12.2020.30
Exequatur - reclamo - atto viziato da carenze formali - restituzione del termine
18 giugno 2020Italiano6 min
datato 2 marzo 2020 RE 2 e RE 1 hanno chiesto di annullare il giudizio pretorile;
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2020.30
Lugano
18 giugno 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2020.298
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di
exequatur 20 gennaio 2020 da
CO
1
rappr. da PA 1
contro
RE 2
rispettivamente
nella causa - inc. n. SO.2020.300
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza di
exequatur 20 gennaio 2020 da
CO
1
rappr. da PA 1
contro
RE 1
ed ora, avendo il Pretore
accolto entrambe le istanze con due decisioni 6 febbraio 2020, sul reclamo
presentato il 2 marzo 2020 da RE 2 e da RE 1;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con due decisioni 6
febbraio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto le due
istanze inoltrate il 20 gennaio 2020 da CO 1 volte ad ottenere il
riconoscimento e l’esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo n. __________
(RG n. __________, Repert. n. __________) del 10 luglio 2018 del Tribunale
ordinario di __________ nei confronti di RE 2, rispettivamente di RE 1;
che con un unico reclamo
datato 2 marzo 2020 RE 2 e RE 1 hanno chiesto di annullare il giudizio pretorile;
che con disposizione ordinatoria
processuale 5 marzo 2020, resa in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 CPC, il presidente
di questa Camera, preso atto che il reclamo citava le procedure di cui agli
inc. n. SO.2020.298 e SO.2020.300 ma solo la decisione 6 febbraio 2020 di cui
all’inc. n. SO.2020.298 era stata allegata e preso atto altresì che lo stesso
indicava nell’intestazione RE 1 e RE 2 ma l’atto era firmato solo dal primo e
non figurava agli atti una procura della seconda (mancanza che assumeva una
particolare rilevanza dal momento che la decisione allegata concerneva unicamente
quest’ultima), ha assegnato a RE 1 e a RE 2 un termine scadente il 16 marzo
2020 per ripresentare il reclamo 2 marzo 2020 firmato da entrambi oppure per
presentare una procura della seconda a favore del primo, rispettivamente ha
assegnato a RE 1 il medesimo termine per produrre la decisione di cui all’inc. n.
SO.2020.300, in tutti i casi con l’avvertenza che in caso di mancato ossequio
delle richieste nel termine indicato l’atto sarebbe stato considerato come non
presentato;
che con scritto 3 aprile
2020, dato alla posta il giorno successivo, RE 2 e RE 1 hanno chiesto “una
proroga dei termini fissati nella decisione del 05 marzo 2020 dal 16 marzo 2020
al 7 aprile 2020 siccome abbiamo ricevuto la raccomandata del 05 marzo 2020
solo il 03 aprile 2020 a causa della nostra assenza a __________” e hanno nel
contempo comunicato, allegando il relativo atto, che “ripresentiamo il
reclamo 2 marzo 2020 firmato da entrambi”;
che è incontestabile
che lo scritto 3/4 aprile 2020 non sia rispettoso del termine del 16 marzo 2020,
che nel frattempo era scaduto e in virtù dell’art. 144 cpv. 2 CPC non era pertanto
più prorogabile, per sanare il reclamo, ciò che implica che quest’ultimo atto debba
di principio essere considerato come non presentato, ovvero sia irricevibile
(cfr. per analogia TF 2C_1158/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 2.1);
che resta da esaminare se ciononostante RE 2 e RE 1 possano
eccezionalmente essere autorizzati a far valere le loro ragioni giusta l’art.
148 cpv. 1 CPC, norma secondo cui, ad istanza della parte che non ha osservato
un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno
nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di
averne solo in lieve misura;
che RE 2 e RE 1, ai quali incombeva l’obbligo di
spiegare in modo dettagliato le ragioni che avevano impedito loro di rispettare
il termine del 16 marzo 2020, si sono come detto limitati ad affermare di aver “ricevuto
la raccomandata del 05 marzo 2020
solo il 03 aprile 2020” - in forza
di una proroga del termine di giacenza postale (come risulta dall’estratto “Track
& Trace” relativo all’invio raccomandato n. __________) - “a causa della
nostra assenza a __________”: sennonché, per costante dottrina e
giurisprudenza (Tappy, Commentaire
Romand, 2ª ed., n. 14 ad art. 148 CPC; DTF 90 I 273, 102 V 242 consid. 2b e 3) l’assenza
non meglio motivata dal proprio domicilio per un periodo di tempo prolungato
senza aver adottato provvedimenti atti a garantire il rispetto di eventuali
termini giudiziari che sarebbero stati loro assegnati (per esempio la
designazione di un patrocinatore o di un procuratore autorizzato a ritirare la
corrispondenza, la comunicazione di un valido indirizzo per la rispedizione
della corrispondenza, ecc.) non può costituire una valida giustificazione ai
sensi della norma laddove, come nel caso di specie, essi, avendo da poco inoltrato
un reclamo, potevano ragionevolmente attendersi che il tribunale, non informato
della loro assenza, potesse a breve assegnare loro, con un invio al loro
domicilio, dei termini procedurali (cfr. pure TF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017
consid. 4.2 e 4.3 con particolare riferimento a DTF 107 V 187 consid. 2, ove già
era stato deciso che l’ordine di trattenere la corrispondenza non era un provvedimento
idoneo allo scopo);
che, stando così le cose, è escluso che essi possano
beneficiare eccezionalmente della restituzione del termine ormai scaduto;
che le spese processuali della procedura di secondo
grado, calcolate sulla base di un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (la
pretesa oggetto del decreto ingiuntivo ammontando a € 12'049.24), seguono la
soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla
controparte, a cui il gravame non è stato notificato per osservazioni;
che non ponendo la causa, retta dalla procedura
sommaria, questioni di principio o di rilevante importanza, il presente
giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il
reclamo 2 marzo 2020 di RE 2 e RE 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
di fr. 200.- sono poste a carico dei reclamanti in solido. Non si attribuiscono
ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).