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Decisione

12.2020.45

Appalto, carente esecuzione dei lavori; notifica dei difetti, risarcimento del danno

26 aprile 2021Italiano23 min

conseguenza AP 1 è condannato a pagare a AO 1 l’importo di fr. 22'322.15 oltre interessi

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.45

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OA.2017.2 della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 3 febbraio

2017 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

con

cui l’attrice ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 73'459.95

oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 2014 e di fr. 850.- relativi alla

procedura di conciliazione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

pretesa

avversata dal convenuto e che il Pretore, con decisione del 5 marzo 2020, ha accolto condannando quest’ultimo a pagare a AO 1

fr. 73'459.95 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 2014 e caricandogli le spese

processuali di complessivi fr. 9'400.- e quelle della procedura di

conciliazione di fr. 850.-, nonché condannandolo a rifondere all’attrice fr.

11'019.- a titolo di ripetibili;

appellante

il convenuto con appello 17 aprile

2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili per entrambi i gradi di giudizio;

mentre

l’attrice con risposta 25 giugno 2020 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO 1 è

proprietaria di una casa di vacanza situata sul fondo part. n. __________ RFD

di __________. Nell’aprile 2010 lei e il marito __________ S__________

(deceduto nel maggio 2012) si sono rivolti a AP 1 - individuato tramite

un’inserzione pubblicitaria sulla __________ - per effettuare degli interventi

edili sulla parte di terreno immediatamente adiacente all’immobile e sulla

scarpata del giardino. In particolare si trattava di rialzare di circa 75 cm il

muro di sostegno antistante la casa ed effettuare il riempimento del retro-muro

risultante, per poi pavimentare il terrazzamento così ottenuto con lastre in

granito, nonché effettuare dei consolidamenti del pendio con la creazione di 4

terrazzamenti mediante l’uso di palizzate in legno di castagno e riempimenti

con terra.

Sulla scorta delle

discussioni preliminari, in data 21 aprile 2010, AP 1 ha allestito la propria

offerta su carta intestata a “__________ Service” per complessivi fr.

22'700.-, esclusi i costi di fr. 1'780.- per gli indispensabili (vista la

posizione della villa) circa 15 voli di elicottero per il trasporto del

materiale (doc. D inc. CM.2016.133).

L’offerta è stata

accettata da AO 1 che ha parimenti provveduto a versare il primo acconto di fr.

5'500.-.

A lavori ultimati, in data

16 agosto 2010 AP 1 ha inviato ad AO 1 due fatture, una di fr. 10'810.- per il

costo del materiale e una concernente la riparazione e l’innalzamento del muro

di sostegno, per fr. 8'400.-.

Quattro anni più tardi, il

24 ottobre 2014, AO 1 ha trasmesso a AP 1 uno scritto raccomandato con il quale

ha, con il sostegno di fotografie, notificato l’esistenza di, a suo dire, gravi

difetti alle opere da lui realizzate, impartendogli un termine scadente il 17

novembre 2014 per formulare una proposta scritta per la loro eliminazione, il

cui mancato ossequio avrebbe comportato il ricorso alle vie legali (doc. G inc.

CM.2016.133). Con lettera 24 novembre 2014 AP 1 ha risposto contestando

integralmente le affermazioni della committente e sostenendo di aver eseguito

gli interventi a regola d’arte.

2. Il 28 gennaio

2015

AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di __________ un Precetto esecutivo (PE n. __________)

nei confronti di AP 1 per fr. 99'000.- oltre interessi al 5% dal 17 novembre

2014. La relativa procedura esecutiva è stata in seguito sospesa dopo che

l’escusso ha, il 16 giugno 2015, rinunciato per iscritto a far valere

l’eccezione di prescrizione.

Dopo aver fatto allestire

dallo Studio ingegneristico D__________ di __________ una perizia di parte sui

lamentati difetti alle opere, consegnata il 19 maggio 2015, e dopo aver

ottenuto dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, per il tramite

della relativa procedura cautelare (inc.

CA.2015.8), l’allestimento di una perizia sullo stato delle opere, sulle cause

dei danni, sulle modalità di riparazione e sui relativi costi, che l’esperto

incaricato ing. __________ B__________ ha rassegnato il 15 giugno 2015, il 3

febbraio 2017, al termine della preventiva procedura di conciliazione avviata

con istanza 16 dicembre 2016 e conclusasi con l’ottenimento dell’autorizzazione

ad agire, AO 1 ha inoltrato di fronte alla medesima Pretura la petizione che ha

dato avvio alla presente causa, convenendo in giudizio AP 1 per ottenerne la

condanna al pagamento a suo favore di fr. 73'459.95 oltre interessi di mora del

5% dal 18 ottobre 2014 e spese di conciliazione.

Il convenuto, con risposta

12 maggio 2017, si è integralmente opposto alla petizione.

3. Terminata

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con sentenza 5 marzo 2020, ha accolto la petizione condannando il

convenuto a pagare a AO 1 fr. 73'459.95 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre

2014, accollandogli le spese processuali di fr. 9'400.- + fr. 850.- e

riconoscendo all’attrice fr. 11'019.- a titolo di ripetibili.

In sostanza il primo

giudice, dopo aver accertato la tempestività della notifica dei difetti, non

essendo a suo avviso il convenuto riuscito a dimostrare la perenzione del

diritto di garanzia dell’attrice, in particolare non essendo egli stato in

grado di provare che i difetti oggetto della presente vertenza le fossero noti

già dal 2011, ha escluso l’applicabilità dell’art. 369 CO, non avendo il convenuto

provato di avere ricevuto determinate istruzioni e direttive dalla committenza

circa i lavori da eseguire e il modo in cui svolgerli, rispettivamente di avere

messo quest’ultima in guardia nelle modalità previste da giurisprudenza e

dottrina sui rischi relativi all’esecuzione dei lavori secondo tali asserite

direttive, oppure di avere declinato esplicitamente la propria responsabilità

qualora i difetti si fossero manifestati a seguito dell’esecuzione dei lavori

in base alle errate indicazioni della committenza. Ciò posto, il primo giudice

ha stabilito che la sopraelevazione di un muro portante del terrazzamento

antistante la casa privo di necessarie fondamenta senza preventivo

consolidamento costituiva un grave errore che ha comportato l’esecuzione di un’opera

difettosa. Egli ha così condannato il convenuto alla rifusione di fr. 14'809.30

per il rifacimento della struttura di sostegno della scarpata (compresa la

rimozione e lo smaltimento dei pali di legno e delle strutture posate dal

convenuto), fr. 31'995.60 per i costi di rifacimento del pavimento della

terrazza, fr. 227.- per i costi del permesso di costruzione, fr. 6'850.- per

spese e tasse di cui all’inc. CA.2015.8, fr. 103.30 di tassa della procedura

esecutiva, fr. 2'540.- per l’onorario dell’arch. __________ B__________ per il

monitoraggio del muro, fr. 2'852.30 per la perizia della D__________ SA, fr.

12'882.45 per spese di patrocinio pre-processuale e fr. 1'200.- per la perizia

dell’arch. __________ P__________, per complessivi fr. 73'459.95.

4. Con l’appello 17

aprile 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 25 giugno

2020, il convenuto ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di

respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

In sostanza, AP 1, dopo

aver fornito una propria versione dei fatti, ha criticato il primo giudice per

aver escluso la prescrizione del diritto di far valere i difetti dell’opera

effettuando una cernita arbitraria delle prove a sua disposizione, per non

avere negato ogni risarcimento in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO viste le

gravi colpe addebitabili alla committenza, per non avere limitato il danno da

porre a carico del convenuto a una somma pari alla sua mercede, essendo stato

il muro da sempre privo di fondamenta sicché i lavori da eseguire per i quali è

stato reclamato l’indennizzo erano necessari già prima dell’intervento

dell’appellante, che ne ha al limite velocizzato la necessità di esecuzione.

5. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Contenendo

l’appello di AP 1 in buona parte delle semplici considerazioni di parte che non

si confrontano puntualmente con la decisione pretorile e che risultano pertanto

irricevibili, la presente decisione si limita ad analizzare unicamente le

contestazioni che possono essere considerate proposte in maniera

proceduralmente valida.

6. Preliminarmente

questa Camera non può esimersi dal condannare il tono con cui l’avvocato

dell’appellante ha fatto riferimento al giudice di prime cure per criticare

l’apprezzamento delle prove da lui effettuato: l’uso dell’espressione “novello

Sherlock Holmes” è inaccettabile - oltre che lesiva dell’obbligo di ogni

avvocato di mantenere un atteggiamento rispettoso verso i magistrati sancito

dall’art. 8 del Codice svizzero di deontologia - e svilisce inutilmente il

serio lavoro del magistrato, che deve essere criticato con argomenti e non con

attacchi personali.

Il

ripetersi di espressioni simili dovrà essere sanzionato con una multa

disciplinare.

7. Per AP 1 il Pretore

avrebbe sbagliato a considerare non credibile la testimonianza di __________ R__________

per aver sostenuto che, in occasione del suo sopralluogo del 6 maggio 2011, la

scarpata sottostante il muro non era sostenuta da pali o altro ma vi era solo

terreno naturale, mentre in realtà le palizzate erano già presenti, e in base

al fatto che lo schizzo allegato in causa sarebbe stato vergato sul retro di

una fattura. Nella sua valutazione il primo giudice non avrebbe inoltre nemmeno

tenuto conto della testimonianza di __________ C__________ che avrebbe

confermato quanto detto da __________ R__________.

È per l’appellante più

probabile che un teste, a distanza di anni, si confonda su un particolare,

piuttosto che lo stesso menta per iscritto e sotto giuramento per aiutare una

persona che conosce poco più che di vista come nel caso concreto. Inoltre, che __________

R__________ abbia effettuato un sopralluogo con __________ S__________ in data

6 maggio 2011 sarebbe pure confermato dallo scritto 30 aprile 2015 da lui

inviato al convenuto e prodotto agli atti quale doc. 2.

7.1. Il Pretore, dopo aver

appurato che l’incontro del 6 maggio 2011 tra __________ R__________ e il

defunto marito dell’attrice era suffragato unicamente dalla testimonianza

dell’estensore della lettera del 30 aprile 2015, ossia proprio __________ R__________,

ha ricordato che AO 1 aveva sostenuto di aver preso conoscenza di questo

scritto solo in corso di causa, negando che si sarebbe mai svolto un

sopralluogo alla presenza di suo marito durante il quale si sarebbe discusso

del muro. Oltre a ciò ha considerato che __________ R__________ aveva

dichiarato in occasione della sua deposizione che la scarpata sottostante il

muro non era sostenuta da pali o altro ma che “c’era solo il terreno

naturale” e che questo era in palese contrasto con la realtà dei fatti

ritenuto che, essendo i lavori di competenza del convenuto conclusi a inizio

agosto 2010, la palizzata era forzatamente già presente. A questo andava aggiunto,

secondo il Pretore, pure il fatto che l’originale dello schizzo prodotto dal

convenuto quale doc. III° sembrerebbe essere stato steso sul retro di una

fattura datata 21 aprile 2011, precedente quindi di due settimane il “presunto

sopralluogo” del 6 maggio 2011. Pertanto, a suo giudizio: “Questi

elementi, o meglio, queste incongruenze, non permettono di considerare siccome

probante il documento in questione e ciò neppure alla luce della testimonianza

di __________ R__________, che si rivela contraddittoria quantomeno in merito

alla tempistica degli eventi.” (sentenza 5 marzo 2020 consid. 6 pag. 9

i.f.), con la conseguenza che egli ha maturato il convincimento che “il

convenuto non sia riuscito a dimostrare la perenzione del diritto alla garanzia

dell’attrice, e, segnatamente, non abbia dimostrato che i difetti oggetto di

questa causa fossero noti all’attrice già da prima dell’ottobre del 2014.”

(ibidem, pag. 10).

7.2. Nella valutazione delle prove testimoniali

ai sensi dell’art. 157 CPC, che non godono di per sé di alcun credito

aprioristico di veridicità o di concludenza, il giudice deve considerare, tra

le altre cose, la vicinanza a una parte, la lontananza temporale e l’eventuale

coinvolgimento nella fattispecie del testimone. A ogni buon conto le

dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze

istruttorie (Trezzini, Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 1, n. 89 segg. ad art. 157 CPC). Si può così scostarsi dal contenuto di

una testimonianza se questa si trova in manifesta discordanza con quanto emerge

dalle altre prove e testimonianze, al punto da farla apparire inveritiera e

poco credibile.

7.3. Nella fattispecie,

corrisponde al vero che il teste __________ R__________ (sentito il 24 gennaio

2018) ha confermato di aver effettuato un sopralluogo con il marito

dell’attrice in data 6 maggio 2011 per discutere della stabilizzazione del muro

di sostegno in granito e altri piccoli lavori, e di aver suggerito a

quest’ultimo, visto che questo pendeva in avanti a causa della mancanza di

fondamenta, di rinforzarlo con del beton, come da lui scritto nella lettera del

30 aprile 2015 (doc. III°). Per la preparazione del preventivo __________ R__________

ha pure dichiarato di aver incontrato in data 7 giugno 2011, nel parcheggio

sottostante alla proprietà, il rappresentante della H__________ SA __________ C__________.

Il teste ha pure

dichiarato di aver allestito, il 6 maggio 2011, direttamente sul cantiere, lo

schizzo da lui allegato al doc. III°. Inoltre ha sostenuto di aver rinunciato

al lavoro perché troppo occupato, di non essere più in grado di descrivere

fisicamente il signor __________ S__________ perché era passato troppo tempo,

che il muro davanti all’abitazione era di sasso, era vecchio e non aveva

fondamenta, che sopra al muro vi era un piazzale in granito e che tra il muro e

il piazzale vi era una crepa che dimostrava che esso si stava spostando verso

valle e che la scarpata sottostante non era sostenuta da pali o altro ma c’era

il terreno naturale.

Lo schizzo originale

prodotto dal teste in occasione della sua deposizione, disegnato su due fogli,

risulta effettivamente essere stato allestito sul retro di una fattura della

ditta __________ datata 21 aprile 2011 e sul retro di una mappa __________

della zona di __________ a __________ stampata da internet (doc. III°).

Dal canto suo __________ C__________,

impiegato di H__________ SA sentito in medesima data dal Pretore, ha confermato

di essere stato contattato da __________ R__________ nel giugno 2011 per

cercare un punto di carico con gli elicotteri in zona __________ e di essersi

recato il 7 giugno 2011 con lui in via __________ ove questi gli aveva mostrato

la zona soprastante dove c’era la casa di un suo cliente e dove avrebbe dovuto

essere trasportato materiale di costruzione, in modo che potesse stimare i

costi.

7.4. In base a quanto

precede, contrariamente alle conclusioni pretorili, la testimonianza di __________

R__________ in merito all’incontro con __________ S__________ del 6 maggio 2011

per discutere della stabilizzazione del muro, la cui necessità era risultata

evidente dall’inclinazione dello stesso verso valle e dalle crepe riscontrate

sulla terrazza, risulta credibile e confortata dalla parallela deposizione di __________

C__________. In effetti come rettamente sostenuto dall’appellante, quest’ultimo

ha attestato che nel maggio/giugno 2011 __________ R__________ aveva valutato

con la sua società le modalità di trasporto del materiale sino all’abitazione dell’attrice

e del defunto marito.

Incomprensibile è la

motivazione secondo la quale l’aver allestito uno schizzo sul retro di una

fattura risalente a due settimane prima del sopralluogo costituisca un elemento

a favore dell’inaffidabilità del teste, ritenuto che solo il contrario, cioè

l’averlo disegnato su un documento datato posteriormente al 6 maggio 2011,

avrebbe legittimamente dato origine a dei dubbi.

Da nessuna parte

nell’incarto risultano poi motivi di inimicizia dei due testi nei confronti di AO

1, né loro particolari legami con AP 1 che possano indurre a ipotizzare che __________

R__________ abbia potuto tentare di favorire quest’ultimo deponendo il falso ed

esponendosi al rischio di una procedura penale per falsa testimonianza nel caso

in cui ciò fosse emerso.

L’incongruenza relativa al

fatto che tale testimone ha erroneamente dichiarato che il pendio non era al

momento del suo sopralluogo ancora stato terrazzato con sostegni in legno è

certamente degna di nota, ma non costituisce di per sé una mancanza a tal punto

grave da rendere nulla tutta la sua deposizione. Egli stesso aveva in effetti

poco prima dichiarato che, visto lungo tempo trascorso dai fatti, oltre 6 anni,

non era più in grado di descrivere il signor __________ S__________, sicché è

del tutto verosimile che non ricordasse nemmeno come era strutturato il terreno

adiacente e abbia potuto in buona fede confondersi. L’errore è a maggior ragione

giustificabile se si considera che lo scopo del sopralluogo non era quello di

sistemare la scarpata - i cui difetti nemmeno l’attrice ha mai allegato essersi

a quel momento già palesati – ma trovare una soluzione per il muro, sul quale

si sono verosimilmente concentrate le sue attenzioni.

7.5. Per questi motivi, su

tale aspetto l’appello può essere accolto. Ne consegue che deve considerarsi

accertato che __________ S__________ già nel maggio 2011 era a conoscenza dei

difetti del muro.

Essendo egli parte del

contratto in qualità di committente, unitamente alla moglie, la notifica

effettuata il 22 ottobre 2014 da AO 1 è indubbiamente tardiva e l’opera deve

ritenersi approvata ai sensi dell’art. 370 cpv. 3 CO. I relativi diritti sono

pertanto perenti.

Diversa è la questione per

quanto concerne i terrazzamenti del pendio che, come appena scritto, di tutta

evidenza non sono stati oggetto di discussione tra __________ S__________ e __________

R__________ nel 2011 e per i quali dunque non è possibile appurare una

conoscenza dei difetti - ossia diametro dei pali insufficiente, infissione

insufficiente, filo di ferro quale tirante, legatura con filo di ferro di

diametro insufficiente e legname troppo fessurato (sentenza impugnata, consid.

12.1 pag. 13) - da parte della committenza anteriore al fine settimana del

18/19 ottobre 2014. Per essi la notifica deve essere ritenuta tempestiva.

Essendo tutte le richieste

di indennizzo dei costi cagionati dall’erronea esecuzione del muro di sostegno

da respingere, in discussione rimane unicamente l’indennizzo dei costi da

sopportare a seguito dei difetti riscontrati ai terrazzamenti della scarpata,

riconosciuti dal Pretore per fr. 14'809.30, nonché della quota parte dei costi

per il permesso di costruzione, delle spese di cui all’inc. CA.2015.8, della

tassa per la procedura esecutiva, delle spese per la perizia dello studio D__________

e per la perizia dell’arch. P__________ e delle spese legali preprocessuali.

8. L’appellante reclama

l’applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, omessa dal primo giudice nonostante

dovesse effettuarla d’ufficio in base il principio iura novit curia,

ritenuto che la committenza avrebbe consentito e addirittura contribuito a

cagionare e aggravare il danno, assumendo una persona non in grado di far

fronte alle esigenze formali (licenza di costruzione in particolare) e

materiali (calcoli statici, ecc.) che i lavori comportavano, che avrebbero

necessitato dei professionisti, e fornendogli indicazioni errate.

8.1. Il Pretore ha trattato

la questione in relazione all’applicazione dell’art. 369 CO, che prevede che il

committente non possa far valere i diritti accordatigli in caso di opera

difettosa se egli stesso ha causato i difetti mediante erronee ordinazioni.

L’applicazione della norma è stata da lui esclusa poiché il convenuto, gravato

dall’onere della prova, non ha saputo dimostrare, a fronte delle contestazioni

di controparte, di aver ricevuto determinate istruzioni e direttive dalla

committenza circa i lavori da eseguire e il modo in cui svolgerli, così come

non ha dimostrato di aver messo in guardia la committenza sui i rischi relativi

alla messa in atto di simili direttive e così come non ha provato di aver

declinato esplicitamente la sua responsabilità qualora dei potenziali difetti si

fossero effettivamente manifestati a seguito dell’esecuzione dei lavori. A

maggior ragione se si considera, ha sottolineato il primo giudice,

l’incongruenza tra quanto sostenuto negli allegati e quanto da lui dichiarato

in occasione della sua escussione, quando ha affermato che i coniugi AO 1 erano

a conoscenza che il muro andava rinforzato nelle fondamenta e che avevano

parlato di questo, senza mai accennare all’intervento di un’altra ditta.

8.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel

ritenere che, quando l'art. 369 CO non è applicabile, il giudice deve basarsi

per analogia sull'art. 44 cpv. 1 CO per la ripartizione del danno insito nei

difetti dell'opera (Gauch, Der

Werkvertrag, IV ed., Zurigo 1996, pag. 543 n. 2061 segg.; DTF 116 II 305

consid. 2 cc; 116 II 454 consid. 3b).

Nella

fattispecie, dunque, in linea teorica avrebbe dovuto essere esaminata

l’applicazione dell’art. 44 CO.

Tuttavia,

nel suo appello, AP 1 non spiega perché il Pretore avrebbe sbagliato a

considerare non provato che la committenza gli avrebbe impartito delle

istruzioni errate e non indica con sufficiente precisione neppure quali

sarebbero queste disposizioni.

Alla stessa stregua è pretestuoso

sostenere che alla committenza debba essere addossata la colpa d’aver

incaricato una persona non qualificata per l’esecuzione dei lavori, dopo che

questa tesi, già avanzata con la risposta, era stata nel dettaglio contestata

dall’attrice con la replica, rimanendo così, a fronte della mancata assunzione

di prove a suo favore, mera allegazione di parte. Non vi è prova, in

particolare, del fatto che la valutazione dei rischi per l’effettuazione dei

lavori commissionati necessitasse di qualifiche maggiori di quelle possedute

dall’appellante. D’altronde egli stesso ha sostenuto, nella sua risposta,

d’aver tentato di convincere __________ S__________ in occasione del

sopralluogo che ha preceduto i lavori, di “ricostruire il muro usando il

materiale che lo componeva, creando nuove fondamenta e una pendenza controriva

(verso monte)” (risposta 12 maggio 2017, ad II.1 pag. 2), ammettendo di

aver visto il problema e, di riflesso, di aver effettuato ciononostante

l’intervento.

A questo proposito va

aggiunto che non sono determinanti le qualifiche e le conoscenze effettivamente

possedute dall’appaltatore per stabilire una colpa del committente per

violazione della cura in eligendo, quanto piuttosto quelle che in base

alle modalità con cui questi si è offerto per effettuare i lavori,

rispettivamente alle conoscenze in materia di colui che gli ha dato l’incarico,

potevano essere legittimamente ritenute da quest’ultimo. Nella fattispecie, AP

1 non ha nemmeno mai allegato di aver informato la committenza del fatto che egli

non era in grado di effettuare dei lavori edili come quelli commissionatigli,

nonostante questo facesse parte dei doveri d’avviso e informazione contrattuali

e precontrattuali di ogni appaltatore scaturenti dal principio della buona fede

ai sensi dell’art. 2 CC, rispettivamente che le sue carenze professionali

fossero evidenti. D’altronde è dimostrato dall’inserzione per l’offerta delle

proprie prestazioni sulla __________ che egli stesso si dichiarava in grado di

effettuare lavori in muratura e in sasso, così come da giardiniere (doc. C).

Infine non va dimenticato

che, essendo rimasta in discussione unicamente la responsabilità per gli

interventi alla scarpata, indubbiamente meno impegnativi sia dal punto di vista

tecnico che amministrativo, la sua incompetenza (palesatasi solo a posteriori)

era ancor più difficile da riconoscere per i committenti.

La contestazione, oltre

che irricevibile, risulta infondata nel merito.

9. Sempre in merito

alla quantificazione del danno, l’appellante ha poi sostenuto che la

conclusione del primo giudice striderebbe con il più comune buon senso poiché

esso al massimo corrisponderebbe all’importo pagatogli.

In tal modo egli si è

limitato a esporre la propria tesi senza neppure spiegarne le ragioni, sicché

la censura risulta irricevibile per carente motivazione.

Ciò detto, vista la

tardività della notifica dei difetti al muro con terrazzamento in granito,

restano come accennato da risarcire solo i danni connessi alla carente

esecuzione delle palizzate di sostegno della scarpata, mentre devono essere

respinte le richieste di indennizzo scaturenti dalla cattiva esecuzione dei

lavori di muratura.

Delle poste di danno

riconosciute dal Pretore sono pertanto sicuramente da respingere quella di fr.

31'995.60 per il rifacimento del lastricato della terrazza e quella di fr.

2'540.- relativi all’onorario dell’ing. __________ B__________ per il

monitoraggio del muro, mentre sicuramente da confermare sono i fr. 14'809.30

riconosciuti all’attrice per il rifacimento della struttura di sostegno della

scarpata. I costi di fr. 227.- della licenza edilizia possono pure essere

ammessi, poiché essa sarebbe stata in ogni caso necessaria anche per i

terrazzamenti della scarpata.

Sia i costi dell’inc.

CA.2015.8 per fr. 6'850.- avviato per l’ottenimento di una perizia a futura

memoria, allestita dall’ing. __________ B__________, che quelli della perizia

dello Studio D__________ SA di fr. 2’852.30, che quelli delle spese di

patrocinio pre-processuale di fr. 12'882.45, che quelli per l’onorario

dell’arch. __________ P__________ di fr. 1'200.- e la tassa della procedura

esecutiva di fr. 103.30 sono invece da ripartire in proporzione all’esito della

presente procedura. Quest’ultimo può essere percentualmente calcolato tenendo

conto del rapporto tra i costi sicuramente imputabili alle carenze del muro, di

complessivi fr. 34'535.60 (fr. 31'995.60 + fr. 2'540.-) e quelli imputabili a

quelle delle palizzate, di complessivi fr. 15'036.- (fr. 14'809.30 + fr.

227.-), rispetto alla loro somma, che corrisponde a circa 69.5% - 30.5%.

Di conseguenza possono

essere riconosciuti all’attrice anche fr. 2'089.25 per i costi dell’incarto

cautelare, fr. 869.95 per la perizia dello Studio D__________ SA, fr. 3'929.15

per le spese legali preprocessuali, fr. 366.- per l’onorario dell’architetto e

fr. 31.50 per le spese esecutive.

Complessivamente il

convenuto deve quindi essere condannato a versare all’attrice fr. 22'322.15

(fr. 14'809.30 + fr. 227.- + fr. 2'089.25 + fr. 3'929.15 + fr. 366.- + fr.

31.50 + fr. 869.95).

10. In definitiva, in

parziale accoglimento dell’appello del convenuto, quest’ultimo deve essere

condannato a pagare a AO 1 fr. 22'322.15, oltre interessi al 5% dal 18 ottobre

2014, data non censurata in questa sede.

Le spese giudiziarie di

primo e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106

cpv. 2 CPC) e sono quindi imputate secondo le summenzionate percentuali.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello

17 aprile 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza

5 marzo 2020 della Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città è

così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza AP 1 è condannato a pagare a AO 1 l’importo di fr. 22'322.15 oltre interessi

al 5% dal 18 ottobre 2014.

2.

Le

spese procedurali della presente procedura di complessivi fr. 9'400.- e quelle

della procedura di conciliazione di fr. 850.- 8CM.2016.133), già anticipate

dall’attrice, sono poste a carico del convenuto in ragione di fr. 3'160.- (fr.

2'900.- + fr. 260.-) e a carico dell’attrice in ragione di fr. 7'090.- (fr.

6'500.- + fr. 590.-). L’attrice rifonderà inoltre al convenuto fr. 4'297.40 a

titolo di ripetibili ridotte.

Considerandi

II. Le

spese processuali di fr. 3’000.- sono poste a carico dell’appellante in ragione

di fr. 1’000.- e dell’appellata in ragione di fr. 2'000.-. L’appellata

rifonderà inoltre fr. 1’500.- a AP 1 a titolo di ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).