenuti con risposta 29 aprile 2021, l’attore chiesto la riforma della

decisione pretorile nel senso di respingere le domande riconvenzionali, con

protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi.

sull’appello

6. Il

Pretore, nell’ambito del giudizio sull’azione principale, ha evidenziato che

l’attore, al quale doveva essere riconosciuta la legittimazione attiva in

conseguenza della sottoscrizione in suo favore da parte dei convenuti del

riconoscimento di debito di cui al doc. F, poggiava la sua pretesa di fr. 133'200.- oltre interessi proprio

su quest’ultimo documento, nel quale

costoro - come già nel riconoscimento di debito di cui al doc. B1, che era

stato ripreso nel suo contenuto - avevano espressamente fatto riferimento al

contratto di mutuo sottoscritto quello stesso giorno con l’attore (doc. I),

riconoscendo l’importo del premio forfetario, esigibile a conclusione

dell’operazione immobiliare ma al più tardi il 30 settembre 2016. Ed ha

aggiunto che spettava pertanto ai convenuti dimostrare che l’accordo avente per

oggetto l’importo in questione fosse nullo, siccome costitutivo di una società

leonina o comunque sproporzionato e eccessivo.

Il

giudice di prime cure ha innanzitutto escluso l’esistenza tra le parti di una

società leonina, dall’istruttoria non essendo emerso alcun elemento relativo

alla loro volontà di intendere il premio forfetario quale partecipazione agli

utili dell’operazione immobiliare promossa dai convenuti né all’esistenza di un

animus societatis.

Rammentato

che in base alla dottrina (Weber,

Berner Kommentar, n. 32 segg. e n. 43 alle note preliminari agli art. 312-318

CO) nell’ambito del contratto di mutuo ad interessi di cui agli art. 312 segg.

CO erano considerati interessi anche un eventuale premio di rischio o bonus a

condizione che esso andasse calcolato in base alla durata del mutuo, egli ha

quindi negato che le parti, nell’ambito del contratto di mutuo da loro

concluso, potessero aver pattuito un corrispettivo sproporzionato o eccessivo.

Preso atto che gli interessi del 2% rispettivamente del 5% annuo concordati nei

contratti di mutuo di cui ai doc. A e I costituivano senz’altro degli interessi

in senso stretto e accertato, sulla base delle deposizioni agli atti

(dell’attore, del convenuto AP 2 e di L__________ __________), che il premio

forfetario di fr. 133'200.- doveva essere inteso quale ulteriore corrispettivo

per la concessione della somma di fr. 400'000.- fino alla scadenza del mutuo,

inizialmente prevista per il 30 aprile 2015 e poi prolungata al 30 settembre

2016, ne ha dedotto che nel caso di specie gli interessi concordati e

l’ulteriore corrispettivo pattuito non soggiacevano alle disposizioni sui tassi

d’interesse massimi previste dalla LLC, in concreto non applicabile, e nemmeno

ledevano i limiti massimi posti dall’art. 20 CO (i convenuti non avendo per

contro dichiarato entro un anno dalla conclusione del contratto che non

intendevano mantenerlo ai sensi dell’art. 21 CO), che sulla base della

giurisprudenza potevano essere fissati attorno al 18% (DTF 93 II 189 consid. b).

Dovendosi considerare l’intera durata pattuita del mutuo, l’importo di fr.

133'200.-, dovuto una tantum, risultava in effetti essere pari a un

tasso annuo dell’8.88% (fr. 133'200.- : fr. 400'000.- x 100 : 45 mesi x 12

mesi), che, aumentato del 5% annuo pattuito nel contratto di mutuo (doc. I),

corrispondeva a una percentuale totale annua del 13.88%, inferiore con ciò non

solo al tasso massimo del 15% previsto dalla LLC ma anche e soprattutto alla

soglia del 18% proposta dalla giurisprudenza nell’ambito dell’art. 20 CO.

Di

qui l’accoglimento della petizione, volta al pagamento del premio forfetario di

fr. 133'200.-, senza che occorresse esaminare se l’attore avesse abusato delle

asserite difficoltà finanziarie dei convenuti (ciò che in ogni caso non era

stato provato), ritenuto che i relativi interessi di mora del 5% sono tuttavia

stati riconosciuti solo a far tempo dal 23 gennaio 2017, data dei PE (doc. G e H),

visto che il premio forfetario era diventato esigibile solo il 30 settembre

2016, l’operazione immobiliare non essendosi conclusa in precedenza, e che

dalla documentazione agli atti non risultava alcuna precedente messa in mora.

7. In

questa sede i convenuti hanno innanzitutto rimproverato al Pretore di aver

estromesso dagli atti, con disposizione ordinatoria 26 maggio 2020, quattro

documenti da loro prodotti dopo la fine dello scambio degli allegati

preliminari e meglio il 27 febbraio 2019, il 20 agosto 2019, il 26 agosto 2019

e il 6 maggio 2020, segnatamente il verbale d’interrogatorio penale 27 febbraio

2019 di L__________ __________, il verbale d’interrogatorio penale 20 agosto

2019 dell’attore, la loro lettera 20 agosto 2019 al Procuratore pubblico e la

decisione di sospensione del procedimento penale resa da quest’ultimo il 5

maggio 2020, dei quali hanno in sostanza chiesto l’ammissione in seconda

istanza (senza invece aver postulato l’annullamento del querelato giudizio

pretorile con rinvio della causa al Pretore per una nuova decisione sulla base

degli stessi).

7.1. La

richiesta di ammissione agli atti di questi documenti può rimanere indecisa,

essendo incontestabile - come si dirà più avanti (cfr. consid. 8.3, 9.4 e

10.1.2) - che quei quattro documenti, ed in particolare il verbale d’interrogatorio penale 27 febbraio 2019 di

L__________ __________ e il verbale d’interrogatorio penale 20 agosto 2019

dell’attore (gli altri due documenti non sono per contro stati neppure

menzionati dai convenuti a sostegno delle loro ulteriori censure d’appello e in

tal modo sono di fatto stati ritenuti non rilevanti da loro stessi), non sarebbero stati tali da modificare l’esito del

giudizio qui impugnato nemmeno laddove, per ipotesi, fossero stati ammessi agli

atti.

8. I convenuti hanno ribadito che nel caso di specie in

base al principio dell’affidamento la pattuizione del premio forfetario doveva

essere interpretata come la “partecipazione a un investimento, che nei

risultati configura società leonina, secondo la quale una parte partecipa solo

agli eventuali redditi, un sodalizio illecito e quindi da considerare sciolto”

(appello p. 26), atteso che l’attore, “in perfetta convergenza di interessi

da cui risulta l’animus societatis, … ha conferito alla società semplice

l’importo di fr. 400'000.-, mentre gli appellanti hanno fornito, quale

conferimento, il proprio lavoro in prima persona per portare avanti

l’operazione immobiliare, nelle attività di costruzione e di vendita, senza il

buon esito delle quali non avrebbero potuto ritornare alcun “premio””

(appello p. 23). La venuta in essere di una società semplice tra le parti

sarebbe stata pretesa dallo stesso attore “marginalmente” nella sua

deposizione e “principalmente in ambito penale” (appello p. 23 seg.). E

comunque diversi ulteriori elementi istruttori “avrebbero obbligato il

giudice di prime cure a indagare approfonditamente la volontà delle parti di

siglare una partecipazione agli utili dell’operazione immobiliare” (appello

p. 24).

8.1. Per l'interpretazione di disposizioni

contrattuali è in primo luogo decisiva la vera e concorde volontà delle parti

contraenti (“interpretazione soggettiva”), che se del caso deve essere

stabilita sulla base di indizi empirici, quali il tenore delle loro dichiarazioni

scritte o orali, rispettivamente il contesto generale, ossia le circostanze

precedenti o successive idonee a eventualmente determinarla (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_227/2020 del 28 gennaio

2021 consid. 3.2.1).

Se

il giudice non è in grado di determinare la vera e concorde volontà delle parti

contraenti - siccome le prove difettano o non sono concludenti - oppure se

constata che una parte non ha compreso la volontà espressa dall’altra al

momento della conclusione del contratto - ciò che va stabilito sulla base delle

risultanze istruttorie - le dichiarazioni contrattuali vanno interpretate

secondo il principio dell'affidamento (“interpretazione oggettiva”) e cioè

come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione

concreta (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_227/2020 del 28 gennaio

2021 consid. 3.2.1). In una tale eventualità il senso di un testo,

apparentemente chiaro, non è necessariamente determinante, motivo per cui

un'interpretazione meramente letterale è proibita. Anche se il tenore di

una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare da altre

condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre

circostanze che la lettera di tale clausola non restituisca esattamente il

senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal senso letterale del testo

adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che

esso non corrisponda alla loro volontà (TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016

consid. 3.3).

8.2. Nel

caso di specie non vi è in realtà alcuna seria ragione per allontanarsi dal

senso letterale dei due riconoscimenti di debito (doc. B1 e F), dai quali

risulta inequivocabilmente che il premio forfetario era stato riconosciuto dai

convenuti all’attore “con riferimento

al contratto di mutuo sottoscritto in data odierna”. Non va oltretutto scordato che quei documenti, al

pari dei contratti di mutuo, erano stati allestiti dai convenuti stessi, e

meglio dal loro legale avv. G__________ __________, sicché ogni eventuale

dubbio interpretativo avrebbe dovuto essere risolto a loro sfavore.

8.3. Del resto le circostanze addotte dai convenuti a

sostegno della venuta in essere tra le parti di una società semplice -

oltretutto leonina (sul tema, cfr. II CCA 27 settembre 2019 inc. n. 12.2018.97)

-, per altro da escludersi già per il fatto che l’attore precedentemente non

aveva accettato di sottoscrivere con i convenuti un formale accordo denominato

“proposta investimento sotto forma di società semplice” relativo proprio

all’operazione immobiliare “Villa __________” (doc. M), si sono rivelate del tutto

inconsistenti.

I

convenuti non hanno in effetti provato che l’attore avrebbe preteso l’esistenza

di una società semplice “marginalmente” nella sua deposizione e “principalmente

in ambito penale” (appello p. 23 seg.): dal solo fatto che egli, nella sua

deposizione, abbia dichiarato che i convenuti “facevano vedere che avrebbero

dovuto guadagnare sui 20 milioni con l’operazione di Villa __________”

(verbale p. 7), che “il prestito avveniva nel contesto della realizzazione

del progetto di Villa __________ a __________. A fronte di un prestito di fr.

400'000.- avrei ricevuto interessi del 2% ed un premio alla conclusione del

progetto di fr. 133'200.-” (verbale p. 9), che a suo dire “si tratta di

un premio … per il quale io ero disposto a fare l’investimento” (verbale p.

11), che quel premio “mi veniva versato per aver messo a disposizione i

soldi” (verbale p. 8), che non si aspettava di non incassare quel premio

(verbale p. 10) e che non era stato discusso cosa sarebbe successo qualora i

convenuti non avessero conseguito alcun utile o anzi avessero subito una

perdita (verbale p. 9), rispettivamente, per quanto riguardava l’ambito penale,

che nel verbale d’interrogatorio 20 agosto 2019 possa aver definito il premio

forfetario “un buono per la riuscita” della cosa (p. 5) e possa talora

aver denominato l’operazione effettuata “un investimento” (p. 3 e 6),

non si può ancora concludere che il premio forfetario non fosse stato

concordato nell’ambito di un contratto di mutuo, ma piuttosto nell’ambito di un

rapporto di società semplice.

Nemmeno

sono tali da modificare questa conclusione le ulteriori circostanze istruttorie

che, per i convenuti, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure “a

indagare approfonditamente la volontà delle parti di siglare una partecipazione

agli utili dell’operazione immobiliare”, e in particolare la deposizione di

L__________ __________ secondo cui “per noi quel mutuo era una sorta di

investimento” (verbale p. 2), secondo cui il premio forfetario era “praticamente”

costitutivo “degli interessi che ci venivano versati sull’importo di cui

al doc. A” (verbale p. 2) e secondo cui “l’importo di fr. 133'200.- mi

sembrava tanto” (verbale p. 3), rispettivamente, nell’ambito penale, il suo

verbale d’interrogatorio 27 febbraio 2019, nel quale aveva dichiarato che il

premio “era collegato all’utile generato dalla vendita degli appartamenti di

Villa __________” (p. 3).

9. I

convenuti hanno rilevato che, nella misura in cui fosse stato concordato

nell’ambio del contratto di mutuo, il premio forfetario avrebbe dovuto essere

considerato nullo ai sensi dell’art. 20 CO siccome sproporzionato ed eccessivo.

Non essendo risultato che il suo ammontare fosse stato a suo tempo concordato

in funzione della durata del contratto di mutuo ed essendo anzi risultato che

il premio forfetario sarebbe stato immediatamente e interamente dovuto già

all’atto di sottoscrizione di quel contratto, il giudice di prime cure non

avrebbe dovuto calcolare a quale percentuale annua lo stesso, tenuto conto dell’intera durata pattuita del mutuo e del tasso d’interesse del 5%

ulteriormente stipulato, avrebbe corrisposto di fatto, ma avrebbe dovuto

prendere atto che esso ammontava al 33% del capitale mutuato, percentuale

ampiamente superiore a quanto ammissibile nell’ambito degli art. 20 e 21 CO,

vista anche la chiara volontà dell’attore di approfittare della situazione di bisogno in cui essi si erano venuti a

trovare.

9.1. Non

avendo i convenuti censurato, in

violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’assunto

pretorile secondo cui essi non avrebbero dichiarato entro un anno dalla

conclusione del contratto che non intendevano mantenerlo ai sensi dell’art. 21

CO, in questa sede non possono più pretendere che quest’ultima disposizione

sarebbe invece da applicare.

Essendo

stata pacificamente ammessa l’inapplicabilità della LLC, la fattispecie deve

pertanto essere esaminata, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure,

solo sulla base dell’art. 20 CO.

9.2. Contrariamente

a quanto preteso dai convenuti, non è affatto vero che il premio forfetario

sarebbe stato immediatamente e interamente dovuto già all’atto di

sottoscrizione del contratto di mutuo e che il suo ammontare non sarebbe stato

a suo tempo concordato in funzione della durata di quel contratto.

Sulla

prima questione, si osserva che nei due

riconoscimenti di debito (doc. B1 e F) i convenuti avevano accettato che il

premio forfetario sarebbe stato “esigibile a conclusione dell’operazione

immobiliare, ma al più tardi entro il 30 aprile 2015” rispettivamente “entro il 30 settembre 2016”. Non risulta, nemmeno dai contratti di mutuo (doc. A

e I), che il premio forfetario (che per altro neppure risulta esservi

menzionato) avrebbe potuto essere reso esigibile in precedenza o addirittura

sin dalla sottoscrizione del contratto.

Sul

secondo aspetto, è incontestabile che il premio forfetario sia stato concordato

in funzione del contratto di mutuo (“con riferimento al

contratto di mutuo sottoscritto in data odierna”, cfr. doc. B1 e F) e soprattutto, essendo evidente

che l’importo mutuato era stato richiesto per far sì che l’operazione

immobiliare potesse essere portata a termine (cfr. verbale d’interrogatorio penale

12 giugno 2017 di AP 2 [doc. N] p. 1,

in cui è stato ammesso che “io mi trovavo nella condizione, a calcoli

fatti, di trovare i fondi per concludere l’operazione immobiliare”), della

sua durata nel tempo. La pattuizione

relativa all’esigibilità del premio forfetario (che - come detto - sarebbe

stato “esigibile a conclusione dell’operazione immobiliare, ma al più tardi

entro il 30 aprile 2015” rispettivamente “entro il 30 settembre 2016”, cfr. doc. B1 e F)

conferma questa circostanza, anche perché i convenuti avevano chiaramente fatto

intendere che la conclusione dell’operazione non era imminente e sarebbe

verosimilmente avvenuta proprio entro il 30 aprile 2015, termine poi prolungato

al 30 settembre 2016 (cfr. deposizione dell’attore p. 8 da cui si evince che “sui

riconoscimenti di debito B1 e F i convenuti hanno indicato la data del

30.4.2015 rispettivamente del 30.09.2016 che erano la data dove loro

presumevano che avrebbero concluso il progetto”; cfr. pure deposizione di AP

2 p. 5 da cui risulta che “a quel momento (dicembre 2012) dovevo tirare su

dei soldi perché la banca ci aveva detto che non ci avrebbe a quel momento

finanziato una percentuale ulteriore”, e verbale d’interrogatorio penale 12

giugno 2017 del medesimo [doc. N] p. 1 e 2,

in cui è stato di fatto ammesso, ancorché con un calcolo errato, che il premio

forfetario, pari al “33% del capitale sull’arco di un anno e mezzo”, era

stato definito proprio in base alla durata del mutuo).

9.3. Nel

caso concreto - come per altro osservato con pertinenza anche dalla Corte dei

reclami penali del Tribunale d’appello nella sua decisione 11 febbraio 2021

(validamente versata agli atti dall’attore con il suo appello incidentale in

forza dell’art. 317 cpv. 1 CPC) resa a fronte del decreto di abbandono 19

ottobre 2020 emanato dal Procuratore pubblico (anch’esso validamente versato

agli atti quale doc. F dai convenuti con il loro appello giusta l’art. 317 cpv.

1 CPC) - per calcolare il tasso d’interesse annuo complessivo, rispetto al

mutuo di fr. 400'000.-, al quale corrisponde il premio forfetario di fr.

133'200.- sommato agli interessi annui del 2% rispettivamente del 5%, si

possono così formulare le seguenti tre ipotesi di lavoro.

9.3.1. La

prima ipotesi consiste nel calcolare l’interesse annuo al momento della

sottoscrizione del contratto di mutuo 27 dicembre 2012. Questo contratto, con

la scadenza al 30 aprile 2015, prevedeva una durata di 28 mesi, un interesse

annuo del 2% ed il premio forfetario di fr. 133'200.-. Visto che questo premio

era inteso quale corrispettivo per la concessione della somma mutuata fino alla

scadenza del mutuo ed è di conseguenza da ripartire sull’intera durata pattuita

del mutuo, l’importo forfetario di fr. 133'200.- corrisponde a un interesse

annuo del 14.27%. Aggiungendovi il 2% annuo pattuito nel contratto di mutuo,

risulta che al 27 dicembre 2012 le parti si sarebbero accordate per un

interesse annuo complessivo del 16.27%.

9.3.2. Per

la seconda ipotesi di lavoro, il calcolo dell’interesse annuo si basa sulla

durata ininterrotta dei due contratti di mutuo dal 27 dicembre 2012 al 30

settembre 2016, ovverossia 45 mesi. In tal caso, il premio forfetario di fr.

133'200.- corrisponde a un interesse annuo dell’8.88%. Aggiungendo gli

interessi annui pattuiti nei due contratti di mutuo, risulta che l’interesse

annuo complessivo sarebbe stato del 10.88% dal 27 dicembre 2012 al 30 giugno

2015 e del 13.88% dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

9.3.3. La

terza ipotesi di lavoro si basa sulla durata totale dei due contratti di mutuo

così come sottoscritti, corrispondente a 43 mesi (dagli atti non emerge, in

effetti, se fosse prevista la corresponsione degli interessi del mutuo anche

per i mesi di maggio e giugno 2015). In questo caso, il premio forfetario di

fr. 133'200.- corrisponde a un interesse annuo del 9.29%. Aggiungendo gli

interessi annui pattuiti nei due contratti di mutuo, risulta che l’interesse

annuo complessivo sarebbe stato dell’11.29% dal 27 dicembre 2012 al 30 aprile

2015 e del 14.29% dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

9.3.4. Ebbene,

in nessuna delle tre ipotesi di lavoro l’interesse annuo complessivo pattuito

dalle parti sull’importo mutuato di fr. 400'000.- risulta essere superiore alla

soglia massima del 18% a cui il Tribunale federale aveva fatto riferimento

nella sua giurisprudenza relativa all’art. 20 CO (DTF 93 II 189 consid. b, che

ha poi trovato conferma in TF 4A_69/2014 del 28 aprile 2014 consid. 6.3.1 - 6.3.3

e 4A_350/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.2.2) e dunque non può essere

considerato lesivo di quella disposizione, tanto più che lo stesso era stato in

definitiva concesso per evitare di far naufragare un’operazione immobiliare del

valore di ben fr. 52'000'000.-, che avrebbe permesso ai convenuti di ottenere

un guadagno di fr. 20’000'000.- (doc. M e deposizione dell’attore p. 8). Il

tutto, fermo restando in ogni caso che, contrariamente a quanto preteso dai

convenuti, l’eventuale lesione della norma non avrebbe escluso tout court

il pagamento del premio forfetario, ma avrebbe semmai comportato la sua

riduzione al limite massimo consentito (cfr. TF 4A_404/2008 del 18 dicembre

2008 consid. 5.6.3.1).

9.4. In

tali circostanze non occorre stabilire se, come ulteriormente preteso dai

convenuti, da alcune risultanze istruttorie, segnatamente dal verbale

d’interrogatorio penale 20 agosto 2019 dell’attore (p. 3 segg.), si potesse

effettivamente concludere che quest’ultimo aveva approfittato della situazione

di bisogno in cui essi si erano allora venuti a trovare.

10. I

convenuti hanno rilevato che la pretesa dell’attore sarebbe stata in ogni caso

da respingere siccome non ancora esigibile, potendo essere fatta valere solo al

momento in cui l’operazione immobiliare “Villa __________” sarebbe giunta a

conclusione, ciò che non si era ancora verificato, il tutto com’era stato

ammesso, nelle rispettive deposizioni, dallo stesso attore e da L__________ __________.

10.1. La

censura, con cui i convenuti hanno in sostanza chiesto di far astrazione dal

termine ultimo di esigibilità della pretesa del 30 settembre 2016, deve

senz’altro essere disattesa.

10.1.1. Essa

è innanzitutto irricevibile in ordine, non essendo stata evocata negli allegati

preliminari nonostante l’attore avesse sostenuto che “i convenuti avevano

sottoscritto un nuovo riconoscimento di debito … con termine di rimborso

scadente al 30 settembre 2016” (petizione p. 5), ed essendo invece stata da loro

addotta per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 229 cpv. 1 e 2 e

contrario e 232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15

novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), solo in

sede conclusionale.

10.1.2. Essa sarebbe stata comunque da respingere anche nel

merito.

Nel

caso di specie, visti i principi che reggono l’interpretazione dei contratti e

di cui già si è detto (cfr. consid. 8.1), non vi è in effetti alcuna seria

ragione per allontanarsi dal senso letterale del riconoscimento di debito (doc.

F), dal quale risulta inequivocabilmente che il premio forfetario a favore

dell’attore, pur essendo di principio

esigibile “a conclusione dell’operazione immobiliare”, al più tardi lo

sarebbe tuttavia stato il 30 settembre 2016 (“ma al più tardi entro il 30

settembre 2016”).

Oltretutto

il solo fatto che l’attore abbia dichiarato che i convenuti “mi dissero che

al termine e alla buona riuscita dell’operazione di Villa __________ mi

avrebbero pagato questo premio” (verbale p. 7) e, alla domanda a sapere se

era giusto dire che egli avrebbe potuto richiedere il premio solo alla

conclusione del progetto, abbia risposto “sì. Diciamo però che sui

riconoscimenti di debito B1 e F i convenuti hanno indicato la data del 30.04.2015

rispettivamente del 30.09.2016 che erano la data dove loro presumevano che

avrebbero concluso il progetto” (verbale p. 8), rispettivamente che L__________

__________ abbia riferito che “non so se l’operazione “Villa __________” è

terminata”, aggiungendo che “alla fine ci sarebbe stata la restituzione

di … fr. 133'200.-” (verbale p. 4), è ben lungi dal dimostrare, in assenza

di migliori risultanze, che la frase contenuta nel riconoscimento di debito,

secondo cui “al più tardi” la pretesa sarebbe tuttavia stata “esigibile

… entro il 30 settembre 2016”, non avesse mai avuto o non avesse più avuto

alcuna valenza pratica. Poco importa dunque se attualmente, come dichiarato tra

gli altri anche da L__________ __________ nel verbale d’interrogatorio penale 27

febbraio 2019 (p. 3), l’operazione immobiliare non sia ancora giunta a

conclusione.

sull’appello

incidentale

11. Nell’ambito

del giudizio sulle domande riconvenzionali, il Pretore, per quanto è qui ancora

di interesse, ha ritenuto che i convenuti disponessero dell’interesse degno di

protezione a postulare l’accertamento

dell’inesistenza dei crediti di fr. 25'000.- oltre interessi contenuti nei due

PE (doc. G e H), ai quali avevano

interposto opposizione. L’attore non aveva in effetti mai sostenuto di aver

avviato l’esecuzione per interrompere la prescrizione, né che essi avessero

rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa, di modo che, in base alla

giurisprudenza (DTF 141 III 68 consid. 2.7), si poteva pretendere che

quest’ultimo difendesse la sua pretesa in un procedimento civile promosso dagli

escussi.

Nel

merito, il giudice di prime cure ha quindi osservato che l’attore non aveva

nemmeno tentato di sostanziare l’esistenza del credito in esame ed anzi,

affermando che si trattava di un credito fatto valere a titolo di risarcimento

danni per spese di patrocinio relative alla presente procedura, e dunque di un

danno che egli stesso aveva definito “tutto in divenire” e che avrebbe

potuto cifrare solo a sentenza cresciuta in giudicato e ad incasso avvenuto del

proprio credito (replica e risposta riconvenzionale p. 12), aveva di fatto

ammesso che attualmente non esisteva alcun credito esigibile di fr. 25'000.-,

tantomeno un credito per il quale i convenuti si trovavano in mora a far tempo dal

1° gennaio 2016.

Di

qui l’accoglimento delle domande riconvenzionali, ritenuto che le relative

ripetibili, quantificate in fr. 5'000.- in considerazione di un valore

litigioso di fr. 50'000.- (stante che l’importo di fr. 25'000.- era stato

chiesto ad entrambi i convenuti, non in via solidale, cfr. doc. G e H), sono

state da lui poste a carico dell’attore soccombente.

12. In

questa sede l’attore ha innanzitutto contestato che ai convenuti potesse essere

riconosciuto un interesse degno di protezione a proporre l’azione di

accertamento

dell’inesistenza del credito: in primo luogo i PE fatti

spiccare nei loro confronti avevano “anche” un effetto interruttivo

della prescrizione “senza che” a lui “debbano essere addossati oneri

probatori particolari”; secondariamente i convenuti non risultavano

minimamente limitati nella loro libertà commerciale, da loro esercitata tramite

la H__________ __________ SA; ma soprattutto, in terza ed ultima analisi, non

si poteva pretendere, in base alla giurisprudenza (DTF 120 II 20 consid. 3a),

che egli avesse sin d’ora a difendere in causa la sua pretesa di fr. 25'000.- a

titolo di risarcimento danni, che “allo stato attuale delle cose … non è

ovviamente ancora in grado di cifrare e comprovare, … ritenuto che una quantificazione

del danno per le spese legali necessarie al suo patrocinio potrà naturalmente

essere fatta soltanto a procedura ultimata” (appello incidentale p. 20

seg.).

12.1. Con

sentenza pubblicata in DTF 141 III 68 il Tribunale federale ha riconosciuto corretto

e giustificato allentare la prassi inaugurata nella sentenza DTF 120 II 20 e riconoscere di principio all’escusso un interesse degno di

protezione all’accertamento dell’inesistenza di un credito, non appena lo

stesso era stato posto in esecuzione, senza che egli fosse concretamente

obbligato a dimostrare importanti limitazioni della sua libertà di movimento

economico. Per l’Alta Corte, dal (presunto) creditore che aveva escusso senza

una precedente procedura giudiziaria un credito, nonostante lo stesso fosse

contestato e un’opposizione fosse dunque prevedibile, si poteva in effetti

pretendere che difendesse la sua pretesa in un procedimento civile, ritenuto

che egli aveva in ogni caso la possibilità di ritirare l’esecuzione, facendo

così venir meno l’interesse del debitore all’accertamento negativo del credito.

Andava unicamente riservato il caso in cui l’esecuzione era stata

comprovatamente avviata al solo scopo di interrompere la prescrizione ai sensi

dell’art. 135 n. 2 CO, dopo che il (presunto) debitore aveva rifiutato di

sottoscrivere una rinuncia alla prescrizione, e la pretesa del (presunto)

creditore non poteva essere immediatamente fatta valere giudizialmente nel suo

intero ammontare per validi motivi (consid. 2.7 e 2.8).

12.2. Alla

luce della giurisprudenza appena evocata, è incontestabile che il giudizio con

cui il Pretore ha riconosciuto ai

convenuti l’interesse degno di protezione a postulare l’accertamento dell’inesistenza dei

crediti di fr. 25'000.- oltre interessi contenuti nei due PE di cui ai doc. G e H debba essere confermato.

L’attore,

in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha

innanzitutto spiegato per quale ragione di fatto e di diritto l’assunto

pretorile secondo cui egli non avrebbe mai sostenuto di aver avviato

l’esecuzione per interrompere la prescrizione né che i convenuti avessero

rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa (ciò che bastava per

ammettere l’interesse degno di protezione

dei convenuti all’accertamento dell’inesistenza del credito), sarebbe stato errato e avrebbe dovuto essere

modificato, le sue considerazioni ricorsuali sulla presunta inesistenza di “oneri

probatori particolari” a suo carico essendo irrilevanti sul tema.

Egli

non ha in ogni caso allegato e provato che l’esecuzione fosse stata comprovatamente avviata al

solo scopo di interrompere la prescrizione dopo che i convenuti avevano

rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa, in questa sede essendosi invece

limitato a sostenere che l’esecuzione era stata da lui promossa “anche”

con finalità interruttive della prescrizione, ma nulla più.

13. In

via subordinata l’attore ha censurato l’entità delle ripetibili poste a suo

carico, da lui ritenute sproporzionate ed eccessive a fronte di un valore

litigioso di soli fr. 25'000.- (atteso che, per lui, i convenuti erano stati

escussi in via solidale per quell’importo, cfr. domanda di esecuzione 19

gennaio 2017 allegata all’appello incidentale), dell’entità delle ripetibili

assegnate per l’azione principale (fr. 11'000.- a fronte di un valore litigioso

di fr. 133'200.-) e dell’esiguo dispendio orario occorso alle controparti per

esporre in poche righe le domande riconvenzionali e le repliche

riconvenzionali, e di cui ha pertanto chiesto una riduzione a fr. 1'500.-.

13.1. Per

giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il giudice di prime

cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in

caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (cfr.

Considerandi

II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121;

III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3).

13.2

Nel

caso di specie è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto

che le ripetibili dovessero essere

calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 50'000.- (due

volte fr. 25'000.-), visto che nei due PE l’importo di fr. 25'000.- non era

stato chiesto in via solidale ad entrambi i convenuti (cfr. doc. G e H). La

circostanza che con la relativa domanda d’esecuzione i convenuti sarebbero in

realtà stati escussi in via solidale non può invece essere presa in

considerazione per il giudizio, essendo stata addotta dall’attore, oltretutto

sulla base di un documento (cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata

all’appello incidentale) che avrebbe ragionevolmente potuto e dovuto essere

versato agli atti già con gli allegati preliminari, per la prima volta solo in

questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

13.3

Visto

che in presenza di una causa, come quella in esame, terminata con un giudizio

di merito e con un valore litigioso di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-), l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di

quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 10% al 20% del valore

litigioso, è incontestabile che il Pretore, attribuendo nella fattispecie

un’indennità per ripetibili di fr. 5’000.- (pari al 10% del valore litigioso,

ossia ad una percentuale bassa), è rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe

applicabili, per cui il suo giudizio sul tema, per altro consono alle

particolarità della lite (che ha comportato, per il patrocinatore dei

convenuti, l’allestimento sul tema di due brevi allegati preliminari, l’esame

di due brevi allegati preliminari della controparte e l’allestimento

dell’allegato conclusionale, il tutto beninteso nell’ambito di una procedura

che riguardava anche l’azione principale), sfugge di principio a qualsiasi

critica e può essere confermato. L’eventuale raffronto, sempre auspicato

dall’attore, con l’entità delle

ripetibili attribuite per l’azione principale (sostanzialmente pari all’8.25%

del valore litigioso), assai più difficoltosa e impegnativa, non entra invece

in linea di conto (anche perché l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva in tal caso di quantificare le

relative ripetibili sulla base di un’aliquota assai inferiore, dal 6% al 9% del

valore litigioso).

conclusione

14.

Ne discende che l’appello

dei convenuti e l’appello incidentale dell’attore devono essere respinti nella

misura in cui sono ricevibili.

Le

spese giudiziarie delle procedure di secondo grado seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 2 dicembre 2020 di AP

2 e AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le

spese processuali di cui all’appello, di fr. 7'000.-, sono poste a carico degli

appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr.

6'000.- per ripetibili.

III. L’appello incidentale 3 marzo 2021 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le

spese processuali di cui all’appello incidentale, di fr. 3'000.-,

sono poste a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà alle

controparti fr. 2’500.- per ripetibili.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).