12.2020.50
Società anonima - scioglimento per lacune organizzative - appello
22 ottobre 2020Italiano7 min
12.2020.50
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2020.50
Lugano
22 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.290 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud - promossa con istanza 13 marzo
2020 da
AO
1
contro
AP
1
rappr. da RA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’amministrazione;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 23 aprile 2020, ha pronunciato lo scioglimento della
convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili
al fallimento;
ed ora sul “Rekurs/Beschwerde”
1° maggio 2020, poi tradotto in lingua italiana il 15 maggio 2020, con cui la
convenuta ha chiesto “di prorogare di due mesi il termine previsto per
l’avvio della procedura di liquidazione con successivo fallimento”;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 13 marzo
2020 l’AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-sud la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa,
priva dell’amministrazione (cfr. doc. A) e invano diffidata con pubblicazione
sul FUSC del 19 novembre 2019 (doc. B) a ripristinare entro 30 giorni la
situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2bis ORC), fossero adottate le misure
necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 1bis e art. 941a cpv. 1
CO);
che con ordinanza 24 marzo 2020, pubblicata
sul FUCT del 27 marzo 2020, il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine
di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte con l’avvertenza che
in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza
ed agli atti;
che, preso atto che la convenuta aveva
lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 23 aprile 2020,
pubblicata sul FUCT del 28 aprile 2020, il Pretore, in applicazione dell’art.
731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha
ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che con “Rekurs/Beschwerde”
(recte: appello) 1° maggio 2020, poi tradotto in italiano su richiesta
della scrivente Camera il 15 maggio 2020, la convenuta, dopo aver spiegato che
Considerandi
“abbiamo discusso in merito agli ulteriori progressi di questa società con
il rappresentante legale della società, il signor P__________ __________, deceduto
il 20 marzo 2020”,
rispettivamente che “il lavoro necessario in
relazione ai documenti relativi a AP 1 è stato reso notevolmente più difficile
o quasi impossibile dagli sviluppi in corso in relazione a COVID-19 e dalle
conseguenti restrizioni”, ha in sostanza chiesto, “per poter valutare
gli effetti esatti della decisione del Pretore sui nostri precedenti rapporti
commerciali ed eventualmente reagire con ulteriori misure, di prorogare di due
mesi il termine previsto per l’avvio della procedura di liquidazione con
successivo fallimento”;
che l’appello in questione
è irricevibile, atteso che la convenuta, oltre a non aver chiesto di annullare
o di riformare la decisione pretorile (la richiesta di prorogare il termine
previsto per l’avvio della liquidazione non essendo tale), nemmeno ha spiegato
le ragioni di fatto e di diritto per cui la stessa sarebbe stata errata e con
ciò da correggere (art. 311 cpv. 1 CPC); lo stesso sarebbe stato in ogni caso da
respingere anche nel merito, essendo incontestabile che la decisione di
pronunciare il suo scioglimento e di ordinarne la liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in
effetti permesso di accertare che la convenuta, in modo del tutto inspiegabile
e incomprensibile, non aveva reagito né alla richiesta dell’istante di
ripristinare la situazione legale formulata con la pubblicazione sul FUSC del
19.
novembre 2019 (doc. B), né all’ordinanza 24 marzo 2020 con cui il Pretore le
aveva assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte con
l’avvertenza che in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in
base all’istanza ed agli atti, per cui da questo comportamento il giudice di
prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato
seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante
(TF 4A_158/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 2.1.6, 4A_706/2012 del 29 luglio
2013.
consid. 2.2.2, 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.1.3);
che oltretutto la
convenuta, pur essendo stata resa attenta in tal senso da questa Camera con due
ulteriori scritti del 18 maggio e del 25 agosto 2020, neppure ha poi provveduto
a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo
nella procedura ricorsuale (ciò che, in base alla dottrina e alla
giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che
presentava lacune nell’organizzazione, cfr.
Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne
Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von
Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369
consid. 11.4.3), nonostante abbia avuto a disposizione oltre 5 mesi, ossia ben 3
mesi in più di quelli chiesti con il suo appello;
che quand’anche, per
ipotesi, l’appello in questione potesse essere considerato una domanda di
restituzione del termine ex art. 148 CPC ed in particolare del termine per
presentare le osservazioni scritte all’istanza, lo stesso sarebbe stato comunque
da destinato all’insuccesso, la convenuta non avendo addotto e provato di non
aver avuto colpa della sua inosservanza o di averne avuta solo in lieve misura
(art. 148 cpv. 1 CPC): da una parte essa si è limitata ad affermare in modo
generico di aver a suo tempo avuto non meglio precisate discussioni “in
merito agli ulteriori progressi di questa società”
con il poi
defunto P__________ __________, ma nemmeno ha provato che quest’ultimo, che dall’ottobre
2019.
non era più un suo organo (cfr. doc. A), fosse stato nuovamente designato quale
suo rappresentante legale; dall’altra non ha spiegato quale sarebbe stata la
rilevanza del fatto che “il lavoro necessario in relazione ai documenti relativi
a AP 1 è stato reso notevolmente più difficile o quasi impossibile dagli sviluppi
in corso in relazione a COVID-19 e dalle conseguenti restrizioni”;
che
le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di
un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della convenuta
(doc. A; TF 4A_106/2010 del 22 giugno 2010 consid. 6, 4A_278/2010 dell’8 luglio
2010.
consid. 6, 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2), seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili
all’istante, che per altro neppure è stato invitato a presentare una risposta
all’appello;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. Il “Rekurs/Beschwerde” 1°/15 maggio 2020
di AP 1 è respinto nella misura in
cui è ricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico di AP 1. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).