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Decisione

12.2020.33

Richiesta di risacimento del torto morale a favore dei genitori di un bambino vittima di abusi sessuali da parte dello zio. Premesse fissate dalla giurisprudenza del TF estremamente restrittive e rigorose. In concreto, diritto dei genitori a un risarcimento negato

7 settembre 2020Italiano19 min

famigliari in cui sono stati coinvolti. Vista la sensibilità delle tematiche sollevate

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.33

Lugano

7 settembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2018.31 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 12

febbraio 2018 da

AP 1

AP 2

contro

AO

1

rappr. dall’avv. PA 1

con cui gli attori hanno

chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 70'000.-

(ovvero fr. 35'000.- ciascuno), a titolo di torto morale, oltre interessi,

pretese a cui si è opposto

il convenuto e che il Pretore aggiunto ha respinto con sentenza del 3 febbraio

2020,

appellanti gli attori

con atto di appello di data 5 marzo 2020 con cui postulano la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e condannare la

controparte al pagamento di fr. 35'000.- ciascuno, a titolo di torto morale,

con protesta di tasse, spese e ripetibili; essi chiedono altresì di essere

posti al beneficio del gratuito patrocinio,

l’appello non è stato notificato

al convenuto,

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

AP 1 e AP 2 sono i genitori,

non sposati, di M__________ (nata il 9 gennaio 1993), H__________ (nata il 2

settembre 1998) e R__________ __________ (nato il 2 gennaio 2003).

Per quanto attiene alla presente causa, va rilevato

che dall’età di due anni R__________ non ha più abitato con i genitori ma è

stato collocato inizialmente presso Casa __________ e poi presso il __________

a __________. La madre pur avendo perso la custodia sul figlio ne ha mantenuto l’autorità

parentale. Anche gli altri due figli della coppia sono stati allontanati dal

nucleo famigliare quando avevano pochi anni di vita. Nel corso degli anni i

genitori naturali hanno esercitato - nei limiti di quanto loro indicato dalle

autorità - con regolarità il loro diritto di visita.

2. Con sentenza del 22 gennaio 2015 della Corte delle

assise criminali ha condannato AO 1, fratello di AP 1 e zio di M__________, H__________

e Re__________, a una pena detentiva di 4 anni e 8 mesi per diversi crimini

contro l’integrità sessuale commessi avverso il nipote R__________ tra il

settembre 2009 e il maggio 2013 approfittando del diritto di visita concessogli

dall’autorità tutoria. Per questi episodi AO 1 è stato altresì condannato a

pagare alla vittima

fr. 11'539.85 a titolo di risarcimento danni per spese legali e

fr. 30'000.- a titolo di indennità per torto morale. AP 1 e AP 2 non erano

parti nel procedimento penale e non hanno pertanto potuto far valere pretese

civili in quella sede.

3.

Con decisione di data 24

agosto 2017 il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: DSS) ha

respinto l’istanza inoltrata il 29 maggio 2015 da AP 1, AP 2 e dalla loro

figlia H__________ intesa a ottenere dallo Stato un indennizzo e una

riparazione morale ai sensi della LAV. Detta autorità ha rilevato che la

domanda non poteva essere accolta già in ragione del fatto che il requisito

della sussidiarietà, sul quale si fonda la LAV, non era soddisfatto; ha quindi

esposto la restrittiva giurisprudenza federale e cantonale in materia per

concludere che, alla luce delle circostanze, agli istanti non poteva essere

riconosciuta la qualità di vittima (v. doc. A).

4.

Previo tentativo di conciliazione

(v. inc. CM. 2017.681), in data 12 febbraio 2018 AP 1 e AP 2 hanno inoltrato

una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di AO 1

al pagamento di

fr. 35'000.- a ciascuno, oltre interessi, a titolo di torto morale in

applicazione dell’art. 49 CO. Gli attori hanno premesso di essere stati inspiegabilmente

ignorati durante il procedimento penale e privati della possibilità di avanzare

pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale in quella sede, con

la conseguenza inevitabile di essere costretti a farle valere civilmente. Essi

hanno sottolineato di aver sofferto moltissimo per gli abusi subiti dal loro

figlio, a maggior ragione poiché l’autore è lo zio. Il fatto che il loro bambino

fosse ospite di un foyer e che lo zio fosse un’importante figura di

riferimento per il minore hanno accentuato il loro sgomento, la loro rabbia e

la loro frustrazione per non aver potuto fare nulla per proteggerlo. Questi

sentimenti sono stati poi aggravati a seguito dell’esclusione dal procedimento

penale come pure dalle lungaggini del DSS. Gli attori hanno poi ripercorso

quella che definiscono la loro odissea familiare evidenziando come AO 1 e sua

madre I__________ __________ abbiano fatto di tutto per privarli della custodia

sui loro tre figli, come poi avvenuto con le relative conseguenze.

Con risposta 2 marzo

2018 AO 1 ha contestato integralmente le pretese attoree e negato che le

controparti avessero subito un danno dal suo comportamento illecito nei

confronti del nipote, rifacendosi in parte pure alle argomentazioni contenute

nella decisione del DSS di data 24 agosto 2017. Egli ha inoltre sostenuto che

il modo di vivere degli attori non aveva subito sostanziali modifiche in

seguito agli abusi per cui era stato condannato, considerato oltretutto che R__________

non viveva coi genitori da molti anni. Il convenuto ha altresì negato la tesi

attorea secondo cui essi sarebbero stati esclusi dalla procedura penale.

Con decisione del 3 aprile 2018 il Pretore aggiunto ha

accordato il beneficio del gratuito patrocinio agli attori (inc. SO.2018.792),

mentre che con sentenza dell’8 maggio 2018 ha respinto l’istanza presentata in

tal senso dal convenuto (inc. SO.2018.1111).

Esperita l’istruttoria

di causa le parti hanno confermato le rispettive antitetiche posizioni nei loro

allegati conclusivi.

5. Con

decisione del 3 febbraio 2020, qui oggetto di impugnativa, il Pretore aggiunto ha

integralmente respinto la petizione e posto le spese a carico di AP 1 e di AP 2

e per essi, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato. Essi sono stati

condannati a rifondere, in solido, a AO 1 fr. 5’000.- a titolo di ripetibili.

Nel proprio giudizio il giudice di prima sede, dopo aver ripercorso i fatti, ha

illustrato la giurisprudenza del Tribunale federale in relazione all’art. 49 CO

e spiegato che sebbene la stessa conferisca, in linea teorica, ai genitori di

un bambino vittima di infrazioni contro l’integrità sessuale il diritto a un

torto morale, lo stesso viene riconosciuto unicamente in casi particolarmente

gravi che hanno comportato delle sofferenze altrettanto significative quanto

quelle che sarebbero patite in caso di decesso. Egli ha quindi ricordato alcuni

casi analizzati dall’Alta Corte da cui traspaiono le condizioni particolarmente

qualificate che essa pone in materia di concessione di un’indennità per torto

morale per il danno indiretto subito dai genitori di bambini abusati

sessualmente. Alla luce di questa giurisprudenza il Pretore aggiunto ha

ritenuto che il caso in esame non adempisse le rigorose premesse poste dal

Tribunale federale e ha negato il diritto a un’indennità agli attori,

considerato altresì come essi non avessero dettagliatamente allegato né

suffragato le loro afflizioni con precisi e circostanziati riferimenti fattuali

atti a sostanziare le sofferenze risentite e a fornire le prove atte a

corroborarle. Il primo giudice ha quindi precisato che ai fini del giudizio non

era rilevante esaminare per quali ragioni gli attori non avevano potuto sollevare

le loro pretese in sede penale.

Fatti

6. Con

uno scritto denominato “Ricorso/Reclamo” di data 5 marzo 2020 AP 1 e AP

2 chiedono, in sostanza, la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione e condannare AO 1 al pagamento di

fr. 35'000.- a ciascuno oltre interessi al 5% dall’11settembre 2017, a titolo

di torto morale, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

In

sintesi, nel loro scritto essi esprimono la loro frustrazione per i contrasti

avuti con le autorità nel corso degli anni - da cui ritengono di essere stati

trattati ingiustamente e, in relazione alla vicenda penale che ha visto vittima

il figlio R__________, non sufficientemente supportati nonché abbandonati -,

per l’esito a loro sfavorevole delle varie procedure e per il giudizio

pretorile negativo di questa causa. Essi ripercorrono i fatti che hanno portato

all’allontanamento dei figli dal nucleo famigliare e i dissidi avuti con il qui

appellato. Criticano pure il contenuto della decisione precitata del DSS in

ambito LAV e sostengono che la giurisprudenza sviluppata in relazione ad altri

casi non sarebbe loro applicabile. Gli appellanti pongono inoltre l’accento sui

loro problemi personali e di salute che li affliggerebbero da diversi anni ma

che avrebbero subito un peggioramento dopo la scoperta degli abusi subiti dal

figlio. Al riguardo essi riferiscono che “(…) l’avvocato __________ era in

possesso di tutta la documentazione medica del qui scrivente padre che mi sono

ammalato gravemente, tanto da trovarmi nel giro di sole 12 ore sulla sedia a

rotelle e sono stato ricoverato per un mese e mezzo all’__________ in cure

intensive (…); successivamente sono stato traferito alla clinica di

riabilitazione di __________ (__________) per due lunghi mesi. Ora da quando è

successo questo, dove ho anche rischiato di morire, sono costretto a camminare

poco e quel poco solamente con l’aiuto di un deambulatore e con tanta fatica e

dolori, non posso più fare quello che facevo prima, è purtroppo una patologia

molto rara dalla quale non si guarisce mai più, che mi ha cambiato totalmente

la mia vita. Troppi dispiaceri, insonnie, ansie ed eccessivo stress

psico-emotivo portano il fisico a cedere prima o poi. Per la mamma (…) pure lei

ha sofferto parecchio, e ne sta soffrendo ancora, la lontananza forzata dai

propri figli, i dispiaceri, le umiliazioni, ora questo brutto caso di pedofilia

è stato un colpo di grazia, con le relative conseguenze, problemi con il cuore,

la pressione altissima (oltre 220) e recentemente ho quasi rischiato l’infarto;

è solo grazie al pronto intervento del mio medico curante e i suoi ausiliari,

che si è potuto stabilizzare una situazione assai critica (…). Per mesi ho

avuto vomito e risvegli repentini, inappetenza per la grande tristezza che mio

fratello abbia fatto del male al mio povero bambino innocente. (….) È proprio

perché non possiamo vivere quotidianamente con il nostro bambino, che accentua

ancora di più la nostra sofferenza genitoriale, perché non abbiamo potuto

proteggerlo, compito che avrebbero dovuto assumersi proprio le istituzioni alle

quali è stato affidato il nostro figliolo (…)” (appello, pag. 4).

Essi,

oltre a criticare le ripetibili riconosciute alla controparte, hanno postulato

di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

L’atto

ricorsuale, che viene trattato quale appello, non è stato notificato a AO 1 per

la risposta (art. 312 cpv. 1 in fine CPC).

7. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno

fr. 10'000.- la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308

cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. L’appello, presentato nel termine di

30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo. Ciò

posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

8. Questa Camera è competente a giudicare gli appelli contro le decisioni

dei pretori e dei pretori aggiunti in materia di diritto delle obbligazioni (v.

art. 48 lett. a cfr. 1 LOG). In altri termini l’appello sarà esaminato, nei

limiti di cui si dirà in seguito, nella misura in cui concerne la tematica del

torto morale (art. 49 CO). Non compete invece a questa Camera adottare

eventuali misure disciplinari nei confronti di un pretore aggiunto e/o di un

avvocato.

Giova precisare, l’impugnativa non essendo stata redatta da un avvocato, che

per sua natura l’atto di appello (in casu intitolato Ricorso/Reclamo) deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare, ciò che in concreto

non avviene. Lo scritto qui in esame si limita sostanzialmente a fornire una

propria tesi e una propria lettura dei fatti ed è

l’espressione di uno sfogo degli appellanti per le vicissitudini giudiziarie e

famigliari in cui sono stati coinvolti. Vista la sensibilità delle tematiche sollevate

si ritiene comunque opportuno entrare nel merito del gravame.

9. La giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’indennità per

torto morale riconoscibile ai parenti di una vittima sulla base dell’art. 49 CO

è già stata esposta dal primo giudice ma è utile in questa sede riassumerne i

contenuti.

Secondo la citata autorità giudiziaria il diritto a una riparazione morale può

essere riconosciuto ai parenti di una vittima di lesioni corporali sempre che

le sofferenze patite siano particolarmente gravi ed equiparabili o maggiori a

quelle patite in caso di decesso (v. DTF 125 III 412, 117 II 50).

In una successiva sentenza del 23 aprile 2009 il Tribunale federale ha ammesso

questa facoltà anche per i genitori di bambini vittima di reati contro

l’integrità sessuale, ribadendo condizioni estremante severe e restrittive,

tanto da negare il diritto al risarcimento ai genitori di due bambine vittime

di atti sessuali, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette

a resistere, coazione sessuale e violenza carnale; violenze perpetrate dallo

zio a partire da quando le bambine avevano rispettivamente 5 e 6 anni, per un

periodo di 7 anni con una frequenza che in alcuni periodi ha raggiunto le

quattro volte alla settimana (STF 6B_646/2008 del 23 aprile 2009 consid. 7.1; DTF

139 IV 89). Questa giurisprudenza particolarmente rigorosa - benché sia stata

oggetto di alcune pertinenti e giustificate, ma invero isolate, critiche

dottrinali (cfr. Werro/ Mabillard,

Le préjudice résultant du choc nerveux en cas d’accident

Considerandi

de la circulation routière, in Journées du droit de la circulation routière,

11-12 juin 2012, Berna 2012, pag. 12 seg. con rinvii; nonché sentenza della

Cour pénale di Neuchâtel inc. CPEN.2014.97 del 30 aprile 2015 consid. 10 con

rinvii, che riprende sostanzialmente le stesse argomentazioni) - è stata confermata

anche in seguito dall’Alta Corte (STF 6B_1063/2018 del 26 novembre 2018,

consid. 2.2 con riferimenti; sentenza 1B_62/2019 del 19 marzo 2019 consid. 2 e 3

con riferimenti), ciò che non permette a questa Camera di distanziarsene.

10.

Quanto esposto dal Pretore aggiunto ai considerandi 2

e 3 del suo giudizio necessita di alcune precisazioni alla luce di quanto

sostenuto nell’appello.

10.1

Il primo giudice afferma che “è ininfluente ai fini di questo

giudizio esaminare le ragioni per cui le pretese avanzate dagli attori nella

presente procedura non siano state promosse in sede penale” (v. sentenza

impugnata, consid. 3, v. già sull’argomento il considerando 2). Può

effettivamente apparire strano che i genitori di un bambino vittima di abusi sessualli

siano sentiti unicamente dalla Polizia senza offrire loro la possibilità di

costituirsi accusatori privati (v. su questo aspetto Conclusioni degli attori,

pag. 11; v. però anche lettera 13 febbraio 2017 del PP __________ __________ a AP

1.

e AP 2, doc. Q) e certamente dagli atti non emerge un particolare sostegno da

parte del Servizio aiuto alle vittime di reati, aspetti entrambi sui quali gli

appellanti a ragione esprimono delle rimostranze. Ciò nondimeno è vero che il

mancato coinvolgimento dei qui appellanti nel procedimento penale non ha

pregiudicato, né reso più ardua, la loro facoltà di sollevare la pretesa di

torto morale in sede civile, trattandosi di procedure distinte come da essi

stessi indicato.

10.2

AP 1 e AP 2, dopo aver ripercorso la vicenda che li ha coinvolti a

seguito degli abusi subiti dal loro figlio R__________ ad opera dello zio AO 1,

evidenziano come le sofferenze non si possano oggettivamente misurare ciò che

non le rende meno intense. Questo è senz’altro corretto come è indubitabile che

quanto subito dal bambino e di riflesso dai genitori è particolarmente toccante.

Il fatto che questi ultimi fossero privati della custodia del minore non

conduce certamente a dedurre una diminuzione della loro sofferenza (come

impropriamente sostenuto dal convenuto in prima sede), ma semmai alla

conclusione contraria.

D’altro canto occorre rilevare che altrettanto a ragione il Pretore aggiunto ha

sottolineato come gli attori, contrariamente alle esigenze poste dagli art. 8

CC, 55 cpv. 1, 221 cpv. 1 lett. e CPC, “non abbiano allegato

dettagliatamente né suffragato le loro afflizioni, ………., con precisi e

circostanziati riferimenti fattuali atti a sostanziare le asserite sofferenze

qualificate da loro risentite e a indicare i mezzi di prova atti a corroborarle”

(v. sentenza impugnata, consid. 3 i.f). In altre parole, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale (v. sopra consid. 9), per potersi vedere

riconoscere un’indennità per torto morale i genitori di un figlio vittima di

abusi sessuali devono riferire in maniera dettagliata e dimostrare (pur con le

riserve da attribuire a questo termine) delle sofferenze paragonabili a quelle

patite in caso di decesso. Anche volendo esprimere critiche alla citata

giurisprudenza, rimane il fatto che l’onere allegatorio e probatorio richiesti

risultano particolarmente elevati. Ora, nel caso concreto in sede di petizione AP

1.

e AP 2 hanno esposto tutta la loro vicenda familiare evidenziando che “Gli

attori hanno sofferto moltissimo gli abusi subiti dal figlio, tanto che

l’autore è lo zio della vittima, nonché fratello di AP 1. È vero che il minore

si trovava in un Foyer al momento degli abusi e che la madre era stata privata

della sua custodia. Ma proprio il fatto che il figlio si trovasse in un

“ambiente protetto” e che lo zio fosse un’importante figura di riferimento per

il minore, hanno accentuato lo sgomento, la rabbia, la delusione, frustrazione

e l’immenso dolore dei genitori, che nulla hanno potuto fare per proteggere il

proprio figlio. Il successivo procedimento penale, dal quale gli attori sono

stati inspiegabilmente esclusi, il processo e le lungaggini del Dipartimento

della sanità, che per finire ha respinto la richiesta di indennità LAV degli

attori, hanno ulteriormente aggravato la delusione, la frustrazione, il dolore

e la sofferenza psicologica degli attori” (v. petizione, pag. 5). In sede

di conclusioni, oltre a ripetere quanto indicato nella petizione, sono stati

riprodotti alcuni estratti del rapporto 6 giugno 2013 del curatore F__________ __________

alla Polizia giudiziaria nonché dei rapporti morali 2008 e 2009 del medesimo,

quindi sono stati citati parte degli interrogatori di Polizia (nell’ordine) di AO

1, AP 1, AP 2, e I__________ __________, infine un estratto dell’interrogatorio

di AO 1 nel corso del processo.

Da quanto precede emerge indubitabilmente una grande sofferenza dei genitori

del piccolo R__________, senza tuttavia che sia possibile comprendere se siano

soddisfatte le esigenze poste dal Tribunale federale sopra descritte. Traspare

in effetti un insieme di frustrazioni di AP 1 e AP 2 causate dai difficili

rapporti con le autorità di protezione, risalenti addirittura al 1996, quindi derivanti

dai rapporti con la famiglia di AP 1 che hanno visto il culmine nei reati

penali commessi dal fratello di quest’ultima. In questa complessa e molto

problematica situazione, in che misura gli abusi subiti da R__________ abbiano

aggravato le già esistenti sofferenze dei genitori, oltretutto inaspritesi

molto verosimilmente in seguito a dipendenza di quanto sopra riportato, non è

possibile comprenderlo e invero solo una perizia avrebbe permesso di delineare

un quadro completo.

Non va omesso di rilevare che occorre giungere in sede di appello per

apprendere dei gravi problemi di salute di AP 2 e AP 1, riportati sopra al

consid. 6. In prima sede non è stata prodotta la documentazione medica che gli

appellanti sostengono essere stata in possesso dell’avv. __________ __________,

se si escludono i doc. HH e II dell’inc. CM.2017.681, inerenti il solo AP 2 e

comunque non riferiti a sofferenze psicologiche. I fatti sopra descritti sono

tuttavia proceduralmente nuovi e non possono essere considerati in questa sede

siccome avrebbero potuto, e dovuto, essere allegati e provati davanti al primo

giudice (v. art. 317 cpv. 1 CPC). Ma anche volendoli considerare l’esito del

gravame non sarebbe diverso. In effetti, come già spiegato, solo una perizia

avrebbe permesso di comprendere in che misura lo stato psicofisico degli

appellanti è peggiorato dal momento in cui sono venuti a sapere degli abusi

subiti dal loro figlio, ciò che nemmeno in base a quanto riferito in questa

sede emerge con la necessaria chiarezza.

Per i motivi esposti il mancato riconoscimento di un’indennità per torto morale

deciso dal Pretore aggiunto dev’essere confermato.

11.

Gli appellanti contestano l’importo a titolo di

ripetibili riconosciuto in prima sede a favore del convenuto (v. giudizio

impugnato, dispositivo n. 2, seconda frase). Tuttavia a torto ritenuto che in

virtù dell’art. 118 cpv. 3 CPC il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento

delle ripetibili in caso di soccombenza. L’importo di fr. 5'000.-, a fronte di

un valore di causa di fr. 70'000.-, si situa leggermente al di sotto della

fascia prevista per tale importo dall’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RTar) e non può pertanto essere rivisto da questa

Camera, con l’aggiunta che il giudice di prima sede dispone in materia di un

ampio potere di apprezzamento. Anche quest’ultima censura dev’essere pertanto

respinta.

12.

In conclusione l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è

ricevibile. Nel presente caso giustificati motivi inducono a rinunciare al

prelievo di spese processuali (v. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). In ragione di

ciò la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata dagli appellanti

diviene priva di oggetto. L’appello non essendo stato intimato alla controparte

non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1.

L’appello 5 marzo 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

2.

L’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria è stralciata

dai ruoli.

3.

Non si prelevano né tasse né spese. Non si attribuiscono ripetibili.

4. Notificazione:

-

- ;

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).