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Decisione

12.2020.157

Compravendita internazionale - garanzia per difetti - minor valore - deduzione pretese compensatorie azionate in un'altra valuta - tasso di cambio determinante non indicato esplicitamente nella sentenza

19 luglio 2021Italiano17 min

gennaio 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, osservando,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.157

Lugano

19 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.213

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15

novembre 2016 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 29'578.02 oltre interessi

e accessori e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano per l’incasso della somma di fr. 32'208.69;

domande avversate dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

con sentenza 5 novembre 2020 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta

al versamento di € 9'606.- oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2014 e

rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al menzionato PE per tale

importo;

appellante la

convenuta con appello 9 dicembre 2020 con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, il

tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di

giudizio;

mentre con risposta 11

febbraio 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, protestando le spese

giudiziarie d’appello;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Il 22 maggio 2014 AO 1 e AP

1 hanno perfezionato un contratto in base al quale la prima avrebbe fornito

alla seconda delle “casseforme telaio easyset H2,70 Vern. Pannello in legno

SP.9mm” per un importo complessivo di € 39'654.44 (doc. D). La merce è

stata consegnata il 21 agosto 2014 (doc. 20) direttamente alla ditta C__________

SA presso il cantiere in cui lavorava a __________, con cui AP 1 aveva concluso

un contratto di noleggio del menzionato materiale con possibilità di riscatto

finale (doc. 2).

Il 6 agosto 2014 la

fornitrice ha fatturato a AP 1 l’importo di € 39'654.44 (doc. E, doc. 3) mentre

il 17 settembre successivo ha emesso una seconda fattura, per l’importo di € 1'723.58,

avente per oggetto la fornitura “Angolo EasySET 20x25x270” (doc. F). Ne

è seguita una serie di problematiche inerenti la difettosità della merce

fornita che non ha potuto essere risolta in via bonale.

A fronte di un saldo ancora

scoperto di € 29'578.02, tenuto conto dell’acconto di € 11'800.- (doc. G)

versato dall’acquirente, il 13 aprile 2016 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti

di AP 1 il PE n. __________ per l’incasso del saldo menzionato (pari a fr.

32'208.69), a cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. J).

Fatti

B. Con petizione 15

novembre 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

C), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, per ottenere la sua condanna al versamento di € 29'578.02, oltre

interessi e accessori, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla

convenuta al PE menzionato.

C. Con risposta 23

gennaio 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, osservando,

tra l’altro, che il materiale fornito sarebbe stato difettoso e opponendo in

compensazione le seguenti poste di danno: fr. 19'300.68 pari al minor valore

della merce (doc. 18); fr. 6'460.80 per il dispendio di tempo (doc. 15); fr.

256.55 per i costi di trasporto e dogana (doc. 19); almeno fr. 8'000.- a titolo

di perdita di guadagno e fr. 12'000.- per i danni d’immagine. Dalla pretesa

dell’attrice di € 27'854.44 (pari a fr. 30'330.70 al tasso di cambio del 7

aprile 2016, giorno della domanda di esecuzione) andrebbe pertanto dedotta la

somma di fr. 46'018.03, per un saldo in suo favore di fr. 15'687.33, di modo

che all’attrice non sarebbe più dovuto alcunché.

D. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con la decisione 5 novembre 2020 qui impugnata, ha accolto la

petizione limitatamente a € 9'606.-, condannando la convenuta al pagamento di

tale importo e rigettando per la medesima somma l’opposizione interposta al PE

n. __________ dell’UE di Lugano. Il primo giudice ha posto gli oneri

processuali di complessivi fr. 2'950.- a carico della convenuta in ragione di

1/3 e in ragione di 2/3 a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima

di rifondere alla prima fr. 3'200.- a titolo di ripetibili parziali.

E. Con appello 9

dicembre 2020 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di

entrambe le sedi. Con risposta 11 febbraio 2021 l’attrice si è opposta

integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr.

10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 5

novembre 2020 è stata ritirata dall’appellante il 9 novembre seguente (v.

tracciamento dell’invio doc. A agli atti), per cui l’appello 9 dicembre 2020 è

tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30

giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore, premesso che lo scopo della fornitura di cui al contratto

doc. D era il noleggio del relativo materiale da parte della convenuta alla C__________

__________ SA, __________ (con la quale il 21 maggio 2014 aveva perfezionato un

contratto di noleggio con riscatto finale) e che la merce era stata fornita

direttamente a quest’ultima il 21 agosto 2014, ha accertato che sia la merce

fornita originariamente sia quella fornita successivamente in sostituzione era

difettosa. Il primo giudice ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti e

riconosciuto alla convenuta un danno pari al minor valore del materiale (per fr.

19'300.-) e ai costi di trasporto e sdoganamento (di fr. 256.65). Il Pretore,

ritenuto che la somma di

€ 1'723.50 di cui alla fattura doc. F

concerneva la riparazione di un difetto e non poteva essere accollata

all’acquirente, ha calcolato che l’importo ancora dovuto all’attrice

corrispondeva a € 27'854.- (29'578.02 ./. 1'723.50), da cui andavano dedotti

fr. 19'300.- (pari a € 18'000.-) e fr. 265.55 (pari a € 248.-), per l’importo

complessivo di € 9'606.-. Egli ha quindi condannato la convenuta al pagamento

di tale somma e rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione al

PE n. __________.

3. L’appellante

rimprovera il Pretore per non avere dedotto dalla pretesa azionata in causa

dall’attrice la perdita di guadagno conseguente al mancato acquisto, da parte dei

suoi clienti C__________ __________ SA e P__________ __________ Sagl, di un’ulteriore

serie di casseri a seguito della difettosità della prima fornitura. A suo dire,

l’istruttoria avrebbe fornito elementi sufficienti per ritenere comprovato il

mancato guadagno.

3.1 Nella decisione impugnata il

Pretore, accertato che i menzionati clienti non avevano formalizzato alcuna

intenzione di acquisto e che le trattative con la convenuta erano al mero

stadio in cui si era ventilata una tale possibilità, ha ritenuto non dimostrato

il nesso di causalità tra l’agire anti-contrattuale dell’attrice e l’asserito

mancato acquisto di un’ulteriore serie di casseri da parte delle due ditte

menzionate, trattandosi di un interessamento troppo vago e privo di qualsiasi

quantificazione monetaria.

3.2

Preliminarmente

occorre rilevare che per quanto concerne la ditta C__________ __________ SA, la

censura è irricevibile già solo per il fatto che la circostanza che

quest’ultima avrebbe “acquistato una seconda fornitura di casseri da

un’altra ditta…che avrebbe altrimenti acquistato” da AP 1 (appello, pag. 4)

è stata allegata dall’appellante solo con le conclusioni, e con ciò

tardivamente (art. 229 cpv. 1 CPC). Ma anche se così non fosse, la censura è altresì

irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante si

limita in effetti a proporre una soggettiva e personale interpretazione delle

risultanze istruttorie, trascrivendo parzialmente quanto già formulato in sede

di conclusioni, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni del

Pretore sul tema, non essendo sufficiente al riguardo l’obiezione che “secondo

il normale corso delle cose” se AO 1 non avesse fornito dei casseri

difettosi, i contratti per una nuova fornitura si sarebbero concretizzati.

3.3 La censura è infondata anche

nel merito, dall’istruttoria non sono infatti emersi sufficienti elementi

oggettivi per potere ritenere dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra

l’agire dell’attrice e il mancato acquisto dei casseri da parte delle ditte

menzionate, non essendo sufficienti al riguardo né le dichiarazioni del tutto

generiche e non circostanziate del teste __________ R__________ né quelle del

teste __________ C__________, il quale sul tema nemmeno si è espresso.

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, nemmeno le dichiarazioni di __________

T__________ (amministratore unico della convenuta), non confermate da altre

risultanze istruttorie e con una forza probatoria ridotta (DTF 143 III 297

consid. 9.3.2; TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2), permettono di

scalfire la conclusione del primo giudice. Ma anche se per ipotesi si volesse

ritenere che la difettosità della prima fornitura abbia comportato la rinuncia

degli ulteriori acquisti, la convenuta non è riuscita a dimostrare l’entità

dell’asserito mancato guadagno, la circostanza che in entrambi i casi le

condizioni contrattuali sarebbero state uguali alla prima fornitura non essendo

stata dimostrata. È vero che il teste __________ R__________ si è espresso in

tal senso, ciò non è tuttavia ancora sufficiente per potere dedurre che la

perdita di guadagno corrisponda a quanto preteso dalla convenuta, tanto più che

egli ha precisato di non ricordare l’offerta di prezzo dei casseri formulata

alla P__________ __________ Sagl. Per quanto concerne la C__________ SA, inoltre,

Considerandi

la quantificazione formulata dal suo amministratore unico, in assenza di ulteriori

riscontri oggettivi, è priva di qualsiasi valore probatorio.

3.4

L’appellante critica poi il

Pretore per non avere stimato la perdita di guadagno in applicazione dell’art.

42.

cpv. 2 CO. Sennonché nulla può essere rimproverato al primo giudice,

ritenuto che la convenuta, sia negli atti introduttivi sia in questa sede, non

ha allegato o provato l’esistenza di

una fattispecie in cui la prova piena non poteva essere pretesa. Secondo

la giurisprudenza, l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO presuppone in effetti

che la prova dell’asserito danno non sia possibile a causa della natura del

danno, rispettivamente che essa non sia ragionevolmente esigibile. L’art. 42

cpv. 2 CO non vuole invece essere lo strumento a disposizione della parte che

non ossequia l’onere probatorio a suo carico. Questa rimane tenuta a fornire,

nella misura del possibile, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura

applicabile, tutti gli elementi suscettibili di permettere al giudice di

procedere a una stima del danno ex aequo et bono. In altre parole, l'art. 42 cpv. 2

CO non apre la

possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di

pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416 consid. 4.3.1; DTF

128.

III 271 consid. 2b/aa). In concreto, l’appellante si è limitata a sostenere

che la C__________ __________ SA e la P__________ __________ Sagl avrebbero

rinunciato ad acquistare un’ulteriore serie di casseri a seguito della

difettosità della prima fornitura, cifrando la perdita in “almeno il 30%”

del guadagno conseguito con la prima fornitura (risposta, ad 4.6, pag. 11),

senza ulteriori indicazioni e senza che tale assunto sia stato dimostrato. In

assenza di qualsiasi indicazione in termini quantitativi e temporali (numero di

casseri e prezzo unitario, spese di trasporto e di sdoganamento, ecc.) nonché

di risultanze istruttorie in tal senso, il giudice non era e non è ora in grado

di rendere un eventuale giudizio di equità con la necessaria cognizione di

causa.

4.

L’appellante critica

poi il Pretore per non avere dedotto la pretesa di fr. 5'809.20 a titolo di

mancato guadagno riconducibile al tempo perso “per cercare di ovviare ai

problemi causati dai difetti” e quella di fr. 651.60 relativa ai costi di

trasferta asseritamente sostenuti nell’ambito delle trattative avviate con

l’appellata per la loro riparazione. La censura, oltre che irricevibile per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi l’appellante a ribadire

quanto sostenuto in prima sede, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto

per cui sarebbe errata la conclusione del Pretore, è infondata. La convenuta in

prima sede, a sostegno della sua pretesa, adeguatamente contestata dall’attrice,

ha prodotto una tabella da lei stessa redatta, riportante il tempo investito e i

chilometri percorsi tra il 3 settembre 2014 e il 14 aprile 2015, con l’indicazione

del costo orario e delle distanze (doc. 15). Tale documento costituisce una

mera allegazione di parte e le indicazioni ivi contenute non sono suffragate da

alcun ulteriore elemento oggettivo, di modo che a giusta ragione il primo

giudice ne ha dedotto che essa avesse fallito nel proprio onere. Per i motivi

già esposti al considerando precedente, in assenza di migliori indicazioni e di

atti istruttori idonei a dimostrare la congruità e l’adeguatezza del costo

orario e di quello dei chilometri (quantificati dalla convenuta in fr.

94.-/ora, rispettivamente in 0.60 cts./km), anche il rilievo relativo alla

mancata applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO deve essere disatteso.

A nulla serve il doc. B

prodotto con l’appello, che corrisponde sostanzialmente al doc. 15 con

l’aggiunta dei luoghi in cui l’appellante si sarebbe recata. Giova al riguardo ricordare che, giusta

l’art. 317 cpv. 1 CPC, nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati solo se

vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile addurli neppure con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto

conto delle circostanze. Con ogni evidenza, non solo tali condizioni non si

realizzano nella presente fattispecie, ma l’appellante nemmeno rispetta le

esigenze di motivazione connesse con questa norma. L’appellante non fa alcun

riferimento all’art. 317 CPC, né tantomeno spiega perché il doc. B e le

relative indicazioni dei luoghi non fossero già proponibili in prima sede. Ne

discende che il doc. B è inammissibile. Lo stesso sarebbe comunque privo di

qualsiasi valenza probatoria, costituendo una mera allegazione di parte

non suffragata da alcun ulteriore elemento oggettivo.

5.

L’appellante rimprovera

inoltre il primo giudice per avere dedotto dall’importo riconosciuto a favore

dell’attrice di € 27'854.- il minor valore della merce fornita (fr. 19'300.-) e

le spese di sdoganamento (dal Pretore erroneamente cifrate in fr. 265.55, in

realtà fatte valere per fr. 256.55), convertendo queste due pretese

compensatorie in euro, senza tuttavia indicare, in violazione del suo obbligo

di motivazione, il tasso di cambio. A prescindere dalla questione dell’asserita

carente motivazione della decisione impugnata, si osserva che la convenuta non

ha comunque preteso che la stessa dovesse essere annullata e completata per

questo motivo, essendosi essa limitata a chiedere la riforma del giudizio

impugnato nel senso dell’integrale reiezione della petizione, di modo che la

critica risulta inammissibile. Si rileva a ogni modo che il tasso di cambio,

ancorché implicitamente, è stato indicato nella decisione impugnata, risultando

lo stesso da una semplice operazione aritmetica (€ 18'000 : fr. 19'300 = 0.93).

Tasso di cambio, quest’ultimo, uguale a quello esistente il giorno della

decisione rispettivamente al momento dell’inoltro della risposta quando la

convenuta ha opposto per la prima volta in compensazione le sue pretese (questo

è infatti il momento determinante per stabilire il tasso di cambio, al riguardo

cfr. Schraner, Zürcher Kommentar,

n. 215 ad art. 84 CO), di modo che l’appello deve ad ogni modo essere

dichiarato irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione

(decisione del TF 4A-555/2014 del 12 marzo 2015).

6.

In merito al

dispositivo n. 2 con cui il Pretore ha ordinato il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al PE n. __________ limitatamente all’importo

riconosciuto con la petizione (€ 9'606.-), l’appellante gli rimprovera di non

avere indicato il tasso di conversione in franchi svizzeri, “ritenuto che

nella domanda di esecuzione la pretesa in valuta estera è stata cifrata” in

quella valuta (appello, ad 25, pag. 7). A suo dire, ciò dovrebbe avvenire al

tasso di cambio attuale, più favorevole alla debitrice. La censura è infondata.

In concreto è pacifico che

per la fornitura dei casseri le parti avevano pattuito un prezzo complessivo di

€ 39'654.44 (doc. D). Trattandosi di una pretesa espressa in euro l'attrice era

pertanto legittimata a postulare in giudizio la sola condanna dell'acquirente

al pagamento di una somma di denaro in euro (DTF 135 III 88 consid. 4; 137 III

158.

consid. 3.1), mentre la richiesta di rigetto dell’opposizione al precetto

esecutivo andava formulata in valuta nazionale (DTF 72 III 100 consid. 3;

decisione del Tribunale federale 4C.258/2006 del 14 gennaio 2008; Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 25 ad

art. 58 CPC). Secondo l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, la richiesta d'incasso inviata

al competente Ufficio deve indicare l'importo del credito in moneta legale

svizzera. La

conversione in valuta legale svizzera al corso dell’offerta delle devise del

giorno della domanda di esecuzione è una regola di ordine pubblico che non

lascia spazio ad alcuna scelta delle parti né permette al giudice di derogarvi (DTF

137.

III 623 consid. 3). La conversione avviene al saggio del giorno

della domanda di esecuzione secondo

il sito www.fxtop.com che non deve essere

né allegato né provato siccome esso è ritenuto un fatto notorio dal Tribunale federale (DTF

135.

III 88, consid. 4.1). Tasso di cambio, quest’ultimo, determinante anche

nell’ambito del rigetto dell’opposizione (DTF 137 III 623). Ne deriva che in

concreto, seppure il tasso di cambio non sia stato indicato esplicitamente nel

dispositivo dal primo giudice, nulla può essergli rimproverato, lo stesso

essendo infatti indiscutibile. Nella fattispecie, l’attrice ha allegato di

avere inoltrato la domanda di esecuzione il 7 aprile 2016, ciò che non è stato

contestato dalla controparte, di modo che il tasso di cambio €/fr. determinante è pari

a 1.09.

7.

Da ultimo,

l’appellante rimprovera il Pretore per avere riconosciuto gli interessi di mora

dal 17 ottobre 2014. La censura è

irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta, e con ciò

irritualmente, solo in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC). La convenuta

negli allegati preliminari si è infatti limitata a chiedere la reiezione della

petizione, senza contestare la data di decorrenza degli interessi moratori

debitamente allegata dalla controparte (petizione, ad 4, pag. 4).

8.

Ne discende che

l’appello presentato dalla convenuta dev’essere respinto e la decisione

impugnata confermata.

Le spese processuali e le ripetibili della

procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 9'606.-

(pari a fr. 10'182.36 al tasso di cambio il giorno della sentenza impugnata, di

1.06), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

9.

Il valore di causa non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per

un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 9 dicembre

2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 5 novembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è

confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 1'300.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).