12.2020.43
Mandato - rendiconto
1 marzo 2021Italiano21 min
questa Camera debba essere confermata e che alla convenuta debba così essere fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.43
Lugano
1 marzo 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.32 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14 febbraio
2018 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto
di confermare la decisione cautelare 15 gennaio 2018 di questa Camera e di conseguenza che alla convenuta fosse
fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di conservare e di non
distruggere, rispettivamente, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una
multa disciplinare di fr. 5'000.- per ogni giorno di inadempimento, di produrre
entro 10 giorni, l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari,
gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i
documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente [due
diligence completa] nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri [mandati
di costituzione e amministrazione di società, ecc.] conclusi dall’attore con la
convenuta o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati
N__________ e W__________ __________, oltre che quella attinente a qualsiasi
conto che era o è intestato direttamente all’attore o del quale egli era o è
contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso la
convenuta (anche come rubrica clienti) o da essa gestito, domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con decisione 19 febbraio 2020
ha sostanzialmente accolto, ponendo le spese giudiziarie a carico della
convenuta;
appellante la convenuta con
appello 18 marzo 2020, con cui, previa ammissione di alcuni documenti, tra cui
quello poi ulteriormente offerto il 2 giugno 2020,
ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione unicamente in punto alla conferma della decisione
cautelare 15 gennaio 2018 di questa Camera, con spese giudiziarie a carico
dell’attore, e in via subordinata l’annullamento della decisione pretorile con
rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova pronuncia nel senso dei
considerandi, il tutto protestando spese e ripetibili di seconda sede;
mentre l'attore con
risposta 19 giugno 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 28 agosto 2006 (doc. M) AO 1 ha
incaricato AP 1 di gestire il portafoglio aperto presso di lei di cui al conto
cifrato n. __________ P__________, sul quale aveva allora bonificato valori per
complessivi fr. 195'321.- (cfr. plico doc. S). Il 30 maggio 2007 (doc. N) egli
ha ordinato di chiudere il conto cifrato n. __________ P__________ e di
trasferire sulla relazione n. __________ W__________ __________, sempre presso AP
1, i titoli e la liquidità ancora presenti.
In
precedenza, il 10 maggio 2007 (doc. O), aveva altresì ordinato di trasferire su
un conto di __________ intestato a AP 1, rif. N__________, i titoli e la
liquidità presenti sul conto n. __________, rubrica __________, intestato
presso __________ a __________, di cui era beneficiario economico, che
presentava allora un controvalore di fr. 2'111'720.44 (cfr. doc. L).
2. Con decisione cautelare 15 gennaio 2018 (inc.
n. 12.2017.168,
doc. B)
questa Camera, in parziale accoglimento di un appello inoltrato dall’allora
istante AO 1, ha fatto ordine all’allora convenuta AP 1, con la comminatoria
dell’art. 292 CP, di conservare e di non distruggere l’intera documentazione
(ossia perlomeno gli estratti bancari, gli ordini di addebito, i
giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i documenti di apertura conto, i
documenti relativi al profilo cliente nonché i contratti di gestione
patrimoniale o altri conclusi dall’istante con lei o con uno dei suoi organi /
dipendenti) relativa ai conti / rubricati N__________ e W__________ __________,
oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era o è intestato direttamente
all’istante o del quale egli era o è contitolare, avente diritto economico,
procuratore, in deposito presso di lei (anche come rubrica clienti) o da essa
gestito. All’istante è stato pure assegnato un termine di 30 giorni per
promuovere la causa di merito, con la comminatoria che in caso di inosservanza
dello stesso il provvedimento cautelare sarebbe decaduto.
3. Con petizione 14
febbraio 2018, inoltrata entro 30
giorni da quella decisione, AO
1, pretendendo di aver conferito un mandato di gestione e di non essere mai
stato rendicontato per scritto - salvo in merito ai movimenti effettuati sul
conto cifrato n. __________ P__________ (cfr. doc. S) - sul destino dei valori
così trasferiti, che nel corso del 2014 gli erano stati restituiti solo in
ragione di fr. 15'000.- (cfr. doc. Q), ha convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, chiedendo di
confermare la decisione cautelare 15 gennaio 2018 di questa Camera e di conseguenza che alla stessa fosse fatto
ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di conservare e di non
distruggere, rispettivamente, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una
multa disciplinare di fr. 5'000.- per ogni giorno di inadempimento, di produrre
entro 10 giorni, l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti bancari,
gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le fatture, i
documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente [due
diligence completa] nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri [mandati
di costituzione e amministrazione di società, ecc.] conclusi dall’attore con la
convenuta o con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati
N__________ e W__________ __________, oltre che quella attinente a qualsiasi
conto che era o è intestato direttamente all’attore o del quale egli era o è
contitolare, avente diritto economico, procuratore, in deposito presso la
convenuta (anche come rubrica clienti) o da essa gestito.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
4. Con decisione 19
febbraio 2020 il Pretore ha sostanzialmente accolto la petizione (tranne per
quanto riguardava l’entità della
multa disciplinare comminata con riferimento alla produzione dei documenti,
ridotta a fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, ed il termine fissato
per la consegna di questi ultimi, aumentato invece a 30 giorni) e ha
posto le spese processuali di fr. 1'250.- a carico della convenuta, obbligata
altresì a rifondere alla controparte fr. 9'000.- per ripetibili. Egli ha
ritenuto che gli argomenti difensivi della convenuta, quello di aver
correttamente adempiuto al contratto e quello secondo cui l’attore sarebbe già
stato in possesso di tutti i documenti chiesti in causa, non fossero rilevanti
per il giudizio, aggiungendo che la convenuta, non avendo indicato con
riferimento ad ogni operazione la ragione dettagliata per cui la domanda
attorea non sarebbe rientrata nel perimetro informativo dell’art. 400 CO, non
aveva in definitiva opposto una valida contestazione: ciò imponeva di ammettere
Fatti
i fatti addotti dall’attore, senza che fosse possibile assumere le prove
offerte dalla controparte in occasione delle prime arringhe, e con ciò di
accogliere la petizione.
5. Con l’appello 18
marzo 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 19 giugno
2020, la convenuta, previa ammissione da parte di questa Camera o comunque da
parte del Pretore di alcuni documenti già offerti in prima sede (doc. 9-12),
rispettivamente nuovi (doc. B d’appello), ivi compreso quello ulteriormente
offerto il 2 giugno 2020 (doc. C d’appello), ha chiesto in via principale la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione unicamente
in punto alla conferma della decisione cautelare 15 gennaio 2018 di questa
Camera, con spese giudiziarie a carico dell’attore, e in via subordinata
l’annullamento della decisione pretorile con rinvio dell’incarto al primo
giudice per una nuova pronuncia nel senso dei considerandi, il tutto
protestando spese e ripetibili di secondo grado. Essa ha rilevato di aver in
realtà fornito una contestazione più che sufficiente, in particolare laddove
aveva sostenuto, con un’argomentazione senz’altro rilevante, di aver già
rendicontato l’attore a sua piena e completa soddisfazione e senza che
quest’ultimo avesse mai avuto nulla da ridire, rispettivamente che lo stesso,
che dall’aprile 2007 aveva lavorato per lei e aveva con ciò avuto accesso ai
suoi sistemi informatici, sarebbe già stato in possesso dei documenti chiesti
in causa. Ha quindi lamentato di non essere stata ammessa a dimostrare il buon
fondamento di quella sua contestazione, per altro già ampiamente provata dai
documenti versati agli atti.
6. A questo stadio
della lite è oramai pacifico che la decisione cautelare 15 gennaio 2018 di
questa Camera debba essere confermata e che alla convenuta debba così essere fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di
conservare e di non distruggere l’intera documentazione richiesta in causa
dall’attore. In questa sede la convenuta, dopo aver rammentato di non aver mai
avuto intenzione di distruggere quella documentazione, ha in effetti chiesto
esplicitamente di voler confermare il dispositivo pretorile in tal senso (n.
2.1) “volto a confermare la decisione cautelare di codesta
lodevole Camera del 15 gennaio 2018 (inc. n. 12.2017.168) che aveva fatto
ordine all’appellante, con la comminatoria dell’art. 292 CP, di conservare e
non distruggere l’intera documentazione relativa ai conti sui quali erano
depositati gli averi dell’appellato” (appello p. 4 seg.). Nel gravame essa
aveva oltretutto già dato atto che quel dispositivo pretorile nemmeno rientrava
tra quelli che erano stati da lei dedotti in giudizio in seconda istanza
(appello p. 2).
7. La convenuta, con
riferimento al dispositivo pretorile
(n. 2.2) che le faceva
ordine, con la comminatoria
dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di
inadempimento, di produrre l’intera documentazione richiesta in causa
dall’attore, ha ragione a evidenziare la rilevanza per il giudizio della
sua argomentazione difensiva secondo cui essa avrebbe già rendicontato l’attore
a sua piena e completa soddisfazione e senza che quest’ultimo avesse mai avuto
nulla da ridire, rispettivamente secondo cui lo stesso, che dall’aprile 2007
aveva lavorato per lei e aveva con ciò avuto accesso ai suoi sistemi
informatici, sarebbe già stato in possesso dei documenti chiesti in causa. È in
effetti incontestabile che, se le cose stessero effettivamente così, l’attore
sarebbe malvenuto a reiterarne la produzione, la dottrina e la giurisprudenza avendo già avuto
modo di precisare che la
domanda di rendiconto ex art. 400 CO non può trovare accoglimento se il
mandatario ha già ossequiato in precedenza alle richieste del mandante (Fellmann,
Berner Kommentar, n. 71 e 96 ad art. 400 CO; II CCA 4 novembre 2019 inc. n.
12.2018.46/50), oppure se non poggia su alcun interesse legittimo del mandante
e appare in particolare vessatoria o inopportuna, ciò che è segnatamente il
caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque
in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre invece il
mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (Fellmann, op. cit., n. 78 e 82; DTF 139
III 49 consid. 4.5.2; TF 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1; II CCA
4 novembre 2019 inc. n. 12.2018.46/50).
Si tratta ora di stabilire
se, ed eventualmente in quale misura, la convenuta abbia effettivamente
dimostrato il buon fondamento della sua argomentazione difensiva, fermo
restando da una parte che dal solo fatto che l’attore dall’aprile 2007 all’aprile
2012 abbia lavorato per lei e abbia con ciò avuto accesso ai suoi sistemi
informatici (doc. 2 e 3) non è ancora possibile concludere che egli sarebbe
stato rendicontato a sua piena e completa soddisfazione rispettivamente che
sarebbe già stato in possesso dei documenti chiesti in causa, e dall’altra che
non è stato provato che egli non avesse mai avuto nulla da ridire a proposito
del rendiconto e della documentazione ricevuti (cfr. anzi plico doc. R,
risalenti già all’ottobre 2014) e ciò specialmente a fronte delle ulteriori
richieste di documenti poi formulategli dall’Ufficio fiscale delle procedure
speciali, che pure ne aveva lamentato l’incompletezza (cfr. ancora plico doc.
R, doc. AA e CC e soprattutto e-mail 13 novembre 2017 dell’Ufficio fiscale delle
procedure speciali nel plico doc. BB).
7.1. A tale scopo la
convenuta ha innanzitutto chiesto a questa Camera di essere autorizzata a
versare agli atti (oppure, in via subordinata, di ordinarne l’assunzione da
parte del Pretore, al quale in tal caso, previo annullamento della sua
decisione, la causa avrebbe dovuto essere ritornata per un nuovo giudizio)
quattro documenti da lei già offerti in prima sede, e meglio con l’istanza di
assunzione di nuove prove 10 gennaio 2020, ma non ammessi, senza per altro
alcuna motivazione, dal giudice di prime cure, tutti relativi al procedimento
penale promosso nei confronti di M__________ __________, presidente del suo
consiglio d’amministrazione ed ex suocero dell’attore, per i reati di
appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e
coazione: il verbale di confronto 3 dicembre 2019 tra M__________ __________ e
l’attore (doc. 9), il verbale d’interrogatorio 29 ottobre 2019 dell’attore
(doc. 10), la lettera 19 dicembre 2019 di M__________ __________ al Procuratore
Pubblico (doc. 11) e il decreto di chiusura dell’istruzione emanato il 20
dicembre 2019 (doc. 12). La richiesta dev’essere disattesa.
7.1.1. Il rimprovero di
carente motivazione della pronuncia pretorile sul tema di quelle prove (che, se
fondato, avrebbe invero già implicato l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e
l’emanazione di un nuovo giudizio) non può essere accolto.
Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal
diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia
minima e sussidiaria rispetto al diritto processuale di cui all’art. 238 lett.
g CPC. Esso impone in particolare all’autorità giudicante di indicare in
maniera chiara le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto
che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la
portata della decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con
cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 143 IV 40 consid. 3.4.3). Esso
non obbliga però l’autorità giudicante a pronunciarsi necessariamente su tutte
le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi
rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49 consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).
Considerandi
Nel caso concreto, pur
essendo vero che il Pretore non si era espresso sull’ammissibilità o meno di
quei quattro documenti, è però altrettanto vero che la motivazione da lui
addotta per non ammettere le prove offerte dalla convenuta in occasione delle
prime arringhe, ossia l’assenza di rilevanza degli argomenti difensivi da lei
sollevati e l’assenza di una valida contestazione da parte sua, lo avrebbe
evidentemente pure indotto a non ammettere nemmeno quei documenti. La
motivazione pretorile (poco importa se corretta o meno) permetteva dunque alle
parti di capire la portata della sua
decisione e di proporre i rimedi giuridici adeguati con la necessaria cognizione
di causa.
7.1.2
La convenuta non ha
dimostrato che al momento dell’inoltro dell’istanza di assunzione di nuove
prove, il 10 gennaio 2020, le condizioni di cui all’art. 229 cpv. 1 lett. a CPC
per poter versare agli atti quei quattro documenti, con particolare riferimento
alla circostanza che essi, oltre ad essere rilevanti per il giudizio, sarebbero
stati “immediatamente addotti”, fossero effettivamente date e che la loro
mancata assunzione fosse così stata errata.
Confrontata con
l’obiezione dell’attore, ribadita per altro anche in questa sede, secondo cui
quei documenti, risalenti al 29 ottobre (doc. 10), al 3 dicembre (doc. 9), al
19.
dicembre (doc. 11) rispettivamente al 20 dicembre 2019 (doc. 12), sarebbero
in realtà stati da lei offerti tardivamente, e meglio oltre il termine di 10
giorni o di due settimane dalla loro scoperta (TF 5A_141/2019 del 7 giugno 2019
consid. 6.3, che ammette termini più lunghi solo in presenza di casi
complessi), e sarebbero comunque ininfluenti, la convenuta si è qui limitata,
sul tema della loro tempestività, ad osservare di aver potuto accedere agli
atti del procedimento penale “successivamente a tale verbale di confronto”,
ossia quello di cui al doc. 9 (appello p. 5), aggiungendo poi che “con una
replica spontanea del 30 gennaio 2020 l’appellante contestava la tardività della
propria istanza, dimostrandone la tempestività anche documentalmente (doc. 15)”
(appello p. 6 seg.). Ora, a parte il fatto che in questa sede essa nemmeno ha
chiesto di voler versare agli atti questo non meglio specificato doc. 15,
anch’esso mai ammesso dal giudice di prime cure, si osserva che quel documento
(che altro non è che l’estratto del tracciamento postale della raccomandata di
cui al doc. 12, che risulta così essere stata da lei ritirata il 30 dicembre
2019), quand’anche potesse essere considerato, non avrebbe comunque migliorato
la sua posizione: in effetti, esso permetterebbe al più di concludere, tenuto
anche conto delle ferie giudiziarie natalizie, per la tempestività dei doc. 11
e 12, datati 19 e 20 dicembre 2019, che tuttavia, non riportando,
contrariamente a quanto da lei preteso, alcunché sul tema dell’avvenuta
rendicontazione o consegna di documentazione all’attore, sarebbero stati in
ogni caso privi di rilevanza sul tema; esso non sarebbe per contro idoneo a
concludere per la tempestività dei doc. 10 e 9, datati 29 ottobre e 3 dicembre
2019, che invece si esprimevano, sia pure in termini vaghi, almeno sul tema
dell’avvenuta rendicontazione, che in ogni caso non risultava però essere
avvenuta, per tutti gli anni in cui vigeva il mandato e specialmente dopo il
2008, in modo completo e formale, e soprattutto, contrariamente a quanto da lei
preteso, con consegna all’attore di parte o di tutta la documentazione da lui
ora rivendicata (“a domanda del mio patrocinatore che mi chiede se i rendiconti
che firmavo li tenevo io rispondo di no. Rimanevano in AP 1. Io comunque glieli
ho chiesti quando sono uscito di casa, ossia dal 2014. Lui [N.d.R. M__________
__________] mi ha detto che però non me li avrebbe mai dati”, doc. 10 p.
7).
7.2
La convenuta ha in
seguito chiesto, con l’appello e con l’istanza di assunzione di nuove prove 2
giugno 2020, di essere autorizzata a versare agli atti giusta l’art. 317 cpv. 1
CPC due nuovi documenti: il decreto di abbandono emanato il 2 marzo 2020 dal
Procuratore Pubblico nei confronti di M__________ __________ per i reati di cui
si è detto (doc. B d’appello) e lo scritto 14 maggio 2020 con cui si confermava
che non era stato interposto reclamo contro quel provvedimento (doc. C
d’appello). A torto.
In merito al primo
documento, si osserva che i fatti di cui la convenuta vorrebbe ora prevalersi
sono in sostanza quelli, riassunti dal magistrato a p. 9 seg. dello stesso,
risultanti dal verbale d’interrogatorio 29 ottobre 2019 dell’attore (doc. 10),
dalla lettera 6 giugno 2017 della stessa convenuta (doc. 7) e dal verbale
d’interrogatorio 24 agosto 2017 dell’attore. Atteso - come detto - che la
convenuta, per sua stessa ammissione, aveva potuto accedere agli atti di quel
procedimento penale successivamente alla data del verbale di confronto di cui
al doc. 9 (appello p. 5), datato 3 dicembre 2019, è incontestabile che essa,
con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze,
avrebbe senz’altro potuto conoscere le risultanze del procedimento penale e
prevalersi di quei tre atti istruttori ben prima dell’emanazione del decreto
d’abbandono (il doc. 7, oltre ad essere già stato allestito da lei stessa, era
persino già stato da lei prodotto in causa con la risposta 12 agosto 2019),
sicché è finanche malvenuta a chiedere per quelle finalità l’assunzione di
quest’ultimo documento, che per il resto, limitandosi a concludere per
l’abbandono del procedimento penale nei confronti di M__________ __________,
non era idoneo a riportare, né riportava altri fatti rilevanti per il giudizio,
che sarebbero stati invece quelli circa l’avvenuta piena e completa
rendicontazione all’attore, con soprattutto la consegna a quest’ultimo di parte
o di tutta la documentazione da lui ora rivendicata. La dottrina e la giurisprudenza hanno oltretutto già avuto
modo di stabilire che un decreto di abbandono, e a maggior ragione le
argomentazioni di fatto e di diritto poste alla base del medesimo, nemmeno è
vincolante per il giudice civile (cfr. Brehm,
Berner Kommentar, 4ª ed., n. 14 segg. ad art. 53 CO; II CCA
11.
ottobre 2006 inc. n. 12.2005.116, 9 giugno 2016 inc. n. 12.2015.50, 15
ottobre 2020 inc. n. 12.2019.149), sicché quel documento, anche laddove per
ipotesi fosse stato ammesso agli atti, non sarebbe stato sufficiente a comprovare
la versione della convenuta.
Quanto al secondo, lo
stesso è a sua volta irrilevante, trattandosi unicamente della conferma della
crescita in giudicato del primo.
7.3
La convenuta ha infine
evidenziato che il buon fondamento della sua argomentazione difensiva sarebbe
comunque già stato sufficientemente dimostrato dai vari documenti sinora
versati agli atti dalle parti. La censura è parzialmente fondata.
Il fatto che l’11 febbraio
2014.
l’attore abbia sottoscritto, in calce ad un estratto conto da cui
risultava che il suo avere intestato sul conto n. __________ E__________ __________
presso la convenuta ammontava
a fr. 24'823.-, una ricevuta per un prelevamento di fr. 10'000.- (doc. 4) è
invero lungi dal dimostrare che egli fosse stato rendicontato a sua piena e
completa soddisfazione e che soprattutto avesse ricevuto o fosse in possesso
dei documenti chiesti in causa, tra cui quel documento.
La convenuta ha invece
ragione a rilevare che all’attore era già stata consegnata rispettivamente che
egli era già venuto in possesso di una parte della documentazione da lui
richiesta in causa. Lo stesso attore, che al momento dell’inoltro della
petizione era già in possesso del contratto di gestione di portafoglio (doc. M), dell’ordine di chiusura del
conto cifrato n. __________ P__________ (doc. N) e della ricevuta di
prelevamento 12 dicembre 2014 di fr. 15'000.- (doc. Q), ha in effetti
pure ammesso (cfr. petizione p. 10 e replica p. 5) che il legale di M__________
__________ aveva in seguito provveduto a consegnargli anche la documentazione
relativa alla movimentazione del conto
cifrato n. __________ P__________ (doc. S) e che la convenuta aveva
quindi provveduto a trasmettere all’Ufficio fiscale delle procedure speciali (doc.
7.
e 8), che glieli aveva a sua volta trasmessi (cfr. e-mail 13 novembre 2017
dell’Ufficio fiscale delle procedure speciali nel plico doc. BB, tanto è vero
che egli ne aveva poi lamentato la presunta incompletezza, cfr. doc. BB), pure
gli estratti patrimoniali, gli estratti conto e gli ordini di trasferimento degli
altri conti a lui riconducibili (doc. 7), rispettivamente, come preannunciato
sempre con il doc. 7, i giustificativi bancari relativi ai prelevamenti e ai
trasferimenti operati (doc. 8, che contiene pure una copia del doc. 4).
In tali circostanze è
dunque evidente che, limitatamente a quei documenti (doc. M, N, Q, S, 7 e 8),
la domanda di produzione di documentazione dell’attore debba essere respinta.
8.
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che il giudizio pretorile
dev’essere confermato, tranne in merito alla domanda di produzione dell’intera documentazione richiesta in causa
dall’attore, richiesta che dev’essere ammessa limitatamente a ciò che non era
già stato messo a sua disposizione con i doc. M, N, Q, S, 7 e 8.
Le spese giudiziarie di
entrambe le sedi, calcolate su un valore litigioso di fr. 2'292'041.44, seguono
la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), che in concreto può tutto
sommato essere considerata paritaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 18 marzo
2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 19 febbraio 2020 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. (invariato)
2.
La petizione è parzialmente accolta.
2.1
(invariato)
2.2 È
fatto ordine a AP 1
di produrre
entro 30 giorni a AO 1 l’intera documentazione (ossia perlomeno gli estratti
bancari, gli ordini di addebito, i giustificativi, la corrispondenza, le
fatture, i documenti di apertura conto, i documenti relativi al profilo cliente
[due diligence completa] nonché i contratti di gestione patrimoniale o altri [mandati
di costituzione e amministrazione di società, ecc.] conclusi da AO 1 con AP 1 o
con uno dei suoi organi / dipendenti) relativa ai conti / rubricati N__________
e W__________ __________, oltre che quella attinente a qualsiasi conto che era
o è intestato direttamente ad AO 1 o del quale egli era o è contitolare, avente
diritto economico, procuratore, in deposito presso la AP 1 (anche come rubrica
clienti) o da essa gestito, il tutto nella misura in cui non sia già stato messo
a disposizione di AO 1 con i doc. M, N, Q, S, 7 e 8.
§
L’ordine di cui al punto 2.2 viene impartito a AP 1 sotto la comminatoria dell’art. 292 CP e di una
multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento.
3.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'250.-, da
anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello di fr. 4’000.- sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF).