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Decisione

12.2020.155

Disconoscimento del debito - compravendita internazionale di merce - imputazione degli acconti

6 maggio 2022Italiano32 min

I.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.155

Lugano

6 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2016.150

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 5

agosto 2016 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

chiedente

l’accertamento dell’inesistenza del credito di fr. 1'117'387.90 vantato da CO 1

nei confronti di AP 1 e l’annullamento della procedura esecutiva n. __________92

dell’UE di Lugano, promossa da CO 1 nei confronti di AP 1, inclusa la decisione

di rigetto provvisorio dell’opposizione 21 luglio 2016 della Pretura di Lugano,

sezione 5;

pretesa

avversata dalla convenuta con risposta 21 febbraio 2017 che, con contestuale

domanda riconvenzionale, ha chiesto, nell’evenienza dell’accoglimento della

petizione, di condannare AP 1 al pagamento a suo favore di Euro 1'131'908.93

oltre accessori;

ricordato

che con i successivi allegati le parti si sono riconfermate nelle proprie

allegazioni e domande, con la precisazione che l’attrice, oltre a quanto sopra

indicato ha pure postulato la reiezione della domanda riconvenzionale;

esperita

l’istruttoria di causa, nel corso della quale è stato ordinato a AP 1 il

deposito di una cauzione per le spese ripetibili, il Pretore ha, con decisione 3

novembre 2020, respinto la petizione e di conseguenza accertato l’esistenza del

credito di

fr. 1'117'387.90 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2014 di CO 1 nei

confronti di AP 1, nonché confermato la sentenza 21 luglio 2016 della Pretura

di Lugano, sezione 5, che ha rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta da quest’ultima al PE n. __________91 dell’UE di Lugano, il tutto

con condanna della parte attrice al pagamento della tassa e delle spese di

complessivi fr. 25'500.- e di fr. 44'000.- a titolo di ripetibili; inoltre, il

primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale eventuale,

senza prelievo di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili; infine

egli ha ordinato lo sblocco a favore della convenuta, a crescita in giudicato

della sentenza, del deposito per spese ripetibili di fr. 44'000.-;

appellante

l’attrice con appello 4 dicembre 2020,

con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione e accertare l’inesistenza del credito vantato dalla controparte nei

suoi confronti nonché annullare la procedura esecutiva n. __________92 dell’UE

di Lugano avviata a suo carico, inclusa la decisione di rigetto provvisorio

dell’opposizione 21 luglio 2016 della Pretura di Lugano, sezione 5, con seguito

dei relativi oneri giudiziari a carico di CO 1 per entrambe le sedi;

mentre

la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 14 settembre 2021 ha

postulato la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di spese e

ripetibili, chiedendo in via subordinata che, qualora fosse accolta

l’impugnativa, venga riformata la decisione sulla domanda riconvenzionale nel

senso di condannare AP 1 al pagamento di Euro 1'131'908.93 oltre accessori o,

in via ancor più subordinata, che tale decisione venga annullata e la causa

trasmessa al Pretore per un nuovo giudizio; nel caso in cui venissero invece

accolti l’appello e l’azione di disconoscimento, ha chiesto con l’ultimo

considerando, senza riprenderlo nel petitum, che questa Camera giudichi

la pretesa riconvenzionale di CO 1, che a quel punto diverrebbe ammissibile, e

condanni l’attrice a pagarle Euro 1'131'908.93 oltre interessi o, in subordine,

che la causa venga ritornata al Pretore per una decisione in merito;

ricordato

che con decreto 1° aprile 2021 il Presidente della scrivente Camera, statuendo

sulla relativa istanza 13 gennaio 2021 introdotta da CO 1, ha fatto ordine a AP

1 di presentare entro il 15 giugno 2021 una cauzione di fr. 22'000.- a titolo di

garanzia per eventuali ripetibili a favore della controparte;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Tra le parti, tra il 2011 e l’inizio del 2016, è venuto in essere un

rapporto contrattuale in base al quale AP 1, società attiva nella compravendita

di capi d’abbigliamento e accessori, acquistava durante tutto l’arco

dell’anno da CO 1 dei prodotti di moda per conto di suoi clienti, in

particolare la coreana M__________ __________, di marche quali ad esempio B__________,

G__________, P__________ P__________, J__________ S__________, B__________ C__________.

Una volta eseguito l’ordine d’acquisto, CO 1 inviava la relativa fattura all'acquirente.

Quest’ultima, al fine di contenere gli scoperti, pagava regolarmente degli

acconti alla fornitrice a titolo generale e indeterminato, ossia senza che essi

fossero riferiti a fatture o forniture determinate, ma invece a una specifica

stagione di moda (ad esempio AW14 = autunno inverno 2014).

In data

31 ottobre 2014 E__________ V__________, allora amministratore unico di AP 1,

ha stilato su carta intestata della ditta e firmato uno scritto con cui ha

dichiarato “che il saldo delle fatture scoperte per merce già consegnate al

31 ottobre 2014 è pari a EURO 1'092'400.09” (doc. G).

Sulla

scorta di questa dichiarazione CO 1 ha, in data 18 febbraio 2016, fatto

notificare a AP 1 il PE n. __________92 dell’UE di Lugano per il pagamento di

fr. 1'211'668.20 oltre interessi e spese, al quale l’escussa ha interposto

tempestiva opposizione. Con istanza 14 marzo 2016 CO 1 ha di conseguenza adito

la Pretura di Lugano, sezione 5, postulando il rigetto provvisorio di detta

opposizione (inc. SO.2016.1205), richiesta che è stata parzialmente accolta con

decisione del 21 luglio 2016, con la quale il Pretore ha respinto

provvisoriamente l’opposizione al menzionato PE limitatamente all’importo di

fr. 1'117'387.90 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2014, caricando la tassa

di giustizia di fr. 1'300.- per 12/13 alla parte convenuta e condannandola a

rifondere all’istante fr. 9'000.- a titolo di ripetibili (doc. B).

2. Il 5 agosto 2016 AP 1ha presentato alla Pretura di Lugano,

sezione 1, un’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF con cui

ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito vantato da CO 1 nei suoi

confronti, di annullare la procedura esecutiva n. __________92 dell’UE di __________,

inclusa la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emessa il 21

luglio 2016, nonché di porre le spese processuali di quella procedura a carico

di CO 1 e di condannare quest’ultima a rifonderle fr. 9'000.- di ripetibili.

Con la sua risposta 21

febbraio 2017 CO 1, oltre che, come detto, postulare la reiezione della

petizione, ha introdotto una domanda riconvenzionale con cui ha chiesto che,

nel denegato caso di accoglimento della petizione, AP 1 fosse condannata a

versarle Euro 1'131'908.93.

In corso di procedura, con

decisione 19 dicembre 2016 il Pretore ha accolto l’istanza presentata il 6

ottobre precedente da CO 1 che, richiamandosi all’art. 99 cpv. 1 lett. c e d

CPC lamentava il mancato pagamento da parte di AP 1delle spese processuali e

delle ripetibili della decisione di rigetto dell’opposizione, e ha pertanto

fatto obbligo a quest’ultima di versare l’importo di fr. 44'000.- a titolo di

cauzione per le spese ripetibili.

Con sentenza 3 novembre

2020 il primo giudice ha respinto la petizione di AP 1e ha di conseguenza

accertato l’esistenza del credito di fr. 1'117'387,90 oltre interessi di CO 1

nei confronti dell’attrice, ha confermato, anche per quanto riguarda tassa,

spese e ripetibili, la decisione 21 luglio 2016 con cui era stata rigettata in

via provvisoria, per tale importo, l’opposizione interposta da AP 1al

menzionato PE, ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico della parte

attrice, condannandola pure a pagare alla controparte fr. 44'000.- a titolo di

ripetibili, oggetto della cauzione di pari importo da liberare a suo favore

alla crescita in giudicato del giudizio. Ciò stante, ha infine giudicato priva

di interesse e quindi inammissibile la domanda riconvenzionale, senza prelievo

delle relative tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

3. Con appello

4 dicembre 2020 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio chiedendone la riforma

nel senso di accogliere la petizione e accertare l’inesistenza del credito

vantato dalla controparte nei suoi confronti come pure di annullare la

procedura esecutiva n. __________92 dell’UE di Lugano avviata nei suoi

confronti, inclusa la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione 21

luglio 2016 della Pretura di Lugano, sezione 5, con accollo dei relativi oneri

giudiziari all’appellata e con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

Dal canto suo CO 1,

con risposta 14 settembre 2021, ha rivendicato la reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili, postulando che, qualora esso fosse invece

accolto, la decisione sulla domanda riconvenzionale sia riformata nel senso di

accoglierla integralmente e, in subordine, venga annullata e la causa sia

ritornata al primo giudice affinché decida in merito.

4. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un valore

litigioso di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel

caso concreto l’appello 4 dicembre 2020 contro la decisione 3 novembre 2020 è

tempestivo, così come tempestiva è la risposta dell’appellata 14 settembre

2021, considerata l’intimazione dell’appello in data 4 agosto 2021,

procrastinata a seguito della procedura per il deposito della cauzione per

spese ripetibili, e la sospensione dei termini per le ferie giudiziarie estive.

5. L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a

proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di

appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Pertanto il gravame verrà

esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i criteri previsti dalla

legge.

L’esame dell’impugnativa, per semplicità, seguirà

l’ordine delle contestazioni d’appello e si limiterà agli accertamenti

necessari al giudizio.

Oggetto dell’azione di disconoscimento

6. L’appellante ha avantutto tenuto a circoscrivere la tematica

dell’azione di disconoscimento.

6.1. A tal proposito il Pretore ha rettamente spiegato che l’azione di

disconoscimento dell’art. 83 cpv. 2 LEF è un’azione di accertamento volta ad

accertare l’inesistenza o l’inesigibilità della pretesa creditoria dedotta in

esecuzione, nella quale vi è un’inversione dei ruoli processuali rispetto a

quella di riconoscimento di credito dell’art. 79 LEF - l’attore è il debitore

escusso e il convenuto è il creditore - ma non dell’onere della prova. Di

conseguenza il creditore/convenuto deve dimostrare il fondamento del proprio

credito, bastando ad esempio produrre un riconoscimento di debito scritto e

firmato quale titolo del rigetto provvisorio, mentre l’attore deve stabilire

l’inesistenza o il difetto di esigibilità del debito, sostanziando le eccezioni

liberatorie su cui si fonda. In questo contesto il convenuto creditore può a

sua volta presentare domanda riconvenzionale se ne sono dati i presupposti

processuali di cui agli art. 14 e 224 CPC

6.2. L’appellante sostiene che, essendo stata indicata nel PE la causale “dichiarazione

del 31 ottobre 2014” e avendo CO 1 illustrato nei suoi allegati di causa

che questa era riferita alle fatture per merce venduta nel periodo fra

settembre e ottobre 2014 afferente alla stagione autunno/inverno 2014 prodotte

con l’istanza di rigetto dell’opposizione e annesse alla presente causa quale

doc. J, come confermato con la dichiarazione in questione, il cui testo è

riferito a “fatture scoperte per merce già consegnata al 31 ottobre 2014”,

soltanto questa pretesa può essere oggetto della presente vertenza.

L’appellante premette che ai fini del giudizio

occorre considerare che la vertenza ha per oggetto solo le fatture di cui al

doc. J e che la data determinante per valutare il credito vantato dal CO 1 è il

31 ottobre 2014. Il Pretore ha effettivamente precisato che oggetto della causa

sono le fatture di cui al doc. J e che a AP 1 incombeva l’onere di dimostrare

l’estinzione del debito da essa derivante, ossia che quanto versato riguarda

specificatamente le fatture in esame (cfr. sentenza impugnata, pag. 2 primo

paragrafo e 4 primo paragrafo). Pacifico che il riconoscimento di debito fa

espresso riferimento a fatture scoperte per merce già fornita al 31 ottobre

2014 per

Euro 1'092'400.09 (doc. G). Altrettanto pacifico è che questo importo risulta

dal doc. 5 (pag. 7 in fine), documento che, anche volendo prescindere dalle

contestazioni dell’appellante di cui si dirà in seguito, riporta i rapporti di

dare e avere tra le parti dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2014. Da quanto

precede l’appellante formula delle deduzioni, ossia che non potrebbero essere

considerati (i) eventuali altri crediti di CO 1 legati a forniture diverse da

quelle oggetto delle fatture doc. J, (ii) eventuali pretese della resistente

per forniture o servizi successivi al 31 ottobre 2014. Ancorché non si tratti

di una vera e propria censura del giudizio impugnato, al fine di inquadrare

correttamente la fattispecie, è opportuno rilevare che dette deduzioni non sono

corrette o, più esattamente, possono portare a fraintendimenti. L’appellante

omette in effetti di considerare che i rapporti di dare e avere tra le parti

non si limitano alle fatture di cui al doc. J. Ne deriva che l’esistenza di

altri crediti di CO 1 sarà considerata per comprendere se AP 1 ha fatto fronte

al suo onere di dimostrare che i suoi pagamenti estinguono (in primis) i

debiti riferiti alle fatture di cui al doc. J.

Estinzione

del debito

7. La, fondamentale, critica formulata dall’appellante alla decisione

impugnata è quella di avere erroneamente accertato la sussistenza del debito

posto in esecuzione dalla convenuta, nonostante esso sarebbe stato estinto dai

pagamenti da essa eseguiti.

7.1. Il Pretore ha preliminarmente acclarato come l’attrice non sia riuscita

a dimostrare che le fatture di cui al doc. J (e doc. 5) fossero state già pagate

(sentenza impugnata pag. 4). In effetti, AP 1 non aveva per scelta tenuto una

contabilità di dare e avere rigorosa che collegasse gli acconti o i pagamenti a

saldo a precise forniture di merce e relative fatture. Anzi, risultava proprio

dai doc. G e P che i suoi pagamenti di acconti (come quelli a saldo) non

riguardavano le singole fatture doc. J, ma che questi venivano piuttosto

riferiti alle singole stagioni di moda (ad esempio autunno-inverno 2014, AW

14); per contro, sull’altro fronte, CO 1 aveva invece allestito con pignoleria

una contabilità delle varie voci di dare e avere e le aveva sottoposte

regolarmente, con frequenza settimanale, alla controparte, senza che questa

eccepisse alcunché, se non alla fine della relazione contrattuale, ossia ben

dopo il riconoscimento di debito del 31 ottobre 2014.

In

particolare, a sostegno di questa conclusione vi erano: il doc. 5 allestito da

A__________ D__________, contabile della convenuta sentita quale teste,

riportante un debito al 31 ottobre 2014 di

Euro 1'092'400.09 di AP 1 nei confronti di CO 1, vale a dire esattamente la somma

oggetto del riconoscimento di debito in discussione; il doc. 6, pure allestito

da A__________ D__________, che costituiva la continuazione del doc. 5 e che al

31 dicembre 2016 attestava un debito tra le parti di Euro 1'131'908.93; il

fatto che queste risultanze contabili venissero trasmesse settimanalmente

all’attrice, come risultava dai doc. 7 e 4, senza che, a detta della teste A__________

D__________, vi fossero mai state contestazioni, cosa che è apparsa al primo

giudice condivisibile non essendovi agli atti documenti attestanti reclamazioni

se non quelle fatte ben dopo l’allestimento del riconoscimento di debito del 31

ottobre 2014, quando ormai la relazione contrattuale era agli sgoccioli; il

fatto che, come deposto dalla menzionata teste, in occasione dell’incontro tra

le parti di inizio luglio 2016 a cui essa aveva presenziato, l’attrice non

avesse messo in dubbio lo scoperto; il fatto che vi siano stati altri

riconoscimenti di debito precedenti a quello del 31 ottobre 2014, come

risultava dal doc. U, che pure attestava l’attenzione posta da E__________ V__________

prima di rilasciare i riconoscimenti.

Ciò

detto, il Pretore ha quindi giudicato infondata l’impostazione di causa

dell’attrice, generica e volta a contestare sostanzialmente tutto l’impianto

contrattuale vigente tra le parti “quasi che non abbia riconosciuto il suo

debito e non abbia saputo con cadenza settimanale quale era la sua esposizione”

(sentenza pag. 5). Le contestazioni a 360 gradi delle risultanze contabili di

cui ai doc. 4-6 e della deposizione di A__________ D__________ non avevano, per

il primo giudice, pregio poiché avrebbero dovuto semmai essere fatte nel

periodo di vigenza contrattuale e non per la prima volta con la presente causa,

cosa non solo non avvenuta, ma addirittura contraddetta dai regolari

riconoscimenti di debito.

A

conferma di ciò, egli ha poi appurato, vagliando l’applicabilità del meccanismo

di cui all’art. 87 cpv. 1 CO, che in base a quanto dichiarato da A__________ D__________,

la convenuta allocava i pagamenti degli acconti sulle fatture più datate. In

questo contesto il primo giudice ha ritenuto che l’attrice non era riuscita a

dimostrare che i suoi acconti erano specificatamente riferiti alle fatture

oggetto del riconoscimento di debito doc. G e, soprattutto, ha considerato

sterile l’argomentazione giuridica sul tema da essa proposta, avendo le parti

concordato tacitamente che questo era il regime da applicare (essendo diritto

dispositivo) almeno fino a fine 2015, come deducibile anche dal fatto che essa

ne era costantemente informata da controparte tramite l’invio della situazione

finanziaria settimanale e dal fatto che essa firmava regolarmente

riconoscimenti di debito.

Infine, a

questo proposito, il primo giudice ha pure respinto le contestazioni in merito

all’inattendibilità del riconoscimento di debito, al quale la convenuta, in

buona fede, poteva legittimamente conferire pieno valore giuridico.

7.2. Per AP 1 il primo giudice avrebbe erroneamente stabilito sulla scorta

della deposizione di A__________ D__________ che tra le parti vi fosse un

accordo tacito in base al quale gli acconti venivano scalati dalle fatture più

vecchie, poiché la teste non avrebbe mai fatto riferimento alle intenzioni dei

contraenti ma avrebbe semplicemente spiegato come lei stessa allocava i

pagamenti. Di conseguenza farebbe stato, in applicazione degli art. 86 cpv. 1

CO e 1193 CC it. la specifica imputazione attribuita da AP 1 ai versamenti,

ossia “autunno inverno 2014”.

Anche se

ciò non fosse, inoltre, per l’appellante il credito vantato da CO 1 nella

presente procedura sarebbe stato estinto dai pagamenti eseguiti

dall’appellante, correlati tutti dall’imputazione specifica “acconto fatture

AW 14”, poiché sarebbe pacifico e incontestato che essa ha corrisposto a CO

1 a tale titolo complessivi Euro 1'265'000.-, cui andrebbero aggiunti acconti

per Euro 409'109.80 (doc. N e O). Questo varrebbe a maggior ragione tenuto

conto che la resistente non avrebbe mai affermato che esistevano fatture

scoperte relative alla stagione AW 14 più vecchie di quelle del doc. J - la sua

tesi difensiva essendo per di più fondata sull’assunto dell’esistenza del

debito in funzione di forniture successive al 31 ottobre 2014, avendo essa

fatto sempre leva sui doc. 5, 6 e 7 relativi all’asserita evoluzione del debito

nella fase seguente - e considerato che nemmeno il primo giudice ha menzionato

posizioni debitorie precedenti ad esse. Di conseguenza, con coerenza logica, si

dovrebbe dedurre che i pagamenti effettuati dall’appellante andavano imputati

proprio alle fatture doc. J, le uniche in discussione e le più datate di quelle

ancora scoperte.

Inoltre,

per l’appellante, la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore e da una

conseguente contraddizione di fondo: da un lato il giudice avrebbe

correttamente stabilito che il credito oggetto dell’azione di merito sarebbe

quello delle fatture di cui al doc. J relative a forniture di merce per la

stagione autunno-inverno 2014 effettuate sino al 31 ottobre 2014 e confermato

che AP 1 ha effettuato, oltre agli acconti precedenti per Euro 409'109.80, 9

versamenti con causale pagamento su fatture AW 14 per complessivi Euro

1'265'000.-, mentre dall’altro avrebbe respinto l’azione fondandosi su estratti

conto di CO 1 (doc. 5 e 6) e corrispondenze (doc. 7) vertenti su altre

forniture e addirittura in ampia misura successivi temporalmente al 31 ottobre

2014. In tal modo sarebbe entrato in insanabile contraddizione con

l’accertamento che la dichiarazione del 31 ottobre 2014 non poteva avere natura

astratta e fosse una sorta di “documento astratto, che valesse anche in

futuro”, come definito in risposta.

7.3. Sia

l’art. 1193 cpv. 1 CC it. che l’art. 86 cpv. 1 CO si fondano sullo stesso

principio: chi ha più debiti verso

la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia

il debito che intende soddisfare. Per contro, ai sensi dell’art. 87 CO, ove non

esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione

risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più

debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se

non si procedette, al debito scaduto prima, mentre che per l’art. 1193 cpv. 2

CC it., in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al

debito scaduto, tra più debiti scaduti, a quello meno garantito, tra più debiti

ugualmente garantiti a quello più oneroso per il debitore e tra più debiti

ugualmente onerosi a quello più antico, fermo restando che se tali criteri non

soccorrono, l’imputazione deve essere fatta proporzionalmente tra i vari

debiti.

Queste regole valgono esclusivamente, va da sé, in

assenza di diversi accordi tra le parti.

7.4. Il

Pretore, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, ha stabilito che gli

acconti venivano versati in maniera indistinta e con la sola indicazione della

stagione di moda di riferimento, senza imputazione a specifiche forniture e

fatture, e che, nonostante il riferimento alla stagione, essi venivano scalati

dalle fatture più vecchie ancora scoperte, indipendentemente quindi dalla

stagione cui erano intestati.

Detto in altri termini,

in base agli accertamenti di prima sede avantutto documentati, i contraenti

avevano istaurato tacitamente e per atti concludenti una prassi in base alla

quale il denaro versato dall’acquirente a qualsiasi titolo (acconto o saldo)

andava a coprire i debiti più vecchi ancora esistenti tra loro, a prescindere

dalla stagione che il debitore indicava sulla causale del versamento, quindi

anche per quelle di forniture di merce effettuate per stagioni precedenti a

quella di riferimento. Altro non potrebbe essere, sia per la modalità con cui è

stato stabilito lo scoperto al 31 ottobre 2014 e al 31 dicembre 2016 (come

risulta dai doc. 5 e 6), sia per il fatto che a fronte di una trasmissione

settimanale a AP 1 della situazione di dare e avere tra le parti, non risultano

contestazioni di sorta su tale sistema di impiego del denaro, come

correttamente evidenziato dal primo giudice.

Proprio in questo senso, il Pretore, contrariamente a

quanto asserisce l’appellante, non ha accertato che il riconoscimento di debito

in disamina era riferito esclusivamente alle fatture di cui al doc. J, ma (come

accennato in precedenza) ha parimenti considerato tutta la situazione di dare e

avere tra le parti al 31 ottobre 2014, così come emerge dal doc. 5.

La dichiarazione di cui al doc. G è dunque la conferma

che, tenuto conto di tutte le forniture e di tutti i versamenti sino a quel

momento intercorsi tra le parti, compresi gli acconti con l’indicazione AW 14 (doc.

N e O), lo scoperto a favore di CO 1 esistente e riconosciuto a quel momento

dall’attrice ammontava proprio a Euro 1'092'400.09, corrispondenti grosso modo

alle fatture della stagione AW14 emesse dalla metà/fine di settembre 2014 a

fine ottobre 2014, sicché i pagamenti erano stati, con il benestare di AP 1,

imputati a fatture precedentemente scadute che non riguardavano per forza la

collezione AW 14. La conferma, come detto, si trova nelle dettagliate schede

contabili allestite dalla convenuta di cui ai doc. 5 e 6, che riportano tutti i

movimenti e la situazione di dare e avere tra le parti al 31 ottobre 2014 (doc.

5) e al 31 dicembre 2016 (doc. 6).

7.5. Stante

quanto precede, l’appellante non può essere seguita laddove sostiene che

indicando “acconto fatture AW14” ha validamente dichiarato di voler estinguere

le fatture relative alla collezione autunno-inverno 2014, poiché in base alle

norme di legge testé riportate i pagamenti avrebbero dovuto essere imputati

alle fatture del plico J che sono pertanto da considerare saldate.

L’indicazione sulla causale del pagamento, in effetti, era come visto

ininfluente, vigendo la prassi concordata - prevalente sulle menzionate norme

di diritto dispositivo - dell’uso del denaro versato per l’estinzione delle

fatture più datate.

AP 1 nemmeno fornisce

elementi atti ad intaccare la sentenza di prime cure quando contesta

l’esistenza di un accordo tra le parti in questo senso eccependo che la teste A__________

D__________ avrebbe illustrato unicamente quello che faceva lei senza parlare

di pattuizioni tra le parti, perché non si confronta con tutto il ragionamento

esposto dal Pretore a sostegno della propria decisione. Quest’ultimo ha in

effetti fondato il proprio accertamento non solo su quella testimonianza ma

incrociandola con tutte le altre prove assunte, in particolare con quelle che

attestavano l’aggiornamento settimanale dell’appellante sulla situazione di

dare e avere e che dimostravano il rilascio a più riprese con cognizione di

causa da parte di quest’ultima di riconoscimenti di debito.

Giova comunque

aggiungere che la tesi dell’attribuzione degli acconti di cui ai doc. N e O e

dei pagamenti di cui ai doc. P e Q sulle fatture di cui al doc. J si scontra

con il fatto che queste non sono le sole della stagione autunno/inverno 2014,

come emerge dai doc. 5 e 6, che non possono essere validamente contestati a

soli fini di causa come si preciserà in seguito. In altri termini nulla

dimostra che i suddetti acconti e pagamenti siano da riferire alle fatture doc.

J (rispettivamente a quali) e non a fatture emesse in precedenza, nel medesimo

periodo o successivamente ma sempre riferite alla stagione autunno/inverno

2014. Il Pretore ha quindi a ragione rimproverato alla qui appellante di non

aver corredato i suoi pagamenti con una chiara contabilità di dare e avere,

ossia con chiari riferimenti a precise fatture, contabilità che invece ha

tenuto la qui appellata e che va compresa con il meccanismo sopra descritto.

7.6. Con

le ulteriori argomentazioni proposte, l’appellante non fornisce alcun elemento

concreto atto a intaccare la sentenza di prime cure, in particolare a consentire

di appurare che il debito oggetto del riconoscimento del 31 ottobre 2014 è

stato estinto. In effetti non è sufficiente sostenere che vi sono stati dei

pagamenti dopo tale data che hanno superato abbondantemente l’importo dovuto,

ma andava spiegato in maniera convincente e precisa perché questi avrebbero

dovuto essere imputati ad esso.

Nulla apporta, nella

sostanza, la digressione sulla questione della natura astratta del

riconoscimento di debito in disamina, poiché tale argomento, da solo, non comporterebbe,

anche in caso di fondatezza, alcuna conseguenza tangibile in relazione al tema

di fondo e poiché il Pretore non ha mai seguito la tesi che quella

dichiarazione avesse una tale natura.

In definitiva,

l’appellante non ha fornito elementi sufficienti per consentire di concludere,

contrariamente a quanto fatto in prima sede, che il debito oggetto della

procedura di disconoscimento non sussiste.

Di conseguenza, su

questo aspetto, l’appello deve essere respinto, nei limiti della sua

ricevibilità.

8. L’appellante

prosegue il suo ricorso contestando la valenza delle schede contabili di cui ai

doc. 5 e doc. 6, che il primo giudice ha tenuto in considerazione per la sua

decisione.

A suo dire queste

schede contabili sarebbero inaffidabili perché sarebbero state redatte

unilateralmente dalla resistente senza tenere conto delle fatture da essa

emesse, partirebbero da una cifra iniziale di Euro 634'336.88 al 1° gennaio

2014 denominata “bilancio di apertura” non dimostrata e contestata, non

riporterebbero le fatture emesse da AP 1 a carico di CO 1 per Euro 439'382.10,

Euro 448'716.34 e USD 19'716.15, conterrebbero una buona parte di fatture

relative al 2015 relative in realtà a forniture a CO 1 e già saldate. Inoltre

il doc. 8 conterrebbe fatture il cui invio a AP 1 è stato contestato e non

dimostrato e sarebbe incompleto, mancando fatture rispetto ai doc. 5 e doc. 6

per oltre Euro 2'000'000.-.

Il Pretore avrebbe

anche sbagliato a considerare non contestate le schede contabili doc. 5 e doc.

6, mentre in realtà esse erano state già contestate a CO 1 nel 2014, 2015 e

2016, così come avrebbe erroneamente appurato che AP 1 avrebbe rilasciato

svariati riconoscimenti di debito, mentre dagli atti questo non risulterebbe.

L’inaffidabilità delle

schede sarebbe stata confermata da M__________ T__________, che però, poiché

ritenuta a torto non credibile, non sarebbe stata considerata dal Pretore, che

si sarebbe fondato solo sulle dichiarazioni di A__________ D__________. In

realtà tale teste avrebbe una posizione equidistante dai contendenti,

totalmente neutra e certamente più attendibile di quest’ultima, che invece è

alle dipendenze della controparte sin dal 1999.

Il Pretore avrebbe

inoltre dato per acquisito che il doc. 8 sia completo. Sbagliando, poiché

innanzitutto non sarebbe dimostrato che le fatture in esso contenute siano

state notificate a AP 1 e, poi, perché le fatture dei doc. 5 e doc. 6 non

trovano tutte un corrispettivo nel doc. 8.

8.1. Con queste contestazioni,

l’appellante non si confronta debitamente con la sentenza impugnata.

In particolare non spiega

perché sarebbe insostenibile ritenere, come fatto dal primo giudice, che al di

là delle critiche a 360 gradi in merito alle risultanze contabili di cui ai

doc. 4 - 6 e alla deposizione di A__________ D__________, la sua adesione alle

cifre esposte nelle schede contabili è raffigurata in riconoscimenti di debito

regolari, tra i quali appunto quello del doc. G, e perché l’accordo tra le

parti circa le modalità di imputazione dei pagamenti sulle fatture scoperte

comprendeva anche la cifra iniziale denominata “bilancio di apertura”,

rendendo superata qualsiasi contestazione in merito. Essa neppure illustra per

quale motivo non sarebbe corretto ritenere che attraverso le comunicazioni

settimanali della situazione di dare e avere trasmessele dalla controparte e

rimaste incontestate, vi sia stato un assenso tacito alla fedefacenza di tali

registrazioni contabili.

Generiche e non

sostanziate - e dunque anch’esse irricevibili - sono poi le critiche mosse al

doc. 8 e quelle concernenti la presenza di asserite fatture a carico di CO 1

nei doc. 5 e doc. 6.

Che la parte attrice abbia

allestito altri riconoscimenti di credito risulta, secondo il querelato

giudizio, anche dal doc. U (sentenza impugnata, pag. 5 v). Questo accertamento

non è stato debitamente messo in discussione da AP 1.

Il richiamo delle

contestazioni delle schede contabili che AP 1 avrebbe fatto dal settembre 2014

al gennaio 2016 (doc. RR, U, V, W, X) non basta per destituire di fondamento l’accertamento

pretorile. In effetti, dall’appello non risulta chiaro per quale motivo tali

contestazioni dovrebbero portare automaticamente a ritenere inaffidabili i

documenti in questione, ritenuto che il Pretore ne ha considerato corretti i

contenuti non solo perché non debitamente confutati a suo tempo, ma rifacendosi

anche ad altre prove (in particolare la deposizione di A__________ D__________).

Inoltre le contestazioni

menzionate dall’appellante non sono tali da destituire di credibilità gli estratti.

Innanzitutto sono solo sei per un periodo di due anni nel quale venivano, come

accertato dal Pretore e non controverso, inviati aggiornamenti settimanali,

sicché sono molto poche. Non risulta che abbiano avuto particolare seguito e

soprattutto che abbiano portato a un’interruzione dei rapporti commerciali o

della prassi della trasmissione a cadenza settimanale degli estratti come ci si

sarebbe dovuti aspettare qualora si fosse trattato di questioni determinanti,

non risolvibili. A questo va pure aggiunto che la prima contestazione citata

risale a un mese prima dell’emanazione del riconoscimento di debito doc. G, che

l’ha pertanto subito resa superata.

A prescindere da ciò, non

va dimenticato come per destituire di credibilità i documenti in questione non

è comunque sufficiente sostenere di averne messo in discussione i contenuti a

più riprese, ma deve essere spiegato nel dettaglio il motivo per cui non

possono essere considerate affidabili le registrazioni ivi elencate. Cosa che

l’appellante non fa, se non in relazione alla posta del “bilancio di apertura”

di cui già si è detto, aspetto in realtà anch’esso superato dal riconoscimento

di cui al doc. G.

Con riferimento alle

critiche mosse al primo giudice per non aver riconosciuto il giusto peso alle

dichiarazioni formulate dalla teste M__________ T__________, si deve prendere

nuovamente atto di come l’appello non prenda posizione su tutto quanto il

Pretore ha scritto in merito. In particolare AP 1 si concentra unicamente sulla

questione della sua (asseritamente misconosciuta) equidistanza dalle parti,

senza affrontare quella secondo cui la sua affermazione che le fatture oggetto

del doc. J erano state pagate costituiva un unicum probatorio e,

soprattutto, che ella non ha parlato di sé stessa ma si è immedesimata nel sig.

V__________ formulando giudizi di valore (con effetto probatorio neutro) ma non

illustrando fatti.

Da ultimo,

indipendentemente dalla completezza o meno del doc. 8, basta a tal proposito

osservare come per il Pretore tale documento non sia stato determinante per il

giudizio.

Anche su queste critiche

l’appello non trova quindi spazio e deve essere respinto, sempre nei limiti

della sua ricevibilità.

9. AP 1 eccepisce poi

con il suo appello la mancata considerazione da parte del primo giudice del

fatto che vi erano stati dei problemi di doppia fatturazione dovuti al fatto

che essa avrebbe ordinato merce da CO 1, pagandogliela, ma poi la fattura

sarebbe stata emessa da CO 1. Nei doc. 5 e doc. 6, che conterrebbero appunto

anche queste fatture, non sarebbero stati inseriti i pagamenti effettuati a CO

1 sicché risulterebbero dei debiti in realtà già saldati. Ritenuto che questo

avrebbe riguardato un buon numero di forniture avvenute nel 2015 per

complessivi di Euro 696'963.18 e USD 46'121.90, tali importi andrebbero in ogni

caso posti in deduzione del contestato credito.

L’argomento è stato

proposto solo con le conclusioni, mentre avrebbe potuto esserlo già nella fase

introduttiva della causa. Esso risulta dunque irricevibile (art. 229 CPC).

A prescindere da questo,

tuttavia, la critica rimane priva di pregio poiché superata dagli accertamenti

pretorili che hanno retto all’appello, in base ai quali i doc. 5 e doc. 6

debbono essere considerati corretti e i loro contenuti accettati, e non solo

per atti concludenti, da AP 1.

10. Sotto il titolo “ulteriore

fattispecie” l’appellante ha criticato il Pretore per avere respinto con

una breve motivazione la pretesa di risarcimento del danno di Euro 262'018.80

scaturente dalla perdita di un cliente sud-coreano a seguito del mancato

ossequio da parte di AP 1 del pagamento di un anticipo del 50% del prezzo di

una partita di merce del marchio B__________ C__________ richiestole da CO 1

diverso tempo dopo la formalizzazione dell’ordinazione con la motivazione che

il fornitore aveva nel frattempo deciso di modificare la propria prassi e

avrebbe trasmesso la merce solo dietro versamento di un acconto. Il primo

giudice sarebbe incorso in un errore fondando la propria decisione sulla

corrispondenza e-mail tra AP 1 e CO 1 fra il 14 dicembre 2015 e il 15 gennaio

2016 (doc. 15), dalla quale si evincerebbe che la richiesta di anticipo del 50%

proveniva da B__________ C__________ e che il suo mancato pagamento fosse da

imputare solo all’attrice. Così facendo egli non avrebbe tenuto conto della

deposizione di M__________ T__________ che avrebbe confermato di avere

partecipato alla consegna dell’ordine in presenza del cliente finale coreano e

che in tale occasione non erano stati richiesti anticipi, come d’altronde non

era nemmeno mai accaduto in precedenza con quel marchio. Essa avrebbe pure

attestato che nel settore commerciale in oggetto le condizioni di pagamento

sono fissate all’inizio, non a distanza di mesi. La teste sarebbe a suo dire

del tutto affidabile e pertanto non sarebbe comprensibile come le sue

dichiarazioni non debbano prevalere sul doc. 15 che conterrebbe unicamente

scritti della resistente, che hanno valenza di semplici allegazioni di parte.

Tanto più che le sue affermazioni avrebbero trovato anche conferma in quelle

della teste D__________ T__________ e della teste K__________ Y__________ P__________.

Di conseguenza questi

Euro 262'018.80 dovrebbero essere posti in compensazione con il credito

azionato.

10.1.

Il Pretore ha ritenuto

infondata la pretesa di compensazione in disamina, visto che le ragioni del

mancato anticipo dell’importo richiesto dalla B__________ C__________ (non

imputabile a CO 1 quanto alla pesante situazione debitoria di AP 1 a quel

momento, che rendeva impensabile la corresponsione di un simile importo,

n.d.r.) emergono in tutta chiarezza dalla lettura del plico di cui al doc. 15.

A fine 2015, inizio 2016 il debito dell’attrice nei confronti della convenuta

superava abbondantemente il milione di Euro e, in aggiunta, l’attrice neppure

aveva fatto fronte al pagamento per il “deposito SS16 da inoltrare alla C__________”.

Tale pagamento non è, appunto, stato dimostrato dalla procedente e la

testimonianza di M__________ T__________ è stata reputata probatoriamente

inconsistente, non avendo essa considerato tale antefatto rilevante.

10.2. La motivazione del Pretore,

ancorché sintetica, resiste alle critiche poiché in realtà, nuovamente,

l’appellante non vi si confronta debitamente, non spiegando per quale motivo la

testimonianza di M__________ T__________ non sarebbe probatoriamente

irrilevante. In effetti così è poiché la teste si esprime sulla conferma

d’ordine di cui al doc. Z, e meglio su quanto avvenuto il 7 settembre 2015, ciò

che è perfettamente inidoneo a smentire il contenuto del doc. 15, ossia quanto

avvenuto a partire dal 6 novembre successivo.

11. In base a tutto quanto

precede, l’appello, laddove ricevibile, deve essere integralmente respinto.

Di conseguenza non appare

necessario chinarsi sulla domanda di accoglimento della pretesa riconvenzionale

avanzata per sussidiariamente nel caso di esito positivo dell’appello, né sul

fatto che essa possa venire considerata appello incidentale o meno (cosa che

verosimilmente andrebbe risolta con risposta positiva).

12. Le spese giudiziarie della procedura d’appello seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è calcolata in base

agli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG ed è fissata considerando, oltre al valore

litigioso, anche la natura e la complessità della vertenza.

Per il calcolo delle

ripetibili si rinvia alla decisione d’appello 1° aprile 2021 di questa Camera.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I.

L’appello 4 dicembre 2020 di AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II.

Le spese processuali di fr. 35'000.-,

sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte, fr. 22’000.-

per ripetibili.

III.

A passaggio in

giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 22'000.-

depositata da AP 1 sul conto postale del Tribunale d’appello, verrà liberata a

favore di CO 1.

IV.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1

LTF).