12.2020.165
Decisione di stralcio - appello irricevibile
15 aprile 2021Italiano12 min
pigione di fr. 600.- mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 100.-
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.165
Lugano
15 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2020.27 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 23 agosto 2016 da
AP 1
AP 2
contro
AO
1
rappr. da: RA 1
chiedente “che tutti
Fatti
i beni dal mobilio agli effetti personali presenti nell’appartamento non
vengano dagli stessi proprietari alterati o eliminati, in quanto la vertenza è
tutt’ora in corso e non è stata emessa una sentenza passata in giudicato.
Qualora lo stato di fatto dei luoghi sia stato alterato dai proprietari e gli
stessi abbiano provveduto ad eliminare anche gli effetti personali, chiedo a
titolo di risarcimento oltre alla somma di 48'382 CHF un indennizzo
supplementare anche per l’abbigliamento eliminato senza autorizzazione…di circa
10'000 CHF”;
causa che il Pretore con
decisione 23 novembre 2020 ha stralciato dai ruoli poiché divenuta priva di
oggetto e di interesse per gli istanti, ponendo a loro carico gli oneri
processuali di fr. 500.-;
appellanti gli
istanti con appello 23 dicembre 2020 con cui si “oppongono alla decisione”
impugnata e chiedono la riforma del dispositivo sulle spese, previa
restituzione del termine per appellare;
considerato che il
gravame non è stato intimato al convenuto per osservazioni;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto: che gli istanti dal 1° agosto 2005 conducevano in
locazione un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ per una
pigione di fr. 600.- mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 100.-
mensili (doc. 4 inc. OR.2016.4 della Pretura del Distretto di Riviera);
che
a seguito della vendita dell’immobile dal mese di settembre 2012 è subentrato
nel contratto in qualità di locatore AO 1 (doc. P inc. OR.2016.4 della Pretura
del Distretto di Riviera);
che
con scritto 18 febbraio 2016 AO 1 ha concesso ai conduttori “la disdetta
anticipata per giusta causa per presenza di topi/ratti nell’appartamento non
considerando più validi i modi e i termini previsti dal contratto di locazione”,
permettendo loro di lasciare l’appartamento entro e non oltre il 31 luglio 2016
e impegnandosi “alla restituzione dell’affitto del mese corrente alla
restituzione delle chiavi” (doc. A inc. OR.2016.4 della Pretura del
Distretto di Riviera);
che
dal mese di marzo 2016 i conduttori hanno lasciato l’ente locato, lasciandovi
depositati mobili e sacchi della spazzatura pieni di vestiti;
che
il 15 luglio 2016 gli istanti hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di Biasca per ottenere dal locatore un indennizzo di fr. 48'382.-
a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell’inagibilità dell’ente
locato siccome infestato dai ratti che avrebbero rovinato tutto il mobilio e i
loro vestiti;
che
il 19 luglio 2016 AP 2 ha depositato tutte le chiavi alla Pretura del Distretto
di Riviera senza nulla aggiungere, e le stesse sono poi state consegnate al
locatore il successivo 8 agosto (incarto SO.2016.209 agli atti);
che
con l’istanza 23 agosto 2016 che qui ci occupa AP 1 e AP 2 hanno adito la
Pretura del Distretto di Riviera chiedendo che fosse fatto divieto al locatore
di alterare o eliminare i mobili e gli effetti personali ancora presenti
nell’ente locato, ritenuto che la vertenza concernente il risarcimento del
danno non era ancora terminata e che il deposito da parte loro delle chiavi in
Pretura il 19 luglio precedente avrebbe dovuto essere inteso a titolo
cautelativo;
che
il medesimo giorno l’allora Pretora del Distretto di Riviera con decisione
supercautelare ha fatto ordine al locatore di non alterare e eliminare i beni
esistenti nell’ente locato, rispettivamente di non alterare lo stato
dell’appartamento precedentemente a disposizione dei conduttori;
che
al termine dell’udienza di discussione 24 agosto 2016 la allora giudice ha
deciso seduta stante in via cautelare nelle more istruttorie, facendo ordine al
locatore di consegnare tutte le chiavi alla Pretura e vietandogli di usare
l’ente locato, che sarebbe restato a disposizione dei conduttori. Ella ha
altresì fissato agli istanti un termine di 15 giorni per, tra l’altro, chiedere
una prova a futura memoria riguardante la costatazione dei locali e dei beni
presenti nell’appartamento, rispettivamente del loro valore; scaduto tale
termine sarebbe stato possibile emanare senza altre formalità la decisione
definitiva in merito all’assegnazione delle chiavi;
che
il locatore ha consegnato le chiavi ancora il medesimo giorno;
che
con scritto 26 agosto 2016 rispettivamente 27 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno
autorizzato la restituzione delle chiavi al locatore, poiché lo scopo del
deposito in Pretura non aveva “più ragione di essere”, posto che “c’è
già stato l’inquinamento delle prove”, precisando di mantenere il divieto fatto
al locatore di disporre delle loro cose;
che
il 2 settembre 2016 tutte le chiavi sono state restituite al locatore;
che
il 30 settembre 2020 la nuova Pretora del Distretto di Riviera si è ricusata;
che
con decisione 23 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso
atto degli scritti 26/27 agosto 2016 degli istanti e della conseguente
restituzione di tutte le chiavi al locatore, che essi avevano lasciato scadere
infruttuoso il termine per chiedere la prova a futura memoria sugli oggetti da
loro lasciati nell’ente locato, che nella procedura di merito non ne avevano nemmeno
rivendicato la restituzione e che non erano state esperite prove al proposito,
ha stralciato la causa dai ruoli poiché divenuta priva di oggetto e di
interesse per gli istanti, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr.
500.- a loro carico;
che
con appello 23 dicembre 2020 gli istanti chiedono la restituzione del termine
per appellare, asserendo che AP 2 sarebbe stato impossibilitato a occuparsi
della causa poiché avrebbe contratto il Covid-19 in forma grave e ciò gli
avrebbe oggettivamente impedito di presentare l’atto di appello; essi chiedono
altresì la riforma del dispositivo sulle spese;
che l’appello non è stato intimato alla controparte per
la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);
che
non avendo gli istanti lamentato una notificazione irregolare della decisione
impugnata, il gravame avrebbe dovuto essere presentato nel termine di 10 giorni
(art. 314 cpv. 1 CPC) dalla notificazione della decisione pretorile, avvenuta
tramite invio raccomandato del 23 novembre 2020 (vedi tracciamento degli invii
n. 98.__________81; 98.__________83 agli atti), di modo che l’appello 23
dicembre 2020 è di principio irricevibile siccome tardivo;
che
giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un
termine il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se
la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di averne solo
in lieve misura; la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla
cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando
che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può
più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv.
3 CPC);
che
per costante dottrina e giurisprudenza un impedimento non colposo ai sensi
dell’art. 148 cpv. 1 CPC si verifica in caso di impossibilità oggettiva o
soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini
(Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 9 ad art. 148); configura impossibilità soggettiva ogni
ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi
dei propri affari o di incaricare un terzo che agisca al suo posto (DTF 119 II
86 consid. 2a);
che
un certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di restituzione
del termine, l'istante dovendo spiegare e rendere verosimile il genere di
malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza sull'impossibilità
di agire per tempo (Dietschy-Martenet,
La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RDS 2015 I
pag. 158 con rinvii; Gozzi, op.
cit., n. 39 ad art. 148 CPC, TF del 22 dicembre 2015 5A_927/2015 consid. 5.1);
che
in concreto gli istanti hanno addotto che a causa delle condizioni di salute di
AP 2, che aveva contratto il Covid-19 in forma grave, non sarebbe stato
possibile occuparsi della causa giuridica e hanno prodotto un certificato
medico da cui risulta che AP 2 “è stato ricoverato nel reparto di cure
intense dell’ospedale di __________ dal 08/10/2020 al 3/11/2020 e
successivamente alla clinica __________ di __________ dal 3/11/2020 al
18/12/2020”;
che
tale certificato medico non permette da solo di ritenere che i problemi di
salute di AP 2 fossero tali da aver potuto impedire a lui e/o a AP 1 di
inoltrare l’appello tempestivamente, ritenuto che la decisione è stata loro
notificata il 23 novembre 2020, ossia in un periodo in cui AP 2 era ricoverato
in una clinica riabilitativa già da tre settimane e non risultando che fosse
impossibilitato a muoversi o incapace di prendere i necessari provvedimenti per
incaricare un terzo;
che
gli istanti, venendo meno al loro onere di motivazione, non hanno spiegato le
ragioni per cui non sarebbe stato possibile rispettare il termine per inoltrare
l’appello o prendere le necessarie
disposizioni, ad esempio incaricando
un patrocinatore che avrebbe potuto far valere
le loro ragioni;
che,
in tali circostanze, è escluso che essi possano beneficiare eccezionalmente
della restituzione del termine per appellare; l’impedimento addotto, non meglio
motivato, non può costituire una valida giustificazione ai sensi dell’art. 148
cpv. 1 CPC e l’appello è pertanto tardivo;
che,
in concreto, anche volendo prescindere dalla tardività dell’appello, lo stesso
andrebbe dichiarato irricevibile per carente motivazione;
che
con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e
l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo
semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non
deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr.
Considerandi
II CCA del 16 luglio 2020, inc. 12.2020.41);
che
gli appellanti si limitano a “opporsi” alla decisione e al dispositivo sulle
spese, limitandosi a ribadire di non essersi disinteressati del mobilio e dei
loro effetti personali ma senza contestare le circostanze di fatto ritenute dal
Pretore per considerare la causa priva di oggetto e di interesse e accollare
loro gli oneri processuali;
che in merito al dispositivo sulle spese il richiamo
all’art. 107 CPC contenuto nell’appello sarebbe in ogni caso infondato;
nel
caso in cui la causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto
e senza interesse, il giudice, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, può
prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza e ripartire le
spese giudiziarie secondo equità: per decidere chi e in che misura debba sopportare
le spese e le ripetibili egli, di regola, valuterà sommariamente quale sarebbe
stato il presumibile esito del processo (FF 2006 p. 6669; Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 25
ad art. 107 CPC); se tuttavia la caducità della causa è provocata da una parte,
questa va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a
rispondere dei costi (TF 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2; II CCA 22
settembre 2020 inc. n .12.2020.58; IICCA 15 gennaio 2020 inc. 12.2017.22);
che
in concreto sono gli stessi appellanti, non avendo inoltrato la richiesta di
prova a futura memoria e non avendo rivendicato la restituzione degli oggetti e
dei beni nella procedura di merito, ad avere reso l’istanza priva di oggetto e
di interesse, di modo che si giustificava di addossare loro in solido gli oneri
processuali;
che
l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo
questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere
decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b
cfr. 3 LOG);
che
in considerazione delle particolarità del caso si può rinunciare al prelievo di
spese processuali, ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla
controparte, a cui l’appello non è stato notificato;
che
il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale
federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 23
dicembre 2020 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.
2. Non si prelevano
spese
processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è
ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).