12.2020.36
Atto illecito - determinazione del danno. Onere della prova
5 luglio 2021Italiano23 min
sede, dopo aver ricordato i principi che reggono l’accertamento e la quantificazione
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.36
Lugano
5 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.275 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione dell’11 dicembre 2015 da
AP
1
rappr. dall’ PA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 218'269.-, poi
ridotti in sede di conclusioni a fr. 211'278,-, oltre interessi e accessori e
il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________;
domanda a cui si è
opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza del 7 febbraio
2020,
appellante l’attore
con atto di appello dell’11 marzo 2020 con cui postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate tasse, spese e
ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta del 27 maggio 2020 postula la reiezione del gravame, pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
in fatto e in
diritto:
1. AP 1 è il proprietario del fondo n. __________
RFD del Comune di __________ (doc. C), su cui sorge un’abitazione bifamiliare.
A partire 1° ottobre 2010 egli ha concesso in locazione l’appartamento ubicato
al primo piano di predetto stabile a AO 1 (doc. D).
2.
Il 10 febbraio 2012 l’appartamento
occupato da AO 1 è andato completamente distrutto a causa di un incendio che ha
pure danneggiato in maniera importante l’appartamento al piano terra abitato da
AP 1 (doc. F).
3.
Con sentenza del 29
gennaio 2014 il giudice della Pretura penale ha condannato AO 1 per incendio
doloso cagionato per negligenza; decisione che è stata confermata in data 23
ottobre 2014 dalla Corte di appello e revisione penale (doc. E, P, Q).
4.
In relazione a questi
fatti, AP 1 ha concluso con la propria assicurazione, __________ SA (in seguito:
__________), tre convenzioni di indennizzo (doc. I°). La
prima riguardante il versamento di fr. 37'000.- quale risarcimento dei
danni al mobilio (doc. BB), la seconda relativa al riconoscimento di un importo
di fr. 12'320.- a copertura delle spese sostenute per la locazione di un
appartamento nel periodo di inagibilità dell’edificio (doc. N) e la terza prevedente
un indennizzo di fr. 485'000.- per i costi di ricostruzione e di fr. 47'556.20
per quelli di sgombero e di messa in sicurezza (doc. I).
5.
Previo tentativo di
conciliazione (CM.2015.441), in data 11 dicembre 2015 AP 1 ha inoltrato una
petizione alla Pretura di Lugano, sezione 3, con cui ha chiesto la condanna, ai
sensi dell’art. 41 CO, di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 218'260.-, oltre
interessi al 6% a far tempo dal 10 febbraio 2012. In breve, l’attore ha
motivato la propria richiesta allegando che a seguito del sinistro cagionato
dalla controparte egli avrebbe dovuto affrontare importanti costi che sarebbero
stati coperti solo in parte dall’assicurazione e di cui egli chiede ora il risarcimento
alla convenuta. In particolare, egli ha postulato la rifusione di fr. 100'000.-
in relazione ai costi di risanamento, di fr. 20'930 per la locazione di
un’abitazione durante i lavori di ripristino dello stabile e di fr. 67'500.-
per la mancata locazione dell’appartamento danneggiato; egli ha altresì
richiesto il riconoscimento di un importo di fr. 15'000.- per gli ulteriori
disagi subiti e la rifusione di fr. 14'831.65 per i costi di patrocinio.
Con risposta del 15 febbraio 2021 la convenuta
si è opposta alle pretese attoree. In sintesi, ella ha sostenuto che AP 1 era
già stato ampiamente risarcito dall’assicurazione delle spese avute a seguito
dell’incendio e che lo stesso - approfittando della ricostruzione dell’immobile
- vi avrebbe apportato delle migliorie e proceduto a un ampliamento, interventi
che sarebbero all’origine dei maggiori costi. AO 1 ha inoltre rimproverato alla
controparte di non aver dimostrato il pagamento degli importi rivendicati. Essa
ha inoltre osservato che i lavori di ricostruzione si sono protratti per due
anni e mezzo e pertanto ben oltre quanto sarebbe stato necessario per il
ripristino dello stabile, eventuali pretese connesse a queste tempistiche
andrebbero respinte. Parallelamente la convenuta ha rilevato che prima
dell’incendio l’attore le aveva notificato la disdetta del rapporto di
locazione proprio perché intenzionato a svolgere importanti lavori di
ristrutturazione, ciò che avrebbe avuto quale logica conseguenza la mancata
percezione del canone locativo per tutta la durata dei lavori.
Essa ha inoltre chiesto la reiezione della
pretesa di fr. 15'000.- per i non meglio precisati ulteriori disagi e di quella
per le spese legali preprocessuali in quanto non adeguatamente sostanziata né
comprovata, rispettivamente non giustificata né idoneamente dettagliata.
Da ultimo essa ha chiesto che - in caso di
accoglimento delle pretese - si tenga conto delle sue gravi difficoltà
economiche e della mancanza di intenzionalità o colpa grave nella commissione
dell’illecito.
Nei successivi allegati di replica e duplica
le parti hanno sostanzialmente riconfermato le rispettive allegazioni e
contestazioni.
Esperita l’istruttoria,
nel corso della quale è stata eseguita pure una perizia giudiziaria da parte
dell’arch. __________ M__________ (XIX), i contendenti hanno rinunciato alla
discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno
ribadito le rispettive antitetiche posizioni.
In questa sede l’attore, alla luce delle
risultanze istruttorie e peritali, ha precisato la propria richiesta e
postulato un risarcimento di complessivi fr. 211'278.34, di cui fr. 85'000.- per
Fatti
i costi di risanamento strettamente necessari, fr. 41'400.- per il rifacimento
della soletta fra il PT ed il I° piano, fr. 13'633.36 per gli interessi
debitori e le spese legate al conto costruzione, fr. 5'413.33 per i
costi residui di locazione, fr. 36'000.- per il mancato guadagno, fr. 15'000.-
per il torto morale e altri disagi e fr. 14'831.65 per le spese legali
preprocessuali.
In data 9 dicembre
2019 la convenuta ha presentato delle osservazioni spontanee rilevando che solo
in sede di conclusione - e pertanto in maniera irrita - l’attore aveva allegato
e quantificato la pretesa per gli interessi debitori e le spese del conto di
costruzione, procedere che - a detta della stessa - determinerebbe
l’inammissibilità della richiesta.
6. Con
decisione del 7 febbraio 2020 il Pretore ha integralmente respinto la petizione
e posto le tasse e le spese a carico di AP 1. In sintesi, il giudice di prima
sede, dopo aver ricordato i principi che reggono l’accertamento e la quantificazione
del danno ha passato in rassegna le varie poste di danno richieste dall’attore.
In relazione ai costi per il rifacimento dell’edificio, il Pretore ha rilevato
che solo una parte degli interventi eseguiti poteva essere ritenuta necessaria
al ripristino della situazione preesistente e che a seguito dei lavori l’immobile
aveva beneficiato, di fatto, di un maggior valore; malgrado il danno patito
l’attore aveva pertanto tratto un vantaggio dal sinistro. In assenza di un
danno effettivo questa pretesa è quindi stata respinta. Inammissibile è stata
giudicata la richiesta riguardante gli esborsi per gli interessi debitori in
quanto presentata unicamente in sede di conclusioni e pertanto irritualmente.
Respinta è stata pure
la pretesa relativa ai costi per il rifacimento della soletta in quanto
giudicata non sufficientemente specificata e comprovata. Per quanto attiene
alla perdita di guadagno legata al mancato incasso delle pigioni durante i
lavori di ristrutturazione, pure respinta, anch’essa è stata giudicata non sufficientemente
comprovata. Discorso analogo è stato fatto in relazione alle spese
preprocessuali, giudicate non adeguatamente dettagliate, e al richiesto
indennizzo per non meglio precisati pregiudizi e torto morale di fr. 15'000.-,
privo di qualsiasi giustificazione. Da ultimo, accertato che per terminare i lavori
sarebbero stati necessari dai 12 ai 16 mesi, il Pretore ha pure respinto la
pretesa inerente alle spese per la locazione di un alloggio sostitutivo
ritenendo che le stesse fossero già state coperte dall’assicurazione e
dall’importo della garanzia locativa trattenuta dal locatore.
7. Con
atto d’appello dell’11 marzo 2020 AP 1 postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e condannare la controparte al
pagamento di fr. 211'278.34, così come richiesto in sede di conclusioni, oltre
interessi al 5%, protestate tasse, spese e ripetibili. In primo luogo,
l’appellante censura la - a suo dire - carente motivazione dei considerandi 19,
22 e 23 (appello, pag. 3, 11 e 12) della sentenza impugnata. Egli prosegue quindi
lamentando un’errata determinazione dei costi di ripristino e del danno da lui
subito da parte del giudice di prima sede al quale rimprovera altresì di
essersi discostato dalle conclusioni peritali senza debitamente motivare il
proprio agire. AP 1 contesta il convincimento pretorile secondo cui non avrebbe
debitamente allegato e comprovato le proprie pretese e ribadisce che i costi di
ricostruzione da lui sostenuti emergono in maniera chiara dal doc. H e dalla
perizia. Discorso analogo viene da questi sviluppato in relazione alla perdita
di guadagno per la mancata locazione che a mente dell’appellante sarebbe
comprovata e quantificata. In relazione alle spese legali preprocessuali egli
osserva come le stesse siano da ricondurre in gran parte ai procedimenti penali
che hanno portato alla condanna della controparte, ne ribadisce l’adeguatezza e
sottolinea il carattere particolareggiato della nota. Egli censura inoltre il
mancato riconoscimento dell’importo richiesto a titolo di torto morale così
come dell’indennizzo per l’alloggio sostitutivo e lamenta errori nei calcoli
effettuati dal Pretore. In relazione agli interessi ipotecari l’appellante
contesta il rimprovero di non aver rispettato l’onere di specificazione e nega
di aver addotto questa allegazione per la prima volta in sede di conclusioni.
Per sua parte AO 1 con
risposta del 27 maggio 2020 postula l’integrale reiezione del gravame, pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
8.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.
10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308
cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per
l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di
30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così
come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa
Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
9.
Come accennato poc’anzi, l’appellante
critica in vari punti il giudizio impugnato per carente motivazione e conseguente
violazione del suo diritto di essere sentito. In ragione della sua natura
formale, la censura (che, se fondata, implica di principio l'annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito)
va trattata preliminarmente (DTF 137 I
195 consid. 2.2, 144 IV 302 consid. 3.1).
Il
diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere
sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., impone all’autorità giudicante
di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che
in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata
della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso
non obbliga però il giudice a pronunciarsi necessariamente su tutte le
questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi
rilevanti per il giudizio (DTF 143 III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid.
4.2; DTF 141 III 28, consid. 3.2.4; DTF 134 I 83 consid. 4.1; IICCA del 1°
Marzo 2019, inc. 12.2017.147, consid. 4; ICCA dell’8 agosto 2018, inc.
11.2016.114, consid. 6). Nel caso concreto, le motivazioni addotte dal Pretore a
spiegazione dei dati utilizzati nella determinazione del danno patito da AP 1
come pure le considerazioni espresse a sostegno del non riconoscimento della
pretesa da questi avanzata in sede giudiziaria, per quanto - in alcuni punti -
potessero apparire stringate e - come si vedrà nei considerandi che seguono -
rivelarsi solo parzialmente condivisibili, erano sufficientemente chiare e
permettevano all’attore di capire le ragioni di fatto e di diritto alla base
della decisione in esame e di presentare il rimedio giuridico appropriato con
cognizione di causa, come per altro lo stesso ha fatto trasmettendo a questa
Camera un lungo e - fatte salve le carenze di cui si dirà in seguito - approfondito
atto di appello (TF 11 agosto 2010 4A_585/2009 consid. 7.1).
10. Per sua natura l’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in
esame in taluni punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima
istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei
fatti, senza debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la censura
relativa al mancato riconoscimento del torto morale e la perdita di guadagno
connessa all’impossibilità di locare l’appartamento.
L’appello
in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi
sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre
non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono
alcuna critica al giudizio impugnato.
11. Il
Pretore ha già illustrato la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie.
In questa sede vale nondimeno la pena ricordare che, come correttamente
rilevato dal giudice di prima sede, giusta l’art. 41 cpv. 1 CO la
responsabilità per atto illecito presuppone, oltre all’illecito e alla colpa
dell’autore, l’esistenza di un danno e di un nesso causale adeguato tra
l’illecito ed il danno cagionato. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il
proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta
circostanza; la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del
diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza
del diritto. Secondo
l’art. 42 cpv. 1 CO chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la
prova. Il cpv. 2 del medesimo articolo deroga a tale principio statuendo che il
danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente
criterio del giudice, avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle
misure prese dal danneggiato; trattasi invero di una norma a carattere eccezionale
Considerandi
che va applicata con prudenza.
La quantificazione del
danno è retta dalla cosiddetta “Differenztheorie” secondo cui il danno
corrisponde alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio e lo stato che
il patrimonio avrebbe avuto se non fosse intervenuto l'evento dannoso. Coerentemente
con i principi poc’anzi ricordati, l’onere della prova, e quindi anche
dell’allegazione, è a carico di chi pretende il risarcimento del danno (art. 42
CO).
12.
Per
quanto attiene alla richiesta di rimborso dei costi di ricostruzione sostenuti
a seguito dell’incendio, è utile ricordare che - come rettamente sottolineato
dal Pretore - solo una parte delle spese sostenute sono riconducibili a lavori
strettamente necessari al ripristino dello stabile preesistente, mentre che
altre devono essere considerate alla stregua di lavori di miglioria consistenti
nella modifica e nell’ampliamento degli spazi edificati (perizia, pag. 6 seg.).
Gli accertamenti
istruttori hanno permesso di quantificare gli esborsi per gli interventi
strettamente necessari in fr. 565'000.- cui vanno aggiunti fr. 5'000.- per
tasse e spese varie e fr. 47'556.20 per costi di messa in sicurezza e copertura
provvisoria, così come chiaramente illustrato nella perizia giudiziaria (pag. 9
seg.) ed evincibile dai plichi doc. I° e doc. X. Per questi interventi __________
ha versato al qui appellante complessivi fr. 532'556.20 di cui fr. 485'000 a
titolo di “indennità danni stabile” e fr. 47'556.20 quale “indennità
spese sgombero” (doc. I, plico doc. I° nonché audizione testimoniale di Gi__________
del 23 agosto 2016, pag. 1), ne risulta pertanto uno scoperto di fr. 85'000.-
di cui l’appellante chiede, a ragione, il rimborso a AO 1. Il Pretore ha respinto
la richiesta ritenendo che a fronte di tutte le opere realizzate (e pertanto
sia quelle giudicate necessarie che le precitate migliorie) l’immobile abbia
beneficiato di un maggior valore che l’attore deve lasciarsi imputare. Secondo
il primo giudice nonostante il danno patito, l’attore ha tratto dal sinistro un
vantaggio economico tale da compensare gli esborsi complessivi da lui sostenuti
(per i dettagli cfr. sentenza cit., pag. 5); questo ragionamento non può essere
condiviso in quanto fondato su una distorsione della precitata “Differenztheorie”
(consid. 11).
Come poc’anzi
osservato, è assodato che AP 1 oltre ai lavori strettamente necessari al ripristino
delle parti danneggiate dall’incendio e dell’abitabilità abbia colto
l’occasione per effettuare degli ampliamenti e delle migliorie del proprio
stabile, migliorie i cui costi - correttamente - non sono stati considerati dal
perito nella determinazione degli esborsi ritenuti essenziali. Compensare ora il
maggior valore derivante dai lavori finanziati direttamente da AP 1 con la
diminuzione del patrimonio occorsa a seguito dell’incendio causato dalla qui appellata
è errato, oltre che palesemente iniquo.
A questo vada altresì
aggiunto che, contrariamente a quanto indicato dal Pretore, nel concreto caso, la
posta del danno di cui l’appellante chiede la rifusione è sufficientemente
allegata e comprovata; la stessa oltre a essere indicata negli allegati di
causa emerge dai documenti agli atti, segnatamente dalle fatture prodotte, e dal
referto peritale. La circostanza - menzionata dal perito e ripresa dal Pretore -
secondo cui “non sempre” le fatture sarebbero risultate chiare e
sufficientemente dettagliate (sentenza cit., pag. 9) - evento non certo
insolito per lavori di tale estensione ed entità - non ha a ogni buon conto minato
l’attendibilità della perizia né tantomeno impedito la quantificazione del
danno. Il Pretore misconosce la forza probatoria della perizia giudiziaria agli
atti, allestita proprio al fine di “accertare l’ammontare del danno”
(cfr. ordinanza del 15 gennaio 2018) mentre è a giusto titolo che AP 1 vi fa
riferimento. In concreto, alla luce delle numerose e approfondite domande di
delucidazione e completazione della perizia formulate dalla convenuta, le
considerazioni pretorili quo a un’ipotetica limitazione del diritto di
contestazione e di essere sentito della convenuta (sentenza cit., pag. 9)
paiono ingiustificate. Ne discende pertanto l’accoglimento della pretesa di fr.
85'000.- qui fatta valere in giudizio.
13.
Non
può di contro essere accolta la richiesta di rimborso dei costi connessi al
rifacimento della soletta tra piano terra e primo piano. Contrariamente a
quanto afferma l’appellante, questo intervento non rientra tra quelli
indispensabili a ricreare lo stato quo ante. L’istruttoria ha infatti
evidenziato che il rifacimento integrale della soletta più che una necessità
per eliminare i danni cagionati dall’incendio si è reso necessario a seguito delle
importanti modifiche apportate all’edificio, in fase di progetto e di
realizzazione, che andavano a incidere sui carichi a cui la stessa sarebbe
stata sottoposta rendendo quella preesistente non più sicura. Questo fatto
traspare sia dalla documentazione agli atti (cfr. verifica statica dell’ing. Ge__________
di data 6 luglio 2012 in doc. I° che giudica la soletta “funzionale al 100%”)
che dalle dichiarazioni dei testi En__________ (audizione del 28 novembre 2016,
pag. 3), Da__________ (audizione del 17 ottobre 2016, pag. 4) e Mi__________
(audizioni del 17 ottobre 2016, pag. 1 seg.) ed è stato illustrato in maniera
chiara e dettagliata dal perito nel proprio referto a cui si rinvia (per i
dettagli cfr. perizia, pag. 11 seg.).
14.
In
relazione all’asserita perdita di guadagno dovuta alla mancata locazione
dell’appartamento si osserva che il locatore aveva dato disdetta del contratto
in essere con AO 1 (doc. V). Come rettamente rilevato dal Pretore, l’appellante
non ha minimamente suffragato le sue intenzioni in relazione all’immobile e
tanto meno ha dimostrato la sua volontà di rilocarlo. La tesi attorea secondo
cui la figlia di AP 1 avrebbe immediatamente preso in locazione l’appartamento
non è suffragata da alcun elemento concreto e va pertanto respinta. La
produzione agli atti del contratto di locazione sottoscritto tra AP 1 e la
figlia in data 1° ottobre 2014 si rivela inconferente ai fini di causa in
quanto stipulato oltre due anni e mezzo dopo i fatti (doc. EE). Questa pretesa
va pertanto respinta in quanto priva dei necessari riscontri probatori.
15.
Non
può neppure trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali preprocessuali.
A giusta ragione, il Pretore ha evidenziato le importanti carenze allegatorie
che ne impongono la reiezione. La richiesta non adempie infatti le esigenze di
specificità poste dalla giurisprudenza (cfr. anche sentenze del TF del 28
luglio 2016 inc. 4D_24/2016 consid. 4.6.3, del 10 agosto 2015 inc. 4A_264/2015
consid. 4.2.2); la stessa oltre a non essere stata dettagliata negli scritti di
causa non è neppure desumibile dalla nota professionale doc. O prodotta da AP 1.
Tale documento riporta infatti unicamente un resoconto complessivo delle
prestazioni effettuate - alcune delle quali esulano palesemente da quelle
riconoscibili a titolo di spese legali preprocessuali (si cita a tal proposito “i
rapporti e contratti con capomastro e artigiani” e i “Colloqui
telefonici e conferenze con capomastro, banche”) – e delle ore lavorative
prestate (39 ore) senza specificare il numero di ore dedicato alle varie
attività. In particolare, sulla base dei soli documenti agli atti, le spese
sostenute nell’ambito del procedimento penale, pur costituendo, in linea
teorica, un elemento del danno (DTF 117 II 101), non risultano in concreto quantificabili.
A questo vada inoltre aggiunto
che sotto la dicitura “Dettaglio delle prestazioni” la nota doc. O fa
riferimento alla “procedura di conciliazione del 15 luglio 2015” e all’”esame
dei documenti di causa e dell’incarto”, prestazioni queste che in caso di accoglimento
della petizione andrebbero semmai considerate nell’ambito delle ripetibili ma
non certo conteggiate quali spese preprocessuali.
16.
Dev’essere pure respinta - già solo in ragione delle manifeste carenze
allegatorie e probatorie - la richiesta di fr. 15'000.- a titolo di torto
morale e per non meglio precisati “ulteriori disagi” (petizione, pag. 5).
Pretesa questa che non è stata minimamente sostanziata e suffragata da AP 1.
Alla luce delle
restrittive condizioni poste dalla giurisprudenza al riconoscimento del torto
morale, le generiche asserzioni dell’appellante quo ai patimenti (psichici)
sofferti per aver visto bruciare la propria casa, aver perso nell’incendio
buona parte dei propri beni, essere stato costretto a riorganizzare la propria
economia domestica (cfr. appello, pag. 11 e replica, pag. 8), non sono
sufficienti per portare all’attribuzione di un’indennità.
17.
Per quanto attiene alla richiesta di rimborso dei costi per
l’alloggio sostitutivo durante il risanamento dello stabile, va sottolineato
che il perito ha quantificato il tempo necessario per i soli lavori di
ripristino (escluse pertanto le migliorie e gli ampliamenti) e le opere di sgombero
in complessivi in 12 – 16 mesi (perizia, pag. 18). In virtù dell’obbligo che
incombe al danneggiato di contenere il danno, è a giusta ragione che il Pretore
ha quantificato la spesa sostenuta da AP 1 in fr. 14'700.- corrispondente al
canone locativo da questi pagato durante il periodo da marzo 2012 ad aprile
2013.
(considerando una media di 14 mesi x fr. 1'050.-, doc. K e L). Contrariamente
a quanto sostenuto dall’appellante, non vi è alcun valido motivo per considerare
una media con la pigione di fr. 1’300.- pagata per il periodo da febbraio a
luglio 2014 (doc. M), in quanto se i lavori di ripristino si fossero limitati a
quelli strettamente necessari in quel periodo egli sarebbe già rientrato nel
proprio alloggio da ben 10 mesi. Tenuto conto dell’importo di fr. 12'320.- versato
dall’assicurazione ne risulta uno scoperto di fr. 2'380.-, importo che
rettamente il Pretore ha compensato con la garanzia locativa di fr. 4'500.-, la
cui mancata restituzione all’inquilina non è mai stata contestata da AP 1. La
differenza tra questi due ultimi importi copre abbondantemente anche gli
interessi moratori richiesti dall’appellante (appello, pag. 12).
18.
Da ultimo, AP 1 postula il risarcimento degli interessi ipotecari,
richiesta che si rivela inammissibile in quanto formalizzata solo in sede di
conclusioni e pertanto irritualmente (conclusioni, pag. 7 seg.). I generici
accenni contenuti negli allegati di petizione (pag. 4) e replica (pag. 4) e il
rinvio ai documenti prodotti non sono infatti sufficienti per adempiere alle
esigenze di allegazione e specificazione imposte dalla presente procedura retta
dalla massima dispositiva.
A questo va altresì
aggiunto che l’appellante non ha fornito la prova della necessità di aumentare il
credito ipotecario per far fronte ai lavori di risanamento necessari per i
quali egli è stato, come illustrato in precedenza (consid. 4 e 12), in buona
parte rimborsato dalla propria assicurazione.
19.
Alla
luce di quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la
rispettiva soccombenza delle parti. Il valore litigioso per un eventuale
ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96, 106 CPC, la LTG
e il RTar,
decide:
I. L’appello
11 marzo 2020 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 7 febbraio 2020 della Pretura del Distretto di Lugano –
sezione 3 è così riformata:
1.
La petizione di data 11
dicembre 2015 di AP 1 è parzialmente accolta, di conseguenza AO 1 è condannata
a versare all’attore la somma di fr. 85'000.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre
2015.
Per questo
importo l’opposizione __________è
rigettata in via definitiva.
2.
La tassa di giustizia di fr
8'000.- e le spese, incluse quelle già sancite nell’ambito dell’inc.
CM.2015.441, sono poste a carico dell’attore in ragione di 3/5 e della convenuta
in ragione di 2/5. AP 1 verserà alla controparte fr. 3'300.- a titolo di
ripetibili parziali.
3.
Invariato
4.
invariato
II. Le
spese della procedura di appello assommanti a complessivi fr. 8’000.-, anticipate
dall’ appellante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono poste a carico dell’appellata.
L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di appello
ridotte.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).