12.2020.51
Contratto a favore di terzi nella forma imperfetta e perfetta
22 febbraio 2021Italiano22 min
I. L’appello 4 maggio
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.51
Lugano
22 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2017.267 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 -
promossa con petizione (azione parziale) 18 luglio 2017 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento in via principale di EUR 23'000.- e di
USD 4'500.-, in via subordinata di EUR 27'200.90 e in via ancor più subordinata
di EUR 23'000.- e di CHF 4'482.36, in tutti i casi oltre agli interessi al 5%
dal 27 novembre 2009, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 3 marzo 2020
ha respinto;
appellante l'attore con
appello 4 maggio 2020, con cui ha chiesto in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata
l’annullamento della decisione pretorile con rinvio dell’incarto al primo
giudice per una nuova pronuncia nel senso dei considerandi, il tutto
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 19 giugno 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 22 luglio 2020 dell’attore;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Non
soddisfatta dei consulenti che l’avevano sino ad allora affiancata
nell’amministrazione del suo ingente patrimonio e intenzionata a dar vita con
parte dello stesso ad un progetto volto alla realizzazione di “terreni
coltivabili e strutture abitative autosufficienti, in armonia con l’ambiente
naturale”, AO 1i (in seguito anche: AO 1), a quel tempo titolare
segnatamente di 12'997 azioni della società S__________ F__________ __________
in deposito presso __________ (doc. M), con “lettera d’incarico” 14
ottobre 2009 (doc. B inc. n. CM.2017.67), firmata per accettazione da AP 1 (in
seguito anche: AP 1), ha affidato a quest’ultimo l’incarico di studiare,
revisionare e valutare il suo portafoglio titoli, di ricercare potenziali
acquirenti di quelle azioni e di supportarla nella vendita delle stesse al
miglior prezzo possibile, ritenuto che “al verificarsi della vendita, la
metà della differenza tra la valorizzazione base di USD 800.- per azione ed il maggior
prezzo di vendita effettivamente realizzato, al netto dei costi sostenuti da AO
1 per il compenso dei collaboratori, verrà messa a disposizione di AP 1 (di
seguito la “Quota AP 1”) nei seguenti modi: a) l’1% della differenza tra il
ricavato netto realizzato dalla vendita delle azioni (al netto dei costi per i collaboratori)
e la somma di USD 800.- per ogni azione venduta, fino ad una somma massima di
EUR 25'000.-, sarà pagato a AP 1 come compenso personale, mediante le modalità
che dallo stesso verranno indicate per tempo ad AO 1; b) la somma restante,
quale differenza tra la Quota AP 1 ed il compenso al punto precedente, verrà
donata da AO 1 ad una fondazione creata da AP 1 (di seguito “la Fondazione”),
con sede in Italia, che avrà lo scopo di realizzare un villaggio alpino
autosufficiente ed ecosostenibile, in cui verranno sviluppate e sostenute le
attività di produzione agricola diretta, di trasformazione di prodotti
biologici e quanto necessario al fine di un’autosussistenza per i tempi futuri
(di seguito il “Progetto Villaggio”). I pagamenti al punto a) e b) saranno
contestuali alla conclusione della vendita delle azioni; nell’ipotesi in cui a
quel tempo la Fondazione non sia ancora istituita e non sia in grado di
ricevere la donazione, l’importo andrà versato direttamente a AP 1, nelle
modalità che lui stesso indicherà per tempo, avendo cura di tutelare la persona
di AO 1 ai fini fiscali. Anche in questo secondo caso AP 1 sarà vincolato ad
utilizzare la somma per la realizzazione del Progetto Villaggio”.
Nel corso del mese di
novembre 2009 AO 1 è riuscita a vendere tutte le sue azioni della società S__________
F__________ __________ ad un prezzo medio di USD 1'555.46 per azione, ciò che
le ha permesso di incassare, al netto delle provvigioni bancarie, USD
20'155'711.92 (doc. D inc. n. CM.2017.67).
2. Con petizione
(azione parziale) 18 luglio 2017, motivata solo in sede di dibattimento, AP 1,
al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in
giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenerne la condanna al pagamento in via principale di EUR 23'000.- e di USD
4'500.-, in via subordinata di EUR 27'200.90 e in via ancor più subordinata di
EUR 23'000.- e di CHF 4'482.36, in tutti i casi oltre agli interessi al 5% dal
27 novembre 2009. Egli, in estrema sintesi, ha preteso l’integralità del
compenso personale previsto dal punto a) della “lettera d’incarico” (EUR
25'000.-, tolte le spese per i collaboratori di EUR 2'000.-) e una prima
porzione delle somme risultanti dal punto b) della “lettera d’incarico”
(USD 4'500.-, o EUR 4'200.90 o ancora CHF 4'482.36).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore con decisione 3 marzo 2020 ha respinto la petizione, ponendo la tassa
di giustizia e le spese di complessivi di CHF 3'000.- a carico dell’attore,
tenuto altresì a rifondere alla controparte CHF 5’500.- per ripetibili.
4. Con l’appello 4 maggio
2020 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 19 giugno 2020
(a cui ha poi fatto seguito la replica spontanea 22 luglio 2020), l’attore ha
chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento della decisione
pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova pronuncia nel
senso dei considerandi, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
5. Il Pretore, dopo aver concluso per l’applicabilità del
diritto svizzero, ha innanzitutto disatteso alcune eccezioni processuali
sollevate dalla convenuta: per quanto è qui ancora d’interesse, egli ha escluso
che la sentenza resa dalla Corte di appello di __________ (doc. 1) nella causa civile promossa a suo tempo da Fondazione
V__________ nei confronti della convenuta e avente per oggetto le somme
risultanti dal punto b) della “lettera d’incarico” potesse ostare
all’emanazione del suo giudizio siccome costitutiva di regiudicata materiale, non essendo stato provato che quella fondazione,
tuttora esistente, si identificasse con l’attore in virtù del principio della
trasparenza, e ha rilevato che quest’ultimo non aveva manifestamente abusato
del suo diritto per aver promosso, sempre con riferimento alla pretesa
risultante dal punto b) della “lettera d’incarico”, un’azione parziale limitata solo a un’infima
parte della stessa (cfr. Curchod/Gonczy, L’action partielle, in: AJP 2019 p.
803 segg. e 809; TF 4A_111/2016 del 24 giugno 2016 consid. 4.6).
Ciò premesso, ha ritenuto
che in occasione della sottoscrizione della “lettera d’incarico” le
parti avessero in realtà inteso pattuire una semplice obbligazione naturale,
ovvero un vincolo giuridico che presupponeva gli stessi elementi di
un’obbligazione ordinaria (un creditore, un debitore, una prestazione
determinata o determinabile, positiva o negativa), ma che non poteva essere
oggetto dell’azione in giustizia: le “motivazioni” addotte in quel
documento, segnatamente il passaggio in cui era stato precisato che “nel
rispetto di quanto detto il presente accordo viene redatto in un unico
esemplare, AP 1 non ne tratterrà alcuna copia, perché il suo scopo non è e non
sarà mai quello di rivalersi su AO 1 …”, lasciavano in effetti sorgere
qualche dubbio sull’esistenza di una rinuncia dell’attore all’azionabilità
delle obbligazioni assunte dalla convenuta, possibilità questa che sembrava
pure avvalorata dal fatto che, nella parte concernente l’incarico stesso, era
stata utilizzata un’espressione poco vincolante in relazione all’obbligazione
pecuniaria della convenuta, la quale al verificarsi della vendita avrebbe solo
“messo a disposizione di AP 1” l’importo da determinare secondo quanto
da loro pattuito; non essendo così stato possibile sciogliere il dubbio
interpretativo sul tema, occorreva pertanto applicare il principio in dubio
contra stipulatorem, per modo che si doveva concludere a sfavore della
parte che aveva allestito il documento, ovvero dell’attore (cfr. osservazioni
di risposta p. 5, rimaste incontestate).
6. A questo stadio
della lite non è più contestato che la vertenza debba essere esaminata in base
al diritto svizzero. Del resto, alla luce dell’accertamento pretorile, rimasto
incensurato in questa sede, secondo cui al momento in cui era stata firmata la
“lettera d’incarico” - documento questo che, per inciso, risulta
effettivamente essere stato allestito dall’attore (cfr. osservazioni di
risposta p. 5, rimaste incontestate) - sia la convenuta sia l’attore
risiedevano in Svizzera, tale conclusione non prestava e non presta il fianco a
critiche (art. 117 LDIP).
7. Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che
l’attore non potesse pretendere il pagamento della prima porzione delle
somme risultanti dal punto b) della “lettera d’incarico” (USD 4'500.-, o
EUR 4'200.90 o ancora CHF 4'482.36), può senz’altro essere confermato, sia pure
per motivi parzialmente diversi da quelli esposti dal giudice di prime cure.
7.1. È incontestabile che l’impegno
assunto dalla convenuta nei confronti dell’attore in quel punto della “lettera
d’incarico” di donare “al verificarsi della vendita … la … differenza
tra la Quota AP 1 ed il compenso al punto precedente … ad una fondazione creata
da AP 1” costituisca, da un punto di vista giuridico, un contratto a favore
di terzi (e meglio un contratto a favore di terzi donandi causa, cfr.
Gonzenbach, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 2 e 4 ad art. 112 CO; cfr. pure Vogt,
Basler Kommentar, 4ª ed., n. 3 e 12 ad art. 239 CO).
Il contratto a favore di
terzi può essere pattuito in due diverse modalità, nella forma imperfetta di
cui all’art. 112 cpv. 1 CO (che attribuisce al creditore il diritto di
pretendere solo la prestazione a favore del terzo beneficiario, fatto salvo il
caso di revoca del beneficio a favore di quest’ultimo, ritenuto che in caso di
inadempimento egli potrà far valere il risarcimento del danno, cfr. Gonzenbach,
op. cit., n. 13 seg. ad art. 112 CO; TF 5A_739/2012 del 17 maggio 2013 consid.
8.2.5) e nella forma perfetta di cui all’art. 112 cpv. 2 e 3 CO (che
attribuisce invece al creditore e al terzo beneficiario il diritto di
pretendere solo la prestazione a favore di quest’ultimo, il cui beneficio non
può però più essere revocato dal momento che il terzo beneficiario ha
dichiarato al debitore di voler far valere il suo diritto, fermo restando che
la pretesa e il risarcimento del danno in caso di inadempimento appartengono
però solo al terzo beneficiario, cfr. Gonzenbach, op. cit., n. 15 segg. ad art.
112 CO; TF 4A_528/2019 del 7 dicembre 2020 consid. 5.2).
7.2. Nel caso di specie,
nonostante - come detto - l’impegno assunto dalla convenuta al punto b) della “lettera
d’incarico” fosse costitutivo di un contratto a favore di terzi ai sensi
dell’art. 112 CO, l’attore non ha chiesto che la pretesa da lui parzialmente
azionata fosse da pagare a Fondazione V__________ (la cui esistenza è per altro
stata ammessa dallo stesso attore [cfr. replica p. 4 e replica spontanea
all’appello p. 5] ed è stata pure confermata dall’istruttoria [cfr. doc. 6], ciò
che gli impediva di prevalersi della clausola, pure contenuta nella “lettera
d’incarico”, secondo cui “nell’ipotesi in cui a quel tempo la Fondazione
non sia ancora istituita e non sia in grado di ricevere la donazione, l’importo
andrà versato direttamente a AP 1”), ma ha chiesto che quella pretesa fosse
da pagare a sé stesso.
7.2.1. Non avendo egli preteso
in causa di aver nel frattempo revocato il beneficio a favore di Fondazione V__________
o comunque di aver agito a titolo di risarcimento del danno conseguente
all’inadempimento della convenuta nei confronti di quest’ultima, è evidente
che, qualora le parti avessero concluso un contratto a favore di terzi nella
forma imperfetta (art. 112 cpv. 1 CO), la domanda di causa avrebbe dovuto
essere respinta già in assenza delle condizioni per far sì che la pretesa
potesse essere pagata a lui invece che a quella fondazione.
L’esito non sarebbe stato
diverso nemmeno qualora le parti avessero invece e piuttosto inteso concludere
- com’è in realtà evincibile dall’esame di tutte le circostanze del caso ed in
particolare dal tenore della lettera d’incarico” (cfr. il prossimo
considerando) e non da ultimo anche dal preminente interesse che la prospettata
donazione rivestiva per l’esistenza e la progettualità della fondazione (cfr.
Becker, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 16 seg. ad art. 112 CO; Weber, Berner
Kommentar, n. 57 ad art. 112 CO) - un contratto a favore di terzi nella forma
perfetta (art. 112 cpv. 2 e 3 CO). In tale evenienza, non avendo l’attore
preteso in causa di aver revocato il beneficio a favore di Fondazione V__________,
tanto meno prima che quest’ultima avesse dichiarato alla convenuta di voler far
valere il suo diritto, la domanda di causa avrebbe a sua volta dovuto essere
respinta già in assenza delle condizioni per far sì che la pretesa potesse
essere corrisposta a lui anziché a quell’entità. Oltretutto, a seguito
dell’inoltro innanzi al Tribunale di __________ da
parte di Fondazione V__________ nei confronti della convenuta della causa
civile avente per oggetto questa stessa pretesa, poi conclusasi con la
sua reiezione da parte della Corte di appello di
__________ (doc. 1), l’attore nemmeno
dispone ormai più del diritto di inoltrare un’ulteriore causa nei confronti di
quest’ultima (cfr. Gonzenbach, op. cit., n. 19 ad art. 112 CO; ZR 1990
p. 217), anche perché dal momento che la Fondazione V__________ ha dichiarato
alla convenuta di voler far valere il suo diritto, e in seguito lo ha
effettivamente fatto azionandolo in giudizio con esito negativo, non vi è più
nulla che egli possa ancora pretendere dalla convenuta (cfr. per analogia TF
2C_828/2013 del 24 marzo 2014 consid. 5.3.1 e 5.3.2, relativa al caso in cui il
terzo beneficiario, dopo aver dichiarato al debitore di voler far valere il suo
diritto, aveva rinunciato alla sua pretesa nei suoi confronti), sicché, come
evidenziato con pertinenza da quest’ultima, gli difetta pure la legittimazione
attiva.
7.2.2. In ogni caso la
reiezione della pretesa s’impone anche alla luce del passaggio contenuto nella
“lettera d’incarico”, riferito chiaramente proprio al progetto volto
alla realizzazione di “terreni coltivabili e strutture abitative
autosufficienti, in armonia con l’ambiente naturale” e con ciò alla
tematica della donazione a favore di Fondazione V__________, secondo cui “nel
rispetto di quanto detto il presente accordo viene redatto in un unico
esemplare, AP 1 non ne tratterrà alcuna copia, perché il suo scopo non è e non
sarà mai quello di rivalersi su AO 1”. Quel passaggio, al di là dell.rdita
e illogica interpretazione che ne è stata data dalla teste avv. L__________ __________
(secondo cui con quella frase “si voleva confermare ancora una volta che se
il pagamento veniva effettuato direttamente alla Fondazione V__________ lui [N.d.R.
l’attore] non avrebbe poi nuovamente preteso un pagamento a suo favore”,
cfr. verbale 5 giugno 2018 p. 4) - la cui testimonianza, almeno su questo
punto, sarebbe per altro da relativizzare non solo per il fatto che in generale
essa si era definita “non interessata in lite e indifferente all’esito della
causa” salvo poi aver candidamente ammesso di essere la compagna
dell’attore, di aver inviato un sollecito di pagamento per quest’ultimo nei
confronti della convenuta e di persino vantare tuttora nei confronti della
stessa, per prestazioni svolte anche nell’ambito della vendita delle azioni,
una pretesa di circa EUR 900'000.- (cfr. verbale 5 giugno 2018 p. 1 e 4 seg.),
ma anche e soprattutto in quanto essa nemmeno risultava essere stata presente
alla sottoscrizione del documento -, lasciava in effetti inequivocabilmente
intendere che l’attore, al quale per altro e emblematicamente neppure era stata
rilasciata una copia del documento contrattuale, non si sarebbe né allora né
mai “rivalso” sulla convenuta (nel senso di “rifarsi”, ossia di “far valere il
proprio diritto, le proprie ragioni a proposito di un danno subito”, cfr.
dizionario online Gabrielli, di “rifarsi di una perdita subita con qualcuno”,
cfr. dizionario online Sabatini Coletti, o ancora di “rifarsi di una perdita,
di un danno”, cfr. dizionario online De Mauro, e non invece nell’illogico senso
di “valersi di nuovo”, per altro evocato per la prima volta e con ciò in modo
irrito solo in questa sede cfr. art. 317 cpv. 1 CPC), in altre parole non
avrebbe mai provveduto a rivendicare nessun importo, tanto meno per sé stesso,
nei confronti di quella parte. In quel passaggio le parti hanno in definitiva
pattuito che quella pretesa non avrebbe mai potuto essere azionata dall’attore
(ciò che di fatto impone parimenti di concludere, anche perché altrimenti la
pretesa non avrebbe potuto essere azionata da nessuno, che la stessa avrebbe
potuto essere portata in giudizio solo da Fondazione V__________ e che di
conseguenza le parti avessero per l’appunto inteso concludere un contratto a
favore di terzi nella forma perfetta giusta l’art. 112 cpv. 2 e 3 CO, cfr. Weber,
op. cit., n. 45 ad art. 112 CO).
7.3. Stando così le cose, neppure sarebbe necessario esprimersi sulle due
eccezioni processuali riproposte in questa sede dalla convenuta, quella volta
ad accertare l’esistenza di regiudicata materiale a seguito dell’emanazione
della sentenza della Corte di appello di __________ (doc. 1) nella causa civile promossa a suo tempo da Fondazione
V__________ nei suoi confronti, e quella volta a sanzionare il manifesto abuso
di diritto commesso dall’attore per aver promosso un’azione parziale limitata
solo a un’infima parte della pretesa. Ad ogni buon conto entrambe sarebbero
state da respingere sia in ordine che nel merito, dato che in questa sede la
convenuta non si è minimamente confrontata con le argomentazioni di fatto e di
diritto, per altro del tutto condivisibili, che avevano indotto il giudice di
prime cure a disattenderle nel giudizio ora impugnato.
8. È invece a ragione
che l’attore ha ritenuto di poter pretendere il pagamento del compenso
personale previsto dal punto a) della “lettera d’incarico” (EUR
25'000.-, tolte le spese per i collaboratori di EUR 2'000.-), pari a EUR
23'000.-.
8.1. L’incarico conferito
dalla convenuta all’attore di studiare, revisionare e valutare il suo
portafoglio titoli, di ricercare potenziali acquirenti delle sue 12'997 azioni
della società S__________ F__________ __________ e di supportarla nella vendita
delle stesse al miglior prezzo possibile, poi corredato dall’impegno da lei
assunto in quel punto della “lettera d’incarico” di pagargli “al
verificarsi della vendita … l’1% della differenza tra il ricavato netto
realizzato dalla vendita delle azioni (al netto dei costi per i collaboratori)
e la somma di USD 800.- per ogni azione venduta, fino ad una somma massima di
EUR 25'000.-, … come compenso personale” costituisce, da un punto di vista
giuridico, un contratto di mandato (art. 394 CO). Atteso che la vendita delle azioni
era in seguito avvenuta ad un prezzo medio di USD 1'555.46 per azione, è
incontestabile che la mercede contrattualmente maturata, pari all’ “1% della
differenza tra il ricavato netto realizzato dalla vendita delle azioni (al
netto dei costi per i collaboratori) e la somma di USD 800.- per ogni azione
venduta, fino ad una somma massima di EUR 25'000.-”, ammonti proprio a EUR
25'000.-, importo da cui l’attore ha pacificamente dedotto le spese per i
collaboratori di EUR 2'000.-.
Contrariamente a quanto si
è detto con riferimento all’impegno assunto dalla convenuta al punto b) della “lettera
d’incarico”, in questo caso dalla sola esistenza in quel documento del
passaggio secondo cui “nel rispetto di quanto detto il presente accordo
viene redatto in un unico esemplare, AP 1 non ne tratterrà alcuna copia, perché
il suo scopo non è e non sarà mai quello di rivalersi su AO 1” non si può
invece concludere che le parti abbiano escluso che l’attore potesse azionare
anche la pretesa in parola. Come detto (cfr. supra consid. 7.2.2), quel
passaggio era in effetti chiaramente riferito solo al progetto volto alla
realizzazione di “terreni coltivabili e strutture abitative autosufficienti,
in armonia con l’ambiente naturale” e con ciò alla tematica della donazione
a favore di Fondazione V__________, ma non aveva alcuna attinenza con il
mandato in merito alle azioni. Oltretutto la mercede prevista “come compenso
personale” nel mandato nemmeno rientrava tra le pretese, originariamente da
corrispondere a favore di terzi (e meglio di Fondazione V__________), che -
come si è visto - non avrebbero potuto far oggetto di una sua “rivalsa” nei
confronti della convenuta.
8.2. Per il resto, la
convenuta non può assolutamente essere seguita laddove ha rilevato che il
mandato non sarebbe comunque stato adempiuto e ha aggiunto che la pretesa
sarebbe stata in ogni caso estinta con i pagamenti da lei già effettuati.
Sulla prima questione, si
osserva che l’attore, incaricato dalla convenuta - come detto - di studiare,
revisionare e valutare il suo portafoglio titoli, di ricercare potenziali
acquirenti delle sue 12'997 azioni della società S__________ F__________ __________
e di supportarla nella vendita delle stesse al miglior prezzo possibile, ha
senz’altro adempiuto al suo mandato, tanto che il risultato della vendita ha
superato le più rosee aspettative. L’istruttoria ha in effetti permesso di
accertare l’espletamento da parte sua di tutta una serie di attività
finalizzate all’adempimento di quell’incarico, si pensi alla ricerca di
potenziali acquirenti (teste avv. L__________ __________, verbale 5 giugno 2018
p. 2), alle ricerche per stabilire il corretto valore delle azioni (teste __________,
verbale 21 maggio 2019 p. 3), alla preparazione della documentazione per la
vendita (teste __________, verbale 21 maggio 2019 p. 2; doc. NN), alla
strategia per spuntare un prezzo migliore (teste __________, verbale 21 maggio
2019 p. 3; teste avv. L__________ __________, verbale 5 giugno 2018 p. 2 seg.;
doc. UU), alla partecipazione a incontri in banca (teste __________, verbale 26
febbraio 2019 p. 2; teste avv. L__________ __________, verbale 5 giugno 2018 p.
3) e alle istruzioni da dare alla banca (teste __________, verbale 21 maggio
2019 p. 3 seg.; teste avv. L__________ __________, verbale 5 giugno 2018 p. 3;
doc. UU); analoghe prestazioni risultavano poi essere state svolte anche dai
suoi collaboratori avv. L__________ __________ e __________ (teste __________,
verbale 26 febbraio 2019 p. 4 seg.; teste __________, verbale 26 febbraio 2019
p. 3; teste avv. L__________ __________, verbale 5 giugno 2018 p. 3 segg.).
Sul secondo aspetto, si
osserva invece che gli EUR 200'000.- menzionati in questa sede dalla convenuta
erano in realtà stati da lei corrisposti con
riferimento alla pretesa risultante dal punto b) della “lettera
d’incarico” (cfr. motivazione della petizione p. 5, rimasta incontestata, e
replica p. 23, pure rimasta incontestata; teste avv. L__________ __________,
verbale 5 giugno 2018 p. 3) e meglio per la costituzione di Fondazione V__________
(teste avv. L__________ __________, verbale 5 giugno 2018 p. 3 seg.).
L’esistenza di un ulteriore pagamento, questa volta a favore dell’attore, di
EUR 20'000.-, è per contro stata evocata dalla convenuta per la prima volta e
con ciò in modo irrito solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e
contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio
2020 inc. n. 12.2018.151), poco importando se lo stesso fosse evincibile
dall’istruttoria (teste avv. L__________ __________, verbale 5 giugno 2018 p.
3, somma che a suo dire sarebbe invero stata versata anche per altre attività
che non avevano a che vedere con la vendita delle azioni).
9. Ne discende, in
parziale accoglimento della petizione e dell’appello, che la convenuta
dev’essere condannata al pagamento di EUR 23'000.- oltre interessi al 5% dal 27
novembre 2009.
Le spese giudiziarie di
entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso indicato nella
petizione di CHF 29'023.36 (poi azionato in causa in valute diverse) ed ora
ridottosi a CHF 28'848.- (appello p. 2), vengono attribuite in base alla rispettiva
soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 4 maggio
2020 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 3 marzo 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§
Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 EUR 23'000.-
oltre
interessi al 5% dal 27 novembre 2009.
2.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 3'000.- sono
poste per 1/6 a carico dell’attore e per 5/6 a carico della convenuta, che
rifonderà all’attore CHF 3'600.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le spese
processuali della procedura d’appello di CHF 3’000.- sono poste per 1/6 a
carico dell’appellante e per 5/6 a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante
CHF 2’000.- per parziali ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).