12.2020.157
Compravendita internazionale - garanzia per difetti - minor valore - deduzione pretese compensatorie azionate in un'altra valuta - tasso di cambio determinante non indicato esplicitamente nella sentenza
19 luglio 2021Italiano17 min
gennaio 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, osservando,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.157
Lugano
19 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.213
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15
novembre 2016 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 29'578.02 oltre interessi
e accessori e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano per l’incasso della somma di fr. 32'208.69;
domande avversate dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 5 novembre 2020 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta
al versamento di € 9'606.- oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2014 e
rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al menzionato PE per tale
importo;
appellante la
convenuta con appello 9 dicembre 2020 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, il
tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di
giudizio;
mentre con risposta 11
febbraio 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, protestando le spese
giudiziarie d’appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 22 maggio 2014 AO 1 e AP
1 hanno perfezionato un contratto in base al quale la prima avrebbe fornito
alla seconda delle “casseforme telaio easyset H2,70 Vern. Pannello in legno
SP.9mm” per un importo complessivo di € 39'654.44 (doc. D). La merce è
stata consegnata il 21 agosto 2014 (doc. 20) direttamente alla ditta C__________
SA presso il cantiere in cui lavorava a __________, con cui AP 1 aveva concluso
un contratto di noleggio del menzionato materiale con possibilità di riscatto
finale (doc. 2).
Il 6 agosto 2014 la
fornitrice ha fatturato a AP 1 l’importo di € 39'654.44 (doc. E, doc. 3) mentre
il 17 settembre successivo ha emesso una seconda fattura, per l’importo di € 1'723.58,
avente per oggetto la fornitura “Angolo EasySET 20x25x270” (doc. F). Ne
è seguita una serie di problematiche inerenti la difettosità della merce
fornita che non ha potuto essere risolta in via bonale.
A fronte di un saldo ancora
scoperto di € 29'578.02, tenuto conto dell’acconto di € 11'800.- (doc. G)
versato dall’acquirente, il 13 aprile 2016 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti
di AP 1 il PE n. __________ per l’incasso del saldo menzionato (pari a fr.
32'208.69), a cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. J).
Fatti
B. Con petizione 15
novembre 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
C), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenere la sua condanna al versamento di € 29'578.02, oltre
interessi e accessori, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE menzionato.
C. Con risposta 23
gennaio 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, osservando,
tra l’altro, che il materiale fornito sarebbe stato difettoso e opponendo in
compensazione le seguenti poste di danno: fr. 19'300.68 pari al minor valore
della merce (doc. 18); fr. 6'460.80 per il dispendio di tempo (doc. 15); fr.
256.55 per i costi di trasporto e dogana (doc. 19); almeno fr. 8'000.- a titolo
di perdita di guadagno e fr. 12'000.- per i danni d’immagine. Dalla pretesa
dell’attrice di € 27'854.44 (pari a fr. 30'330.70 al tasso di cambio del 7
aprile 2016, giorno della domanda di esecuzione) andrebbe pertanto dedotta la
somma di fr. 46'018.03, per un saldo in suo favore di fr. 15'687.33, di modo
che all’attrice non sarebbe più dovuto alcunché.
D. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con la decisione 5 novembre 2020 qui impugnata, ha accolto la
petizione limitatamente a € 9'606.-, condannando la convenuta al pagamento di
tale importo e rigettando per la medesima somma l’opposizione interposta al PE
n. __________ dell’UE di Lugano. Il primo giudice ha posto gli oneri
processuali di complessivi fr. 2'950.- a carico della convenuta in ragione di
1/3 e in ragione di 2/3 a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima
di rifondere alla prima fr. 3'200.- a titolo di ripetibili parziali.
E. Con appello 9
dicembre 2020 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Con risposta 11 febbraio 2021 l’attrice si è opposta
integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia
di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr.
10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 5
novembre 2020 è stata ritirata dall’appellante il 9 novembre seguente (v.
tracciamento dell’invio doc. A agli atti), per cui l’appello 9 dicembre 2020 è
tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30
giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore, premesso che lo scopo della fornitura di cui al contratto
doc. D era il noleggio del relativo materiale da parte della convenuta alla C__________
__________ SA, __________ (con la quale il 21 maggio 2014 aveva perfezionato un
contratto di noleggio con riscatto finale) e che la merce era stata fornita
direttamente a quest’ultima il 21 agosto 2014, ha accertato che sia la merce
fornita originariamente sia quella fornita successivamente in sostituzione era
difettosa. Il primo giudice ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti e
riconosciuto alla convenuta un danno pari al minor valore del materiale (per fr.
19'300.-) e ai costi di trasporto e sdoganamento (di fr. 256.65). Il Pretore,
ritenuto che la somma di
€ 1'723.50 di cui alla fattura doc. F
concerneva la riparazione di un difetto e non poteva essere accollata
all’acquirente, ha calcolato che l’importo ancora dovuto all’attrice
corrispondeva a € 27'854.- (29'578.02 ./. 1'723.50), da cui andavano dedotti
fr. 19'300.- (pari a € 18'000.-) e fr. 265.55 (pari a € 248.-), per l’importo
complessivo di € 9'606.-. Egli ha quindi condannato la convenuta al pagamento
di tale somma e rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione al
PE n. __________.
3. L’appellante
rimprovera il Pretore per non avere dedotto dalla pretesa azionata in causa
dall’attrice la perdita di guadagno conseguente al mancato acquisto, da parte dei
suoi clienti C__________ __________ SA e P__________ __________ Sagl, di un’ulteriore
serie di casseri a seguito della difettosità della prima fornitura. A suo dire,
l’istruttoria avrebbe fornito elementi sufficienti per ritenere comprovato il
mancato guadagno.
3.1 Nella decisione impugnata il
Pretore, accertato che i menzionati clienti non avevano formalizzato alcuna
intenzione di acquisto e che le trattative con la convenuta erano al mero
stadio in cui si era ventilata una tale possibilità, ha ritenuto non dimostrato
il nesso di causalità tra l’agire anti-contrattuale dell’attrice e l’asserito
mancato acquisto di un’ulteriore serie di casseri da parte delle due ditte
menzionate, trattandosi di un interessamento troppo vago e privo di qualsiasi
quantificazione monetaria.
3.2
Preliminarmente
occorre rilevare che per quanto concerne la ditta C__________ __________ SA, la
censura è irricevibile già solo per il fatto che la circostanza che
quest’ultima avrebbe “acquistato una seconda fornitura di casseri da
un’altra ditta…che avrebbe altrimenti acquistato” da AP 1 (appello, pag. 4)
è stata allegata dall’appellante solo con le conclusioni, e con ciò
tardivamente (art. 229 cpv. 1 CPC). Ma anche se così non fosse, la censura è altresì
irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante si
limita in effetti a proporre una soggettiva e personale interpretazione delle
risultanze istruttorie, trascrivendo parzialmente quanto già formulato in sede
di conclusioni, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni del
Pretore sul tema, non essendo sufficiente al riguardo l’obiezione che “secondo
il normale corso delle cose” se AO 1 non avesse fornito dei casseri
difettosi, i contratti per una nuova fornitura si sarebbero concretizzati.
3.3 La censura è infondata anche
nel merito, dall’istruttoria non sono infatti emersi sufficienti elementi
oggettivi per potere ritenere dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra
l’agire dell’attrice e il mancato acquisto dei casseri da parte delle ditte
menzionate, non essendo sufficienti al riguardo né le dichiarazioni del tutto
generiche e non circostanziate del teste __________ R__________ né quelle del
teste __________ C__________, il quale sul tema nemmeno si è espresso.
Contrariamente a quanto pretende l’appellante, nemmeno le dichiarazioni di __________
T__________ (amministratore unico della convenuta), non confermate da altre
risultanze istruttorie e con una forza probatoria ridotta (DTF 143 III 297
consid. 9.3.2; TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2), permettono di
scalfire la conclusione del primo giudice. Ma anche se per ipotesi si volesse
ritenere che la difettosità della prima fornitura abbia comportato la rinuncia
degli ulteriori acquisti, la convenuta non è riuscita a dimostrare l’entità
dell’asserito mancato guadagno, la circostanza che in entrambi i casi le
condizioni contrattuali sarebbero state uguali alla prima fornitura non essendo
stata dimostrata. È vero che il teste __________ R__________ si è espresso in
tal senso, ciò non è tuttavia ancora sufficiente per potere dedurre che la
perdita di guadagno corrisponda a quanto preteso dalla convenuta, tanto più che
egli ha precisato di non ricordare l’offerta di prezzo dei casseri formulata
alla P__________ __________ Sagl. Per quanto concerne la C__________ SA, inoltre,
Considerandi
la quantificazione formulata dal suo amministratore unico, in assenza di ulteriori
riscontri oggettivi, è priva di qualsiasi valore probatorio.
3.4
L’appellante critica poi il
Pretore per non avere stimato la perdita di guadagno in applicazione dell’art.
42.
cpv. 2 CO. Sennonché nulla può essere rimproverato al primo giudice,
ritenuto che la convenuta, sia negli atti introduttivi sia in questa sede, non
ha allegato o provato l’esistenza di
una fattispecie in cui la prova piena non poteva essere pretesa. Secondo
la giurisprudenza, l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO presuppone in effetti
che la prova dell’asserito danno non sia possibile a causa della natura del
danno, rispettivamente che essa non sia ragionevolmente esigibile. L’art. 42
cpv. 2 CO non vuole invece essere lo strumento a disposizione della parte che
non ossequia l’onere probatorio a suo carico. Questa rimane tenuta a fornire,
nella misura del possibile, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura
applicabile, tutti gli elementi suscettibili di permettere al giudice di
procedere a una stima del danno ex aequo et bono. In altre parole, l'art. 42 cpv. 2
CO non apre la
possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di
pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416 consid. 4.3.1; DTF
128.
III 271 consid. 2b/aa). In concreto, l’appellante si è limitata a sostenere
che la C__________ __________ SA e la P__________ __________ Sagl avrebbero
rinunciato ad acquistare un’ulteriore serie di casseri a seguito della
difettosità della prima fornitura, cifrando la perdita in “almeno il 30%”
del guadagno conseguito con la prima fornitura (risposta, ad 4.6, pag. 11),
senza ulteriori indicazioni e senza che tale assunto sia stato dimostrato. In
assenza di qualsiasi indicazione in termini quantitativi e temporali (numero di
casseri e prezzo unitario, spese di trasporto e di sdoganamento, ecc.) nonché
di risultanze istruttorie in tal senso, il giudice non era e non è ora in grado
di rendere un eventuale giudizio di equità con la necessaria cognizione di
causa.
4.
L’appellante critica
poi il Pretore per non avere dedotto la pretesa di fr. 5'809.20 a titolo di
mancato guadagno riconducibile al tempo perso “per cercare di ovviare ai
problemi causati dai difetti” e quella di fr. 651.60 relativa ai costi di
trasferta asseritamente sostenuti nell’ambito delle trattative avviate con
l’appellata per la loro riparazione. La censura, oltre che irricevibile per
carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi l’appellante a ribadire
quanto sostenuto in prima sede, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto
per cui sarebbe errata la conclusione del Pretore, è infondata. La convenuta in
prima sede, a sostegno della sua pretesa, adeguatamente contestata dall’attrice,
ha prodotto una tabella da lei stessa redatta, riportante il tempo investito e i
chilometri percorsi tra il 3 settembre 2014 e il 14 aprile 2015, con l’indicazione
del costo orario e delle distanze (doc. 15). Tale documento costituisce una
mera allegazione di parte e le indicazioni ivi contenute non sono suffragate da
alcun ulteriore elemento oggettivo, di modo che a giusta ragione il primo
giudice ne ha dedotto che essa avesse fallito nel proprio onere. Per i motivi
già esposti al considerando precedente, in assenza di migliori indicazioni e di
atti istruttori idonei a dimostrare la congruità e l’adeguatezza del costo
orario e di quello dei chilometri (quantificati dalla convenuta in fr.
94.-/ora, rispettivamente in 0.60 cts./km), anche il rilievo relativo alla
mancata applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO deve essere disatteso.
A nulla serve il doc. B
prodotto con l’appello, che corrisponde sostanzialmente al doc. 15 con
l’aggiunta dei luoghi in cui l’appellante si sarebbe recata. Giova al riguardo ricordare che, giusta
l’art. 317 cpv. 1 CPC, nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati solo se
vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli neppure con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto
conto delle circostanze. Con ogni evidenza, non solo tali condizioni non si
realizzano nella presente fattispecie, ma l’appellante nemmeno rispetta le
esigenze di motivazione connesse con questa norma. L’appellante non fa alcun
riferimento all’art. 317 CPC, né tantomeno spiega perché il doc. B e le
relative indicazioni dei luoghi non fossero già proponibili in prima sede. Ne
discende che il doc. B è inammissibile. Lo stesso sarebbe comunque privo di
qualsiasi valenza probatoria, costituendo una mera allegazione di parte
non suffragata da alcun ulteriore elemento oggettivo.
5.
L’appellante rimprovera
inoltre il primo giudice per avere dedotto dall’importo riconosciuto a favore
dell’attrice di € 27'854.- il minor valore della merce fornita (fr. 19'300.-) e
le spese di sdoganamento (dal Pretore erroneamente cifrate in fr. 265.55, in
realtà fatte valere per fr. 256.55), convertendo queste due pretese
compensatorie in euro, senza tuttavia indicare, in violazione del suo obbligo
di motivazione, il tasso di cambio. A prescindere dalla questione dell’asserita
carente motivazione della decisione impugnata, si osserva che la convenuta non
ha comunque preteso che la stessa dovesse essere annullata e completata per
questo motivo, essendosi essa limitata a chiedere la riforma del giudizio
impugnato nel senso dell’integrale reiezione della petizione, di modo che la
critica risulta inammissibile. Si rileva a ogni modo che il tasso di cambio,
ancorché implicitamente, è stato indicato nella decisione impugnata, risultando
lo stesso da una semplice operazione aritmetica (€ 18'000 : fr. 19'300 = 0.93).
Tasso di cambio, quest’ultimo, uguale a quello esistente il giorno della
decisione rispettivamente al momento dell’inoltro della risposta quando la
convenuta ha opposto per la prima volta in compensazione le sue pretese (questo
è infatti il momento determinante per stabilire il tasso di cambio, al riguardo
cfr. Schraner, Zürcher Kommentar,
n. 215 ad art. 84 CO), di modo che l’appello deve ad ogni modo essere
dichiarato irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione
(decisione del TF 4A-555/2014 del 12 marzo 2015).
6.
In merito al
dispositivo n. 2 con cui il Pretore ha ordinato il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ limitatamente all’importo
riconosciuto con la petizione (€ 9'606.-), l’appellante gli rimprovera di non
avere indicato il tasso di conversione in franchi svizzeri, “ritenuto che
nella domanda di esecuzione la pretesa in valuta estera è stata cifrata” in
quella valuta (appello, ad 25, pag. 7). A suo dire, ciò dovrebbe avvenire al
tasso di cambio attuale, più favorevole alla debitrice. La censura è infondata.
In concreto è pacifico che
per la fornitura dei casseri le parti avevano pattuito un prezzo complessivo di
€ 39'654.44 (doc. D). Trattandosi di una pretesa espressa in euro l'attrice era
pertanto legittimata a postulare in giudizio la sola condanna dell'acquirente
al pagamento di una somma di denaro in euro (DTF 135 III 88 consid. 4; 137 III
158.
consid. 3.1), mentre la richiesta di rigetto dell’opposizione al precetto
esecutivo andava formulata in valuta nazionale (DTF 72 III 100 consid. 3;
decisione del Tribunale federale 4C.258/2006 del 14 gennaio 2008; Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 25 ad
art. 58 CPC). Secondo l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, la richiesta d'incasso inviata
al competente Ufficio deve indicare l'importo del credito in moneta legale
svizzera. La
conversione in valuta legale svizzera al corso dell’offerta delle devise del
giorno della domanda di esecuzione è una regola di ordine pubblico che non
lascia spazio ad alcuna scelta delle parti né permette al giudice di derogarvi (DTF
137.
III 623 consid. 3). La conversione avviene al saggio del giorno
della domanda di esecuzione secondo
il sito www.fxtop.com che non deve essere
né allegato né provato siccome esso è ritenuto un fatto notorio dal Tribunale federale (DTF
135.
III 88, consid. 4.1). Tasso di cambio, quest’ultimo, determinante anche
nell’ambito del rigetto dell’opposizione (DTF 137 III 623). Ne deriva che in
concreto, seppure il tasso di cambio non sia stato indicato esplicitamente nel
dispositivo dal primo giudice, nulla può essergli rimproverato, lo stesso
essendo infatti indiscutibile. Nella fattispecie, l’attrice ha allegato di
avere inoltrato la domanda di esecuzione il 7 aprile 2016, ciò che non è stato
contestato dalla controparte, di modo che il tasso di cambio €/fr. determinante è pari
a 1.09.
7.
Da ultimo,
l’appellante rimprovera il Pretore per avere riconosciuto gli interessi di mora
dal 17 ottobre 2014. La censura è
irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta, e con ciò
irritualmente, solo in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC). La convenuta
negli allegati preliminari si è infatti limitata a chiedere la reiezione della
petizione, senza contestare la data di decorrenza degli interessi moratori
debitamente allegata dalla controparte (petizione, ad 4, pag. 4).
8.
Ne discende che
l’appello presentato dalla convenuta dev’essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
Le spese processuali e le ripetibili della
procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 9'606.-
(pari a fr. 10'182.36 al tasso di cambio il giorno della sentenza impugnata, di
1.06), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
9.
Il valore di causa non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per
un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 9 dicembre
2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 5 novembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è
confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 1'300.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).