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Decisione

12.2020.3

responsabilità del mandatoario

4 febbraio 2021Italiano24 min

I. L’appello 9 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.3

Lugano

4 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.194

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12

ottobre 2017 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di EUR 619'900.-, somma rettificata in sede

conclusionale a EUR 617'350.-, oltre interessi del 5% dal 16 dicembre 2014 e il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano per l’importo di CHF 669'774.-;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 28 novembre 2019

ha accolto;

appellante la convenuta con appello 9 gennaio 2020, con

cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente

la petizione e in via subordinata di accoglierla parzialmente con conseguente

sua condanna al pagamento di soli EUR 310'000.-, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 17 febbraio 2020

ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 2 marzo 2020 della convenuta e delle osservazioni spontanee (recte:

duplica spontanea) 13 marzo 2020 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con “contratto

di mandato” 24 luglio 2013 (doc. D), retto dal diritto svizzero e

sottoscritto da una parte dalla cittadina __________ domiciliata in __________ AO

1 e dall’altra da __________ v__________ __________ in nome e per conto della

fiduciaria svizzera AP 1, la prima ha incaricato la seconda “di amministrare

una società di diritto RAK”

ossia dell’Emirato di Ras Al Khaimah

(EAU), alla quale sarebbero poi stati messi a disposizione tutta una serie di

importi, “e di eseguire tutti gli atti necessari per garantire il

funzionamento della società”.

Informata il 31 luglio

2013 (doc. F) da __________ v__________ __________ che i fondi destinati alla

società da amministrare, nel frattempo identificata nella neocostituita H__________

__________ (doc. H), avrebbero potuto essere accreditati sul conto IBAN __________

intestato a R__________ __________ (fiduciaria facente parte del gruppo

internazionale Ha__________) presso la sede di D__________ (EAU) della banca __________,

AO 1 tra il 1° agosto e il 25 novembre 2013 (doc. E) ha provveduto a farvi

affluire complessivi EUR 629'950.-. Tali somme non sono però mai state

trasferite da R__________ __________ o da altri ad H__________ __________,

essendo state oggetto di un’appropriazione indebita da parte dei corrispondenti

negli Emirati Arabi di AP 1.

2. Con

petizione 12 ottobre 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire (doc. B), ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di

una somma poi rettificata in sede conclusionale dagli iniziali EUR 619'900.- a

EUR 617'350.- oltre interessi del 5% dal 16 dicembre 2014 e il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc.

P) per l’importo di CHF 669'774.-. Essa, in estrema sintesi, ha preteso la

restituzione degli importi bonificati sul conto che le era stato indicato dalla

controparte (EUR 629’950.-), dedotto quanto era sinora stato possibile

recuperare (EUR 12’600.-).

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore con decisione 28 novembre 2019

ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di

complessivi di CHF 15'500.- a carico della convenuta, tenuta altresì a

rifondere alla controparte CHF 27’200.- per ripetibili.

4. Con l’appello

9 gennaio 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 17

febbraio 2020 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 2 marzo 2020 e la

duplica spontanea 13 marzo 2020), la convenuta ha chiesto di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e in via

subordinata di accoglierla parzialmente con conseguente sua condanna al

pagamento di soli EUR 310'000.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

5. Il Pretore,

dopo aver riconosciuto la legittimazione attiva e passiva delle parti, ha in

sostanza concluso che la convenuta dovesse rispondere ex art. 97 CO per

l’appropriazione indebita commessa dai suoi ausiliari negli Emirati Arabi (art.

101 CO), che oltretutto era tale da escludere l’applicabilità del patto di

esclusione della responsabilità contenuto nel contratto (doc. D), e fosse con

ciò tenuta a risarcire integralmente il pregiudizio subito dalla controparte,

alla quale invece non potevano essere ascritti né un comportamento illecito o

immorale in occasione dell’effettuazione dei bonifici né alcuna colpa

concomitante.

6.

In questa sede la convenuta ha

innanzitutto rilevato come la sua dipendente __________ v__________ __________,

che era priva del diritto di firma, non era un suo organo e aveva operato senza

coinvolgere gli organi societari, non solo avesse agito a titolo personale in

occasione della conclusione del contratto di cui al doc. D, ciò che per altro

era dimostrato anche dal fatto che la società non ne aveva e neppure ne avrebbe

tratto alcun beneficio finanziario, ma avesse agito a titolo personale pure in

occasione dell’indicazione del conto di R__________ __________ sul quale

avrebbero potuto essere accreditate le somme da riversare ad H__________ __________,

attività questa oltretutto esulante dal contratto, ciò che imponeva di

respingere la petizione per carenza di legittimazione passiva e comunque,

entrando semmai in considerazione solo un’eventuale responsabilità per atto

illecito, per intervenuta prescrizione.

6.1. L’eccezione

di carenza di legittimazione passiva dev’essere disattesa. Essa è irricevibile

in ordine, essendo stata evocata per la prima volta e con ciò in modo irrito

solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC;

II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151),

e sarebbe in ogni caso stata da respingere anche nel merito, l’istruttoria di

causa avendo permesso di accertare che l’impiegata (teste __________ v__________

__________ p. 12) __________ v__________ __________, pur non essendo un organo formale

della convenuta e non disponendo del diritto di firma individuale (cfr. doc.

C), aveva senz’altro agito in rappresentanza di quest’ultima in occasione della

conclusione dell’accordo contrattuale con l’attrice e che l’indicazione da

parte sua del conto di R__________ __________ rientrava nell’ambito del contratto.

Sul

tema della rappresentanza, incontestabile che il mandato di cui al doc. D fosse

oneroso (doc. D: “il mandante si impegna sin d’ora a pagare al mandatario

tutti i suoi onorari in funzione della gestione del presente mandato, secondo

le norme in uso nella professione e secondo le tariffe previste dalla Camera

Svizzera degli Esperti Contabili, Fiduciari e Fiscali”; teste __________ v__________

__________ p. 6: “Se le cose fossero andate bene la AP 1 avrebbe senz’altro

emesso una fattura ... Una fattura sarebbe stata emessa perché la signora AO 1

non era già una cliente della AP 1”; teste G__________ __________ p. 5 e 7:

“chiesi anche in che misura questa costruzione avesse avuto oneri economici

di gestione della società e dell’attività di investimento che si sarebbe dovuta

compiere e la signora v__________ __________ quantificò l’importo per la

costituzione e la gestione della società (non ricordo l’importo) mentre per

quanto riguarda i costi degli investimenti si sarebbe dovuto parlare

direttamente con la banca … La quantificazione dell’onorario non c’è ma era

stata fatta verbalmente dalla v__________ __________. Non ho compiuta memoria

del quantum dell’onorario, ma ripeto che la signora v__________ __________

aveva esposto una cifra per la costituzione e una cifra per la gestione … In

tema di onorario, ribadisco quanto detto sopra, ma ricordo la cifra di circa

CHF 5'000.- per la costituzione della nuova società, mentre che per i costi di

investimento dei soldi si sarebbe dovuto parlare con la banca depositaria del

conto. Si parlò anche delle spese di gestione annuale della nuova società di

cui però non ricordo il quantum”), si osserva che __________ v__________ __________

era stata almeno tacitamente autorizzata dalla convenuta, segnatamente dal

presidente del consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale __________

L__________ (cfr. doc. C), ad occuparsi della pratica dell’attrice (teste __________

v__________ __________ p. 2 e 5: “mi occupavo della costituzione di società,

relazioni con corrispondenti esteri, eseguivo le richieste dei clienti … In

generale eseguivo quello che i clienti desideravano … Io all’interno della AP 1

trattavo e ricevevo i clienti da sola. Avevo una certa autonomia”; teste G__________

__________ p. 4: “mi recai con un mio collega d’intesa con la dott. AO 1

presso l’ufficio del dott. L__________ ... Mi ha ricevuto assieme alla signora

v__________ __________. Si ritirò e ci fermammo a parlare con la signora v__________

__________, alla quale abbiamo esposto le esigenze della dott. AO 1”; teste

D__________ __________ p. 8: “Ho collaborato con l’avv. __________ nella gestione

di questa vicenda ... Io ero presente all’incontro esplorativo che è avvenuto a

__________ dal dott. L__________ dove era presente lui e la signora v__________

__________ … In quella sede ci è stata presentata la signora v__________ __________

e di questa operazione si è parlato con lei e con il dott. L__________”) e

che in ogni caso il suo operato era stato in seguito ratificato per atti

concludenti dalla convenuta (teste __________ v__________ __________ p. 5: “In

AP 1 tenevamo delle riunioni interne regolari, dove parlavamo di tutti i

dossier, ivi compreso quello della signora AO 1, ossia il mandato di chi ho

parlato sopra. Non entravamo nel dettaglio essendo un mandato semplice ma

probabilmente (non ricordo con precisione) ho espresso delle lamentele che

l’ufficio di D__________ ci metteva così tanto tempo ad aprire il conto della H__________”).

A quest’ultimo proposito, si aggiunga che la stessa convenuta, oltre ad essere

stata in grado di versare agli atti, siccome in suo possesso, tutti i documenti

e la corrispondenza relativi al contratto di cui al doc. D (doc. rich. II°),

aveva pure ammesso che i fondi reclamati nella petizione erano stati messi a

sua disposizione (risposta p. 3) e che era

stata proprio lei a rimborsare all’attrice quanto era sinora stato possibile

recuperare (replica spontanea all’appello p. 4).

Sull’estensione

del contratto di cui al doc. D, con cui la convenuta era stata apparentemente

incaricata solo “di amministrare la società di diritto RAK

e di eseguire tutti gli atti necessari per garantire

il funzionamento della società”, si osserva che il suo contenuto era in realtà assai

più ampio, avendo per oggetto la costituzione di una nuova società locale

(teste __________ v__________ __________ p. 2: “Mi viene mostrato il doc. D.

L’oggetto di questo mandato è la costituzione di una nuova società estera,

domiciliata negli Emirati Arabi. La società si chiamava H__________ __________”)

che nelle intenzioni delle parti avrebbe poi dovuto aprire un conto bancario in

quel Paese, su cui sarebbero affluite le somme bonificate dall’attrice, e

quindi avrebbe dovuto gestirle con profitto (teste __________ v__________ __________

p. 2 seg. e 6: “Rispondo che la signora AO 1 voleva una società degli Emirati

Arabi, che è quella del doc. D ossia la H__________; voleva poi che questa

società aprisse un conto sul quale depositare i suoi averi, ossia i EUR

629'000.- che erano stati “parcheggiati” ossia depositati provvisoriamente sul

conto della R__________. Sul mandato doc. D non sta scritto questo movimento di

denaro, ma la cliente ha fatto questa società H__________ proprio per questo,

ossia per spostare i soldi fuori dall’Italia e depositarli a nome di una

società degli Emirati Arabi, che avrebbe dovuto aprire un conto sempre a D__________

… Mi hanno chiesto quale fosse il Paese dove mandare i soldi fuori dall’Italia.

Noi lavoravamo principalmente con le __________ e D__________, dicendo che con

D__________ avevamo relazioni più strette, siccome la Ha__________ di D__________

faceva parte del gruppo col quale lavoravamo (ossia il gruppo Ha__________)”;

interrogatorio __________ v__________ __________ nell’inc. n. 2015/10435 rich.

I° p. 2: “abbiamo proposto loro diverse soluzioni per il trasferimento presso

altri Stati dei loro averi. Tra le diverse soluzioni che abbiamo loro proposto

per trasferire i loro fondi c’era anche D__________ e alcuni di essi (quelli di

cui ho riferito nel mio esposto) hanno accettato questa proposta. Tramite il

signor __________ abbiamo preso contatto con la loro filiale di D__________,

più precisamente con la signora R__________ __________, in vista della

costituzione di società per i singoli clienti rispettivamente per l’apertura

dei conti bancari

… Aggiungo che … si era concordato di far effettuare i

bonifici a favore di una società intermediaria di sede, la quale a sua volta

avrebbe bonificato i fondi a favore dei conti bancari delle nuove società

costituite dai clienti”;

teste G__________ __________ p. 4 e 6: “ci

fermammo a parlare con la signora v__________ __________ alla quale abbiamo

esposto le esigenze della dott. AO 1, ossia di aprire un conto e di trasferire

questi soldi in una giurisdizione che v__________ __________ aveva individuato

a D__________. Fece questa proposta dicendo che era la soluzione migliore

perché la AP 1 aveva in loco una organizzazione. Non ha specificato se era una

controllata o una succursale ma disse che era la loro struttura a D__________.

In quella sede ho precisato che l’esigenza della cliente era di trasferire

questi soldi che poi dovevano essere gestiti affinché generassero una

remunerazione. La v__________ __________ una volta precisate le esigenze della

signora AO 1 disse che era opportuno costituire una società che avrebbe avuto

la signora AO 1 come titolare effettivo e che avrebbe poi curato attraverso la

organizzazione di AP 1 la gestione di questi fondi … Ripeto che la AP 1 aveva

ricevuto il preciso incarico di costituire la nuova società della signora AO 1

e di accendere il conto bancario di questa nuova società sul quale andavano

accreditati i soldi della signora AO 1 da investire”;

teste D__________

__________ p. 8 seg.: “A questi abbiamo rappresentato l’esigenza della

signora AO 1 e ci siamo rimessi a loro, ossia abbiamo chiesto se avevano

disponibilità e mezzi per assisterla e quali fossero le soluzioni proposte per

soddisfare le sue esigenze. Dei due chi parlava era v__________ __________ che,

preso atto dell’esigenza, ha riferito che loro, ossia la società per la quale

lavorava in quel periodo, gestiva situazioni analoghe e che lavoravano molto

con D__________ nella gestione di patrimoni che si volevano spostare

dall’Italia. Dopo avere parlato di D__________ ha parlato della costituzione di

una società a D__________ della quale titolare effettiva sarebbe stata la dott.

AO 1; questa società avrebbe aperto un conto a D__________ sul quale sarebbero

stati trasferiti i soldi della dott. AO 1. Poi abbiamo fatto presente che non

si trattava soltanto di parcheggiare i soldi all’estero ma anche di gestirli e

v__________ __________ ha spiegato che loro si sarebbero occupati della

gestione interfacciandosi con la dott. AO 1, partecipando alle scelte, facendo

delle proposte”). In tali circostanze la messa a disposizione, con conseguente

indicazione, del conto di R__________ __________ per “parcheggiare” i bonifici

dall’Italia in attesa dell’apertura del conto di H__________ __________

rientrava senz’altro nell’ambito contrattuale e non costituiva una mera

“consulenza” esulante dallo stesso.

6.2. L’eccezione

di prescrizione della pretesa attorea, fondata per altro sulla considerazione -

come si è appena visto errata - che l’indicazione del conto di R__________ __________

esulasse dal contratto di cui al doc. D, non può per contro essere esaminata,

essendo stata addotta per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in sede

conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15

novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151).

7. La convenuta ha in seguito ribadito di non aver

comunque violato il contratto di cui al doc. D, rispettivamente che non poteva

esserle ascritta alcuna responsabilità per l’eventuale violazione dello stesso,

atteso che H__________ __________ era stata effettivamente costituita e che

l’indicazione del conto della società R__________ __________, che al pari del

gruppo internazionale Ha__________ non era una sua ausiliaria e mai aveva avuto

a che fare con lei, era stata corretta. Il

rilievo è infondato.

L’istruttoria di causa ha in effetti

permesso di accertare che Ha__________ e R__________ __________ erano

effettivamente degli ausiliari della convenuta ai sensi dell’art. 101 CO e

avrebbero con ciò dovuto eseguire le istruzioni della convenuta volte ad

accreditare il conto di H__________ __________ con i fondi bonificati a suo

tempo a R__________ __________ (cfr. teste __________ v__________ __________ p.

3: “io ho dato l’istruzione di eseguire questo bonifico … nell’ambito dei

rapporti tra AP 1 e il corrispondente Ha__________”), la prima essendo la

sua corrispondente in loco (definita proprio così dalla teste __________ v__________

__________, a p. 2, 3 e 6, la quale da un lato ha pure evidenziato, a p. 4, che

“io ho indicato la Ha__________ di D__________ anche ad altri clienti oltre

all’attrice. Con questa Ha__________ lavoravamo dal 2004 senza problemi”, a

p. 5, che “ci siamo rivolti alla Ha__________ di D__________ perché faceva

parte del gruppo Ha__________ __________ col quale lavoravamo bene dal 2004 … a

questa società abbiamo dato diversi incarichi di costituire delle società,

anche alla loro filiale di D__________”, e a p. 6, che “la Ha__________

di D__________ faceva parte del gruppo col quale lavoravamo (ossia il gruppo Ha__________)

… Prima di allora non avevamo mai avuto problemi col gruppo Ha__________” e

che “la Ha__________ avrebbe certamente fatto una fattura alla signora AO 1

per la costituzione di H__________ … L’incarico glielo avevo dato io su

incarico della signora AO 1, ma la fattura ritengo che sarebbe stata inviata

alla società della signora AO 1 e non alla AP 1… Mi viene chiesto dal Pretore

quale era la prassi nello scenario in cui la società del cliente non avesse avuto

fondi per onorare la fattura del corrispondente estero. Rispondo che il

corrispondente estero veniva a chiedere i soldi a AP 1”, e d’altro canto, a

p. 2 del suo interrogatorio nell’inc. n. 2015/10435 rich. I°, ha aggiunto che “da

oltre dieci anni la nostra fiduciaria collabora con il gruppo Ha__________ con

sede a __________ … Facciamo capo a questo gruppo per la domiciliazione di

società, la costituzione di nuove società e per operazioni di trading, trust

per conto di clienti. Il gruppo Ha__________ ha sedi in diversi Paesi e nel

2008 ha aperto anche una sede a D__________”) e la seconda essendo una

società detenuta dalla prima (teste __________ v__________ __________ p. 2: “io

le ho dato le coordinate bancarie del conto di una società di sede chiamata R__________

__________: non era una società della AP 1 ma del corrispondente della AP 1 a D__________

… Su questo conto … il potere di firma l’aveva il corrispondente di AP 1 a D__________

chiamata R__________ __________, che lavorava per la società Ha__________ di D__________”).

La violazione contrattuale rimproverata alla convenuta

non andava invece ricondotta al fatto che la costituzione di H__________ __________

fosse o meno stata effettuata o che l’indicazione del conto di R__________ __________

fosse o meno risultata corretta, quanto al fatto che le somme bonificate sul conto di quella società erano poi

state oggetto di un’appropriazione indebita da parte dei corrispondenti, e

ausiliari (art. 101 CO), della convenuta e non avevano potuto essere

accreditate ad H__________ __________ o restituite all’attrice.

8.

La convenuta ha poi ritenuto

che il comportamento di S__________ __________, presunto responsabile delle

malversazioni sul conto di R__________ __________, sarebbe stato tale da

interrompere il nesso di causalità tra la violazione contrattuale a lei

eventualmente imputabile e l’insorgenza del danno, e con ciò da escludere ogni

risarcimento da parte sua. Ed ha aggiunto che il danno era semmai da ascrivere

in modo preponderante (prudenzialmente superiore al 50%) all’attrice, avvocato

di professione e coadiuvata nell’occasione dai suoi legali G__________ __________

e D__________ __________, che, nella foga di voler sottrarre, per altro

illecitamente, il suo patrimonio ai suoi creditori, aveva accettato di

bonificare i suoi averi a favore di una società estera a lei sconosciuta,

presso una banca sconosciuta e in uno Stato straniero, disinteressandosi

oltretutto per oltre un anno del destino del denaro. La censura è infondata.

L’appropriazione indebita commessa da S__________ __________

è in realtà tale da comportare una responsabilità della convenuta, non solo per

il fatto che quest’ultimo era pacificamente un dipendente o organo di Ha__________,

ossia un suo ausiliario (art. 101 CO), ma anche per il fatto che la stessa era

stata resa possibile dall’operato di __________ v__________ __________, altro

suo ausiliario (art. 101 CO). Negli incarti penali richiamati (n. 2015.113 e n.

2015/10435 nel plico doc. rich. I°), a cui la stessa convenuta ha fatto

riferimento in questa sede, __________ v__________ __________, pur avendolo poi

negato nella sua deposizione testimoniale (a p. 5), aveva in effetti ammesso di

essere stata proprio lei, dopo che S__________ __________ le aveva astutamente

fatto credere che un tale accorgimento si imponeva per maggior sicurezza degli

averi dei clienti, ad aver istruito R__________ __________, l’unica persona che

aveva il potere di firma sul conto di R__________ __________, di riversare le

somme dei clienti, tra cui quelle dell’attrice, su di un conto __________

intestato a S__________ __________, aggiungendo che quest’ultimo non aveva però

in seguito provveduto a ritornarle sul conto di R__________ __________ (cfr.

segnalazione 29 dicembre 2014, memorandum 21 agosto 2015; interrogatorio di __________

v__________ __________ p. 3 seg.; interrogatorio di __________ p. 2 seg.).

Manifestamente infondata è pure la tesi della

convenuta secondo cui all’attrice dovevano essere rimproverati un comportamento illecito o immorale in occasione

dell’effettuazione dei bonifici o comunque un’importante concolpa.

Il fatto che i bonifici fossero stati da lei messi in

atto allo scopo di sottrarre il suo

patrimonio ai suoi creditori e meglio per impedire o rendere maggiormente

difficoltosa la futura escussione di una garanzia da lei prestata in favore di

terzi (teste __________ v__________ __________ p. 6: “mi hanno detto che la

signora AO 1 aveva emesso una fideiussione a favore di terzi e temeva che

potessero venire ad escutere questa fideiussione”; teste G__________ __________

p. 4: “l’attrice … ha avuto l’esigenza a un certo momento di proteggere una

parte del suo patrimonio … avendo timore che potesse essere escussa una

garanzia fideiussoria che qualche tempo prima aveva prestato in favore di un

istituto di credito”; teste D__________ __________ p. 8: “sapevo che la

signora AO 1 voleva spostare fuori dall’Italia i propri soldi perché c’era il

rischio che un istituto di credito in favore del quale aveva rilasciato una

fideiussione nell’interesse di una società terza potesse avviare un’azione

esecutiva”) non è assolutamente illecito o immorale in base al diritto

italiano (e svizzero), né la convenuta lo ha comunque provato.

Nel fatto che essa, di professione avvocato e coadiuvata dai suoi legali, avesse accettato

di bonificare i suoi averi a favore di una società estera a lei sconosciuta,

presso una banca sconosciuta e in uno Stato straniero, non si intravede a sua volta alcuna colpa concomitante,

atteso che il nominativo e il conto della società - per altro corretti - su cui

versare i suoi averi le erano stati indicati senza riserve dalla convenuta, che

in tal modo le aveva lasciato chiaramente intendere come l’operazione non

avrebbe comportato alcun rischio. Non è per contro vero che essa si sia disinteressata per oltre un anno, cioè fino alla

revoca del mandato avvenuta il 16 dicembre 2014 (doc. L), del destino del

denaro bonificato, essa essendo al contrario stata in contatto sin da subito e

in modo continuativo con __________ v__________ __________ per concordare gli

investimenti da mettere in atto, senza che quest’ultima, al di là delle

esternate difficoltà a intestare la società H__________ __________ a nome

dell’attrice e ad aprire il suo conto (teste __________ v__________ __________

p. 4: “abbiamo atteso oltre un anno l’apertura del conto: l’ufficio di Ha__________

non era riuscito ad aprire il conto subito ma ci ha messo un anno”;

interrogatorio __________ v__________ __________ nell’inc. n. 2015/10435 rich.

I° p. 2: “preciso subito che le società in questione sono infatti state

costituite mentre non sono stati aperti i conti”), l’avesse mai informata

dell’esistenza di difficoltà nell’accredito a quella società del denaro versato

a R__________ __________ o, peggio ancora, della “scomparsa” degli averi

depositati presso quest’ultima (cfr. doc. Y e Z; cfr. pure corrispondenza

e-mail nel plico doc. rich. II°).

9.

La convenuta ha quindi

riproposto la tesi secondo cui la sua responsabilità sarebbe stata in ogni caso

da negare a seguito dell’applicabilità

del patto di esclusione della responsabilità contenuto nel contratto di cui al

doc. D. A torto.

Le clausole contrattuali su cui la convenuta si è

prevalsa nell’occasione, quella secondo cui “al mandatario viene dato

scarico di tutta la responsabilità relativa alla esecuzione della sua funzione

dopo aver constatato che egli ha agito in conformità alle istruzioni ricevute

dal mandante” e quella secondo cui “il mandante si impegna a sollevare

il mandatario da tutte le responsabilità nelle quali egli potrebbe incorrere

nella sua funzione e a liberarlo da qualsiasi obbligo derivante dall’esecuzione

del presente contratto”, si riferiscono in effetti unicamente al caso in

cui il mandatario abbia agito conformemente alle istruzioni ricevute o abbia

eseguito correttamente il mandato conferitogli e non sono invece tali da

comportare uno scarico totale della sua responsabilità, segnatamente per atti

dolosi o gravemente negligenti, com’erano quelli commessi nell’occasione a

danno dell’attrice. Ad ogni buon conto da quelle clausole non risulta che a

quel momento le parti abbiano inequivocabilmente pattuito una limitazione o

un’esclusione della responsabilità per l’operato degli ausiliari del

mandatario, come quella realizzatasi nella presente fattispecie, ai sensi

dell’art. 101 cpv. 2 CO (DTF 124 III 155 consid. 3c; TF 4A_351/2007 del 15

gennaio 2008 consid. 2.3.5).

10. In

via subordinata la convenuta, facendo notare come l’attrice al momento in cui

aveva sottoscritto il contratto di cui al doc. D fosse proprietaria solo in

ragione di metà delle somme presenti sui conti cointestati con la madre A__________

__________ da cui erano poi partiti i bonifici a favore di R__________ __________

(doc. E, Q e R), ne ha infine dedotto che anche l’eventuale risarcimento a suo

favore avrebbe dovuto essere ridotto in quella stessa misura, ossia a EUR

310'000.- (non è invece stato preteso che anche il rigetto in via definitiva

dell’opposizione al PE dovesse essere limitato in tale misura). L’assunto è

infondato.

Il fatto che i conti di partenza dei bonifici a favore

di R__________ __________ fossero cointestati all’attrice e alla madre, nel frattempo

deceduta (doc. T) e alla quale l’attrice è pertanto subentrata (doc. U e V),

oltre a non comportare in alcun modo che essa ne fosse a suo tempo proprietaria

solo in ragione di metà (trattandosi semmai di proprietà comune), è in ogni

caso irrilevante per l’esito della lite, determinante sul tema essendo

unicamente il fatto che i bonifici siano stati effettuati sulla base di un

contratto (doc. D) che vedeva come parte l’attrice.

11. Ne

discende che l’appello della convenuta, ampiamente infondato, deve essere

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore litigioso di EUR 617'350.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 9 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF 20’000.- sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 15’000.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).