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Decisione

12.2020.4

Culpa in contrahendo - competenza territoriale - prescrizione

3 settembre 2020Italiano12 min

trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.4

Lugano

3 settembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2018.136

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 21

agosto 2018 da

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP

1 (Italia)

patrocinata dall’avv. PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto, protestando tasse, spese e ripetibili, la condanna della convenuta al

pagamento di fr. 40'502.- oltre interessi al 5% dal 22 gennaio 2016;

e ora sulle eccezioni di

incompetenza territoriale del giudice adito a statuire sulle pretese e di

prescrizione delle stesse sollevate dalla convenuta, che il Pretore, dopo aver

limitato il processo al loro esame come concesso dall’art. 125 CPC, ha respinto

con decisione 14 dicembre 2019;

appellante la

convenuta con appello 10 gennaio 2020, con cui chiede in via principale la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere entrambe le eccezioni e

dichiarare irricevibile rispettivamente respingere la petizione, con protesta

di tasse, spese e ripetibili per entrambi i gradi di giudizio, e in via

subordinata, di annullare la decisione e rinviare la causa al Pretore, pure con

protesta di tasse, spese e ripetibili;

mentre con risposta 14

febbraio 2020 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese

giudiziarie di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con petizione 21

agosto 2018 AO 1, __________, ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 2, AO 1, domiciliata a __________ (Italia), chiedendo la sua

condanna al pagamento di fr. 40’502.- oltre interessi in relazione alla mancata

vendita di un box auto sito sulla part. n. __________ di __________ (Comune di __________),

per il quale la ditta aveva già versato fr. 35'000.- e nel quale aveva già

effettuato lavori con l’accordo della proprietaria e in vista dell’acquisto per

fr. 5'502.-.

Con risposta 19 ottobre

2018 la convenuta ha postulato in via preliminare di dichiarare irricevibile la

petizione per incompetenza territoriale e, in via subordinata, di respingerla.

Dopo il secondo scambio di scritti, in occasione dell’udienza di prime arringhe

del 17 gennaio 2019, il Pretore ha limitato il processo all’esame delle eccezioni

di incompetenza territoriale e di prescrizione (art. 125 CPC). In tale sede le

parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande e hanno

proceduto seduta stante alle arringhe finali, con le quali la convenuta ha

postulato nuovamente l’accoglimento delle sue eccezioni mentre l’attrice ne ha

preteso la reiezione.

Con sentenza del 14

dicembre 2019 il Pretore ha respinto entrambe le eccezioni. In sostanza, per

quanto concerne quella di incompetenza territoriale, egli, dopo aver accertato

che la convenuta aveva lasciato il Comune di __________ per trasferirsi in

Italia già nel 2017, ha rilevato che nell’ambito della procedura di

conciliazione ella non ha eccepito nulla in merito; di conseguenza, considerato

che il deposito dell’istanza di conciliazione determina la pendenza della causa

(art. 62 cpv. 1 CPC) e che la pendenza della causa ha come effetto quello di

mantenere inalterata la competenza per territorio (art. 64 cpv. 1 CPC), ha

ritenuto assodata la competenza della Pretura di Lugano, osservando come

l’averne eccepito l’incompetenza configurasse una violazione del principio

della buona fede processuale (art. 52 CPC).

Con riguardo all’eccezione

di prescrizione, il Pretore ha dapprima accertato che, non essendo venuto in

essere alcun rapporto contrattuale tra le parti, le pretese avanzate con la

causa avrebbero potuto fondarsi sull’indebito arricchimento (art. 62 CO) o su

una responsabilità per culpa in contrahendo, per i quali è prevista una

prescrizione annuale (art. 67 cpv. 1 CO). Non avendo la convenuta fornito alcun

elemento utile a giudicare il buon fondamento della sua rivendicazione, in

special modo per verificare se tale termine fosse stato rispettato

dall’attrice, l’eccezione non è stata accolta per carente “allegazione/

specificazione/prova”.

2. Con appello 10

gennaio 2020 la convenuta è insorta contro la decisione testé menzionata,

chiedendone la riforma nel senso di accogliere entrambe le eccezioni da lei

sollevate in prima sede. Con risposta 14 febbraio 2020 l’attrice ha invece

postulato la reiezione del gravame.

Eccezione di

incompetenza territoriale

3. In merito

all’eccezione di incompetenza territoriale, l’appellante sostiene che il

Pretore sia incorso in un errore considerando che essa sia stata sollevata

tardivamente con la risposta di causa, non essendo stato obiettato nulla in

sede di conciliazione, e che questo, oltre a comportare la competenza della

Pretura di Lugano in base al principio della proroga del foro, costituirebbe

pure una lesione del principio della buona fede processuale.

A suo dire, la

partecipazione all’udienza di conciliazione non rappresenta costituzione in

giudizio e le eccezioni, compresa quella rationae loci, possono essere

sollevate al più tardi con la risposta di causa, sicché l’incompetenza può

essere invocata di fronte al giudice di merito senza che vi sia alcuna

accettazione tacita (art. 18 CPC) dinnanzi all’autorità di conciliazione. In

questo senso sarebbe parimenti assurdo l’addebito mossole dal primo giudice di

aver infranto la buona fede processuale.

Ciò posto, non

rappresentando le pretese di causa rivendicazioni derivanti da contratto né da

atto illecito ma tutt’al più pretese scaturenti da indebito arricchimento ai

sensi dell’art. 62 CO, l’attrice avrebbe dovuto proporle al foro ordinario del

domicilio italiano dell’appellante. A tal proposito, ha aggiunto, non sarebbe

possibile collegare l’azione per indebito arricchimento al foro previsto per le

azioni da atto illecito.

Fatti

3.1. La

causa in oggetto concerne a non averne dubbio pretese per culpa in

contrahendo, sia per quanto concerne la restituzione del denaro versato per

l’acquisto non concretizzato del box auto, che per quanto riguarda l’indennizzo

delle spese relative ai lavori effettuati nel garage in questione. In merito a

quest’ultime il Pretore ha, sì, fatto riferimento all’istituto dell’indebito

arricchimento, ma preso atto delle peculiarità della fattispecie alle stesse

sono indubbiamente applicabili (al limite alternativamente) le disposizioni

della culpa in contrahendo. Inoltre, aspetto rilevato dall’attrice nella

sua risposta d’appello, la richiesta di indennizzo dei fr. 5'502.- potrebbe

addirittura costituire una pretesa contrattuale pura, poiché tra le parti

sarebbe a tal proposito sorto un vero e proprio contratto.

3.2. La

responsabilità per culpa in contrahendo trova il proprio fondamento nel

principio dell'affidamento sancito dall'art. 2 CC e concerne il comportamento

delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto,

trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo

loro doveri reciproci, come quello, in generale, di agire in conformità alle

regole della buona fede (DTF 125 III 86). La natura della responsabilità per

culpa in contrahendo si situa tra quella contrattuale e quella per atto

illecito (DTF 134 II 390 consid. 4.3.2).

3.3. Giusta l’art. 18 CPC

il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel

merito senza sollevare l’eccezione di incompetenza.

Nonostante la causa

risulti essere pendente con il deposito dell’istanza di conciliazione (art. 62

cpv. 1 CPC), la costituzione in giudizio del convenuto (Einlassung)

nella procedura di conciliazione è sempre esclusa (Infanger, in Basler Kommentar zum ZPO, 3 ed., n. 7 ad art.

18), sia perché tale procedura sarebbe svuotata del suo scopo in caso di

entrata nel merito, sia perché la competenza territoriale non può essere

esaminata in sede di conciliazione. La partecipazione all’udienza di

conciliazione senza che venga eccepita l’incompetenza non comporta pertanto

ancora la costituzione in giudizio del convenuto qualora l’autorità di

conciliazione non abbia competenza decisionale (art. 18 CPC; Trezzini, Commentario pratico, 2 ed.,

Vol. I, n. 4 ad art. 18)

Di conseguenza, il

convenuto può validamente sollevare l’eccezione di incompetenza anche in

occasione della procedura di merito di fronte al Pretore.

La perpetuatio fori

prevista dall’art. 64 cpv. 1 lett. b CPC richiamata dal primo giudice è

un’altra cosa e non consente di derogare a questo principio: se una delle parti

cambia domicilio tra l’istanza di conciliazione e l’inoltro della petizione, il

foro competente rimane quello del domicilio anteriore. Questo non significa

tuttavia che l’avvio della conciliazione di fronte a un giudice

territorialmente incompetente senza che sia stata sollevata l’eccezione di

incompetenza comporti l’accettazione tacita e definitiva di tale foro anche per

l’azione di merito.

Su questo punto la

sentenza impugnata si rileva quindi errata. Nondimeno, per i motivi qui di

seguito esposti, essa rimane comunque corretta nel risultato.

4. La fattispecie in

esame, essendo una delle parti domiciliata all’estero, assume una connotazione

internazionale, sicché la competenza per territorio deve essere esaminata in

base alle relative norme di diritto internazionale privato. Essendo l’Italia e

la Svizzera Stati firmatari della Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug), l’esame

deve essere effettuato sulla scorta delle regole in materia statuite da

quest’ultima.

Di principio, salvo

disposizione contraria, le persone domiciliate in uno Stato contraente sono

convenute davanti ai giudici di quello Stato (art. 2 CLug).

Una persona domiciliata in

uno Stato vincolato alla CLug può però essere convenuta in un altro Stato, pure

vincolato dalla stessa, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo

in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita e, in

materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in

cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 5 cifra 1 lett. a e cifra

3 CLug).

Per entrambi gli aspetti

che caratterizzano la natura giuridica della culpa in contrahendo, di

riflesso, la competenza a dirimere la vertenza della Pretura di Lugano è

senz’altro data, essendo il luogo d’esecuzione della compravendita immobiliare

(art. 5 cifra 1 lett. b CLug), così come quello dell’effettuazione degli

interventi al box auto, quello ove è situato l’immobile oggetto del negozio

giuridico - quindi __________ - ed essendosi le conseguenze della violazione

della buona fede - e meglio l’asserita diminuzione del patrimonio dell’attrice,

rispettivamente il mancato incasso della mercede e l’assunzione dei costi dei

lavori - indiscutibilmente concretizzatesi in Ticino.

Di conseguenza l’eccezione

di incompetenza territoriale risulta ingiustificata e l’appello deve essere

respinto.

Eccezione di

prescrizione

5. Con riferimento

all’eccezione di prescrizione, l’appellante si è limitata a sostenere che il

Pretore avrebbe dovuto ammetterla già solo per il fatto che l’appellata nella

propria succinta petizione nemmeno avrebbe allegato da quando avrebbe avuto

conoscenza del proprio diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO) ovvero da

quando avrebbe appreso l’esistenza, la natura e gli elementi del danno. La

prescrizione sarebbe quindi da considerare intervenuta.

5.1. Con l’impugnativa AP 1

si limita a esporre la propria versione dei fatti ma non si confronta in alcun

modo con le motivazioni pretorili, fatto che rende su questo punto irricevibile

l’appello per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC). In particolare non ha

spiegato perché sarebbe errato considerare che spettasse a lei, alla parte

convenuta quindi, indicare e provare almeno quando avrebbe iniziato a decorrere

detto termine e per quale motivo avrebbe iniziato a decorrere da quella data,

rispettivamente perché il Pretore avrebbe sbagliato a concludere che ella non

aveva fornito alcun elemento utile per verificare il buon fondamento della sua

eccezione.

5.2. Ma anche se la critica

fosse stata ammissibile, essa sarebbe stata da respingere nel merito. In

effetti, ricordato che l’onere della prova grava la parte che solleva

l’eccezione (art. 8 CC; DTF 139 III 7 consid. 2), in questo caso quindi

l’appellante, va rilevato che comunque dagli atti emerge che il termine minimo

di prescrizione applicabile alla fattispecie, cioè dire quello di un anno di

cui all’art. 60 cpv. 1 CO valido per la culpa in contrahendo (DTF 134

III 390 consid. 4.3.2, 121 III 350 consid. 6c; TF 9 novembre 2005 4C.354/2004

consid. 2.1 e 2.3, 21 marzo 2006 4C.409/2005 consid. 3.1, II CCA 14 dicembre

2015 inc. 12.2014.190) è stato rispettato per la richiesta di rifusione dei fr.

35'000.-, essendo questi stati pagati il 4 maggio 2017 ed essendo il relativo

precetto esecutivo stato spiccato il 27 ottobre 2017 (doc. B inc. CM.2018.69) e

l’istanza per il tentativo di conciliazione essendo stata introdotta il 29

gennaio 2018 (art. 138 cpv. 1 CO).

Per la pretesa

relativa ai fr. 5'502.- il termine ha iniziato a decorrere dal momento in cui è

stato chiaro che il contratto non sarebbe stato concluso, quindi da dopo il

pagamento dei fr. 35'000.-.

La prescrizione non è

pertanto intervenuta per nessuno dei due crediti rivendicati e la sentenza di

primo grado lo ha correttamente accertato.

Conclusione e spese

giudiziarie

6. Visto quanto

precede, l’appello deve essere respinto nei limiti della sua ricevibilità, con

conseguente aggravio delle spese giudiziarie secondo la soccombenza (art. 106

CPC).

Il valore litigioso

complessivo (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale) è di fr. 40'502.-. Le spese processuali, calcolate in base agli art.

2, 7 e 17 LTG, ammontano a fr. 1'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base

dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e 13 RTar, tenuto pure conto delle spese e

dell’IVA, sono quantificate in fr. 600.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello

10 gennaio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali della procedura d’appello,

pari a fr. 1’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 600.- per ripetibili di seconda sede.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).