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Decisione

12.2020.50

Società anonima - scioglimento per lacune organizzative - appello

22 ottobre 2020Italiano7 min

12.2020.50

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2020.50

Lugano

22 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.290 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud - promossa con istanza 13 marzo

2020 da

AO

1

contro

AP

1

rappr. da RA 1

chiedente l’adozione delle

misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’amministrazione;

nell’ambito della quale il

Pretore, con decisione 23 aprile 2020, ha pronunciato lo scioglimento della

convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili

al fallimento;

ed ora sul “Rekurs/Beschwerde”

1° maggio 2020, poi tradotto in lingua italiana il 15 maggio 2020, con cui la

convenuta ha chiesto “di prorogare di due mesi il termine previsto per

l’avvio della procedura di liquidazione con successivo fallimento”;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con istanza 13 marzo

2020 l’AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-sud la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa,

priva dell’amministrazione (cfr. doc. A) e invano diffidata con pubblicazione

sul FUSC del 19 novembre 2019 (doc. B) a ripristinare entro 30 giorni la

situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2bis ORC), fossero adottate le misure

necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 1bis e art. 941a cpv. 1

CO);

che con ordinanza 24 marzo 2020, pubblicata

sul FUCT del 27 marzo 2020, il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine

di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte con l’avvertenza che

in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza

ed agli atti;

che, preso atto che la convenuta aveva

lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 23 aprile 2020,

pubblicata sul FUCT del 28 aprile 2020, il Pretore, in applicazione dell’art.

731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha

ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che con “Rekurs/Beschwerde”

(recte: appello) 1° maggio 2020, poi tradotto in italiano su richiesta

della scrivente Camera il 15 maggio 2020, la convenuta, dopo aver spiegato che

Considerandi

“abbiamo discusso in merito agli ulteriori progressi di questa società con

il rappresentante legale della società, il signor P__________ __________, deceduto

il 20 marzo 2020”,

rispettivamente che “il lavoro necessario in

relazione ai documenti relativi a AP 1 è stato reso notevolmente più difficile

o quasi impossibile dagli sviluppi in corso in relazione a COVID-19 e dalle

conseguenti restrizioni”, ha in sostanza chiesto, “per poter valutare

gli effetti esatti della decisione del Pretore sui nostri precedenti rapporti

commerciali ed eventualmente reagire con ulteriori misure, di prorogare di due

mesi il termine previsto per l’avvio della procedura di liquidazione con

successivo fallimento”;

che l’appello in questione

è irricevibile, atteso che la convenuta, oltre a non aver chiesto di annullare

o di riformare la decisione pretorile (la richiesta di prorogare il termine

previsto per l’avvio della liquidazione non essendo tale), nemmeno ha spiegato

le ragioni di fatto e di diritto per cui la stessa sarebbe stata errata e con

ciò da correggere (art. 311 cpv. 1 CPC); lo stesso sarebbe stato in ogni caso da

respingere anche nel merito, essendo incontestabile che la decisione di

pronunciare il suo scioglimento e di ordinarne la liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in

effetti permesso di accertare che la convenuta, in modo del tutto inspiegabile

e incomprensibile, non aveva reagito né alla richiesta dell’istante di

ripristinare la situazione legale formulata con la pubblicazione sul FUSC del

19.

novembre 2019 (doc. B), né all’ordinanza 24 marzo 2020 con cui il Pretore le

aveva assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte con

l’avvertenza che in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in

base all’istanza ed agli atti, per cui da questo comportamento il giudice di

prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato

seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante

(TF 4A_158/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 2.1.6, 4A_706/2012 del 29 luglio

2013.

consid. 2.2.2, 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.1.3);

che oltretutto la

convenuta, pur essendo stata resa attenta in tal senso da questa Camera con due

ulteriori scritti del 18 maggio e del 25 agosto 2020, neppure ha poi provveduto

a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo

nella procedura ricorsuale (ciò che, in base alla dottrina e alla

giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che

presentava lacune nell’organizzazione, cfr.

Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne

Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von

Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369

consid. 11.4.3), nonostante abbia avuto a disposizione oltre 5 mesi, ossia ben 3

mesi in più di quelli chiesti con il suo appello;

che quand’anche, per

ipotesi, l’appello in questione potesse essere considerato una domanda di

restituzione del termine ex art. 148 CPC ed in particolare del termine per

presentare le osservazioni scritte all’istanza, lo stesso sarebbe stato comunque

da destinato all’insuccesso, la convenuta non avendo addotto e provato di non

aver avuto colpa della sua inosservanza o di averne avuta solo in lieve misura

(art. 148 cpv. 1 CPC): da una parte essa si è limitata ad affermare in modo

generico di aver a suo tempo avuto non meglio precisate discussioni “in

merito agli ulteriori progressi di questa società”

con il poi

defunto P__________ __________, ma nemmeno ha provato che quest’ultimo, che dall’ottobre

2019.

non era più un suo organo (cfr. doc. A), fosse stato nuovamente designato quale

suo rappresentante legale; dall’altra non ha spiegato quale sarebbe stata la

rilevanza del fatto che “il lavoro necessario in relazione ai documenti relativi

a AP 1 è stato reso notevolmente più difficile o quasi impossibile dagli sviluppi

in corso in relazione a COVID-19 e dalle conseguenti restrizioni”;

che

le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di

un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della convenuta

(doc. A; TF 4A_106/2010 del 22 giugno 2010 consid. 6, 4A_278/2010 dell’8 luglio

2010.

consid. 6, 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili

all’istante, che per altro neppure è stato invitato a presentare una risposta

all’appello;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. Il “Rekurs/Beschwerde” 1°/15 maggio 2020

di AP 1 è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico di AP 1. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).