12.2020.154
Contratto d'appalto - mercede - onere di allegazione e contestazione
24 giugno 2021Italiano15 min
importo di liquidazione sarebbe sufficiente, tanto più che in sede di replica AO
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.154
Lugano
24 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.3 della Pretura
del Distretto di
Riviera
- promossa con petizione 12 agosto 2016 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 145'220.63 oltre interessi
al 5% dal 17 febbraio 2016;
domanda alla quale si è
opposta la controparte e che il Pretore con sentenza 4 novembre 2020 ha
parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di fr.
93'242.-;
appellante la convenuta con
appello 4 dicembre 2020, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr.
46'269.73 e, in via subordinata, di fr. 84'069.73, con protesta delle spese
processuali e delle ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con
risposta 11 febbraio 2021 postula la reiezione del gravame, con protesta delle
spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 1° dicembre 2011
la società P__________ __________, ditta che commercia macchine di cantiere per
le aziende attive nel ramo dell’edilizia (doc. 4, 8.1), ha incaricato AP 1
dell’esecuzione di diverse opere sui fondi part. n. __________ e __________ RFD
di __________, di sua proprietà, per il prezzo globale di fr. 1'250'000.- (doc.
D doc. rich. I).
Quest’ultima ha in seguito
subappaltato alla AO 1 parte dei lavori a lei commissionati, ovvero la
realizzazione di un nuovo capannone, la ristrutturazione di quello esistente e
la pavimentazione del piazzale (petizione, ad 1, pag. 2; risposta ad 1, pag.
3).
2. Per le opere
eseguite AO 1 ha emesso all’indirizzo di AP 1, nel periodo 30 aprile 2012 – 31
dicembre 2014, 10 fatture in base allo “stato avanzamento lavori” (“SAL”)
per la somma complessiva di fr. 657'308.36, IVA inclusa (doc. L1-9 e doc. D
inc. CM.2016.9). Il 31 dicembre 2013 essa le ha inoltre fatturato fr. 5'572.28
(IVA inclusa) per lavori a regia (doc. E inc. CM.2016.9). AP 1 ha proceduto al
pagamento di alcune fatture “SAL” per l’importo complessivo di fr.
507'600.- (IVA inclusa), mentre ha rifiutato di saldare l’importo scoperto di
fr. 155'280.63 (doc. B – E inc. CM.2016.9), lamentando difetti del piazzale e
ritardi nell’esecuzione delle opere.
3. Con istanza 21
aprile 2015 AP 1 ha chiesto l’assunzione di una prova a futura memoria allo
scopo di accertare i difetti del piazzale e quantificarne l’entità. Il 30
ottobre 2015 è stato prodotto il referto peritale dell’ing. __________ B__________,
il quale ha cifrato in fr. 10'000.- il minor valore dell’opera nel caso in cui
le parti avessero pattuito l’esecuzione della pavimentazione per mezzi gommati;
nel caso in cui fosse stata richiesta una pavimentazione per mezzi cingolati in
ferro, invece, il perito ha quantificato un minor valore pari a 1/3 del valore
di liquidazione (inc. SO.2015.140 richiamato).
4. Con scritto 17
febbraio 2016 AO 1 ha sollecitato il pagamento del saldo scoperto, conteggiando
un minor valore di fr. 10'000.- (doc. F inc. CM.2016.9), e in seguito escusso AP
1 per l’importo di fr. 145'280.63 oltre interessi (doc. G, inc. CM.2016.9).
5. Con petizione 12
agosto 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A),
ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Riviera, per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 145'220.63, oltre interessi al 5%
dal 17 febbraio 2016. A suo dire, l’importo rivendicato sarebbe pari al saldo
della mercede per le opere di capomastro da lei eseguite sui fondi n. __________
e __________ RFD di __________ (di fr. 155'220.63), dedotto il minor valore di fr.
10'000.- determinato dal perito nell’ambito della procedura di assunzione di
prova a futura memoria in relazione ai difetti del piazzale.
6. Con risposta 20
settembre 2016 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione,
osservando di avere commissionato all’attrice l’esecuzione di un piazzale per
mezzi pesanti cingolati, di modo che i difetti riscontrati sarebbero di natura
strutturale e il minor valore ammonterebbe a 1/3 del valore di liquidazione.
7. Con sentenza 4
novembre 2020, qui impugnata, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
condannato AP 1 al versamento di fr. 93'242.- oltre interessi al 5% dal 17
febbraio 2016 in favore di AO 1, ponendo gli oneri processuali di complessivi
fr. 9'958.85 a carico dell’attrice in ragione di 1/3 e a carico della convenuta
in ragione di 2/3, con l’obbligo per quest’ultima di versare alla prima fr.
4'400.- a titolo di ripetibili ridotte. Il primo giudice, premesso che fra le parti
era sorto un contratto di appalto, ha accertato che l’importo di liquidazione
delle opere subappaltate a AO 1 ammontava a fr. 592'842.35 (IVA esclusa), come
riconosciuto dalla stessa convenuta. A tale importo egli ha quindi aggiunto la
somma di fr. 47'427.39 (pari all’’IVA, all’epoca dell’8%) e l’importo della
fattura per le opere a regia di fr. 5'572.28 (IVA inclusa), mai contestata
nello specifico dalla convenuta, determinando in fr. 645'842.- (IVA inclusa) la
liquidazione finale, da cui ha dedotto gli acconti già versati, di fr. 507'600,
per un saldo ancora scoperto pari a fr. 138'242.-. Il Pretore, accertato che il
piazzale commissionato era destinato al transito di mezzi gommati, ha fatto
propria la conclusione del perito giudiziario arch. __________ A__________,
secondo cui i difetti del piazzale erano sia di natura estetica sia di natura
strutturale e il minor valore poteva essere quantificato in fr. 45'000.-. Il
primo giudice ha pertanto determinato in fr. 93'242.- il saldo scoperto ancora
dovuto all’attrice, accogliendo la petizione per tale importo.
8. Con appello 4
dicembre 2020 la convenuta ha chiesto la riforma dell’impugnato giudizio, nel
senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 46'269.73 e,
in via subordinata, di fr. 84'069.73. In breve, l’appellante ha criticato il
calcolo del saldo della mercede ancora scoperto effettuato dal Pretore,
rimproverandogli di avere ritenuto non contestata la fattura concernente le
opere a regia di fr. 5'572.28 (doc. E inc. CM.2016.9) e di avere aggiunto l’IVA
all’importo di liquidazione di fr. 592'842.35 prima di dedurre da tale somma il
minor valore. L’appellante ha altresì rimproverato al primo giudice un errato
accertamento dei fatti in relazione allo scopo per il quale il piazzale sarebbe
stato commissionato con conseguente errata quantificazione del minor valore.
Fatti
9. Nel calcolo del
saldo ancora dovuto a titolo di mercede il Pretore ha considerato l’importo di
fr. 5'572.28 (IVA inclusa) per l’esecuzione di lavori a regia, siccome la
convenuta non aveva contestato nello specifico la fattura 31 dicembre 2013 a
lei indirizzata (doc. E inc. CM.2016.9). L’appellante obietta che a fronte
dell’insufficiente allegazione dell’attrice la sua contestazione dell’intero
importo di liquidazione sarebbe sufficiente, tanto più che in sede di replica AO
1 non aveva più rinviato alla fattura doc. E.
9.1 Per l'art. 150 cpv. 1 CPC
oggetto della prova sono i fatti controversi se giuridicamente rilevanti. Un
fatto è controverso se è stato debitamente allegato e specificato nonché
dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC (cfr.
sentenza del Tribunale federale 5A_719/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 6.2).
Nelle cause rette dal principio dispositivo, le parti devono dedurre in
giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (onere di allegazione; art.
55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC). I fatti pertinenti allegati devono essere
sufficientemente motivati affinché, da un lato, il convenuto possa specificare
quali fatti riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice possa stabilire
quali fatti sono riconosciuti da entrambe le parti e quali sono invece
contestati dal convenuto (per i quali dovrà procedere all'assunzione delle
prove) e poi applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF 144
III 519 consid. 5.2.1.1). La contestazione del convenuto deve essere
sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali
siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le
esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che
vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono
dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i
singoli fatti che contesta (onere di contestazione). Ove l'attore adduca
nella sua petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e
rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e
completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto
non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni
della stessa che contesta. Contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 519
consid. 5.2.2.1, 5.2.2.3; IICCA 12.2020.61 del 31 maggio 2021 consid. 6;
12.2020.71 del 26 novembre 2020).
9.2 In concreto, l’attrice in sede
di petizione ha sostenuto di avere stipulato con la convenuta un contratto di
appalto avente per oggetto le opere da capomastro concernenti la realizzazione
di un nuovo capannone, la riattazione di un capannone esistente e la
pavimentazione del piazzale sul sedime di proprietà della ditta P__________ __________
__________ di __________. I lavori, di complessivi fr. 662'880.-, erano stati
pagati dalla convenuta con acconti per fr. 507'600, rimanendo pertanto un saldo
scoperto di complessivi fr. 155'280.63. Al riguardo AO 1 ha
specificato che non erano stati versati “gli acconti richiesti con
l’avanzamento dei lavori del 31 maggio 2013 di fr. 81'000.- (doc. B), del 31
dicembre 2013 di fr. 27'000.- (doc. C) e il saldo del 31 dicembre 2014 di fr.
41’708.35 (doc. D), oltre alla fattura di fr. 5'572.28 del 31 dicembre
2013 (doc. E)” (petizione, ad 2, pag. 2). A proposito di quest’ultima
pretesa, l’attrice ha prodotto la relativa fattura, con l’indicazione delle
opere a cui si riferiva (“Cantiere: Rifacimento trave portoni Pr__________ __________
– __________”) e del descrittivo (“in ragione dei lavori eseguiti e
descritti nell’allegato”), accludendo la specifica di tutti i lavori eseguiti
con l’indicazione della data, della manodopera e del materiale usato, e, per
ogni posizione, delle ore e del prezzo unitario (doc. E). La convenuta con la
risposta, senza distinguere tra le fatture concernenti gli acconti richiesti in
funzione dell’avanzamento dei lavori e quella relativa ai lavori a regia, ha
contestato il saldo complessivo di fr. 155'280.63, osservando che l’attrice non
aveva eseguito la liquidazione finale e pertanto non si conosceva la quota
parte riferita alle opere contestate, ovvero alla pavimentazione esterna
(risposta, ad 2 pag. 3, ad 8, pag. 8). A fronte delle chiare, precise e specifiche
allegazioni dell’attrice concernenti i vari importi non pagati e della fattura
dettagliata concernente i lavori a regia, la convenuta non poteva limitarsi a
contestare genericamente l’ammontare del saldo complessivo e la mancata
esecuzione di una liquidazione finale ma avrebbe dovuto perlomeno spiegare i
motivi per cui non riconosceva l’ammontare fatturato a titolo di lavori a regia,
precisando quale posizione della specifica contestava e per quale motivo. In
tali circostanze, l’esecuzione delle opere a regia elencate nell’allegato della
fattura doc. E poteva essere considerata non controversa e dunque non
necessitava di ulteriore dimostrazione da parte dell’attrice. La conclusione
del Pretore di riconoscere la pretesa di fr. 5'572.28 (IVA inclusa) per lavori
Considerandi
a regia deve pertanto essere confermata.
10.
In merito all’IVA (dell’8%),
l’appellante critica il Pretore per averla aggiunta alla somma complessiva
delle opere commissionate all’attrice di fr. 592'842.35, prima di dedurre
l’importo equivalente al minor valore. La censura deve essere respinta. Il
metodo di calcolo proposto dall’appellante sarebbe giustificato nel caso in cui
l’importo corrispondente al minor valore dell’opera fosse stato calcolato senza
tenere conto dell’IVA, ciò che in concreto tuttavia non è, la cifra indicata
dal perito giudiziario e fatta propria dal primo giudice non potendo che essere
comprensiva dell’IVA. Nel referto, infatti, il minor valore dell’opera è stato
valutato sulla base del costo complessivo di “ca. fr. 360'000.-“,
importo comprensivo dell’IVA all’8% (perizia, pag. 5 e 12).
11.
L’appellante
rimprovera poi al Pretore un errato accertamento dei fatti per avere ritenuto
che il piazzale commissionato all’attrice fosse destinato al solo transito di
mezzi gommati, determinando il minor valore dell’opera in fr. 45'000.-. A
conferma che il piazzale in questione avrebbe dovuto essere realizzato per
permettere il transito di mezzi cingolati, l’appellante rinvia a tutta una
serie di elementi che, a suo dire, sarebbero emersi dall’istruttoria. La
censura è irricevibile poiché l’appellante, venendo meno al suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), si limita perlopiù a esporre una sua
differente interpretazione delle risultanze istruttorie, senza adeguato
confronto con le argomentazioni pretorili. Neppure l'esame del merito permette
comunque di accogliere la tesi dell’appellante. Dal testo della versione
definitiva della “relazione descrittiva”, parte integrante del contratto
d’appalto tra la P__________ __________ __________ e la AP 1 (doc. D, incarto
rich. I), risulta che per la sistemazione esterna era prevista una “pavimentazione
in calcestruzzo”, con la precisazione che “la movimentazione di mezzi
cingolati dovrà sempre avvenire tramite posa di adeguata protezione” (doc.
P e 11). Il teste __________ C__________, incaricato della direzione lavori e
estensore della documentazione allegata al contratto di appalto menzionato, ha
precisato che “il piazzale doveva essere costruito in cemento armato,
sfruttabile anche con mezzi cingolati tramite protezione del suolo. Per
protezione del suolo intendo che era necessario qualora il piazzale fosse stato
utilizzato da mezzi cingolati, predisporre un rotolo di materiale di protezione
adatto o pannelli di legno” (verbale udienza 14 febbraio 2017, pag. 4). La
genesi della menzionata relazione descrittiva, allestita da __________ C__________
e discussa con __________ N__________, rappresentante della convenuta
(interrogatorio verbale 14 febbraio 2017, pag. 3, teste __________ C__________,
verbale 14 febbraio 2017, pag. 4) conferma poi che la questione della
protezione, inizialmente non prevista (vedi la bozza inviata da __________ C__________
il 1° settembre 2011, doc. 13) è poi stata inserita successivamente
nell’offerta del 4 settembre 2011 (doc. 11), corrispondente al doc. P indicato
da entrambi come la versione definitiva (verbale 14 febbraio 2017, pag. 3 e 5).
Al riguardo il teste __________ C__________ ha confermato che la questione concernente
la movimentazione di mezzi cingolati sul piazzale esterno era stata discussa
tra le parti, precisando che “la problematica cingoli è emersa chiaramente.
Sono stato io a proporre questo argomento in quanto in una prima bozza avevo
previsto una specifica pavimentazione adibita a mezzi cingolati. A seguito di
ulteriori verifiche e informazioni assunte da specialisti ho saputo che in
realtà non era possibile realizzare una pavimentazione adatta al transito di
mezzi cingolati. Per questa ragione ho proposto questo tema di discussione e si
è concordato di modificare la bozza” (verbale 14 febbraio 2017, pag. 5). La
convenuta medesima, con lo scritto 2 maggio 2013, ha comunicato alla
committente principale la soluzione concordata per ovviare ai problemi
concernenti la diversa portata della platea allo scopo di “garantire una portata
pari a 15T (carico ipotizzato gravante su di un asse di un camion)” (doc. 3
inc. SO.2015.140 richiamato, doc. U), manifestando in tal modo che le era
chiaro che la pavimentazione esterna doveva essere adatta al transito di mezzi
gommati. In tali circostanze è a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto che
la pavimentazione esterna doveva essere adatta principalmente al transito di
mezzi gommati pesanti, l’utilizzo del piazzale con mezzi cingolati essendo
possibile solo con le adeguate protezioni.
12.
L’appellante osserva
infine che i difetti riscontrati non sarebbero riconducibili a un uso
inappropriato del piazzale, siccome sarebbero emersi già prima del suo utilizzo.
La censura è manifestamente infondata e smentita dalle conclusioni peritali. Il
perito giudiziario, infatti, nella quantificazione del minor valore ha tenuto
conto sia dei difetti di natura estetica sia di quelli strutturali dovuti a “carenze
di realizzazione, a prescindere dall’utilizzo effettivo o teorico, e difetti
riconducibili ad una accresciuta usura nelle aree maggiormente sollecitate dal
transito di mezzi pesanti, con particolare riferimento ai mezzi cingolati in
fase di manovra” (perizia, pag. 7). Nel complemento peritale egli ha poi
confermato che “i diversi tipi di danni presenti spaziano dalla esecuzione
più o meno carente in alcuni passaggi della progettazione e della
realizzazione, fino all’apparizione di veri e propri difetti comparsi in fase
successiva che ne riducono la durata dell’opera”, precisando che il minor
valore, nel caso in cui il piazzale fosse stato destinato al transito di mezzi
pesanti, andava quantificato “escludendo…i danni causati dal transito dei
cingoli in metallo” (delucidazione perizia, pag. 1 e 2).
13.
Ne discende che
l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conferma della decisione pretorile. Le spese giudiziarie della procedura di
secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 46'972.27,
determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. L’appello 4 dicembre
2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura di appello di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante,
con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).