12.2020.166
Locazione - risarcimento del danno da parte del locatore - appello irricevibile
15 aprile 2021Italiano9 min
i rimanenti 15/16 a carico degli attori in solido, con l’obbligo per questi
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.166
Lugano
15 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.23 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 settembre 2016
da
AP
1
AP
2
contro
AO
1
rappr. da: RA 1
chiedente la condanna
del convenuto al pagamento dell’importo complessivo di fr. 58'382.- a titolo di
“indennizzo”;
domanda avversata dal
convenuto che con azione riconvenzionale 6 dicembre 2016, a cui si sono opposti
gli attori, ha postulato la loro condanna al versmento di fr. 7'000.- a titolo
di pigioni non pagate dal 1° marzo 2016;
domande sulle quali il
Pretore ha statuito con sentenza 23 novembre 2020 con cui ha parzialmente
accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 3'600.-in
favore degli attori in solido, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'750.- e
le spese di fr. 250.- a suo carico in ragione di 1/16 e i rimanenti 15/16 a
carico degli attori in solido, con l’obbligo per questi ultimi, sempre in
solido, di rifondere alla controparte fr. 4'860.- a titolo di ripetibili
ridotte, e accolto parzialmente l’azione riconvenzionale, condannando gli
attori in solido al versamento in favore del convenuto di fr. 3'500.- , senza
prelevare spese processuali e compensando le ripetibili;
appellanti gli attori
con appello 23 dicembre 2020 con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere la petizione, di modificare il relativo dispositivo
sulle spese giudiziarie e di respingere l’azione riconvenzionale, con protesta
delle spese giudiziarie;
considerato che il
gravame non è stato intimato al convenuto per osservazioni;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto: che gli attori dal 1° agosto 2005 conducevano in
locazione un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ per una
pigione di fr. 600.- mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 100.-
mensili (doc. 4);
che
a seguito della vendita dell’immobile dal mese di settembre 2012 è subentrato
nel contratto in qualità di locatore AO 1 (doc. P);
che
nel mese di gennaio 2016 i conduttori hanno avvisato il locatore della presenza
di topi nell’ente locato e il successivo 4 febbraio AP 1 gli ha ingiunto un
termine di 15 giorni per risolvere la situazione, scaduto il quale i conduttori
avrebbero depositato le pigioni (doc. rich. I). Il 10 febbraio 2016 AO 1 ha
fatto intervenire una ditta specializzata che ha posizionato nell’appartamento
alcune esche velenose per topi;
che
con scritto 18 febbraio 2016 AO 1 ha concesso ai conduttori “la disdetta
anticipata per giusta causa per presenza di topi/ratti nell’appartamento non
considerando più validi i modi e i termini previsti dal contratto di locazione”,
permettendo loro di lasciare l’appartamento entro e non oltre il 31 luglio 2016
e impegnandosi “alla restituzione dell’affitto del mese corrente alla
restituzione delle chiavi” (doc. A);
che
dal mese di marzo 2016 i conduttori hanno lasciato l’ente locato, lasciandovi
depositati mobili e sacchi della spazzatura pieni di vestiti;
che
il 15 luglio 2016 gli istanti hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di Biasca per ottenere dal locatore un indennizzo di fr. 48'382.-
a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell’inagibilità dell’ente
locato, infestato dai ratti che avrebbero rovinato tutto il mobilio e i loro
vestiti;
che
il 19 luglio 2016 AP 2 ha depositato tutte le chiavi alla Pretura del Distretto
di Riviera senza nulla aggiungere, e le stesse sono poi state consegnate al
locatore il successivo 8 agosto (incarto SO.2016.209 agli atti);
che
con istanza 23 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno adito la Pretura del Distretto di
Riviera chiedendo che fosse fatto divieto al locatore di alterare o eliminare i
mobili e gli effetti personali ancora presenti nell’ente locato, ritenuto che
la vertenza concernente il risarcimento del danno non era ancora terminata e
che il deposito da parte loro delle chiavi in Pretura il 19 luglio precedente avrebbe
dovuto essere inteso a titolo cautelativo;
che
con decisione supercautelare del 23 agosto 2016 l’allora Pretora del Distretto
di Riviera ha fatto ordine al locatore di non alterare e eliminare i beni
esistenti nell’ente locato, rispettivamente di non alterare lo stato
dell’appartamento precedentemente a disposizione dei conduttori;
che
al termine dell’udienza di discussione 24 agosto 2016 la allora giudice ha
deciso seduta stante in via cautelare nelle more istruttorie, facendo ordine al
locatore di consegnare tutte le chiavi alla Pretura e vietandogli di usare
l’ente locato, che sarebbe restato a disposizione dei conduttori. Ella ha
altresì fissato agli istanti un termine di 15 giorni per, tra l’altro, chiedere
una prova a futura memoria riguardante la costatazione dei locali e dei beni
presenti nell’appartamento, rispettivamente del loro valore; scaduto tale
termine sarebbe stato possibile emanare senza altre formalità la decisione
definitiva in merito all’assegnazione delle chiavi;
che
il locatore ha consegnato le chiavi ancora il medesimo giorno;
che
con scritto 26 agosto 2016 rispettivamente 27 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno
autorizzato la restituzione delle chiavi al locatore, poiché lo scopo del
deposito in Pretura non aveva “più ragione di essere”, posto che “c’è
già stato l’inquinamento delle prove”, precisando di mantenere il divieto
fatto al locatore di disporre delle loro cose;
che
il 2 settembre 2016 tutte le chiavi sono state restituite al locatore;
che
con petizione 20 settembre 2016 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria
autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio AO 1 per ottenerne la
condanna al pagamento dell’importo complessivo di fr. 58'382.- (corrispondenti
a fr. 48'382.- a titolo di indennizzo fatto valere con l’istanza di
conciliazione, oltre a fr. 10'000.- “per l’eliminazione parziale
dell’abbigliamento e di altri oggetti” dopo la riconsegna delle chiavi al
locatore da parte della Pretura in data 8 agosto 2016);
che
con risposta e domanda riconvenzionale 6 dicembre 2016 il convenuto si è
integralmente opposto alla pretesa degli attori, postulando la loro condanna al
pagamento di fr. 7'000.- a titolo di pigioni non pagate dal 1° marzo 2016;
che
il 30 settembre 2020 la nuova Pretora del Distretto di Riviera si è ricusata;
che
con decisione 23 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento in
favore degli attori in solido di fr. 3'600, ponendo la tassa di giustizia di
fr. 2'750.- e le spese di fr. 250.- a carico del convenuto in ragione di 1/16 e
Fatti
i rimanenti 15/16 a carico degli attori in solido, con l’obbligo per questi
ultimi, sempre in solido, di rifondere alla controparte fr. 4'860.- a titolo di
ripetibili ridotte, e parzialmente accolto l’azione riconvenzionale,
condannando gli attori in solido al versamento in favore del convenuto di fr.
3'500, senza prelevare spese processuali e compensando le ripetibili;
che
con appello 23 dicembre 2020 gli attori chiedono la riforma della decisione
impugnata nel senso di accogliere la petizione, di modificare il relativo
dispositivo sulle spese giudiziarie e di respingere l’azione riconvenzionale;
che l’appello non è stato intimato alla controparte per
la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);
che
i documenti prodotti con l’appello erano già presenti nell’incarto pretorile;
che
con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e
l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo
semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non
deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr.
Considerandi
II CCA del 16 luglio 2020, inc. 12.2020.41);
che
per quanto attiene alla pretesa fatta valere con la petizione gli appellanti si
limitano a osservare di non essersi “mai disinteressati del mobilio e tutti
gli effetti personali presenti e rimasti nell’appartamento”, gli stessi non
potendo essere recuperati “a causa delle cattive condizioni in cui destava
l’ente locato” che “necessitava di importanti interventi sanatori per
mantenere le condizioni di agibilità”, senza censurare le argomentazioni
del Pretore, il quale, sulla base delle risultanze istruttorie ha concluso che
i conduttori, a cui incombeva l’onere della prova, non erano riusciti a
dimostrare l’esistenza di un’infestazione di topi tale da rendere inabitabile
l’ente locato;
che
per quanto concerne l’azione riconvenzionale e il dispositivo sulle spese
giudiziarie gli appellanti non spendono una parola per spiegare le ragioni di
fatto e di diritto per cui le conclusioni del Pretore al riguardo sarebbero
errate;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta
l’irricevibilità del rimedio giuridico per carente motivazione, non essendo
adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC;
che
l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo
questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere
decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b
cfr. 3 LOG);
che
in considerazione delle particolarità del caso si può rinunciare al prelievo
delle spese processuali secondo la soccombenza (art. 106 CPC e art. 9 cpv. 3
LTG), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla controparte, a cui
l’appello non è stato notificato;
che
il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale
federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 23
dicembre 2020 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.
2. Non si prelevano
spese
processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).