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Decisione

12.2020.163

Exequatur di una decisione contumaciale inglese secondo la Convenzione di Lugano

15 aprile 2021Italiano14 min

(“judgment in default”) del 26 agosto 2020 la High Court of Justice - __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.163

Lugano

15 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.4966

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 11

novembre 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’istante ha

chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la

decisione

della High Court of Justice __________ England and

Wales - __________ del

26 agosto 2020, nonché di decretare su tale base, in

virtù

dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione),

il sequestro

del foglio

PPP n. __________ di cui al fondo base part. n. __________ RFD di __________ e

di tutti i beni

riconducibili

alla convenuta presso la Banca __________, __________ e la

__________

SA, __________, fino a concorrenza dell’importo di fr. 498’454.- (GBP

412'393.57)

oltre interessi del 5% dal 26 agosto 2020;

istanza che il Pretore con Decisione 12 novembre 2020 ha accolto;

e ora sul Reclamo 14 dicembre 2020 con cui la convenuta ha

postulato in via

cautelare di annullare il decreto di sequestro n. __________ e di

fare ordine all’UE di

__________ di dissequestrare i beni in questione, e in via principale

di annullare la decisione

di exequatur e sequestro, di annullare il decreto di sequestro n. __________

e fare

ordine all’UE di __________ di dissequestrare i beni

in questione nonché di annullare la

procedura esecutiva a convalida del sequestro di cui

al PE n. __________ dell’UE di

__________, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l’istante con osservazioni 22 gennaio 2021 si è opposta al

reclamo chiedendone

l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;

visti altresì lo scritto 17 dicembre 2020 della reclamante e gli

scritti 23 febbraio 2021 e

17 marzo 2021 della resistente;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con decisione contumaciale

(“judgment in default”) del 26 agosto 2020 la High Court of Justice - __________

England and Wales - __________ (qui di seguito: “High Court of Justice”) ha accolto

l’azione inoltrata il 13 dicembre 2019 da CO 1, condannando RE 1 a versarle GBP

353'674.39 oltre a interessi pari a GBP 28'219.18 nonché a rifonderle GBP

20'500.- a titolo di spese legali e GBP 10'000.- a titolo di tassa di giustizia

(doc. C e D). La sentenza è stata dichiarata esecutiva il 19 ottobre 2020 (doc.

F).

B.

Con istanza 11 novembre 2020 CO

1 ha postulato innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, il

riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della suddetta

decisione e, a fronte di tale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, il

sequestro di svariati averi di RE 1 nelle modalità sopra descritte.

C.

Con decisione 12 novembre 2020

il Pretore ha accolto l’istanza, e meglio con il dispositivo 1.1 ha

riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione estera del 26

agosto 2020 ai sensi della Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug), per poi

disporre su tale base, con dispositivo 1.2, il sequestro dei beni della convenuta

così come richiesto dall’istante. Le tasse e le spese, pari a fr. 1’500.- per

quanto riguarda l’exequatur e a fr. 750.- per quanto riguarda il sequestro,

sono state integralmente poste a carico della convenuta (dispositivi 2 e 3).

D.

Con reclamo 14 dicembre 2020 RE

1 si è aggravata contro tale decisione, chiedendo in via cautelare di annullare

il decreto di sequestro n. __________ conseguentemente emanato e di fare ordine

all’UE di __________ di dissequestrare i beni in questione, e in via principale

di annullare la decisione di exequatur e sequestro, di annullare il decreto di

sequestro n. __________ e di fare ordine all’UE di __________ di dissequestrare

i beni in questione come pure di annullare la procedura esecutiva di cui al PE n.

__________ dell’UE di __________ avviata dalla controparte a convalida del

sequestro (v. doc. C e D prodotti con il gravame), con protesta di spese e

ripetibili di prima e seconda sede. In sintesi, essa ha rilevato di non aver

mai ricevuto la notifica della decisione contumaciale nonché di aver chiesto

alla High Court of Justice l’annullamento della medesima e la restituzione del

termine per esprimersi nel merito. Con scritto 17 dicembre 2020 la reclamante

ha poi aggiornato questa Camera sullo stato delle richieste avanzate innanzi al

tribunale inglese, comunicando l’avvenuta fissazione della relativa udienza di

discussione per il 5 febbraio 2021.

E.

Con osservazioni 22 gennaio

2021 CO 1 si è opposta al gravame chiedendone l’integrale reiezione, pure con

protesta di spese e ripetibili.

F.

Con scritto del 23 febbraio

2021 la resistente ha informato questa Camera che la High Court of Justice con

decisione 5 febbraio 2021 ha respinto le richieste della reclamante, ritenuto

che a quest’ultima rimaneva la possibilità di chiedere alla Court of Appeal,

entro il 26 febbraio 2021, di essere autorizzata a presentare appello. Invitata

a pronunciarsi al riguardo, la reclamante è rimasta silente. Con scritto 17

marzo 2021 la resistente ha osservato che la controparte non ha presentato alcun

appello e che la decisione del 5 febbraio 2021 è pertanto cresciuta in

giudicato. Ancora una volta, la reclamante non ha presentato delle relative

osservazioni.

E

considerato

in

diritto:

1.

Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in

particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione

d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC).

Il

termine di ricorso contro le decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli

art. 38-52 CLug è di trenta giorni se il convenuto è domiciliato in Svizzera

(art. 43 cpv. 5 CLug e 327a cpv. 3 CPC). A tal riguardo si può precisare,

quanto alle ripercussioni della Brexit sulla Convenzione di Lugano, che

l’applicabilità di tale Convenzione alla presente fattispecie è stata accertata

dal primo giudice e non è contestata nell’impugnativa, ritenuto che la

decisione inglese da eseguire, come pure la decisione di exequatur qui

impugnata, sono state emanate rispettivamente il 26 agosto 2020 e il 12

novembre 2020, e che durante il periodo transitorio 31 gennaio

2020 - 31 dicembre 2020 la Convenzione di Lugano continuava a regolare il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni del Regno Unito.

Nella fattispecie, sia

il reclamo 14 dicembre 2020, sia le osservazioni 22 gennaio 2021 sono

tempestive.

Considerandi

2.

Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo,

che nel caso di specie concerne il riconoscimento e l’esecuzione di una

sentenza estera fondata su una questione di diritto delle obbligazioni (cfr.

doc. D), la stessa spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).

3.

Ai sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati

l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei

fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti

e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ove però il reclamo sia diretto contro

una decisione d’exequatur emessa in via principale sulla base della Convenzione

di Lugano, come nella fattispecie, il giudice esamina con cognizione piena i

motivi di diniego previsti dalla CLug (art. 327a CPC e art. 326 cpv. 2 CPC).

Avendo il debitore nella procedura unilaterale di exequatur l’opportunità di

esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve dunque avere la possibilità di

presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova (DTF 138 III 82, consid.

3.5.3; DTF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a

CPC). Ne consegue altresì il diritto dell’istante di prendere

posizione sulle contestazioni avverse mai tematizzate in prima sede presentando

a sua volta, se del caso, nuovi fatti e prove, potendo applicarsi per analogia

l’art. 317 CPC (cfr. STF 5A_568/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 4). I nuovi

elementi proposti dalle parti verranno pertanto tenuti in considerazione

laddove ammissibili e rilevanti ai fini del giudizio.

Il reclamo deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi

sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e all’esecuzione della decisione

estera (cfr. DTF 138 III 82, consid. 3.5.3).

4.

Giusta l'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice

davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o

revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati

dagli art. 34 e 35 CLug Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv.

1.

CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente tuttavia di

rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur (applicabilità

della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli

art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), i

presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in primo e

secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse

dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz

in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 19

seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp

in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2

seg. ad art. 45 CLug; STF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; STF

4A_228/2010 del 6 luglio 2010, consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc.

12.2013.197, consid. 7).

Riservato quanto sopra, la decisione straniera non può

formare oggetto di un riesame nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug): il giudice

dell’esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato correttamente i

fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e applicato

correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler

Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).

5.

Con l’impugnata decisione il

giudice di prime cure, oltre ad accertare l’applicabilità della Convenzione di

Lugano e la sua competenza (art. 39 cpv. 2 CLug), ha confermato l’esistenza di

una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug nonché la produzione

della necessaria documentazione ex art. 53 e 54 CLug Tali conclusioni non sono

contestate con l’impugnativa.

6.

La reclamante solleva la

sussistenza di un motivo di diniego ai sensi dell’art. 34 cifra 2 CLug, rimarcando

che la decisione contumaciale 26 agosto 2020 non le è stata notificata e che

pertanto non ha avuto la possibilità di presentare la propria difesa.

Ora, essa male interpreta il contenuto dell’art. 34

cifra 2 CLug, che riguarda tutt’altra fattispecie, ovvero il caso in cui l’atto

introduttivo di giudizio non sia stato notificato o comunicato al convenuto

contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese. Una

simile circostanza non si è tuttavia realizzata, posto che la stessa reclamante

non solo non lo afferma ma anzi riconosce che la domanda giudiziale le è stata

correttamente notificata per via rogatoriale il 18 (recte: 20) febbraio

2020.

(v. gravame, p. 3 e 5, doc. D ed E), rispettivamente che la decisione

contumaciale è stata emanata più di sei mesi dopo. L’unico motivo di diniego

allegato dalla reclamante (art. 34 cifra 2 CLug) non è pertanto adempiuto nella

fattispecie. Si può comunque abbondanzialmente aggiungere che la mancata

notifica della decisione contumaciale, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, è compatibile con l’ordine pubblico svizzero e non può pertanto

nemmeno costituire un motivo di diniego ai sensi dell’art. 34 cifra 1 CLug (DTF

116.

II 625, consid. 4c).

7.

La censura appena evasa è

stata dalla reclamante altresì posta a fondamento della richiesta di revoca,

già in via cautelare, del sequestro n. __________ eseguito dall’UE di __________

sulla base della decisione impugnata (cfr. doc. C prodotto con il gravame); la

stessa non può pertanto trovare accoglimento. Si può comunque precisare che la

via per contestare un sequestro è l’opposizione innanzi al giudice che l’ha

pronunciato (art. 278 cpv. 1 e 2 LEF) e successivamente il reclamo alla Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 278 cpv. 3 LEF e 48

lett. e cifra 1 LOG), ritenuto che né l’opposizione, né il reclamo ostacolano

l’efficacia del sequestro (art. 278 cpv. 4 LEF). D’altronde, lo stesso art.

327a cpv. 2 CLug stabilisce che l’effetto sospensivo del reclamo non si estende

ai provvedimenti conservativi, segnatamente al sequestro.

8.

La reclamante rileva altresì

di avere chiesto alla High Court of Justice l’annullamento della decisione

contumaciale, la restituzione del termine per presentare la risposta di causa e

formulare una domanda riconvenzionale e la condanna della controparte al

pagamento di spese e ripetibili (doc. E-J prodotti con il reclamo), ritenuto

che la relativa udienza è stata fissata per il 5 febbraio 2021 (doc. K prodotto

con lo scritto 17 dicembre 2020). Anche questa censura è tuttavia inadatta a

scalfire il giudizio di prima sede. Innanzitutto, ai fini del riconoscimento di

una decisione secondo la CLug è la sua esecutività a essere determinante, e non

la sua crescita in giudicato. Piuttosto, in virtù di un’impugnazione la parte

contro la quale è stata emanata una decisione di exequatur può chiedere la

sospensione della procedura ex art. 46 cpv. 1 CLug o la prestazione di una

garanzia ex art. 46 cifra 3 CLug. La reclamante però non lo ha fatto, né

tantomeno ha motivato l’adempimento dei relativi presupposti (a tal proposito

v. ad esempio IICCA del 23 settembre 2020, inc. 12.2020.47, consid. 15 e 17).

Ad ogni modo, giusta quanto riferito dalla resistente con i suoi scritti 23

febbraio 2021 e 17 marzo 2021, rimasti incontestati, e da quanto emerge dalla

documentazione ivi annessa, il Tribunale britannico ha respinto la richiesta di

annullamento e restituzione del termine della reclamante, rispettivamente

quest’ultima non ha presentato appello avverso la decisione contumaciale,

cosicché la stessa è passata in giudicato.

9.

Ne consegue che il reclamo 14 dicembre 2020 dev’essere respinto,

nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili di

questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52

CLug, 14 LTG, 11 e 13 RTar seguono la soccombenza della reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC). Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al

Tribunale federale, ammonta a fr. 498’454.-.

10.

Non ponendo la presente procedura, di natura sommaria, questioni di

principio e non essendo la stessa di rilevante importanza, il presente giudizio

viene emesso da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta

l’art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Il reclamo 14

dicembre 2020 di RE 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di seconda sede, pari a fr. 3’000.-, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà

alla controparte fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).