12.2020.53
Sfratto - appello - stracio per mancato pagamento dell'anticipo
31 luglio 2020Italiano3 min
A.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.53
Lugano
31 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto
il ricorso (appello) 8 maggio 2020 presentato da
AP
1
contro
la
decisione 20 aprile 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella
causa promossa con istanza 9 marzo 2020 nei suoi confronti da
AO
1
ritenuto
in fatto e in diritto: che con Decisione di sfratto 20 aprile 2020 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza 9 marzo 2020 promossa
da AO 1, chiedente l’espulsione di AP 1 dall'appartamento sito in via _____ a L_____;
che con ricorso (appello) 8 maggio 2020 AP 1 chiede
l'annullamento della decisione pretorile invocando la nullità della disdetta;
che
l’appellante è stato invitato l'11 maggio 2020 a versare sul c.c.p. 69-10370-9
del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 100.- entro il 27
maggio 2020 in garanzia delle spese processuali presumibili;
che l’importo non è stato pagato entro il termine
assegnato e il 17 giugno 2020 è stato assegnato all’appellante un ultimo
termine improrogabile scadente il 3 luglio 2020 per versare l’anticipo di fr.
100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe
entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
che
nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;
che
in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve
dichiararlo inammissibile;
che
le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale non è stato
notificato l’appello per osservazioni;
che
la comunicazione 25 maggio 2020 dell’appellante, nella misura in cui fa riferimento
a un accordo con il locatore, avrebbe necessitato della firma di quest’ultimo
per poter essere presa in considerazione;
che
in tal caso lo scritto sarebbe stato considerato una desistenza con conseguente
stralcio della causa e i medesimi oneri processuali a carico dell’appellante;
che
il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è
superiore a fr. 15’000.-.
Per questi motivi
decreta:
1. L'appello
8 maggio 2020 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le
spese processuali di complessivi CHF. 50.- sono poste a carico dell'appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- Lugano
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente
Fatti
A.
Fiscalini
Rimedi giuridici (v. pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
Considerandi
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).