12.2020.4
Culpa in contrahendo - competenza territoriale - prescrizione
3 settembre 2020Italiano12 min
trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.4
Lugano
3 settembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2018.136
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 21
agosto 2018 da
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
AP
1 (Italia)
patrocinata dall’avv. PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto, protestando tasse, spese e ripetibili, la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 40'502.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2016;
e ora sulle eccezioni di
incompetenza territoriale del giudice adito a statuire sulle pretese e di
prescrizione delle stesse sollevate dalla convenuta, che il Pretore, dopo aver
limitato il processo al loro esame come concesso dall’art. 125 CPC, ha respinto
con decisione 14 dicembre 2019;
appellante la
convenuta con appello 10 gennaio 2020, con cui chiede in via principale la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere entrambe le eccezioni e
dichiarare irricevibile rispettivamente respingere la petizione, con protesta
di tasse, spese e ripetibili per entrambi i gradi di giudizio, e in via
subordinata, di annullare la decisione e rinviare la causa al Pretore, pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre con risposta 14
febbraio 2020 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese
giudiziarie di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 21
agosto 2018 AO 1, __________, ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, AO 1, domiciliata a __________ (Italia), chiedendo la sua
condanna al pagamento di fr. 40’502.- oltre interessi in relazione alla mancata
vendita di un box auto sito sulla part. n. __________ di __________ (Comune di __________),
per il quale la ditta aveva già versato fr. 35'000.- e nel quale aveva già
effettuato lavori con l’accordo della proprietaria e in vista dell’acquisto per
fr. 5'502.-.
Con risposta 19 ottobre
2018 la convenuta ha postulato in via preliminare di dichiarare irricevibile la
petizione per incompetenza territoriale e, in via subordinata, di respingerla.
Dopo il secondo scambio di scritti, in occasione dell’udienza di prime arringhe
del 17 gennaio 2019, il Pretore ha limitato il processo all’esame delle eccezioni
di incompetenza territoriale e di prescrizione (art. 125 CPC). In tale sede le
parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande e hanno
proceduto seduta stante alle arringhe finali, con le quali la convenuta ha
postulato nuovamente l’accoglimento delle sue eccezioni mentre l’attrice ne ha
preteso la reiezione.
Con sentenza del 14
dicembre 2019 il Pretore ha respinto entrambe le eccezioni. In sostanza, per
quanto concerne quella di incompetenza territoriale, egli, dopo aver accertato
che la convenuta aveva lasciato il Comune di __________ per trasferirsi in
Italia già nel 2017, ha rilevato che nell’ambito della procedura di
conciliazione ella non ha eccepito nulla in merito; di conseguenza, considerato
che il deposito dell’istanza di conciliazione determina la pendenza della causa
(art. 62 cpv. 1 CPC) e che la pendenza della causa ha come effetto quello di
mantenere inalterata la competenza per territorio (art. 64 cpv. 1 CPC), ha
ritenuto assodata la competenza della Pretura di Lugano, osservando come
l’averne eccepito l’incompetenza configurasse una violazione del principio
della buona fede processuale (art. 52 CPC).
Con riguardo all’eccezione
di prescrizione, il Pretore ha dapprima accertato che, non essendo venuto in
essere alcun rapporto contrattuale tra le parti, le pretese avanzate con la
causa avrebbero potuto fondarsi sull’indebito arricchimento (art. 62 CO) o su
una responsabilità per culpa in contrahendo, per i quali è prevista una
prescrizione annuale (art. 67 cpv. 1 CO). Non avendo la convenuta fornito alcun
elemento utile a giudicare il buon fondamento della sua rivendicazione, in
special modo per verificare se tale termine fosse stato rispettato
dall’attrice, l’eccezione non è stata accolta per carente “allegazione/
specificazione/prova”.
2. Con appello 10
gennaio 2020 la convenuta è insorta contro la decisione testé menzionata,
chiedendone la riforma nel senso di accogliere entrambe le eccezioni da lei
sollevate in prima sede. Con risposta 14 febbraio 2020 l’attrice ha invece
postulato la reiezione del gravame.
Eccezione di
incompetenza territoriale
3. In merito
all’eccezione di incompetenza territoriale, l’appellante sostiene che il
Pretore sia incorso in un errore considerando che essa sia stata sollevata
tardivamente con la risposta di causa, non essendo stato obiettato nulla in
sede di conciliazione, e che questo, oltre a comportare la competenza della
Pretura di Lugano in base al principio della proroga del foro, costituirebbe
pure una lesione del principio della buona fede processuale.
A suo dire, la
partecipazione all’udienza di conciliazione non rappresenta costituzione in
giudizio e le eccezioni, compresa quella rationae loci, possono essere
sollevate al più tardi con la risposta di causa, sicché l’incompetenza può
essere invocata di fronte al giudice di merito senza che vi sia alcuna
accettazione tacita (art. 18 CPC) dinnanzi all’autorità di conciliazione. In
questo senso sarebbe parimenti assurdo l’addebito mossole dal primo giudice di
aver infranto la buona fede processuale.
Ciò posto, non
rappresentando le pretese di causa rivendicazioni derivanti da contratto né da
atto illecito ma tutt’al più pretese scaturenti da indebito arricchimento ai
sensi dell’art. 62 CO, l’attrice avrebbe dovuto proporle al foro ordinario del
domicilio italiano dell’appellante. A tal proposito, ha aggiunto, non sarebbe
possibile collegare l’azione per indebito arricchimento al foro previsto per le
azioni da atto illecito.
Fatti
3.1. La
causa in oggetto concerne a non averne dubbio pretese per culpa in
contrahendo, sia per quanto concerne la restituzione del denaro versato per
l’acquisto non concretizzato del box auto, che per quanto riguarda l’indennizzo
delle spese relative ai lavori effettuati nel garage in questione. In merito a
quest’ultime il Pretore ha, sì, fatto riferimento all’istituto dell’indebito
arricchimento, ma preso atto delle peculiarità della fattispecie alle stesse
sono indubbiamente applicabili (al limite alternativamente) le disposizioni
della culpa in contrahendo. Inoltre, aspetto rilevato dall’attrice nella
sua risposta d’appello, la richiesta di indennizzo dei fr. 5'502.- potrebbe
addirittura costituire una pretesa contrattuale pura, poiché tra le parti
sarebbe a tal proposito sorto un vero e proprio contratto.
3.2. La
responsabilità per culpa in contrahendo trova il proprio fondamento nel
principio dell'affidamento sancito dall'art. 2 CC e concerne il comportamento
delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto,
trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo
loro doveri reciproci, come quello, in generale, di agire in conformità alle
regole della buona fede (DTF 125 III 86). La natura della responsabilità per
culpa in contrahendo si situa tra quella contrattuale e quella per atto
illecito (DTF 134 II 390 consid. 4.3.2).
3.3. Giusta l’art. 18 CPC
il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel
merito senza sollevare l’eccezione di incompetenza.
Nonostante la causa
risulti essere pendente con il deposito dell’istanza di conciliazione (art. 62
cpv. 1 CPC), la costituzione in giudizio del convenuto (Einlassung)
nella procedura di conciliazione è sempre esclusa (Infanger, in Basler Kommentar zum ZPO, 3 ed., n. 7 ad art.
18), sia perché tale procedura sarebbe svuotata del suo scopo in caso di
entrata nel merito, sia perché la competenza territoriale non può essere
esaminata in sede di conciliazione. La partecipazione all’udienza di
conciliazione senza che venga eccepita l’incompetenza non comporta pertanto
ancora la costituzione in giudizio del convenuto qualora l’autorità di
conciliazione non abbia competenza decisionale (art. 18 CPC; Trezzini, Commentario pratico, 2 ed.,
Vol. I, n. 4 ad art. 18)
Di conseguenza, il
convenuto può validamente sollevare l’eccezione di incompetenza anche in
occasione della procedura di merito di fronte al Pretore.
La perpetuatio fori
prevista dall’art. 64 cpv. 1 lett. b CPC richiamata dal primo giudice è
un’altra cosa e non consente di derogare a questo principio: se una delle parti
cambia domicilio tra l’istanza di conciliazione e l’inoltro della petizione, il
foro competente rimane quello del domicilio anteriore. Questo non significa
tuttavia che l’avvio della conciliazione di fronte a un giudice
territorialmente incompetente senza che sia stata sollevata l’eccezione di
incompetenza comporti l’accettazione tacita e definitiva di tale foro anche per
l’azione di merito.
Su questo punto la
sentenza impugnata si rileva quindi errata. Nondimeno, per i motivi qui di
seguito esposti, essa rimane comunque corretta nel risultato.
4. La fattispecie in
esame, essendo una delle parti domiciliata all’estero, assume una connotazione
internazionale, sicché la competenza per territorio deve essere esaminata in
base alle relative norme di diritto internazionale privato. Essendo l’Italia e
la Svizzera Stati firmatari della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug), l’esame
deve essere effettuato sulla scorta delle regole in materia statuite da
quest’ultima.
Di principio, salvo
disposizione contraria, le persone domiciliate in uno Stato contraente sono
convenute davanti ai giudici di quello Stato (art. 2 CLug).
Una persona domiciliata in
uno Stato vincolato alla CLug può però essere convenuta in un altro Stato, pure
vincolato dalla stessa, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo
in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita e, in
materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in
cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 5 cifra 1 lett. a e cifra
3 CLug).
Per entrambi gli aspetti
che caratterizzano la natura giuridica della culpa in contrahendo, di
riflesso, la competenza a dirimere la vertenza della Pretura di Lugano è
senz’altro data, essendo il luogo d’esecuzione della compravendita immobiliare
(art. 5 cifra 1 lett. b CLug), così come quello dell’effettuazione degli
interventi al box auto, quello ove è situato l’immobile oggetto del negozio
giuridico - quindi __________ - ed essendosi le conseguenze della violazione
della buona fede - e meglio l’asserita diminuzione del patrimonio dell’attrice,
rispettivamente il mancato incasso della mercede e l’assunzione dei costi dei
lavori - indiscutibilmente concretizzatesi in Ticino.
Di conseguenza l’eccezione
di incompetenza territoriale risulta ingiustificata e l’appello deve essere
respinto.
Eccezione di
prescrizione
5. Con riferimento
all’eccezione di prescrizione, l’appellante si è limitata a sostenere che il
Pretore avrebbe dovuto ammetterla già solo per il fatto che l’appellata nella
propria succinta petizione nemmeno avrebbe allegato da quando avrebbe avuto
conoscenza del proprio diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO) ovvero da
quando avrebbe appreso l’esistenza, la natura e gli elementi del danno. La
prescrizione sarebbe quindi da considerare intervenuta.
5.1. Con l’impugnativa AP 1
si limita a esporre la propria versione dei fatti ma non si confronta in alcun
modo con le motivazioni pretorili, fatto che rende su questo punto irricevibile
l’appello per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC). In particolare non ha
spiegato perché sarebbe errato considerare che spettasse a lei, alla parte
convenuta quindi, indicare e provare almeno quando avrebbe iniziato a decorrere
detto termine e per quale motivo avrebbe iniziato a decorrere da quella data,
rispettivamente perché il Pretore avrebbe sbagliato a concludere che ella non
aveva fornito alcun elemento utile per verificare il buon fondamento della sua
eccezione.
5.2. Ma anche se la critica
fosse stata ammissibile, essa sarebbe stata da respingere nel merito. In
effetti, ricordato che l’onere della prova grava la parte che solleva
l’eccezione (art. 8 CC; DTF 139 III 7 consid. 2), in questo caso quindi
l’appellante, va rilevato che comunque dagli atti emerge che il termine minimo
di prescrizione applicabile alla fattispecie, cioè dire quello di un anno di
cui all’art. 60 cpv. 1 CO valido per la culpa in contrahendo (DTF 134
III 390 consid. 4.3.2, 121 III 350 consid. 6c; TF 9 novembre 2005 4C.354/2004
consid. 2.1 e 2.3, 21 marzo 2006 4C.409/2005 consid. 3.1, II CCA 14 dicembre
2015 inc. 12.2014.190) è stato rispettato per la richiesta di rifusione dei fr.
35'000.-, essendo questi stati pagati il 4 maggio 2017 ed essendo il relativo
precetto esecutivo stato spiccato il 27 ottobre 2017 (doc. B inc. CM.2018.69) e
l’istanza per il tentativo di conciliazione essendo stata introdotta il 29
gennaio 2018 (art. 138 cpv. 1 CO).
Per la pretesa
relativa ai fr. 5'502.- il termine ha iniziato a decorrere dal momento in cui è
stato chiaro che il contratto non sarebbe stato concluso, quindi da dopo il
pagamento dei fr. 35'000.-.
La prescrizione non è
pertanto intervenuta per nessuno dei due crediti rivendicati e la sentenza di
primo grado lo ha correttamente accertato.
Conclusione e spese
giudiziarie
6. Visto quanto
precede, l’appello deve essere respinto nei limiti della sua ricevibilità, con
conseguente aggravio delle spese giudiziarie secondo la soccombenza (art. 106
CPC).
Il valore litigioso
complessivo (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale) è di fr. 40'502.-. Le spese processuali, calcolate in base agli art.
2, 7 e 17 LTG, ammontano a fr. 1'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base
dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e 13 RTar, tenuto pure conto delle spese e
dell’IVA, sono quantificate in fr. 600.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello
10 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a fr. 1’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 600.- per ripetibili di seconda sede.
3.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).