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Decisione

12.2020.39

Appello - irricevibilità per carenza di motivazione e per mancato totale pagamento dell'anticipo

23 giugno 2020Italiano4 min

il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.39

Lugano

23 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto

l'appello 12 marzo 2020 presentato da

AP

1

contro

la decisione 10 febbraio 2020 del Pretore aggiunto

del Distretto

di Bellinzona nella causa OR.2016.8 promossa nei suoi

confronti in data 16 marzo 2016 da

AO

1

patrocinata da PA 1

ritenuto

in fatto e in diritto che con decisione 10 febbraio 2020 il Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione 16 marzo 2016 promossa da AO

1, chiedente la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi

al 5% dal 1° agosto 2015;

che

con appello 12 marzo 2020 AP 1 chiede l'annullamento della decisione pretorile

e il riconoscimento in compensazione delle sue pretese sulla scorta del

contratto di locazione e dei documenti prodotti agli atti;

che

l’appellante è stato invitato il 22 aprile 2020 a versare sul c.c.p. 69-10370-9

del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 3’000.- entro il 22

maggio 2020 in garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine

assegnato e il 27 maggio 2020 è stato assegnato all’appellante un ultimo

termine improrogabile scadente il 15 giugno 2020 per versare l’anticipo di fr.

3’000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non

sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che

entro detto termine è stata versata solo la cifra parziale di fr. 1000.-;

che

la richiesta di dilazione trasmessa via fax, e quindi in maniera irrita, alla

Camera il 15 giugno 2020, oltre a essere intempestiva è priva di motivazioni,

così come lo è l’ivi asserita assenza “per malattia”, nemmeno

giustificata da un certificato medico;

che

in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve

dichiararlo inammissibile;

che,

in ogni caso, l’appello sarebbe stato irricevibile, dovendo esso contenere i

motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e

311 CPC): l’appellante deve dimostrare l’erroneità della decisione impugnata

mediante una motivazione sufficientemente esplicita, che possa essere

facilmente compresa dall’autorità superiore, designando in maniera precisa i

passaggi contestati e le prove sulle quali fonda le critiche (DTF 138 III 374

consid. 4.3.1). Egli, in altri termini, deve spiegare non perché le sue

argomentazioni sarebbero fondate ma perché sarebbero erronee o censurabili

quelle del Pretore. Cosa che nella fattispecie non è stata fatta: l’appellante non

può limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti,

bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché

l’autorità di appello deve essere messa in condizione di comprendere

agevolmente le censure ricorsuali, pena la loro irricevibilità (DTF 138 III 374

consid. 4.3.1);

che

a sostegno dell’irricevibilità dell’appello va aggiunto che non basta rinviare

alle allegazioni proposte davanti alla prima istanza né tanto meno procedere

alla riproduzione letterale e la ripresa degli allegati di primo grado, poiché

ciò non adempie, per consolidata giurisprudenza, le esigenze di motivazione

imposte dalla legge (STF 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 3.2; 4A_101/2014

del 26 giugno 2014 consid. 3.3);

che

le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate, ma le

circostanze inducono a prescindere da ogni prelievo;

che

non si giustifica di attribuire spese ripetibili alla controparte, alla quale

non è stato notificato l’appello per osservazioni;

che

Fatti

il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è

superiore a fr. 30’000.-.

decreta

1. L'appello 12 marzo

2020 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

giudice delegato

Damiano

Stefani

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).