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Decisione

12.2020.165

Decisione di stralcio - appello irricevibile

15 aprile 2021Italiano12 min

pigione di fr. 600.- mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 100.-

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.165

Lugano

15 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2020.27 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 23 agosto 2016 da

AP 1

AP 2

contro

AO

1

rappr. da: RA 1

chiedente “che tutti

Fatti

i beni dal mobilio agli effetti personali presenti nell’appartamento non

vengano dagli stessi proprietari alterati o eliminati, in quanto la vertenza è

tutt’ora in corso e non è stata emessa una sentenza passata in giudicato.

Qualora lo stato di fatto dei luoghi sia stato alterato dai proprietari e gli

stessi abbiano provveduto ad eliminare anche gli effetti personali, chiedo a

titolo di risarcimento oltre alla somma di 48'382 CHF un indennizzo

supplementare anche per l’abbigliamento eliminato senza autorizzazione…di circa

10'000 CHF”;

causa che il Pretore con

decisione 23 novembre 2020 ha stralciato dai ruoli poiché divenuta priva di

oggetto e di interesse per gli istanti, ponendo a loro carico gli oneri

processuali di fr. 500.-;

appellanti gli

istanti con appello 23 dicembre 2020 con cui si “oppongono alla decisione”

impugnata e chiedono la riforma del dispositivo sulle spese, previa

restituzione del termine per appellare;

considerato che il

gravame non è stato intimato al convenuto per osservazioni;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto: che gli istanti dal 1° agosto 2005 conducevano in

locazione un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ per una

pigione di fr. 600.- mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 100.-

mensili (doc. 4 inc. OR.2016.4 della Pretura del Distretto di Riviera);

che

a seguito della vendita dell’immobile dal mese di settembre 2012 è subentrato

nel contratto in qualità di locatore AO 1 (doc. P inc. OR.2016.4 della Pretura

del Distretto di Riviera);

che

con scritto 18 febbraio 2016 AO 1 ha concesso ai conduttori “la disdetta

anticipata per giusta causa per presenza di topi/ratti nell’appartamento non

considerando più validi i modi e i termini previsti dal contratto di locazione”,

permettendo loro di lasciare l’appartamento entro e non oltre il 31 luglio 2016

e impegnandosi “alla restituzione dell’affitto del mese corrente alla

restituzione delle chiavi” (doc. A inc. OR.2016.4 della Pretura del

Distretto di Riviera);

che

dal mese di marzo 2016 i conduttori hanno lasciato l’ente locato, lasciandovi

depositati mobili e sacchi della spazzatura pieni di vestiti;

che

il 15 luglio 2016 gli istanti hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia

di locazione di Biasca per ottenere dal locatore un indennizzo di fr. 48'382.-

a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell’inagibilità dell’ente

locato siccome infestato dai ratti che avrebbero rovinato tutto il mobilio e i

loro vestiti;

che

il 19 luglio 2016 AP 2 ha depositato tutte le chiavi alla Pretura del Distretto

di Riviera senza nulla aggiungere, e le stesse sono poi state consegnate al

locatore il successivo 8 agosto (incarto SO.2016.209 agli atti);

che

con l’istanza 23 agosto 2016 che qui ci occupa AP 1 e AP 2 hanno adito la

Pretura del Distretto di Riviera chiedendo che fosse fatto divieto al locatore

di alterare o eliminare i mobili e gli effetti personali ancora presenti

nell’ente locato, ritenuto che la vertenza concernente il risarcimento del

danno non era ancora terminata e che il deposito da parte loro delle chiavi in

Pretura il 19 luglio precedente avrebbe dovuto essere inteso a titolo

cautelativo;

che

il medesimo giorno l’allora Pretora del Distretto di Riviera con decisione

supercautelare ha fatto ordine al locatore di non alterare e eliminare i beni

esistenti nell’ente locato, rispettivamente di non alterare lo stato

dell’appartamento precedentemente a disposizione dei conduttori;

che

al termine dell’udienza di discussione 24 agosto 2016 la allora giudice ha

deciso seduta stante in via cautelare nelle more istruttorie, facendo ordine al

locatore di consegnare tutte le chiavi alla Pretura e vietandogli di usare

l’ente locato, che sarebbe restato a disposizione dei conduttori. Ella ha

altresì fissato agli istanti un termine di 15 giorni per, tra l’altro, chiedere

una prova a futura memoria riguardante la costatazione dei locali e dei beni

presenti nell’appartamento, rispettivamente del loro valore; scaduto tale

termine sarebbe stato possibile emanare senza altre formalità la decisione

definitiva in merito all’assegnazione delle chiavi;

che

il locatore ha consegnato le chiavi ancora il medesimo giorno;

che

con scritto 26 agosto 2016 rispettivamente 27 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno

autorizzato la restituzione delle chiavi al locatore, poiché lo scopo del

deposito in Pretura non aveva “più ragione di essere”, posto che “c’è

già stato l’inquinamento delle prove”, precisando di mantenere il divieto fatto

al locatore di disporre delle loro cose;

che

il 2 settembre 2016 tutte le chiavi sono state restituite al locatore;

che

il 30 settembre 2020 la nuova Pretora del Distretto di Riviera si è ricusata;

che

con decisione 23 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso

atto degli scritti 26/27 agosto 2016 degli istanti e della conseguente

restituzione di tutte le chiavi al locatore, che essi avevano lasciato scadere

infruttuoso il termine per chiedere la prova a futura memoria sugli oggetti da

loro lasciati nell’ente locato, che nella procedura di merito non ne avevano nemmeno

rivendicato la restituzione e che non erano state esperite prove al proposito,

ha stralciato la causa dai ruoli poiché divenuta priva di oggetto e di

interesse per gli istanti, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr.

500.- a loro carico;

che

con appello 23 dicembre 2020 gli istanti chiedono la restituzione del termine

per appellare, asserendo che AP 2 sarebbe stato impossibilitato a occuparsi

della causa poiché avrebbe contratto il Covid-19 in forma grave e ciò gli

avrebbe oggettivamente impedito di presentare l’atto di appello; essi chiedono

altresì la riforma del dispositivo sulle spese;

che l’appello non è stato intimato alla controparte per

la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);

che

non avendo gli istanti lamentato una notificazione irregolare della decisione

impugnata, il gravame avrebbe dovuto essere presentato nel termine di 10 giorni

(art. 314 cpv. 1 CPC) dalla notificazione della decisione pretorile, avvenuta

tramite invio raccomandato del 23 novembre 2020 (vedi tracciamento degli invii

n. 98.__________81; 98.__________83 agli atti), di modo che l’appello 23

dicembre 2020 è di principio irricevibile siccome tardivo;

che

giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un

termine il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se

la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di averne solo

in lieve misura; la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla

cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando

che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può

più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv.

3 CPC);

che

per costante dottrina e giurisprudenza un impedimento non colposo ai sensi

dell’art. 148 cpv. 1 CPC si verifica in caso di impossibilità oggettiva o

soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini

(Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO,

2ª edizione, n. 9 ad art. 148); configura impossibilità soggettiva ogni

ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi

dei propri affari o di incaricare un terzo che agisca al suo posto (DTF 119 II

86 consid. 2a);

che

un certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di restituzione

del termine, l'istante dovendo spiegare e rendere verosimile il genere di

malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza sull'impossibilità

di agire per tempo (Dietschy-Martenet,

La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RDS 2015 I

pag. 158 con rinvii; Gozzi, op.

cit., n. 39 ad art. 148 CPC, TF del 22 dicembre 2015 5A_927/2015 consid. 5.1);

che

in concreto gli istanti hanno addotto che a causa delle condizioni di salute di

AP 2, che aveva contratto il Covid-19 in forma grave, non sarebbe stato

possibile occuparsi della causa giuridica e hanno prodotto un certificato

medico da cui risulta che AP 2 “è stato ricoverato nel reparto di cure

intense dell’ospedale di __________ dal 08/10/2020 al 3/11/2020 e

successivamente alla clinica __________ di __________ dal 3/11/2020 al

18/12/2020”;

che

tale certificato medico non permette da solo di ritenere che i problemi di

salute di AP 2 fossero tali da aver potuto impedire a lui e/o a AP 1 di

inoltrare l’appello tempestivamente, ritenuto che la decisione è stata loro

notificata il 23 novembre 2020, ossia in un periodo in cui AP 2 era ricoverato

in una clinica riabilitativa già da tre settimane e non risultando che fosse

impossibilitato a muoversi o incapace di prendere i necessari provvedimenti per

incaricare un terzo;

che

gli istanti, venendo meno al loro onere di motivazione, non hanno spiegato le

ragioni per cui non sarebbe stato possibile rispettare il termine per inoltrare

l’appello o prendere le necessarie

disposizioni, ad esempio incaricando

un patrocinatore che avrebbe potuto far valere

le loro ragioni;

che,

in tali circostanze, è escluso che essi possano beneficiare eccezionalmente

della restituzione del termine per appellare; l’impedimento addotto, non meglio

motivato, non può costituire una valida giustificazione ai sensi dell’art. 148

cpv. 1 CPC e l’appello è pertanto tardivo;

che,

in concreto, anche volendo prescindere dalla tardività dell’appello, lo stesso

andrebbe dichiarato irricevibile per carente motivazione;

che

con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e

l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo

semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non

deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr.

Considerandi

II CCA del 16 luglio 2020, inc. 12.2020.41);

che

gli appellanti si limitano a “opporsi” alla decisione e al dispositivo sulle

spese, limitandosi a ribadire di non essersi disinteressati del mobilio e dei

loro effetti personali ma senza contestare le circostanze di fatto ritenute dal

Pretore per considerare la causa priva di oggetto e di interesse e accollare

loro gli oneri processuali;

che in merito al dispositivo sulle spese il richiamo

all’art. 107 CPC contenuto nell’appello sarebbe in ogni caso infondato;

nel

caso in cui la causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto

e senza interesse, il giudice, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, può

prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza e ripartire le

spese giudiziarie secondo equità: per decidere chi e in che misura debba sopportare

le spese e le ripetibili egli, di regola, valuterà sommariamente quale sarebbe

stato il presumibile esito del processo (FF 2006 p. 6669; Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 25

ad art. 107 CPC); se tuttavia la caducità della causa è provocata da una parte,

questa va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a

rispondere dei costi (TF 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2; II CCA 22

settembre 2020 inc. n .12.2020.58; IICCA 15 gennaio 2020 inc. 12.2017.22);

che

in concreto sono gli stessi appellanti, non avendo inoltrato la richiesta di

prova a futura memoria e non avendo rivendicato la restituzione degli oggetti e

dei beni nella procedura di merito, ad avere reso l’istanza priva di oggetto e

di interesse, di modo che si giustificava di addossare loro in solido gli oneri

processuali;

che

l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo

questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere

decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b

cfr. 3 LOG);

che

in considerazione delle particolarità del caso si può rinunciare al prelievo di

spese processuali, ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla

controparte, a cui l’appello non è stato notificato;

che

il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale

federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 23

dicembre 2020 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

2. Non si prelevano

spese

processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).