12.2020.25
Casi manifesti: espulsione
27 aprile 2020Italiano6 min
i motivi a fondamento della richiesta di proroga di 45 giorni per ripristinare
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.25
Lugano
27 aprile 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.58 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa nella procedura sommaria
di tutela giurisdizionale nei casi manifesti con istanza 2 gennaio 2020 da
AO
1
AO
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
AP
1
chiedente l’espulsione immediata del
convenuto, domanda alla quale quest’ ultimo si è opposto, e che il Pretore ha
accolto con decisione 28 gennaio 2020;
appellante il convenuto con appello 17 febbraio 2020 con cui chiede
una “proroga di 45 giorni”;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 e AO
2 hanno concesso in locazione a partire dal 1° luglio 2019 a AP 1 l’appartamento
di 3 ½ locali al 1° piano, interno n. __________, nell’immobile sito in via Mera
2a a Caslano, per una pigione mensile complessiva di fr. 1’550.-, oltre le
spese accessorie (doc. A);
che
con scritto 5 ottobre 2019 i locatori hanno regolarmente diffidato il conduttore
a voler versare entro 30 giorni le pigioni scoperte per i mesi di agosto,
settembre e ottobre 2019, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il
termine il contratto di locazione sarebbe stato disdetto anticipatamente (doc.
B);
che con raccomandata e modulo ufficiale 10 novembre 2019 i locatori hanno
notificato al conduttore la disdetta straordinaria del contratto per il 31 dicembre
2019 (doc. C);
che
non avendo il convenuto provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato
entro tale scadenza, con istanza 2 gennaio 2020, nella
procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, i locatori hanno
chiesto alla Pretura di ordinare l’immediata espulsione del conduttore dai
locali ancora occupati, con le comminatorie di rito;
che in occasione dell’udienza del 27 gennaio 2020 gli istanti si sono
riconfermati nella domanda, mentre il convenuto, senza contestare la mora, ha
rilevato che sarebbe stato in grado di provvedere al pagamento degli scoperti
entro 15 giorni;
che con giudizio 28 gennaio 2020 il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto
ordine al conduttore di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla
notificazione della decisione, con le comminatorie di rito;
che con
appello 17 febbraio 2020 il convenuto è insorto contro la decisione pretorile,
chiedendo una proroga di 45 giorni del termine per “ripristinare la
situazione” finanziaria;
che l’appello non è stato intimato ai locatori per la risposta (art. 312 cpv. 1
CPC);
che contro
una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi
manifesti il cui valore è di almeno
fr. 55’800.-, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da
presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che la decisione
28 gennaio 2020 è stata notificata alle parti il giorno successivo e ritirata
dall’appellante il 6 febbraio 2020, come da lui ammesso con il gravame;
che l’appello
17 febbraio 2020, inoltrato oltre il termine di 10 giorni, è pertanto tardivo e
deve essere dichiarato irricevibile;
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56);
che nel caso concreto AP 1
ha presentato un breve testo di appello con il quale non contesta le
circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel
pagamento delle pigioni scadute, rispettivamente che il contratto di locazione
è stato validamente disdetto dai locatori con effetto al 31 dicembre 2019 e che
entro tale termine i locali non sono stati riconsegnati, limitandosi a esporre
Fatti
i motivi a fondamento della richiesta di proroga di 45 giorni per ripristinare
la sua situazione finanziaria;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità
dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti
dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il
giudizio impugnato, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti
né per quel che concerne l’applicazione del diritto;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che abbondanzialmente va
pure rilevato come la valida disdetta straordinaria per mora nel pagamento
delle pigioni precluda la facoltà di richiedere una protrazione della locazione
Considerandi
per tenere conto delle difficoltà economiche dell’appellante e permettergli di
“ripristinare la situazione” finanziaria (art. 272a cpv. 1 lett. a CO); la
domanda di proroga va pertanto respinta;
che in ogni modo i tempi
millantati dall’appellante per ripristinare la sua situazione finanziaria sono
ampiamente trascorsi, senza alcun riscontro in merito;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC)
dell’appellante e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore
litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 55’800.-, come indicato dal Pretore;
che a AO 1 e AO 2, a cui
non è stato notificato l’appello, non si assegnano ripetibili;
che,
terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente
inammissibile, la procedura può essere decisa dalla
Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 17 febbraio 2020 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).