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Decisione

12.2020.26

Contratto d'assicurazione - furto - onere della prova

4 febbraio 2021Italiano20 min

sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). Gli argomenti

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.26

Lugano

4 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2016.209

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 3

novembre 2016 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 120'000.- oltre

interessi al 5% dal 29 giugno 2015 a titolo di indennità per il furto del suo

veicolo assicurato presso la convenuta, oltre a fr. 1'000.- quale rimborso di

tasse e spese della procedura di conciliazione;

domanda avversata dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;

pretesa complessiva ridotta

a fr. 101'000.- con le conclusioni del 30 settembre 2019, e sulla quale il

Pretore ha statuito con decisione 27 gennaio 2020 respingendo la petizione e

condannando l’attrice al pagamento della tassa di giustizia e alla rifusione di

ripetibili;

appellante l'attrice

con appello 18 febbraio 2020, con cui ha chiesto in via principale la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 100'000.-

oltre interessi a titolo di liquidazione del sinistro e fr. 1'000.- quale

indennizzo per spese di procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi; in via subordinata l’appellante ha postulato l’annullamento del

giudizio e il rinvio degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio;

mentre la convenuta con

risposta 30 marzo 2020 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. In data 29

giugno 2015 __________ F__________, amministratore unico di AP 1, ha denunciato

alla questura di __________ il furto dell’autoveicolo Porsche __________ intestato

alla società, immatricolato in __________ e assicurato presso AO 1 (doc. 6).

Secondo le indicazioni fornite al verbalizzante, il veicolo era stato da lui

regolarmente parcheggiato “alle ore 7.30 circa” (recte: 19.30) di

quel giorno in uno stallo lungo una via di __________. Al rientro sul posto,

verso le 22.45, il denunciante si è accorto che il veicolo, malgrado

l’azionamento della chiusura centralizzata e dell’antifurto, sarebbe stato

rubato.

A seguito dell’annuncio di sinistro del 6 luglio 2015 (doc. 13) la compagnia

assicurativa ha richiesto all’assicurata di fornire alcuni chiarimenti,

rispondendo in modo preciso alle domande del formulario di dichiarazione di

sinistro, invitandola altresì a denunciare il furto presso il Comando della

Polizia Cantonale (doc. 17), come poi avvenuto il 13 luglio 2015 (doc. 5).

Il rappresentante dell’assicurata è stato successivamente convocato dalla

compagnia all’incontro del 10 dicembre 2015 per rispondere a una serie di

domande atte a precisare le circostanze del sinistro (doc. 4).

Raccolti ulteriori elementi tramite l’audizione di __________ B__________, che

aveva quel giorno accompagnato __________ F__________ a __________ (doc. 12), e

la verifica delle chiavi del veicolo presso un laboratorio specializzato (doc.

11), la compagnia assicurativa ha sottoposto una proposta di liquidazione del

sinistro per un importo transattivo di fr. 43'950.- (doc. F), rifiutata

dall’assicurata.

2. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.625), con petizione 3 novembre 2016 AP

1 ha convenuto in giudizio AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 120'000.-,

oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2015, a titolo di indennità per il furto

del veicolo, oltre a fr. 1'000.- quale rimborso di tasse e spese della

procedura di conciliazione.

Con risposta 25 gennaio 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla

petizione e ha chiesto, in via subordinata, di riconoscere la pretesa

limitatamente a fr. 43'950.-.

Con replica 14 marzo 2017 e duplica 4 maggio 2017 le parti si sono determinate

e confermate nelle reciproche tesi e domande, ribadite al termine

dell’istruttoria con le conclusioni 30 settembre e 18 ottobre 2019, in

occasioni delle quali l’attrice ha ridotto la pretesa a fr. 101'000.-.

3. Con la decisione 27

gennaio 2020 qui impugnata, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la

tassa di giustizia di fr. 7’000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a

rifondere alla controparte fr. 9’500.- per ripetibili.

Il primo giudice ha

anzitutto rievocato le circostanze della stipulazione della polizza

assicurativa in questione ed esposto la cronologia dei fatti, dall’annuncio di

sinistro fino ai successivi accertamenti sulle circostanze da parte della

compagnia assicurativa.

Il Pretore ha quindi rilevato come il rifiuto delle prestazioni sia stato da

quest’ultima motivato sulla base degli art. 39 e 40 LCA, a fronte di un mancato

chiarimento delle circostanze da parte dell’assicurata, a suo parere rimanendone

troppe non chiarite, o risultando inverosimili, rispettivamente essendo atte a

suscitare dubbi.

La sentenza pretorile ha preliminarmente respinto la richiesta dell’attrice di

riconoscere come abusiva, ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, la contestazione di

sinistro da parte della convenuta. Il primo giudice non ha rilevato nel

comportamento della compagnia assicurativa alcuna violazione del principio

della buona fede o un abuso di diritto, ritenendo ingiustificato il rimprovero

di essersi tardivamente sottratta ai suoi obblighi dopo aver riconosciuto il

fondamento della pretesa dell’assicurato in occasione della proposta di

liquidazione (doc. F). Il Pretore ha infatti ritenuto che i dubbi sulle

circostanze del furto siano stati manifestati dalla compagnia assicuratrice già

al momento della ricezione dell’annuncio, il formulario essendo stato compilato

in modo generico, così come in occasione delle varie successive richieste di

precisazione indirizzate all’assicurata.

Dal comportamento tenuto dalla compagnia, prima e in occasione della proposta

di liquidazione transattiva, il Pretore non ha inoltre ritenuto di poter

dedurre un’ammissione delle circostanze o una rinuncia a sollevare in causa

contestazioni a tal proposito.

Ribadita dottrina e giurisprudenza in merito all’onere della prova riguardo

all’esistenza di un evento assicurato, con specifico riferimento alle

difficoltà probatorie in caso di furto, il giudizio pretorile ha concluso che

la parte attrice è venuta meno al suo onere, non avendo allegato, sostanziato e

provato, con un grado di verosimiglianza preponderante, le circostanze e le

modalità con le quali il furto del veicolo sarebbe avvenuto. L’attrice si

sarebbe limitata a formulare delle pure ipotesi, senza alcuna dimostrazione del

loro carattere preponderante rispetto ai fondati dubbi sollevati dalla

convenuta.

Il Pretore ha in particolare rilevato come, al momento dell’inoltro della

petizione, l’attrice avrebbe “omesso di fornire il benché minimo dettaglio

riguardo al luogo, alle circostanze e alle modalità del sinistro”,

presupponendo erroneamente il riconoscimento di un caso assicurato da parte

della convenuta (sentenza pag. 9 consid. 17). Ricordate le indicazioni esposte

dall’attrice con l’allegato di replica, il giudice di prime cure ne ha dedotto

che essa ha omesso di spiegare, ancor prima che provare, le circostanze che

avrebbero reso possibile eludere i sistemi di allarme e di bloccaggio di cui

era dotato il veicolo, rispettivamente come l’auto abbia potuto essere caricata

su un automezzo senza che questi si attivassero. L’attrice neppure avrebbe

preso adeguatamente posizione in merito all’accertata esistenza di una chiave

supplementare con un codice identificativo non rilevabile dal produttore, ciò

che fa presumere l’esistenza di un duplicato ottenuto tramite vie non ufficiali

e rende verosimile il possesso di una chiave da parte di terzi.

Respingendo la petizione già per questo motivo, il giudizio pretorile ha quindi

lasciato indecise le contestazioni relative all’applicabilità degli art. 39 e

40 LCA e alla questione dell’ammontare dell’indennizzo assicurativo.

4. Con l’appello 18

febbraio 2020, avversato dalla convenuta con risposta 30 marzo 2020, l'attrice

ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione, per un importo di fr. 100'000.- oltre interessi a titolo

di liquidazione del sinistro e ulteriori fr. 1'000.- quale indennizzo per spese

di procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. In via

subordinata, essa ha postulato l’annullamento del giudizio e il rinvio degli

atti al primo giudice per nuova decisione.

5. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili

mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che

in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

Fatti

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC).

Nel caso concreto l’appello 18 febbraio 2020 è tempestivo, così come è

tempestiva la risposta 30 marzo 2020 dell’appellata.

6. Per

sua natura, l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante

deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando

per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da

riformare (Reetz/Theiler in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4;

sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). Gli argomenti

esposti dall’appellante non contengono, in vari passaggi, delle critiche

puntuali al giudizio di prima istanza, ma ripropongono le motivazioni addotte

in prima sede, limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una

propria lettura dei fatti.

L’appello viene quindi esaminato solo nella misura in cui rispetta i principi

sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre

non verranno analizzati, poiché irricevibili, quei passaggi che non contengono

alcuna critica al giudizio impugnato.

7. Riepilogati i fatti

e riproposti ampi stralci della sentenza impugnata, l’appellante rileva

dapprima come non possa trovare tutela il rimprovero mossole dal Pretore di non

aver dimostrato le modalità che renderebbero possibile eludere i sistemi di

allarme e di sicurezza del veicolo. Si tratterebbe infatti di “questioni

tecniche che non sono certamente alla portata di AP 1 né di

qualsiasi altro assicurato. La prova di un simile fatto è circostanza che

trascende il dovere di dimostrare secondo la verosimiglianza

preponderante che l’auto in questione è stata rubata” (appello pag.

7 n. 5). Il Pretore si sarebbe a torto preoccupato di accertare le modalità

tecniche dell’esecuzione del furto, bastando invece la dimostrazione che questo

sia avvenuto.

La censura va respinta e la conclusione pretorile a questo riguardo merita

conferma già solo alla luce del comportamento processuale adottato

dall’attrice.

Come correttamente rilevato dal Pretore, la petizione non ha infatti dedicato

la minima attenzione alla questione del furto, al quale è stata riservata una

sola laconica frase: “In data 29 giugno 2015 il veicolo Porsche __________ è

stato oggetto di un furto e non è più stato ritrovato” (petizione pag. 3

n.4).

Tutto l’allegato di causa si è infatti limitato a illustrare tesi e domande

relative alle questioni assicurative, segnatamente al valore venale del

veicolo, al valore assicurato in caso di sinistro e alla nullità delle clausole

contrattuali inusuali contenute nelle CGA.

Con la risposta la convenuta ha anzitutto rilevato l’esigenza di chiarire le

circostanze alla base del sinistro, siccome non sufficientemente illustrare

dall’assicurata, chiedendo al Pretore di limitare la prima fase istruttoria

all’approfondimento di questo specifico aspetto (risposta pag. 2 n. II). La

convenuta ha infatti esposto seri dubbi sull’effettività del furto (riferiti

alla dinamica, al luogo e alle circostanze dello stesso) e sollevato in

particolare la questione dell’esistenza di chiavi supplementari che avrebbero

permesso ad un terzo di accedere indisturbato al veicolo, in una zona frequentata

del centro cittadino, essendo questo l’unico sistema per impadronirsene senza

far scattare i sofisticati sistemi di allarme di cui era dotato.

Contestando tutte le circostanze invocate dalla compagnia, con la replica

l’attrice ha preteso che mai in precedenza il furto del veicolo fosse stato

messo in dubbio, rilevando quindi la pretestuosità delle tesi difensive della

convenuta, che avrebbe sollevato dubbi per la prima volta in sede giudiziaria

(risposta pag. 6 n 4).

Con le conclusioni di causa l’attrice ha sostanzialmente concentrato la sua

attenzione sulle questioni dell’abuso di diritto e della determinazione del

valore assicurato in caso di sinistro (da pag. 2 a 10 delle conclusioni)

limitandosi a brevemente ribadire come la compagnia non avrebbe in precedenza

messo in discussione l’esistenza del furto, la proposta di liquidazione

costituendo a suo parere un’ammissione e un riconoscimento di questa

circostanza. Asserito apoditticamente, senza spiegarne i motivi, che “il

doc. 7 e la deposizione del teste __________ B__________ (verbale udienza 4

settembre 2017, pag. 1 / 2) hanno dimostrato il sinistro in questione al di là

della verosimiglianza elevata cui ha fatto riferimento la controparte”

(conclusioni a pag. 10 n. 8 secondo paragrafo), le conclusioni di causa

dell’attrice si sono quindi limitate a rimproverare carenze probatorie alla

controparte, che non avrebbe apportato alcuna prova risolutiva in merito al

numero di chiavi esistenti e all’inviolabilità del veicolo in questione.

Secondo la medesima logica, alla convenuta è stata altresì rimproverata

l’assenza di una perizia atta a confermare le indicazioni del documento di

parte (prodotto dalla convenuta quale doc. 11), ovvero di uno scritto privato

con il quale il laboratorio di analisi incaricato ha rilevato come una delle

due chiavi in possesso dell’assicurata sarebbe una chiave supplementare

(duplicato) con un codice identificativo non rilevabile dal produttore

(conclusioni a pag. 11 n. 8 penultimo paragrafo).

Una tale condotta processuale dell’attrice è frutto di un errore di valutazione

in merito agli oneri probatori incombenti alle parti, nell’erronea convinzione

che spettasse alla convenuta dimostrare che il furto non si sia verificato.

Nelle comparse in prima sede l’attrice non ha infatti considerato che sarebbe

stato sufficiente per la convenuta evidenziare le circostanze atte a porre

seriamente in dubbio l’esattezza dei fatti considerati presunti (secondo dottrina

e giurisprudenza citata dallo stesso appellante e qui di seguito menzionata,

cfr. consid. 8).

Significativo in merito alla sottovalutazione dell’onere probatorio che le

incombeva a proposito delle circostanze del furto e del chiarimento dei dubbi

sorti a tal proposito, risulta anche l’atteggiamento dell’attrice in occasione

dell’udienza di prime arringhe (verbale 13 giugno 2017, Atto V). Richieste

unicamente prove in relazione alla stipulazione della polizza assicurativa,

l’attrice si è sistematicamente opposta ai richiami finalizzati a chiarire la

linearità delle deposizioni rese dinanzi alle autorità penali sulle circostanze

del furto, all’edizione di documenti dal fabbricante e dall’importatore (per

chiarire la questione delle chiavi duplicate), all’audizione dei testi __________

R__________ (per chiarire il contenuto della sua dichiarazione doc. 18 relativa

ai sistemi di allarme di cui era dotato il veicolo) e D__________ (per chiarire

i contenuti del doc. N ed esprimersi sul sistema di allarme del veicolo).

Ne consegue che, a giusta ragione, il Pretore ha fatto sopportare all’attrice

il mancato sforzo allegatorio e probatorio in merito alle circostanze che, a

fronte di un indizio di furto, avrebbero potuto farlo ritenere provato con

probabilità elevata (verosimiglianza preponderante), permettendole di

contrapporsi efficacemente, con elementi di fatto preponderanti, ai fondati

dubbi sollevati dalla convenuta.

Una tale conseguenza per l’attrice è il risultato, prima ancora che del mancato

adempimento dell’onere probatorio (art. 8 CC), dell’applicazione del principio

Considerandi

processuale codificato dagli art. 55 cpv. 1 e 150 CPC, che le impone di far

fronte all’onere di allegazione e specificazione, pena non essere nemmeno

ammessa a provare le circostanze non adeguatamente allegate. Già per questo

motivo, il giudizio impugnato merita quindi conferma.

8.

Abbondanzialmente va

rilevato come, se anche si volessero considerare le circostanze tardivamente

invocate in questa sede dall’appellante (cfr. consid. 9 – 12), queste non

sarebbero comunque atte a inibire la portata dei dubbi sollevati dalla

compagnia assicurativa in merito all’esistenza del sinistro.

In base agli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta di principio

all'assicurato, mentre l'assicuratore deve provare i fatti che gli permettono

di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (DTF 130 III 321 consid.

3.1; TF 4A_191/2016 dell’8 agosto 2016 consid. 3.1; 5C.261/2003 del 25 febbraio

2004.

consid. 3.2). Atteso che, con riferimento al verificarsi dell'evento

assicurato - segnatamente nell'ambito dell'assicurazione contro i furti - una

prova rigorosa non può di regola essere apportata, rispettivamente non può

essere ragionevolmente esatta, la giurisprudenza ritiene giustificata una

facilitazione della prova (DTF 130 III 321 consid. 3.2; sentenza del Tribunale

federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Il grado della prova

richiesta all'avente diritto è pertanto ridotto alla verosimiglianza

preponderante, da valutarsi in base all'andamento generale delle cose e alla

comune esperienza della vita (cfr. TF 4A_61/2011 del 26 aprile 2011 consid.

2.1.1.; 4A_445/2010 del 1. dicembre 2010 consid. 2.3; 5C.79/2000

del 8 gennaio 2001; 5C.240/1995 del 1° febbraio 1996; JdT 1997 I 811; RUA XVIII

n. 31; II CCA sentenza inc. no. 12.98.185 del 7 gennaio 1999; Nef, Kommentar zum schweizerisches

Privatrecht, VGG 2001, no. 21 ad art. 39 LCA e n. 56 ad art. 40 LCA; Suter, L'assurance des choses, Zurigo

1984, pag. 178; Hauswirth/Suter,

Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271). Quest'ultima, che non deve essere

confusa con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un

fatto si sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto

prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve

entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 130 III 321 consid. 3.3; TF 5C.261/2003

del 25 febbraio 2004 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha però esplicitamente

rifiutato l'applicazione di un cosiddetto grado della prova variabile, giusta

il quale le esigenze da porre alla prova di un fatto diverrebbero tanto più

elevate quanto più inverosimile appaia la versione dell'assicurato (DTF 130 III

321.

consid. 3.3 cpv. 3 e 3.4; TF 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2).

Va infine rilevato che l'art. 8 CC include anche il diritto alla controprova

dell'assicuratore: a quest'ultimo deve essere permesso di apportare prove su

circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita dall'avente

diritto, in modo da impedire che tale versione venga considerata come

preponderantemente verosimile (DTF 130 III 321 consid. 3.4; TF 4A_191/2016

dell’8 agosto 2016 consid. 3.1; 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2).

9.

Nel caso in

questione,

dai documenti agli atti, suffragati dalle deposizioni

testimoniali, il Pretore ha correttamente dedotto l’esistenza di almeno una

chiave oltre alle due in possesso dell’attrice al momento dell’asserito furto.

Un chiarimento tramite una perizia giudiziaria (non richiesta dall’attrice) avrebbe

anche potuto fornire elementi supplementari, teoricamente atti a contrapporsi

efficacemente alla circostanza, rimasta sostanzialmente non adeguatamente

contestata, che oltre alle due chiavi originarie (di fabbrica) sia stata messa

in circolazione almeno una chiave aggiuntiva, poi risultata essere una delle

due in possesso dell’assicurato. Questo fatto, non confutato, permette quindi

di ritenere che un terzo potesse essere in possesso di una chiave originale.

A torto l’appellante rimprovera al Pretore d’avere applicato in maniera

scorretta le regole probatorie del diritto federale in merito al verificarsi dell’evento

assicurato, in special modo d’avere giudicato erroneamente comprovate

circostanze atte a mettere seriamente in dubbio la sua versione e di aver così

negato la qualifica di preponderantemente verosimile al furto in disamina.

10.

L’appellante prosegue

affermando di aver fornito all’assicurazione tutte le informazioni necessarie

sul sinistro. A sostegno del suo ragionamento invoca la proposta transattiva

sottopostale, con effetto vincolante, a comprova del riconoscimento del

sinistro e dell’adeguatezza dei chiarimenti forniti. A questa si aggiunge

l’assenza di una messa in mora, con specifica diffida scritta e comminatoria

delle conseguenze in caso di inadempienza, come imporrebbe l’art. 39 LCA. Al

giudice viene quindi rimproverato di non aver ravvisato l’abuso di diritto

della convenuta, che sarebbe venuta contra factum proprium (appello pag.

10.

n. 6).

La censura non è atta a sovvertire l’esito del giudizio. Come sopra indicato,

una carente allegazione in causa del fondamento della pretesa già basta a

giustificarne il diniego, in accoglimento della relativa censura della

convenuta, a prescindere dal motivo per il quale questa si sia rifiutata o si

rifiuti di riconoscere la pretesa. Risulta pertanto irrilevante esaminare se la

compagnia abbia o meno proceduto a diffidare l’assicurato prima di rifiutare il

risarcimento in applicazione degli art. 39 e 40 LCA, non essendo tale

circostanza comunque atta a migliorare la posizione processuale della parte,

alla quale il Pretore ha rimproverato, a ragione, una carente allegazione e una

violazione dell’art. 150 CPC.

11.

L’appellante espone

ampie considerazioni nell’intento di sostenere che gli elementi a favore della

tesi del furto sarebbero chiari e convergenti, non risultando discordanze,

incongruenze o contraddizioni (appello pag. 11-14 n. 8) e riproponendo il

rimprovero alla convenuta di non aver fatto fronte all’onere probatorio che le

incombeva (appello pag. 14-15 n. 9).

La tesi è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi a esporre una

valutazione soggettiva delle circostanze ritenute rilevanti, con il supporto di

ampie citazioni della deposizione resa dal teste __________ B__________, senza

un adeguato confronto con il giudizio pretorile che, a ben vedere, è censurato

solamente in modo indiretto.

12.

L’appello prosegue con

considerazioni relative alla dinamica del furto e al sistema di sicurezza di cui

era dotato il veicolo, di per sé irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC)

contrapponendo valutazioni soggettive alle conclusioni pretorili non

adeguatamente contestate.

Le stesse sarebbero comunque destinate all’insuccesso. Infatti, il giudizio

pretorile ha indicato i limitati elementi a favore della tesi del furto, a

fronte di vari fattori che indeboliscono la verosimiglianza che gli eventi si

siano svolti come sostenuto dall’assicurata.

Le circostanze

della sparizione dell’automobile sono atipiche. Come rettamente ritenuto dal

primo giudice, il fatto che un veicolo di lusso sia stato prelevato senza che

il sofisticato sistema d’allarme sia entrato in funzione, già scalfisce la tesi

del furto. Il Pretore ha ritenuto di poter dedurre dagli atti che il veicolo

era pure dotato di un sistema antirimozione, che si sarebbe innescato anche

solo con un semplice spostamento. La presenza di questo tipo di protezione, la

cui entrata in funzione avrebbe comportato l’attivazione delle sirene, rende quindi

difficilmente ipotizzabile la commissione del furto tramite caricamento del

veicolo su un altro mezzo, quale ad esempio un carro attrezzi, considerato che

questo sarebbe dovuto avvenire in una via frequentata, in orario serale, in

contesto cittadino. Ne consegue che l’attrice non è comunque riuscita a

dimostrare, con un grado di verosimiglianza preponderante come quello richiesto

dalla giurisprudenza per i casi di furto, la sottrazione illecita del veicolo,

essendo la prova, al limite, riuscita solo al livello di mera verosimiglianza.

13.

Il giudizio pretorile

trovando conferma già per quanto sopra esposto, risulta superfluo l’esame delle

ulteriori censure dell’appellante relative all’accertamento della somma di

liquidazione del sinistro e all’applicazione delle condizioni generali della

polizza in oggetto.

14.

Per tutto quanto

precede, è dunque a ragione che il giudice di prime cure ha considerato che le

circostanze di fatto, prese nel loro insieme, sono atte ad intaccare a tal

punto la prova principale concernente l’avvenuto furto (DTF 130 III 321 consid.

3.4) da non far più apparire la versione fornita dall’assicurata come

preponderantemente verosimile ai sensi degli art. 8 CC e 39 LCA, riducendola semmai

al grado di semplice verosimiglianza, entrando ragionevolmente in linea di

conto la possibilità che vi sia stata una simulazione del furto.

15.

Ne discende che

l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese processuali della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora

litigioso di fr. 101'000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso

al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). L’appellante

rifonderà all’appellata congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

18 febbraio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 7’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo

carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 7'000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- , , ;

- e , , , .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-.