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Decisione

12.2020.30

Exequatur - reclamo - atto viziato da carenze formali - restituzione del termine

18 giugno 2020Italiano6 min

datato 2 marzo 2020 RE 2 e RE 1 hanno chiesto di annullare il giudizio pretorile;

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2020.30

Lugano

18 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.298

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di

exequatur 20 gennaio 2020 da

CO

1

rappr. da PA 1

contro

RE 2

rispettivamente

nella causa - inc. n. SO.2020.300

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di

exequatur 20 gennaio 2020 da

CO

1

rappr. da PA 1

contro

RE 1

ed ora, avendo il Pretore

accolto entrambe le istanze con due decisioni 6 febbraio 2020, sul reclamo

presentato il 2 marzo 2020 da RE 2 e da RE 1;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con due decisioni 6

febbraio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto le due

istanze inoltrate il 20 gennaio 2020 da CO 1 volte ad ottenere il

riconoscimento e l’esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo n. __________

(RG n. __________, Repert. n. __________) del 10 luglio 2018 del Tribunale

ordinario di __________ nei confronti di RE 2, rispettivamente di RE 1;

che con un unico reclamo

datato 2 marzo 2020 RE 2 e RE 1 hanno chiesto di annullare il giudizio pretorile;

che con disposizione ordinatoria

processuale 5 marzo 2020, resa in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 CPC, il presidente

di questa Camera, preso atto che il reclamo citava le procedure di cui agli

inc. n. SO.2020.298 e SO.2020.300 ma solo la decisione 6 febbraio 2020 di cui

all’inc. n. SO.2020.298 era stata allegata e preso atto altresì che lo stesso

indicava nell’intestazione RE 1 e RE 2 ma l’atto era firmato solo dal primo e

non figurava agli atti una procura della seconda (mancanza che assumeva una

particolare rilevanza dal momento che la decisione allegata concerneva unicamente

quest’ultima), ha assegnato a RE 1 e a RE 2 un termine scadente il 16 marzo

2020 per ripresentare il reclamo 2 marzo 2020 firmato da entrambi oppure per

presentare una procura della seconda a favore del primo, rispettivamente ha

assegnato a RE 1 il medesimo termine per produrre la decisione di cui all’inc. n.

SO.2020.300, in tutti i casi con l’avvertenza che in caso di mancato ossequio

delle richieste nel termine indicato l’atto sarebbe stato considerato come non

presentato;

che con scritto 3 aprile

2020, dato alla posta il giorno successivo, RE 2 e RE 1 hanno chiesto “una

proroga dei termini fissati nella decisione del 05 marzo 2020 dal 16 marzo 2020

al 7 aprile 2020 siccome abbiamo ricevuto la raccomandata del 05 marzo 2020

solo il 03 aprile 2020 a causa della nostra assenza a __________” e hanno nel

contempo comunicato, allegando il relativo atto, che “ripresentiamo il

reclamo 2 marzo 2020 firmato da entrambi”;

che è incontestabile

che lo scritto 3/4 aprile 2020 non sia rispettoso del termine del 16 marzo 2020,

che nel frattempo era scaduto e in virtù dell’art. 144 cpv. 2 CPC non era pertanto

più prorogabile, per sanare il reclamo, ciò che implica che quest’ultimo atto debba

di principio essere considerato come non presentato, ovvero sia irricevibile

(cfr. per analogia TF 2C_1158/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 2.1);

che resta da esaminare se ciononostante RE 2 e RE 1 possano

eccezionalmente essere autorizzati a far valere le loro ragioni giusta l’art.

148 cpv. 1 CPC, norma secondo cui, ad istanza della parte che non ha osservato

un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno

nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di

averne solo in lieve misura;

che RE 2 e RE 1, ai quali incombeva l’obbligo di

spiegare in modo dettagliato le ragioni che avevano impedito loro di rispettare

il termine del 16 marzo 2020, si sono come detto limitati ad affermare di aver “ricevuto

la raccomandata del 05 marzo 2020

solo il 03 aprile 2020” - in forza

di una proroga del termine di giacenza postale (come risulta dall’estratto “Track

& Trace” relativo all’invio raccomandato n. __________) - “a causa della

nostra assenza a __________”: sennonché, per costante dottrina e

giurisprudenza (Tappy, Commentaire

Romand, 2ª ed., n. 14 ad art. 148 CPC; DTF 90 I 273, 102 V 242 consid. 2b e 3) l’assenza

non meglio motivata dal proprio domicilio per un periodo di tempo prolungato

senza aver adottato provvedimenti atti a garantire il rispetto di eventuali

termini giudiziari che sarebbero stati loro assegnati (per esempio la

designazione di un patrocinatore o di un procuratore autorizzato a ritirare la

corrispondenza, la comunicazione di un valido indirizzo per la rispedizione

della corrispondenza, ecc.) non può costituire una valida giustificazione ai

sensi della norma laddove, come nel caso di specie, essi, avendo da poco inoltrato

un reclamo, potevano ragionevolmente attendersi che il tribunale, non informato

della loro assenza, potesse a breve assegnare loro, con un invio al loro

domicilio, dei termini procedurali (cfr. pure TF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017

consid. 4.2 e 4.3 con particolare riferimento a DTF 107 V 187 consid. 2, ove già

era stato deciso che l’ordine di trattenere la corrispondenza non era un provvedimento

idoneo allo scopo);

che, stando così le cose, è escluso che essi possano

beneficiare eccezionalmente della restituzione del termine ormai scaduto;

che le spese processuali della procedura di secondo

grado, calcolate sulla base di un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (la

pretesa oggetto del decreto ingiuntivo ammontando a € 12'049.24), seguono la

soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla

controparte, a cui il gravame non è stato notificato per osservazioni;

che non ponendo la causa, retta dalla procedura

sommaria, questioni di principio o di rilevante importanza, il presente

giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il

reclamo 2 marzo 2020 di RE 2 e RE 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di fr. 200.- sono poste a carico dei reclamanti in solido. Non si attribuiscono

ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).