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Decisione

12.2020.25

Casi manifesti: espulsione

27 aprile 2020Italiano6 min

i motivi a fondamento della richiesta di proroga di 45 giorni per ripristinare

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.25

Lugano

27 aprile 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.58 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa nella procedura sommaria

di tutela giurisdizionale nei casi manifesti con istanza 2 gennaio 2020 da

AO

1

AO

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

AP

1

chiedente l’espulsione immediata del

convenuto, domanda alla quale quest’ ultimo si è opposto, e che il Pretore ha

accolto con decisione 28 gennaio 2020;

appellante il convenuto con appello 17 febbraio 2020 con cui chiede

una “proroga di 45 giorni”;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che AO 1 e AO

2 hanno concesso in locazione a partire dal 1° luglio 2019 a AP 1 l’appartamento

di 3 ½ locali al 1° piano, interno n. __________, nell’immobile sito in via Mera

2a a Caslano, per una pigione mensile complessiva di fr. 1’550.-, oltre le

spese accessorie (doc. A);

che

con scritto 5 ottobre 2019 i locatori hanno regolarmente diffidato il conduttore

a voler versare entro 30 giorni le pigioni scoperte per i mesi di agosto,

settembre e ottobre 2019, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il

termine il contratto di locazione sarebbe stato disdetto anticipatamente (doc.

B);

che con raccomandata e modulo ufficiale 10 novembre 2019 i locatori hanno

notificato al conduttore la disdetta straordinaria del contratto per il 31 dicembre

2019 (doc. C);

che

non avendo il convenuto provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato

entro tale scadenza, con istanza 2 gennaio 2020, nella

procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, i locatori hanno

chiesto alla Pretura di ordinare l’immediata espulsione del conduttore dai

locali ancora occupati, con le comminatorie di rito;

che in occasione dell’udienza del 27 gennaio 2020 gli istanti si sono

riconfermati nella domanda, mentre il convenuto, senza contestare la mora, ha

rilevato che sarebbe stato in grado di provvedere al pagamento degli scoperti

entro 15 giorni;

che con giudizio 28 gennaio 2020 il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto

ordine al conduttore di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla

notificazione della decisione, con le comminatorie di rito;

che con

appello 17 febbraio 2020 il convenuto è insorto contro la decisione pretorile,

chiedendo una proroga di 45 giorni del termine per “ripristinare la

situazione” finanziaria;

che l’appello non è stato intimato ai locatori per la risposta (art. 312 cpv. 1

CPC);

che contro

una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi

manifesti il cui valore è di almeno

fr. 55’800.-, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da

presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

che la decisione

28 gennaio 2020 è stata notificata alle parti il giorno successivo e ritirata

dall’appellante il 6 febbraio 2020, come da lui ammesso con il gravame;

che l’appello

17 febbraio 2020, inoltrato oltre il termine di 10 giorni, è pertanto tardivo e

deve essere dichiarato irricevibile;

che l’appello deve essere

motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,

per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure

civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,

n. 207 pag. 56);

che nel caso concreto AP 1

ha presentato un breve testo di appello con il quale non contesta le

circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel

pagamento delle pigioni scadute, rispettivamente che il contratto di locazione

è stato validamente disdetto dai locatori con effetto al 31 dicembre 2019 e che

entro tale termine i locali non sono stati riconsegnati, limitandosi a esporre

Fatti

i motivi a fondamento della richiesta di proroga di 45 giorni per ripristinare

la sua situazione finanziaria;

che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità

dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti

dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il

giudizio impugnato, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti

né per quel che concerne l’applicazione del diritto;

che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi

validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

che abbondanzialmente va

pure rilevato come la valida disdetta straordinaria per mora nel pagamento

delle pigioni precluda la facoltà di richiedere una protrazione della locazione

Considerandi

per tenere conto delle difficoltà economiche dell’appellante e permettergli di

“ripristinare la situazione” finanziaria (art. 272a cpv. 1 lett. a CO); la

domanda di proroga va pertanto respinta;

che in ogni modo i tempi

millantati dall’appellante per ripristinare la sua situazione finanziaria sono

ampiamente trascorsi, senza alcun riscontro in merito;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC)

dell’appellante e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore

litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 55’800.-, come indicato dal Pretore;

che a AO 1 e AO 2, a cui

non è stato notificato l’appello, non si assegnano ripetibili;

che,

terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente

inammissibile, la procedura può essere decisa dalla

Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello 17 febbraio 2020 di AP 1 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).