12.2020.18
Reclamo in materia di ripetibili, indennità d'inconvenienza per un avvocato che agisce in una propria causa
1 settembre 2020Italiano14 min
all’ASI e la procura o giustificativo analogo di questa associazione all’avv. __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.18
Lugano
1 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2018.7 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 11 gennaio 2018 da
CO
1
rappr. da: RA 1
contro
RE
1
con cui l’attrice ha
chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio
cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr.
10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore della convenuta;
domanda avversata dalla
convenuta con risposta 5 marzo 2018 nell’ambito della quale ha formulato una
domanda riconvenzionale di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni;
su cui il Pretore
aggiunto si è pronunciato con decisione 16 novembre 2018 stralciando dal ruolo
la petizione in seguito a ritiro della stessa e respingendo in ordine in quanto
irricevibile la domanda riconvenzionale;
ricordato che con
decisione 26 luglio 2019, inc. 12.2019.5, questa Camera ha annullato il
dispositivo n. 2 di quel giudizio rinviando gli atti al primo giudice per
procedere come ai considerandi;
e ora, avendo il Pretore
aggiunto nuovamente deciso in data 30 dicembre 2019 sulle spese e sulle
ripetibili inerenti allo stralcio (per ritiro) della petizione di CO 1, sul
reclamo 5 febbraio 2020 dell’avv. RE 1 con cui chiede di accertare la nullità,
subordinatamente annullare, in ulteriore subordine riformare questa seconda
decisione nel senso di determinare una somma corretta in suo favore a titolo di
indennità, con protesta di spese e ripetibili;
mentre CO 1 ha comunicato
in data 4 marzo 2020 di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
Fatti
1. Con
petizione 11 gennaio 2018 CO 1 ha chiesto di ordinare alla banca __________, di
chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il
saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr.
332.- a favore dell’avv. RE 1, tenuto conto della conclusione di un rapporto di
sublocazione tra le parti così come descritto nell’atto introduttivo di causa.
In data 5 marzo 2018 l’avv.
RE 1 ha presentato la risposta con cui ha contestato la legittimazione della
rappresentante dell’attrice (ossia l’Associazione Svizzera Inquilini, Ufficio
regionale di Lugano: in seguito ASI), ha invocato la nullità della procedura
svoltasi dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano
Ovest, ha rimproverato alla controparte il mancato rispetto degli accordi
raggiunti con conseguente insorgenza di danni prudenzialmente quantificati in
fr. 50'000.- che ha fatto valere in via riconvenzionale, ha sollevato la
nullità del contratto di locazione sorto tra CO 1 e __________ R__________ e di
conseguenza postulato il versamento dell’importo depositato pari a fr. 10'000.-
oltre interessi a suo favore, a titolo di parziale copertura dei danni subiti.
In sede di replica e osservazioni alla riconvenzionale CO 1 ha respinto le
eccezioni e obiezioni della convenuta riconfermando la richiesta formulata con
la petizione, ha quindi contestato l’azione riconvenzionale in quanto
improponibile proceduralmente e comunque da respingere nel merito per assenza
dei presupposti di un risarcimento.
In sede di duplica e replica riconvenzionale l’avv. RE 1 ha ribadito le sue
eccezioni e contestazioni postulando l’accertamento della nullità del
procedimento avviato dalla controparte, quindi ha chiesto di rimettere l’azione
principale e quella riconvenzionale al giudice competente per il valore
maggiore.
All’udienza del 18 giugno 2018 le parti si sono riconfermate nelle rispettive
allegazioni e domande, l’avv. RE 1 notificando delle prove la cui assunzione
(se si esclude la produzione del doc. 3) è stata respinta dal Pretore aggiunto
con disposizione ordinatoria del 20 giugno successivo. Con questo medesimo atto
procedurale è stato fissato un termine all’attrice per produrre la procura
all’ASI e la procura o giustificativo analogo di questa associazione all’avv. __________
C__________. Quest’ultima ha dato seguito alle richieste con lettera 26 giugno
2018 e con la documentazione a essa allegata.
All’udienza delle arringhe finali tenutasi il 10 settembre 2018 le parti si
sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, sia in merito all’azione
principale che all’azione riconvenzionale. L’avv. RE 1 e l’avv. C__________
hanno nuovamente dibattuto sulla legittimità di quest’ultima a rappresentare CO
1 nella presente causa.
Con lettera 6 novembre 2018 l’ASI ha comunicato il ritiro della petizione e
chiesto lo stralcio della causa principale e della riconvenzionale, l’attrice
avendo ottenuto dal nuovo locatore la liberazione integrale della cauzione
oggetto di causa.
2. Con
decisione 16 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la
petizione di CO 1, ha posto la tassa di giustizia e le spese a suo carico e
l’ha condannata a rifondere all’avv. RE 1 fr. 500.- a titolo di indennità; con
la medesima decisione ha respinto in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale
di quest’ultima, condannandola al pagamento di tassa e spese nonché a rifondere
alla controparte fr. 500.- a titolo di indennità.
Con decisione 26 luglio 2019 (inc. 12.2019.5) questa Camera ha accolto il
reclamo 10 gennaio 2019 dell’avv. RE 1 contro il dispositivo sulle spese della
decisione di stralcio, ella non avendo avuto la possibilità di esprimersi in
merito, con l’aggiunta che la fissazione dell’indennità era rimasta priva di
motivazione. Con decisione di medesima data (inc. 12.2019.4) questa Camera ha
invece respinto l’appello dell’avv. RE 1 contro il pronunciato di
irricevibilità della sua azione riconvenzionale.
Con disposizione ordinatoria 3 ottobre 2018 (recte 2019) il Pretore
aggiunto ha così fissato alle parti un termine di 15 giorni per produrre
osservazioni sulle spese giudiziarie.
Con scritto 8 ottobre 2018 (recte: 2019) la rappresentante di CO 1 ha
chiesto la conferma di quanto in precedenza deciso.
Dal canto suo l’avv. RE 1, con osservazioni 12 novembre 2019, ossia entro il
termine prorogato dal primo giudice, ha chiesto, vista la desistenza della
controparte, che le ripetibili siano calcolate secondo la formula che media l’onorario
secondo il valore con quello in base al tempo impiegato e ha evidenziato gli
sforzi profusi nella causa con riferimento anche alla domanda riconvenzionale.
Ella ha quantificato il suo dispendio in 20 ore da calcolarsi a fr. 400.-/ora
per il procedimento di primo grado e ha allegato una nota professionale di fr.
9'208,38 (fr. 8'000.- di onorario, fr. 550.- di spese e fr. 658,35 per l’IVA).
3. Con
decisione 30 dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha così modificato il
dispositivo n. 2 della sua decisione 16 novembre 2018: “le spese giudiziarie
per complessivi CHF 300.--, già anticipate dalla parte attrice, restano a suo
carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta CHF 30.-- a titolo di
indennità”. Il primo giudice ha riconosciuto questo importo a titolo di
spese. Egli ha quindi ritenuto che le norme richiamate dall’avv. RE 1 si
riferivano alle spese ripetibili per la rappresentanza professionale in
giudizio, in concreto non applicabili essendosi ella difesa da sola, mentre
l’indennità di inconvenienza dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, che entrava
certamente in considerazione, andava negata siccome non motivata, una perdita
di guadagno risultando peraltro piuttosto inverosimile, sia in relazione alla
redazione degli allegati scritti che per le comparse all’udienza.
Avverso questa decisione è insorta l’avv. RE 1 con reclamo 5 febbraio 2020 (emendato
in data 15 giugno 2020 a seguito dell’ordinanza 29 maggio 2020 di questo
giudice), con cui ha postulato di accertare la nullità, subordinatamente di
annullare il primo giudizio e in ulteriore subordine di riformarlo nel senso di
determinare una somma corretta a titolo di indennità. Degli argomenti contenuti
nel reclamo si dirà nei prossimi considerandi.
L’ASI, in rappresentanza di CO 1, ha comunicato di non avere osservazioni da
formulare al reclamo.
4.
Nel caso
concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo
pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un
valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di
un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è competente a statuire sul
reclamo dell’istante, inoltrato tempestivamente.
5. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se sono
stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
6. La
reclamante invoca in primo luogo l’ossequio dei dettami della sentenza 26
luglio 2019 di questa Camera (inc. 12.2019.5). Ora, quanto indicato in quel
giudizio è stato rispettato dal primo giudice: come sopra esposto, con
disposizione ordinatoria 3 ottobre 2018 (recte: 2019), egli ha assegnato
alle parti un termine, poi prorogato a favore dell’avv. RE 1, per esprimersi
sul tema delle spese giudiziarie, quindi nella sua decisione ha ampiamente
motivato sia l’ammontare di spese a favore di quest’ultima sia la negazione di
un’indennità d’inconvenienza. Non è quindi dato comprendere cosa altro intenda
dedurre la reclamante dal precedente giudizio di questa Camera.
A sostegno della sua pretesa l’avv. RE 1 afferma che il procedimento è stato
lungo e farraginoso, non avvedendosi però di averlo essa stessa reso tale
sollevando una serie di eccezioni, in parte pretestuose, e una domanda
riconvenzionale rivelatasi irricevibile. In ogni modo si impone di osservare
che a fronte del termine sopra ricordato per presentare osservazioni, l’avv. RE
1 ha prodotto uno scritto di tre pagine in data 12 novembre 2019, con generiche
considerazioni che si ritrovano in parte nel reclamo, e un’altrettanto generica
nota d’onorario e spese di medesima data. In altri termini, l’interessata si è
limitata a esporre 20 ore a fr. 400.-/ora, ma senza dettagliare questo
dispendio orario, come era più che lecito attendersi. Giova aggiungere che
nella sua richiesta di indennità ella inserisce “il maggior valore dovuto
alla riconvenzionale” (v. osservazioni 12 novembre 2019, pag. 2 i.f.), ma
non considera che in relazione a quest’ultima, che l’ha vista soccombente (v.
Considerandi
II CCA 26 luglio 2019, inc. 12.2019.4), nulla può pretendere. Il rimprovero
mosso al primo giudice riguardante l’assenza di una motivazione è pertanto del
tutto infondato.
7.
La
reclamante rimprovera poi al Pretore aggiunto la mancata applicazione del
Regolamento sulle ripetibili e in particolare dell’art. 13 cpv. 2,
rispettivamente della formula che consente, in determinati casi, di mediare l’onorario
a tempo con l’onorario ad valorem. Ella non si confronta tuttavia con
l’argomentazione del primo giudice che ha spiegato per quale ragione detta
norma non è applicabile (v. decisione impugnata, pag. 3 in alto). Anche volendo
prescindere da questo difetto di motivazione del reclamo, ancora una volta
occorre osservare che l’avv. RE 1 non ha fornito un elenco delle prestazioni
che vorrebbe vedersi riconoscere, né proposto un calcolo in applicazione della
menzionata formula; calcolo che non deve certo effettuare questo giudice, a
maggior ragione in assenza della possibilità di verificare quali prestazioni possano
essere riconosciute e quali no. Anche su questo punto il reclamo, per quanto
ricevibile, dev’essere respinto.
8.
Da
ultimo la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non aver considerato che
ella, quale avvocato indipendente, o lavora per i clienti oppure lavora per le
cause dove è implicata personalmente, sottraendo tempo e denaro alla propria
attività professionale. La censura è parzialmente fondata. Occorre nondimeno
premettere che non ha errato il primo giudice nel sostenere che gli allegati
della causa di prima sede potevano senz’altro essere redatti nel tempo libero. A
ciò va aggiunto che di principio l’indennità per l’avvocato che agisce in una
propria causa presuppone, oltre alla già ricordata motivazione, che la
fattispecie sia complessa e con un alto valore litigioso, abbia comportato un
notevole dispendio di tempo e tra questo e il risultato vi sia un rapporto
ragionevole (v. A. Urwyler/M. Grütter
in: DIKE - Komm - ZPO, 2a ed., n. 25 ad art. 95, con rinvii al Messaggio
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero e alla
giurisprudenza del Tribunale federale ). Come emerge dal riassunto dei fatti,
la causa promossa da CO 1 non era né complessa né aveva un alto valore
litigioso, mentre le eccezioni sollevate dalla convenuta erano in parte
pretestuose, per cui gli allegati scritti non necessitavano di un notevole
dispendio di tempo, come a torto preteso, e quindi potevano essere redatti nel
tempo libero.
È d’altro canto altrettanto vero che l’adeguata indennità d’inconvenienza va
stabilita dal giudice ex aequo et bono in virtù del suo ampio margine di
apprezzamento (sempre in applicazione dei principi sopra ricordati) (v. Suter/Von Holzen in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, 3a ed., n. 42 ad art.
95; Tappy in: Commentaire romand,
Code de Procedure Civile, 2a ed., n. 36 ad art. 95). Ora, come si è
detto, se non è errato sostenere che l’elaborazione degli allegati è potuta
avvenire al di fuori dei normali tempi lavorativi, altrettanto non si può dire per
la partecipazione alle due udienze (quella del 18 giugno 2018 e la successiva
del 10 settembre) e ciò senza che sia necessario esigere particolare
spiegazione dall’interessata al riguardo. In assenza di più precise indicazioni
contenute negli atti, la durata di queste udienze può essere stimata in 2 ore
(complessivamente) che possono essere remunerate in ragione di fr. 250.- l’una,
la tariffa oraria esposta dall’avv. RE 1 risultando per il caso in esame
manifestamente eccessiva. Ritenuto che il ritiro della petizione è avvenuto
dopo le citate udienze si giustifica di riconoscere un’indennità per la
partecipazione alle medesime.
9.
In
conclusione, per i motivi esposti al considerando che precede, alla reclamante
può essere riconosciuta un’adeguata indennità d’inconvenienza ai sensi
dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC dell’ammontare di fr. 500.-. L’indennità
complessiva, per considerare le spese riconosciute dal primo giudice e l’IVA,
viene arrotondata in fr. 600.-.
Il reclamo è pertanto parzialmente accolto con conseguente modifica del
dispositivo n. 2 della Decisione 16 novembre 2018, inc. SE.2018.7 del Pretore
aggiunto del Distretto di Lugano.
Le spese processuali del presente giudizio sono poste in ragione di fr. 50.- a
carico dell’avv. RE 1 in virtù dell’accoglimento solo parziale del reclamo. Non
si assegnano indennità a CO 1, che ha rinunciato a presentare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il
reclamo 5 febbraio/15 giugno 2020 dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto.
La Decisione 30 dicembre 2019 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 4, è riformata nel senso che il dispositivo n. 2 della Decisione 16
novembre 2018 del medesimo giudice nell’inc. SE.2018.7 è così modificato:
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-, già anticipate dalla parte attrice,
restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 600.- a
titolo di indennità.
2. Le
spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico della reclamante. Il maggiore
anticipo versato sarà restituito. Non
si assegnano indennità.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (v. pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).