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Decisione

12.2020.29

Proroga di foro - prescrizione

24 novembre 2020Italiano25 min

CHF 20'000.- (franchigia posta a suo carico dall’assicuratrice __________, che tra

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.29

Lugano

24 novembre 2020/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.19 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 30 aprile

2018 da

AO

1

rappr. dall’avv. PA 2

contro

AP

1

rappr. dall’avv. PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 1'484'650.72 oltre

interessi al 5% dal 18 aprile 2018 (pretesa poi rivendicata in replica al netto

di CHF 15'516.40 e di CHF 22'787.90), di CHF 20'000.- oltre interessi al 5% dal

2 ottobre 2008, di CHF 50'000.- oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2009, di

CHF 50'000.- oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2010 e di EUR 11'843.60 oltre

interessi al 5% dal 15 maggio 2007, domanda avversata dalla controparte;

ed ora sulle eccezioni

di incompetenza territoriale e di prescrizione sollevate dalla convenuta,

che il Pretore con decisione 24 gennaio 2020 ha respinto;

appellante la convenuta con

appello 24 febbraio 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere le due eccezioni e con ciò di respingere la petizione

in ordine o nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con

risposta 29 aprile 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta

di spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 13 maggio 2020 della convenuta e della duplica spontanea 19 maggio 2020

dell’attrice;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con convenzione quadro

sottoscritta il 13/15 novembre 2006 (doc. B) la società finlandese AP 1 in

qualità di cliente e la società svizzera attiva nell’ambito del trasporto

combinato strada-ferrovia AO 1 in qualità di società UIRR, hanno stabilito le

disposizioni applicabili a tutti i contratti-UIRR che sarebbero poi venuti in

essere tra loro, concordando in particolare l’applicabilità delle Condizioni

Generali dell’Unione Internazionale delle Società di Trasporto Combinato

Strada-Rotaia (UIRR) in vigore dal 1° luglio 1999 (queste ultime denominate in

seguito “Condizioni Generali UIRR” o anche “CG UIRR” e versate agli atti quale

doc. G).

2. Con formulario “prenotazione/incarico”

17 gennaio 2007 (doc. 4) AP 1 ha conferito a AO 1 il mandato di spedizione in

base alle Condizioni Generali dell’operatore intermodale, da eseguire alle ore

9.00 del 19 gennaio 2007, da __________ a __________, dell’unità di carico

identificata nel container pieno n. __________.

3. Nella

notte del 23 gennaio 2007 il treno merci n. __________, composto di 21 carri,

che stava allora viaggiando sulla tratta __________ - __________ proveniente da

__________, è deragliato al km 25.2, tra le località di __________ e __________.

Dal rapporto d’inchiesta del Ministero Federale dei trasporti del 14 settembre

2010 (doc. N) è in particolare risultato: che in testa al citato convoglio si

trovava un carro che trasportava due casse mobili e due container; che il

container n. __________ situato sul carro

in quarta e ultima posizione conteneva due coil (bobine) in acciaio; e che

all’altezza del km 25.2 della tratta il coil posteriore aveva sfondato il

pavimento in legno del container ed era caduto attraverso il carro sul letto

dei binari, ciò che aveva provocato alle ore 3.19 il deragliamento di

complessivi 12 carri del treno e il ribaltamento di una parte dello stesso, con

gravi danni ai veicoli, alle sovrastrutture, agli impianti di segnaletica e di

telecomunicazione nonché alle linee aeree di alimentazione.

4. Ritenendo che

l’incidente ferroviario del 23 gennaio 2007 fosse stato causato da negligenze imputabili

a AP 1, con petizione 30 aprile 2018 AO 1, previa rinuncia alla procedura di

conciliazione (art. 199 cpv. 2 lett. a CPC), ha convenuto in giudizio quest’ultima

parte innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, per ottenerne

la condanna al pagamento di CHF 1'484'650.72 (risarcimento del danno, con i

relativi interessi, corrisposto il 17 aprile 2018 a H__________ __________ per

Fatti

i suoi 9 carri andati distrutti, pretesa che in replica è stata rivendicata al

netto dei CHF 15'516.40 e dei CHF 22'787.90 poi rimborsati per i rottami), di

CHF 20'000.- (franchigia posta a suo carico dall’assicuratrice __________, che tra

il settembre 2007 e il settembre 2008 aveva risarcito a __________ il danno per

i suoi 2 carri riparati rispettivamente andati distrutti), di CHF 50'000.-

(franchigia posta a suo carico nel gennaio 2009 dall’assicuratrice __________,

che si era assunta alcune spese per consulenti, esperti e specialisti), di CHF

50'000.- (franchigia posta a suo carico nell’aprile 2010 dall’assicuratrice __________,

che si era assunta altre spese per consulenti, esperti e specialisti) e di EUR

11'843.60 (importo pagato nel maggio 2007 per le riparazioni urgenti delle

unità di carico degli altri clienti eseguite da __________), il tutto oltre

interessi al 5% postulati da diverse scadenze.

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione.

5. Limitata la

procedura ex art. 125 lett. a CPC alla verifica delle condizioni di competenza

del giudice e dell’esigibilità della pretesa, ovvero alle eccezioni di

incompetenza territoriale e di prescrizione, il Pretore, dopo aver esperito l’istruttoria

ed aver raccolto gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 24 gennaio

2020 le ha respinte e ha posto le spese processuali di complessivi CHF 4’000.-

a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF

8'000.- per ripetibili.

6. Con l’appello 24

febbraio 2020 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 29 aprile

2020 (a cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 13 maggio 2020 e la

duplica spontanea 19 maggio 2020), la convenuta ha chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di accogliere le due eccezioni e con ciò di

respingere la petizione in ordine o nel merito, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

7. A

questo stadio della lite le parti sono ormai concordi nel ritenere, sia pure

sulla base di considerazioni fattuali e giuridiche diverse (per l’attrice in

virtù della professio iuris giusta l’art. 116 LDIP operata all’art. 10

della convenzione quadro di cui al doc.

B, per la convenuta in forza della presunzione di cui all’art. 117 LDIP), che nel

caso di specie sia applicabile il diritto svizzero.

La questione non necessita pertanto di essere

approfondita.

8. Il

Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che tra

le parti era venuto in essere un contratto di trasporto combinato ai sensi

della UIRR al quale erano applicabili la convenzione quadro (doc. B) e le Condizioni Generali UIRR (doc.

G), le quali prevedevano entrambe una proroga di foro ex art. 23 CLug alla

Pretura di Mendrisio-Sud (art. 10.1 del doc. B) rispettivamente alle autorità

giudiziarie del luogo in cui si trovava la sede della direzione generale della

società UIRR (art. 10.2 del doc. G), in concreto dunque a __________ (doc. D),

località che rientrava nella giurisdizione della Pretura di Mendrisio-Sud (art.

32 lett. a LOG).

Egli, a sostegno di questo suo assunto, ha

innanzitutto rammentato che la convenzione quadro (doc. B) era applicabile ad

ogni singolo contratto-UIRR che le parti avessero sottoscritto per il trasporto

combinato, e che le Condizioni Generali UIRR (doc. G) a cui quell’accordo

rinviava prevedevano, all’art. 3.1, che ogni singolo contratto di trasporto necessitava

di essere formalizzato mediante un formulario contrattuale debitamente

compilato, il quale, ai sensi dell’art. 3.3, doveva poi essere sottoscritto

dalla società UIRR e dal cliente, ritenuto tuttavia che la firma della prima

poteva essere sostituita da un timbro, un’indicazione meccanografica o qualsiasi

altro mezzo appropriato e che la firma del secondo poteva essere sostituita in

egual modo solo nel caso in cui questi avesse già accettato per iscritto le

condizioni generali per i futuri contratti UIRR e con l’accordo della società

UIRR. Ciò posto, egli ha accertato che nel caso di specie la convenuta aveva conferito

all’attrice l’incarico di trasportare il proprio container n. __________ con un

formulario (doc. 4) che, pur non riportando le firme delle parti contraenti,

conteneva però il logo dell’attrice, dalla quale emanava, così come, nello spazio

deputato alla firma del cliente, il nominativo dattiloscritto di un

collaboratore della convenuta con il rispettivo indirizzo e-mail, aggiungendo

che nella parte destinata all’indicazione del cliente la convenuta era stata

indicata con finanche un numero UIRR. A suo giudizio, era chiaro che nell’occasione

queste indicazioni assurgevano perlomeno a “altro mezzo appropriato” atto a

sostituire la firma delle parti e che pertanto queste ultime avevano rinunciato

validamente all’esigenza formale della firma sul formulario in base all’art.

3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G): l’attrice, mettendo a disposizione

formulari prestampati contenenti il suo logo, aveva in effetti accettato

chiaramente che gli stessi venissero utilizzati per conferirle l’incarico di

effettuare determinati trasporti; quanto alla convenuta, che in precedenza

aveva già sottoscritto la convenzione quadro (doc. B) accettando le Condizioni

Generali UIRR (doc. G), la stessa, indicando il nominativo del suo

collaboratore incaricato della fattispecie, con il suo indirizzo e-mail, aveva pure

certamente manifestato la propria volontà di concludere un contratto di

trasporto combinato, e del resto nemmeno lo aveva mai contestato, tanto da aver

persino provveduto a disporre di quanto di sua competenza per l’esecuzione del

trasporto e a saldare la relativa mercede contrattuale (doc. Bm e Bn).

Il giudice di prime cure ha aggiunto che la convenuta

avrebbe in ogni caso manifestamente abusato del suo diritto a prevalersi del

fatto che il contratto-UIRR non fosse eventualmente stato formalizzato in modo

corretto, essendo incontestabile, né potendo essere altrimenti, che quel

contratto era stato concluso proprio nell’ambito della convenzione quadro (doc.

B).

8.1. In

questa sede la convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver a più

riprese accertato erroneamente i fatti, segnatamente per quanto riguardava

l’esistenza di un valido contratto-UIRR conferito in data 17 gennaio 2007, e di

aver con ciò applicato erroneamente il diritto, laddove aveva di conseguenza concluso

per l’applicabilità della proroga di foro contenuta nella convenzione quadro (doc. B) rispettivamente nelle Condizioni

Generali UIRR (doc. G).

8.2. Di principio, in base alla

giurisprudenza, il giudice adito deve esaminare la sua competenza unicamente

sulla base delle pretese azionate dall’attore e della loro motivazione, senza

però essere vincolato dalla qualificazione giuridica da questi proposta: egli

non entrerà così nel merito dell’azione solo se quella qualificazione giuridica

risulti esclusa. Nell’ambito del giudizio separato sulla competenza il giudice

deve considerare veritieri i fatti determinanti che sono stati addotti

dall’attore sia per la competenza sia per il buon fondamento dell’azione (fatti

doppiamente rilevanti o fatti di doppia rilevanza) senza tener conto delle

obiezioni della parte convenuta, che saranno poi oggetto dell’esame di merito;

un’eccezione è prevista solo nel caso in cui la tesi fattuale dell’attore

risulti d’acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita immediatamente

e senza equivoci con la risposta e i documenti prodotti dalla parte convenuta.

Quanto ai fatti determinanti solo per la competenza ma non per il fondamento

dell’azione, gli stessi dovranno normalmente essere dimostrati, beninteso se

contestati (DTF 136 III 486 consid. 4, 137 III 32 consid. 2, 141 III 294

consid. 5).

8.3. Alla

luce di quanto precede e in particolare del fatto che negli allegati

preliminari l’attrice, con un’allegazione che non è risultata d’acchito speciosa o incoerente e nemmeno

è stata smentita immediatamente e senza equivoci con la risposta o la duplica e

i documenti prodotti dalla convenuta, aveva sostenuto che la competenza del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud derivava dalla proroga di foro contenuta nell’art.

10.1 della convenzione quadro di cui al doc. B (petizione p. 4, replica p. 32),

nell’ambito della quale era avvenuta la spedizione del 17 gennaio 2007 - a suo dire - costitutiva

di un contratto-UIRR (petizione

p. 2, 5, 13 e 24, replica p. 2 seg., 13 segg., 25 seg. e 32), è a ragione,

sulla base della teoria dei fatti doppiamente rilevanti o di doppia rilevanza (cfr. TF 4A_75/2018 del 15

novembre 2018 consid. 3.2.1.2, 4A_510/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 3 e 4.3,

secondo cui l’esistenza e la validità del contratto su cui la parte attrice

fonda le sue pretese e che contiene una clausola di proroga di foro costituiscono

per l’appunto dei fatti

doppiamente rilevanti o di doppia

rilevanza), che il giudice di

prime cure, non essendo in tali circostanze esclusa la sua competenza, ha

respinto l’eccezione di incompetenza territoriale. Oltretutto negli allegati

preliminari la convenuta nemmeno aveva contestato che la spedizione del 17 gennaio 2007 fosse avvenuta nell’ambito della convenzione quadro (doc. B), tanto

da aver persino ammesso che “la convenzione quadro (AP B) … è stata attivata

con degli incarichi singoli dati dalla convenuta, in modo da perfezionare, di

volta in volta, un contratto di trasporto specifico per un singolo trasporto

secondo le condizioni della convenzione quadro” e, facendo riferimento al

doc. 4, che “nella fattispecie, questa attivazione è avvenuta con un

incarico conferito dalla convenuta all’attrice in data 17 gennaio 2007”

(risposta p. 15; cfr. pure duplica p. 26), circostanza per altro nuovamente

ammessa anche in questa sede (appello p. 9).

8.4. A

titolo abbondanziale, si osserva che, nella misura in cui erano comprensibili, le

censure sollevate in questa sede dalla convenuta, riferite più che altro alla

questione - come detto in sé neppure rilevante per la competenza del giudice

adito - a sapere se l’incarico da lei conferito all’attrice il 17 gennaio 2007 costituisse o meno un valido

contratto-UIRR, avrebbero in

ogni caso dovuto essere disattese per quanto rilevanti.

a)

Per la convenuta, l’attrice non avrebbe mai allegato che il formulario di cui

al doc. 4 costituisse un contratto-UIRR. La censura è infondata, dato che negli

allegati preliminari l’attrice, dopo aver affermato che la spedizione del 17

gennaio 2007 era avvenuta nell’ambito della convenzione quadro di cui al doc. B

(cfr. supra consid.

8.3), aveva pure dichiarato di prendere atto

che “la convenuta non intende assumere che il suo container … non sarebbe

stato da lei consegnato a chi di dovere all’atto di composizione del convoglio

ed in esecuzione al contratto, in particolare a mano, anche, dei doc. 4 e 5 da

lei stessa prodotti” (replica p. 14). La stessa convenuta, contraddicendo

quanto da lei preteso in questa sede, ha del resto ammesso nel gravame che l’attrice

“nella replica a p. 13, cifra 9 e a p. 24, cifra 20” aveva affermato che

“con il doc. 4 fosse stato perfezionato un contratto di spedizione tra le

parti” (appello p. 8 seg.).

b)

Per la convenuta, l’attrice nemmeno avrebbe allegato che il doc. 4 fosse un proprio

formulario prestampato rispettivamente che nello stesso, accanto all’indicazione

del cliente, ossia della convenuta, vi fosse anche un numero UIRR e meglio il

numero “UIRR __________”. L’osservazione, di per sé pertinente, è priva

di rilevanza. Queste due indicazioni, per altro incontestabili (come del resto

è poi incontestabile il fatto che il numero “UIRR __________” fosse

proprio quello attribuito alla convenuta, cfr. doc. B p. 10), erano in effetti

Considerandi

state evidenziate d’ufficio dal giudice di prime cure sulla base di una

semplice lettura del documento prodotto dalla stessa convenuta. E comunque si

trattava di indicazioni non determinanti per il giudizio sulla competenza.

c)

La convenuta ha sostenuto che con il formulario di cui al doc. 4 essa avrebbe

unicamente provveduto a prenotare l’incarico e non ancora a conferirlo. Il

rilievo, per altro sollevato per la prima volta e con ciò irritualmente (art.

317.

cpv. 1 CPC) solo in questa sede, è infondato. Nonostante la sua denominazione

quale “prenotazione/incarico” sia effettivamente ambigua, il formulario

in questione serviva in realtà proprio a

conferire un mandato e non ad effettuare una semplice prenotazione, atteso che,

conformemente alle ammissioni rese dalla convenuta (cfr. supra consid.

8.3), nello stesso era stato indicato inequivocabilmente che “con la

presente vi diamo il mandato di spedizione delle seguenti unità di carico in

base alle Condizioni Generali dell’operatore intermodale” (che - si

aggiunga qui, per evadere un’ulteriore obiezione della convenuta - erano ovviamente

le Condizioni Generali UIRR di cui al doc. G). In tali circostanze la convenuta

non può essere seguita nemmeno laddove ha censurato l’altro assunto pretorile

secondo cui lo scopo di un tale formulario sarebbe stato per l’appunto quello

di incaricare l’attrice di effettuare determinati trasporti (recte:

spedizioni).

d)

Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a ritenere che il

formulario di cui al doc. 4 costituisse un contratto-UIRR, dallo stesso non

risultando che l’attrice avesse assunto l’obbligo di trasporto della merce,

rispettivamente avesse dato quietanza della stessa, mai allegata e provata nemmeno

in altro modo. La censura, per altro nuova e con ciò irricevibile (art. 317

cpv. 1 CPC), è infondata. In realtà nessuna disposizione contrattuale o legale,

e tanto meno gli art. 1 e 3 delle Condizioni Generali UIRR ora menzionati dalla

convenuta, prevede che il formulario contrattuale debba contenere quelle due

indicazioni. L’obbligo di effettuare la spedizione (non il trasporto, cfr. infra

lett. f) in presenza di un valido contratto-UIRR risultava invero già dall’art.

6.1

della convenzione quadro (doc. B), mentre che in base all’art. 3.5 delle

Condizioni Generali UIRR (doc. G) il riconoscimento della rimessa dell’unità di

carico al gestore del cantiere di trasbordo era costituito dalla firma del

formulario contrattuale da parte della società UIRR. Si aggiunga che a fronte

delle ammissioni rese della stessa convenuta (cfr. supra consid. 8.3),

rispettivamente di quanto riferito dal teste __________ (p. 2, “mi viene

esibito il doc. B che riconosco essere il contratto generale che definiva i

rapporti tra AO 1 e la convenuta e che veniva attivato in occasione delle

diverse spedizioni richieste… Per l’attivazione del contratto generale vi è un

ordine del cliente che si riferisce alle condizioni generali del contratto doc.

B. Preciso che nell’ordine non vi è una indicazione specifica del contratto

generale. Tra AO 1 e la convenuta non vi erano altri contratti in vigore”),

è incontestabile che il formulario di cui al doc. 4 costituiva un

contratto-UIRR.

e)

La convenuta ha fatto notare che l’attrice, a p. 26 della replica, avrebbe

affermato, in contrasto con quanto previsto dagli art. 1.1, 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5

delle Condizioni Generali UIRR, che l’allestimento, la redazione e la

sottoscrizione di un contratto-UIRR non sarebbero stati una premessa formale

per la validità di quest’ultimo, bensì avrebbero solo la funzione di riconoscimento

per la rimessa dell’unità di carico secondo l’art. 3.5 delle Condizioni

Generali UIRR. Ora, a parte il fatto che la convenuta nemmeno ha spiegato quale

sarebbe la rilevanza pratica di una tale affermazione rispettivamente del fatto

che quest’ultima fosse in contrasto con alcune disposizioni delle Condizioni

Generali UIRR, si osserva che l’attrice non si era allora espressa in quei

termini ma aveva solo affermato che “la firma del contratto-UIRR - qualora

le parti non avessero inteso prescindervi, come di fatto fecero con la firma

del doc. B, a norme dell’art. 3.3 seconda e terza frase CG UIRR - non

costituisce premessa formale alla sua validità sostanziale ma … il riconoscimento

della rimessa dell’unità di carico al gestore del carico di trasbordo (ex art.

3.5

CG UIRR)”, aggiungendo in ogni caso, in via abbondanziale e subordinata,

“sempre per riferimento alla mancata firma dello specifico contratto e nella

prospettiva - arbitraria - di sostenerne l’invalidità, … che l’art. 3.3

(seconda e terza frase) CG UIRR istituisce il principio secondo cui si può

prescindere dalla firma del cliente sullo stesso a condizione che il cliente,

d’accordo la società, ha come nel caso specifico accettato di adempiere alle

stesse CG UIRR” (replica p. 15).

f)

Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a qualificare il

contratto-UIRR (e prima ancora la convenzione quadro di cui al doc. B) come un

contratto di spedizione anziché di trasporto, senza per altro che nulla fosse

mai stato sostanziato a tale proposito. La censura è infondata, visto che da

una parte l’attrice aveva allegato che gli accordi tra le parti costituivano

dei contratti di spedizione (petizione p. 7 e 24, replica p. 2 seg., 13 e 24;

sul tema cfr. pure supra lett. a) e considerato che dall’altra era evidente,

come risulta per altro dagli art. 1.1, 1.3, 1.5 rispettivamente 2.1 delle

Condizioni Generali UIRR (doc. G), che “il “contratto-UIRR” è il contratto stipulato

tra il cliente e una società UIRR, per la spedizione via ferrovia di una o di più

unità di carico simultaneamente”, “che il “cliente” … è colui che

conferisce, lui stesso, o tramite un rappresentante preventivamente designato

per scritto o in una convenzione quadro, l’ordine di spedire l’unità di carico”,

che “per “società UIRR” si intende la società che ha ricevuto … l’ordine del

cliente o del suo rappresentante di spedire una o più unità di carico” rispettivamente

che “in virtù del contratto-UIRR, la società si impegna a spedire per

ferrovia un’unità di carico, intermodale o non, rimessa dal cliente o non, oppure

più unità di carico simultaneamente, verso il luogo di destinazione convenuto”.

g)

Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe pure sbagliato nel ritenere

che dal fatto che essa nel formulario di cui al doc. 4 fosse stata indicata in

basso a destra in punto alla “società/firma” (recte: “firma”)

e dal fatto che avesse pagato la fattura dell’attrice (doc. Cb), si potesse ammettere

la sua volontà di concludere un contratto per il trasporto combinato senza il

contestuale adempimento delle condizioni formali per un valido perfezionamento

dello stesso. Non è così. Nell’occasione il Pretore non si era espresso in quei

termini e in particolare non aveva sostenuto che da quelle due circostanze, certamente

idonee a confermare la volontà della convenuta di concludere un contratto per

il trasporto combinato, si potesse pure desumere una sua implicita rinuncia al

contestuale adempimento delle condizioni formali per un valido perfezionamento

dello stesso. Egli aveva invece ritenuto che in base all’art. 3.3 delle

Condizioni Generali UIRR (doc. G) la firma della convenuta sul formulario

contrattuale di cui al doc. 4 fosse stata validamente sostituita da un timbro,

un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro mezzo appropriato.

h)

Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato anche laddove

aveva accertato che “la rinuncia all’esigenza formale della firma delle

parti sul formulario era in specie ammissibile secondo le Condizioni Generali

UIRR” (sentenza p. 4), quando invece l’art. 3.3 delle Condizioni Generali

UIRR (doc. G) non regolava il fatto della completa rinuncia a una firma, ma bensì

solo la sua sostituzione tramite surrogato. Il rimprovero mosso al primo

giudice è infondato. Pur potendosi ammettere che la formulazione adottata nella

decisione non fosse particolarmente felice, è in effetti incontestabile, come

si è detto alla precedente lett. g, che nell’occasione il primo giudice intendeva

in realtà che in base all’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) la

firma della convenuta sul formulario contrattuale di cui al doc. 4, come del

resto già quella dell’attrice, era stata validamente sostituita da un timbro,

un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro mezzo appropriato.

i)

Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe infine sbagliato anche nel

ritenere che l’attrice avrebbe accettato che la firma della convenuta potesse

essere sostituita da un timbro, un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro

mezzo appropriato, circostanza per altro da lei mai allegata. A torto. Già il

solo fatto che la relativa spedizione sia stata da quest’ultima eseguita e poi

fatturata alla convenuta dimostra inequivocabilmente che l’attrice aveva

accettato che nell’occasione la firma della convenuta fosse stata sostituita nelle

modalità adottate nel formulario di cui al doc. 4. Quanto all’esistenza di un’allegazione

in tal senso da parte dell’attrice, si osserva che nel fatto che essa abbia

sostenuto che in base all’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) la

firma della convenuta sul formulario contrattuale di cui al doc. 4 era stata

validamente sostituita (replica p. 14 segg. e 25 seg.) è inclusa la circostanza,

per altro da lei esplicitata (replica p. 15) e senza la quale l’applicazione dell’art.

3.3

delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) non potrebbe entrare in linea di

conto, che tra le altre cose essa fosse stata d’accordo con un tale modo di

procedere.

9.

Il

Pretore ha respinto anche l’eccezione di prescrizione delle pretese attoree, disattendendo

la tesi della convenuta, ritenuta invero assai contorta, secondo cui la pretesa

di CHF 1'484'650.72 dell’attrice, ossia quella relativa al risarcimento del

danno corrisposto a H__________ __________, sarebbe stata prescritta poiché al

momento dell’esigibilità di quel credito, il 16 aprile 2018, non avrebbe mai

iniziato a decorrere un termine di prescrizione, rispettivamente secondo cui la

prescrizione di un anno prevista dall’art. 10.1 delle Condizioni generali UIRR (doc.

G) e dalla CIM, semmai fosse iniziata, sarebbe dunque scaduta inutilizzata. A

suo giudizio, delle tre l’una: o la pretesa attorea non era ancora esigibile al

momento dell’inoltro della petizione, per cui non poteva ovviamente essere

prescritta; o il termine di prescrizione annuale aveva iniziato a decorrere solo

dal 16 aprile 2018, per cui la petizione (datata 30 aprile 2018) era tempestiva

siccome promossa entro un anno; oppure ancora il termine di prescrizione annuale

aveva iniziato a decorrere già dall’evento dannoso, ovvero dal 23 gennaio 2007,

sennonché, atteso che in tale evenienza la sua decorrenza sarebbe poi stata

regolarmente interrotta dalle dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione da

lei rilasciate dal 12 novembre 2007 al 30 aprile 2018 (doc. Aq, Au, Az, Bb, Bd,

Be, Bf, Bg, Bh, Bi e Bl), alla data dell’inoltro della petizione esso non era

ancora giunto a scadenza. Quest’ultimo rilievo valeva anche per tutte le altre

pretese attoree.

9.1

In

questa sede la convenuta ha sostenuto che la prescrizione delle pretese attoree,

specialmente quella relativa al risarcimento del danno corrisposto a H__________

__________, non sarebbe intervenuta, in quanto prima del 16 aprile 2018 l’attrice

non aveva subito alcun pregiudizio e un eventuale danno non sarebbe comunque stato

da risarcire a H__________ __________ in assenza di atti interruttivi della

prescrizione durante 10 anni, per altro mai allegati. In tali circostanze le rinunce

alla prescrizione da lei (dalla convenuta) rilasciate nei suoi confronti erano prive

di rilevanza.

9.2

La

censura dev’essere disattesa già per il fatto che, in generale, la convenuta,

in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è

confrontata criticamente con la dettagliata argomentazione pretorile riassunta

in precedenza, che oltretutto era corretta e può qui essere confermata.

Volendo

comunque esaminare la censura, si osserva che l’attrice non può essere seguita

laddove ha rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto rilevante,

per la questione della prescrizione, l’esigibilità delle pretese attoree,

quando invece, per lei, “questo fatto non è tuttavia rilevante in questo

contesto: non si tratta dell’esigibilità, bensì della possibilità di

realizzazione della pretesa” (appello p. 22). La convenuta pare in effetti scordare

che la prescrizione comincia proprio quando il credito è esigibile (art. 130

cpv. 1 CO), mentre che l’esistenza o meno della pretesa azionata, e meglio il

fatto che la stessa sia stata contestata (siccome inesistente o non azionabile),

non è rilevante per il tema della prescrizione (Berti,

Zürcher Kommentar, n. 2 seg. ad art. 130 CO; DTF 127 III 257 consid. 6c, 133

III 6 consid. 5.3.3, 139 V 42 consid. 3.1, secondo cui la prescrizione non

comincia a decorrere fino a che la relativa pretesa non è sorta). In altre

parole, poco importa per il giudizio sull’eccezione di prescrizione se la

pretesa vantata da H__________ __________ nei confronti dell’attrice, risarcita

pacificamente da quest’ultima ed ora fatta valere nei confronti della

convenuta, fosse a suo tempo stata inesistente o persino prescritta.

Per

il resto, si osserva che la convenuta, pur avendo sostenuto che le molteplici

rinunce alla prescrizione da lei rilasciate dal 12 novembre 2007 al 30 aprile

2018, che per il giudice di prime cure avevano regolarmente interrotto la

prescrizione annuale, non sarebbero state rilevanti, non ha assolutamente

spiegato, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di questa sua tesi.

Stando

così le cose, è perfettamente a ragione che il Pretore ha concluso che tutte le

pretese attoree, ivi compresa quella, pagata ad oltre 10 anni di distanza dall’incidente,

avente per oggetto il risarcimento del danno corrisposto a H__________ __________,

non erano prescritte al momento dell’inoltro della petizione.

10.

Ne

discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui

è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore litigioso di CHF 1'566'346.42 e

di EUR 11'843.60, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 24 febbraio 2020 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali di CHF 10’000.- sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 10’000.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).

In

presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile

solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).