12.2020.31
Lavoro - contratto collettivo - qualifica salariale - rinuncia implicita
19 ottobre 2020Italiano8 min
I. L’appello 2 marzo 2020 di AP 1 è respinto nella
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.31
Lugano
19 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.283
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14
agosto 2019 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 26'138.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 gennaio 2020 ha parzialmente
accolto, condannando quella parte al pagamento di fr. 18'218.40 lordi oltre
interessi al 5% dal 13 novembre 2018;
appellante la convenuta con appello 2 marzo 2020, con
cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni (recte:
risposta) 2 aprile 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stato assunto dall’impresa di costruzioni AP
1 il 7 luglio 2011 quale muratore senza conoscenze professionali, retribuito in
base al minimo della classe salariale C (cfr. doc. M). Il 17 luglio 2013, dopo
aver frequentato i necessari corsi professionali (doc. A e B), egli ha
conseguito l’Attestato Federale di Capacità quale “muratore (soprastruttura)”
(doc. B).
2. Con
petizione 14 agosto 2019 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 26'138.- lordi oltre
interessi al 5% dal 1° settembre 2018. L’attore, in sintesi, ha sostenuto che
la controparte non aveva tenuto conto del fatto che egli, a fronte del nuovo
diploma conseguito, da luglio 2013 a dicembre 2015 avrebbe ormai dovuto essere
retribuito in base al minimo della classe salariale Q ed ha pertanto
rivendicato le relative differenze salariali a suo favore (doc. E).
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con
decisione 29 gennaio 2020, ha parzialmente accolto la petizione nel senso che
ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 18'218.40 lordi oltre interessi
al 5% dal 13 novembre 2018, il tutto senza prelevare tassa e spese e ponendo le
ripetibili di fr. 1’600.- a suo carico. Egli, premesso che tra le parti era pacificamente
venuto in essere un contratto di lavoro che ricadeva sotto l’egida del
Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), ha riconosciuto
all’attore, che giustamente avrebbe dovuto essere retribuito in base alla
classe salariale Q, le sole differenze salariali che non erano ancora prescritte
e meglio quelle relative al periodo da giugno 2014 a dicembre 2015.
4. Con
l’appello 2 marzo 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 2
aprile 2020, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
5. Preliminarmente
va senz’altro disattesa la tesi dell’attore secondo cui l’appello della
convenuta sarebbe già stato da respingere siccome quest’ultima in sede
conclusionale aveva postulato in via subordinata l’accoglimento della petizione
per
fr. 17'502.50 lordi oltre interessi. A parte il fatto che quest’ultima somma
era comunque inferiore a quella per la quale il giudice di prime cure aveva poi
accolto la petizione, si osserva in effetti che in quella sede la convenuta
aveva pur sempre instato in via principale, per le stesse ragioni ora riproposte
innanzi a questo tribunale e di cui si dirà nei due prossimi considerandi, per
l’integrale reiezione della petizione.
6. La
convenuta ha da una parte rimproverato al giudice di prime cure di non aver
rilevato che l’attore, asseritamente gravato dell’onere della prova, non aveva
dimostrato di averla informata dell’avvenuto conseguimento del nuovo diploma e
di averle a quel momento chiesto un adeguamento del suo salario.
La
censura, oltre ad essere irricevibile in ordine per carenza di motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC) in quanto la convenuta non si è minimamente confrontata
con le considerazioni in senso contrario contenute nella decisione impugnata,
sarebbe stata comunque infondata anche nel merito, potendosi in realtà condividere
sia l’assunto pretorile secondo cui a prescindere da una tale informativa da
parte dell’attore rilevante per il giudizio era la circostanza che egli aveva
conseguito l’Attestato Federale di Capacità quale muratore (TF 4C.22/2004 del
21 aprile 2004 consid. 2.3), sia l’altro suo assunto secondo cui l’istruttoria
aveva in ogni caso permesso di accertare che la convenuta era stata posta a
conoscenza dei corsi e dei diplomi ottenuti dall’attore, essendo inverosimile
che non avesse ricevuto gli scritti 3 febbraio 2012 e 20 febbraio 2013
dell’Ente per il promovimento della ricerca e della formazione professionale relativi
alla frequentazione da parte sua dei necessari corsi professionali per
complessivamente 461 ore da dicembre 2011 a giugno 2013 (doc. C) sicuramente a
lei spediti (cfr. teste N__________ R__________, verbale 11 novembre 2019 p. 3),
che non avesse avuto conoscenza della pubblicazione sul Foglio Ufficiale del 3
dicembre 2013, alla quale - si aggiunga qui - va per altro già attribuito un
effetto di pubblicità, avente per oggetto l’ottenimento da parte sua del
diploma (FUCT __________/2013 p. __________), o ancora, più semplicemente, che non
avesse saputo della formazione dell’attore. Non va del resto dimenticato che, a
ulteriormente confermare l’esistenza di un’informativa alla convenuta in merito
alla frequentazione dei corsi e all’ottenimento del diploma nonché in merito alla
conseguente richiesta di adeguamento salariale, vi era anche il dettagliato interrogatorio
reso in causa dall’attore (verbale 11 novembre 2019 p. 1 seg.), non smentito da
altre risultanze.
7. La
convenuta ha d’altra parte rimproverato al giudice di prime cure di non essersi
pronunciato sulla questione, da lei qui pertanto riproposta, volta a sapere se
il comportamento tenuto dall’attore, che aveva continuato a lavorare per lei durante
26 mesi (da novembre 2013 a dicembre 2015) senza richiedere alcun adeguamento
salariale salvo poi averlo rivendicato per la prima volta, per il tramite del
sindacato, solo il 13 novembre 2018 (doc. L), ossia due mesi dopo la scadenza
del contratto del 31 agosto 2018, potesse configurarsi quale rinuncia alle
pretese salariali risultante da atti concludenti ex art. 115 CO.
Il rilievo è infondato. Se anche si volesse seguire la
convenuta e con ciò ammettere che l’attore non aveva rivendicato alcunché da
novembre 2013 a dicembre 2015 (ciò che per altro è stato da lui smentito nel
suo interrogatorio [verbale 11 novembre 2019 p. 2], in base al
quale la convenuta a suo tempo gli avrebbe invece detto che il diploma da lui
ottenuto non era tale da comportare un salario maggiore, avendo solo la valenza
di “un libretto della cooperativa”) e fino al 13 novembre 2018,
resterebbe in effetti il fatto che essa, gravata dell’onere della prova (TF
4A_133/2015 del 14 agosto 2015 consid. 2.1), non ha dimostrato, non avendo per
altro offerto ulteriori particolari elementi a sostegno della sua tesi, che la
mancata rivendicazione da parte dell’attore degli adeguamenti salariali fino a
quest’ultima data, rispettivamente la mancata contestazione da parte sua del
fatto di continuare a ricevere il medesimo salario, di per sé non sufficiente a
tale scopo, fosse avvenuta oltretutto con la consapevolezza dell’attore di aver
invece avuto allora diritto a un maggior salario e dunque potesse costituire
un’implicita rinuncia allo stesso (Gabriel,
Basler Kommentar, 6ª ed., n. 6 ad art. 115 CO). E comunque un’eventuale sua
rinuncia in tal senso sarebbe stata nulla giusta l’art. 341 cpv. 1 CO, norma secondo
cui durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il
lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative
della legge o di un contratto collettivo, com’era senz’altro il credito in esame,
volto all’attribuzione delle differenze salariali a seguito dell’inquadramento in
una nuova classe salariale e del riconoscimento del relativo salario minimo
(art. 42 cpv. 1 CNM; TF 4C.22/2004 del 21 aprile 2004 consid. 4; II CCA 24
aprile 2012 inc. n. 12.2011.103).
8. Ne discende che l’appello della convenuta, del tutto infondato
ma - contrariamente a quanto preteso dall’attore - ancora ben lontano dal poter
essere considerato e sanzionato come temerario, dev’essere respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Per
il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto
di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano
spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, calcolate sul valore qui
ancora litigioso di
fr. 18'218.40 lordi, vengono invece attribuite in base alla soccombenza delle
parti (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 2 marzo 2020 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Non
si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 800.-
per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).