Lexipedia

Decisione

12.2020.166

Locazione - risarcimento del danno da parte del locatore - appello irricevibile

15 aprile 2021Italiano9 min

i rimanenti 15/16 a carico degli attori in solido, con l’obbligo per questi

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.166

Lugano

15 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.23 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 21 settembre 2016

da

AP

1

AP

2

contro

AO

1

rappr. da: RA 1

chiedente la condanna

del convenuto al pagamento dell’importo complessivo di fr. 58'382.- a titolo di

“indennizzo”;

domanda avversata dal

convenuto che con azione riconvenzionale 6 dicembre 2016, a cui si sono opposti

gli attori, ha postulato la loro condanna al versmento di fr. 7'000.- a titolo

di pigioni non pagate dal 1° marzo 2016;

domande sulle quali il

Pretore ha statuito con sentenza 23 novembre 2020 con cui ha parzialmente

accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 3'600.-in

favore degli attori in solido, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'750.- e

le spese di fr. 250.- a suo carico in ragione di 1/16 e i rimanenti 15/16 a

carico degli attori in solido, con l’obbligo per questi ultimi, sempre in

solido, di rifondere alla controparte fr. 4'860.- a titolo di ripetibili

ridotte, e accolto parzialmente l’azione riconvenzionale, condannando gli

attori in solido al versamento in favore del convenuto di fr. 3'500.- , senza

prelevare spese processuali e compensando le ripetibili;

appellanti gli attori

con appello 23 dicembre 2020 con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato

nel senso di accogliere la petizione, di modificare il relativo dispositivo

sulle spese giudiziarie e di respingere l’azione riconvenzionale, con protesta

delle spese giudiziarie;

considerato che il

gravame non è stato intimato al convenuto per osservazioni;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto: che gli attori dal 1° agosto 2005 conducevano in

locazione un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ per una

pigione di fr. 600.- mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 100.-

mensili (doc. 4);

che

a seguito della vendita dell’immobile dal mese di settembre 2012 è subentrato

nel contratto in qualità di locatore AO 1 (doc. P);

che

nel mese di gennaio 2016 i conduttori hanno avvisato il locatore della presenza

di topi nell’ente locato e il successivo 4 febbraio AP 1 gli ha ingiunto un

termine di 15 giorni per risolvere la situazione, scaduto il quale i conduttori

avrebbero depositato le pigioni (doc. rich. I). Il 10 febbraio 2016 AO 1 ha

fatto intervenire una ditta specializzata che ha posizionato nell’appartamento

alcune esche velenose per topi;

che

con scritto 18 febbraio 2016 AO 1 ha concesso ai conduttori “la disdetta

anticipata per giusta causa per presenza di topi/ratti nell’appartamento non

considerando più validi i modi e i termini previsti dal contratto di locazione”,

permettendo loro di lasciare l’appartamento entro e non oltre il 31 luglio 2016

e impegnandosi “alla restituzione dell’affitto del mese corrente alla

restituzione delle chiavi” (doc. A);

che

dal mese di marzo 2016 i conduttori hanno lasciato l’ente locato, lasciandovi

depositati mobili e sacchi della spazzatura pieni di vestiti;

che

il 15 luglio 2016 gli istanti hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia

di locazione di Biasca per ottenere dal locatore un indennizzo di fr. 48'382.-

a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell’inagibilità dell’ente

locato, infestato dai ratti che avrebbero rovinato tutto il mobilio e i loro

vestiti;

che

il 19 luglio 2016 AP 2 ha depositato tutte le chiavi alla Pretura del Distretto

di Riviera senza nulla aggiungere, e le stesse sono poi state consegnate al

locatore il successivo 8 agosto (incarto SO.2016.209 agli atti);

che

con istanza 23 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno adito la Pretura del Distretto di

Riviera chiedendo che fosse fatto divieto al locatore di alterare o eliminare i

mobili e gli effetti personali ancora presenti nell’ente locato, ritenuto che

la vertenza concernente il risarcimento del danno non era ancora terminata e

che il deposito da parte loro delle chiavi in Pretura il 19 luglio precedente avrebbe

dovuto essere inteso a titolo cautelativo;

che

con decisione supercautelare del 23 agosto 2016 l’allora Pretora del Distretto

di Riviera ha fatto ordine al locatore di non alterare e eliminare i beni

esistenti nell’ente locato, rispettivamente di non alterare lo stato

dell’appartamento precedentemente a disposizione dei conduttori;

che

al termine dell’udienza di discussione 24 agosto 2016 la allora giudice ha

deciso seduta stante in via cautelare nelle more istruttorie, facendo ordine al

locatore di consegnare tutte le chiavi alla Pretura e vietandogli di usare

l’ente locato, che sarebbe restato a disposizione dei conduttori. Ella ha

altresì fissato agli istanti un termine di 15 giorni per, tra l’altro, chiedere

una prova a futura memoria riguardante la costatazione dei locali e dei beni

presenti nell’appartamento, rispettivamente del loro valore; scaduto tale

termine sarebbe stato possibile emanare senza altre formalità la decisione

definitiva in merito all’assegnazione delle chiavi;

che

il locatore ha consegnato le chiavi ancora il medesimo giorno;

che

con scritto 26 agosto 2016 rispettivamente 27 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno

autorizzato la restituzione delle chiavi al locatore, poiché lo scopo del

deposito in Pretura non aveva “più ragione di essere”, posto che “c’è

già stato l’inquinamento delle prove”, precisando di mantenere il divieto

fatto al locatore di disporre delle loro cose;

che

il 2 settembre 2016 tutte le chiavi sono state restituite al locatore;

che

con petizione 20 settembre 2016 AP 1 e AP 2, al beneficio della necessaria

autorizzazione ad agire, hanno convenuto in giudizio AO 1 per ottenerne la

condanna al pagamento dell’importo complessivo di fr. 58'382.- (corrispondenti

a fr. 48'382.- a titolo di indennizzo fatto valere con l’istanza di

conciliazione, oltre a fr. 10'000.- “per l’eliminazione parziale

dell’abbigliamento e di altri oggetti” dopo la riconsegna delle chiavi al

locatore da parte della Pretura in data 8 agosto 2016);

che

con risposta e domanda riconvenzionale 6 dicembre 2016 il convenuto si è

integralmente opposto alla pretesa degli attori, postulando la loro condanna al

pagamento di fr. 7'000.- a titolo di pigioni non pagate dal 1° marzo 2016;

che

il 30 settembre 2020 la nuova Pretora del Distretto di Riviera si è ricusata;

che

con decisione 23 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento in

favore degli attori in solido di fr. 3'600, ponendo la tassa di giustizia di

fr. 2'750.- e le spese di fr. 250.- a carico del convenuto in ragione di 1/16 e

Fatti

i rimanenti 15/16 a carico degli attori in solido, con l’obbligo per questi

ultimi, sempre in solido, di rifondere alla controparte fr. 4'860.- a titolo di

ripetibili ridotte, e parzialmente accolto l’azione riconvenzionale,

condannando gli attori in solido al versamento in favore del convenuto di fr.

3'500, senza prelevare spese processuali e compensando le ripetibili;

che

con appello 23 dicembre 2020 gli attori chiedono la riforma della decisione

impugnata nel senso di accogliere la petizione, di modificare il relativo

dispositivo sulle spese giudiziarie e di respingere l’azione riconvenzionale;

che l’appello non è stato intimato alla controparte per

la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);

che

i documenti prodotti con l’appello erano già presenti nell’incarto pretorile;

che

con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e

l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo

semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non

deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr.

Considerandi

II CCA del 16 luglio 2020, inc. 12.2020.41);

che

per quanto attiene alla pretesa fatta valere con la petizione gli appellanti si

limitano a osservare di non essersi “mai disinteressati del mobilio e tutti

gli effetti personali presenti e rimasti nell’appartamento”, gli stessi non

potendo essere recuperati “a causa delle cattive condizioni in cui destava

l’ente locato” che “necessitava di importanti interventi sanatori per

mantenere le condizioni di agibilità”, senza censurare le argomentazioni

del Pretore, il quale, sulla base delle risultanze istruttorie ha concluso che

i conduttori, a cui incombeva l’onere della prova, non erano riusciti a

dimostrare l’esistenza di un’infestazione di topi tale da rendere inabitabile

l’ente locato;

che

per quanto concerne l’azione riconvenzionale e il dispositivo sulle spese

giudiziarie gli appellanti non spendono una parola per spiegare le ragioni di

fatto e di diritto per cui le conclusioni del Pretore al riguardo sarebbero

errate;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta

l’irricevibilità del rimedio giuridico per carente motivazione, non essendo

adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC;

che

l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo

questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere

decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b

cfr. 3 LOG);

che

in considerazione delle particolarità del caso si può rinunciare al prelievo

delle spese processuali secondo la soccombenza (art. 106 CPC e art. 9 cpv. 3

LTG), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla controparte, a cui

l’appello non è stato notificato;

che

il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale

federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 23

dicembre 2020 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

2. Non si prelevano

spese

processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).