Lexipedia

Decisione

12.2020.160

Locazione, sfratto, tutela giurisdizionale nei casi manifesti

8 giugno 2021Italiano11 min

sfratto in data 2 novembre 2020 nella procedura sommaria per la tutela nei casi manifesti, postulando altresì

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.160

Lugano

8 giugno 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.4782

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con istanza 2

novembre 2020 da

CO

1 __________

patrocinata dall’ PA 1

contro

AP 1

AP 2

chiedente

nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti l’espulsione dei

convenuti

dall’ente locato nonché la loro contestuale condanna al pagamento di fr. 111.50

giornalieri dal 1° novembre 2020 fino al giorno dell’effettiva riconsegna dei

locali;

istanza

avversata dai convenuti e che il Pretore ha accolto con decisione 2 dicembre

2020;

appellanti

Fatti

i convenuti con appello del 12

dicembre 2020, con il quale hanno chiesto di annullare la decisione impugnata,

rispettivamente di poter rimanere nell’ente locato sino ad almeno il 31 marzo

2021;

mentre

l’istante con risposta 21 gennaio 2021 chiede che il gravame sia dichiarato

irricevibile in ordine, e subordinatamente che venga respinto nel merito, con

protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in

fatto:

A.

Dal 1° dicembre 2006 i coniugi AP 1 e AP 2 hanno preso in locazione un

appartamento di 5 ½ locali nello stabile sito in via __________, __________,

per una pigione mensile di fr. 3’200.- (successivamente aumentata a fr.

3'345.-) oltre a fr. 270.- di acconto sulle spese accessorie (doc. B e D).

L’attuale proprietaria dello stabile è la società CO 1.

B. Dopo che con decisione di sfratto 14 gennaio 2020 del

Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, i conduttori erano stati espulsi

dall’ente locato per mora nel pagamento delle pigioni (inc. SO.2019.6011, cfr.

doc. D), con accordo transattivo 18 maggio 2020 le parti si sono accordate

sulla concessione di una protrazione unica e definitiva del rapporto di

locazione sino al 31 ottobre 2020 (doc. E).

C. Non avendo per tale data i conduttori provveduto alla

riconsegna dell’abitazione, la locatrice ha nuovamente presentato un’istanza di

sfratto in data 2 novembre 2020 nella procedura sommaria per la tutela nei casi manifesti, postulando altresì

l’adozione di misure di esecuzione diretta e la condanna della controparte al

versamento di fr. 115.50 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell’ente

locato a partire dal 1° novembre 2020 a titolo di indennità per occupazione

abusiva (inc. SO.2020.4782).

D. Con osservazioni 16 novembre 2020 i conduttori si sono

opposti all’istanza, evidenziando i loro problemi di salute (di natura cardiaca

per quanto riguarda AP 1, e di natura oncologica per quanto riguarda AP 2) e la

conseguente impossibilità di lasciare l’abitazione per il giorno preposto,

invocando una nuova protrazione sino al miglioramento delle loro condizioni di

salute. Con scritto 17 novembre 2020 hanno poi prodotto il certificato medico

11 novembre 2020 relativo a AP 1, attestante l’esecuzione di un intervento

cardiochirurgico il 30 ottobre 2020.

E. Con replica spontanea 18 novembre 2020 la locatrice si

è riconfermata nelle proprie richieste, rilevando che i conduttori erano da

tempo consapevoli di dover lasciare l’ente locato e cercare un’abitazione

sostitutiva, come pure che l’operazione subita da AP 1 non può costituire un

valido motivo per richiedere un’ulteriore proroga.

F. Con decisione 2 dicembre 2020 il Pretore ha accolto

l’istanza della locatrice, intimando ai conduttori di liberare e riconsegnare

l’ente locato entro l’11 gennaio 2021, con le comminatorie di rito, e

condannandoli altresì a versare alla controparte fr. 3'615.- mensili a far

tempo dal 1° novembre 2020 fino alla completa liberazione dei locali, con

contestuale aggravio solidale delle spese processuali di fr. 200.- e obbligo di

rifondere alla controparte, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 500.- per

ripetibili.

G. Con appello 12 dicembre 2020 i conduttori sono insorti

contro tale decisione, postulandone l’annullamento rispettivamente di poter rimanere nell’ente locato sino ad

almeno il 31 marzo 2021.

H. Con

risposta 21 gennaio 2021 la locatrice si è opposta al gravame, chiedendo di

dichiararlo irricevibile in ordine o subordinatamente di respingerlo nel merito, con protesta di tasse,

spese e ripetibili.

I. Il 22 gennaio 2021 gli appellanti hanno trasmesso alla

scrivente Camera ulteriori osservazioni, che non riguardando la risposta della

controparte e non essendo pertanto qualificabili quale replica spontanea, non

sono ammissibili e non sono state intimate all’appellata.

J.

Dietro invito di questa

Camera, preso atto che nel corso delle procedure di prima e seconda sede la

locatrice è stata impropriamente denominata “__________” o “__________”,

quest’ultima con scritto 12 marzo 2021 ha precisato che la sua corretta ragione

sociale è CO 1”, producendo una procura aggiornata in favore del suo

patrocinatore.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, il Pretore ha quantificato tale valore in

almeno fr. 130'140.- (corrispondente

a 3 anni di pigione). Esso in realtà, in ossequio alla giurisprudenza del

Tribunale federale, non essendo in prima sede controversa la validità della

disdetta e del successivo accordo transattivo del 18 maggio 2020, andrebbe

piuttosto quantificato in fr. 21'690.- (6 mesi di pigione, cfr. STF 4A_565/2017

dell’11 luglio 2018, consid. 1.2). L’importo è in ogni caso superiore alla soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e

risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 314

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello che la risposta sono tempestivi.

2.

L’appellata contesta la ricevibilità dell’appello in

quanto unicamente sottoscritto da AP 1 e non anche da AP 2.

Ora, due coniugi co-conduttori possono costituire, a

dipendenza delle circostanze, un litisconsorzio facoltativo o necessario (DTF

136.

III 431, consid. 3 seg.; DTF 118 II 168, consid. 2b). Nel caso di un

litisconsorzio passivo facoltativo (art. 71 CPC), ogni litisconsorte può

condurre la propria causa indipendentemente dagli altri, e può pertanto

decidere autonomamente se impugnare o meno una decisione. Volendo nel caso

concreto invece ammettere un litisconsorzio passivo necessario (art. 70 CPC), i

coniugi devono impugnare congiuntamente, pena l’irricevibilità dell’atto (art.

70.

cpv. 2 ultima frase CPC). In effetti, AP 1 ha dichiarato di presentare

appello sia per sé che per conto della moglie, ciò che esula dalle facoltà di

rappresentanza ex lege previste dall’art. 166 cpv. 1 CC (DTF 136 III

431, consid. 4) e presuppone l’esistenza di una procura (art. 68 cpv. 1 e 3

CPC), che non costituisce tuttavia un presupposto processuale ex art. 59 cpv. 2

lett. c CPC (STF 5D_142/2017 del 24 aprile 2018, consid. 3.1). Comunque sia, la

questione non necessita di essere ulteriormente approfondita.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, pena l’irricevibilità delle medesime.

4.

Nella fattispecie il Pretore, dopo avere esposto i

requisiti per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), li

ha ritenuti pacificamente adempiuti sia per quanto riguarda l’espulsione (a

fronte di un contratto inderogabilmente scaduto il 31 ottobre 2020), sia per

quanto riguarda la pretesa di un’indennità per occupazione illecita.

5.

Il gravame non contiene censure puntualmente riferite

a tali argomentazioni e non spiega perché esse sarebbero errate, esponendo

piuttosto considerazioni di carattere generico.

6.

Innanzitutto, i conduttori non contestano che

l’accordo transattivo 18 maggio 2020 è valido, né che la locazione ha

conseguentemente preso fine il 31 ottobre 2020, né che a partire dal 1° novembre

2020.

la locatrice ha diritto a un’indennità per ogni mese di occupazione

illecita dei locali. Essi si limitano a sostenere che a partire dal giugno 2020

la controparte non avrebbe inviato le polizze per il versamento delle pigioni

(come richiesto nello scritto 9 agosto 2020 allegato all’appello), che

attualmente non vi sarebbero mensilità scoperte e che comunque esiste una

garanzia di oltre fr. 10'600.- a copertura delle pretese della locatrice.

Trattasi di argomentazioni mai presentate in primo grado e pertanto nuove e

irricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC, che non permettono di sovvertire la

decisione pretorile. Gli appellanti nemmeno indicano, né tantomeno sostanziano

o dimostrano quando avrebbero pagato le indennità dovute a partire dal novembre

2020.

Comunque sia, premesso che l’esistenza di una garanzia non libera i

conduttori dall’obbligo di versare i canoni locativi e le sostitutive indennità

per occupazione illecita, il giudice di prime cure non ha quantificato

l’importo definitivo dovuto alla locatrice a quest’ultimo titolo, per cui

eventuali pagamenti nel frattempo intervenuti vi potranno evidentemente essere

computati.

7.

Per il resto, gli appellanti ribadiscono la serietà

dell’intervento chirurgico che ha dovuto subire AP 1 il 30 ottobre 2020 e

osservano che il controllo medico inizialmente previsto per il 17 dicembre 2020

è stato posticipato al 21 gennaio 2021 a causa dell’emergenza epidemiologica da

Covid-19. Sottolineano altresì la malattia in fase avanzata di AP 2 e che essi

prevedono di poter lasciare l’appartamento, traslocando in un’abitazione

sostitutiva, per la fine di marzo 2021.

Premesso che nessuna informazione in

merito è stata data dalle parti alla Camera, si ricorda che i conduttori sin

dal 18 maggio 2020 sapevano di dover trovare un alloggio sostitutivo entro il

31.

ottobre 2020 (ovvero al termine della protrazione unica e definitiva loro concessa), rispettivamente che

già il Pretore, con l’impugnata decisione 2 dicembre 2020, ha tenuto conto

della particolarità della situazione (condizioni di salute dei coniugi e

imminenza delle festività natalizie) concedendo un termine di riconsegna

scadente l’11 gennaio 2020. Tenuto pure conto che la decisione pretorile di

espulsione non può di principio essere ritardata dall’autorità di appello (cfr.

IICCA del 5 luglio 2018, inc. 12.2018.27; IICCA dell’11 maggio 2018, inc.

12.2018.54; IICCA dell’11 ottobre 2016, inc. 12.2016.113; IICCA dell’8 maggio

2013, inc. 12.2013.56), che un’eventuale proroga può essere casomai concessa

dalla locatrice e che comunque durante le more della procedura ricorsuale i

conduttori hanno de facto beneficiato di ulteriore tempo per organizzare

il trasloco, in questa sede non vi è spazio per la concessione di ulteriori

proroghe.

8.

In conclusione, le argomentazioni

contenute nell’impugnativa non consentono una riforma della decisione

impugnata, che dev’essere confermata. Ne discende la reiezione dell’appello,

nei limiti della sua ricevibilità. Le spese processuali, fissate in conformità

con gli art. 2, 9 cpv. 3 e 13 LTG, nonché le indennità per ripetibili,

stabilite in base all’art. 11 RTar, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

9.

Vertendo la controversia in

esame su una decisione adottata in procedura sommaria e non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza, la

stessa può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifre 2 e 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide: 1. L'appello

12 dicembre 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto, nella misura in cui ricevibile.

2. Le

spese processuali di appello di fr. 100.- sono a carico degli appellanti in

solido, con l’obbligo di rifondere alla controparte, con uguale vincolo di

solidarietà, fr. 500.- per ripetibili di secondo grado.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).