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Decisione

12.2020.53

Sfratto - appello - stracio per mancato pagamento dell'anticipo

31 luglio 2020Italiano3 min

A.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.53

Lugano

31 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto

il ricorso (appello) 8 maggio 2020 presentato da

AP

1

contro

la

decisione 20 aprile 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella

causa promossa con istanza 9 marzo 2020 nei suoi confronti da

AO

1

ritenuto

in fatto e in diritto: che con Decisione di sfratto 20 aprile 2020 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza 9 marzo 2020 promossa

da AO 1, chiedente l’espulsione di AP 1 dall'appartamento sito in via _____ a L_____;

che con ricorso (appello) 8 maggio 2020 AP 1 chiede

l'annullamento della decisione pretorile invocando la nullità della disdetta;

che

l’appellante è stato invitato l'11 maggio 2020 a versare sul c.c.p. 69-10370-9

del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 100.- entro il 27

maggio 2020 in garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine

assegnato e il 17 giugno 2020 è stato assegnato all’appellante un ultimo

termine improrogabile scadente il 3 luglio 2020 per versare l’anticipo di fr.

100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe

entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che

nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;

che

in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve

dichiararlo inammissibile;

che

le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si

giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale non è stato

notificato l’appello per osservazioni;

che

la comunicazione 25 maggio 2020 dell’appellante, nella misura in cui fa riferimento

a un accordo con il locatore, avrebbe necessitato della firma di quest’ultimo

per poter essere presa in considerazione;

che

in tal caso lo scritto sarebbe stato considerato una desistenza con conseguente

stralcio della causa e i medesimi oneri processuali a carico dell’appellante;

che

il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è

superiore a fr. 15’000.-.

Per questi motivi

decreta:

1. L'appello

8 maggio 2020 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le

spese processuali di complessivi CHF. 50.- sono poste a carico dell'appellante.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- Lugano

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente

Fatti

A.

Fiscalini

Rimedi giuridici (v. pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

Considerandi

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).