12.2020.22
Promessa di donazione - comportamento lesivo della buona fede - onere di allegazione
15 aprile 2021Italiano19 min
testamento olografo 15 maggio1991 (pubblicato il 17 gennaio 2007 dal notaio __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.22
Lugano
15 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicececancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2019.2 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 20
febbraio 2019 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
con cui l’attrice ha chiesto di condannare AO 1 al
pagamento a suo favore di fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio
2018 e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Locarno;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore,
con sentenza 14 gennaio 2020 ha respinto, caricando le spese processuali di fr.
200.- all’attrice e per essa allo Stato, prescindendo dall’assegnare
ripetibili;
appellante l’attrice, che con atto di appello 12 febbraio 2020 ha postulato, in via
principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione 20 febbraio 2020 e, in via subordinata, di annullare la decisione
impugnata e ritornare l’incarto al Pretore affinché completi l’istruttoria ed
emani una nuova sentenza, il tutto con protesta di spese processuali e
ripetibili di prima e seconda istanza;
rilevato che, con risposta all’appello del 16 ottobre
2020, AO 1 ne ha chiesto, seppure solo in maniera implicita, la reiezione
integrale con conseguente conferma della decisione pretorile e che, con lo
stesso scritto, ha parallelamente introdotto quello che ha definito “appello
incidentale art. 313 CPC” chiedendo i) la cancellazione del Precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di Locarno emesso nei suoi confronti per
l’importo di fr. 80'000.- oltre interessi di mora, in quanto ingiustificato “considerato
che la proprietà fondiaria 2938 RFD di __________ non è ancora stata venduta”,
ii) l’annullamento della promessa di donazione di fr. 80'000.- “in quanto
ottenuta con la pressione per posizione dominante”, iii) l’applicazione di “fr.
25'000.- con la quota parte di 1/8 come da rinuncia dell’attrice della
comunione ereditaria fu S__________ C__________ del testamento olografo e da
pagare alla vendita della proprietà immobiliare 2938 RFD di __________ con il
pagamento subordinato allo stralcio della causa civile e a chiusura di ogni
richiesta”;
richiamata la replica spontanea 4 novembre 2020
dell’appellante con la quale, ribadendo le proprie tesi, ha rilevato che nella
risposta la controparte non si è espressa sui petita formulati con
l’appello di modo che questo deve essere accolto per ciò solo, che le pretese
avanzate dalla controparte sono inammissibili, che AO 1 ha ammesso l’esistenza
della promessa di donazione di cui ora chiede l’annullamento e che si è
riconosciuta debitrice di almeno fr. 25'000.-, rispettivamente che ha ammesso
che l’immobile in questione è pronto per essere venduto da tempo, per cui la
mancata vendita deve essere esclusivamente imputata a sue colpe;
vista la duplica spontanea 16 novembre 2020
dell’appellata e appellante incidentale, con cui ha riproposto - in maniera
disordinata come fatto in tutti i suoi allegati precedenti - le proprie
pretese, aggiungendovi un formale petitum con cui ha in primo luogo
postulato, in via principale e subordinata (sic!) l’accoglimento
dell’appello incidentale e la conferma della decisione di prime cure, per poi
chiedere che l’appello di AP 1 venga respinto;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. S__________ C__________,
marito di AO 1 e nonno di AP 1, deceduto il 16 dicembre 2006, ha disposto con
testamento olografo 15 maggio1991 (pubblicato il 17 gennaio 2007 dal notaio __________
P__________ di fronte al Pretore di Locarno-Campagna) che avrebbero dovuto
essere suoi eredi la moglie (per 5/8) e i due figli B__________ e M__________
(per i restanti 3/8), madre di AP 1. Quali ulteriori disposizioni egli ha pure
stabilito di attribuire alla moglie, ai sensi dell’art. 612a CC, la casa
coniugale e le suppellettili nonché di concederle un diritto di usufrutto sulla
porzione d’eredità dei due figli ai sensi dell’art. 473 CC.
B__________ e M__________
hanno rinunciato alla successione con dichiarazioni del 22 gennaio 2007,
rispettivamente 14 febbraio 2007. Al momento della rinuncia della madre, AP 1
(nata il 5 novembre 1992) era ancora minorenne, ma nessuno degli interessati si
è premurato di verificare la sua posizione, con il risultato che essa è
subentrata alla madre nella successione di S__________ C__________.
Sul certificato
ereditario rilasciato il 3 giugno 2016 a seguito della relativa istanza 30
maggio 2016 è stato così indicato che eredi di S__________ C__________ erano la
vedova AO 1 e l’abiatica AP 1, in sostituzione della madre.
B. In seguito, dopo
intense discussioni tra le parti, anche AP 1, ormai maggiorenne, ha rinunciato
alla successione con dichiarazione del 21 luglio 2016.
In data 26 luglio 2016 il
certificato ereditario è così stato poi adeguato alla nuova situazione, con
l’indicazione che unica erede del defunto S__________ C__________ era AO 1.
La rinuncia è stata
immediatamente seguita dalla redazione e firma da parte di AO 1 dell’atto
datato 5 agosto 2016 con il quale si è impegnata a corrispondere alla nipote
fr. 80'000.- non appena in possesso della liquidità ottenuta con la vendita
della sua casa d’abitazione (doc. A dell’inc. CM.2018.131), del seguente
tenore:
“Promessa
di donazione
La
sottoscritta AO 1, __________ dichiara che non appena disporrà della necessaria
liquidità, e meglio a seguito dell’auspicata vendita della part. 2938 RFD __________
verserà all’abiatica AP 1, __________ (D), l’importo di fr. 80'000.- come aiuto
per la sua prossima formazione”.
C. Non avendo ricevuto
nulla, in data 18 luglio 2018, AP 1 ha fatto spiccare dall’UE di Locarno nei
confronti di AO 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________ per fr. 80'000.-
oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2016. In seguito, dopo aver ottenuto la
necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 20 febbraio 2019, ella ha
convenuto in giudizio la nonna di fronte alla Pretura di Locarno-Campagna,
chiedendone la condanna al pagamento di fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal
31 gennaio 2018 e postulando il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al suddetto precetto esecutivo.
In tale allegato, dopo
avere sostenuto di essere stata estromessa dalla comunione ereditaria mediante
l’adescamento con la promessa di donazione (pag. 5), ha chiesto l’applicazione
dell’art. 156 CO, precisando che la condizione si ha per verificata se il suo
adempimento è stato impedito in urto con la buona fede.
Con la risposta 18
marzo 2019, AO 1, nemmeno in quella sede assistita da un patrocinatore legale
per sua scelta, ha fondamentalmente chiesto la reiezione della petizione,
sostenendo di aver firmato la dichiarazione sotto pressione dell’attrice e
asserendo di non aver ancora venduto la casa perché “(…) dopo aver visitato
diversi appartamenti a __________ e __________ molto più piccoli della casa io
ho deciso di attendere ancora per la vendita in quanto sono legata e ho molti
ricordi” (pag. 3).
Con replica 3 maggio
2019 l’attrice ha contestato le allegazioni di controparte. Esperita
l’istruttoria di causa, limitata al richiamo di alcuni documenti – in
particolare la modifica datata 26 luglio 2016 del certificato ereditario e
l’istanza dell’agosto 2016 di iscrizione di una cartella ipotecaria documentale
per fr. 100'000.- sulla part. 2938 RFD di __________ - le parti, con i
rispettivi allegati conclusivi, si sono riconfermate nelle proprie pretese.
Con sentenza 14
gennaio 2020 il Pretore ha respinto la petizione accertando che l’attrice non
aveva allegato in cosa consistesse il comportamento lesivo della buona fede
della convenuta, rendendo per quest’ultima impossibile argomentare la propria
risposta e ostacolando l’emanazione di un giudizio sull’eventuale violazione
del principio della buona fede da parte della convenuta stessa.
D. Con l’appello in
disamina, AP 1 ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione 20 febbraio 2020 e, in via subordinata, di
annullare la decisione impugnata e ritornare l’incarto al Pretore affinché
completi l’istruttoria ed emani una nuova sentenza, il tutto, con protesta di
spese processuali e ripetibili di prima e seconda istanza
L’appellata, con
risposta 16 ottobre 2020 ha chiesto, come detto in maniera implicita ma non
formalmente, la reiezione integrale dell’appello e ha proposto un appello
incidentale formulando le tre rivendicazioni riportate nella parte introduttiva
della presente decisione.
In seguito entrambe le
parti hanno prodotto un ulteriore allegato spontaneo, i cui contenuti già sono
stati esposti.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in
caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia
dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311
CPC). Nella fattispecie, l’appello 12 febbraio 2020 contro la decisione 14
gennaio 2020 del Pretore è tempestivo, ritenuto che la stessa è stata
notificata all’interessata il 15 gennaio 2020, così come è tempestiva la
risposta 16 ottobre 2020, spedita il 22 ottobre 2020, ritenuto che il relativo
termine di 30 giorni è stato fissato all’appellata con scritto 18 settembre
2020, ritirato per non meglio chiariti problemi solo il 1. ottobre 2020.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può
dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,
bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché
l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente
le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
3.
In entrata va subito chiarito che le pretese avanzate
dall’appellata con quello che ha denominato appello incidentale sono completamente
nuove e dunque del tutto irricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC.
Di conseguenza l’appello incidentale
deve essere dichiarato irricevibile senza necessità di particolari
approfondimenti, con le relative conseguenze a livello di oneri processuali.
Va aggiunto che la prova documentale
allegata alla risposta d’appello è già presente agli atti quale doc. B
dell’incarto di conciliazione e non necessita di essere acquisita come
richiesto dall’appellata.
4.
L’appellante contesta sostanzialmente al Pretore d’avere
frettolosamente concluso che ella non avrebbe allegato in cosa consistesse il
comportamento lesivo della buona fede ai sensi dell’art. 156 CO addebitabile
alla controparte, per poi respingere la petizione.
In effetti, a suo avviso, contrariamente
a quanto indicato dal primo giudice, ella avrebbe rettamente allegato e
dimostrato i fatti alla base della finzione giuridica della menzionata norma,
ossia che la mancata vendita della proprietà immobiliare sarebbe il frutto di
un comportamento della controparte contrario alla buona fede.
In particolare AP 1 sostiene di aver
allegato e dimostrato che: i) la promessa di donazione e la contestuale
rinuncia ereditaria era stata da lei accettata nell’estate 2016 unicamente per
consentire alla nonna di far emettere la cartella ipotecaria asseritamente
necessaria per realizzare quelle opere che avrebbero permesso di mettere in
vendita l’immobile e quindi adempiere la promessa di donazione (petizione,
cons. 5 e prove ivi indicate, in particolare doc. M); ii) che nonostante tale
cartella ipotecaria sia stata effettivamente costituita, la resistente ha, da
un lato, interrotto ogni trattativa per portare a buon fine l’auspicata vendita
della casa e, dall’altro, nemmeno ha saldato la promessa di donazione con il
denaro ottenuto grazie a essa dalla banca; iii) che al consid. 6 della
petizione e con il doc. P l’appellante ha espresso lo sconcerto per aver
ricevuto notizia che la resistente non era più intenzionata a vendere la casa
per motivi affettivi, sicuramente non insorti solo dopo la firma della promessa
di donazione (cfr. risposta, pag. 3 terzo paragrafo in fine); iv) che ai
consid. n 8 e n. 9 della petizione ella ha espressamente indicato di essere
stata adescata con la promessa di donazione per essere indotta a rinunciare
alla successione del nonno ed esserne così definitivamente estromessa,
richiesta peraltro formulata dalla controparte con insistenza in un momento di
sua particolare fragilità a ridosso del prematuro decesso della madre, ritenuto
che con il termine “adescare” deve essere inteso ogni comportamento
volto ad attrarre qualcuno a sé con promesse illusorie, in chiara violazione
del principio della buona fede.
Pertanto a suo avviso e contrariamente a
quello del primo giudice, la malafede sarebbe stata esposta e comprovata in
maniera conforme alle prescrizioni di legge.
Inoltre il Pretore non avrebbe
considerato in alcun modo che la convenuta, a differenza dell’attrice, non ha
prodotto il minimo elemento probatorio a sostegno delle proprie tesi, tutte
specificamente contestate dall’attrice e corredate da validi mezzi di
contro-prova con la replica del 3 maggio 2019, sicché essi sarebbero rimasti al
livello di mere allegazioni di parte.
In base ai fatti addotti e dimostrati,
risulterebbe quindi evidente che il mancato adempimento della condizione
contrattuale da parte della resistente sarebbe riconducibile a degli atti e/o
omissioni contrarie alla buona fede. Se la convenuta avesse agito
correttamente, la proprietà fondiaria sarebbe già stata venduta o, se ciò non
fosse avvenuto per motivi indipendenti dalla sua volontà, non avrebbe avuto
difficoltà a dimostrare d’aver fatto tutto il possibile per alienarla,
rispettivamente avrebbe cercato in altro modo di adempiere gli impegni presi
con la promessa di donazione. In realtà non vi è - e forse non vi è mai stata -
la volontà da parte di AO 1 di vendere la casa e onorare la promessa di
donazione.
A fronte di un simile castello fattuale,
il Pretore ha quindi erroneamente escluso l’esistenza dei presupposti per l’applicazione
della finzione giuridica di cui all’art. 156 CO e di conseguenza negato
l’esigibilità del credito di fr. 80'000.-.
L’appellante lamenta infine il fatto che
il Pretore abbia, sbagliando, respinto delle prove da lei proposte - in
particolare l’interrogatorio delle parti - che avrebbero potuto risultare decisive.
5.
Dove trova spazio
la massima dispositiva di cui all’art. 55 cpv. 1 CPC, è compito delle parti
addurre in giudizio i fatti su cui fondano le rispettive pretese (onere di
allegazione), indicare i relativi mezzi di prova (onere di deduzione delle
prove), così come contestare i fatti allegati dalla parte avversa (onere di
contestazione).
Di principio i fatti devono essere
allegati nella petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), rispettivamente nella
risposta (art. 222 cpv. 2 CPC), ma possono anche esserlo in occasione del
secondo scambio di scritti (in replica e in duplica) oppure, se questo non è
ordinato, nel corso dell’udienza istruttoria (art. 226 cpv. 2 CPC) o
all’apertura dei dibattimenti principali, prima delle prime arringhe (DTF 144
III 67 consid. 2). Le parti hanno quindi diritto di esprimersi due volte senza
limiti (ibidem).
I fatti pertinenti devono essere
sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché la
controparte sia messa nella condizione di poter indicare quali riconosce e
quali contesta e, sull’altro fronte, per permettere al giudice stabilire quali
di essi sono controversi e necessitano di essere dimostrati (art. 150 CPC; DTF
144.
III 159 consid. 5.2.1.1).
Le esigenze circa il contenuto e
l’accuratezza delle allegazioni dipendono dal diritto materiale e dagli
elementi costitutivi della norma applicabile e, dall’altro lato, dalla
posizione assunta in merito dalla parte avversa: l’attore deve dapprima
illustrare i fatti concreti alla base delle sue pretese in maniera
sufficientemente precisa da permettere alla controparte di determinarsi in
merito e contrapporvi sue eventuali contro prove; in seconda battuta, se
quest’ultima ha contestato dei fatti, l’attore è tenuto a esporre in maniera
più dettagliata il contenuto dell’allegazione di ogni fatto controverso in
maniera tale da consentire al giudice di amministrare le prove necessarie per
chiarirli e decidere poi nel merito (DTF 144 III 159 consid. 5.2.1.1).
Se le allegazioni di una parte non sono
chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il
giudice dà alla parte l’opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande
(art. 56 CPC).
6.
Posto che non sia
in questa sede in discussione l’esistenza di un credito di AP 1 nei confronti
di AO 1 per fr. 80'000.- fondato sulla promessa di donazione del 5 agosto 2016,
indiscutibilmente valida e non inficiata dalle generiche e inconsistenti
obiezioni sollevate dalla promittente, oggetto della vertenza risulta essere
unicamente la sua esigibilità, e meglio se sia possibile a questo stadio già
poterne ottenere il pagamento oppure se sia necessario attendere la vendita
dell’immobile.
Avendo richiamato nella petizione l’art.
156.
CO è dunque da valutare se in base alle allegazioni e alle prove proposte
dall’attrice sia possibile considerare la condizione della preventiva
alienazione della part. __________ RFD del Comune di __________ ugualmente
realizzata anche in mancanza della stessa, per il fatto che la convenuta ne ha
impedito la realizzazione in urto con il principio della buona fede.
Un attento e approfondito esame degli atti
di causa impone di confermare la conclusione cui è giunto il Pretore e meglio
che nella fattispecie non sussiste spazio alcuno per l’applicazione di tale
norma e, di conseguenza, per l’accoglimento della petizione, poiché AP 1 non ha
allegato in cosa sia consistito il comportamento contrario alla buona fede
imputabile a AO 1.
Come illustrato nei considerandi iniziali
della presente decisione, con la petizione, l’attrice si è infatti limitata a
sostenere d’avere rinunciato alla successione del nonno a seguito delle
pressioni fattele dalla controparte e dallo zio, ma a condizione di ricevere
l’importo di fr. 80'000.- al momento della vendita della casa di __________,
come promessole dalla convenuta con la dichiarazione scritta del 5 agosto 2016,
che sarebbe servita per adescarla (consid. 8, pag. 5), per poi affermare d’aver
appreso “il fulmine a ciel sereno” che la nonna e lo zio non erano più
intenzionati ad alienarla (consid. 6 pag. 4). Sotto il capitolo “in diritto”
(consid. n. 12) l’attrice ha poi richiamato le norme applicabili, ossia gli
art. 242, 243, 245 e l’art. 156 CO, riportandone il testo senza nulla
aggiungere.
Oltre questo, nel suo allegato, AP 1 non
si è tuttavia spinta; in particolare, non ha fatto nessun accenno a quelli che
sarebbero a suo avviso stati i comportamenti contrari alla buona fede
imputabili alla convenuta che avrebbero imposto il ricorso alla finzione
giuridica invocata.
Con la replica AP 1 non ha aggiunto nulla
a quanto precede, essendosi dilungata in argomentazioni che esulavano dal
nocciolo della questione, con affermazioni che talvolta paiono essere state più
una presa di posizione personale del suo legale che la sua. Solo nei
considerandi finali ha genericamente sostenuto che “dopo le pressioni e
minacce ricevute successivamente alla morte della madre (…) e gli insulti dello
zio, l’attrice è giunta al limite della pazienza e delle forze, sentendosi
presa in giro per il non adempimento della promessa di donazione” (replica,
pag. 6), sottolineando nuovamente che non sarebbe mai uscita dalla comunione
ereditaria per un importo inferiore a fr. 80'000.-.
In base a questi elementi, a malapena
sufficienti per comprendere vagamente cosa sia avvenuto, non si può desumere
che l’attrice abbia debitamente allegato in conformità ai suoi doveri, per
quale motivo e su quali basi fattuali dovrebbe trovare applicazione l’art. 156
CO.
Non essendo compito del giudice leggere
tra le righe delle affermazioni delle parti per cercare di desumerne i fatti,
ritenuto anche il grosso rischio di scivolare nell’arbitrio che questo
comporterebbe, in base agli atti a disposizione non è quindi possibile
individuare in cosa consista il comportamento contrario alla buona fede
rimproverato dalla procedente alla controparte, che dovrebbe imporre di
considerare come adempita la condizione della vendita della casa sita sulla
part. n. __________ RFD del Comune di __________ nonostante questa non sia
ancora avvenuta. Non indicando la promessa di vendita alcun limite temporale
entro il quale procedere all’alienazione dell’immobile, l’attrice avrebbe
dovuto quanto meno spiegare perché il fatto che al momento dell’inoltro della
petizione AO 1 ne era ancora proprietaria sarebbe stato contrario a quanto
stipulato dalle parti con la promessa di donazione e perché le giustificazioni
addotte da quest’ultima non sarebbero valide, rispettivamente sarebbero
contrarie alle regole della buona fede.
Mancando queste essenziali argomentazioni,
ancor prima che le relative prove, la petizione ha il destino segnato e il
credito di fr. 80'000.- che AP 1 vanta nei confronti di AO 1 in base al
contratto del 5 agosto 2016 - come detto valido e vincolante per l’intero
ammontare - non può essere, in base agli atti di questa procedura, ritenuto
esigibile.
7.
Ciò posto,
l’appello deve quindi essere respinto e la sentenza 14 gennaio 2020 del Pretore
della Giurisdizione di Locarno-Campagna confermata.
L’appello incidentale di AO 1 è
irricevibile.
L’esito della presente procedura rende
inutile l’assunzione di ulteriori prove.
Le spese processuali,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 80'000.- per la procedura
d’appello, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono
quindi accollate allo Stato, stante la sua ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio (art. 118 CPC) decretata dalla scrivente Camera con decisione del 1.
luglio 2020 (inc. 12.2020.73).
Non si assegnano
indennità d’inconvenienza.
Secondo lo stesso
principio, le spese processuali dell’appello incidentale sono accollate
all’appellante incidentale. Nemmeno in questo caso si riconoscono ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1.
L’appello 12 febbraio 2020 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a fr. 4'500.-, sono poste a carico di AP 1 e per essa, ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio, allo Stato. Non si assegnano indennità.
3.
L’appello
incidentale di AO 1 è irricevibile.
4.
Le
spese processuali della procedura d’appello incidentale, pari a fr. 300.-, sono
a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili per l’appello incidentale.
5.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).