12.2020.39
Appello - irricevibilità per carenza di motivazione e per mancato totale pagamento dell'anticipo
23 giugno 2020Italiano4 min
il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è
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Incarto n.
12.2020.39
Lugano
23 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto
l'appello 12 marzo 2020 presentato da
AP
1
contro
la decisione 10 febbraio 2020 del Pretore aggiunto
del Distretto
di Bellinzona nella causa OR.2016.8 promossa nei suoi
confronti in data 16 marzo 2016 da
AO
1
patrocinata da PA 1
ritenuto
in fatto e in diritto che con decisione 10 febbraio 2020 il Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione 16 marzo 2016 promossa da AO
1, chiedente la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi
al 5% dal 1° agosto 2015;
che
con appello 12 marzo 2020 AP 1 chiede l'annullamento della decisione pretorile
e il riconoscimento in compensazione delle sue pretese sulla scorta del
contratto di locazione e dei documenti prodotti agli atti;
che
l’appellante è stato invitato il 22 aprile 2020 a versare sul c.c.p. 69-10370-9
del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 3’000.- entro il 22
maggio 2020 in garanzia delle spese processuali presumibili;
che l’importo non è stato pagato entro il termine
assegnato e il 27 maggio 2020 è stato assegnato all’appellante un ultimo
termine improrogabile scadente il 15 giugno 2020 per versare l’anticipo di fr.
3’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non
sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
che
entro detto termine è stata versata solo la cifra parziale di fr. 1000.-;
che
la richiesta di dilazione trasmessa via fax, e quindi in maniera irrita, alla
Camera il 15 giugno 2020, oltre a essere intempestiva è priva di motivazioni,
così come lo è l’ivi asserita assenza “per malattia”, nemmeno
giustificata da un certificato medico;
che
in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve
dichiararlo inammissibile;
che,
in ogni caso, l’appello sarebbe stato irricevibile, dovendo esso contenere i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e
311 CPC): l’appellante deve dimostrare l’erroneità della decisione impugnata
mediante una motivazione sufficientemente esplicita, che possa essere
facilmente compresa dall’autorità superiore, designando in maniera precisa i
passaggi contestati e le prove sulle quali fonda le critiche (DTF 138 III 374
consid. 4.3.1). Egli, in altri termini, deve spiegare non perché le sue
argomentazioni sarebbero fondate ma perché sarebbero erronee o censurabili
quelle del Pretore. Cosa che nella fattispecie non è stata fatta: l’appellante non
può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,
bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché
l’autorità di appello deve essere messa in condizione di comprendere
agevolmente le censure ricorsuali, pena la loro irricevibilità (DTF 138 III 374
consid. 4.3.1);
che
a sostegno dell’irricevibilità dell’appello va aggiunto che non basta rinviare
alle allegazioni proposte davanti alla prima istanza né tanto meno procedere
alla riproduzione letterale e la ripresa degli allegati di primo grado, poiché
ciò non adempie, per consolidata giurisprudenza, le esigenze di motivazione
imposte dalla legge (STF 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.2; 4A_101/2014
del 26 giugno 2014 consid. 3.3);
che
le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate, ma le
circostanze inducono a prescindere da ogni prelievo;
che
non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale
non è stato notificato l’appello per osservazioni;
che
Fatti
il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è
superiore a fr. 30’000.-.
decreta
1. L'appello 12 marzo
2020 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice delegato
Damiano
Stefani
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).