12.2020.29
Proroga di foro - prescrizione
24 novembre 2020Italiano25 min
CHF 20'000.- (franchigia posta a suo carico dall’assicuratrice __________, che tra
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.29
Lugano
24 novembre 2020/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.19 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 30 aprile
2018 da
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 1'484'650.72 oltre
interessi al 5% dal 18 aprile 2018 (pretesa poi rivendicata in replica al netto
di CHF 15'516.40 e di CHF 22'787.90), di CHF 20'000.- oltre interessi al 5% dal
2 ottobre 2008, di CHF 50'000.- oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2009, di
CHF 50'000.- oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2010 e di EUR 11'843.60 oltre
interessi al 5% dal 15 maggio 2007, domanda avversata dalla controparte;
ed ora sulle eccezioni
di incompetenza territoriale e di prescrizione sollevate dalla convenuta,
che il Pretore con decisione 24 gennaio 2020 ha respinto;
appellante la convenuta con
appello 24 febbraio 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere le due eccezioni e con ciò di respingere la petizione
in ordine o nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con
risposta 29 aprile 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 13 maggio 2020 della convenuta e della duplica spontanea 19 maggio 2020
dell’attrice;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con convenzione quadro
sottoscritta il 13/15 novembre 2006 (doc. B) la società finlandese AP 1 in
qualità di cliente e la società svizzera attiva nell’ambito del trasporto
combinato strada-ferrovia AO 1 in qualità di società UIRR, hanno stabilito le
disposizioni applicabili a tutti i contratti-UIRR che sarebbero poi venuti in
essere tra loro, concordando in particolare l’applicabilità delle Condizioni
Generali dell’Unione Internazionale delle Società di Trasporto Combinato
Strada-Rotaia (UIRR) in vigore dal 1° luglio 1999 (queste ultime denominate in
seguito “Condizioni Generali UIRR” o anche “CG UIRR” e versate agli atti quale
doc. G).
2. Con formulario “prenotazione/incarico”
17 gennaio 2007 (doc. 4) AP 1 ha conferito a AO 1 il mandato di spedizione in
base alle Condizioni Generali dell’operatore intermodale, da eseguire alle ore
9.00 del 19 gennaio 2007, da __________ a __________, dell’unità di carico
identificata nel container pieno n. __________.
3. Nella
notte del 23 gennaio 2007 il treno merci n. __________, composto di 21 carri,
che stava allora viaggiando sulla tratta __________ - __________ proveniente da
__________, è deragliato al km 25.2, tra le località di __________ e __________.
Dal rapporto d’inchiesta del Ministero Federale dei trasporti del 14 settembre
2010 (doc. N) è in particolare risultato: che in testa al citato convoglio si
trovava un carro che trasportava due casse mobili e due container; che il
container n. __________ situato sul carro
in quarta e ultima posizione conteneva due coil (bobine) in acciaio; e che
all’altezza del km 25.2 della tratta il coil posteriore aveva sfondato il
pavimento in legno del container ed era caduto attraverso il carro sul letto
dei binari, ciò che aveva provocato alle ore 3.19 il deragliamento di
complessivi 12 carri del treno e il ribaltamento di una parte dello stesso, con
gravi danni ai veicoli, alle sovrastrutture, agli impianti di segnaletica e di
telecomunicazione nonché alle linee aeree di alimentazione.
4. Ritenendo che
l’incidente ferroviario del 23 gennaio 2007 fosse stato causato da negligenze imputabili
a AP 1, con petizione 30 aprile 2018 AO 1, previa rinuncia alla procedura di
conciliazione (art. 199 cpv. 2 lett. a CPC), ha convenuto in giudizio quest’ultima
parte innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, per ottenerne
la condanna al pagamento di CHF 1'484'650.72 (risarcimento del danno, con i
relativi interessi, corrisposto il 17 aprile 2018 a H__________ __________ per
Fatti
i suoi 9 carri andati distrutti, pretesa che in replica è stata rivendicata al
netto dei CHF 15'516.40 e dei CHF 22'787.90 poi rimborsati per i rottami), di
CHF 20'000.- (franchigia posta a suo carico dall’assicuratrice __________, che tra
il settembre 2007 e il settembre 2008 aveva risarcito a __________ il danno per
i suoi 2 carri riparati rispettivamente andati distrutti), di CHF 50'000.-
(franchigia posta a suo carico nel gennaio 2009 dall’assicuratrice __________,
che si era assunta alcune spese per consulenti, esperti e specialisti), di CHF
50'000.- (franchigia posta a suo carico nell’aprile 2010 dall’assicuratrice __________,
che si era assunta altre spese per consulenti, esperti e specialisti) e di EUR
11'843.60 (importo pagato nel maggio 2007 per le riparazioni urgenti delle
unità di carico degli altri clienti eseguite da __________), il tutto oltre
interessi al 5% postulati da diverse scadenze.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
5. Limitata la
procedura ex art. 125 lett. a CPC alla verifica delle condizioni di competenza
del giudice e dell’esigibilità della pretesa, ovvero alle eccezioni di
incompetenza territoriale e di prescrizione, il Pretore, dopo aver esperito l’istruttoria
ed aver raccolto gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 24 gennaio
2020 le ha respinte e ha posto le spese processuali di complessivi CHF 4’000.-
a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF
8'000.- per ripetibili.
6. Con l’appello 24
febbraio 2020 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 29 aprile
2020 (a cui hanno poi fatto seguito la replica spontanea 13 maggio 2020 e la
duplica spontanea 19 maggio 2020), la convenuta ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere le due eccezioni e con ciò di
respingere la petizione in ordine o nel merito, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
7. A
questo stadio della lite le parti sono ormai concordi nel ritenere, sia pure
sulla base di considerazioni fattuali e giuridiche diverse (per l’attrice in
virtù della professio iuris giusta l’art. 116 LDIP operata all’art. 10
della convenzione quadro di cui al doc.
B, per la convenuta in forza della presunzione di cui all’art. 117 LDIP), che nel
caso di specie sia applicabile il diritto svizzero.
La questione non necessita pertanto di essere
approfondita.
8. Il
Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che tra
le parti era venuto in essere un contratto di trasporto combinato ai sensi
della UIRR al quale erano applicabili la convenzione quadro (doc. B) e le Condizioni Generali UIRR (doc.
G), le quali prevedevano entrambe una proroga di foro ex art. 23 CLug alla
Pretura di Mendrisio-Sud (art. 10.1 del doc. B) rispettivamente alle autorità
giudiziarie del luogo in cui si trovava la sede della direzione generale della
società UIRR (art. 10.2 del doc. G), in concreto dunque a __________ (doc. D),
località che rientrava nella giurisdizione della Pretura di Mendrisio-Sud (art.
32 lett. a LOG).
Egli, a sostegno di questo suo assunto, ha
innanzitutto rammentato che la convenzione quadro (doc. B) era applicabile ad
ogni singolo contratto-UIRR che le parti avessero sottoscritto per il trasporto
combinato, e che le Condizioni Generali UIRR (doc. G) a cui quell’accordo
rinviava prevedevano, all’art. 3.1, che ogni singolo contratto di trasporto necessitava
di essere formalizzato mediante un formulario contrattuale debitamente
compilato, il quale, ai sensi dell’art. 3.3, doveva poi essere sottoscritto
dalla società UIRR e dal cliente, ritenuto tuttavia che la firma della prima
poteva essere sostituita da un timbro, un’indicazione meccanografica o qualsiasi
altro mezzo appropriato e che la firma del secondo poteva essere sostituita in
egual modo solo nel caso in cui questi avesse già accettato per iscritto le
condizioni generali per i futuri contratti UIRR e con l’accordo della società
UIRR. Ciò posto, egli ha accertato che nel caso di specie la convenuta aveva conferito
all’attrice l’incarico di trasportare il proprio container n. __________ con un
formulario (doc. 4) che, pur non riportando le firme delle parti contraenti,
conteneva però il logo dell’attrice, dalla quale emanava, così come, nello spazio
deputato alla firma del cliente, il nominativo dattiloscritto di un
collaboratore della convenuta con il rispettivo indirizzo e-mail, aggiungendo
che nella parte destinata all’indicazione del cliente la convenuta era stata
indicata con finanche un numero UIRR. A suo giudizio, era chiaro che nell’occasione
queste indicazioni assurgevano perlomeno a “altro mezzo appropriato” atto a
sostituire la firma delle parti e che pertanto queste ultime avevano rinunciato
validamente all’esigenza formale della firma sul formulario in base all’art.
3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G): l’attrice, mettendo a disposizione
formulari prestampati contenenti il suo logo, aveva in effetti accettato
chiaramente che gli stessi venissero utilizzati per conferirle l’incarico di
effettuare determinati trasporti; quanto alla convenuta, che in precedenza
aveva già sottoscritto la convenzione quadro (doc. B) accettando le Condizioni
Generali UIRR (doc. G), la stessa, indicando il nominativo del suo
collaboratore incaricato della fattispecie, con il suo indirizzo e-mail, aveva pure
certamente manifestato la propria volontà di concludere un contratto di
trasporto combinato, e del resto nemmeno lo aveva mai contestato, tanto da aver
persino provveduto a disporre di quanto di sua competenza per l’esecuzione del
trasporto e a saldare la relativa mercede contrattuale (doc. Bm e Bn).
Il giudice di prime cure ha aggiunto che la convenuta
avrebbe in ogni caso manifestamente abusato del suo diritto a prevalersi del
fatto che il contratto-UIRR non fosse eventualmente stato formalizzato in modo
corretto, essendo incontestabile, né potendo essere altrimenti, che quel
contratto era stato concluso proprio nell’ambito della convenzione quadro (doc.
B).
8.1. In
questa sede la convenuta ha rimproverato al giudice di prime cure di aver a più
riprese accertato erroneamente i fatti, segnatamente per quanto riguardava
l’esistenza di un valido contratto-UIRR conferito in data 17 gennaio 2007, e di
aver con ciò applicato erroneamente il diritto, laddove aveva di conseguenza concluso
per l’applicabilità della proroga di foro contenuta nella convenzione quadro (doc. B) rispettivamente nelle Condizioni
Generali UIRR (doc. G).
8.2. Di principio, in base alla
giurisprudenza, il giudice adito deve esaminare la sua competenza unicamente
sulla base delle pretese azionate dall’attore e della loro motivazione, senza
però essere vincolato dalla qualificazione giuridica da questi proposta: egli
non entrerà così nel merito dell’azione solo se quella qualificazione giuridica
risulti esclusa. Nell’ambito del giudizio separato sulla competenza il giudice
deve considerare veritieri i fatti determinanti che sono stati addotti
dall’attore sia per la competenza sia per il buon fondamento dell’azione (fatti
doppiamente rilevanti o fatti di doppia rilevanza) senza tener conto delle
obiezioni della parte convenuta, che saranno poi oggetto dell’esame di merito;
un’eccezione è prevista solo nel caso in cui la tesi fattuale dell’attore
risulti d’acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita immediatamente
e senza equivoci con la risposta e i documenti prodotti dalla parte convenuta.
Quanto ai fatti determinanti solo per la competenza ma non per il fondamento
dell’azione, gli stessi dovranno normalmente essere dimostrati, beninteso se
contestati (DTF 136 III 486 consid. 4, 137 III 32 consid. 2, 141 III 294
consid. 5).
8.3. Alla
luce di quanto precede e in particolare del fatto che negli allegati
preliminari l’attrice, con un’allegazione che non è risultata d’acchito speciosa o incoerente e nemmeno
è stata smentita immediatamente e senza equivoci con la risposta o la duplica e
i documenti prodotti dalla convenuta, aveva sostenuto che la competenza del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud derivava dalla proroga di foro contenuta nell’art.
10.1 della convenzione quadro di cui al doc. B (petizione p. 4, replica p. 32),
nell’ambito della quale era avvenuta la spedizione del 17 gennaio 2007 - a suo dire - costitutiva
di un contratto-UIRR (petizione
p. 2, 5, 13 e 24, replica p. 2 seg., 13 segg., 25 seg. e 32), è a ragione,
sulla base della teoria dei fatti doppiamente rilevanti o di doppia rilevanza (cfr. TF 4A_75/2018 del 15
novembre 2018 consid. 3.2.1.2, 4A_510/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 3 e 4.3,
secondo cui l’esistenza e la validità del contratto su cui la parte attrice
fonda le sue pretese e che contiene una clausola di proroga di foro costituiscono
per l’appunto dei fatti
doppiamente rilevanti o di doppia
rilevanza), che il giudice di
prime cure, non essendo in tali circostanze esclusa la sua competenza, ha
respinto l’eccezione di incompetenza territoriale. Oltretutto negli allegati
preliminari la convenuta nemmeno aveva contestato che la spedizione del 17 gennaio 2007 fosse avvenuta nell’ambito della convenzione quadro (doc. B), tanto
da aver persino ammesso che “la convenzione quadro (AP B) … è stata attivata
con degli incarichi singoli dati dalla convenuta, in modo da perfezionare, di
volta in volta, un contratto di trasporto specifico per un singolo trasporto
secondo le condizioni della convenzione quadro” e, facendo riferimento al
doc. 4, che “nella fattispecie, questa attivazione è avvenuta con un
incarico conferito dalla convenuta all’attrice in data 17 gennaio 2007”
(risposta p. 15; cfr. pure duplica p. 26), circostanza per altro nuovamente
ammessa anche in questa sede (appello p. 9).
8.4. A
titolo abbondanziale, si osserva che, nella misura in cui erano comprensibili, le
censure sollevate in questa sede dalla convenuta, riferite più che altro alla
questione - come detto in sé neppure rilevante per la competenza del giudice
adito - a sapere se l’incarico da lei conferito all’attrice il 17 gennaio 2007 costituisse o meno un valido
contratto-UIRR, avrebbero in
ogni caso dovuto essere disattese per quanto rilevanti.
a)
Per la convenuta, l’attrice non avrebbe mai allegato che il formulario di cui
al doc. 4 costituisse un contratto-UIRR. La censura è infondata, dato che negli
allegati preliminari l’attrice, dopo aver affermato che la spedizione del 17
gennaio 2007 era avvenuta nell’ambito della convenzione quadro di cui al doc. B
(cfr. supra consid.
8.3), aveva pure dichiarato di prendere atto
che “la convenuta non intende assumere che il suo container … non sarebbe
stato da lei consegnato a chi di dovere all’atto di composizione del convoglio
ed in esecuzione al contratto, in particolare a mano, anche, dei doc. 4 e 5 da
lei stessa prodotti” (replica p. 14). La stessa convenuta, contraddicendo
quanto da lei preteso in questa sede, ha del resto ammesso nel gravame che l’attrice
“nella replica a p. 13, cifra 9 e a p. 24, cifra 20” aveva affermato che
“con il doc. 4 fosse stato perfezionato un contratto di spedizione tra le
parti” (appello p. 8 seg.).
b)
Per la convenuta, l’attrice nemmeno avrebbe allegato che il doc. 4 fosse un proprio
formulario prestampato rispettivamente che nello stesso, accanto all’indicazione
del cliente, ossia della convenuta, vi fosse anche un numero UIRR e meglio il
numero “UIRR __________”. L’osservazione, di per sé pertinente, è priva
di rilevanza. Queste due indicazioni, per altro incontestabili (come del resto
è poi incontestabile il fatto che il numero “UIRR __________” fosse
proprio quello attribuito alla convenuta, cfr. doc. B p. 10), erano in effetti
Considerandi
state evidenziate d’ufficio dal giudice di prime cure sulla base di una
semplice lettura del documento prodotto dalla stessa convenuta. E comunque si
trattava di indicazioni non determinanti per il giudizio sulla competenza.
c)
La convenuta ha sostenuto che con il formulario di cui al doc. 4 essa avrebbe
unicamente provveduto a prenotare l’incarico e non ancora a conferirlo. Il
rilievo, per altro sollevato per la prima volta e con ciò irritualmente (art.
317.
cpv. 1 CPC) solo in questa sede, è infondato. Nonostante la sua denominazione
quale “prenotazione/incarico” sia effettivamente ambigua, il formulario
in questione serviva in realtà proprio a
conferire un mandato e non ad effettuare una semplice prenotazione, atteso che,
conformemente alle ammissioni rese dalla convenuta (cfr. supra consid.
8.3), nello stesso era stato indicato inequivocabilmente che “con la
presente vi diamo il mandato di spedizione delle seguenti unità di carico in
base alle Condizioni Generali dell’operatore intermodale” (che - si
aggiunga qui, per evadere un’ulteriore obiezione della convenuta - erano ovviamente
le Condizioni Generali UIRR di cui al doc. G). In tali circostanze la convenuta
non può essere seguita nemmeno laddove ha censurato l’altro assunto pretorile
secondo cui lo scopo di un tale formulario sarebbe stato per l’appunto quello
di incaricare l’attrice di effettuare determinati trasporti (recte:
spedizioni).
d)
Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a ritenere che il
formulario di cui al doc. 4 costituisse un contratto-UIRR, dallo stesso non
risultando che l’attrice avesse assunto l’obbligo di trasporto della merce,
rispettivamente avesse dato quietanza della stessa, mai allegata e provata nemmeno
in altro modo. La censura, per altro nuova e con ciò irricevibile (art. 317
cpv. 1 CPC), è infondata. In realtà nessuna disposizione contrattuale o legale,
e tanto meno gli art. 1 e 3 delle Condizioni Generali UIRR ora menzionati dalla
convenuta, prevede che il formulario contrattuale debba contenere quelle due
indicazioni. L’obbligo di effettuare la spedizione (non il trasporto, cfr. infra
lett. f) in presenza di un valido contratto-UIRR risultava invero già dall’art.
6.1
della convenzione quadro (doc. B), mentre che in base all’art. 3.5 delle
Condizioni Generali UIRR (doc. G) il riconoscimento della rimessa dell’unità di
carico al gestore del cantiere di trasbordo era costituito dalla firma del
formulario contrattuale da parte della società UIRR. Si aggiunga che a fronte
delle ammissioni rese della stessa convenuta (cfr. supra consid. 8.3),
rispettivamente di quanto riferito dal teste __________ (p. 2, “mi viene
esibito il doc. B che riconosco essere il contratto generale che definiva i
rapporti tra AO 1 e la convenuta e che veniva attivato in occasione delle
diverse spedizioni richieste… Per l’attivazione del contratto generale vi è un
ordine del cliente che si riferisce alle condizioni generali del contratto doc.
B. Preciso che nell’ordine non vi è una indicazione specifica del contratto
generale. Tra AO 1 e la convenuta non vi erano altri contratti in vigore”),
è incontestabile che il formulario di cui al doc. 4 costituiva un
contratto-UIRR.
e)
La convenuta ha fatto notare che l’attrice, a p. 26 della replica, avrebbe
affermato, in contrasto con quanto previsto dagli art. 1.1, 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5
delle Condizioni Generali UIRR, che l’allestimento, la redazione e la
sottoscrizione di un contratto-UIRR non sarebbero stati una premessa formale
per la validità di quest’ultimo, bensì avrebbero solo la funzione di riconoscimento
per la rimessa dell’unità di carico secondo l’art. 3.5 delle Condizioni
Generali UIRR. Ora, a parte il fatto che la convenuta nemmeno ha spiegato quale
sarebbe la rilevanza pratica di una tale affermazione rispettivamente del fatto
che quest’ultima fosse in contrasto con alcune disposizioni delle Condizioni
Generali UIRR, si osserva che l’attrice non si era allora espressa in quei
termini ma aveva solo affermato che “la firma del contratto-UIRR - qualora
le parti non avessero inteso prescindervi, come di fatto fecero con la firma
del doc. B, a norme dell’art. 3.3 seconda e terza frase CG UIRR - non
costituisce premessa formale alla sua validità sostanziale ma … il riconoscimento
della rimessa dell’unità di carico al gestore del carico di trasbordo (ex art.
3.5
CG UIRR)”, aggiungendo in ogni caso, in via abbondanziale e subordinata,
“sempre per riferimento alla mancata firma dello specifico contratto e nella
prospettiva - arbitraria - di sostenerne l’invalidità, … che l’art. 3.3
(seconda e terza frase) CG UIRR istituisce il principio secondo cui si può
prescindere dalla firma del cliente sullo stesso a condizione che il cliente,
d’accordo la società, ha come nel caso specifico accettato di adempiere alle
stesse CG UIRR” (replica p. 15).
f)
Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a qualificare il
contratto-UIRR (e prima ancora la convenzione quadro di cui al doc. B) come un
contratto di spedizione anziché di trasporto, senza per altro che nulla fosse
mai stato sostanziato a tale proposito. La censura è infondata, visto che da
una parte l’attrice aveva allegato che gli accordi tra le parti costituivano
dei contratti di spedizione (petizione p. 7 e 24, replica p. 2 seg., 13 e 24;
sul tema cfr. pure supra lett. a) e considerato che dall’altra era evidente,
come risulta per altro dagli art. 1.1, 1.3, 1.5 rispettivamente 2.1 delle
Condizioni Generali UIRR (doc. G), che “il “contratto-UIRR” è il contratto stipulato
tra il cliente e una società UIRR, per la spedizione via ferrovia di una o di più
unità di carico simultaneamente”, “che il “cliente” … è colui che
conferisce, lui stesso, o tramite un rappresentante preventivamente designato
per scritto o in una convenzione quadro, l’ordine di spedire l’unità di carico”,
che “per “società UIRR” si intende la società che ha ricevuto … l’ordine del
cliente o del suo rappresentante di spedire una o più unità di carico” rispettivamente
che “in virtù del contratto-UIRR, la società si impegna a spedire per
ferrovia un’unità di carico, intermodale o non, rimessa dal cliente o non, oppure
più unità di carico simultaneamente, verso il luogo di destinazione convenuto”.
g)
Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe pure sbagliato nel ritenere
che dal fatto che essa nel formulario di cui al doc. 4 fosse stata indicata in
basso a destra in punto alla “società/firma” (recte: “firma”)
e dal fatto che avesse pagato la fattura dell’attrice (doc. Cb), si potesse ammettere
la sua volontà di concludere un contratto per il trasporto combinato senza il
contestuale adempimento delle condizioni formali per un valido perfezionamento
dello stesso. Non è così. Nell’occasione il Pretore non si era espresso in quei
termini e in particolare non aveva sostenuto che da quelle due circostanze, certamente
idonee a confermare la volontà della convenuta di concludere un contratto per
il trasporto combinato, si potesse pure desumere una sua implicita rinuncia al
contestuale adempimento delle condizioni formali per un valido perfezionamento
dello stesso. Egli aveva invece ritenuto che in base all’art. 3.3 delle
Condizioni Generali UIRR (doc. G) la firma della convenuta sul formulario
contrattuale di cui al doc. 4 fosse stata validamente sostituita da un timbro,
un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro mezzo appropriato.
h)
Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe sbagliato anche laddove
aveva accertato che “la rinuncia all’esigenza formale della firma delle
parti sul formulario era in specie ammissibile secondo le Condizioni Generali
UIRR” (sentenza p. 4), quando invece l’art. 3.3 delle Condizioni Generali
UIRR (doc. G) non regolava il fatto della completa rinuncia a una firma, ma bensì
solo la sua sostituzione tramite surrogato. Il rimprovero mosso al primo
giudice è infondato. Pur potendosi ammettere che la formulazione adottata nella
decisione non fosse particolarmente felice, è in effetti incontestabile, come
si è detto alla precedente lett. g, che nell’occasione il primo giudice intendeva
in realtà che in base all’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) la
firma della convenuta sul formulario contrattuale di cui al doc. 4, come del
resto già quella dell’attrice, era stata validamente sostituita da un timbro,
un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro mezzo appropriato.
i)
Per la convenuta, il giudice di prime cure avrebbe infine sbagliato anche nel
ritenere che l’attrice avrebbe accettato che la firma della convenuta potesse
essere sostituita da un timbro, un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro
mezzo appropriato, circostanza per altro da lei mai allegata. A torto. Già il
solo fatto che la relativa spedizione sia stata da quest’ultima eseguita e poi
fatturata alla convenuta dimostra inequivocabilmente che l’attrice aveva
accettato che nell’occasione la firma della convenuta fosse stata sostituita nelle
modalità adottate nel formulario di cui al doc. 4. Quanto all’esistenza di un’allegazione
in tal senso da parte dell’attrice, si osserva che nel fatto che essa abbia
sostenuto che in base all’art. 3.3 delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) la
firma della convenuta sul formulario contrattuale di cui al doc. 4 era stata
validamente sostituita (replica p. 14 segg. e 25 seg.) è inclusa la circostanza,
per altro da lei esplicitata (replica p. 15) e senza la quale l’applicazione dell’art.
3.3
delle Condizioni Generali UIRR (doc. G) non potrebbe entrare in linea di
conto, che tra le altre cose essa fosse stata d’accordo con un tale modo di
procedere.
9.
Il
Pretore ha respinto anche l’eccezione di prescrizione delle pretese attoree, disattendendo
la tesi della convenuta, ritenuta invero assai contorta, secondo cui la pretesa
di CHF 1'484'650.72 dell’attrice, ossia quella relativa al risarcimento del
danno corrisposto a H__________ __________, sarebbe stata prescritta poiché al
momento dell’esigibilità di quel credito, il 16 aprile 2018, non avrebbe mai
iniziato a decorrere un termine di prescrizione, rispettivamente secondo cui la
prescrizione di un anno prevista dall’art. 10.1 delle Condizioni generali UIRR (doc.
G) e dalla CIM, semmai fosse iniziata, sarebbe dunque scaduta inutilizzata. A
suo giudizio, delle tre l’una: o la pretesa attorea non era ancora esigibile al
momento dell’inoltro della petizione, per cui non poteva ovviamente essere
prescritta; o il termine di prescrizione annuale aveva iniziato a decorrere solo
dal 16 aprile 2018, per cui la petizione (datata 30 aprile 2018) era tempestiva
siccome promossa entro un anno; oppure ancora il termine di prescrizione annuale
aveva iniziato a decorrere già dall’evento dannoso, ovvero dal 23 gennaio 2007,
sennonché, atteso che in tale evenienza la sua decorrenza sarebbe poi stata
regolarmente interrotta dalle dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione da
lei rilasciate dal 12 novembre 2007 al 30 aprile 2018 (doc. Aq, Au, Az, Bb, Bd,
Be, Bf, Bg, Bh, Bi e Bl), alla data dell’inoltro della petizione esso non era
ancora giunto a scadenza. Quest’ultimo rilievo valeva anche per tutte le altre
pretese attoree.
9.1
In
questa sede la convenuta ha sostenuto che la prescrizione delle pretese attoree,
specialmente quella relativa al risarcimento del danno corrisposto a H__________
__________, non sarebbe intervenuta, in quanto prima del 16 aprile 2018 l’attrice
non aveva subito alcun pregiudizio e un eventuale danno non sarebbe comunque stato
da risarcire a H__________ __________ in assenza di atti interruttivi della
prescrizione durante 10 anni, per altro mai allegati. In tali circostanze le rinunce
alla prescrizione da lei (dalla convenuta) rilasciate nei suoi confronti erano prive
di rilevanza.
9.2
La
censura dev’essere disattesa già per il fatto che, in generale, la convenuta,
in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è
confrontata criticamente con la dettagliata argomentazione pretorile riassunta
in precedenza, che oltretutto era corretta e può qui essere confermata.
Volendo
comunque esaminare la censura, si osserva che l’attrice non può essere seguita
laddove ha rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto rilevante,
per la questione della prescrizione, l’esigibilità delle pretese attoree,
quando invece, per lei, “questo fatto non è tuttavia rilevante in questo
contesto: non si tratta dell’esigibilità, bensì della possibilità di
realizzazione della pretesa” (appello p. 22). La convenuta pare in effetti scordare
che la prescrizione comincia proprio quando il credito è esigibile (art. 130
cpv. 1 CO), mentre che l’esistenza o meno della pretesa azionata, e meglio il
fatto che la stessa sia stata contestata (siccome inesistente o non azionabile),
non è rilevante per il tema della prescrizione (Berti,
Zürcher Kommentar, n. 2 seg. ad art. 130 CO; DTF 127 III 257 consid. 6c, 133
III 6 consid. 5.3.3, 139 V 42 consid. 3.1, secondo cui la prescrizione non
comincia a decorrere fino a che la relativa pretesa non è sorta). In altre
parole, poco importa per il giudizio sull’eccezione di prescrizione se la
pretesa vantata da H__________ __________ nei confronti dell’attrice, risarcita
pacificamente da quest’ultima ed ora fatta valere nei confronti della
convenuta, fosse a suo tempo stata inesistente o persino prescritta.
Per
il resto, si osserva che la convenuta, pur avendo sostenuto che le molteplici
rinunce alla prescrizione da lei rilasciate dal 12 novembre 2007 al 30 aprile
2018, che per il giudice di prime cure avevano regolarmente interrotto la
prescrizione annuale, non sarebbero state rilevanti, non ha assolutamente
spiegato, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di questa sua tesi.
Stando
così le cose, è perfettamente a ragione che il Pretore ha concluso che tutte le
pretese attoree, ivi compresa quella, pagata ad oltre 10 anni di distanza dall’incidente,
avente per oggetto il risarcimento del danno corrisposto a H__________ __________,
non erano prescritte al momento dell’inoltro della petizione.
10.
Ne
discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui
è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di CHF 1'566'346.42 e
di EUR 11'843.60, seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 24 febbraio 2020 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 10’000.- sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 10’000.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).
In
presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile
solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).