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Decisione

12.2020.46

Contratto di lavoro; scelta del rimedio giuridico errato

27 gennaio 2021Italiano14 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.46

Lugano

27 gennaio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2019.338

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 1°

ottobre 2019 da

AO

1

rappr. da: PA 1,

Contro

AP

1

rappr. da: RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto

al pagamento di fr. 9'421.30 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2019 e spese

esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE __________

dell’UE di Lugano;

domanda avversata dal convenuto, che con osservazioni

scritte 25 ottobre 2019 ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto,

in via riconvenzionale, di condannare AO 1 al pagamento a suo favore di fr.

11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018 nonché l’annullamento

dell’esecuzione di cui al PE __________ dell’UE di Lugano e in via subordinata,

in caso di accoglimento della domanda principale, che la pretesa fatta valere

nell’azione creditoria della AO 1 sia tacitata per raggiunta compensazione,

considerata la somma di fr. 11'431.68 lordi dovutagli, e che la società attrice

venga condannata a pagargli la restante differenza di fr. 2'177.17 netti oltre

interessi al 5% dal 1° maggio 2018, nonché che l’esecuzione di cui al PE __________

dell’UE di Lugano venga annullata;

ritenuto che con osservazioni alla risposta con

domanda riconvenzionale (recte: replica e risposta riconvenzionale) e con

domanda di mutazione dell’azione 3 dicembre 2019 AO 1 ha chiesto che la domanda

riconvenzionale fosse respinta, mentre in merito alla petizione, ha chiesto che

ne venisse ammessa la modifica nel senso di condannare il convenuto al

pagamento di un importo complessivo di fr. 18'842.60, in via sussidiaria di fr.

9'421.30, oltre interessi del 5% a far tempo dal 20 febbraio 2019 e spese

esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE __________

dell’UE di Lugano;

rilevato che con osservazioni 7 gennaio 2020 AP 1 si è

opposto alla domanda di mutazione dell’azione;

preso atto che in occasione del dibattimento del 21

febbraio 2020, all’inizio del quale l’attrice ha prodotto un allegato scritto

di replica alla domanda di mutazione dell’azione, entrambe le parti si sono

riconfermate nelle rispettive posizioni;

ricordato che su queste pretese il Pretore ha statuito

con sentenza 5 marzo 2020, accogliento parzialmente la petizione e condannando

di conseguenza AP 1 a pagare a AO 1 fr. 10'064.- oltre interessi al 5% dal 20 febbraio

2019, senza prelievo di tasse e spese e con compensazione delle ripetibili,

rispettivamente respingendo la domanda riconvenzionale, non prelevando nemmeno

in questo caso le relative spese processuali, ma condannando AP 1 a pagare alla

controparte fr. 1'800.- per ripetibili;

il convenuto, con

reclamo 20 aprile 2020, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione o, in via sussidiaria, di

accoglierla parzialmente condannandolo a pagare a AO 1 l’importo di fr. 7'093.93

oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2020, nonché di accogliere la domanda

riconvenzionale e condannare AO 1 a versargli fr. 11'431.68 lordi oltre

interessi al 5% dal 1° maggio 2018, il tutto con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 27 maggio 2020 ha

postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

AP 1 ha eseguito lavori per AO

1 dal primo trimestre del 2015 sino al 2017, con un rapporto contrattuale di

natura a quel momento non chiarita, tenuto conto del fatto che egli aveva

postulato l’affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI /IPG come

indipendente, fatturando a scadenze mensili complessivi fr. 56'700.- per il

2015, fr. 60'810.- per il 2016 e fr. 19'725.- per i primi mesi del 2017. Il 1°

maggio 2017 le parti hanno poi concluso un contratto di lavoro al 100% con un

salario lordo orario di fr. 27.80.

In data 27 febbraio 2018 AP 1 ha

inoltrato regolare disdetta del rapporto di lavoro a far tempo dal 31 marzo

2018.

Un’analisi a posteriori della situazione

lavorativa per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2016 effettuata dalla

suddetta Cassa cantonale, formalizzata con decisione 5 giugno 2018 e decisione

su opposizione del 14 agosto 2018, ha concluso per l’esistenza degli elementi

per stabilire che egli, negli anni 2015-2017, ha agito quale salariato della

società e non come lavoratore indipendente. Di conseguenza, essa ha

quantificato - tassandoli d’ufficio - gli oneri assicurativi non versati nel

periodo in questione in fr. 18'842.- e ne ha richiesto il pagamento a AO 1, che

ha saldato il debito entro i termini fissatile, per poi, con scritto del 31

agosto 2018 e sollecito dell’8 febbraio 2019, rivendicare da AP 1 la rifusione

di quanto versato.

In assenza di qualsivoglia reazione da

parte del suo ex dipendente, la società ha fatto spiccare nei suoi confronti

dall’UE di Lugano un precetto esecutivo (n. __________) per fr. 18'842.60 oltre

interessi dal 20 febbraio 2019 e accessori, al quale l’escusso ha interposto

tempestiva opposizione.

2.

Con petizione 1° ottobre 2019 AO

1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in

giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 per

ottenerne la condanna, fondandosi sulle disposizioni sull’indebito

arricchimento (art. 62 CO), al pagamento di fr. 9'421.30 più interessi a

partire dal 20 febbraio 2019, corrispondenti alla quota parte di ½ a carico del

lavoratore dipendente degli oneri sociali per il periodo 1° marzo 2013 – 31

dicembre 2016. Inoltre, l’attrice ha postulato la reiezione in via definitiva

dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

La parte convenuta si è opposta alla petizione con

osservazioni scritte (recte: risposta) 25 ottobre 2019 e ha formulato

parallelamente domanda riconvenzionale chiedendo di condannare l’attrice al

pagamento a suo favore di fr. 11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1°

maggio 2018, nonché l’annullamento dell’esecuzione di cui al PE __________ e,

nella denegata ipotesi di accoglimento della petizione, che tale pretesa

attorea venisse compensata con quella per ferie non godute e che l’attrice

fosse condannata a versare il saldo di fr. 2'177.17 netti oltre interessi.

Con

allegato di “osservazioni alla risposta con domanda riconvenzionale con

mutazione dell’azione” (recte: replica e risposta riconvenzionale con

domanda di mutazione dell’azione), l’attrice, oltre a chiedere la reiezione dell’azione

riconvenzionale, ha postulato che le fosse concessa la mutazione dell’azione e

che quindi, in via principale, AP 1 venisse condannato a pagarle fr. 18'842.60

oltre interessi con reiezione integrale dell’opposizione al PE n. __________

e, in via sussidiaria, che egli fosse condannato a pagarle fr. 9'421.30 oltre

interessi e che l’opposizione al PE in questione fosse rigettata in

proporzione, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Alla pretesa iniziale

AO 1 ha voluto così aggiungere fr. 9'421.30 corrispondenti alla quota restante

dell’intero ammontare da lei versato a saldo dello scoperto dei contributi

AVS/AI/IPG a seguito della tassazione d’ufficio da parte della Cassa cantonale

di compensazione.

Con

osservazioni 7 gennaio 2020 il convenuto si è opposto alla domanda di mutazione

dell’azione e ha chiesto la conferma integrale delle sue pretese così come

avanzate con la risposta.

In

occasione del dibattimento del 21 febbraio 2020 le parti si sono riconfermate

nelle proprie antitetiche allegazioni e domande, proponendo i propri mezzi di

prova.

3.

Con decisione 5 marzo 2020 il

Pretore, dopo aver respinto i mezzi di prova offerti dalle parti al

dibattimento del 21 febbraio 2019, ha accolto parzialmente la petizione

condannando AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di fr. 10'064.- oltre interessi al

5% dal 20 febbraio 2019, prescindendo dal prelievo di tasse e spese e

compensando le ripetibili, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale, per

la quale ha pure deciso di prescindere dal prelievo di tasse e spese ma ha

riconosciuto a AO 1 fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

In sostanza il primo giudice ha appurato che la

relazione instaurata tra le parti presentava materialmente gli elementi

caratteristici del contratto di lavoro, con conseguente obbligo per entrambe le

parti di pagare gli oneri sociali in ragione di metà ciascuna. Di riflesso,

egli ha dunque chiarito che AP 1 sottostava da subito agli obblighi del

lavoratore scaturenti dal contratto di lavoro, tra i quali il pagamento della

metà degli oneri sociali, e, dall’altro lato, parallelamente, era divenuto

titolare dei diritti ad esso riconosciuti, quali ad esempio il diritto alle

vacanze e quello a percepire un salario confacente ai CCL + CNL applicabili.

In questo senso, il Pretore ha stabilito che,

considerato lo statuto di dipendente del convenuto, egli non avrebbe dovuto

percepire, come avvenuto, fr. 30.- per ora di lavoro prestata, bensì fr. 27.80

lordi come da contratto del 1° maggio 2017, che ossequia il CCL dei giardinieri

e deve essere preso come modello anche per il periodo in esame. Di conseguenza,

rispetto ai fr. 137'235.- incassati al netto (non avendo il dipendente pagato

alcuna assicurazione sociale, da quanto risultava), AP 1 avrebbe dovuto

percepire un salario di fr. 127'171.- netti comprensivi di tredicesima, festivi

e vacanze, dai quali dedurre ancora gli oneri sociali a suo carico (metà) e

aggiungere la metà a carico del datore di lavoro. Sulla scorta di questo

ragionamento, egli ha quindi calcolato che il datore di lavoro aveva maturato

nei confronti della controparte un credito a saldo di fr. 10'064.- e ha

respinto la domanda riconvenzionale considerando che nei fr. 127'171.- citati

erano comprese le indennità per le vacanze, i festivi e la tredicesima.

4.

Con reclamo 20 aprile 2020 AP

1 ha postulato la riforma della decisione 5 marzo 2020 nel senso di respingere integralmente la petizione o,

in via sussidiaria, di accoglierla parzialmente condannandolo a pagare a AO 1

l’importo di fr. 7'093.93 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2020, nonché di

accogliere la domanda riconvenzionale e condannare AO 1 a versargli fr.

11'431.68 lordi oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2018, il tutto con protesta

di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con risposta 27 maggio 2020 la convenuta ha chiesto la

reiezione dell’impugnativa, pure con protesta di spese e ripetibili.

5.

L’art. 308 cpv. 1

lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali

di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore superiore ai

fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC).

A fronte della sospensione del termine

d’impugnazione dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 in virtù dell’Ordinanza

sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini

del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (COVID-19) del 20 marzo 2020, il rimedio inoltrato il 20 aprile

2020 nei confronti della sentenza del 5 marzo 2020 deve essere considerato

tempestivo.

6.

Il codice di procedura civile

federale prevede due principali vie di ricorso devolutive: l’appello e il

reclamo.

Il primo mezzo d’impugnazione ha natura

ordinaria e ha per oggetto la lite in quanto tale, sicché la decisione

impugnata non assume forza esecutiva (effetto sospensivo, art. 315 CPC), è

possibile procedere a un completo riesame nel merito sia in fatto che in

diritto (art. 310 CPC), la presa in considerazione di nova non è esclusa

(art. 317 CPC) ed è possibile una riforma del giudizio contestato.

Il reclamo, per contro, rappresenta un

mezzo d’impugnazione straordinario che mira unicamente al controllo della

decisione di primo grado, della quale non impedisce né il passaggio in

giudicato, né, di principio, l’esecuzione, essendo la concessione dell’effetto

sospensivo possibile solo in casi straordinari (art. 325 CPC). Esso consente un

esame limitato del giudizio (art. 320 CPC), non lascia spazio ai nova e

ha natura fondamentalmente cassatoria, fatta eccezione per le situazioni in cui

la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b).

La scelta tra questi due rimedi

giuridici, che si escludono a vicenda, dipende unicamente dalla natura della

sentenza impugnata o dal valore della controversia (art. 308, 309 e 319 CPC), non

dalla volontà delle parti, né dal tipo di procedimento, né dalle obiezioni

sollevate (STF 5A_46/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.4).

La sistematica del CPC induce a

concludere che l’appello sia la via di ricorso prioritaria, mentre il reclamo

debba entrare in linea di conto solo nella misura in cui la decisione

contestata non sia contemplata tra i casi previsti dall’art. 308 CPC.

7.

Qualora un ricorrente scelga

erroneamente un mezzo d’impugnazione al posto di un altro, il ricorso deve

essere considerato irricevibile.

Tuttavia, solo in

determinate circostanze (ad es. per una manifesta inavvertenza), in

applicazione del divieto di eccessivo formalismo (art. 29 cpv. 1 Cst.), è

possibile procedere a una conversione. In tale evenienza il tribunale adito tratta

il ricorso inammissibile come ricorso di un altro tipo, se ne soddisfa le

condizioni.

La conversione è tuttavia

esclusa nel caso in cui l’avvocato sceglie coscientemente una via di ricorso

che non poteva ignorare essere errata (per quanto precede v. STF 5A_221/2018, 4

giugno 2018, consid. 3.3.1).

Secondo questa Camera i

principi che precedono sono validi per tutti coloro che sono autorizzati a

esercitare la rappresentanza professionale in giudizio (v. art. 68 cpv. 2 CPC)

e quindi non solo per gli avvocati.

8.

In concreto AP 1,

rappresentato da un’organizzazione sindacale, a fronte di un giudizio

pacificamente appellabile come correttamente precisato al punto 6 del

dispositivo, ha introdotto alla Camera civile dei reclami del Tribunale

d’appello un rimedio intitolato Reclamo, ha chiesto che il medesimo venga

accolto (in via principale nel senso di respingere la petizione, che era stata

accolta per un importo di fr. 10'064.-, nonché di accogliere la sua domanda

riconvenzionale condannando la controparte a versargli fr. 11'431.68). L’atto

di ricorso indica altresì che il termine di reclamo è ossequiato, richiama espressamente

l’art. 320 CPC (motivi di reclamo) e designa a più riprese l’insorgente quale

reclamante.

Visto quanto precede non vi è dubbio che l’organizzazione sindacale, cui

compete la rappresentanza professionale in giudizio (v. art. 68 cpv. 2 lett. d

CPC, 12 cpv. 1 lett. b LACPC, per quest’ultima v. RL 270.000) ha coscientemente

introdotto un rimedio di diritto che, con la dovuta diligenza, non poteva

ignorare essere errato e che pertanto dev’essere dichiarato irricevibile in

base a quanto esposto al considerando che precede.

9.

A titolo abbondanziale va

osservato che il gravame sarebbe irricevibile anche per carente motivazione

(art. 311 CPC), essendosi il ricorrente limitato a opporre una propria versione

dei fatti a quella del Pretore, omettendo di confrontarsi puntualmente con le

motivazioni contenute nella sentenza di primo grado.

10. Trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un

valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC), non si

prelevano spese processuali.

Le

ripetibili, quantificate in fr. 500.-, seguono la soccombenza.

Il valore litigioso ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale

federale non supera la soglia di fr. 15'000.- prevista dall’art.

74 cpv. 1 lett. a LTF (v. anche art. 53 LTF).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar,

decide:

1. Il reclamo 20 aprile

2020 di AP 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali. Il reclamante è condannato a versare alla controparte fr.

500.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

-

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).