12.2020.155
Disconoscimento del debito - compravendita internazionale di merce - imputazione degli acconti
6 maggio 2022Italiano32 min
I.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.155
Lugano
6 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2016.150
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 5
agosto 2016 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
chiedente
l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 1'117'387.90 vantato da CO 1
nei confronti di AP 1 e l’annullamento della procedura esecutiva n. __________92
dell’UE di Lugano, promossa da CO 1 nei confronti di AP 1, inclusa la decisione
di rigetto provvisorio dell’opposizione 21 luglio 2016 della Pretura di Lugano,
sezione 5;
pretesa
avversata dalla convenuta con risposta 21 febbraio 2017 che, con contestuale
domanda riconvenzionale, ha chiesto, nell’evenienza dell’accoglimento della
petizione, di condannare AP 1 al pagamento a suo favore di Euro 1'131'908.93
oltre accessori;
ricordato
che con i successivi allegati le parti si sono riconfermate nelle proprie
allegazioni e domande, con la precisazione che l’attrice, oltre a quanto sopra
indicato ha pure postulato la reiezione della domanda riconvenzionale;
esperita
l’istruttoria di causa, nel corso della quale è stato ordinato a AP 1 il
deposito di una cauzione per le spese ripetibili, il Pretore ha, con decisione 3
novembre 2020, respinto la petizione e di conseguenza accertato l’esistenza del
credito di
fr. 1'117'387.90 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2014 di CO 1 nei
confronti di AP 1, nonché confermato la sentenza 21 luglio 2016 della Pretura
di Lugano, sezione 5, che ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta da quest’ultima al PE n. __________91 dell’UE di Lugano, il tutto
con condanna della parte attrice al pagamento della tassa e delle spese di
complessivi fr. 25'500.- e di fr. 44'000.- a titolo di ripetibili; inoltre, il
primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale eventuale,
senza prelievo di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili; infine
egli ha ordinato lo sblocco a favore della convenuta, a crescita in giudicato
della sentenza, del deposito per spese ripetibili di fr. 44'000.-;
appellante
l’attrice con appello 4 dicembre 2020,
con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione e accertare l’inesistenza del credito vantato dalla controparte nei
suoi confronti nonché annullare la procedura esecutiva n. __________92 dell’UE
di Lugano avviata a suo carico, inclusa la decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione 21 luglio 2016 della Pretura di Lugano, sezione 5, con seguito
dei relativi oneri giudiziari a carico di CO 1 per entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 14 settembre 2021 ha
postulato la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di spese e
ripetibili, chiedendo in via subordinata che, qualora fosse accolta
l’impugnativa, venga riformata la decisione sulla domanda riconvenzionale nel
senso di condannare AP 1 al pagamento di Euro 1'131'908.93 oltre accessori o,
in via ancor più subordinata, che tale decisione venga annullata e la causa
trasmessa al Pretore per un nuovo giudizio; nel caso in cui venissero invece
accolti l’appello e l’azione di disconoscimento, ha chiesto con l’ultimo
considerando, senza riprenderlo nel petitum, che questa Camera giudichi
la pretesa riconvenzionale di CO 1, che a quel punto diverrebbe ammissibile, e
condanni l’attrice a pagarle Euro 1'131'908.93 oltre interessi o, in subordine,
che la causa venga ritornata al Pretore per una decisione in merito;
ricordato
che con decreto 1° aprile 2021 il Presidente della scrivente Camera, statuendo
sulla relativa istanza 13 gennaio 2021 introdotta da CO 1, ha fatto ordine a AP
1 di presentare entro il 15 giugno 2021 una cauzione di fr. 22'000.- a titolo di
garanzia per eventuali ripetibili a favore della controparte;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Tra le parti, tra il 2011 e l’inizio del 2016, è venuto in essere un
rapporto contrattuale in base al quale AP 1, società attiva nella compravendita
di capi d’abbigliamento e accessori, acquistava durante tutto l’arco
dell’anno da CO 1 dei prodotti di moda per conto di suoi clienti, in
particolare la coreana M__________ __________, di marche quali ad esempio B__________,
G__________, P__________ P__________, J__________ S__________, B__________ C__________.
Una volta eseguito l’ordine d’acquisto, CO 1 inviava la relativa fattura all'acquirente.
Quest’ultima, al fine di contenere gli scoperti, pagava regolarmente degli
acconti alla fornitrice a titolo generale e indeterminato, ossia senza che essi
fossero riferiti a fatture o forniture determinate, ma invece a una specifica
stagione di moda (ad esempio AW14 = autunno inverno 2014).
In data
31 ottobre 2014 E__________ V__________, allora amministratore unico di AP 1,
ha stilato su carta intestata della ditta e firmato uno scritto con cui ha
dichiarato “che il saldo delle fatture scoperte per merce già consegnate al
31 ottobre 2014 è pari a EURO 1'092'400.09” (doc. G).
Sulla
scorta di questa dichiarazione CO 1 ha, in data 18 febbraio 2016, fatto
notificare a AP 1 il PE n. __________92 dell’UE di Lugano per il pagamento di
fr. 1'211'668.20 oltre interessi e spese, al quale l’escussa ha interposto
tempestiva opposizione. Con istanza 14 marzo 2016 CO 1 ha di conseguenza adito
la Pretura di Lugano, sezione 5, postulando il rigetto provvisorio di detta
opposizione (inc. SO.2016.1205), richiesta che è stata parzialmente accolta con
decisione del 21 luglio 2016, con la quale il Pretore ha respinto
provvisoriamente l’opposizione al menzionato PE limitatamente all’importo di
fr. 1'117'387.90 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2014, caricando la tassa
di giustizia di fr. 1'300.- per 12/13 alla parte convenuta e condannandola a
rifondere all’istante fr. 9'000.- a titolo di ripetibili (doc. B).
2. Il 5 agosto 2016 AP 1ha presentato alla Pretura di Lugano,
sezione 1, un’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF con cui
ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito vantato da CO 1 nei suoi
confronti, di annullare la procedura esecutiva n. __________92 dell’UE di __________,
inclusa la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emessa il 21
luglio 2016, nonché di porre le spese processuali di quella procedura a carico
di CO 1 e di condannare quest’ultima a rifonderle fr. 9'000.- di ripetibili.
Con la sua risposta 21
febbraio 2017 CO 1, oltre che, come detto, postulare la reiezione della
petizione, ha introdotto una domanda riconvenzionale con cui ha chiesto che,
nel denegato caso di accoglimento della petizione, AP 1 fosse condannata a
versarle Euro 1'131'908.93.
In corso di procedura, con
decisione 19 dicembre 2016 il Pretore ha accolto l’istanza presentata il 6
ottobre precedente da CO 1 che, richiamandosi all’art. 99 cpv. 1 lett. c e d
CPC lamentava il mancato pagamento da parte di AP 1delle spese processuali e
delle ripetibili della decisione di rigetto dell’opposizione, e ha pertanto
fatto obbligo a quest’ultima di versare l’importo di fr. 44'000.- a titolo di
cauzione per le spese ripetibili.
Con sentenza 3 novembre
2020 il primo giudice ha respinto la petizione di AP 1e ha di conseguenza
accertato l’esistenza del credito di fr. 1'117'387,90 oltre interessi di CO 1
nei confronti dell’attrice, ha confermato, anche per quanto riguarda tassa,
spese e ripetibili, la decisione 21 luglio 2016 con cui era stata rigettata in
via provvisoria, per tale importo, l’opposizione interposta da AP 1al
menzionato PE, ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico della parte
attrice, condannandola pure a pagare alla controparte fr. 44'000.- a titolo di
ripetibili, oggetto della cauzione di pari importo da liberare a suo favore
alla crescita in giudicato del giudizio. Ciò stante, ha infine giudicato priva
di interesse e quindi inammissibile la domanda riconvenzionale, senza prelievo
delle relative tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
3. Con appello
4 dicembre 2020 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio chiedendone la riforma
nel senso di accogliere la petizione e accertare l’inesistenza del credito
vantato dalla controparte nei suoi confronti come pure di annullare la
procedura esecutiva n. __________92 dell’UE di Lugano avviata nei suoi
confronti, inclusa la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione 21
luglio 2016 della Pretura di Lugano, sezione 5, con accollo dei relativi oneri
giudiziari all’appellata e con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
Dal canto suo CO 1,
con risposta 14 settembre 2021, ha rivendicato la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili, postulando che, qualora esso fosse invece
accolto, la decisione sulla domanda riconvenzionale sia riformata nel senso di
accoglierla integralmente e, in subordine, venga annullata e la causa sia
ritornata al primo giudice affinché decida in merito.
4. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un valore
litigioso di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel
caso concreto l’appello 4 dicembre 2020 contro la decisione 3 novembre 2020 è
tempestivo, così come tempestiva è la risposta dell’appellata 14 settembre
2021, considerata l’intimazione dell’appello in data 4 agosto 2021,
procrastinata a seguito della procedura per il deposito della cauzione per
spese ripetibili, e la sospensione dei termini per le ferie giudiziarie estive.
5. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non
perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a
proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di
appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Pertanto il gravame verrà
esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i criteri previsti dalla
legge.
L’esame dell’impugnativa, per semplicità, seguirà
l’ordine delle contestazioni d’appello e si limiterà agli accertamenti
necessari al giudizio.
Oggetto dell’azione di disconoscimento
6. L’appellante ha avantutto tenuto a circoscrivere la tematica
dell’azione di disconoscimento.
6.1. A tal proposito il Pretore ha rettamente spiegato che l’azione di
disconoscimento dell’art. 83 cpv. 2 LEF è un’azione di accertamento volta ad
accertare l’inesistenza o l’inesigibilità della pretesa creditoria dedotta in
esecuzione, nella quale vi è un’inversione dei ruoli processuali rispetto a
quella di riconoscimento di credito dell’art. 79 LEF - l’attore è il debitore
escusso e il convenuto è il creditore - ma non dell’onere della prova. Di
conseguenza il creditore/convenuto deve dimostrare il fondamento del proprio
credito, bastando ad esempio produrre un riconoscimento di debito scritto e
firmato quale titolo del rigetto provvisorio, mentre l’attore deve stabilire
l’inesistenza o il difetto di esigibilità del debito, sostanziando le eccezioni
liberatorie su cui si fonda. In questo contesto il convenuto creditore può a
sua volta presentare domanda riconvenzionale se ne sono dati i presupposti
processuali di cui agli art. 14 e 224 CPC
6.2. L’appellante sostiene che, essendo stata indicata nel PE la causale “dichiarazione
del 31 ottobre 2014” e avendo CO 1 illustrato nei suoi allegati di causa
che questa era riferita alle fatture per merce venduta nel periodo fra
settembre e ottobre 2014 afferente alla stagione autunno/inverno 2014 prodotte
con l’istanza di rigetto dell’opposizione e annesse alla presente causa quale
doc. J, come confermato con la dichiarazione in questione, il cui testo è
riferito a “fatture scoperte per merce già consegnata al 31 ottobre 2014”,
soltanto questa pretesa può essere oggetto della presente vertenza.
L’appellante premette che ai fini del giudizio
occorre considerare che la vertenza ha per oggetto solo le fatture di cui al
doc. J e che la data determinante per valutare il credito vantato dal CO 1 è il
31 ottobre 2014. Il Pretore ha effettivamente precisato che oggetto della causa
sono le fatture di cui al doc. J e che a AP 1 incombeva l’onere di dimostrare
l’estinzione del debito da essa derivante, ossia che quanto versato riguarda
specificatamente le fatture in esame (cfr. sentenza impugnata, pag. 2 primo
paragrafo e 4 primo paragrafo). Pacifico che il riconoscimento di debito fa
espresso riferimento a fatture scoperte per merce già fornita al 31 ottobre
2014 per
Euro 1'092'400.09 (doc. G). Altrettanto pacifico è che questo importo risulta
dal doc. 5 (pag. 7 in fine), documento che, anche volendo prescindere dalle
contestazioni dell’appellante di cui si dirà in seguito, riporta i rapporti di
dare e avere tra le parti dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. Da quanto
precede l’appellante formula delle deduzioni, ossia che non potrebbero essere
considerati (i) eventuali altri crediti di CO 1 legati a forniture diverse da
quelle oggetto delle fatture doc. J, (ii) eventuali pretese della resistente
per forniture o servizi successivi al 31 ottobre 2014. Ancorché non si tratti
di una vera e propria censura del giudizio impugnato, al fine di inquadrare
correttamente la fattispecie, è opportuno rilevare che dette deduzioni non sono
corrette o, più esattamente, possono portare a fraintendimenti. L’appellante
omette in effetti di considerare che i rapporti di dare e avere tra le parti
non si limitano alle fatture di cui al doc. J. Ne deriva che l’esistenza di
altri crediti di CO 1 sarà considerata per comprendere se AP 1 ha fatto fronte
al suo onere di dimostrare che i suoi pagamenti estinguono (in primis) i
debiti riferiti alle fatture di cui al doc. J.
Estinzione
del debito
7. La, fondamentale, critica formulata dall’appellante alla decisione
impugnata è quella di avere erroneamente accertato la sussistenza del debito
posto in esecuzione dalla convenuta, nonostante esso sarebbe stato estinto dai
pagamenti da essa eseguiti.
7.1. Il Pretore ha preliminarmente acclarato come l’attrice non sia riuscita
a dimostrare che le fatture di cui al doc. J (e doc. 5) fossero state già pagate
(sentenza impugnata pag. 4). In effetti, AP 1 non aveva per scelta tenuto una
contabilità di dare e avere rigorosa che collegasse gli acconti o i pagamenti a
saldo a precise forniture di merce e relative fatture. Anzi, risultava proprio
dai doc. G e P che i suoi pagamenti di acconti (come quelli a saldo) non
riguardavano le singole fatture doc. J, ma che questi venivano piuttosto
riferiti alle singole stagioni di moda (ad esempio autunno-inverno 2014, AW
14); per contro, sull’altro fronte, CO 1 aveva invece allestito con pignoleria
una contabilità delle varie voci di dare e avere e le aveva sottoposte
regolarmente, con frequenza settimanale, alla controparte, senza che questa
eccepisse alcunché, se non alla fine della relazione contrattuale, ossia ben
dopo il riconoscimento di debito del 31 ottobre 2014.
In
particolare, a sostegno di questa conclusione vi erano: il doc. 5 allestito da
A__________ D__________, contabile della convenuta sentita quale teste,
riportante un debito al 31 ottobre 2014 di
Euro 1'092'400.09 di AP 1 nei confronti di CO 1, vale a dire esattamente la somma
oggetto del riconoscimento di debito in discussione; il doc. 6, pure allestito
da A__________ D__________, che costituiva la continuazione del doc. 5 e che al
31 dicembre 2016 attestava un debito tra le parti di Euro 1'131'908.93; il
fatto che queste risultanze contabili venissero trasmesse settimanalmente
all’attrice, come risultava dai doc. 7 e 4, senza che, a detta della teste A__________
D__________, vi fossero mai state contestazioni, cosa che è apparsa al primo
giudice condivisibile non essendovi agli atti documenti attestanti reclamazioni
se non quelle fatte ben dopo l’allestimento del riconoscimento di debito del 31
ottobre 2014, quando ormai la relazione contrattuale era agli sgoccioli; il
fatto che, come deposto dalla menzionata teste, in occasione dell’incontro tra
le parti di inizio luglio 2016 a cui essa aveva presenziato, l’attrice non
avesse messo in dubbio lo scoperto; il fatto che vi siano stati altri
riconoscimenti di debito precedenti a quello del 31 ottobre 2014, come
risultava dal doc. U, che pure attestava l’attenzione posta da E__________ V__________
prima di rilasciare i riconoscimenti.
Ciò
detto, il Pretore ha quindi giudicato infondata l’impostazione di causa
dell’attrice, generica e volta a contestare sostanzialmente tutto l’impianto
contrattuale vigente tra le parti “quasi che non abbia riconosciuto il suo
debito e non abbia saputo con cadenza settimanale quale era la sua esposizione”
(sentenza pag. 5). Le contestazioni a 360 gradi delle risultanze contabili di
cui ai doc. 4-6 e della deposizione di A__________ D__________ non avevano, per
il primo giudice, pregio poiché avrebbero dovuto semmai essere fatte nel
periodo di vigenza contrattuale e non per la prima volta con la presente causa,
cosa non solo non avvenuta, ma addirittura contraddetta dai regolari
riconoscimenti di debito.
A
conferma di ciò, egli ha poi appurato, vagliando l’applicabilità del meccanismo
di cui all’art. 87 cpv. 1 CO, che in base a quanto dichiarato da A__________ D__________,
la convenuta allocava i pagamenti degli acconti sulle fatture più datate. In
questo contesto il primo giudice ha ritenuto che l’attrice non era riuscita a
dimostrare che i suoi acconti erano specificatamente riferiti alle fatture
oggetto del riconoscimento di debito doc. G e, soprattutto, ha considerato
sterile l’argomentazione giuridica sul tema da essa proposta, avendo le parti
concordato tacitamente che questo era il regime da applicare (essendo diritto
dispositivo) almeno fino a fine 2015, come deducibile anche dal fatto che essa
ne era costantemente informata da controparte tramite l’invio della situazione
finanziaria settimanale e dal fatto che essa firmava regolarmente
riconoscimenti di debito.
Infine, a
questo proposito, il primo giudice ha pure respinto le contestazioni in merito
all’inattendibilità del riconoscimento di debito, al quale la convenuta, in
buona fede, poteva legittimamente conferire pieno valore giuridico.
7.2. Per AP 1 il primo giudice avrebbe erroneamente stabilito sulla scorta
della deposizione di A__________ D__________ che tra le parti vi fosse un
accordo tacito in base al quale gli acconti venivano scalati dalle fatture più
vecchie, poiché la teste non avrebbe mai fatto riferimento alle intenzioni dei
contraenti ma avrebbe semplicemente spiegato come lei stessa allocava i
pagamenti. Di conseguenza farebbe stato, in applicazione degli art. 86 cpv. 1
CO e 1193 CC it. la specifica imputazione attribuita da AP 1 ai versamenti,
ossia “autunno inverno 2014”.
Anche se
ciò non fosse, inoltre, per l’appellante il credito vantato da CO 1 nella
presente procedura sarebbe stato estinto dai pagamenti eseguiti
dall’appellante, correlati tutti dall’imputazione specifica “acconto fatture
AW 14”, poiché sarebbe pacifico e incontestato che essa ha corrisposto a CO
1 a tale titolo complessivi Euro 1'265'000.-, cui andrebbero aggiunti acconti
per Euro 409'109.80 (doc. N e O). Questo varrebbe a maggior ragione tenuto
conto che la resistente non avrebbe mai affermato che esistevano fatture
scoperte relative alla stagione AW 14 più vecchie di quelle del doc. J - la sua
tesi difensiva essendo per di più fondata sull’assunto dell’esistenza del
debito in funzione di forniture successive al 31 ottobre 2014, avendo essa
fatto sempre leva sui doc. 5, 6 e 7 relativi all’asserita evoluzione del debito
nella fase seguente - e considerato che nemmeno il primo giudice ha menzionato
posizioni debitorie precedenti ad esse. Di conseguenza, con coerenza logica, si
dovrebbe dedurre che i pagamenti effettuati dall’appellante andavano imputati
proprio alle fatture doc. J, le uniche in discussione e le più datate di quelle
ancora scoperte.
Inoltre,
per l’appellante, la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore e da una
conseguente contraddizione di fondo: da un lato il giudice avrebbe
correttamente stabilito che il credito oggetto dell’azione di merito sarebbe
quello delle fatture di cui al doc. J relative a forniture di merce per la
stagione autunno-inverno 2014 effettuate sino al 31 ottobre 2014 e confermato
che AP 1 ha effettuato, oltre agli acconti precedenti per Euro 409'109.80, 9
versamenti con causale pagamento su fatture AW 14 per complessivi Euro
1'265'000.-, mentre dall’altro avrebbe respinto l’azione fondandosi su estratti
conto di CO 1 (doc. 5 e 6) e corrispondenze (doc. 7) vertenti su altre
forniture e addirittura in ampia misura successivi temporalmente al 31 ottobre
2014. In tal modo sarebbe entrato in insanabile contraddizione con
l’accertamento che la dichiarazione del 31 ottobre 2014 non poteva avere natura
astratta e fosse una sorta di “documento astratto, che valesse anche in
futuro”, come definito in risposta.
7.3. Sia
l’art. 1193 cpv. 1 CC it. che l’art. 86 cpv. 1 CO si fondano sullo stesso
principio: chi ha più debiti verso
la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia
il debito che intende soddisfare. Per contro, ai sensi dell’art. 87 CO, ove non
esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione
risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più
debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se
non si procedette, al debito scaduto prima, mentre che per l’art. 1193 cpv. 2
CC it., in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al
debito scaduto, tra più debiti scaduti, a quello meno garantito, tra più debiti
ugualmente garantiti a quello più oneroso per il debitore e tra più debiti
ugualmente onerosi a quello più antico, fermo restando che se tali criteri non
soccorrono, l’imputazione deve essere fatta proporzionalmente tra i vari
debiti.
Queste regole valgono esclusivamente, va da sé, in
assenza di diversi accordi tra le parti.
7.4. Il
Pretore, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, ha stabilito che gli
acconti venivano versati in maniera indistinta e con la sola indicazione della
stagione di moda di riferimento, senza imputazione a specifiche forniture e
fatture, e che, nonostante il riferimento alla stagione, essi venivano scalati
dalle fatture più vecchie ancora scoperte, indipendentemente quindi dalla
stagione cui erano intestati.
Detto in altri termini,
in base agli accertamenti di prima sede avantutto documentati, i contraenti
avevano istaurato tacitamente e per atti concludenti una prassi in base alla
quale il denaro versato dall’acquirente a qualsiasi titolo (acconto o saldo)
andava a coprire i debiti più vecchi ancora esistenti tra loro, a prescindere
dalla stagione che il debitore indicava sulla causale del versamento, quindi
anche per quelle di forniture di merce effettuate per stagioni precedenti a
quella di riferimento. Altro non potrebbe essere, sia per la modalità con cui è
stato stabilito lo scoperto al 31 ottobre 2014 e al 31 dicembre 2016 (come
risulta dai doc. 5 e 6), sia per il fatto che a fronte di una trasmissione
settimanale a AP 1 della situazione di dare e avere tra le parti, non risultano
contestazioni di sorta su tale sistema di impiego del denaro, come
correttamente evidenziato dal primo giudice.
Proprio in questo senso, il Pretore, contrariamente a
quanto asserisce l’appellante, non ha accertato che il riconoscimento di debito
in disamina era riferito esclusivamente alle fatture di cui al doc. J, ma (come
accennato in precedenza) ha parimenti considerato tutta la situazione di dare e
avere tra le parti al 31 ottobre 2014, così come emerge dal doc. 5.
La dichiarazione di cui al doc. G è dunque la conferma
che, tenuto conto di tutte le forniture e di tutti i versamenti sino a quel
momento intercorsi tra le parti, compresi gli acconti con l’indicazione AW 14 (doc.
N e O), lo scoperto a favore di CO 1 esistente e riconosciuto a quel momento
dall’attrice ammontava proprio a Euro 1'092'400.09, corrispondenti grosso modo
alle fatture della stagione AW14 emesse dalla metà/fine di settembre 2014 a
fine ottobre 2014, sicché i pagamenti erano stati, con il benestare di AP 1,
imputati a fatture precedentemente scadute che non riguardavano per forza la
collezione AW 14. La conferma, come detto, si trova nelle dettagliate schede
contabili allestite dalla convenuta di cui ai doc. 5 e 6, che riportano tutti i
movimenti e la situazione di dare e avere tra le parti al 31 ottobre 2014 (doc.
5) e al 31 dicembre 2016 (doc. 6).
7.5. Stante
quanto precede, l’appellante non può essere seguita laddove sostiene che
indicando “acconto fatture AW14” ha validamente dichiarato di voler estinguere
le fatture relative alla collezione autunno-inverno 2014, poiché in base alle
norme di legge testé riportate i pagamenti avrebbero dovuto essere imputati
alle fatture del plico J che sono pertanto da considerare saldate.
L’indicazione sulla causale del pagamento, in effetti, era come visto
ininfluente, vigendo la prassi concordata - prevalente sulle menzionate norme
di diritto dispositivo - dell’uso del denaro versato per l’estinzione delle
fatture più datate.
AP 1 nemmeno fornisce
elementi atti ad intaccare la sentenza di prime cure quando contesta
l’esistenza di un accordo tra le parti in questo senso eccependo che la teste A__________
D__________ avrebbe illustrato unicamente quello che faceva lei senza parlare
di pattuizioni tra le parti, perché non si confronta con tutto il ragionamento
esposto dal Pretore a sostegno della propria decisione. Quest’ultimo ha in
effetti fondato il proprio accertamento non solo su quella testimonianza ma
incrociandola con tutte le altre prove assunte, in particolare con quelle che
attestavano l’aggiornamento settimanale dell’appellante sulla situazione di
dare e avere e che dimostravano il rilascio a più riprese con cognizione di
causa da parte di quest’ultima di riconoscimenti di debito.
Giova comunque
aggiungere che la tesi dell’attribuzione degli acconti di cui ai doc. N e O e
dei pagamenti di cui ai doc. P e Q sulle fatture di cui al doc. J si scontra
con il fatto che queste non sono le sole della stagione autunno/inverno 2014,
come emerge dai doc. 5 e 6, che non possono essere validamente contestati a
soli fini di causa come si preciserà in seguito. In altri termini nulla
dimostra che i suddetti acconti e pagamenti siano da riferire alle fatture doc.
J (rispettivamente a quali) e non a fatture emesse in precedenza, nel medesimo
periodo o successivamente ma sempre riferite alla stagione autunno/inverno
2014. Il Pretore ha quindi a ragione rimproverato alla qui appellante di non
aver corredato i suoi pagamenti con una chiara contabilità di dare e avere,
ossia con chiari riferimenti a precise fatture, contabilità che invece ha
tenuto la qui appellata e che va compresa con il meccanismo sopra descritto.
7.6. Con
le ulteriori argomentazioni proposte, l’appellante non fornisce alcun elemento
concreto atto a intaccare la sentenza di prime cure, in particolare a consentire
di appurare che il debito oggetto del riconoscimento del 31 ottobre 2014 è
stato estinto. In effetti non è sufficiente sostenere che vi sono stati dei
pagamenti dopo tale data che hanno superato abbondantemente l’importo dovuto,
ma andava spiegato in maniera convincente e precisa perché questi avrebbero
dovuto essere imputati ad esso.
Nulla apporta, nella
sostanza, la digressione sulla questione della natura astratta del
riconoscimento di debito in disamina, poiché tale argomento, da solo, non comporterebbe,
anche in caso di fondatezza, alcuna conseguenza tangibile in relazione al tema
di fondo e poiché il Pretore non ha mai seguito la tesi che quella
dichiarazione avesse una tale natura.
In definitiva,
l’appellante non ha fornito elementi sufficienti per consentire di concludere,
contrariamente a quanto fatto in prima sede, che il debito oggetto della
procedura di disconoscimento non sussiste.
Di conseguenza, su
questo aspetto, l’appello deve essere respinto, nei limiti della sua
ricevibilità.
8. L’appellante
prosegue il suo ricorso contestando la valenza delle schede contabili di cui ai
doc. 5 e doc. 6, che il primo giudice ha tenuto in considerazione per la sua
decisione.
A suo dire queste
schede contabili sarebbero inaffidabili perché sarebbero state redatte
unilateralmente dalla resistente senza tenere conto delle fatture da essa
emesse, partirebbero da una cifra iniziale di Euro 634'336.88 al 1° gennaio
2014 denominata “bilancio di apertura” non dimostrata e contestata, non
riporterebbero le fatture emesse da AP 1 a carico di CO 1 per Euro 439'382.10,
Euro 448'716.34 e USD 19'716.15, conterrebbero una buona parte di fatture
relative al 2015 relative in realtà a forniture a CO 1 e già saldate. Inoltre
il doc. 8 conterrebbe fatture il cui invio a AP 1 è stato contestato e non
dimostrato e sarebbe incompleto, mancando fatture rispetto ai doc. 5 e doc. 6
per oltre Euro 2'000'000.-.
Il Pretore avrebbe
anche sbagliato a considerare non contestate le schede contabili doc. 5 e doc.
6, mentre in realtà esse erano state già contestate a CO 1 nel 2014, 2015 e
2016, così come avrebbe erroneamente appurato che AP 1 avrebbe rilasciato
svariati riconoscimenti di debito, mentre dagli atti questo non risulterebbe.
L’inaffidabilità delle
schede sarebbe stata confermata da M__________ T__________, che però, poiché
ritenuta a torto non credibile, non sarebbe stata considerata dal Pretore, che
si sarebbe fondato solo sulle dichiarazioni di A__________ D__________. In
realtà tale teste avrebbe una posizione equidistante dai contendenti,
totalmente neutra e certamente più attendibile di quest’ultima, che invece è
alle dipendenze della controparte sin dal 1999.
Il Pretore avrebbe
inoltre dato per acquisito che il doc. 8 sia completo. Sbagliando, poiché
innanzitutto non sarebbe dimostrato che le fatture in esso contenute siano
state notificate a AP 1 e, poi, perché le fatture dei doc. 5 e doc. 6 non
trovano tutte un corrispettivo nel doc. 8.
8.1. Con queste contestazioni,
l’appellante non si confronta debitamente con la sentenza impugnata.
In particolare non spiega
perché sarebbe insostenibile ritenere, come fatto dal primo giudice, che al di
là delle critiche a 360 gradi in merito alle risultanze contabili di cui ai
doc. 4 - 6 e alla deposizione di A__________ D__________, la sua adesione alle
cifre esposte nelle schede contabili è raffigurata in riconoscimenti di debito
regolari, tra i quali appunto quello del doc. G, e perché l’accordo tra le
parti circa le modalità di imputazione dei pagamenti sulle fatture scoperte
comprendeva anche la cifra iniziale denominata “bilancio di apertura”,
rendendo superata qualsiasi contestazione in merito. Essa neppure illustra per
quale motivo non sarebbe corretto ritenere che attraverso le comunicazioni
settimanali della situazione di dare e avere trasmessele dalla controparte e
rimaste incontestate, vi sia stato un assenso tacito alla fedefacenza di tali
registrazioni contabili.
Generiche e non
sostanziate - e dunque anch’esse irricevibili - sono poi le critiche mosse al
doc. 8 e quelle concernenti la presenza di asserite fatture a carico di CO 1
nei doc. 5 e doc. 6.
Che la parte attrice abbia
allestito altri riconoscimenti di credito risulta, secondo il querelato
giudizio, anche dal doc. U (sentenza impugnata, pag. 5 v). Questo accertamento
non è stato debitamente messo in discussione da AP 1.
Il richiamo delle
contestazioni delle schede contabili che AP 1 avrebbe fatto dal settembre 2014
al gennaio 2016 (doc. RR, U, V, W, X) non basta per destituire di fondamento l’accertamento
pretorile. In effetti, dall’appello non risulta chiaro per quale motivo tali
contestazioni dovrebbero portare automaticamente a ritenere inaffidabili i
documenti in questione, ritenuto che il Pretore ne ha considerato corretti i
contenuti non solo perché non debitamente confutati a suo tempo, ma rifacendosi
anche ad altre prove (in particolare la deposizione di A__________ D__________).
Inoltre le contestazioni
menzionate dall’appellante non sono tali da destituire di credibilità gli estratti.
Innanzitutto sono solo sei per un periodo di due anni nel quale venivano, come
accertato dal Pretore e non controverso, inviati aggiornamenti settimanali,
sicché sono molto poche. Non risulta che abbiano avuto particolare seguito e
soprattutto che abbiano portato a un’interruzione dei rapporti commerciali o
della prassi della trasmissione a cadenza settimanale degli estratti come ci si
sarebbe dovuti aspettare qualora si fosse trattato di questioni determinanti,
non risolvibili. A questo va pure aggiunto che la prima contestazione citata
risale a un mese prima dell’emanazione del riconoscimento di debito doc. G, che
l’ha pertanto subito resa superata.
A prescindere da ciò, non
va dimenticato come per destituire di credibilità i documenti in questione non
è comunque sufficiente sostenere di averne messo in discussione i contenuti a
più riprese, ma deve essere spiegato nel dettaglio il motivo per cui non
possono essere considerate affidabili le registrazioni ivi elencate. Cosa che
l’appellante non fa, se non in relazione alla posta del “bilancio di apertura”
di cui già si è detto, aspetto in realtà anch’esso superato dal riconoscimento
di cui al doc. G.
Con riferimento alle
critiche mosse al primo giudice per non aver riconosciuto il giusto peso alle
dichiarazioni formulate dalla teste M__________ T__________, si deve prendere
nuovamente atto di come l’appello non prenda posizione su tutto quanto il
Pretore ha scritto in merito. In particolare AP 1 si concentra unicamente sulla
questione della sua (asseritamente misconosciuta) equidistanza dalle parti,
senza affrontare quella secondo cui la sua affermazione che le fatture oggetto
del doc. J erano state pagate costituiva un unicum probatorio e,
soprattutto, che ella non ha parlato di sé stessa ma si è immedesimata nel sig.
V__________ formulando giudizi di valore (con effetto probatorio neutro) ma non
illustrando fatti.
Da ultimo,
indipendentemente dalla completezza o meno del doc. 8, basta a tal proposito
osservare come per il Pretore tale documento non sia stato determinante per il
giudizio.
Anche su queste critiche
l’appello non trova quindi spazio e deve essere respinto, sempre nei limiti
della sua ricevibilità.
9. AP 1 eccepisce poi
con il suo appello la mancata considerazione da parte del primo giudice del
fatto che vi erano stati dei problemi di doppia fatturazione dovuti al fatto
che essa avrebbe ordinato merce da CO 1, pagandogliela, ma poi la fattura
sarebbe stata emessa da CO 1. Nei doc. 5 e doc. 6, che conterrebbero appunto
anche queste fatture, non sarebbero stati inseriti i pagamenti effettuati a CO
1 sicché risulterebbero dei debiti in realtà già saldati. Ritenuto che questo
avrebbe riguardato un buon numero di forniture avvenute nel 2015 per
complessivi di Euro 696'963.18 e USD 46'121.90, tali importi andrebbero in ogni
caso posti in deduzione del contestato credito.
L’argomento è stato
proposto solo con le conclusioni, mentre avrebbe potuto esserlo già nella fase
introduttiva della causa. Esso risulta dunque irricevibile (art. 229 CPC).
A prescindere da questo,
tuttavia, la critica rimane priva di pregio poiché superata dagli accertamenti
pretorili che hanno retto all’appello, in base ai quali i doc. 5 e doc. 6
debbono essere considerati corretti e i loro contenuti accettati, e non solo
per atti concludenti, da AP 1.
10. Sotto il titolo “ulteriore
fattispecie” l’appellante ha criticato il Pretore per avere respinto con
una breve motivazione la pretesa di risarcimento del danno di Euro 262'018.80
scaturente dalla perdita di un cliente sud-coreano a seguito del mancato
ossequio da parte di AP 1 del pagamento di un anticipo del 50% del prezzo di
una partita di merce del marchio B__________ C__________ richiestole da CO 1
diverso tempo dopo la formalizzazione dell’ordinazione con la motivazione che
il fornitore aveva nel frattempo deciso di modificare la propria prassi e
avrebbe trasmesso la merce solo dietro versamento di un acconto. Il primo
giudice sarebbe incorso in un errore fondando la propria decisione sulla
corrispondenza e-mail tra AP 1 e CO 1 fra il 14 dicembre 2015 e il 15 gennaio
2016 (doc. 15), dalla quale si evincerebbe che la richiesta di anticipo del 50%
proveniva da B__________ C__________ e che il suo mancato pagamento fosse da
imputare solo all’attrice. Così facendo egli non avrebbe tenuto conto della
deposizione di M__________ T__________ che avrebbe confermato di avere
partecipato alla consegna dell’ordine in presenza del cliente finale coreano e
che in tale occasione non erano stati richiesti anticipi, come d’altronde non
era nemmeno mai accaduto in precedenza con quel marchio. Essa avrebbe pure
attestato che nel settore commerciale in oggetto le condizioni di pagamento
sono fissate all’inizio, non a distanza di mesi. La teste sarebbe a suo dire
del tutto affidabile e pertanto non sarebbe comprensibile come le sue
dichiarazioni non debbano prevalere sul doc. 15 che conterrebbe unicamente
scritti della resistente, che hanno valenza di semplici allegazioni di parte.
Tanto più che le sue affermazioni avrebbero trovato anche conferma in quelle
della teste D__________ T__________ e della teste K__________ Y__________ P__________.
Di conseguenza questi
Euro 262'018.80 dovrebbero essere posti in compensazione con il credito
azionato.
10.1.
Il Pretore ha ritenuto
infondata la pretesa di compensazione in disamina, visto che le ragioni del
mancato anticipo dell’importo richiesto dalla B__________ C__________ (non
imputabile a CO 1 quanto alla pesante situazione debitoria di AP 1 a quel
momento, che rendeva impensabile la corresponsione di un simile importo,
n.d.r.) emergono in tutta chiarezza dalla lettura del plico di cui al doc. 15.
A fine 2015, inizio 2016 il debito dell’attrice nei confronti della convenuta
superava abbondantemente il milione di Euro e, in aggiunta, l’attrice neppure
aveva fatto fronte al pagamento per il “deposito SS16 da inoltrare alla C__________”.
Tale pagamento non è, appunto, stato dimostrato dalla procedente e la
testimonianza di M__________ T__________ è stata reputata probatoriamente
inconsistente, non avendo essa considerato tale antefatto rilevante.
10.2. La motivazione del Pretore,
ancorché sintetica, resiste alle critiche poiché in realtà, nuovamente,
l’appellante non vi si confronta debitamente, non spiegando per quale motivo la
testimonianza di M__________ T__________ non sarebbe probatoriamente
irrilevante. In effetti così è poiché la teste si esprime sulla conferma
d’ordine di cui al doc. Z, e meglio su quanto avvenuto il 7 settembre 2015, ciò
che è perfettamente inidoneo a smentire il contenuto del doc. 15, ossia quanto
avvenuto a partire dal 6 novembre successivo.
11. In base a tutto quanto
precede, l’appello, laddove ricevibile, deve essere integralmente respinto.
Di conseguenza non appare
necessario chinarsi sulla domanda di accoglimento della pretesa riconvenzionale
avanzata per sussidiariamente nel caso di esito positivo dell’appello, né sul
fatto che essa possa venire considerata appello incidentale o meno (cosa che
verosimilmente andrebbe risolta con risposta positiva).
12. Le spese giudiziarie della procedura d’appello seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è calcolata in base
agli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG ed è fissata considerando, oltre al valore
litigioso, anche la natura e la complessità della vertenza.
Per il calcolo delle
ripetibili si rinvia alla decisione d’appello 1° aprile 2021 di questa Camera.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I.
L’appello 4 dicembre 2020 di AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II.
Le spese processuali di fr. 35'000.-,
sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte, fr. 22’000.-
per ripetibili.
III.
A passaggio in
giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 22'000.-
depositata da AP 1 sul conto postale del Tribunale d’appello, verrà liberata a
favore di CO 1.
IV.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1
LTF).