12.2020.52
Contratto di lavoro - disdetta abusiva
26 novembre 2020Italiano15 min
I. L’appello 4 maggio 2020 di AP 1 è accolto.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.52
Lugano
26 novembre 2020/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.203
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 14
giugno 2018 da
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 24'000.- oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2018;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 2 marzo 2020 ha parzialmente
accolto, condannando quella parte al pagamento di fr. 16'000.- lordi oltre
interessi al 5% dal 7 marzo 2018;
appellante la convenuta con appello 4 maggio 2020, con
cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione, protestando le ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni (recte:
risposta) 15 maggio 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 29 maggio 2017 (doc. B) l’allora quarantottenne AO 1 è stato assunto dalla
società AP 1 in qualità di “responsabile amministrativo / contabile” con un
salario lordo mensile, dovuto per 13 mensilità, di fr. 7’000.-, poi aumentato il
5 luglio 2017 a fr. 8’000.- (doc. 2).
Il
23 ottobre 2017 (doc. E) la datrice di lavoro ha significato al lavoratore la
disdetta ordinaria del contratto di lavoro per il 30 novembre 2017, termine poi
prorogato al 31 dicembre 2017 a seguito di un suo infortunio (doc. I), rilevando
che “il suo profilo professionale risulta essere più vicino ad
un’impostazione quale lavoratore indipendente e mal si concilia con una struttura
come la nostra, dove la capacità di lavorare in team, con persone attive in
aree professionali diverse, risulta essere indispensabile”. Con e-mail di
pari data (doc. C e D in basso) essa, per il tramite del suo amministratore D__________
__________, oltre ad aver precisato che “non è più possibile per me
continuare un rapporto professionale con te caratterizzato da inutili ed
incomprensibili tensioni” stante che “nemmeno un dialogo amichevole e costruttivo
tra di noi è servito a riportare il giusto clima accettabile sia da parte mia
che da parte di tutti i nostri colleghi”, lo ha pure liberato dai suoi
obblighi di presenza.
La
disdetta è stata contestata il 30 novembre 2017 (doc. F).
2. Ritenendo
che la disdetta del contratto fosse abusiva in quanto significatagli dalla
datrice di lavoro per non dar seguito alla promessa di un ulteriore aumento
salariale rispettivamente per non esser stata in grado di risolvere e
disinnescare la situazione di conflittualità sul posto di lavoro in cui egli si
era venuto a trovare, AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire (doc. L), con petizione 14 giugno 2018 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al
pagamento di un’indennità per licenziamento abusivo di fr. 24'000.- oltre
interessi al 5% dal 7 marzo 2018.
La
convenuta si è opposta alla petizione.
3. Con
decisione 2 marzo 2020 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 16'000.- lordi oltre interessi al
5% dal 7 marzo 2018, facendole altresì obbligo di rifondere all’attore fr. 2’400.-
a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la disdetta fosse
effettivamente abusiva ai sensi dell’art. 336 CO, anche se non era stato
provato che all’attore fosse stato a suo tempo promesso un ulteriore aumento
salariale poi disatteso. La convenuta, a fronte del cattivo clima di lavoro
creato dall’attore, che non andava d’accordo con diversi colleghi (cfr. doc. F
e N; testi __________, __________, __________ e __________; deposizioni delle
parti), non risultava in effetti aver adottato alcuna misura per tentare di
risolvere la problematica o quanto meno di attenuarla, il fatto che costui
fosse stato formalmente richiamato per il suo atteggiamento professionale nei
confronti dei colleghi emergendo solo dalla deposizione di D__________ __________,
in sé però non ancora sufficiente siccome non confermata da altre risultanze
istruttorie. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ha concluso che all’attore
potesse così essere riconosciuta unicamente un’indennità ex art. 336a CO pari a
2 dei 3 salari mensili da lui rivendicati in causa.
4. Con
l’appello 4 maggio 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 15
maggio 2020, la convenuta, ribadendo che la disdetta non era abusiva, ha
chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione, protestando le ripetibili di entrambe le sedi (ritenuto che per
la prima istanza le ha postulate in ragione di fr. 2'400.-).
A suo dire, a fronte di un lavoratore - l’attore - appena
assunto, che da una parte era subito entrato in conflitto non solo con buona
parte dei suoi colleghi, ma a anche con la direzione (cfr. testi __________; deposizioni
D__________ __________ e A__________ __________) e con i clienti (cfr. testi __________,
__________ e __________; deposizione A__________ __________), e che dall’altra a
causa del suo smisurato ego e della sua conclamata incapacità di lavorare in
team si era subito immischiato nella gestione delle società del Gruppo senza
limitarsi al lavoro di contabile per il quale era stato assunto (teste __________;
deposizioni D__________ __________ e A__________ __________) e, fondandosi per
altro su informazioni riservate illecitamente raccolte da alcuni clienti (cfr.
testi __________, __________ e __________), aveva avuto atteggiamenti
ricattatori nei suoi confronti (cfr. deposizione D__________ __________), essa
aveva correttamente provveduto a richiamarlo in più occasioni dandogli delle
chiare istruzioni di non intromettersi in questioni che esulavano dalle sue
competenze (cfr. deposizioni D__________ __________ e A__________ __________).
Invano.
5. Nell'art. 336 CO vengono elencati alcuni
motivi che, se realizzati, non invalidano la disdetta del contratto di lavoro ma
la caratterizzano come abusiva, con possibile conseguenza risarcitoria a carico
di chi la pronuncia. Per giurisprudenza invalsa, l’elencazione dei motivi menzionati
nella disposizione non è esaustiva (DTF 136 III 513 consid. 2.3).
Giusta
l’art. 336 cpv. 1 lett. a CO la disdetta è in particolare abusiva se data per
una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale
ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale
la collaborazione nell’azienda. Nell’ambito di questa norma, la giurisprudenza ha,
tra le altre cose, già avuto modo di stabilire che, in presenza una situazione
conflittuale sul posto di lavoro causata dal carattere difficile di un
lavoratore, la disdetta del contratto non è abusiva, quando quella situazione è
pregiudizievole per l’intero decorso lavorativo e in precedenza il datore di
lavoro ha fatto tutto quanto poteva essere preteso da lui per disinnescare il
conflitto, mentre che, inversamente, è abusiva, quando il datore di lavoro non si
è occupato o si è impiegato troppo poco per trovare una soluzione al conflitto (DTF
132 III 115 consid. 2.2). Rimane riservato il caso in cui la disdetta sia
riconducibile anche ad altre ragioni, segnatamente alla violazione da parte del
lavoratore di altri suoi obblighi derivanti dal contratto di lavoro, in
particolare dell’obbligo di lavorare e dell’obbligo di fedeltà (DTF 127 III 86
consid. 2c; TF 4C.73/2006 del 22 dicembre 2006 consid. 2.3)
6. Nel caso di specie,
come si dirà qui di seguito, il giudizio con cui il giudice di prime cure ha
ritenuto che la disdetta significata all’attore fosse abusiva non può essere
confermato.
6.1. In questa sede la
convenuta ha innanzitutto evidenziato che il licenziamento dell’attore non sarebbe
stato deciso solo per il fatto che quest’ultimo, a seguito del suo particolare
carattere, aveva reso cattivo il clima di lavoro tra lo stesso e diversi suoi
colleghi, ma anche e soprattutto a causa di altre sue manchevolezze o
violazioni contrattuali. Il rilievo è fondato.
Essa non può invero essere
seguita laddove ha preteso che l’attore avrebbe illecitamente raccolto informazioni
riservate da alcuni clienti e avrebbe avuto atteggiamenti ricattatori nei suoi
confronti, questi aspetti essendo stati evocati per la prima volta, e con ciò
irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in appello.
È invece a ragione che
essa ha rimproverato all’attore, che all’interno della convenuta rivestiva una certa
funzione di responsabilità, di aver violato il suo obbligo di fedeltà e di
diligenza (art. 321a CO) per aver tenuto a più riprese comportamenti “sopra le
righe” e irrispettosi nei confronti dei colleghi, dei superiori e dei clienti, rispettivamente
di essersi immischiato in aspetti che esulavano dalle attività per le quali era
stato assunto (art. 321d CO). Tali aspetti, che contrariamente a quanto preteso
dall’attore erano già stati tematizzati nella risposta di causa (a p. 3 “AO 1
si è comportato in modo disdicevole, rendendo l’ambiente di lavoro insopportabile
per i suoi colleghi”, a p. 3 “l’inserimento del signor AO 1 nella
struttura della convenuta si è subito rivelato difficoltoso per limitata
capacità dell’attore di interagire con le persone, il tutto condito da un
carattere, per usare un eufemismo, non dei più facili”, a p. 3 “la
situazione non è migliorata neppure nei mesi successivi, appunto per la sua
incapacità di interagire con i suoi colleghi e superiori a causa di un suo
egocentrismo smisurato, basti pensare che
si permetteva commenti
negativi e comportamenti poco educati anche nei confronti dei dirigenti della __________,
addirittura redarguendoli sul modo di condurre l’attività … e criticando
persino i “risultati” ottenuti!”, a p. 3 “in __________ … AO 1 senza
alcuna autorizzazione né competenze si permetteva di esprimere assurdi giudizi
sulla direzione della società”, a p. 3 “non ha fatto altro che generare
una serie di tensioni all’interno della convenuta e delle società collegate”,
a p. 5 “si permetteva di sentenziare a destra e a manca”, a p. 6 “si
era recato presso una società del Gruppo e si era messo a sentenziare, per la qual
cosa era stato gentilmente messo alla porta; ma è stato lui a proferire minacce
ed insulti non gli altri!”, a p. 6 “ha ragione il signor AO 1, quando
afferma che i dipendenti erano esasperati: dimentica però di dire che
l’esasperazione era dovuta al di lui comportamento non proprio da lord inglese”
e a p. 7 “l’attore è stato licenziato perché era persona totalmente incapace
di interagire con i suoi colleghi e i suoi superiori, mancandogli assolutamente
il ben che minimo equilibrio e capacità di capire i suoi limiti; il tutto condito
da una educazione claudicante”), hanno in effetti trovato puntuale conferma
nell’istruttoria (cfr. testi __________ “so che l’attore ha avuto una lite
con la sig.ra __________ di __________ … Dai miei collaboratori mi è stato
inoltre riportato che l’attore aveva dei modi bruschi con loro … Mi risulta che
oltre alla sig.ra __________ l’attore abbia avuto screzi con altri colleghi del
palazzo”, __________ “ricordo di aver avuto un paio di scontri con AO 1:
ricordo che una volta gli chiesi dei dati contabili e lui non voleva fornirmeli,
non so esattamente per quale motivo, credo che lui mettesse in discussione le
mia posizione e la mia facoltà di richiedere questi documenti … Posso comunque
dire che nel palazzo si diceva che l’attore era un po’ una testa calda”, __________
“riassumendo posso dire che in questi tre incontri [il cui contenuto va
pure qui dato per riprodotto] l’attore mi ha chiesto informazioni
riguardanti cose che non c’entravano nulla con la sua funzione di contabile
all’interno dell’azienda” e __________ “conosco i motivi di questo
licenziamento: si trattava di problemi caratteriali, il sig. AO 1 era poco
avvezzo a lavorare in team, era più portato a lavorare individualmente; ha
avuto diversi scontri con colleghi e con la direzione, la quale ha deciso alla
fine di interrompere il rapporto di lavoro ... Per quanto riguarda gli scontri
avuti dall’attore con la direzione, ricordo che egli era un po’ supponente e
avanzava delle pretese salariali molto alte; in un’occasione ricordo che chiese
in maniera brusca al sig. __________ un forte aumento di stipendio … Ricordo
che il sig. AO 1 aveva anche dei rapporti tesi con i colleghi, ciò era dovuto
al suo carattere focoso, era sufficiente che qualcuno gli dicesse qualcosa di
sbagliato che lui esplodeva. Ho assistito personalmente ad alcuni di questi
screzi avvenuti dall’attore con colleghi di lavoro … Posso dire che questo
atteggiamento dell’attore di supponenza e al limite della maleducazione ha
suscitato malumori nei colleghi e ciò ha indotto la direzione a licenziarlo …
aveva un ego smisurato che lo portava ad avere conflitti con i colleghi e la
direzione”; deposizioni D__________ __________ “l’attore doveva
occuparsi della tenuta della contabilità di clienti della convenuta,
principalmente di __________ e __________, tuttavia l’attore si immischiava
nella gestione di queste società creando tensioni … ciò ha creato screzi con il
personale e anche la direzione … posso dire che la presenza dell’attore ha
creato tensioni e litigi all’interno dell’azienda convenuta. Questo modo di
agire dell’attore è diventato vieppiù insopportabile sia per la convenuta che
per altre società parti del Gruppo, ciò che ha condotto al licenziamento
dell’attore stesso” e A__________ __________ “il suo modo di porsi, che
andava oltre i mandati che gli erano assegnati e arrivava a dare indicazioni e
consigli in aree non di sua competenza, destabilizzava l’intero settore del
personale e creava difficoltà. L’attore durante il suo rapporto di lavoro ha
avuto delle liti con altri dipendenti della struttura e anche con clienti della
convenuta, creando a quest’ultima non poche difficoltà … La situazione che ho
descritto sopra è divenuta insostenibile e ha condotto al licenziamento dell’attore,
anche perché c’era un clima di esasperazione tra il personale della convenuta”).
Il licenziamento dell’attore, che per altro - come si vedrà - era già stato
oggetto di richiami, si è in definitiva reso necessario anche per proteggere la
personalità degli altri dipendenti della convenuta, rispettivamente i clienti.
6.2. Ma se anche, per
ipotesi, così non fosse e il licenziamento fosse stato dunque deciso solo a
seguito del cattivo clima di lavoro creato dall’attore, l’esito non sarebbe
stato diverso, l’istruttoria avendo confermato che la convenuta lo aveva in
precedenza richiamato in più occasioni dandogli delle chiare istruzioni di non
intromettersi in questioni che esulavano dalle sue competenze. L’attore ha
invero contestato la valenza delle deposizioni rese in tal senso da D__________
__________ (secondo cui “l’attore è stato richiamato sia da me che da altri
funzionari della convenuta ad attenersi alle sue funzioni senza immischiarsi in
altre questioni che non erano di sua competenza”) e da A__________ __________
(secondo cui “da parte mia ho più volte detto al sig. AO 1 di limitarsi al
suo settore della contabilità e di non invadere altri settori non di sua
competenza”), in quanto si trattava in entrambi i casi di organi della
convenuta di modo che le loro dichiarazioni avevano una forza probatoria
ridotta (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid.
4.2.2): sennonché, alla luce del fatto che in questa sede egli ha pacificamente
ammesso la correttezza di quanto contenuto nell’e-mail di cui ai doc. C e D in
basso (appello p. 9 seg.), ovvero che, prima del licenziamento, tra l’attore e
D__________ __________ vi era effettivamente stato un “dialogo amichevole e
costruttivo” che però non “è servito a riportare il giusto clima
accettabile sia da parte mia che da parte di tutti i nostri colleghi” (e
ciò smentendo oltretutto quanto da lui stesso dichiarato nella sua deposizione
secondo cui “mi viene mostrato il doc. C: contrariamente a quanto è indicato
in questo documento non vi è mai stato alcun dialogo amichevole tra me ed il
sig. D__________ __________ riguardante le tensioni che io avevo con i colleghi
sul lavoro”), è incontestabile che almeno la deposizione di quest’ultimo,
per altro corroborata dalla deposizione di A__________ __________, possa essere
considerata veritiera e che la convenuta abbia in tal modo fatto il possibile,
tenuto conto delle particolarità del caso e segnatamente della breve durata del
rapporto contrattuale (durato meno di 5 mesi), per disinnescare il conflitto.
7. Ne
discende, in accoglimento dell’appello della convenuta, che la petizione deve
essere respinta con accollo all’attore delle ripetibili di fr. 2'400.- qui
rivendicate dalla controparte.
Trattandosi
di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c
CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza delle parti (art.
106 cpv. 1 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado sono state calcolate
sul valore litigioso di fr. 16’000.- lordi.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 4 maggio 2020 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 2 marzo 2020 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1,
è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese.
L’attore rifonderà alla convenuta fr. 2’400.-
a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse né spese.
L’appellato
rifonderà all’appellante fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).