12.2020.45
Appalto, carente esecuzione dei lavori; notifica dei difetti, risarcimento del danno
26 aprile 2021Italiano23 min
conseguenza AP 1 è condannato a pagare a AO 1 l’importo di fr. 22'322.15 oltre interessi
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.45
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2017.2 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 3 febbraio
2017 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
con
cui l’attrice ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 73'459.95
oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 2014 e di fr. 850.- relativi alla
procedura di conciliazione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
pretesa
avversata dal convenuto e che il Pretore, con decisione del 5 marzo 2020, ha accolto condannando quest’ultimo a pagare a AO 1
fr. 73'459.95 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 2014 e caricandogli le spese
processuali di complessivi fr. 9'400.- e quelle della procedura di
conciliazione di fr. 850.-, nonché condannandolo a rifondere all’attrice fr.
11'019.- a titolo di ripetibili;
appellante
il convenuto con appello 17 aprile
2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili per entrambi i gradi di giudizio;
mentre
l’attrice con risposta 25 giugno 2020 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è
proprietaria di una casa di vacanza situata sul fondo part. n. __________ RFD
di __________. Nell’aprile 2010 lei e il marito __________ S__________
(deceduto nel maggio 2012) si sono rivolti a AP 1 - individuato tramite
un’inserzione pubblicitaria sulla __________ - per effettuare degli interventi
edili sulla parte di terreno immediatamente adiacente all’immobile e sulla
scarpata del giardino. In particolare si trattava di rialzare di circa 75 cm il
muro di sostegno antistante la casa ed effettuare il riempimento del retro-muro
risultante, per poi pavimentare il terrazzamento così ottenuto con lastre in
granito, nonché effettuare dei consolidamenti del pendio con la creazione di 4
terrazzamenti mediante l’uso di palizzate in legno di castagno e riempimenti
con terra.
Sulla scorta delle
discussioni preliminari, in data 21 aprile 2010, AP 1 ha allestito la propria
offerta su carta intestata a “__________ Service” per complessivi fr.
22'700.-, esclusi i costi di fr. 1'780.- per gli indispensabili (vista la
posizione della villa) circa 15 voli di elicottero per il trasporto del
materiale (doc. D inc. CM.2016.133).
L’offerta è stata
accettata da AO 1 che ha parimenti provveduto a versare il primo acconto di fr.
5'500.-.
A lavori ultimati, in data
16 agosto 2010 AP 1 ha inviato ad AO 1 due fatture, una di fr. 10'810.- per il
costo del materiale e una concernente la riparazione e l’innalzamento del muro
di sostegno, per fr. 8'400.-.
Quattro anni più tardi, il
24 ottobre 2014, AO 1 ha trasmesso a AP 1 uno scritto raccomandato con il quale
ha, con il sostegno di fotografie, notificato l’esistenza di, a suo dire, gravi
difetti alle opere da lui realizzate, impartendogli un termine scadente il 17
novembre 2014 per formulare una proposta scritta per la loro eliminazione, il
cui mancato ossequio avrebbe comportato il ricorso alle vie legali (doc. G inc.
CM.2016.133). Con lettera 24 novembre 2014 AP 1 ha risposto contestando
integralmente le affermazioni della committente e sostenendo di aver eseguito
gli interventi a regola d’arte.
2. Il 28 gennaio
2015
AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di __________ un Precetto esecutivo (PE n. __________)
nei confronti di AP 1 per fr. 99'000.- oltre interessi al 5% dal 17 novembre
2014. La relativa procedura esecutiva è stata in seguito sospesa dopo che
l’escusso ha, il 16 giugno 2015, rinunciato per iscritto a far valere
l’eccezione di prescrizione.
Dopo aver fatto allestire
dallo Studio ingegneristico D__________ di __________ una perizia di parte sui
lamentati difetti alle opere, consegnata il 19 maggio 2015, e dopo aver
ottenuto dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, per il tramite
della relativa procedura cautelare (inc.
CA.2015.8), l’allestimento di una perizia sullo stato delle opere, sulle cause
dei danni, sulle modalità di riparazione e sui relativi costi, che l’esperto
incaricato ing. __________ B__________ ha rassegnato il 15 giugno 2015, il 3
febbraio 2017, al termine della preventiva procedura di conciliazione avviata
con istanza 16 dicembre 2016 e conclusasi con l’ottenimento dell’autorizzazione
ad agire, AO 1 ha inoltrato di fronte alla medesima Pretura la petizione che ha
dato avvio alla presente causa, convenendo in giudizio AP 1 per ottenerne la
condanna al pagamento a suo favore di fr. 73'459.95 oltre interessi di mora del
5% dal 18 ottobre 2014 e spese di conciliazione.
Il convenuto, con risposta
12 maggio 2017, si è integralmente opposto alla petizione.
3. Terminata
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con sentenza 5 marzo 2020, ha accolto la petizione condannando il
convenuto a pagare a AO 1 fr. 73'459.95 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre
2014, accollandogli le spese processuali di fr. 9'400.- + fr. 850.- e
riconoscendo all’attrice fr. 11'019.- a titolo di ripetibili.
In sostanza il primo
giudice, dopo aver accertato la tempestività della notifica dei difetti, non
essendo a suo avviso il convenuto riuscito a dimostrare la perenzione del
diritto di garanzia dell’attrice, in particolare non essendo egli stato in
grado di provare che i difetti oggetto della presente vertenza le fossero noti
già dal 2011, ha escluso l’applicabilità dell’art. 369 CO, non avendo il convenuto
provato di avere ricevuto determinate istruzioni e direttive dalla committenza
circa i lavori da eseguire e il modo in cui svolgerli, rispettivamente di avere
messo quest’ultima in guardia nelle modalità previste da giurisprudenza e
dottrina sui rischi relativi all’esecuzione dei lavori secondo tali asserite
direttive, oppure di avere declinato esplicitamente la propria responsabilità
qualora i difetti si fossero manifestati a seguito dell’esecuzione dei lavori
in base alle errate indicazioni della committenza. Ciò posto, il primo giudice
ha stabilito che la sopraelevazione di un muro portante del terrazzamento
antistante la casa privo di necessarie fondamenta senza preventivo
consolidamento costituiva un grave errore che ha comportato l’esecuzione di un’opera
difettosa. Egli ha così condannato il convenuto alla rifusione di fr. 14'809.30
per il rifacimento della struttura di sostegno della scarpata (compresa la
rimozione e lo smaltimento dei pali di legno e delle strutture posate dal
convenuto), fr. 31'995.60 per i costi di rifacimento del pavimento della
terrazza, fr. 227.- per i costi del permesso di costruzione, fr. 6'850.- per
spese e tasse di cui all’inc. CA.2015.8, fr. 103.30 di tassa della procedura
esecutiva, fr. 2'540.- per l’onorario dell’arch. __________ B__________ per il
monitoraggio del muro, fr. 2'852.30 per la perizia della D__________ SA, fr.
12'882.45 per spese di patrocinio pre-processuale e fr. 1'200.- per la perizia
dell’arch. __________ P__________, per complessivi fr. 73'459.95.
4. Con l’appello 17
aprile 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 25 giugno
2020, il convenuto ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di
respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
In sostanza, AP 1, dopo
aver fornito una propria versione dei fatti, ha criticato il primo giudice per
aver escluso la prescrizione del diritto di far valere i difetti dell’opera
effettuando una cernita arbitraria delle prove a sua disposizione, per non
avere negato ogni risarcimento in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO viste le
gravi colpe addebitabili alla committenza, per non avere limitato il danno da
porre a carico del convenuto a una somma pari alla sua mercede, essendo stato
il muro da sempre privo di fondamenta sicché i lavori da eseguire per i quali è
stato reclamato l’indennizzo erano necessari già prima dell’intervento
dell’appellante, che ne ha al limite velocizzato la necessità di esecuzione.
5. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
Contenendo
l’appello di AP 1 in buona parte delle semplici considerazioni di parte che non
si confrontano puntualmente con la decisione pretorile e che risultano pertanto
irricevibili, la presente decisione si limita ad analizzare unicamente le
contestazioni che possono essere considerate proposte in maniera
proceduralmente valida.
6. Preliminarmente
questa Camera non può esimersi dal condannare il tono con cui l’avvocato
dell’appellante ha fatto riferimento al giudice di prime cure per criticare
l’apprezzamento delle prove da lui effettuato: l’uso dell’espressione “novello
Sherlock Holmes” è inaccettabile - oltre che lesiva dell’obbligo di ogni
avvocato di mantenere un atteggiamento rispettoso verso i magistrati sancito
dall’art. 8 del Codice svizzero di deontologia - e svilisce inutilmente il
serio lavoro del magistrato, che deve essere criticato con argomenti e non con
attacchi personali.
Il
ripetersi di espressioni simili dovrà essere sanzionato con una multa
disciplinare.
7. Per AP 1 il Pretore
avrebbe sbagliato a considerare non credibile la testimonianza di __________ R__________
per aver sostenuto che, in occasione del suo sopralluogo del 6 maggio 2011, la
scarpata sottostante il muro non era sostenuta da pali o altro ma vi era solo
terreno naturale, mentre in realtà le palizzate erano già presenti, e in base
al fatto che lo schizzo allegato in causa sarebbe stato vergato sul retro di
una fattura. Nella sua valutazione il primo giudice non avrebbe inoltre nemmeno
tenuto conto della testimonianza di __________ C__________ che avrebbe
confermato quanto detto da __________ R__________.
È per l’appellante più
probabile che un teste, a distanza di anni, si confonda su un particolare,
piuttosto che lo stesso menta per iscritto e sotto giuramento per aiutare una
persona che conosce poco più che di vista come nel caso concreto. Inoltre, che __________
R__________ abbia effettuato un sopralluogo con __________ S__________ in data
6 maggio 2011 sarebbe pure confermato dallo scritto 30 aprile 2015 da lui
inviato al convenuto e prodotto agli atti quale doc. 2.
7.1. Il Pretore, dopo aver
appurato che l’incontro del 6 maggio 2011 tra __________ R__________ e il
defunto marito dell’attrice era suffragato unicamente dalla testimonianza
dell’estensore della lettera del 30 aprile 2015, ossia proprio __________ R__________,
ha ricordato che AO 1 aveva sostenuto di aver preso conoscenza di questo
scritto solo in corso di causa, negando che si sarebbe mai svolto un
sopralluogo alla presenza di suo marito durante il quale si sarebbe discusso
del muro. Oltre a ciò ha considerato che __________ R__________ aveva
dichiarato in occasione della sua deposizione che la scarpata sottostante il
muro non era sostenuta da pali o altro ma che “c’era solo il terreno
naturale” e che questo era in palese contrasto con la realtà dei fatti
ritenuto che, essendo i lavori di competenza del convenuto conclusi a inizio
agosto 2010, la palizzata era forzatamente già presente. A questo andava aggiunto,
secondo il Pretore, pure il fatto che l’originale dello schizzo prodotto dal
convenuto quale doc. III° sembrerebbe essere stato steso sul retro di una
fattura datata 21 aprile 2011, precedente quindi di due settimane il “presunto
sopralluogo” del 6 maggio 2011. Pertanto, a suo giudizio: “Questi
elementi, o meglio, queste incongruenze, non permettono di considerare siccome
probante il documento in questione e ciò neppure alla luce della testimonianza
di __________ R__________, che si rivela contraddittoria quantomeno in merito
alla tempistica degli eventi.” (sentenza 5 marzo 2020 consid. 6 pag. 9
i.f.), con la conseguenza che egli ha maturato il convincimento che “il
convenuto non sia riuscito a dimostrare la perenzione del diritto alla garanzia
dell’attrice, e, segnatamente, non abbia dimostrato che i difetti oggetto di
questa causa fossero noti all’attrice già da prima dell’ottobre del 2014.”
(ibidem, pag. 10).
7.2. Nella valutazione delle prove testimoniali
ai sensi dell’art. 157 CPC, che non godono di per sé di alcun credito
aprioristico di veridicità o di concludenza, il giudice deve considerare, tra
le altre cose, la vicinanza a una parte, la lontananza temporale e l’eventuale
coinvolgimento nella fattispecie del testimone. A ogni buon conto le
dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze
istruttorie (Trezzini, Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 1, n. 89 segg. ad art. 157 CPC). Si può così scostarsi dal contenuto di
una testimonianza se questa si trova in manifesta discordanza con quanto emerge
dalle altre prove e testimonianze, al punto da farla apparire inveritiera e
poco credibile.
7.3. Nella fattispecie,
corrisponde al vero che il teste __________ R__________ (sentito il 24 gennaio
2018) ha confermato di aver effettuato un sopralluogo con il marito
dell’attrice in data 6 maggio 2011 per discutere della stabilizzazione del muro
di sostegno in granito e altri piccoli lavori, e di aver suggerito a
quest’ultimo, visto che questo pendeva in avanti a causa della mancanza di
fondamenta, di rinforzarlo con del beton, come da lui scritto nella lettera del
30 aprile 2015 (doc. III°). Per la preparazione del preventivo __________ R__________
ha pure dichiarato di aver incontrato in data 7 giugno 2011, nel parcheggio
sottostante alla proprietà, il rappresentante della H__________ SA __________ C__________.
Il teste ha pure
dichiarato di aver allestito, il 6 maggio 2011, direttamente sul cantiere, lo
schizzo da lui allegato al doc. III°. Inoltre ha sostenuto di aver rinunciato
al lavoro perché troppo occupato, di non essere più in grado di descrivere
fisicamente il signor __________ S__________ perché era passato troppo tempo,
che il muro davanti all’abitazione era di sasso, era vecchio e non aveva
fondamenta, che sopra al muro vi era un piazzale in granito e che tra il muro e
il piazzale vi era una crepa che dimostrava che esso si stava spostando verso
valle e che la scarpata sottostante non era sostenuta da pali o altro ma c’era
il terreno naturale.
Lo schizzo originale
prodotto dal teste in occasione della sua deposizione, disegnato su due fogli,
risulta effettivamente essere stato allestito sul retro di una fattura della
ditta __________ datata 21 aprile 2011 e sul retro di una mappa __________
della zona di __________ a __________ stampata da internet (doc. III°).
Dal canto suo __________ C__________,
impiegato di H__________ SA sentito in medesima data dal Pretore, ha confermato
di essere stato contattato da __________ R__________ nel giugno 2011 per
cercare un punto di carico con gli elicotteri in zona __________ e di essersi
recato il 7 giugno 2011 con lui in via __________ ove questi gli aveva mostrato
la zona soprastante dove c’era la casa di un suo cliente e dove avrebbe dovuto
essere trasportato materiale di costruzione, in modo che potesse stimare i
costi.
7.4. In base a quanto
precede, contrariamente alle conclusioni pretorili, la testimonianza di __________
R__________ in merito all’incontro con __________ S__________ del 6 maggio 2011
per discutere della stabilizzazione del muro, la cui necessità era risultata
evidente dall’inclinazione dello stesso verso valle e dalle crepe riscontrate
sulla terrazza, risulta credibile e confortata dalla parallela deposizione di __________
C__________. In effetti come rettamente sostenuto dall’appellante, quest’ultimo
ha attestato che nel maggio/giugno 2011 __________ R__________ aveva valutato
con la sua società le modalità di trasporto del materiale sino all’abitazione dell’attrice
e del defunto marito.
Incomprensibile è la
motivazione secondo la quale l’aver allestito uno schizzo sul retro di una
fattura risalente a due settimane prima del sopralluogo costituisca un elemento
a favore dell’inaffidabilità del teste, ritenuto che solo il contrario, cioè
l’averlo disegnato su un documento datato posteriormente al 6 maggio 2011,
avrebbe legittimamente dato origine a dei dubbi.
Da nessuna parte
nell’incarto risultano poi motivi di inimicizia dei due testi nei confronti di AO
1, né loro particolari legami con AP 1 che possano indurre a ipotizzare che __________
R__________ abbia potuto tentare di favorire quest’ultimo deponendo il falso ed
esponendosi al rischio di una procedura penale per falsa testimonianza nel caso
in cui ciò fosse emerso.
L’incongruenza relativa al
fatto che tale testimone ha erroneamente dichiarato che il pendio non era al
momento del suo sopralluogo ancora stato terrazzato con sostegni in legno è
certamente degna di nota, ma non costituisce di per sé una mancanza a tal punto
grave da rendere nulla tutta la sua deposizione. Egli stesso aveva in effetti
poco prima dichiarato che, visto lungo tempo trascorso dai fatti, oltre 6 anni,
non era più in grado di descrivere il signor __________ S__________, sicché è
del tutto verosimile che non ricordasse nemmeno come era strutturato il terreno
adiacente e abbia potuto in buona fede confondersi. L’errore è a maggior ragione
giustificabile se si considera che lo scopo del sopralluogo non era quello di
sistemare la scarpata - i cui difetti nemmeno l’attrice ha mai allegato essersi
a quel momento già palesati – ma trovare una soluzione per il muro, sul quale
si sono verosimilmente concentrate le sue attenzioni.
7.5. Per questi motivi, su
tale aspetto l’appello può essere accolto. Ne consegue che deve considerarsi
accertato che __________ S__________ già nel maggio 2011 era a conoscenza dei
difetti del muro.
Essendo egli parte del
contratto in qualità di committente, unitamente alla moglie, la notifica
effettuata il 22 ottobre 2014 da AO 1 è indubbiamente tardiva e l’opera deve
ritenersi approvata ai sensi dell’art. 370 cpv. 3 CO. I relativi diritti sono
pertanto perenti.
Diversa è la questione per
quanto concerne i terrazzamenti del pendio che, come appena scritto, di tutta
evidenza non sono stati oggetto di discussione tra __________ S__________ e __________
R__________ nel 2011 e per i quali dunque non è possibile appurare una
conoscenza dei difetti - ossia diametro dei pali insufficiente, infissione
insufficiente, filo di ferro quale tirante, legatura con filo di ferro di
diametro insufficiente e legname troppo fessurato (sentenza impugnata, consid.
12.1 pag. 13) - da parte della committenza anteriore al fine settimana del
18/19 ottobre 2014. Per essi la notifica deve essere ritenuta tempestiva.
Essendo tutte le richieste
di indennizzo dei costi cagionati dall’erronea esecuzione del muro di sostegno
da respingere, in discussione rimane unicamente l’indennizzo dei costi da
sopportare a seguito dei difetti riscontrati ai terrazzamenti della scarpata,
riconosciuti dal Pretore per fr. 14'809.30, nonché della quota parte dei costi
per il permesso di costruzione, delle spese di cui all’inc. CA.2015.8, della
tassa per la procedura esecutiva, delle spese per la perizia dello studio D__________
e per la perizia dell’arch. P__________ e delle spese legali preprocessuali.
8. L’appellante reclama
l’applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, omessa dal primo giudice nonostante
dovesse effettuarla d’ufficio in base il principio iura novit curia,
ritenuto che la committenza avrebbe consentito e addirittura contribuito a
cagionare e aggravare il danno, assumendo una persona non in grado di far
fronte alle esigenze formali (licenza di costruzione in particolare) e
materiali (calcoli statici, ecc.) che i lavori comportavano, che avrebbero
necessitato dei professionisti, e fornendogli indicazioni errate.
8.1. Il Pretore ha trattato
la questione in relazione all’applicazione dell’art. 369 CO, che prevede che il
committente non possa far valere i diritti accordatigli in caso di opera
difettosa se egli stesso ha causato i difetti mediante erronee ordinazioni.
L’applicazione della norma è stata da lui esclusa poiché il convenuto, gravato
dall’onere della prova, non ha saputo dimostrare, a fronte delle contestazioni
di controparte, di aver ricevuto determinate istruzioni e direttive dalla
committenza circa i lavori da eseguire e il modo in cui svolgerli, così come
non ha dimostrato di aver messo in guardia la committenza sui i rischi relativi
alla messa in atto di simili direttive e così come non ha provato di aver
declinato esplicitamente la sua responsabilità qualora dei potenziali difetti si
fossero effettivamente manifestati a seguito dell’esecuzione dei lavori. A
maggior ragione se si considera, ha sottolineato il primo giudice,
l’incongruenza tra quanto sostenuto negli allegati e quanto da lui dichiarato
in occasione della sua escussione, quando ha affermato che i coniugi AO 1 erano
a conoscenza che il muro andava rinforzato nelle fondamenta e che avevano
parlato di questo, senza mai accennare all’intervento di un’altra ditta.
8.2. Dottrina e giurisprudenza concordano nel
ritenere che, quando l'art. 369 CO non è applicabile, il giudice deve basarsi
per analogia sull'art. 44 cpv. 1 CO per la ripartizione del danno insito nei
difetti dell'opera (Gauch, Der
Werkvertrag, IV ed., Zurigo 1996, pag. 543 n. 2061 segg.; DTF 116 II 305
consid. 2 cc; 116 II 454 consid. 3b).
Nella
fattispecie, dunque, in linea teorica avrebbe dovuto essere esaminata
l’applicazione dell’art. 44 CO.
Tuttavia,
nel suo appello, AP 1 non spiega perché il Pretore avrebbe sbagliato a
considerare non provato che la committenza gli avrebbe impartito delle
istruzioni errate e non indica con sufficiente precisione neppure quali
sarebbero queste disposizioni.
Alla stessa stregua è pretestuoso
sostenere che alla committenza debba essere addossata la colpa d’aver
incaricato una persona non qualificata per l’esecuzione dei lavori, dopo che
questa tesi, già avanzata con la risposta, era stata nel dettaglio contestata
dall’attrice con la replica, rimanendo così, a fronte della mancata assunzione
di prove a suo favore, mera allegazione di parte. Non vi è prova, in
particolare, del fatto che la valutazione dei rischi per l’effettuazione dei
lavori commissionati necessitasse di qualifiche maggiori di quelle possedute
dall’appellante. D’altronde egli stesso ha sostenuto, nella sua risposta,
d’aver tentato di convincere __________ S__________ in occasione del
sopralluogo che ha preceduto i lavori, di “ricostruire il muro usando il
materiale che lo componeva, creando nuove fondamenta e una pendenza controriva
(verso monte)” (risposta 12 maggio 2017, ad II.1 pag. 2), ammettendo di
aver visto il problema e, di riflesso, di aver effettuato ciononostante
l’intervento.
A questo proposito va
aggiunto che non sono determinanti le qualifiche e le conoscenze effettivamente
possedute dall’appaltatore per stabilire una colpa del committente per
violazione della cura in eligendo, quanto piuttosto quelle che in base
alle modalità con cui questi si è offerto per effettuare i lavori,
rispettivamente alle conoscenze in materia di colui che gli ha dato l’incarico,
potevano essere legittimamente ritenute da quest’ultimo. Nella fattispecie, AP
1 non ha nemmeno mai allegato di aver informato la committenza del fatto che egli
non era in grado di effettuare dei lavori edili come quelli commissionatigli,
nonostante questo facesse parte dei doveri d’avviso e informazione contrattuali
e precontrattuali di ogni appaltatore scaturenti dal principio della buona fede
ai sensi dell’art. 2 CC, rispettivamente che le sue carenze professionali
fossero evidenti. D’altronde è dimostrato dall’inserzione per l’offerta delle
proprie prestazioni sulla __________ che egli stesso si dichiarava in grado di
effettuare lavori in muratura e in sasso, così come da giardiniere (doc. C).
Infine non va dimenticato
che, essendo rimasta in discussione unicamente la responsabilità per gli
interventi alla scarpata, indubbiamente meno impegnativi sia dal punto di vista
tecnico che amministrativo, la sua incompetenza (palesatasi solo a posteriori)
era ancor più difficile da riconoscere per i committenti.
La contestazione, oltre
che irricevibile, risulta infondata nel merito.
9. Sempre in merito
alla quantificazione del danno, l’appellante ha poi sostenuto che la
conclusione del primo giudice striderebbe con il più comune buon senso poiché
esso al massimo corrisponderebbe all’importo pagatogli.
In tal modo egli si è
limitato a esporre la propria tesi senza neppure spiegarne le ragioni, sicché
la censura risulta irricevibile per carente motivazione.
Ciò detto, vista la
tardività della notifica dei difetti al muro con terrazzamento in granito,
restano come accennato da risarcire solo i danni connessi alla carente
esecuzione delle palizzate di sostegno della scarpata, mentre devono essere
respinte le richieste di indennizzo scaturenti dalla cattiva esecuzione dei
lavori di muratura.
Delle poste di danno
riconosciute dal Pretore sono pertanto sicuramente da respingere quella di fr.
31'995.60 per il rifacimento del lastricato della terrazza e quella di fr.
2'540.- relativi all’onorario dell’ing. __________ B__________ per il
monitoraggio del muro, mentre sicuramente da confermare sono i fr. 14'809.30
riconosciuti all’attrice per il rifacimento della struttura di sostegno della
scarpata. I costi di fr. 227.- della licenza edilizia possono pure essere
ammessi, poiché essa sarebbe stata in ogni caso necessaria anche per i
terrazzamenti della scarpata.
Sia i costi dell’inc.
CA.2015.8 per fr. 6'850.- avviato per l’ottenimento di una perizia a futura
memoria, allestita dall’ing. __________ B__________, che quelli della perizia
dello Studio D__________ SA di fr. 2’852.30, che quelli delle spese di
patrocinio pre-processuale di fr. 12'882.45, che quelli per l’onorario
dell’arch. __________ P__________ di fr. 1'200.- e la tassa della procedura
esecutiva di fr. 103.30 sono invece da ripartire in proporzione all’esito della
presente procedura. Quest’ultimo può essere percentualmente calcolato tenendo
conto del rapporto tra i costi sicuramente imputabili alle carenze del muro, di
complessivi fr. 34'535.60 (fr. 31'995.60 + fr. 2'540.-) e quelli imputabili a
quelle delle palizzate, di complessivi fr. 15'036.- (fr. 14'809.30 + fr.
227.-), rispetto alla loro somma, che corrisponde a circa 69.5% - 30.5%.
Di conseguenza possono
essere riconosciuti all’attrice anche fr. 2'089.25 per i costi dell’incarto
cautelare, fr. 869.95 per la perizia dello Studio D__________ SA, fr. 3'929.15
per le spese legali preprocessuali, fr. 366.- per l’onorario dell’architetto e
fr. 31.50 per le spese esecutive.
Complessivamente il
convenuto deve quindi essere condannato a versare all’attrice fr. 22'322.15
(fr. 14'809.30 + fr. 227.- + fr. 2'089.25 + fr. 3'929.15 + fr. 366.- + fr.
31.50 + fr. 869.95).
10. In definitiva, in
parziale accoglimento dell’appello del convenuto, quest’ultimo deve essere
condannato a pagare a AO 1 fr. 22'322.15, oltre interessi al 5% dal 18 ottobre
2014, data non censurata in questa sede.
Le spese giudiziarie di
primo e secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106
cpv. 2 CPC) e sono quindi imputate secondo le summenzionate percentuali.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello
17 aprile 2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
5 marzo 2020 della Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza AP 1 è condannato a pagare a AO 1 l’importo di fr. 22'322.15 oltre interessi
al 5% dal 18 ottobre 2014.
2.
Le
spese procedurali della presente procedura di complessivi fr. 9'400.- e quelle
della procedura di conciliazione di fr. 850.- 8CM.2016.133), già anticipate
dall’attrice, sono poste a carico del convenuto in ragione di fr. 3'160.- (fr.
2'900.- + fr. 260.-) e a carico dell’attrice in ragione di fr. 7'090.- (fr.
6'500.- + fr. 590.-). L’attrice rifonderà inoltre al convenuto fr. 4'297.40 a
titolo di ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 3’000.- sono poste a carico dell’appellante in ragione
di fr. 1’000.- e dell’appellata in ragione di fr. 2'000.-. L’appellata
rifonderà inoltre fr. 1’500.- a AP 1 a titolo di ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).