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Decisione

12.2020.159

Banca - responsabilità - ordini di bonifico hackerati - concolpa

13 settembre 2021Italiano47 min

vari documenti sottoscritti in tale occasione, egli ha siglato una “Dichiarazione

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.159

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.136

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 4

luglio 2014 da

AP

1

patrocinato da PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 260'060.48 oltre

interessi al 5% su Euro 60'030.23 dal 15 ottobre 2013 e su Euro 200'030.25 dal

18 ottobre 2013 e di USD 1'200'105.83 oltre interessi al 5% su USD 800'053.05

dal 24 ottobre 2013 e su USD 400'052.78 a far tempo dal 31 ottobre 2013,

protestate tasse, spese e ripetibili;

pretesa avversata dalla

convenuta, e che il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente con decisione 6

novembre 2020, con cui l’ha condannata a versare all’attore la somma di Euro

260'040.48 oltre interessi al 5% su Euro 60'020.23 a far tempo dal 15 ottobre 2013

e su Euro 200'020.25 a far tempo dal 18 ottobre 2013 e la somma di USD 480'042.34

oltre interessi al 5% a far tempo dal 24 ottobre 2013, il tutto con accollo

della tassa di giustizia di fr. 16'500.- e delle spese di fr. 8'900.- (comprese

quelle peritali) alle parti in ragione di metà ciascuna, ripetibili compensate;

appellanti entrambe

le parti: l’attore, che con appello 9 dicembre 2020 ha chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la

petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta,

che, in data 1 febbraio 2021, oltre a postulare con la risposta la reiezione

dell’appello, con appello incidentale ha chiesto la riforma della sentenza

impugnata nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannarla a

versare alla controparte Euro 260'040.48 oltre interessi al 5% su Euro

60'020.23 a far tempo dal 15 ottobre 2013 e su Euro 200'020.25 a far tempo dal

18 ottobre 2013, con ripartizione delle spese in proporzione alla soccombenza e

protesta di ripetibili per il primo e secondo grado di giudizio;

richiamata la risposta

all’appello incidentale 22 marzo 2021 con cui l’attore ha postulato la

reiezione del gravame incidentale, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AP 1 ha aperto presso AO 1 la

relazione bancaria n. __________ __________ in data 14 febbraio 1992. Tra i

vari documenti sottoscritti in tale occasione, egli ha siglato una “Dichiarazione

all’atto dell’apertura di un conto o di un deposito” (Formulario A), una “MANLEVA

PER ORDINI TELEFONICI E TELEGRAFICI”, un formulario relativo alla

corrispondenza e alla firma convenzionale, nonché le condizioni generali

inerenti ai rapporti tra la banca e la clientela.

Il 10 ottobre 2013 AP 1 ha comunicato per mezzo di una

email al direttore generale di AO 1, __________ Z__________, che “circa $

2.3. mill” sarebbero stati trasferiti “sul conto US”. Quattro giorni

dopo, il 14 ottobre 2013, egli ha nuovamente scritto, sempre per posta

elettronica, a __________ Z__________ e __________ B__________ segretaria di quest’ultimo,

informandoli di aver aperto un conto presso Banca __________ a __________ e invitandoli

a versarvi Euro 200'000.- (“trasferire E. 200,000”) poiché aveva acquistato

una casa in tale località balneare.

B.

Nel corso della seconda metà

del mese di ottobre del 2013, dando seguito ad altri ordini impartitile tramite

email dall’usuale account di posta elettronica di AP 1, AO 1 ha eseguito

quattro bonifici dal conto n. __________ __________: i) il 15 ottobre 2013 ha

girato Euro 60'000.- su un conto intestato a Gl__________, presso G__________ Bank Ltd (doc. I);

ii) il 18 ottobre 2013 ha versato Euro

200'000.- in favore di J__________ presso __________ Bank (doc. L); iii)

il 24 ottobre 2013 ha girato USD 800’000.- in favore di J__________ presso __________

Bank (doc. M); iv) il 31 ottobre 2013 ha versato USD 400’000.- in favore di

J__________ presso __________ Bank (doc. N).

In data 23 ottobre 2013 AP 1 aveva scritto un email a __________

B__________ per chiedere che gli fosse inviato un estratto con il suo portafoglio,

ricevuto il quale ha scritto nuovamente a __________ Z__________ e __________ B__________

un email comunicando l’intenzione di trasferire USD 1'250'000.- su un conto

intestato a “__________” presso la S__________ Limited.

C.

Il 29 novembre 2013 AP 1, dopo

aver richiesto a AO 1, sempre tramite corriere elettronico, una “situazione

aggiornata” del suo conto e averla ottenuta praticamente immediatamente in

risposta, ha scoperto che qualcosa non quadrava e ha immediatamente replicato

alla banca lamentandosi che il saldo era troppo basso visto che “era di circa 7.2 a Oct 23…….. e ora è di 4.7??”.

Quest’ultima ha risposto spiegando che il “saldo del 23.10 era comprensivo

dell’entrata di $ 2'497'629 che sono poi usciti in diverse tranches (vedi

estratto allegato)” (doc. NN).

Dopo ulteriori scambi di corrispondenza e verifiche

incrociate, AP 1 ha riscontrato la presenza tra i dati fornitigli dei quattro

summenzionati versamenti di Euro 60'000.-, Euro 200'000.-, USD 800'000.- e USD

400'000.-, che egli non aveva ordinato e ha desunto che erano il frutto di una

malversazione perpetrata ai suoi danni da pirati informatici, dichiarando

all’istituto di credito: “siamo stati HACKED” (doc. OO, PP, QQ).

Sulla scorta di questi fatti, in data 24 dicembre

2013, AP 1 ha così preteso da AO 1 la rifusione di Euro 260'000.- e di USD

1'200'000.-, accusando la banca di avere effettuato i bonifici controversi

senza alcun controllo e in modo totalmente difforme dalle modalità esecutive in

essere tra loro (doc. SS), cosa che questa ha recisamente rifiutato di fare,

contestando qualsiasi sua colpa per l’accaduto, ritenuto che gli ordini di

bonifico erano stati impartiti tramite l’account di posta elettronica

ufficiale del cliente - sicché chi aveva dato le disposizioni aveva potuto

agire perché a conoscenza della password - e considerato che essa

(banca) aveva a sua detta agito nel pieno rispetto delle procedure concordate

tra loro (doc. TT).

D.

Poco tempo più tardi, AP 1 ha

chiuso tutte le sue relazioni presso AO 1 (compresa quella __________) e, dopo

aver ottenuto l’autorizzazione ad agire, con petizione 4 luglio 2014, l’ha

convenuta in giudizio di fronte alla Pretura di Lugano chiedendone la condanna

al pagamento degli importi sottrattigli secondo gli estremi indicati in entrata

di questa decisione.

A suo dire, essendo stati gli ordini per i versamenti

controversi il frutto di un attacco informatico al suo account di posta

elettronica, per cui non erano partiti da lui ma da criminali informatici, e

non essendovi stato alcun trasferimento a suo carico del rischio che in base

alla giurisprudenza grava in simili situazioni la banca, egli avrebbe avuto

diritto alla rifusione da parte della banca del denaro sottrattogli. Ma anche

se così non fosse stato e il rischio fosse stato validamente posto a suo

carico, AO 1 sarebbe stata chiamata a risarcirlo, avendo essa agito per colpa

grave ai sensi dell’art. 100 cpv. 1 CO, non avendo rispettato le modalità

esecutive esistenti che sino a quel momento avevano comportato che i pochi

bonifici a favore di terzi (non di familiari, dunque) fossero stati sempre

preannunciati e discussi con la banca.

Inoltre AO 1 avrebbe violato i suoi doveri di

diligenza e fedeltà eseguendo i quattro bonifici, in particolare: i) non avendo

effettuato accertamenti allorquando, in occasione dell’ordine del 15 ottobre

2013, la risposta alla sua richiesta di chiarimenti su dove si trovasse la G__________

Bank era stata inconsistente e redatta in un italiano incomprensibile; ii) non

avendo verificato maggiormente al momento del ricevimento del secondo ordine di

trasferimento, il 18 ottobre 2013, nonostante questo fosse simile al primo,

fosse a esso temporalmente molto vicino, la valuta in Euro mal si conciliasse con

un pagamento in Corea e l’attore non fosse un immobiliarista; iii) non avendo

proceduto a verifiche nemmeno al ricevimento dell’ordine di trasferimento del

24 ottobre 2013, malgrado esso fosse privo di causale e concernesse un importo

pari a 1/3 degli averi in USD del titolare; iv) non avendo proceduto a

controlli neppure per il quarto ordine, del 30 ottobre 2013, sebbene questo

fosse stato redatto in un inglese traballante e concernesse un importo

consistente rispetto agli averi dell’attore, nonché malgrado che il giorno dopo

egli avesse chiesto di acquistare Euro 500'000.- e AO 1 avesse riconosciuto

un’incompatibilità di tale richiesta con gli averi presenti sul conto.

E.

Con risposta 3 novembre 2014

la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione,

contestando sue colpe per quanto accaduto, poiché gli ordini provenivano

dall’indirizzo di posta elettronica dell’attore, al quale la banca, dopo avervi

dato seguito, aveva sempre inviato lo swift (Worldwide Interbank

Financial Telecommunication) di bonifico per consentirgli le opportune verifiche,

ossequiando così la prassi esecutiva concordata a suo tempo dall’attore con __________

Za__________, direttore generale della banca sino al 30 aprile 2012, e poi con __________

Z__________, suo successore, della comunicazione esclusivamente tramite posta

elettronica, senza obbligo di preannunciare o discutere preventivamente le

operazioni, con esclusione di ogni contatto telefonico, non desiderato e

nemmeno fattibile, non disponendo essa di un numero al quale rintracciarlo.

Quanto avvenuto sarebbe invece stato imputabile

all’attore che non avrebbe adeguatamente protetto il suo account,

nemmeno dopo aver saputo che quello di un amico era stato hackerato, e che

neppure si sarebbe reso conto che l’estratto con il suo portafoglio, modificato

dai pirati informatici dopo che quello originale era stato rettamente inviato

al suo indirizzo email, presentava vistosi segni di manomissione.

Inoltre, il trasferimento di rischio dalla banca al

cliente sarebbe avvenuto almeno per atti concludenti, con l’accordo alla

comunicazione per posta elettronica che legittimava la banca a considerare

validi gli ordini provenienti dall’indirizzo di AP 1. In questo contesto non

trovava spazio neppure l’applicazione dell’art. 100 CO, essendo la convenuta

esente da colpe.

Infine AO 1 ha obiettato, specificandone i dettagli,

come nessuno degli ordini di versamento avesse caratteristiche tali da doverla

indurre a sospettare di interventi da parte di terzi non autorizzati.

F.

Con replica 9 gennaio 2015 e

duplica 16 marzo 2015 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie

antitetiche posizioni.

G.

Esperita l’istruttoria e

raccolti gli allegati conclusivi, con decisione 6 novembre 2020 il Pretore aggiunto

ha accolto parzialmente la petizione, condannando AO 1 a versare all’attore

l’intero importo dei primi due versamenti e una quota di 2/5 degli ultimi due,

vale a dire Euro 260'040.48, oltre interessi al 5% su Euro 60'020.23 a far

tempo dal 15 ottobre 2013 e su Euro 200'020.25 a far tempo dal 18 ottobre 2013,

e USD 480'042.34 (pari a 2/5 di complessivi USD 1'200'105.83) oltre interessi

al 5% dal 24 ottobre 2013.

H.

Con appello 9 dicembre 2020

l’attore si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso

di accogliere integralmente la petizione, con conseguente carico alla

controparte delle spese giudiziarie di prima sede e protesta di tasse, spese e

ripetibili di seconda sede.

I.

Con risposta all’appello e

appello incidentale del 1. febbraio 2021 la convenuta si è opposta al gravame,

postulandone l’integrale reiezione e ha

parimenti chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di essere

condannata unicamente a versare all’attore Euro 260'040.48 oltre interessi al

5% su Euro 60'020.23 a far tempo dal 15 ottobre 2013 e su Euro 200'020.25 a far

tempo dal 18 ottobre 2013, con accollo delle spese di prime cure a AP 1 per 4/5

e a AO 1 per 1/5, e riconoscimento a quest’ultima di ripetibili di primo grado

per fr. 40'000.-, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.

J.

Con risposta all’appello

incidentale 22 marzo 2021, AP 1 ne ha chiesto la reiezione, con protesta di

tasse, spese e ripetibili, ribadendo le proprie posizioni.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto, essendo la sentenza 6 novembre 2020 stata

ricevuta dal legale di AP 1 il 9 novembre 2020, l’appello 9 dicembre 2020 è

tempestivo, così come lo sono la risposta con appello incidentale 1. febbraio

2021.

(tenuto conto che l’appello è stato notificato all’appellata il 24

dicembre 2020 e considerate le ferie giudiziarie) e la risposta a quest’ultimo

del 22 marzo 2021 (ritenuta la notifica dell’appello incidentale avvenuta il 19

febbraio 2021).

Appello principale

2.

La prima contestazione

sollevata dall’appellante principale AP 1 concerne il fatto che il Pretore

aggiunto avrebbe erroneamente ritenuto che AO 1 avesse validamente fatto valere

in compensazione una pretesa risarcitoria nei suoi confronti.

2.1

Il Pretore aggiunto,

dopo aver indicato che la banca confrontata con una richiesta di restituzione

può a sua volta avanzare una pretesa risarcitoria da porre in compensazione e

che l’azione proposta dalla banca è un’azione di responsabilità fondata

sull’art. 97 CO (sentenza, pag. 16), ha rinviato all’argomentazione proposta dalla

convenuta con la duplica, per la quale - qualora si fosse accertata

l’inesistenza di un ordine dell’attore in merito ai quatto controversi bonifici

e l’inesistenza di una valida clausola di trasferimento del rischio - sarebbe

stato comunque necessario tenere in considerazione le gravi negligenze

ascrivibili all’attore con la conseguenza che la causa avrebbe dovuto essere

respinta, desumendone che, pur non avendo la banca espressamente invocato la

compensazione, essa avrebbe dovuto in ogni modo venire esaminata poiché l’eccezione di compensazione poteva essere fatta

valere anche per atti concludenti, cosa avvenuta, appunto, con la duplica (sentenza

pag. 17).

2.2

Per AP 1 la

conclusione pretorile dell’invocazione della compensazione per atti concludenti

non è condivisibile, poiché la banca, avvalendosi nella sua duplica dell’art.

402.

cpv. 1 CO per sostenere di avere maturato verso di lui un credito

dell’importo corrispondente ai bonifici effettuati, non avrebbe rimproverato al

cliente una violazione dei propri doveri contrattuali, ma piuttosto sostenuto

che egli, in virtù del rapporto di mandato, sarebbe stato tenuto a “liberare

la banca dalle obbligazioni assunte per la regolare esecuzione del mandato”

(appello, n. 40). Una tale allegazione non adempirebbe in alcun modo i

requisiti posti dalla giurisprudenza per poter validamente invocare una pretesa

risarcitoria ai sensi dell’art. 97 CO, visto che in simili casi incomberebbe

alla banca di allegare i fatti e fornire i mezzi di prova atti a stabilire

l’esistenza e l’ammontare delle proprie pretese.

Già per questo

motivo la sentenza andrebbe riformata, non avendo AO 1 “promosso” nei

confronti dell’attore alcuna azione risarcitoria.

2.3

Giusta l’art. 124

cpv. 1 CO, una compensazione è fattibile solo nella misura in cui il debitore

manifesta al creditore la sua intenzione di avvalersi del relativo diritto. La

dichiarazione di compensazione è una dichiarazione unilaterale di intenti che

necessita di essere ricevuta, non soggetta a particolare forma. Essa può essere

fatta quindi espressamente, ma anche per atti concludenti, fintanto che la

volontà del disponente risulti inequivocabile. In caso contrario, ossia se

sussiste ambiguità, la dichiarazione di compensazione è incompleta e di

riflesso inefficace (STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2).

La dichiarazione

di compensazione coincide con l'eccezione processuale della compensazione se la

compensazione viene fatta valere solo nel corso del procedimento (DTF 63 II 133

consid. 3b).

2.4

Nella fattispecie le

obiezioni dell’appellante si rivelano pretestuose e infondate già solo per il

fatto che proprio nel paragrafo di pag. 35 della duplica che segue quello da

egli menzionato, risulta evidente che qualora non avesse trovato spazio

l’applicazione dell’art. 402 cpv. 1 CO, la petizione avrebbe dovuto essere

respinta poiché si sarebbe imposta una riduzione/un annullamento delle pretese

attoree a seguito di una sua colpa contrattuale ai sensi dell’art. 97 cpv. 1

CO, oppure per atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO, come espressamente

indicato nello stralcio della sentenza DTF 112 II 450 consid. 4 testualmente

riportato.

L’appello su questo aspetto deve pertanto

essere respinto.

3.

In seconda battuta,

l’appellante sostiene che il Pretore aggiunto avrebbe a torto concluso che gli

si possa rimproverare una violazione contrattuale per non aver costatato che il

documento riportante il suo portfolio del 23 ottobre 2013 di cui al doc. U

fosse un falso.

3.1

A tal proposito, il

primo giudice ha avantutto accertato che il 22 ottobre 2013 l’attore si era

rivolto tramite email a AO 1 chiedendole l’invio della sua situazione

patrimoniale e che il documento che questa gli aveva trasmesso il giorno

seguente era stato intercettato dai pirati informatici prima che giungesse

nella sua casella postale, che lo avevano manipolato per poi inoltrarglielo

contraffatto. In particolare, esso riportava sulla parte sinistra della tabella

riassuntiva (doc. U) la somma di USD 2'740'267.- mentre che quella in

corrispondenza sulla destra era, contrariamente a quanto avrebbe dovuto essere,

dovendosi trattare del riporto della stessa cifra, diversa, e meglio di USD

3'098'630.-; inoltre alla voce “Total Cash”, al posto di comparire il

totale delle sei somme in dollari esposte per USD 3'101'526.- (ossia USD

1'477.- + USD 976.- + USD 391.- + USD 28.- + USD 24.- + USD 3'098'630.-) era

stato nuovamente inserito l’ultimo l’importo di USD 3'098'630.-.

Ciò detto, per il

Pretore aggiunto l’attore avrebbe potuto e dovuto accorgersi della

falsificazione del documento, non essendo necessario ricorrere ad altri

documenti visto che il riassunto del portafoglio già conteneva l’errore, che

l’unica somma scritta in grassetto era proprio quella alterata e che la

differenza tra gli importi era di ben USD 358'363.-, sicché non necessitava di

alcuna calcolatrice per essere individuata. A maggior ragione per un uomo che,

come AP 1, era attivo da anni nella finanza. Inoltre una differenza tra le

somme nemmeno si poteva giustificare con il fatto che le operazioni di borsa

venivano contabilizzate, a detta dell’attore, con 5 giorni di distanza, poiché

neppure in quel caso, come da egli stesso ammesso, una differenza era comunque

da considerare normale.

Sulla scorta di

queste circostanze, il primo giudice ha così concluso che l’attore poteva e doveva

accorgersi della contraffazione e che, non facendolo, aveva commesso una

violazione contrattuale e contribuito all’aggravamento del danno.

3.2

Per AP 1 il primo

giudice gli avrebbe a torto addebitato una violazione contrattuale, non essendo

possibile muovergli alcun rimprovero per non essersi accorto che il documento

relativo al suo portfolio tramessogli dagli hacker, doc. U, era stato

manipolato.

A suo dire la

circostanza che la cifra modificata era in grassetto non balzerebbe all’occhio,

tanto più se si considera che il documento era stato ricevuto per posta

elettronica e letto sullo schermo di un computer, senza poter essere visionato

nella sua interezza ma solo facendo scorrere il foglio, per cui la differenza

di carattere risulterebbe ancor meno evidente.

Egli non aveva

inoltre alcun motivo per verificare in modo specifico la composizione della

liquidità, non attendendosi e non dovendosi attendere significative variazioni

della stessa, nonché considerato che il totale dei suoi averi riportato in alto

a destra accanto alla scritta “valuation” era corretto (USD

7'233'505.96), che corrispondeva all’ordine di grandezza che egli si attendeva

di trovarvi e poiché la composizione azionaria collimava con quella che gli

risultava.

Del resto, a suo

dire, nella situazione patrimoniale una discrepanza tra gli importi a sinistra

nella tabella e quelli a destra era normale vista la differenza di valuta. Al

limite gli si potrebbe tutt’al più rimproverare di non essersi accorto che

l’importo indicato a sinistra nella penultima riga della “colonna cash”

(sotto “currency”) era già in USD, per cui avrebbe dovuto corrispondere

con la cifra riportata nella penultima colonna a destra (“Value in USD”)

del documento.

Non andrebbe poi

dimenticato, soggiunge AP 1, che per lui gli elementi di interesse in

quell’occasione erano i titoli in portafoglio, per cui egli si sarebbe

concentrato su di essi per verificare se corrispondevano con gli ordini

impartiti e per “verificare l’andamento dei propri investimenti e decidere

pertanto quali eventuali ulteriori/diversi investimenti fare in borsa”.

3.3

La giurisprudenza ha

chiarito che la banca, che subisce un danno a seguito dell'esecuzione di un

pagamento senza mandato, può a sua volta chiedere il risarcimento dei danni al

suo cliente se quest'ultimo ha contribuito indebitamente a causare o ad

aggravare il danno da essa subito (art. 97 cpv. 1 e/o art. 41 cpv. 1 CO; DTF

111.

II 263 consid. 1c e 2a; STF 4A_119/2018 del 7 gennaio 2019, consid. 5.2).

Si tratta di un’azione di risarcimento danni intentata dalla banca nei

confronti del suo cliente fondata principalmente sull'art. 97 cpv. 1 CO, che la

banca può porre in compensazione con il credito che il cliente ha maturato per

la rifusione del saldo del conto.

La responsabilità

ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 CO, che si basa sul rapporto giuridico tra le

parti, è soggetta a quattro condizioni: violazione del contratto, danno,

rapporto causale (naturale e adeguato) tra la violazione contrattuale e il

danno, e colpa.

Nel contesto della

richiesta di risarcimento della banca nei confronti del cliente, il danno è

quello subito dalla banca e corrisponde all'importo che essa deve pagare al

cliente a causa dei trasferimenti che ha effettuato senza il suo mandato,

quindi per la seconda volta.

Un cliente viola i

propri obblighi contrattuali se contribuisce in qualche modo al danno inducendo

la banca a effettuare il trasferimento indebito (STF 4A_54/2009 del 20 aprile

2009, consid. 1 e 4A_438/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 5.1) o aggravando il

danno (STF 4A_119/2018 del 10 giugno 2018, consid. 5.2 e 6 e 4A_379/2016 del 15

giugno 2007, consid. 3.2.2 e 5.4). Secondo la giurisprudenza, egli contribuisce

in particolare ad aggravare il danno della banca non contestando le

registrazioni irregolari o infondate che avrebbe potuto o dovuto notare

consultando gli estratti conto che ha ricevuto oppure non ritirando o non controllando

la posta giacente in banca (STF 4A_119/2018 del 10 giugno 2018, consid. 5.2 e

6).

Sul cliente, in

effetti, indipendentemente da quanto prevedano le condizioni generali del

contratto con l’istituto finanziario, grava un dovere di diligenza che gli

impone di effettuare almeno la verifica degli estratti che gli vengono

sottoposti. Le comunicazioni della banca infatti non servono solo a informarlo,

ma sono anche destinate a permettere l'individuazione e la correzione

tempestiva di registrazioni errate, o addirittura di operazioni irregolari, in

un momento in cui le conseguenze finanziarie possono non essere ancora

irrimediabili. Le regole della buona fede e di diligenza impongono al cliente di

esaminare le comunicazioni ricevute dalla banca e di contestare tempestivamente

le iscrizioni che appaiono irregolari o infondate (STF 4A_354/2020 del 5 luglio

2021, consid. 3.3.1;

4A_556/2019 del 29 settembre 2020, consid. 5.2; THÉVENOZ,

Les conditions générales des banques - réflexions sur un législateur innommé,

in Mélanges en l'honneur de Pierre Tercier, Gauch/Werro/Pichonnaz [ed.], 2008,

pag. 460; FELLMANN, Berner

Kommentar, 1992, no 169 s. ad art. 397 CO).

3.4

Nella fattispecie,

tutte le disquisizioni sulla possibilità di verifica della contraffazione del

portfolio a seguito della sua trasmissione elettronica costituiscono delle mere

allegazioni di parte, prive di qualsiasi sostegno probatorio e finanche errate.

Addirittura si potrebbe arrivare a sostenere il contrario, ritenuto che il

computer consente facilmente di ingrandire i documenti e che una visione

parziale dello stesso comporta la possibilità di concentrarsi unicamente su

quanto compare sullo schermo, cosa che per il portfolio in questione avrebbe

dovuto consentire di attirare subito l’attenzione sulle incongruità, tenuto

conto che si trovano nella parte iniziale dell’estratto, ossia in quella che

compare per prima.

Ciò detto,

contrariamente a quanto sostiene l’appellante, la modifica delle cifre non

balza all’occhio solo per le incongruenze con gli altri importi, ma anche per

le evidenti differenze di carattere di scrittura, per l’uso del grassetto che

le fa spiccare rispetto alle altre e per la ripetizione dello stesso importo

due volte di fila e vicino, una delle quali nella riga dei totali. Queste

anomalie erano facilmente percepibili anche a un profano, già solo per il fatto

che è totalmente illogico che il totale di più importi corrisponda all’ultimo

indicato nella colonna soprastante.

Non è seguibile la

tesi appellatoria secondo la quale la liquidità non era una componente che

necessitava di essere verificata, tenuto conto che il totale dei suoi averi

corrispondeva alle sue aspettative così come che gli investimenti azionari

combaciavano con i suoi dati. In effetti, oltre a trattarsi di una semplice

dichiarazione priva di qualsiasi tipo di sostegno probatorio, non va

dimenticato che la liquidità era una parte importante del portafoglio (oltre un

terzo), che era, come sempre accade, riportata nella parte introduttiva

dell’estratto e che, ritenuto che come lo stesso AP 1 ha sostenuto nell’appello

(pag. 18, n. 47) l’estratto gli serviva per “verificare l’andamento dei

propri investimenti e decidere pertanto quali eventuali ulteriori/diversi

investimenti fare in borsa”, l’ammontare del denaro liquido ancora a sua

disposizione era una componente fondamentale per valutare, appunto, quali

ulteriori investimenti fare.

Inoltre non va dimenticato

che l’attore era un esperto di investimenti borsistici e attività bancarie,

sicché aveva tutti i mezzi e le competenze per valutare il documento che gli

era stato sottoposto.

La superficialità

con cui invece esso è stato trattato, che non ha consentito di evitare

l’inganno, costituisce una chiara violazione del dovere di diligenza del

cliente.

Se AP 1 avesse

agito come impostogli dal rapporto contrattuale con la banca, avrebbe

facilmente potuto scoprire che vi erano delle incongruenze nell’estratto e

avrebbe potuto, nonché dovuto, rendere subito attenta AO 1 che, con dei

controlli incrociati altrettanto semplici, avrebbe potuto fare emergere la

contraffazione, effettuare ulteriori verifiche e adottare le misure atte a

evitare quantomeno gli ultimi due versamenti.

Anche su questo

aspetto, l’appello è dunque da respingere.

3.5

A titolo

abbondanziale non si può omettere di rilevare come al punto n. 60 del suo

appello, AP 1 si spinge a sostenere che nulla nell’incarto consenta di

concludere che egli avesse ricevuto e letto il portfolio di cui al doc. U in

data 23 ottobre 2013, ossia prima che l’ordine del 24 ottobre 2013 venisse

eseguito. Oltre a trattarsi di un fatto nuovo e pertanto irricevibile (art. 317

CPC), questa tesi si trova in contraddizione con quanto sino a quel punto da

lui osservato e sostenuto, apparendo pretestuosa e finanche irriverente. Se

fosse stato così, trattandosi di un argomento fondamentale, sarebbe sicuramente

stato avanzato sin dalle prime battute, poiché da solo, se ben sostanziato,

sarebbe stato sufficiente a scagionarlo dalle proprie colpe.

4.

Proseguendo, l’appellante sostiene che in ogni caso la

colpa della banca nell’aver eseguito gli ordini del 24 e 30 ottobre 2013

sarebbe stata talmente grave da interrompere il nesso di causalità tra la

svista a lui imputabile e il danno da essa subito. Di conseguenza sarebbe

incomprensibile la conclusione del primo giudice che, pur ritenendo che AO 1

sia venuta meno ai propri doveri e avesse contribuito alla realizzazione del

danno, rispettivamente al suo incremento, ha giudicato le violazioni a essa

imputabili al di sotto della soglia d’intensità che consente di relegare in

secondo piano gli eventuali rimproveri mossi al cliente. Affinché ciò si possa

ammettere, sostiene AP 1, non sarebbe infatti necessario che all’istituto di

credito si possa attribuire l’unica causa della realizzazione del danno, ma

sarebbe sufficiente che le mancanze a esso attribuibili siano preponderanti

rispetto a quelle del cliente.

4.1

In merito alle colpe

della banca e a questa problematica, il Pretore aggiunto, premesso che né

l’indicazione del mittente degli ordini in questione (l’account di posta

elettronica dell’attore), né il testo degli stessi (che non presentava

particolarità rispetto allo stile di scrittura dell’attore) avrebbero dovuto

indurla a dubitare della loro bontà, ha accertato che AO 1 avrebbe dovuto

invece avere dei sospetti e di conseguenza effettuare ulteriori accertamenti in

base al contenuto degli ordini e alla loro tempistica. In particolare i dubbi

avrebbero dovuto sorgere per gli ultimi due versamenti che erano stati messi in

relazione dai pirati informatici con la necessità di concludere un affare

immobiliare in Corea dove l’attore avrebbe acquistato una nuova proprietà,

considerato: i) che pochi giorni prima della richiesta di versamento l’attore

si era rivolto alla convenuta per chiedere di versare dei soldi su un conto di

una banca in Spagna ove egli aveva comperato una casa, fatto anomalo tenuto

conto che l’attività immobiliare di AP 1 era fino a quel momento stata molto

sporadica e connessa ad acquisti personali o per familiari; ii) che gli

acquisti immobiliari sino a quel momento non avevano mai riguardato l’Asia ma

solo l’Europa e l’America; iii) che il primo versamento per il presunto

acquisto in Corea era stato chiesto in Euro mentre il secondo in USD; iv) che

in passato il cliente, prima di versare i soldi, aveva in qualche modo sempre

preannunciato l’operazione.

Non avendo

ciononostante sospettato nulla e non avendo proceduto a effettuare i dovuti

approfondimenti, raccogliendo le necessarie informazioni e inoltrando

all’attore - come fatto l’8 novembre 2013 - una semplice richiesta tramite

email di contattare telefonicamente la banca, per il Pretore aggiunto AO 1 è

venuta meno ai suoi doveri contrattuali e ha contribuito alla realizzazione del

danno, rispettivamente al suo accrescersi.

Per il primo

giudice la violazione attribuibile alla banca non può essere ritenuta così

grave da dover essere considerata l’unica causa del danno e quindi da

interrompere il nesso di causalità tra l’errore addebitabile all’attore e lo

stesso. A tal proposito, si legge nella sentenza impugnata, va considerato pure

che il primo errore l’ha commesso proprio quest’ultimo, poiché se avesse prestato

maggiore attenzione al momento della ricezione del portfolio contraffatto,

tutto si sarebbe bloccato e non vi sarebbero stati i versamenti di USD

400'000.- e USD 800'000.-.

Considerate le

rispettive colpe, il primo giudice ha così ritenuto che si giustifica una

suddivisione equa tra cliente e banca del danno complessivo di USD 1'200'105.83

secondo una chiave di riparto che prevede di caricarne i 3/5 all’attore e i

restanti 2/5 alla banca, così che la convenuta può porre in compensazione USD

720'063.49.

4.2

Nell’ordinamento

giuridico svizzero, determinante per il caso in disamina, il denaro depositato

sul conto bancario aperto a nome di un cliente è di proprietà della banca,

verso la quale il cliente ha unicamente un credito. Pertanto, girando o versando

questi soldi a un terzo, la banca trasferisce il proprio denaro. Quando lo fa

in esecuzione di un ordine del cliente essa, nella misura in cui esegua

regolarmente il mandato, acquisisce verso di lui un credito dell’importo

corrispondente (art. 402 cpv. 1 CO). Per contro, quando esegue il pagamento

senza ordine del cliente, per esempio sulla base di un ordine di un terzo non

autorizzato, non nasce alcun credito di rimborso verso il cliente non implicato

nell’operazione: il danno derivante dal pagamento indebito rimane così un danno

della banca, non del cliente. Nel sistema legale, il rischio legato alla

carenza di legittimazione o a eventuali falsificazioni non rilevate, e dunque

quello di versare del denaro a un terzo non autorizzato, fa quindi parte dei

rischi inerenti all’attività bancaria (STF 4A_504/2018 del 10 dicembre 2019,

consid. 3.1.2 e 4.1). Esso può nondimeno venire di comune accordo trasferito al

cliente tramite manleva, ossia una convenzione specifica contenuta nel

contratto o nelle Condizioni generali, che tuttavia, nel caso che ci occupa è

stata giudicata non essere stata conclusa.

Richiamato quanto

esposto al consid. 3.3. della presente decisione, va poi precisato (STF

4A_178/2019 del 6 agosto 2020, consid. 6.3) che per la giurisprudenza in

materia di responsabilità civile, applicabile alla responsabilità contrattuale

in base al rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO, il comportamento del

danneggiato non può normalmente interrompere il rapporto di causalità adeguata

tra il danno e il comportamento dell'autore, anche se la colpa del danneggiato

è più importante di quella dell'autore. Perfino in presenza di altre concause accanto

alla causa originale che la relegano in secondo piano, essa rimane in una

relazione causale adeguata, almeno fino a quando può essere considerata significativa

per il corso degli eventi e non c'è un'altra causa talmente anomala o assurda da

renderne imprevedibile l’insorgere. Decisiva è l'intensità delle due relazioni

causali. Se, dopo l'esame, una di esse prevale con tale intensità da estromettere

virtualmente l'altra e la priva di ogni significato apparente, allora è

possibile riconoscere una rottura del nesso causale (DTF 130 III 182, consid.

5.4; 116 II 519, consid. 4b; WERRO, La responsabilité civile, 3a ed., 2017, n.

275).

In altri termini,

in caso di richiesta di risarcimento della banca, la colpa concomitante di

quest’ultima libera il cliente che ha violato ingiustamente i suoi obblighi

contrattuali solo se questa è così grave da far apparire remote e

giuridicamente irrilevanti le violazioni contrattuali del cliente che hanno

contribuito al danno.

La colpa concomitante

della parte lesa è un fattore di riduzione dell'indennizzo (art. 44 cpv. 1 CO,

in relazione con l'art. 99 cpv. 3 CO) se, nonostante non sia così intensa da

interrompere il nesso di causalità, ha contribuito in modo significativo alla

creazione o all'aggravamento del danno, mentre ci si poteva ragionevolmente

aspettare che un terzo nella stessa situazione prendesse misure precauzionali

che avrebbero impedito o ridotto il danno (STF 4A_124/2007 del 23 novembre

2007, consid. 5.4.1). La riduzione è misurata tenendo conto della gravità della

colpa concomitante del danneggiato o dei suoi ausiliari (art. 101 CO) (DTF 130

III 591, consid. 5.2, pag. 600 segg.) rispetto alla colpa dell'autore (STF

4A_178/2019 del 6 agosto 2020, consid. 6.3).

In altri termini,

nell'esaminare la richiesta di risarcimento danni della banca, si tratta di

valutare la gravità della colpa concomitante della medesima e dei suoi

ausiliari (art. 101 CO) rispetto alla colpa del cliente.

4.3

Costituisce colpa

grave la violazione delle elementari regole di prudenza che qualsiasi persona

ragionevole posta nelle stesse circostanze sarebbe stata obbligata a osservare

(STF 4A_9/2020 del 9 luglio 2020, consid. 6.2 e cit.). Agisce invece per colpa

lieve colui che non adotta tutta la cautela che ci si poteva aspettare da lui senza

raggiungere tuttavia tale intensità. Il giudice valuta le azioni dell'autore

negligente con riferimento alla diligenza che l'altra parte aveva il diritto di

aspettarsi da lui, in particolare in virtù delle clausole del contratto e degli

usi professionali (ibidem). L'onere della prova della negligenza grave della

banca spetta al cliente.

In linea di principio

la banca non è tenuta a verificare l’autenticità degli ordini che le vengono

dati. Analogamente a quanto avviene per il controllo delle firme, anche quando

le parti hanno concordato l’uso della posta elettronica per la trasmissione

degli ordini, la banca non è obbligata quindi ad adottare delle misure

straordinarie per l’esame della loro autenticità che siano incompatibili con

un’evasione rapida delle operazioni e, se provengono dall’indirizzo e-mail del

cliente, non deve presumere sistematicamente che in realtà essi non sono stati

impartiti da lui ma sono il frutto di atti di pirateria informatica (ibidem,

consid. 6.2.1.1 e 6.2.1.2; DTF 122 III 26, consid. 4a/aa; 111 II 263, consid.

2b).

In simili contingenze,

una colpa grave della banca può essere riconosciuta solo se l’esame a cui essa

deve procedere, necessariamente rapido per il tipo di transazioni che è

chiamata a effettuare, consente già di per sé di prendere coscienza di

importanti indizi di abuso dell’indirizzo di posta elettronica e dunque di un

furto di identità. Questo è il caso se dovesse risultare a qualsiasi persona

ragionevole che l'ordine trasmesso, in virtù del suo indirizzo, testo,

contenuto o luogo esotico di trasferimento, tenendo conto della situazione del

cliente, non potrebbe aver avuto origine da quest'ultimo.

Per esempio, la

giurisprudenza ha riconosciuto esistere una colpa grave della banca quando, in

una situazione in cui l’account di posta elettronica di un cliente era

stato hackerato da sconosciuti che avevano inviato, a sua insaputa, email dal

suo indirizzo di posta elettronica alla banca e intercettato le email

inviategli da quest’ultima senza che egli se ne accorgesse, la banca non aveva

costatato che gli ordini di trasferimento erano stati scritti in inglese con errori

di sintassi, errori di ortografia e un vocabolario approssimativo, mentre il

cliente era un avvocato di lingua inglese, che si era sempre espresso in un

buon inglese, con una sintassi corretta e una varietà di termini adeguati e

precisi, e che tali ordini riguardavano importi ingenti a due beneficiari in

banche di Hong Kong e Singapore, il primo dei quali stava già intaccando il

conto per più di un quarto, mentre il cliente, il cui rapporto con la banca

durava da 20 anni, aveva costantemente aumentato le sue posizioni in vista di

una conservazione a lungo termine, cosa nota alla banca (STF 4A_9/2020 del 9

luglio 2020, consid. 6.2 e 4A_386/2016 del 5 dicembre 2016, consid. 2.3 e 2.4)

4.4

L’appellante sostiene

che le colpe della banca erano, contrariamente alla conclusione pretorile, di

intensità tale da interrompere il nesso causale tra le sue (di AP 1) negligenze

e il danno. In primo luogo perché essa non avrebbe prestato la necessaria

diligenza nel verificare l’identità dell’autore e l’autenticità degli ordini impartitile

per dei versamenti che avevano contenuti e modalità (successione cronologica e

importanza) manifestamente insoliti: la lingua usata per il primo ordine di

bonifico era un italiano estremamente approssimativo che non poteva emanare da

una persona di lingua madre, mentre quella per il quarto ordine, quello per USD

400'000.- del 30 ottobre 2013, era un inglese che non poteva essere

riconducibile a una persona vissuta per 30 anni negli Stati Uniti. In

particolare la locuzione “should I send” non aveva alcun senso e nessuna

logica nell’ambito di un ordine/istruzione assegnato al proprio istituto di

credito, non vedendosi per quale motivo l’appellante avrebbe dovuto richiedere

l’assenso/permesso della banca per procedere al versamento. L’ordine di

bonifico 18 ottobre 2013 (doc. R) era successivo di soli quattro giorni

rispetto a quello autentico del 14 ottobre 2013 concernente il pagamento di

Euro 200'000.- per la casa a Ibiza, laddove il cliente nei 20 anni precedenti

aveva effettuato rarissime operazioni immobiliari. Come se non bastasse, tre

dei quattro bonifici contestati si riferivano all’acquisto di un immobile in

Corea, Paese anomalo per il cliente, e erano stati richiesti in valute diverse

tra loro, per di più verso una banca situata in una regione di campagna di

quella nazione.

I quattro

versamenti erano quindi assolutamente estranei al profilo del cliente AP 1.

La colpa è grave

anche perché la banca non ha rispettato le modalità di verifica convenute con

il cliente e imposte dai propri regolamenti, da applicare indipendentemente dai

contenuti degli ordini: contravvenendo al modus operandi istaurato tra

le parti, la banca non ha tenuto conto del fatto che l’appellante preannunciava

sempre tramite email o telefono pagamenti del genere, mentre i quattro in

questione non erano stati in alcun modo discussi e preannunciati.

La banca, d’altronde,

avrebbe dovuto essere particolarmente attenta già per il fatto che il 15

febbraio 2013 l’attore le aveva scritto informandola che un conoscente aveva

subito un atto di pirateria informatica e chiedendole di adottare le misure di

sicurezza necessarie.

Per di più, il 27

agosto 2013, ossia un mese prima dell’esecuzione degli ordini controversi, AO 1

aveva adottato il regolamento relativo ai trasferimenti in uscita/ordini di

bonifico che prevedeva esplicitamente che “nel caso di una richiesta via

email, si deve verificare l’ordine pervenuto (fonte), per esempio tramite

conferma telefonica (…)”, approvato dal Comitato della direzione generale

presieduto da __________ Z__________, che aveva firmato i versamenti in oggetto

e che, sentito quale teste, ha dichiarato, in maniera poco credibile, che

all’epoca dei fatti non ne era a conoscenza e che il sistema di call back

era stato predisposto solo dopo i problemi avuti con l’attore.

La banca non

avrebbe avuto difficoltà a contattare AP 1, disponendo del suo numero di

telefono, contrariamente a quanto da essa asserito, ma, come rettamente

ritenuto dal Pretore aggiunto, anche nella denegata ipotesi in cui non lo

avesse avuto, avrebbe comunque sia facilmente potuto chiedere al cliente

tramite posta elettronica di essere prontamente contattata.

A questo andrebbe

aggiunto che una verifica preventiva degli ordini si imponeva anche perché nel

novembre 2012 AO 1 aveva adottato delle direttive inerenti la lotta contro il

riciclaggio di denaro che prevedevano, appunto, l’obbligo per la banca di

controllare ogni transazione che superasse la soglia di CHF 500'000.- come gli

ultimi due bonifici di USD 800'000.- e USD 400'000.-.

4.5

Contrariamente a

quanto asserisce l’appellante - che argomenta solo parzialmente le proprie tesi

senza spiegare con precisi rinvii, come avrebbe invece dovuto, in cosa

consisterebbero le carenze grammaticali - la lingua utilizzata nei quattro

ordini piratati non era tale da dover indurre la banca a sospettarne l’origine

delittuosa. Essi, in effetti, sono del tutto compatibili con gli scritti

provenienti dal vero AP 1. Il primo email del 15 ottobre 2013, ore 10:02 (doc.

P), è molto stringato e del tutto simile a quello, reale, del 14 ottobre 2013

(doc. O), pur contenendo, in italiano, una frase sintatticamente non

ineccepibile (“dovrei inviare E. 60,000 Al Conto dettagli di seguito”),

che tuttavia, da sola, non è atta a far suonare particolari campanelli

d’allarme, non potendosene dedurre che l’autore non era di lingua madre

italiana. Analogo discorso vale per la risposta alla richiesta di chiarimenti

sul beneficiario formulata dalla funzionaria di AO 1, spedita alla banca alle

11:02 del giorno stesso: è poco curata ma comprensibile e non chiaramente

indicatrice di assenza di conoscenze linguistiche.

Il secondo ordine,

del 18 ottobre 2013, non risulta contenere errori (doc. R), così come il terzo

del 24 ottobre 2013 ore 07:11 (doc. V).

L’ultimo, quello

del 30 ottobre 2013, ore 22.07, è redatto in inglese con intestazione e saluto

in italiano: l’alternanza delle due lingue non era un fatto anomalo per

l’attore, come rettamente indicato dal Pretore aggiunto e come dimostrato (uno

per tutti) dal doc. V. D’altronde egli stesso ha riconosciuto che almeno i

primi tre documenti usano un modo di comunicare simile al suo (interrogatorio

di fronte alla Polizia cantonale del 19 dicembre 2013, doc. 4, pag. 3).

Nemmeno l’errore

nell’uso di “shoud I send” è a tal punto grave da dover ritenere che

l’autore del testo non fosse AP 1: in primo luogo perché non vi è la prova in

atti delle sue conoscenze linguistiche (l’aver vissuto a lungo negli Stati

Uniti è solo un indizio, nulla più) e che esse gli avrebbero impedito un simile

errore; in secondo luogo perché avrebbe potuto essere giustificabile con un

errore di battitura del tutto plausibile in ambito di corrispondenza per email,

ritenuto che la semplice inversione delle prime due parole avrebbe cambiato,

pur non facendola diventare perfetta, il senso alla frase (“I should send…”

ossia, “dovrei inviare”), rendendola scevra da gravi errori.

4.6

In merito alle altre

argomentazioni, vale a dire quelle concernenti il fatto che la banca avrebbe

dovuto procedere a ulteriori approfondimenti prima di effettuare i versamenti

poiché dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche gli ordini

presentavano evidenti anomalie e incongruenze, basta rilevare come la sentenza

si sia già espressa proprio in tal senso (consid. 10 d, pag. 21 seg.), sicché

esse si rivelano superflue.

4.7

Nonostante il primo

giudice non abbia conferito importanza all’email del 15 febbraio 2013 con cui

l’attore, in inglese, ha comunicato a __________ Z__________ che un suo amico

aveva subito un hackeraggio del suo account gmail, in conseguenza del

quale “via fake wire transfers” gli erano stati sottratti “over 400k”

(doc. Q) e chiesto se non fosse possibile mettere in atto un sistema di

controllo degli ordini più strutturato, l’appello si limita a sostenere che

tale allerta avrebbe dovuto spingere la banca a essere particolarmente attenta,

contrariamente a quanto fatto. Si tratta di un rimprovero che, anche se

accolto, non avrebbe conseguenze pratiche, proprio perché nulla aggiungerebbe,

se non un motivo in più, al livello di gravità delle colpe della banca già

riconosciute dal primo giudice, senza tuttavia incrementarlo. Né l’appellante

spiega perché questo dovrebbe avere un ruolo decisivo nella valutazione della

gravità di quanto commesso dall’istituto di credito.

4.8

Non va invece oltre

la generica contestazione e esposizione della propria tesi l’appellante quando

sostiene che il Pretore aggiunto non avrebbe erroneamente riconosciuto quello a

che a suo dire avrebbe dovuto essere il giusto peso da dare alle violazioni

commesse dalla banca, che avrebbe dovuto imporre il pieno accoglimento delle

pretese dell’attore, le cui colpe risulterebbero di secondo piano e dunque

ininfluenti.

A prescindere

dall’irricevibilità dell’appello su questo punto per carente motivazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), anche nel merito l’argomentazione va respinta, poiché, come

giustamente concluso dal primo giudice, la mancata verifica dei contenuti del

portfolio contraffatto e la conseguente mancata presa di coscienza che si

trattasse di un falso, costituiscono delle negligenze rilevanti da parte del

cliente - tenuto come detto in base al principio della buona fede a esaminare

le comunicazioni che la banca gli invia - che hanno avuto un peso di certa

importanza e che impongono, in base ai principi e alla giurisprudenza

sopraesposti, una suddivisione del danno tra le parti.

5.

L’appellante contesta poi, a titolo abbondanziale, la

ripartizione in percentuale delle colpe effettuata in prima sede.

5.1

Il Pretore aggiunto

ha deciso di suddividere le colpe e quindi il danno corrispondente ai due

ultimi versamenti di complessivi USD 1'200'105.83, addossandone al cliente i

3/5 e alla banca i restanti 2/5, spiegando che sull’asse temporale il primo

errore era stato commesso da AP 1, poiché se egli avesse agito con la dovuta

diligenza al momento del ricevimento del portfolio di cui al doc. U, tutto si

sarebbe fermato e tali importi non sarebbero usciti dai suoi conti. A questo ha

aggiunto che i segnali di contraffazione presenti in quel documento erano

evidenti. Sull’altro fronte ha conferito peso al fatto che la banca era stata

confrontata con dei segnali che, se correttamente letti in considerazione

dell’atteggiamento tenuto dal cliente negli ultimi 20 anni, in particolare

quando si è trattato di acquistare immobili con la necessità di versare

immediatamente denaro a terzi, avrebbero consentito alla stessa di interrompere

il flusso di denaro, a maggior ragione in assenza di indicazioni di urgenza da

parte del presunto cliente.

5.2

L’appellante rileva

come il primo giudice abbia fondato, sbagliando, la sua conclusione di

attribuire alla banca i 2/5 del danno di USD 1'200'105.83 e al cliente i

restanti 3/5, in particolare sul fatto che per gli ultimi due versamenti il

primo errore sarebbe stato commesso da AP 1. A suo modo di vedere nulla negli

atti consente di ritenere che egli abbia ricevuto e letto l’estratto in data 23

ottobre 2013, anzi lo stesso perito di parte incaricato dalla banca avrebbe

indicato che non è possibile stabilire quando tale atto gli sia stato trasmesso

né tanto meno quando egli lo abbia visionato. La conseguenza sarebbe che non si

potrebbe ritenere provato che ciò sia avvenuto prima che l’ordine del 24

ottobre 2013 venisse eseguito, sicché il relativo ammanco (USD 800'053.05) non

potrebbe essere oggetto di ripartizione. Pure errato sarebbe considerare che

sull’asse temporale, il primo errore sia stato commesso dal cliente, a fronte

di tutta una serie di negligenze ascrivibili alla banca già da prima, in

occasione dei versamenti del 15 e del 18 ottobre 2013. Inoltre il criterio

dell’asse temporale non sarebbe usato dalla dottrina in materia, essendo

determinante il grado di intensità dei rimproveri, degli errori e delle colpe

attribuibili alle parti, ritenuto che se la concolpa è inferiore al 10%, non

dovrebbe essere neppure venire considerata e non vi sarebbe alcuna riduzione

del risarcimento.

A fronte delle

rispettive colpe, la ripartizione effettuata dal Pretore aggiunto, che accolla

al cliente, reo di una semplice svista, una responsabilità preponderante

rispetto alla banca, sarebbe insostenibile. A AP 1 dovrebbe essere imputata al

massimo una parte di responsabilità pari a 1/10, con la conseguenza che la

pretesa risarcitoria di AO 1 nei suoi confronti non potrebbe eccedere USD

40’005.27 (1/10 di USD 400'052.78)

5.3

Nemmeno su questo

punto è possibile seguire le argomentazioni dell’appellante. In effetti, egli

si concentra esclusivamente sulla questione temporale, omettendo di menzionare

e criticare, confrontandovisi, il fatto che il primo giudice ha esplicitamente

tenuto conto di tutte le mancanze emerse, sia quelle a carico della banca che

quelle a carico del cliente, per poi effettuare una ponderazione delle

responsabilità.

A prescindere

quindi dalla ricevibilità di queste critiche d’appello, carenti di motivazione,

va puntualizzato come la cronologia degli eventi non possa essere completamente

trascurata come vorrebbe AP 1, visto che gioca comunque un ruolo importante

nella valutazione delle cause dell’insorgere del danno o del suo aggravamento:

qualora un atto o un’omissione di una delle parti, se evitato, avrebbe potuto

bloccare l’uscita di denaro verso le tasche dei pirati informatici, è

evidentemente indispensabile collocarlo nel tempo per stabilire l’ammontare

delle perdite che avrebbero potuto essere scongiurate. Il Pretore aggiunto ha

pertanto rettamente preso in considerazione questo elemento.

In merito agli

altri aspetti sollevati sull’argomento con l’impugnativa, non vi sono basi a

sufficienza per rimettere in discussione la ripartizione effettuata dal primo

giudice. Pur potendo essa effettivamente apparire solo una delle soluzioni

ipotizzabili, non ci si trova di fronte a una valutazione palesemente errata né

tanto meno arbitraria, essendo egli rimasto entro i limiti concessigli dal

potere di apprezzamento di cui godeva.

Non è certamente

sufficiente limitarsi a sostenere in maniera generica e fornendo connotazioni

soggettive delle rispettive mancanze senza ulteriori spiegazioni, come fatto da

AP 1, che il rimprovero mossogli è di poca rilevanza rispetto alle mancanze di

cui si è macchiata la convenuta e che questo risulta dalla comparazione degli “errori”

commessi dalla banca, per numero e intensità, rispetto alla “svista” del

cliente, per riuscire a sovvertire le conclusioni tratte in prima sede.

Allo stesso modo,

nemmeno l’affermazione, perentoria, che qualora si volesse procedere a una

ripartizione delle responsabilità si dovrebbe considerare a carico dell’attore

al massimo una quota del 10% (del solo ultimo bonifico), risulta essere

debitamente giustificata.

Come già rilevato

in precedenza, infine, la teoria secondo la quale il documento U non sarebbe

stato ricevuto e letto il 23 ottobre 2013 ma solo dopo il versamento del 24

ottobre 2013 costituisce un novum proposto per la prima volta in appello

e quindi in maniera irricevibile (art. 317 CPC).

La conclusione

pretorile, che non risulta viziata e appare sostenibile, merita quindi di

essere confermata.

Appello

incidentale

6.

Con il suo appello

incidentale, la banca convenuta ha postulato la riforma del querelato giudizio

nel senso di riconoscere all’attore il diritto alla rifusione del corrispettivo

dei soli primi due versamenti provocati dai pirati informatici, ossia di Euro

260'040.48 e relativi interessi di mora, essendo le colpe dell’attore per

quanto avvenuto in seguito a tal punto rilevanti, da prevalere sulle sue.

Delle argomentazioni di prima sede già si è detto al

consid. 4.1. della presente decisione, cui si rinvia.

6.1

Scendendo nel dettaglio,

limitando le sue obiezioni ai due ultimi bonifici, AO 1 ha eccepito che il Pretore

aggiunto avrebbe erroneamente omesso di debitamente considerare il fatto che la

mancata adozione da parte di AP 1 di qualsivoglia cautela nella gestione della

posta elettronica, in special modo dopo la segnalazione del pirataggio

informatico ai danni di un suo amico del febbraio 2013, nonché la mancata

reazione al ricevimento dell’estratto del portfolio contraffatto, avevano in

realtà interrotto completamente il rapporto di causalità tra quanto a torto

imputato alla banca e il pregiudizio riconducibile ai due ultimi versamenti

controversi, ritenuto che questi avrebbero potuto “tranquillamente essere

bloccati”.

A sua detta, la pacchiana violazione dei propri

obblighi di verifica dell’estratto conto attribuibile a un professionista

esperto come l’attore (bocconiano, operatore finanziario con esperienza

pluridecennale) era stata di tale gravità (dal punto di vista temporale,

logico, soggettivo e in rapporto agli obblighi gravanti il cliente) e si

inseriva in una serie continua di negligenze - in particolare individuabili

nella mancata assunzione di qualsiasi cautela nell’uso a fini d’investimento

del proprio account di posta elettronica - da dover essere valutata come

l’unica causa della realizzazione del danno quo agli ultimi due bonifici.

Ma anche se non fossero dati gli estremi per

l’interruzione completa del nesso di causalità, la colpa addebitabile

all’attore avrebbe raggiunto un livello di gravità tale da imporre una netta

riduzione delle sue pretese, decisamente superiore alla porzione stabilita dal

primo giudice.

6.2

Sollevando queste contestazioni,

l’appellante propone sostanzialmente una propria lettura dei fatti, senza

confrontarsi debitamente come imposto dalla legge (art. 311 cpv. 1 CPC) con

quanto si trova nella sentenza di prime cure, in special modo senza spiegare

per quale motivo non si dovrebbe dare peso anche alle negligenze da essa

commesse.

Indipendentemente

dalla ricevibilità o meno dell’appello incidentale per carente motivazione,

esso sarebbe in ogni modo da respingere anche nel merito poiché il ragionamento

del Pretore aggiunto è del tutto corretto. In effetti, nella ponderazione

dell’incidenza delle rispettive colpe non si può procedere per compartimenti

stagni, temporali o di concetto che siano, per poi estrapolarne la soluzione

che più fa comodo. Il fatto che l’insufficiente cautela adottata da AO 1 nel

dare seguito agli ordini del proprio cliente, se evitata, avrebbe da sola

consentito di ridurre anche il danno cagionato dalla terza e quarta operazione

richieste dagli hacker non è per nulla marginale e irrilevante rispetto

alle colpe del cliente. Nel soppesare le rispettive responsabilità, come

giustamente concluso in prima sede, nessuna prevale a tal punto da relegare in

secondo piano l’altra.

Di conseguenza

l’appello incidentale non può trovare accoglimento.

7.

Per tutto quanto precede, sia

l’appello principale che quello incidentale devono, per quanto ricevibili,

essere respinti, con conseguente aggravio delle spese giudiziarie secondo la

rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).

7.1

Il valore litigioso

dell’appello principale ammonta a USD 720'063.49, pari a CHF 656’419.53 (al

cambio USD/CHF di 0.91).

Le spese processuali

complessive dell’appello principale, calcolate in base agli art. 2 e 13 LTG,

ammontano a fr. 26’000.- e sono pertanto poste a carico dell’appellante,

interamente soccombente. Questi, sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar,

tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, rifonderà alla controparte fr. 9'000.-

di ripetibili.

7.2

Il valore litigioso

dell’appello incidentale è di USD 480'042.34, corrispondenti a CHF 437’613.03.

Le spese giudiziarie

vanno poste a carico dell’appellante incidentale, integralmente soccombente. Le

spese processuali complessive, calcolate in base agli art. 2 e 13 LTG,

ammontano a fr. 18’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv.

1.

e 2 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 8’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

9 dicembre 2020 di AP 1, __________, è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 26'000.-, sono a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 9’000.- per ripetibili di

seconda sede.

3. L’appello

incidentale 1. febbraio 2021 di AP 1, __________, è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

4. Le

spese processuali della procedura d’appello incidentale, pari a fr. 18'000.-,

sono a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà all’appellato

incidentale fr. 8’000.- per ripetibili di seconda sede.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).