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Decisione

12.2020.36

Atto illecito - determinazione del danno. Onere della prova

5 luglio 2021Italiano23 min

sede, dopo aver ricordato i principi che reggono l’accertamento e la quantificazione

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.36

Lugano

5 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.275 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione dell’11 dicembre 2015 da

AP

1

rappr. dall’ PA 1

contro

AO

1

rappr. dall’ PA 2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 218'269.-, poi

ridotti in sede di conclusioni a fr. 211'278,-, oltre interessi e accessori e

il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________;

domanda a cui si è

opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza del 7 febbraio

2020,

appellante l’attore

con atto di appello dell’11 marzo 2020 con cui postula la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestate tasse, spese e

ripetibili,

mentre la convenuta con

risposta del 27 maggio 2020 postula la reiezione del gravame, pure con protesta

di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

in fatto e in

diritto:

1. AP 1 è il proprietario del fondo n. __________

RFD del Comune di __________ (doc. C), su cui sorge un’abitazione bifamiliare.

A partire 1° ottobre 2010 egli ha concesso in locazione l’appartamento ubicato

al primo piano di predetto stabile a AO 1 (doc. D).

2.

Il 10 febbraio 2012 l’appartamento

occupato da AO 1 è andato completamente distrutto a causa di un incendio che ha

pure danneggiato in maniera importante l’appartamento al piano terra abitato da

AP 1 (doc. F).

3.

Con sentenza del 29

gennaio 2014 il giudice della Pretura penale ha condannato AO 1 per incendio

doloso cagionato per negligenza; decisione che è stata confermata in data 23

ottobre 2014 dalla Corte di appello e revisione penale (doc. E, P, Q).

4.

In relazione a questi

fatti, AP 1 ha concluso con la propria assicurazione, __________ SA (in seguito:

__________), tre convenzioni di indennizzo (doc. I°). La

prima riguardante il versamento di fr. 37'000.- quale risarcimento dei

danni al mobilio (doc. BB), la seconda relativa al riconoscimento di un importo

di fr. 12'320.- a copertura delle spese sostenute per la locazione di un

appartamento nel periodo di inagibilità dell’edificio (doc. N) e la terza prevedente

un indennizzo di fr. 485'000.- per i costi di ricostruzione e di fr. 47'556.20

per quelli di sgombero e di messa in sicurezza (doc. I).

5.

Previo tentativo di

conciliazione (CM.2015.441), in data 11 dicembre 2015 AP 1 ha inoltrato una

petizione alla Pretura di Lugano, sezione 3, con cui ha chiesto la condanna, ai

sensi dell’art. 41 CO, di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 218'260.-, oltre

interessi al 6% a far tempo dal 10 febbraio 2012. In breve, l’attore ha

motivato la propria richiesta allegando che a seguito del sinistro cagionato

dalla controparte egli avrebbe dovuto affrontare importanti costi che sarebbero

stati coperti solo in parte dall’assicurazione e di cui egli chiede ora il risarcimento

alla convenuta. In particolare, egli ha postulato la rifusione di fr. 100'000.-

in relazione ai costi di risanamento, di fr. 20'930 per la locazione di

un’abitazione durante i lavori di ripristino dello stabile e di fr. 67'500.-

per la mancata locazione dell’appartamento danneggiato; egli ha altresì

richiesto il riconoscimento di un importo di fr. 15'000.- per gli ulteriori

disagi subiti e la rifusione di fr. 14'831.65 per i costi di patrocinio.

Con risposta del 15 febbraio 2021 la convenuta

si è opposta alle pretese attoree. In sintesi, ella ha sostenuto che AP 1 era

già stato ampiamente risarcito dall’assicurazione delle spese avute a seguito

dell’incendio e che lo stesso - approfittando della ricostruzione dell’immobile

- vi avrebbe apportato delle migliorie e proceduto a un ampliamento, interventi

che sarebbero all’origine dei maggiori costi. AO 1 ha inoltre rimproverato alla

controparte di non aver dimostrato il pagamento degli importi rivendicati. Essa

ha inoltre osservato che i lavori di ricostruzione si sono protratti per due

anni e mezzo e pertanto ben oltre quanto sarebbe stato necessario per il

ripristino dello stabile, eventuali pretese connesse a queste tempistiche

andrebbero respinte. Parallelamente la convenuta ha rilevato che prima

dell’incendio l’attore le aveva notificato la disdetta del rapporto di

locazione proprio perché intenzionato a svolgere importanti lavori di

ristrutturazione, ciò che avrebbe avuto quale logica conseguenza la mancata

percezione del canone locativo per tutta la durata dei lavori.

Essa ha inoltre chiesto la reiezione della

pretesa di fr. 15'000.- per i non meglio precisati ulteriori disagi e di quella

per le spese legali preprocessuali in quanto non adeguatamente sostanziata né

comprovata, rispettivamente non giustificata né idoneamente dettagliata.

Da ultimo essa ha chiesto che - in caso di

accoglimento delle pretese - si tenga conto delle sue gravi difficoltà

economiche e della mancanza di intenzionalità o colpa grave nella commissione

dell’illecito.

Nei successivi allegati di replica e duplica

le parti hanno sostanzialmente riconfermato le rispettive allegazioni e

contestazioni.

Esperita l’istruttoria,

nel corso della quale è stata eseguita pure una perizia giudiziaria da parte

dell’arch. __________ M__________ (XIX), i contendenti hanno rinunciato alla

discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti in cui hanno

ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

In questa sede l’attore, alla luce delle

risultanze istruttorie e peritali, ha precisato la propria richiesta e

postulato un risarcimento di complessivi fr. 211'278.34, di cui fr. 85'000.- per

Fatti

i costi di risanamento strettamente necessari, fr. 41'400.- per il rifacimento

della soletta fra il PT ed il I° piano, fr. 13'633.36 per gli interessi

debitori e le spese legate al conto costruzione, fr. 5'413.33 per i

costi residui di locazione, fr. 36'000.- per il mancato guadagno, fr. 15'000.-

per il torto morale e altri disagi e fr. 14'831.65 per le spese legali

preprocessuali.

In data 9 dicembre

2019 la convenuta ha presentato delle osservazioni spontanee rilevando che solo

in sede di conclusione - e pertanto in maniera irrita - l’attore aveva allegato

e quantificato la pretesa per gli interessi debitori e le spese del conto di

costruzione, procedere che - a detta della stessa - determinerebbe

l’inammissibilità della richiesta.

6. Con

decisione del 7 febbraio 2020 il Pretore ha integralmente respinto la petizione

e posto le tasse e le spese a carico di AP 1. In sintesi, il giudice di prima

sede, dopo aver ricordato i principi che reggono l’accertamento e la quantificazione

del danno ha passato in rassegna le varie poste di danno richieste dall’attore.

In relazione ai costi per il rifacimento dell’edificio, il Pretore ha rilevato

che solo una parte degli interventi eseguiti poteva essere ritenuta necessaria

al ripristino della situazione preesistente e che a seguito dei lavori l’immobile

aveva beneficiato, di fatto, di un maggior valore; malgrado il danno patito

l’attore aveva pertanto tratto un vantaggio dal sinistro. In assenza di un

danno effettivo questa pretesa è quindi stata respinta. Inammissibile è stata

giudicata la richiesta riguardante gli esborsi per gli interessi debitori in

quanto presentata unicamente in sede di conclusioni e pertanto irritualmente.

Respinta è stata pure

la pretesa relativa ai costi per il rifacimento della soletta in quanto

giudicata non sufficientemente specificata e comprovata. Per quanto attiene

alla perdita di guadagno legata al mancato incasso delle pigioni durante i

lavori di ristrutturazione, pure respinta, anch’essa è stata giudicata non sufficientemente

comprovata. Discorso analogo è stato fatto in relazione alle spese

preprocessuali, giudicate non adeguatamente dettagliate, e al richiesto

indennizzo per non meglio precisati pregiudizi e torto morale di fr. 15'000.-,

privo di qualsiasi giustificazione. Da ultimo, accertato che per terminare i lavori

sarebbero stati necessari dai 12 ai 16 mesi, il Pretore ha pure respinto la

pretesa inerente alle spese per la locazione di un alloggio sostitutivo

ritenendo che le stesse fossero già state coperte dall’assicurazione e

dall’importo della garanzia locativa trattenuta dal locatore.

7. Con

atto d’appello dell’11 marzo 2020 AP 1 postula la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione e condannare la controparte al

pagamento di fr. 211'278.34, così come richiesto in sede di conclusioni, oltre

interessi al 5%, protestate tasse, spese e ripetibili. In primo luogo,

l’appellante censura la - a suo dire - carente motivazione dei considerandi 19,

22 e 23 (appello, pag. 3, 11 e 12) della sentenza impugnata. Egli prosegue quindi

lamentando un’errata determinazione dei costi di ripristino e del danno da lui

subito da parte del giudice di prima sede al quale rimprovera altresì di

essersi discostato dalle conclusioni peritali senza debitamente motivare il

proprio agire. AP 1 contesta il convincimento pretorile secondo cui non avrebbe

debitamente allegato e comprovato le proprie pretese e ribadisce che i costi di

ricostruzione da lui sostenuti emergono in maniera chiara dal doc. H e dalla

perizia. Discorso analogo viene da questi sviluppato in relazione alla perdita

di guadagno per la mancata locazione che a mente dell’appellante sarebbe

comprovata e quantificata. In relazione alle spese legali preprocessuali egli

osserva come le stesse siano da ricondurre in gran parte ai procedimenti penali

che hanno portato alla condanna della controparte, ne ribadisce l’adeguatezza e

sottolinea il carattere particolareggiato della nota. Egli censura inoltre il

mancato riconoscimento dell’importo richiesto a titolo di torto morale così

come dell’indennizzo per l’alloggio sostitutivo e lamenta errori nei calcoli

effettuati dal Pretore. In relazione agli interessi ipotecari l’appellante

contesta il rimprovero di non aver rispettato l’onere di specificazione e nega

di aver addotto questa allegazione per la prima volta in sede di conclusioni.

Per sua parte AO 1 con

risposta del 27 maggio 2020 postula l’integrale reiezione del gravame, pure con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

8.

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.

10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308

cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per

l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di

30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così

come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa

Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

9.

Come accennato poc’anzi, l’appellante

critica in vari punti il giudizio impugnato per carente motivazione e conseguente

violazione del suo diritto di essere sentito. In ragione della sua natura

formale, la censura (che, se fondata, implica di principio l'annullamento della

decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito)

va trattata preliminarmente (DTF 137 I

195 consid. 2.2, 144 IV 302 consid. 3.1).

Il

diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere

sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., impone all’autorità giudicante

di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che

in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata

della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso

non obbliga però il giudice a pronunciarsi necessariamente su tutte le

questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi

rilevanti per il giudizio (DTF 143 III 65, consid. 5.2; DTF 142 II 154, consid.

4.2; DTF 141 III 28, consid. 3.2.4; DTF 134 I 83 consid. 4.1; IICCA del 1°

Marzo 2019, inc. 12.2017.147, consid. 4; ICCA dell’8 agosto 2018, inc.

11.2016.114, consid. 6). Nel caso concreto, le motivazioni addotte dal Pretore a

spiegazione dei dati utilizzati nella determinazione del danno patito da AP 1

come pure le considerazioni espresse a sostegno del non riconoscimento della

pretesa da questi avanzata in sede giudiziaria, per quanto - in alcuni punti -

potessero apparire stringate e - come si vedrà nei considerandi che seguono -

rivelarsi solo parzialmente condivisibili, erano sufficientemente chiare e

permettevano all’attore di capire le ragioni di fatto e di diritto alla base

della decisione in esame e di presentare il rimedio giuridico appropriato con

cognizione di causa, come per altro lo stesso ha fatto trasmettendo a questa

Camera un lungo e - fatte salve le carenze di cui si dirà in seguito - approfondito

atto di appello (TF 11 agosto 2010 4A_585/2009 consid. 7.1).

10. Per sua natura l’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appello qui in

esame in taluni punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima

istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei

fatti, senza debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, la censura

relativa al mancato riconoscimento del torto morale e la perdita di guadagno

connessa all’impossibilità di locare l’appartamento.

L’appello

in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi

sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre

non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono

alcuna critica al giudizio impugnato.

11. Il

Pretore ha già illustrato la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie.

In questa sede vale nondimeno la pena ricordare che, come correttamente

rilevato dal giudice di prima sede, giusta l’art. 41 cpv. 1 CO la

responsabilità per atto illecito presuppone, oltre all’illecito e alla colpa

dell’autore, l’esistenza di un danno e di un nesso causale adeguato tra

l’illecito ed il danno cagionato. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il

proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta

circostanza; la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del

diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza

del diritto. Secondo

l’art. 42 cpv. 1 CO chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la

prova. Il cpv. 2 del medesimo articolo deroga a tale principio statuendo che il

danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente

criterio del giudice, avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle

misure prese dal danneggiato; trattasi invero di una norma a carattere eccezionale

Considerandi

che va applicata con prudenza.

La quantificazione del

danno è retta dalla cosiddetta “Differenztheorie” secondo cui il danno

corrisponde alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio e lo stato che

il patrimonio avrebbe avuto se non fosse intervenuto l'evento dannoso. Coerentemente

con i principi poc’anzi ricordati, l’onere della prova, e quindi anche

dell’allegazione, è a carico di chi pretende il risarcimento del danno (art. 42

CO).

12.

Per

quanto attiene alla richiesta di rimborso dei costi di ricostruzione sostenuti

a seguito dell’incendio, è utile ricordare che - come rettamente sottolineato

dal Pretore - solo una parte delle spese sostenute sono riconducibili a lavori

strettamente necessari al ripristino dello stabile preesistente, mentre che

altre devono essere considerate alla stregua di lavori di miglioria consistenti

nella modifica e nell’ampliamento degli spazi edificati (perizia, pag. 6 seg.).

Gli accertamenti

istruttori hanno permesso di quantificare gli esborsi per gli interventi

strettamente necessari in fr. 565'000.- cui vanno aggiunti fr. 5'000.- per

tasse e spese varie e fr. 47'556.20 per costi di messa in sicurezza e copertura

provvisoria, così come chiaramente illustrato nella perizia giudiziaria (pag. 9

seg.) ed evincibile dai plichi doc. I° e doc. X. Per questi interventi __________

ha versato al qui appellante complessivi fr. 532'556.20 di cui fr. 485'000 a

titolo di “indennità danni stabile” e fr. 47'556.20 quale “indennità

spese sgombero” (doc. I, plico doc. I° nonché audizione testimoniale di Gi__________

del 23 agosto 2016, pag. 1), ne risulta pertanto uno scoperto di fr. 85'000.-

di cui l’appellante chiede, a ragione, il rimborso a AO 1. Il Pretore ha respinto

la richiesta ritenendo che a fronte di tutte le opere realizzate (e pertanto

sia quelle giudicate necessarie che le precitate migliorie) l’immobile abbia

beneficiato di un maggior valore che l’attore deve lasciarsi imputare. Secondo

il primo giudice nonostante il danno patito, l’attore ha tratto dal sinistro un

vantaggio economico tale da compensare gli esborsi complessivi da lui sostenuti

(per i dettagli cfr. sentenza cit., pag. 5); questo ragionamento non può essere

condiviso in quanto fondato su una distorsione della precitata “Differenztheorie”

(consid. 11).

Come poc’anzi

osservato, è assodato che AP 1 oltre ai lavori strettamente necessari al ripristino

delle parti danneggiate dall’incendio e dell’abitabilità abbia colto

l’occasione per effettuare degli ampliamenti e delle migliorie del proprio

stabile, migliorie i cui costi - correttamente - non sono stati considerati dal

perito nella determinazione degli esborsi ritenuti essenziali. Compensare ora il

maggior valore derivante dai lavori finanziati direttamente da AP 1 con la

diminuzione del patrimonio occorsa a seguito dell’incendio causato dalla qui appellata

è errato, oltre che palesemente iniquo.

A questo vada altresì

aggiunto che, contrariamente a quanto indicato dal Pretore, nel concreto caso, la

posta del danno di cui l’appellante chiede la rifusione è sufficientemente

allegata e comprovata; la stessa oltre a essere indicata negli allegati di

causa emerge dai documenti agli atti, segnatamente dalle fatture prodotte, e dal

referto peritale. La circostanza - menzionata dal perito e ripresa dal Pretore -

secondo cui “non sempre” le fatture sarebbero risultate chiare e

sufficientemente dettagliate (sentenza cit., pag. 9) - evento non certo

insolito per lavori di tale estensione ed entità - non ha a ogni buon conto minato

l’attendibilità della perizia né tantomeno impedito la quantificazione del

danno. Il Pretore misconosce la forza probatoria della perizia giudiziaria agli

atti, allestita proprio al fine di “accertare l’ammontare del danno”

(cfr. ordinanza del 15 gennaio 2018) mentre è a giusto titolo che AP 1 vi fa

riferimento. In concreto, alla luce delle numerose e approfondite domande di

delucidazione e completazione della perizia formulate dalla convenuta, le

considerazioni pretorili quo a un’ipotetica limitazione del diritto di

contestazione e di essere sentito della convenuta (sentenza cit., pag. 9)

paiono ingiustificate. Ne discende pertanto l’accoglimento della pretesa di fr.

85'000.- qui fatta valere in giudizio.

13.

Non

può di contro essere accolta la richiesta di rimborso dei costi connessi al

rifacimento della soletta tra piano terra e primo piano. Contrariamente a

quanto afferma l’appellante, questo intervento non rientra tra quelli

indispensabili a ricreare lo stato quo ante. L’istruttoria ha infatti

evidenziato che il rifacimento integrale della soletta più che una necessità

per eliminare i danni cagionati dall’incendio si è reso necessario a seguito delle

importanti modifiche apportate all’edificio, in fase di progetto e di

realizzazione, che andavano a incidere sui carichi a cui la stessa sarebbe

stata sottoposta rendendo quella preesistente non più sicura. Questo fatto

traspare sia dalla documentazione agli atti (cfr. verifica statica dell’ing. Ge__________

di data 6 luglio 2012 in doc. I° che giudica la soletta “funzionale al 100%”)

che dalle dichiarazioni dei testi En__________ (audizione del 28 novembre 2016,

pag. 3), Da__________ (audizione del 17 ottobre 2016, pag. 4) e Mi__________

(audizioni del 17 ottobre 2016, pag. 1 seg.) ed è stato illustrato in maniera

chiara e dettagliata dal perito nel proprio referto a cui si rinvia (per i

dettagli cfr. perizia, pag. 11 seg.).

14.

In

relazione all’asserita perdita di guadagno dovuta alla mancata locazione

dell’appartamento si osserva che il locatore aveva dato disdetta del contratto

in essere con AO 1 (doc. V). Come rettamente rilevato dal Pretore, l’appellante

non ha minimamente suffragato le sue intenzioni in relazione all’immobile e

tanto meno ha dimostrato la sua volontà di rilocarlo. La tesi attorea secondo

cui la figlia di AP 1 avrebbe immediatamente preso in locazione l’appartamento

non è suffragata da alcun elemento concreto e va pertanto respinta. La

produzione agli atti del contratto di locazione sottoscritto tra AP 1 e la

figlia in data 1° ottobre 2014 si rivela inconferente ai fini di causa in

quanto stipulato oltre due anni e mezzo dopo i fatti (doc. EE). Questa pretesa

va pertanto respinta in quanto priva dei necessari riscontri probatori.

15.

Non

può neppure trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese legali preprocessuali.

A giusta ragione, il Pretore ha evidenziato le importanti carenze allegatorie

che ne impongono la reiezione. La richiesta non adempie infatti le esigenze di

specificità poste dalla giurisprudenza (cfr. anche sentenze del TF del 28

luglio 2016 inc. 4D_24/2016 consid. 4.6.3, del 10 agosto 2015 inc. 4A_264/2015

consid. 4.2.2); la stessa oltre a non essere stata dettagliata negli scritti di

causa non è neppure desumibile dalla nota professionale doc. O prodotta da AP 1.

Tale documento riporta infatti unicamente un resoconto complessivo delle

prestazioni effettuate - alcune delle quali esulano palesemente da quelle

riconoscibili a titolo di spese legali preprocessuali (si cita a tal proposito “i

rapporti e contratti con capomastro e artigiani” e i “Colloqui

telefonici e conferenze con capomastro, banche”) – e delle ore lavorative

prestate (39 ore) senza specificare il numero di ore dedicato alle varie

attività. In particolare, sulla base dei soli documenti agli atti, le spese

sostenute nell’ambito del procedimento penale, pur costituendo, in linea

teorica, un elemento del danno (DTF 117 II 101), non risultano in concreto quantificabili.

A questo vada inoltre aggiunto

che sotto la dicitura “Dettaglio delle prestazioni” la nota doc. O fa

riferimento alla “procedura di conciliazione del 15 luglio 2015” e all’”esame

dei documenti di causa e dell’incarto”, prestazioni queste che in caso di accoglimento

della petizione andrebbero semmai considerate nell’ambito delle ripetibili ma

non certo conteggiate quali spese preprocessuali.

16.

Dev’essere pure respinta - già solo in ragione delle manifeste carenze

allegatorie e probatorie - la richiesta di fr. 15'000.- a titolo di torto

morale e per non meglio precisati “ulteriori disagi” (petizione, pag. 5).

Pretesa questa che non è stata minimamente sostanziata e suffragata da AP 1.

Alla luce delle

restrittive condizioni poste dalla giurisprudenza al riconoscimento del torto

morale, le generiche asserzioni dell’appellante quo ai patimenti (psichici)

sofferti per aver visto bruciare la propria casa, aver perso nell’incendio

buona parte dei propri beni, essere stato costretto a riorganizzare la propria

economia domestica (cfr. appello, pag. 11 e replica, pag. 8), non sono

sufficienti per portare all’attribuzione di un’indennità.

17.

Per quanto attiene alla richiesta di rimborso dei costi per

l’alloggio sostitutivo durante il risanamento dello stabile, va sottolineato

che il perito ha quantificato il tempo necessario per i soli lavori di

ripristino (escluse pertanto le migliorie e gli ampliamenti) e le opere di sgombero

in complessivi in 12 – 16 mesi (perizia, pag. 18). In virtù dell’obbligo che

incombe al danneggiato di contenere il danno, è a giusta ragione che il Pretore

ha quantificato la spesa sostenuta da AP 1 in fr. 14'700.- corrispondente al

canone locativo da questi pagato durante il periodo da marzo 2012 ad aprile

2013.

(considerando una media di 14 mesi x fr. 1'050.-, doc. K e L). Contrariamente

a quanto sostenuto dall’appellante, non vi è alcun valido motivo per considerare

una media con la pigione di fr. 1’300.- pagata per il periodo da febbraio a

luglio 2014 (doc. M), in quanto se i lavori di ripristino si fossero limitati a

quelli strettamente necessari in quel periodo egli sarebbe già rientrato nel

proprio alloggio da ben 10 mesi. Tenuto conto dell’importo di fr. 12'320.- versato

dall’assicurazione ne risulta uno scoperto di fr. 2'380.-, importo che

rettamente il Pretore ha compensato con la garanzia locativa di fr. 4'500.-, la

cui mancata restituzione all’inquilina non è mai stata contestata da AP 1. La

differenza tra questi due ultimi importi copre abbondantemente anche gli

interessi moratori richiesti dall’appellante (appello, pag. 12).

18.

Da ultimo, AP 1 postula il risarcimento degli interessi ipotecari,

richiesta che si rivela inammissibile in quanto formalizzata solo in sede di

conclusioni e pertanto irritualmente (conclusioni, pag. 7 seg.). I generici

accenni contenuti negli allegati di petizione (pag. 4) e replica (pag. 4) e il

rinvio ai documenti prodotti non sono infatti sufficienti per adempiere alle

esigenze di allegazione e specificazione imposte dalla presente procedura retta

dalla massima dispositiva.

A questo va altresì

aggiunto che l’appellante non ha fornito la prova della necessità di aumentare il

credito ipotecario per far fronte ai lavori di risanamento necessari per i

quali egli è stato, come illustrato in precedenza (consid. 4 e 12), in buona

parte rimborsato dalla propria assicurazione.

19.

Alla

luce di quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la

rispettiva soccombenza delle parti. Il valore litigioso per un eventuale

ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96, 106 CPC, la LTG

e il RTar,

decide:

I. L’appello

11 marzo 2020 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 7 febbraio 2020 della Pretura del Distretto di Lugano –

sezione 3 è così riformata:

1.

La petizione di data 11

dicembre 2015 di AP 1 è parzialmente accolta, di conseguenza AO 1 è condannata

a versare all’attore la somma di fr. 85'000.- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre

2015.

Per questo

importo l’opposizione __________è

rigettata in via definitiva.

2.

La tassa di giustizia di fr

8'000.- e le spese, incluse quelle già sancite nell’ambito dell’inc.

CM.2015.441, sono poste a carico dell’attore in ragione di 3/5 e della convenuta

in ragione di 2/5. AP 1 verserà alla controparte fr. 3'300.- a titolo di

ripetibili parziali.

3.

Invariato

4.

invariato

II. Le

spese della procedura di appello assommanti a complessivi fr. 8’000.-, anticipate

dall’ appellante, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono poste a carico dell’appellata.

L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di appello

ridotte.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).