12.2020.46
Contratto di lavoro; scelta del rimedio giuridico errato
27 gennaio 2021Italiano14 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.46
Lugano
27 gennaio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2019.338
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 1°
ottobre 2019 da
AO
1
rappr. da: PA 1,
Contro
AP
1
rappr. da: RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 9'421.30 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2019 e spese
esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE __________
dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto, che con osservazioni
scritte 25 ottobre 2019 ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto,
in via riconvenzionale, di condannare AO 1 al pagamento a suo favore di fr.
11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018 nonché l’annullamento
dell’esecuzione di cui al PE __________ dell’UE di Lugano e in via subordinata,
in caso di accoglimento della domanda principale, che la pretesa fatta valere
nell’azione creditoria della AO 1 sia tacitata per raggiunta compensazione,
considerata la somma di fr. 11'431.68 lordi dovutagli, e che la società attrice
venga condannata a pagargli la restante differenza di fr. 2'177.17 netti oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2018, nonché che l’esecuzione di cui al PE __________
dell’UE di Lugano venga annullata;
ritenuto che con osservazioni alla risposta con
domanda riconvenzionale (recte: replica e risposta riconvenzionale) e con
domanda di mutazione dell’azione 3 dicembre 2019 AO 1 ha chiesto che la domanda
riconvenzionale fosse respinta, mentre in merito alla petizione, ha chiesto che
ne venisse ammessa la modifica nel senso di condannare il convenuto al
pagamento di un importo complessivo di fr. 18'842.60, in via sussidiaria di fr.
9'421.30, oltre interessi del 5% a far tempo dal 20 febbraio 2019 e spese
esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE __________
dell’UE di Lugano;
rilevato che con osservazioni 7 gennaio 2020 AP 1 si è
opposto alla domanda di mutazione dell’azione;
preso atto che in occasione del dibattimento del 21
febbraio 2020, all’inizio del quale l’attrice ha prodotto un allegato scritto
di replica alla domanda di mutazione dell’azione, entrambe le parti si sono
riconfermate nelle rispettive posizioni;
ricordato che su queste pretese il Pretore ha statuito
con sentenza 5 marzo 2020, accogliento parzialmente la petizione e condannando
di conseguenza AP 1 a pagare a AO 1 fr. 10'064.- oltre interessi al 5% dal 20 febbraio
2019, senza prelievo di tasse e spese e con compensazione delle ripetibili,
rispettivamente respingendo la domanda riconvenzionale, non prelevando nemmeno
in questo caso le relative spese processuali, ma condannando AP 1 a pagare alla
controparte fr. 1'800.- per ripetibili;
il convenuto, con
reclamo 20 aprile 2020, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione o, in via sussidiaria, di
accoglierla parzialmente condannandolo a pagare a AO 1 l’importo di fr. 7'093.93
oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2020, nonché di accogliere la domanda
riconvenzionale e condannare AO 1 a versargli fr. 11'431.68 lordi oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2018, il tutto con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 27 maggio 2020 ha
postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
AP 1 ha eseguito lavori per AO
1 dal primo trimestre del 2015 sino al 2017, con un rapporto contrattuale di
natura a quel momento non chiarita, tenuto conto del fatto che egli aveva
postulato l’affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI /IPG come
indipendente, fatturando a scadenze mensili complessivi fr. 56'700.- per il
2015, fr. 60'810.- per il 2016 e fr. 19'725.- per i primi mesi del 2017. Il 1°
maggio 2017 le parti hanno poi concluso un contratto di lavoro al 100% con un
salario lordo orario di fr. 27.80.
In data 27 febbraio 2018 AP 1 ha
inoltrato regolare disdetta del rapporto di lavoro a far tempo dal 31 marzo
2018.
Un’analisi a posteriori della situazione
lavorativa per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2016 effettuata dalla
suddetta Cassa cantonale, formalizzata con decisione 5 giugno 2018 e decisione
su opposizione del 14 agosto 2018, ha concluso per l’esistenza degli elementi
per stabilire che egli, negli anni 2015-2017, ha agito quale salariato della
società e non come lavoratore indipendente. Di conseguenza, essa ha
quantificato - tassandoli d’ufficio - gli oneri assicurativi non versati nel
periodo in questione in fr. 18'842.- e ne ha richiesto il pagamento a AO 1, che
ha saldato il debito entro i termini fissatile, per poi, con scritto del 31
agosto 2018 e sollecito dell’8 febbraio 2019, rivendicare da AP 1 la rifusione
di quanto versato.
In assenza di qualsivoglia reazione da
parte del suo ex dipendente, la società ha fatto spiccare nei suoi confronti
dall’UE di Lugano un precetto esecutivo (n. __________) per fr. 18'842.60 oltre
interessi dal 20 febbraio 2019 e accessori, al quale l’escusso ha interposto
tempestiva opposizione.
2.
Con petizione 1° ottobre 2019 AO
1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in
giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 per
ottenerne la condanna, fondandosi sulle disposizioni sull’indebito
arricchimento (art. 62 CO), al pagamento di fr. 9'421.30 più interessi a
partire dal 20 febbraio 2019, corrispondenti alla quota parte di ½ a carico del
lavoratore dipendente degli oneri sociali per il periodo 1° marzo 2013 – 31
dicembre 2016. Inoltre, l’attrice ha postulato la reiezione in via definitiva
dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
La parte convenuta si è opposta alla petizione con
osservazioni scritte (recte: risposta) 25 ottobre 2019 e ha formulato
parallelamente domanda riconvenzionale chiedendo di condannare l’attrice al
pagamento a suo favore di fr. 11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1°
maggio 2018, nonché l’annullamento dell’esecuzione di cui al PE __________ e,
nella denegata ipotesi di accoglimento della petizione, che tale pretesa
attorea venisse compensata con quella per ferie non godute e che l’attrice
fosse condannata a versare il saldo di fr. 2'177.17 netti oltre interessi.
Con
allegato di “osservazioni alla risposta con domanda riconvenzionale con
mutazione dell’azione” (recte: replica e risposta riconvenzionale con
domanda di mutazione dell’azione), l’attrice, oltre a chiedere la reiezione dell’azione
riconvenzionale, ha postulato che le fosse concessa la mutazione dell’azione e
che quindi, in via principale, AP 1 venisse condannato a pagarle fr. 18'842.60
oltre interessi con reiezione integrale dell’opposizione al PE n. __________
e, in via sussidiaria, che egli fosse condannato a pagarle fr. 9'421.30 oltre
interessi e che l’opposizione al PE in questione fosse rigettata in
proporzione, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Alla pretesa iniziale
AO 1 ha voluto così aggiungere fr. 9'421.30 corrispondenti alla quota restante
dell’intero ammontare da lei versato a saldo dello scoperto dei contributi
AVS/AI/IPG a seguito della tassazione d’ufficio da parte della Cassa cantonale
di compensazione.
Con
osservazioni 7 gennaio 2020 il convenuto si è opposto alla domanda di mutazione
dell’azione e ha chiesto la conferma integrale delle sue pretese così come
avanzate con la risposta.
In
occasione del dibattimento del 21 febbraio 2020 le parti si sono riconfermate
nelle proprie antitetiche allegazioni e domande, proponendo i propri mezzi di
prova.
3.
Con decisione 5 marzo 2020 il
Pretore, dopo aver respinto i mezzi di prova offerti dalle parti al
dibattimento del 21 febbraio 2019, ha accolto parzialmente la petizione
condannando AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di fr. 10'064.- oltre interessi al
5% dal 20 febbraio 2019, prescindendo dal prelievo di tasse e spese e
compensando le ripetibili, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale, per
la quale ha pure deciso di prescindere dal prelievo di tasse e spese ma ha
riconosciuto a AO 1 fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
In sostanza il primo giudice ha appurato che la
relazione instaurata tra le parti presentava materialmente gli elementi
caratteristici del contratto di lavoro, con conseguente obbligo per entrambe le
parti di pagare gli oneri sociali in ragione di metà ciascuna. Di riflesso,
egli ha dunque chiarito che AP 1 sottostava da subito agli obblighi del
lavoratore scaturenti dal contratto di lavoro, tra i quali il pagamento della
metà degli oneri sociali, e, dall’altro lato, parallelamente, era divenuto
titolare dei diritti ad esso riconosciuti, quali ad esempio il diritto alle
vacanze e quello a percepire un salario confacente ai CCL + CNL applicabili.
In questo senso, il Pretore ha stabilito che,
considerato lo statuto di dipendente del convenuto, egli non avrebbe dovuto
percepire, come avvenuto, fr. 30.- per ora di lavoro prestata, bensì fr. 27.80
lordi come da contratto del 1° maggio 2017, che ossequia il CCL dei giardinieri
e deve essere preso come modello anche per il periodo in esame. Di conseguenza,
rispetto ai fr. 137'235.- incassati al netto (non avendo il dipendente pagato
alcuna assicurazione sociale, da quanto risultava), AP 1 avrebbe dovuto
percepire un salario di fr. 127'171.- netti comprensivi di tredicesima, festivi
e vacanze, dai quali dedurre ancora gli oneri sociali a suo carico (metà) e
aggiungere la metà a carico del datore di lavoro. Sulla scorta di questo
ragionamento, egli ha quindi calcolato che il datore di lavoro aveva maturato
nei confronti della controparte un credito a saldo di fr. 10'064.- e ha
respinto la domanda riconvenzionale considerando che nei fr. 127'171.- citati
erano comprese le indennità per le vacanze, i festivi e la tredicesima.
4.
Con reclamo 20 aprile 2020 AP
1 ha postulato la riforma della decisione 5 marzo 2020 nel senso di respingere integralmente la petizione o,
in via sussidiaria, di accoglierla parzialmente condannandolo a pagare a AO 1
l’importo di fr. 7'093.93 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2020, nonché di
accogliere la domanda riconvenzionale e condannare AO 1 a versargli fr.
11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018, il tutto con protesta
di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 27 maggio 2020 la convenuta ha chiesto la
reiezione dell’impugnativa, pure con protesta di spese e ripetibili.
5.
L’art. 308 cpv. 1
lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali
di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore superiore ai
fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il
termine di 30 giorni (art. 311 CPC).
A fronte della sospensione del termine
d’impugnazione dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 in virtù dell’Ordinanza
sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini
del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, il rimedio inoltrato il 20 aprile
2020 nei confronti della sentenza del 5 marzo 2020 deve essere considerato
tempestivo.
6.
Il codice di procedura civile
federale prevede due principali vie di ricorso devolutive: l’appello e il
reclamo.
Il primo mezzo d’impugnazione ha natura
ordinaria e ha per oggetto la lite in quanto tale, sicché la decisione
impugnata non assume forza esecutiva (effetto sospensivo, art. 315 CPC), è
possibile procedere a un completo riesame nel merito sia in fatto che in
diritto (art. 310 CPC), la presa in considerazione di nova non è esclusa
(art. 317 CPC) ed è possibile una riforma del giudizio contestato.
Il reclamo, per contro, rappresenta un
mezzo d’impugnazione straordinario che mira unicamente al controllo della
decisione di primo grado, della quale non impedisce né il passaggio in
giudicato, né, di principio, l’esecuzione, essendo la concessione dell’effetto
sospensivo possibile solo in casi straordinari (art. 325 CPC). Esso consente un
esame limitato del giudizio (art. 320 CPC), non lascia spazio ai nova e
ha natura fondamentalmente cassatoria, fatta eccezione per le situazioni in cui
la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b).
La scelta tra questi due rimedi
giuridici, che si escludono a vicenda, dipende unicamente dalla natura della
sentenza impugnata o dal valore della controversia (art. 308, 309 e 319 CPC), non
dalla volontà delle parti, né dal tipo di procedimento, né dalle obiezioni
sollevate (STF 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.4).
La sistematica del CPC induce a
concludere che l’appello sia la via di ricorso prioritaria, mentre il reclamo
debba entrare in linea di conto solo nella misura in cui la decisione
contestata non sia contemplata tra i casi previsti dall’art. 308 CPC.
7.
Qualora un ricorrente scelga
erroneamente un mezzo d’impugnazione al posto di un altro, il ricorso deve
essere considerato irricevibile.
Tuttavia, solo in
determinate circostanze (ad es. per una manifesta inavvertenza), in
applicazione del divieto di eccessivo formalismo (art. 29 cpv. 1 Cst.), è
possibile procedere a una conversione. In tale evenienza il tribunale adito tratta
il ricorso inammissibile come ricorso di un altro tipo, se ne soddisfa le
condizioni.
La conversione è tuttavia
esclusa nel caso in cui l’avvocato sceglie coscientemente una via di ricorso
che non poteva ignorare essere errata (per quanto precede v. STF 5A_221/2018, 4
giugno 2018, consid. 3.3.1).
Secondo questa Camera i
principi che precedono sono validi per tutti coloro che sono autorizzati a
esercitare la rappresentanza professionale in giudizio (v. art. 68 cpv. 2 CPC)
e quindi non solo per gli avvocati.
8.
In concreto AP 1,
rappresentato da un’organizzazione sindacale, a fronte di un giudizio
pacificamente appellabile come correttamente precisato al punto 6 del
dispositivo, ha introdotto alla Camera civile dei reclami del Tribunale
d’appello un rimedio intitolato Reclamo, ha chiesto che il medesimo venga
accolto (in via principale nel senso di respingere la petizione, che era stata
accolta per un importo di fr. 10'064.-, nonché di accogliere la sua domanda
riconvenzionale condannando la controparte a versargli fr. 11'431.68). L’atto
di ricorso indica altresì che il termine di reclamo è ossequiato, richiama espressamente
l’art. 320 CPC (motivi di reclamo) e designa a più riprese l’insorgente quale
reclamante.
Visto quanto precede non vi è dubbio che l’organizzazione sindacale, cui
compete la rappresentanza professionale in giudizio (v. art. 68 cpv. 2 lett. d
CPC, 12 cpv. 1 lett. b LACPC, per quest’ultima v. RL 270.000) ha coscientemente
introdotto un rimedio di diritto che, con la dovuta diligenza, non poteva
ignorare essere errato e che pertanto dev’essere dichiarato irricevibile in
base a quanto esposto al considerando che precede.
9.
A titolo abbondanziale va
osservato che il gravame sarebbe irricevibile anche per carente motivazione
(art. 311 CPC), essendosi il ricorrente limitato a opporre una propria versione
dei fatti a quella del Pretore, omettendo di confrontarsi puntualmente con le
motivazioni contenute nella sentenza di primo grado.
10. Trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un
valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC), non si
prelevano spese processuali.
Le
ripetibili, quantificate in fr. 500.-, seguono la soccombenza.
Il valore litigioso ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale
federale non supera la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art.
74 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche art. 53 LTF).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 20 aprile
2020 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali. Il reclamante è condannato a versare alla controparte fr.
500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).