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Decisione

12.2020.18

Reclamo in materia di ripetibili, indennità d'inconvenienza per un avvocato che agisce in una propria causa

1 settembre 2020Italiano14 min

all’ASI e la procura o giustificativo analogo di questa associazione all’avv. __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.18

Lugano

1 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2018.7 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 11 gennaio 2018 da

CO

1

rappr. da: RA 1

contro

RE

1

con cui l’attrice ha

chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio

cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr.

10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore della convenuta;

domanda avversata dalla

convenuta con risposta 5 marzo 2018 nell’ambito della quale ha formulato una

domanda riconvenzionale di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni;

su cui il Pretore

aggiunto si è pronunciato con decisione 16 novembre 2018 stralciando dal ruolo

la petizione in seguito a ritiro della stessa e respingendo in ordine in quanto

irricevibile la domanda riconvenzionale;

ricordato che con

decisione 26 luglio 2019, inc. 12.2019.5, questa Camera ha annullato il

dispositivo n. 2 di quel giudizio rinviando gli atti al primo giudice per

procedere come ai considerandi;

e ora, avendo il Pretore

aggiunto nuovamente deciso in data 30 dicembre 2019 sulle spese e sulle

ripetibili inerenti allo stralcio (per ritiro) della petizione di CO 1, sul

reclamo 5 febbraio 2020 dell’avv. RE 1 con cui chiede di accertare la nullità,

subordinatamente annullare, in ulteriore subordine riformare questa seconda

decisione nel senso di determinare una somma corretta in suo favore a titolo di

indennità, con protesta di spese e ripetibili;

mentre CO 1 ha comunicato

in data 4 marzo 2020 di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

Fatti

1. Con

petizione 11 gennaio 2018 CO 1 ha chiesto di ordinare alla banca __________, di

chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il

saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr.

332.- a favore dell’avv. RE 1, tenuto conto della conclusione di un rapporto di

sublocazione tra le parti così come descritto nell’atto introduttivo di causa.

In data 5 marzo 2018 l’avv.

RE 1 ha presentato la risposta con cui ha contestato la legittimazione della

rappresentante dell’attrice (ossia l’Associazione Svizzera Inquilini, Ufficio

regionale di Lugano: in seguito ASI), ha invocato la nullità della procedura

svoltasi dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano

Ovest, ha rimproverato alla controparte il mancato rispetto degli accordi

raggiunti con conseguente insorgenza di danni prudenzialmente quantificati in

fr. 50'000.- che ha fatto valere in via riconvenzionale, ha sollevato la

nullità del contratto di locazione sorto tra CO 1 e __________ R__________ e di

conseguenza postulato il versamento dell’importo depositato pari a fr. 10'000.-

oltre interessi a suo favore, a titolo di parziale copertura dei danni subiti.

In sede di replica e osservazioni alla riconvenzionale CO 1 ha respinto le

eccezioni e obiezioni della convenuta riconfermando la richiesta formulata con

la petizione, ha quindi contestato l’azione riconvenzionale in quanto

improponibile proceduralmente e comunque da respingere nel merito per assenza

dei presupposti di un risarcimento.

In sede di duplica e replica riconvenzionale l’avv. RE 1 ha ribadito le sue

eccezioni e contestazioni postulando l’accertamento della nullità del

procedimento avviato dalla controparte, quindi ha chiesto di rimettere l’azione

principale e quella riconvenzionale al giudice competente per il valore

maggiore.

All’udienza del 18 giugno 2018 le parti si sono riconfermate nelle rispettive

allegazioni e domande, l’avv. RE 1 notificando delle prove la cui assunzione

(se si esclude la produzione del doc. 3) è stata respinta dal Pretore aggiunto

con disposizione ordinatoria del 20 giugno successivo. Con questo medesimo atto

procedurale è stato fissato un termine all’attrice per produrre la procura

all’ASI e la procura o giustificativo analogo di questa associazione all’avv. __________

C__________. Quest’ultima ha dato seguito alle richieste con lettera 26 giugno

2018 e con la documentazione a essa allegata.

All’udienza delle arringhe finali tenutasi il 10 settembre 2018 le parti si

sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, sia in merito all’azione

principale che all’azione riconvenzionale. L’avv. RE 1 e l’avv. C__________

hanno nuovamente dibattuto sulla legittimità di quest’ultima a rappresentare CO

1 nella presente causa.

Con lettera 6 novembre 2018 l’ASI ha comunicato il ritiro della petizione e

chiesto lo stralcio della causa principale e della riconvenzionale, l’attrice

avendo ottenuto dal nuovo locatore la liberazione integrale della cauzione

oggetto di causa.

2. Con

decisione 16 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la

petizione di CO 1, ha posto la tassa di giustizia e le spese a suo carico e

l’ha condannata a rifondere all’avv. RE 1 fr. 500.- a titolo di indennità; con

la medesima decisione ha respinto in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale

di quest’ultima, condannandola al pagamento di tassa e spese nonché a rifondere

alla controparte fr. 500.- a titolo di indennità.

Con decisione 26 luglio 2019 (inc. 12.2019.5) questa Camera ha accolto il

reclamo 10 gennaio 2019 dell’avv. RE 1 contro il dispositivo sulle spese della

decisione di stralcio, ella non avendo avuto la possibilità di esprimersi in

merito, con l’aggiunta che la fissazione dell’indennità era rimasta priva di

motivazione. Con decisione di medesima data (inc. 12.2019.4) questa Camera ha

invece respinto l’appello dell’avv. RE 1 contro il pronunciato di

irricevibilità della sua azione riconvenzionale.

Con disposizione ordinatoria 3 ottobre 2018 (recte 2019) il Pretore

aggiunto ha così fissato alle parti un termine di 15 giorni per produrre

osservazioni sulle spese giudiziarie.

Con scritto 8 ottobre 2018 (recte: 2019) la rappresentante di CO 1 ha

chiesto la conferma di quanto in precedenza deciso.

Dal canto suo l’avv. RE 1, con osservazioni 12 novembre 2019, ossia entro il

termine prorogato dal primo giudice, ha chiesto, vista la desistenza della

controparte, che le ripetibili siano calcolate secondo la formula che media l’onorario

secondo il valore con quello in base al tempo impiegato e ha evidenziato gli

sforzi profusi nella causa con riferimento anche alla domanda riconvenzionale.

Ella ha quantificato il suo dispendio in 20 ore da calcolarsi a fr. 400.-/ora

per il procedimento di primo grado e ha allegato una nota professionale di fr.

9'208,38 (fr. 8'000.- di onorario, fr. 550.- di spese e fr. 658,35 per l’IVA).

3. Con

decisione 30 dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha così modificato il

dispositivo n. 2 della sua decisione 16 novembre 2018: “le spese giudiziarie

per complessivi CHF 300.--, già anticipate dalla parte attrice, restano a suo

carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta CHF 30.-- a titolo di

indennità”. Il primo giudice ha riconosciuto questo importo a titolo di

spese. Egli ha quindi ritenuto che le norme richiamate dall’avv. RE 1 si

riferivano alle spese ripetibili per la rappresentanza professionale in

giudizio, in concreto non applicabili essendosi ella difesa da sola, mentre

l’indennità di inconvenienza dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, che entrava

certamente in considerazione, andava negata siccome non motivata, una perdita

di guadagno risultando peraltro piuttosto inverosimile, sia in relazione alla

redazione degli allegati scritti che per le comparse all’udienza.

Avverso questa decisione è insorta l’avv. RE 1 con reclamo 5 febbraio 2020 (emendato

in data 15 giugno 2020 a seguito dell’ordinanza 29 maggio 2020 di questo

giudice), con cui ha postulato di accertare la nullità, subordinatamente di

annullare il primo giudizio e in ulteriore subordine di riformarlo nel senso di

determinare una somma corretta a titolo di indennità. Degli argomenti contenuti

nel reclamo si dirà nei prossimi considerandi.

L’ASI, in rappresentanza di CO 1, ha comunicato di non avere osservazioni da

formulare al reclamo.

4.

Nel caso

concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo

pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un

valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di

un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è competente a statuire sul

reclamo dell’istante, inoltrato tempestivamente.

5. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88

consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se sono

stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

6. La

reclamante invoca in primo luogo l’ossequio dei dettami della sentenza 26

luglio 2019 di questa Camera (inc. 12.2019.5). Ora, quanto indicato in quel

giudizio è stato rispettato dal primo giudice: come sopra esposto, con

disposizione ordinatoria 3 ottobre 2018 (recte: 2019), egli ha assegnato

alle parti un termine, poi prorogato a favore dell’avv. RE 1, per esprimersi

sul tema delle spese giudiziarie, quindi nella sua decisione ha ampiamente

motivato sia l’ammontare di spese a favore di quest’ultima sia la negazione di

un’indennità d’inconvenienza. Non è quindi dato comprendere cosa altro intenda

dedurre la reclamante dal precedente giudizio di questa Camera.

A sostegno della sua pretesa l’avv. RE 1 afferma che il procedimento è stato

lungo e farraginoso, non avvedendosi però di averlo essa stessa reso tale

sollevando una serie di eccezioni, in parte pretestuose, e una domanda

riconvenzionale rivelatasi irricevibile. In ogni modo si impone di osservare

che a fronte del termine sopra ricordato per presentare osservazioni, l’avv. RE

1 ha prodotto uno scritto di tre pagine in data 12 novembre 2019, con generiche

considerazioni che si ritrovano in parte nel reclamo, e un’altrettanto generica

nota d’onorario e spese di medesima data. In altri termini, l’interessata si è

limitata a esporre 20 ore a fr. 400.-/ora, ma senza dettagliare questo

dispendio orario, come era più che lecito attendersi. Giova aggiungere che

nella sua richiesta di indennità ella inserisce “il maggior valore dovuto

alla riconvenzionale” (v. osservazioni 12 novembre 2019, pag. 2 i.f.), ma

non considera che in relazione a quest’ultima, che l’ha vista soccombente (v.

Considerandi

II CCA 26 luglio 2019, inc. 12.2019.4), nulla può pretendere. Il rimprovero

mosso al primo giudice riguardante l’assenza di una motivazione è pertanto del

tutto infondato.

7.

La

reclamante rimprovera poi al Pretore aggiunto la mancata applicazione del

Regolamento sulle ripetibili e in particolare dell’art. 13 cpv. 2,

rispettivamente della formula che consente, in determinati casi, di mediare l’onorario

a tempo con l’onorario ad valorem. Ella non si confronta tuttavia con

l’argomentazione del primo giudice che ha spiegato per quale ragione detta

norma non è applicabile (v. decisione impugnata, pag. 3 in alto). Anche volendo

prescindere da questo difetto di motivazione del reclamo, ancora una volta

occorre osservare che l’avv. RE 1 non ha fornito un elenco delle prestazioni

che vorrebbe vedersi riconoscere, né proposto un calcolo in applicazione della

menzionata formula; calcolo che non deve certo effettuare questo giudice, a

maggior ragione in assenza della possibilità di verificare quali prestazioni possano

essere riconosciute e quali no. Anche su questo punto il reclamo, per quanto

ricevibile, dev’essere respinto.

8.

Da

ultimo la reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non aver considerato che

ella, quale avvocato indipendente, o lavora per i clienti oppure lavora per le

cause dove è implicata personalmente, sottraendo tempo e denaro alla propria

attività professionale. La censura è parzialmente fondata. Occorre nondimeno

premettere che non ha errato il primo giudice nel sostenere che gli allegati

della causa di prima sede potevano senz’altro essere redatti nel tempo libero. A

ciò va aggiunto che di principio l’indennità per l’avvocato che agisce in una

propria causa presuppone, oltre alla già ricordata motivazione, che la

fattispecie sia complessa e con un alto valore litigioso, abbia comportato un

notevole dispendio di tempo e tra questo e il risultato vi sia un rapporto

ragionevole (v. A. Urwyler/M. Grütter

in: DIKE - Komm - ZPO, 2a ed., n. 25 ad art. 95, con rinvii al Messaggio

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero e alla

giurisprudenza del Tribunale federale ). Come emerge dal riassunto dei fatti,

la causa promossa da CO 1 non era né complessa né aveva un alto valore

litigioso, mentre le eccezioni sollevate dalla convenuta erano in parte

pretestuose, per cui gli allegati scritti non necessitavano di un notevole

dispendio di tempo, come a torto preteso, e quindi potevano essere redatti nel

tempo libero.

È d’altro canto altrettanto vero che l’adeguata indennità d’inconvenienza va

stabilita dal giudice ex aequo et bono in virtù del suo ampio margine di

apprezzamento (sempre in applicazione dei principi sopra ricordati) (v. Suter/Von Holzen in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm, 3a ed., n. 42 ad art.

95; Tappy in: Commentaire romand,

Code de Procedure Civile, 2a ed., n. 36 ad art. 95). Ora, come si è

detto, se non è errato sostenere che l’elaborazione degli allegati è potuta

avvenire al di fuori dei normali tempi lavorativi, altrettanto non si può dire per

la partecipazione alle due udienze (quella del 18 giugno 2018 e la successiva

del 10 settembre) e ciò senza che sia necessario esigere particolare

spiegazione dall’interessata al riguardo. In assenza di più precise indicazioni

contenute negli atti, la durata di queste udienze può essere stimata in 2 ore

(complessivamente) che possono essere remunerate in ragione di fr. 250.- l’una,

la tariffa oraria esposta dall’avv. RE 1 risultando per il caso in esame

manifestamente eccessiva. Ritenuto che il ritiro della petizione è avvenuto

dopo le citate udienze si giustifica di riconoscere un’indennità per la

partecipazione alle medesime.

9.

In

conclusione, per i motivi esposti al considerando che precede, alla reclamante

può essere riconosciuta un’adeguata indennità d’inconvenienza ai sensi

dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC dell’ammontare di fr. 500.-. L’indennità

complessiva, per considerare le spese riconosciute dal primo giudice e l’IVA,

viene arrotondata in fr. 600.-.

Il reclamo è pertanto parzialmente accolto con conseguente modifica del

dispositivo n. 2 della Decisione 16 novembre 2018, inc. SE.2018.7 del Pretore

aggiunto del Distretto di Lugano.

Le spese processuali del presente giudizio sono poste in ragione di fr. 50.- a

carico dell’avv. RE 1 in virtù dell’accoglimento solo parziale del reclamo. Non

si assegnano indennità a CO 1, che ha rinunciato a presentare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. Il

reclamo 5 febbraio/15 giugno 2020 dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto.

La Decisione 30 dicembre 2019 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,

sezione 4, è riformata nel senso che il dispositivo n. 2 della Decisione 16

novembre 2018 del medesimo giudice nell’inc. SE.2018.7 è così modificato:

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-, già anticipate dalla parte attrice,

restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 600.- a

titolo di indennità.

2. Le

spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico della reclamante. Il maggiore

anticipo versato sarà restituito. Non

si assegnano indennità.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (v. pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).