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Decisione

12.2020.43

Mandato - rendiconto

1 marzo 2021Italiano21 min

questa Camera debba essere confermata e che alla convenuta debba così essere fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.43

Lugano

1 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.32 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 febbraio

2018 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attore ha chiesto

di confermare la decisione cautelare 15 gennaio 2018 di questa Camera e di conseguenza che alla convenuta fosse

fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di conservare e di non

distruggere, rispettivamente, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una

multa disciplinare di fr. 5'000.- per ogni giorno di inadempimento, di produrre

entro 10 giorni, l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari,

gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i

documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente [due

diligence completa] nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri [mandati

di costituzione e amministrazione di società, ecc.] conclusi dall’attore con la

convenuta o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati

N__________ e W__________ __________, oltre che quella attinente a qualsiasi

conto che era o è intestato direttamente all’attore o del quale egli era o è

contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso la

convenuta (anche come rubrica clienti) o da essa gestito, domanda

avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e

che il Pretore con decisione 19 febbraio 2020

ha sostanzialmente accolto, ponendo le spese giudiziarie a carico della

convenuta;

appellante la convenuta con

appello 18 marzo 2020, con cui, previa ammissione di alcuni documenti, tra cui

quello poi ulteriormente offerto il 2 giugno 2020,

ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere la petizione unicamente in punto alla conferma della decisione

cautelare 15 gennaio 2018 di questa Camera, con spese giudiziarie a carico

dell’attore, e in via subordinata l’annullamento della decisione pretorile con

rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova pronuncia nel senso dei

considerandi, il tutto protestando spese e ripetibili di seconda sede;

mentre l'attore con

risposta 19 giugno 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 28 agosto 2006 (doc. M) AO 1 ha

incaricato AP 1 di gestire il portafoglio aperto presso di lei di cui al conto

cifrato n. __________ P__________, sul quale aveva allora bonificato valori per

complessivi fr. 195'321.- (cfr. plico doc. S). Il 30 maggio 2007 (doc. N) egli

ha ordinato di chiudere il conto cifrato n. __________ P__________ e di

trasferire sulla relazione n. __________ W__________ __________, sempre presso AP

1, i titoli e la liquidità ancora presenti.

In

precedenza, il 10 maggio 2007 (doc. O), aveva altresì ordinato di trasferire su

un conto di __________ intestato a AP 1, rif. N__________, i titoli e la

liquidità presenti sul conto n. __________, rubrica __________, intestato

presso __________ a __________, di cui era beneficiario economico, che

presentava allora un controvalore di fr. 2'111'720.44 (cfr. doc. L).

2. Con decisione cautelare 15 gennaio 2018 (inc.

n. 12.2017.168,

doc. B)

questa Camera, in parziale accoglimento di un appello inoltrato dall’allora

istante AO 1, ha fatto ordine all’allora convenuta AP 1, con la comminatoria

dell’art. 292 CP, di conservare e di non distruggere l’intera documentazione

(ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i

giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i

documenti relativi al profilo cliente nonché i contratti di gestione

patrimoniale o altri conclusi dall’istante con lei o con uno dei suoi organi /

dipendenti) relativa ai conti / rubricati N__________ e W__________ __________,

oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente

all’istante o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico,

procuratore, in deposito presso di lei (anche come rubrica clienti) o da essa

gestito. All’istante è stato pure assegnato un termine di 30 giorni per

promuovere la causa di merito, con la comminatoria che in caso di inosservanza

dello stesso il provvedimento cautelare sarebbe decaduto.

3. Con petizione 14

febbraio 2018, inoltrata entro 30

giorni da quella decisione, AO

1, pretendendo di aver conferito un mandato di gestione e di non essere mai

stato rendicontato per scritto - salvo in merito ai movimenti effettuati sul

conto cifrato n. __________ P__________ (cfr. doc. S) - sul destino dei valori

così trasferiti, che nel corso del 2014 gli erano stati restituiti solo in

ragione di fr. 15'000.- (cfr. doc. Q), ha convenuto in giudizio innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, chiedendo di

confermare la decisione cautelare 15 gennaio 2018 di questa Camera e di conseguenza che alla stessa fosse fatto

ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di conservare e di non

distruggere, rispettivamente, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una

multa disciplinare di fr. 5'000.- per ogni giorno di inadempimento, di produrre

entro 10 giorni, l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari,

gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i

documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente [due

diligence completa] nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri [mandati

di costituzione e amministrazione di società, ecc.] conclusi dall’attore con la

convenuta o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati

N__________ e W__________ __________, oltre che quella attinente a qualsiasi

conto che era o è intestato direttamente all’attore o del quale egli era o è

contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso la

convenuta (anche come rubrica clienti) o da essa gestito.

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione.

4. Con decisione 19

febbraio 2020 il Pretore ha sostanzialmente accolto la petizione (tranne per

quanto riguardava l’entità della

multa disciplinare comminata con riferimento alla produzione dei documenti,

ridotta a fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, ed il termine fissato

per la consegna di questi ultimi, aumentato invece a 30 giorni) e ha

posto le spese processuali di fr. 1'250.- a carico della convenuta, obbligata

altresì a rifondere alla controparte fr. 9'000.- per ripetibili. Egli ha

ritenuto che gli argomenti difensivi della convenuta, quello di aver

correttamente adempiuto al contratto e quello secondo cui l’attore sarebbe già

stato in possesso di tutti i documenti chiesti in causa, non fossero rilevanti

per il giudizio, aggiungendo che la convenuta, non avendo indicato con

riferimento ad ogni operazione la ragione dettagliata per cui la domanda

attorea non sarebbe rientrata nel perimetro informativo dell’art. 400 CO, non

aveva in definitiva opposto una valida contestazione: ciò imponeva di ammettere

Fatti

i fatti addotti dall’attore, senza che fosse possibile assumere le prove

offerte dalla controparte in occasione delle prime arringhe, e con ciò di

accogliere la petizione.

5. Con l’appello 18

marzo 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 19 giugno

2020, la convenuta, previa ammissione da parte di questa Camera o comunque da

parte del Pretore di alcuni documenti già offerti in prima sede (doc. 9-12),

rispettivamente nuovi (doc. B d’appello), ivi compreso quello ulteriormente

offerto il 2 giugno 2020 (doc. C d’appello), ha chiesto in via principale la

riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione unicamente

in punto alla conferma della decisione cautelare 15 gennaio 2018 di questa

Camera, con spese giudiziarie a carico dell’attore, e in via subordinata

l’annullamento della decisione pretorile con rinvio dell’incarto al primo

giudice per una nuova pronuncia nel senso dei considerandi, il tutto

protestando spese e ripetibili di secondo grado. Essa ha rilevato di aver in

realtà fornito una contestazione più che sufficiente, in particolare laddove

aveva sostenuto, con un’argomentazione senz’altro rilevante, di aver già

rendicontato l’attore a sua piena e completa soddisfazione e senza che

quest’ultimo avesse mai avuto nulla da ridire, rispettivamente che lo stesso,

che dall’aprile 2007 aveva lavorato per lei e aveva con ciò avuto accesso ai

suoi sistemi informatici, sarebbe già stato in possesso dei documenti chiesti

in causa. Ha quindi lamentato di non essere stata ammessa a dimostrare il buon

fondamento di quella sua contestazione, per altro già ampiamente provata dai

documenti versati agli atti.

6. A questo stadio

della lite è oramai pacifico che la decisione cautelare 15 gennaio 2018 di

questa Camera debba essere confermata e che alla convenuta debba così essere fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di

conservare e di non distruggere l’intera documentazione richiesta in causa

dall’attore. In questa sede la convenuta, dopo aver rammentato di non aver mai

avuto intenzione di distruggere quella documentazione, ha in effetti chiesto

esplicitamente di voler confermare il dispositivo pretorile in tal senso (n.

2.1) “volto a confermare la decisione cautelare di codesta

lodevole Camera del 15 gennaio 2018 (inc. n. 12.2017.168) che aveva fatto

ordine all’appellante, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di conservare e

non distruggere l’intera documentazione relativa ai conti sui quali erano

depositati gli averi dell’appellato” (appello p. 4 seg.). Nel gravame essa

aveva oltretutto già dato atto che quel dispositivo pretorile nemmeno rientrava

tra quelli che erano stati da lei dedotti in giudizio in seconda istanza

(appello p. 2).

7. La convenuta, con

riferimento al dispositivo pretorile

(n. 2.2) che le faceva

ordine, con la comminatoria

dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di

inadempimento, di produrre l’intera documentazione richiesta in causa

dall’attore, ha ragione a evidenziare la rilevanza per il giudizio della

sua argomentazione difensiva secondo cui essa avrebbe già rendicontato l’attore

a sua piena e completa soddisfazione e senza che quest’ultimo avesse mai avuto

nulla da ridire, rispettivamente secondo cui lo stesso, che dall’aprile 2007

aveva lavorato per lei e aveva con ciò avuto accesso ai suoi sistemi

informatici, sarebbe già stato in possesso dei documenti chiesti in causa. È in

effetti incontestabile che, se le cose stessero effettivamente così, l’attore

sarebbe malvenuto a reiterarne la produzione, la dottrina e la giurisprudenza avendo già avuto

modo di precisare che la

domanda di rendiconto ex art. 400 CO non può trovare accoglimento se il

mandatario ha già ossequiato in precedenza alle richieste del mandante (Fellmann,

Berner Kommentar, n. 71 e 96 ad art. 400 CO; II CCA 4 novembre 2019 inc. n.

12.2018.46/50), oppure se non poggia su alcun interesse legittimo del mandante

e appare in particolare vessatoria o inopportuna, ciò che è segnatamente il

caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque

in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre invece il

mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (Fellmann, op. cit., n. 78 e 82; DTF 139

III 49 consid. 4.5.2; TF 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1; II CCA

4 novembre 2019 inc. n. 12.2018.46/50).

Si tratta ora di stabilire

se, ed eventualmente in quale misura, la convenuta abbia effettivamente

dimostrato il buon fondamento della sua argomentazione difensiva, fermo

restando da una parte che dal solo fatto che l’attore dall’aprile 2007 all’aprile

2012 abbia lavorato per lei e abbia con ciò avuto accesso ai suoi sistemi

informatici (doc. 2 e 3) non è ancora possibile concludere che egli sarebbe

stato rendicontato a sua piena e completa soddisfazione rispettivamente che

sarebbe già stato in possesso dei documenti chiesti in causa, e dall’altra che

non è stato provato che egli non avesse mai avuto nulla da ridire a proposito

del rendiconto e della documentazione ricevuti (cfr. anzi plico doc. R,

risalenti già all’ottobre 2014) e ciò specialmente a fronte delle ulteriori

richieste di documenti poi formulategli dall’Ufficio fiscale delle procedure

speciali, che pure ne aveva lamentato l’incompletezza (cfr. ancora plico doc.

R, doc. AA e CC e soprattutto e-mail 13 novembre 2017 dell’Ufficio fiscale delle

procedure speciali nel plico doc. BB).

7.1. A tale scopo la

convenuta ha innanzitutto chiesto a questa Camera di essere autorizzata a

versare agli atti (oppure, in via subordinata, di ordinarne l’assunzione da

parte del Pretore, al quale in tal caso, previo annullamento della sua

decisione, la causa avrebbe dovuto essere ritornata per un nuovo giudizio)

quattro documenti da lei già offerti in prima sede, e meglio con l’istanza di

assunzione di nuove prove 10 gennaio 2020, ma non ammessi, senza per altro

alcuna motivazione, dal giudice di prime cure, tutti relativi al procedimento

penale promosso nei confronti di M__________ __________, presidente del suo

consiglio d’amministrazione ed ex suocero dell’attore, per i reati di

appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e

coazione: il verbale di confronto 3 dicembre 2019 tra M__________ __________ e

l’attore (doc. 9), il verbale d’interrogatorio 29 ottobre 2019 dell’attore

(doc. 10), la lettera 19 dicembre 2019 di M__________ __________ al Procuratore

Pubblico (doc. 11) e il decreto di chiusura dell’istruzione emanato il 20

dicembre 2019 (doc. 12). La richiesta dev’essere disattesa.

7.1.1. Il rimprovero di

carente motivazione della pronuncia pretorile sul tema di quelle prove (che, se

fondato, avrebbe invero già implicato l’annullamento della decisione impugnata

e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e

l’emanazione di un nuovo giudizio) non può essere accolto.

Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal

diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia

minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett.

g CPC. Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in

maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto

che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la

portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con

cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3). Esso

non obbliga però l’autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su tutte

le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi

rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).

Considerandi

Nel caso concreto, pur

essendo vero che il Pretore non si era espresso sull’ammissibilità o meno di

quei quattro documenti, è però altrettanto vero che la motivazione da lui

addotta per non ammettere le prove offerte dalla convenuta in occasione delle

prime arringhe, ossia l’assenza di rilevanza degli argomenti difensivi da lei

sollevati e l’assenza di una valida contestazione da parte sua, lo avrebbe

evidentemente pure indotto a non ammettere nemmeno quei documenti. La

motivazione pretorile (poco importa se corretta o meno) permetteva dunque alle

parti di capire la portata della sua

decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con la necessaria cognizione

di causa.

7.1.2

La convenuta non ha

dimostrato che al momento dell’inoltro dell’istanza di assunzione di nuove

prove, il 10 gennaio 2020, le condizioni di cui all’art. 229 cpv. 1 lett. a CPC

per poter versare agli atti quei quattro documenti, con particolare riferimento

alla circostanza che essi, oltre ad essere rilevanti per il giudizio, sarebbero

stati “immediatamente addotti”, fossero effettivamente date e che la loro

mancata assunzione fosse così stata errata.

Confrontata con

l’obiezione dell’attore, ribadita per altro anche in questa sede, secondo cui

quei documenti, risalenti al 29 ottobre (doc. 10), al 3 dicembre (doc. 9), al

19.

dicembre (doc. 11) rispettivamente al 20 dicembre 2019 (doc. 12), sarebbero

in realtà stati da lei offerti tardivamente, e meglio oltre il termine di 10

giorni o di due settimane dalla loro scoperta (TF 5A_141/2019 del 7 giugno 2019

consid. 6.3, che ammette termini più lunghi solo in presenza di casi

complessi), e sarebbero comunque ininfluenti, la convenuta si è qui limitata,

sul tema della loro tempestività, ad osservare di aver potuto accedere agli

atti del procedimento penale “successivamente a tale verbale di confronto”,

ossia quello di cui al doc. 9 (appello p. 5), aggiungendo poi che “con una

replica spontanea del 30 gennaio 2020 l’appellante contestava la tardività della

propria istanza, dimostrandone la tempestività anche documentalmente (doc. 15)”

(appello p. 6 seg.). Ora, a parte il fatto che in questa sede essa nemmeno ha

chiesto di voler versare agli atti questo non meglio specificato doc. 15,

anch’esso mai ammesso dal giudice di prime cure, si osserva che quel documento

(che altro non è che l’estratto del tracciamento postale della raccomandata di

cui al doc. 12, che risulta così essere stata da lei ritirata il 30 dicembre

2019), quand’anche potesse essere considerato, non avrebbe comunque migliorato

la sua posizione: in effetti, esso permetterebbe al più di concludere, tenuto

anche conto delle ferie giudiziarie natalizie, per la tempestività dei doc. 11

e 12, datati 19 e 20 dicembre 2019, che tuttavia, non riportando,

contrariamente a quanto da lei preteso, alcunché sul tema dell’avvenuta

rendicontazione o consegna di documentazione all’attore, sarebbero stati in

ogni caso privi di rilevanza sul tema; esso non sarebbe per contro idoneo a

concludere per la tempestività dei doc. 10 e 9, datati 29 ottobre e 3 dicembre

2019, che invece si esprimevano, sia pure in termini vaghi, almeno sul tema

dell’avvenuta rendicontazione, che in ogni caso non risultava però essere

avvenuta, per tutti gli anni in cui vigeva il mandato e specialmente dopo il

2008, in modo completo e formale, e soprattutto, contrariamente a quanto da lei

preteso, con consegna all’attore di parte o di tutta la documentazione da lui

ora rivendicata (“a domanda del mio patrocinatore che mi chiede se i rendiconti

che firmavo li tenevo io rispondo di no. Rimanevano in AP 1. Io comunque glieli

ho chiesti quando sono uscito di casa, ossia dal 2014. Lui [N.d.R. M__________

__________] mi ha detto che però non me li avrebbe mai dati”, doc. 10 p.

7).

7.2

La convenuta ha in

seguito chiesto, con l’appello e con l’istanza di assunzione di nuove prove 2

giugno 2020, di essere autorizzata a versare agli atti giusta l’art. 317 cpv. 1

CPC due nuovi documenti: il decreto di abbandono emanato il 2 marzo 2020 dal

Procuratore Pubblico nei confronti di M__________ __________ per i reati di cui

si è detto (doc. B d’appello) e lo scritto 14 maggio 2020 con cui si confermava

che non era stato interposto reclamo contro quel provvedimento (doc. C

d’appello). A torto.

In merito al primo

documento, si osserva che i fatti di cui la convenuta vorrebbe ora prevalersi

sono in sostanza quelli, riassunti dal magistrato a p. 9 seg. dello stesso,

risultanti dal verbale d’interrogatorio 29 ottobre 2019 dell’attore (doc. 10),

dalla lettera 6 giugno 2017 della stessa convenuta (doc. 7) e dal verbale

d’interrogatorio 24 agosto 2017 dell’attore. Atteso - come detto - che la

convenuta, per sua stessa ammissione, aveva potuto accedere agli atti di quel

procedimento penale successivamente alla data del verbale di confronto di cui

al doc. 9 (appello p. 5), datato 3 dicembre 2019, è incontestabile che essa,

con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze,

avrebbe senz’altro potuto conoscere le risultanze del procedimento penale e

prevalersi di quei tre atti istruttori ben prima dell’emanazione del decreto

d’abbandono (il doc. 7, oltre ad essere già stato allestito da lei stessa, era

persino già stato da lei prodotto in causa con la risposta 12 agosto 2019),

sicché è finanche malvenuta a chiedere per quelle finalità l’assunzione di

quest’ultimo documento, che per il resto, limitandosi a concludere per

l’abbandono del procedimento penale nei confronti di M__________ __________,

non era idoneo a riportare, né riportava altri fatti rilevanti per il giudizio,

che sarebbero stati invece quelli circa l’avvenuta piena e completa

rendicontazione all’attore, con soprattutto la consegna a quest’ultimo di parte

o di tutta la documentazione da lui ora rivendicata. La dottrina e la giurisprudenza hanno oltretutto già avuto

modo di stabilire che un decreto di abbandono, e a maggior ragione le

argomentazioni di fatto e di diritto poste alla base del medesimo, nemmeno è

vincolante per il giudice civile (cfr. Brehm,

Berner Kommentar, 4ª ed., n. 14 segg. ad art. 53 CO; II CCA

11.

ottobre 2006 inc. n. 12.2005.116, 9 giugno 2016 inc. n. 12.2015.50, 15

ottobre 2020 inc. n. 12.2019.149), sicché quel documento, anche laddove per

ipotesi fosse stato ammesso agli atti, non sarebbe stato sufficiente a comprovare

la versione della convenuta.

Quanto al secondo, lo

stesso è a sua volta irrilevante, trattandosi unicamente della conferma della

crescita in giudicato del primo.

7.3

La convenuta ha infine

evidenziato che il buon fondamento della sua argomentazione difensiva sarebbe

comunque già stato sufficientemente dimostrato dai vari documenti sinora

versati agli atti dalle parti. La censura è parzialmente fondata.

Il fatto che l’11 febbraio

2014.

l’attore abbia sottoscritto, in calce ad un estratto conto da cui

risultava che il suo avere intestato sul conto n. __________ E__________ __________

presso la convenuta ammontava

a fr. 24'823.-, una ricevuta per un prelevamento di fr. 10'000.- (doc. 4) è

invero lungi dal dimostrare che egli fosse stato rendicontato a sua piena e

completa soddisfazione e che soprattutto avesse ricevuto o fosse in possesso

dei documenti chiesti in causa, tra cui quel documento.

La convenuta ha invece

ragione a rilevare che all’attore era già stata consegnata rispettivamente che

egli era già venuto in possesso di una parte della documentazione da lui

richiesta in causa. Lo stesso attore, che al momento dell’inoltro della

petizione era già in possesso del contratto di gestione di portafoglio (doc. M), dell’ordine di chiusura del

conto cifrato n. __________ P__________ (doc. N) e della ricevuta di

prelevamento 12 dicembre 2014 di fr. 15'000.- (doc. Q), ha in effetti

pure ammesso (cfr. petizione p. 10 e replica p. 5) che il legale di M__________

__________ aveva in seguito provveduto a consegnargli anche la documentazione

relativa alla movimentazione del conto

cifrato n. __________ P__________ (doc. S) e che la convenuta aveva

quindi provveduto a trasmettere all’Ufficio fiscale delle procedure speciali (doc.

7.

e 8), che glieli aveva a sua volta trasmessi (cfr. e-mail 13 novembre 2017

dell’Ufficio fiscale delle procedure speciali nel plico doc. BB, tanto è vero

che egli ne aveva poi lamentato la presunta incompletezza, cfr. doc. BB), pure

gli estratti patrimoniali, gli estratti conto e gli ordini di trasferimento degli

altri conti a lui riconducibili (doc. 7), rispettivamente, come preannunciato

sempre con il doc. 7, i giustificativi bancari relativi ai prelevamenti e ai

trasferimenti operati (doc. 8, che contiene pure una copia del doc. 4).

In tali circostanze è

dunque evidente che, limitatamente a quei documenti (doc. M, N, Q, S, 7 e 8),

la domanda di produzione di documentazione dell’attore debba essere respinta.

8.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che il giudizio pretorile

dev’essere confermato, tranne in merito alla domanda di produzione dell’intera documentazione richiesta in causa

dall’attore, richiesta che dev’essere ammessa limitatamente a ciò che non era

già stato messo a sua disposizione con i doc. M, N, Q, S, 7 e 8.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi, calcolate su un valore litigioso di fr. 2'292'041.44, seguono

la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), che in concreto può tutto

sommato essere considerata paritaria.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 18 marzo

2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 19 febbraio 2020 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. (invariato)

2.

La petizione è parzialmente accolta.

2.1

(invariato)

2.2 È

fatto ordine a AP 1

di produrre

entro 30 giorni a AO 1 l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti

bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le

fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente

[due diligence completa] nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri [mandati

di costituzione e amministrazione di società, ecc.] conclusi da AO 1 con AP 1 o

con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati N__________

e W__________ __________, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era

o è intestato direttamente ad AO 1 o del quale egli era o è contitolare, avente

diritto economico, procuratore, in deposito presso la AP 1 (anche come rubrica

clienti) o da essa gestito, il tutto nella misura in cui non sia già stato messo

a disposizione di AO 1 con i doc. M, N, Q, S, 7 e 8.

§

L’ordine di cui al punto 2.2 viene impartito a AP 1 sotto la comminatoria dell’art. 292 CP e di una

multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento.

3.

La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'250.-, da

anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuna, compensate le ripetibili.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello di fr. 4’000.- sono poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).