12.2020.3
responsabilità del mandatoario
4 febbraio 2021Italiano24 min
I. L’appello 9 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.3
Lugano
4 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.194
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12
ottobre 2017 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di EUR 619'900.-, somma rettificata in sede
conclusionale a EUR 617'350.-, oltre interessi del 5% dal 16 dicembre 2014 e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano per l’importo di CHF 669'774.-;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 28 novembre 2019
ha accolto;
appellante la convenuta con appello 9 gennaio 2020, con
cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione e in via subordinata di accoglierla parzialmente con conseguente
sua condanna al pagamento di soli EUR 310'000.-, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 17 febbraio 2020
ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 2 marzo 2020 della convenuta e delle osservazioni spontanee (recte:
duplica spontanea) 13 marzo 2020 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con “contratto
di mandato” 24 luglio 2013 (doc. D), retto dal diritto svizzero e
sottoscritto da una parte dalla cittadina __________ domiciliata in __________ AO
1 e dall’altra da __________ v__________ __________ in nome e per conto della
fiduciaria svizzera AP 1, la prima ha incaricato la seconda “di amministrare
una società di diritto RAK”
ossia dell’Emirato di Ras Al Khaimah
(EAU), alla quale sarebbero poi stati messi a disposizione tutta una serie di
importi, “e di eseguire tutti gli atti necessari per garantire il
funzionamento della società”.
Informata il 31 luglio
2013 (doc. F) da __________ v__________ __________ che i fondi destinati alla
società da amministrare, nel frattempo identificata nella neocostituita H__________
__________ (doc. H), avrebbero potuto essere accreditati sul conto IBAN __________
intestato a R__________ __________ (fiduciaria facente parte del gruppo
internazionale Ha__________) presso la sede di D__________ (EAU) della banca __________,
AO 1 tra il 1° agosto e il 25 novembre 2013 (doc. E) ha provveduto a farvi
affluire complessivi EUR 629'950.-. Tali somme non sono però mai state
trasferite da R__________ __________ o da altri ad H__________ __________,
essendo state oggetto di un’appropriazione indebita da parte dei corrispondenti
negli Emirati Arabi di AP 1.
2. Con
petizione 12 ottobre 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire (doc. B), ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di
una somma poi rettificata in sede conclusionale dagli iniziali EUR 619'900.- a
EUR 617'350.- oltre interessi del 5% dal 16 dicembre 2014 e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc.
P) per l’importo di CHF 669'774.-. Essa, in estrema sintesi, ha preteso la
restituzione degli importi bonificati sul conto che le era stato indicato dalla
controparte (EUR 629’950.-), dedotto quanto era sinora stato possibile
recuperare (EUR 12’600.-).
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore con decisione 28 novembre 2019
ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di
complessivi di CHF 15'500.- a carico della convenuta, tenuta altresì a
rifondere alla controparte CHF 27’200.- per ripetibili.
4. Con l’appello
9 gennaio 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 17
febbraio 2020 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 2 marzo 2020 e la
duplica spontanea 13 marzo 2020), la convenuta ha chiesto di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e in via
subordinata di accoglierla parzialmente con conseguente sua condanna al
pagamento di soli EUR 310'000.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
5. Il Pretore,
dopo aver riconosciuto la legittimazione attiva e passiva delle parti, ha in
sostanza concluso che la convenuta dovesse rispondere ex art. 97 CO per
l’appropriazione indebita commessa dai suoi ausiliari negli Emirati Arabi (art.
101 CO), che oltretutto era tale da escludere l’applicabilità del patto di
esclusione della responsabilità contenuto nel contratto (doc. D), e fosse con
ciò tenuta a risarcire integralmente il pregiudizio subito dalla controparte,
alla quale invece non potevano essere ascritti né un comportamento illecito o
immorale in occasione dell’effettuazione dei bonifici né alcuna colpa
concomitante.
6.
In questa sede la convenuta ha
innanzitutto rilevato come la sua dipendente __________ v__________ __________,
che era priva del diritto di firma, non era un suo organo e aveva operato senza
coinvolgere gli organi societari, non solo avesse agito a titolo personale in
occasione della conclusione del contratto di cui al doc. D, ciò che per altro
era dimostrato anche dal fatto che la società non ne aveva e neppure ne avrebbe
tratto alcun beneficio finanziario, ma avesse agito a titolo personale pure in
occasione dell’indicazione del conto di R__________ __________ sul quale
avrebbero potuto essere accreditate le somme da riversare ad H__________ __________,
attività questa oltretutto esulante dal contratto, ciò che imponeva di
respingere la petizione per carenza di legittimazione passiva e comunque,
entrando semmai in considerazione solo un’eventuale responsabilità per atto
illecito, per intervenuta prescrizione.
6.1. L’eccezione
di carenza di legittimazione passiva dev’essere disattesa. Essa è irricevibile
in ordine, essendo stata evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito
solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC;
II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151),
e sarebbe in ogni caso stata da respingere anche nel merito, l’istruttoria di
causa avendo permesso di accertare che l’impiegata (teste __________ v__________
__________ p. 12) __________ v__________ __________, pur non essendo un organo formale
della convenuta e non disponendo del diritto di firma individuale (cfr. doc.
C), aveva senz’altro agito in rappresentanza di quest’ultima in occasione della
conclusione dell’accordo contrattuale con l’attrice e che l’indicazione da
parte sua del conto di R__________ __________ rientrava nell’ambito del contratto.
Sul
tema della rappresentanza, incontestabile che il mandato di cui al doc. D fosse
oneroso (doc. D: “il mandante si impegna sin d’ora a pagare al mandatario
tutti i suoi onorari in funzione della gestione del presente mandato, secondo
le norme in uso nella professione e secondo le tariffe previste dalla Camera
Svizzera degli Esperti Contabili, Fiduciari e Fiscali”; teste __________ v__________
__________ p. 6: “Se le cose fossero andate bene la AP 1 avrebbe senz’altro
emesso una fattura ... Una fattura sarebbe stata emessa perché la signora AO 1
non era già una cliente della AP 1”; teste G__________ __________ p. 5 e 7:
“chiesi anche in che misura questa costruzione avesse avuto oneri economici
di gestione della società e dell’attività di investimento che si sarebbe dovuta
compiere e la signora v__________ __________ quantificò l’importo per la
costituzione e la gestione della società (non ricordo l’importo) mentre per
quanto riguarda i costi degli investimenti si sarebbe dovuto parlare
direttamente con la banca … La quantificazione dell’onorario non c’è ma era
stata fatta verbalmente dalla v__________ __________. Non ho compiuta memoria
del quantum dell’onorario, ma ripeto che la signora v__________ __________
aveva esposto una cifra per la costituzione e una cifra per la gestione … In
tema di onorario, ribadisco quanto detto sopra, ma ricordo la cifra di circa
CHF 5'000.- per la costituzione della nuova società, mentre che per i costi di
investimento dei soldi si sarebbe dovuto parlare con la banca depositaria del
conto. Si parlò anche delle spese di gestione annuale della nuova società di
cui però non ricordo il quantum”), si osserva che __________ v__________ __________
era stata almeno tacitamente autorizzata dalla convenuta, segnatamente dal
presidente del consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale __________
L__________ (cfr. doc. C), ad occuparsi della pratica dell’attrice (teste __________
v__________ __________ p. 2 e 5: “mi occupavo della costituzione di società,
relazioni con corrispondenti esteri, eseguivo le richieste dei clienti … In
generale eseguivo quello che i clienti desideravano … Io all’interno della AP 1
trattavo e ricevevo i clienti da sola. Avevo una certa autonomia”; teste G__________
__________ p. 4: “mi recai con un mio collega d’intesa con la dott. AO 1
presso l’ufficio del dott. L__________ ... Mi ha ricevuto assieme alla signora
v__________ __________. Si ritirò e ci fermammo a parlare con la signora v__________
__________, alla quale abbiamo esposto le esigenze della dott. AO 1”; teste
D__________ __________ p. 8: “Ho collaborato con l’avv. __________ nella gestione
di questa vicenda ... Io ero presente all’incontro esplorativo che è avvenuto a
__________ dal dott. L__________ dove era presente lui e la signora v__________
__________ … In quella sede ci è stata presentata la signora v__________ __________
e di questa operazione si è parlato con lei e con il dott. L__________”) e
che in ogni caso il suo operato era stato in seguito ratificato per atti
concludenti dalla convenuta (teste __________ v__________ __________ p. 5: “In
AP 1 tenevamo delle riunioni interne regolari, dove parlavamo di tutti i
dossier, ivi compreso quello della signora AO 1, ossia il mandato di chi ho
parlato sopra. Non entravamo nel dettaglio essendo un mandato semplice ma
probabilmente (non ricordo con precisione) ho espresso delle lamentele che
l’ufficio di D__________ ci metteva così tanto tempo ad aprire il conto della H__________”).
A quest’ultimo proposito, si aggiunga che la stessa convenuta, oltre ad essere
stata in grado di versare agli atti, siccome in suo possesso, tutti i documenti
e la corrispondenza relativi al contratto di cui al doc. D (doc. rich. II°),
aveva pure ammesso che i fondi reclamati nella petizione erano stati messi a
sua disposizione (risposta p. 3) e che era
stata proprio lei a rimborsare all’attrice quanto era sinora stato possibile
recuperare (replica spontanea all’appello p. 4).
Sull’estensione
del contratto di cui al doc. D, con cui la convenuta era stata apparentemente
incaricata solo “di amministrare la società di diritto RAK
e di eseguire tutti gli atti necessari per garantire
il funzionamento della società”, si osserva che il suo contenuto era in realtà assai
più ampio, avendo per oggetto la costituzione di una nuova società locale
(teste __________ v__________ __________ p. 2: “Mi viene mostrato il doc. D.
L’oggetto di questo mandato è la costituzione di una nuova società estera,
domiciliata negli Emirati Arabi. La società si chiamava H__________ __________”)
che nelle intenzioni delle parti avrebbe poi dovuto aprire un conto bancario in
quel Paese, su cui sarebbero affluite le somme bonificate dall’attrice, e
quindi avrebbe dovuto gestirle con profitto (teste __________ v__________ __________
p. 2 seg. e 6: “Rispondo che la signora AO 1 voleva una società degli Emirati
Arabi, che è quella del doc. D ossia la H__________; voleva poi che questa
società aprisse un conto sul quale depositare i suoi averi, ossia i EUR
629'000.- che erano stati “parcheggiati” ossia depositati provvisoriamente sul
conto della R__________. Sul mandato doc. D non sta scritto questo movimento di
denaro, ma la cliente ha fatto questa società H__________ proprio per questo,
ossia per spostare i soldi fuori dall’Italia e depositarli a nome di una
società degli Emirati Arabi, che avrebbe dovuto aprire un conto sempre a D__________
… Mi hanno chiesto quale fosse il Paese dove mandare i soldi fuori dall’Italia.
Noi lavoravamo principalmente con le __________ e D__________, dicendo che con
D__________ avevamo relazioni più strette, siccome la Ha__________ di D__________
faceva parte del gruppo col quale lavoravamo (ossia il gruppo Ha__________)”;
interrogatorio __________ v__________ __________ nell’inc. n. 2015/10435 rich.
I° p. 2: “abbiamo proposto loro diverse soluzioni per il trasferimento presso
altri Stati dei loro averi. Tra le diverse soluzioni che abbiamo loro proposto
per trasferire i loro fondi c’era anche D__________ e alcuni di essi (quelli di
cui ho riferito nel mio esposto) hanno accettato questa proposta. Tramite il
signor __________ abbiamo preso contatto con la loro filiale di D__________,
più precisamente con la signora R__________ __________, in vista della
costituzione di società per i singoli clienti rispettivamente per l’apertura
dei conti bancari
… Aggiungo che … si era concordato di far effettuare i
bonifici a favore di una società intermediaria di sede, la quale a sua volta
avrebbe bonificato i fondi a favore dei conti bancari delle nuove società
costituite dai clienti”;
teste G__________ __________ p. 4 e 6: “ci
fermammo a parlare con la signora v__________ __________ alla quale abbiamo
esposto le esigenze della dott. AO 1, ossia di aprire un conto e di trasferire
questi soldi in una giurisdizione che v__________ __________ aveva individuato
a D__________. Fece questa proposta dicendo che era la soluzione migliore
perché la AP 1 aveva in loco una organizzazione. Non ha specificato se era una
controllata o una succursale ma disse che era la loro struttura a D__________.
In quella sede ho precisato che l’esigenza della cliente era di trasferire
questi soldi che poi dovevano essere gestiti affinché generassero una
remunerazione. La v__________ __________ una volta precisate le esigenze della
signora AO 1 disse che era opportuno costituire una società che avrebbe avuto
la signora AO 1 come titolare effettivo e che avrebbe poi curato attraverso la
organizzazione di AP 1 la gestione di questi fondi … Ripeto che la AP 1 aveva
ricevuto il preciso incarico di costituire la nuova società della signora AO 1
e di accendere il conto bancario di questa nuova società sul quale andavano
accreditati i soldi della signora AO 1 da investire”;
teste D__________
__________ p. 8 seg.: “A questi abbiamo rappresentato l’esigenza della
signora AO 1 e ci siamo rimessi a loro, ossia abbiamo chiesto se avevano
disponibilità e mezzi per assisterla e quali fossero le soluzioni proposte per
soddisfare le sue esigenze. Dei due chi parlava era v__________ __________ che,
preso atto dell’esigenza, ha riferito che loro, ossia la società per la quale
lavorava in quel periodo, gestiva situazioni analoghe e che lavoravano molto
con D__________ nella gestione di patrimoni che si volevano spostare
dall’Italia. Dopo avere parlato di D__________ ha parlato della costituzione di
una società a D__________ della quale titolare effettiva sarebbe stata la dott.
AO 1; questa società avrebbe aperto un conto a D__________ sul quale sarebbero
stati trasferiti i soldi della dott. AO 1. Poi abbiamo fatto presente che non
si trattava soltanto di parcheggiare i soldi all’estero ma anche di gestirli e
v__________ __________ ha spiegato che loro si sarebbero occupati della
gestione interfacciandosi con la dott. AO 1, partecipando alle scelte, facendo
delle proposte”). In tali circostanze la messa a disposizione, con conseguente
indicazione, del conto di R__________ __________ per “parcheggiare” i bonifici
dall’Italia in attesa dell’apertura del conto di H__________ __________
rientrava senz’altro nell’ambito contrattuale e non costituiva una mera
“consulenza” esulante dallo stesso.
6.2. L’eccezione
di prescrizione della pretesa attorea, fondata per altro sulla considerazione -
come si è appena visto errata - che l’indicazione del conto di R__________ __________
esulasse dal contratto di cui al doc. D, non può per contro essere esaminata,
essendo stata addotta per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in sede
conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15
novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151).
7. La convenuta ha in seguito ribadito di non aver
comunque violato il contratto di cui al doc. D, rispettivamente che non poteva
esserle ascritta alcuna responsabilità per l’eventuale violazione dello stesso,
atteso che H__________ __________ era stata effettivamente costituita e che
l’indicazione del conto della società R__________ __________, che al pari del
gruppo internazionale Ha__________ non era una sua ausiliaria e mai aveva avuto
a che fare con lei, era stata corretta. Il
rilievo è infondato.
L’istruttoria di causa ha in effetti
permesso di accertare che Ha__________ e R__________ __________ erano
effettivamente degli ausiliari della convenuta ai sensi dell’art. 101 CO e
avrebbero con ciò dovuto eseguire le istruzioni della convenuta volte ad
accreditare il conto di H__________ __________ con i fondi bonificati a suo
tempo a R__________ __________ (cfr. teste __________ v__________ __________ p.
3: “io ho dato l’istruzione di eseguire questo bonifico … nell’ambito dei
rapporti tra AP 1 e il corrispondente Ha__________”), la prima essendo la
sua corrispondente in loco (definita proprio così dalla teste __________ v__________
__________, a p. 2, 3 e 6, la quale da un lato ha pure evidenziato, a p. 4, che
“io ho indicato la Ha__________ di D__________ anche ad altri clienti oltre
all’attrice. Con questa Ha__________ lavoravamo dal 2004 senza problemi”, a
p. 5, che “ci siamo rivolti alla Ha__________ di D__________ perché faceva
parte del gruppo Ha__________ __________ col quale lavoravamo bene dal 2004 … a
questa società abbiamo dato diversi incarichi di costituire delle società,
anche alla loro filiale di D__________”, e a p. 6, che “la Ha__________
di D__________ faceva parte del gruppo col quale lavoravamo (ossia il gruppo Ha__________)
… Prima di allora non avevamo mai avuto problemi col gruppo Ha__________” e
che “la Ha__________ avrebbe certamente fatto una fattura alla signora AO 1
per la costituzione di H__________ … L’incarico glielo avevo dato io su
incarico della signora AO 1, ma la fattura ritengo che sarebbe stata inviata
alla società della signora AO 1 e non alla AP 1… Mi viene chiesto dal Pretore
quale era la prassi nello scenario in cui la società del cliente non avesse avuto
fondi per onorare la fattura del corrispondente estero. Rispondo che il
corrispondente estero veniva a chiedere i soldi a AP 1”, e d’altro canto, a
p. 2 del suo interrogatorio nell’inc. n. 2015/10435 rich. I°, ha aggiunto che “da
oltre dieci anni la nostra fiduciaria collabora con il gruppo Ha__________ con
sede a __________ … Facciamo capo a questo gruppo per la domiciliazione di
società, la costituzione di nuove società e per operazioni di trading, trust
per conto di clienti. Il gruppo Ha__________ ha sedi in diversi Paesi e nel
2008 ha aperto anche una sede a D__________”) e la seconda essendo una
società detenuta dalla prima (teste __________ v__________ __________ p. 2: “io
le ho dato le coordinate bancarie del conto di una società di sede chiamata R__________
__________: non era una società della AP 1 ma del corrispondente della AP 1 a D__________
… Su questo conto … il potere di firma l’aveva il corrispondente di AP 1 a D__________
chiamata R__________ __________, che lavorava per la società Ha__________ di D__________”).
La violazione contrattuale rimproverata alla convenuta
non andava invece ricondotta al fatto che la costituzione di H__________ __________
fosse o meno stata effettuata o che l’indicazione del conto di R__________ __________
fosse o meno risultata corretta, quanto al fatto che le somme bonificate sul conto di quella società erano poi
state oggetto di un’appropriazione indebita da parte dei corrispondenti, e
ausiliari (art. 101 CO), della convenuta e non avevano potuto essere
accreditate ad H__________ __________ o restituite all’attrice.
8.
La convenuta ha poi ritenuto
che il comportamento di S__________ __________, presunto responsabile delle
malversazioni sul conto di R__________ __________, sarebbe stato tale da
interrompere il nesso di causalità tra la violazione contrattuale a lei
eventualmente imputabile e l’insorgenza del danno, e con ciò da escludere ogni
risarcimento da parte sua. Ed ha aggiunto che il danno era semmai da ascrivere
in modo preponderante (prudenzialmente superiore al 50%) all’attrice, avvocato
di professione e coadiuvata nell’occasione dai suoi legali G__________ __________
e D__________ __________, che, nella foga di voler sottrarre, per altro
illecitamente, il suo patrimonio ai suoi creditori, aveva accettato di
bonificare i suoi averi a favore di una società estera a lei sconosciuta,
presso una banca sconosciuta e in uno Stato straniero, disinteressandosi
oltretutto per oltre un anno del destino del denaro. La censura è infondata.
L’appropriazione indebita commessa da S__________ __________
è in realtà tale da comportare una responsabilità della convenuta, non solo per
il fatto che quest’ultimo era pacificamente un dipendente o organo di Ha__________,
ossia un suo ausiliario (art. 101 CO), ma anche per il fatto che la stessa era
stata resa possibile dall’operato di __________ v__________ __________, altro
suo ausiliario (art. 101 CO). Negli incarti penali richiamati (n. 2015.113 e n.
2015/10435 nel plico doc. rich. I°), a cui la stessa convenuta ha fatto
riferimento in questa sede, __________ v__________ __________, pur avendolo poi
negato nella sua deposizione testimoniale (a p. 5), aveva in effetti ammesso di
essere stata proprio lei, dopo che S__________ __________ le aveva astutamente
fatto credere che un tale accorgimento si imponeva per maggior sicurezza degli
averi dei clienti, ad aver istruito R__________ __________, l’unica persona che
aveva il potere di firma sul conto di R__________ __________, di riversare le
somme dei clienti, tra cui quelle dell’attrice, su di un conto __________
intestato a S__________ __________, aggiungendo che quest’ultimo non aveva però
in seguito provveduto a ritornarle sul conto di R__________ __________ (cfr.
segnalazione 29 dicembre 2014, memorandum 21 agosto 2015; interrogatorio di __________
v__________ __________ p. 3 seg.; interrogatorio di __________ p. 2 seg.).
Manifestamente infondata è pure la tesi della
convenuta secondo cui all’attrice dovevano essere rimproverati un comportamento illecito o immorale in occasione
dell’effettuazione dei bonifici o comunque un’importante concolpa.
Il fatto che i bonifici fossero stati da lei messi in
atto allo scopo di sottrarre il suo
patrimonio ai suoi creditori e meglio per impedire o rendere maggiormente
difficoltosa la futura escussione di una garanzia da lei prestata in favore di
terzi (teste __________ v__________ __________ p. 6: “mi hanno detto che la
signora AO 1 aveva emesso una fideiussione a favore di terzi e temeva che
potessero venire ad escutere questa fideiussione”; teste G__________ __________
p. 4: “l’attrice … ha avuto l’esigenza a un certo momento di proteggere una
parte del suo patrimonio … avendo timore che potesse essere escussa una
garanzia fideiussoria che qualche tempo prima aveva prestato in favore di un
istituto di credito”; teste D__________ __________ p. 8: “sapevo che la
signora AO 1 voleva spostare fuori dall’Italia i propri soldi perché c’era il
rischio che un istituto di credito in favore del quale aveva rilasciato una
fideiussione nell’interesse di una società terza potesse avviare un’azione
esecutiva”) non è assolutamente illecito o immorale in base al diritto
italiano (e svizzero), né la convenuta lo ha comunque provato.
Nel fatto che essa, di professione avvocato e coadiuvata dai suoi legali, avesse accettato
di bonificare i suoi averi a favore di una società estera a lei sconosciuta,
presso una banca sconosciuta e in uno Stato straniero, non si intravede a sua volta alcuna colpa concomitante,
atteso che il nominativo e il conto della società - per altro corretti - su cui
versare i suoi averi le erano stati indicati senza riserve dalla convenuta, che
in tal modo le aveva lasciato chiaramente intendere come l’operazione non
avrebbe comportato alcun rischio. Non è per contro vero che essa si sia disinteressata per oltre un anno, cioè fino alla
revoca del mandato avvenuta il 16 dicembre 2014 (doc. L), del destino del
denaro bonificato, essa essendo al contrario stata in contatto sin da subito e
in modo continuativo con __________ v__________ __________ per concordare gli
investimenti da mettere in atto, senza che quest’ultima, al di là delle
esternate difficoltà a intestare la società H__________ __________ a nome
dell’attrice e ad aprire il suo conto (teste __________ v__________ __________
p. 4: “abbiamo atteso oltre un anno l’apertura del conto: l’ufficio di Ha__________
non era riuscito ad aprire il conto subito ma ci ha messo un anno”;
interrogatorio __________ v__________ __________ nell’inc. n. 2015/10435 rich.
I° p. 2: “preciso subito che le società in questione sono infatti state
costituite mentre non sono stati aperti i conti”), l’avesse mai informata
dell’esistenza di difficoltà nell’accredito a quella società del denaro versato
a R__________ __________ o, peggio ancora, della “scomparsa” degli averi
depositati presso quest’ultima (cfr. doc. Y e Z; cfr. pure corrispondenza
e-mail nel plico doc. rich. II°).
9.
La convenuta ha quindi
riproposto la tesi secondo cui la sua responsabilità sarebbe stata in ogni caso
da negare a seguito dell’applicabilità
del patto di esclusione della responsabilità contenuto nel contratto di cui al
doc. D. A torto.
Le clausole contrattuali su cui la convenuta si è
prevalsa nell’occasione, quella secondo cui “al mandatario viene dato
scarico di tutta la responsabilità relativa alla esecuzione della sua funzione
dopo aver constatato che egli ha agito in conformità alle istruzioni ricevute
dal mandante” e quella secondo cui “il mandante si impegna a sollevare
il mandatario da tutte le responsabilità nelle quali egli potrebbe incorrere
nella sua funzione e a liberarlo da qualsiasi obbligo derivante dall’esecuzione
del presente contratto”, si riferiscono in effetti unicamente al caso in
cui il mandatario abbia agito conformemente alle istruzioni ricevute o abbia
eseguito correttamente il mandato conferitogli e non sono invece tali da
comportare uno scarico totale della sua responsabilità, segnatamente per atti
dolosi o gravemente negligenti, com’erano quelli commessi nell’occasione a
danno dell’attrice. Ad ogni buon conto da quelle clausole non risulta che a
quel momento le parti abbiano inequivocabilmente pattuito una limitazione o
un’esclusione della responsabilità per l’operato degli ausiliari del
mandatario, come quella realizzatasi nella presente fattispecie, ai sensi
dell’art. 101 cpv. 2 CO (DTF 124 III 155 consid. 3c; TF 4A_351/2007 del 15
gennaio 2008 consid. 2.3.5).
10. In
via subordinata la convenuta, facendo notare come l’attrice al momento in cui
aveva sottoscritto il contratto di cui al doc. D fosse proprietaria solo in
ragione di metà delle somme presenti sui conti cointestati con la madre A__________
__________ da cui erano poi partiti i bonifici a favore di R__________ __________
(doc. E, Q e R), ne ha infine dedotto che anche l’eventuale risarcimento a suo
favore avrebbe dovuto essere ridotto in quella stessa misura, ossia a EUR
310'000.- (non è invece stato preteso che anche il rigetto in via definitiva
dell’opposizione al PE dovesse essere limitato in tale misura). L’assunto è
infondato.
Il fatto che i conti di partenza dei bonifici a favore
di R__________ __________ fossero cointestati all’attrice e alla madre, nel frattempo
deceduta (doc. T) e alla quale l’attrice è pertanto subentrata (doc. U e V),
oltre a non comportare in alcun modo che essa ne fosse a suo tempo proprietaria
solo in ragione di metà (trattandosi semmai di proprietà comune), è in ogni
caso irrilevante per l’esito della lite, determinante sul tema essendo
unicamente il fatto che i bonifici siano stati effettuati sulla base di un
contratto (doc. D) che vedeva come parte l’attrice.
11. Ne
discende che l’appello della convenuta, ampiamente infondato, deve essere
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore litigioso di EUR 617'350.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 9 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di CHF 20’000.- sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 15’000.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).