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Decisione

12.2020.54

Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - appello - ripristino della situazione legale

18 giugno 2020Italiano8 min

1. L’appello 8

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.54

Lugano

18 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.198 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 13 gennaio

2020 da

Ufficio

del registro di commercio, Biasca

contro

AP

1

rappr. dall’avv. PA 1

chiedente l’adozione delle

misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di

revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata;

nell’ambito della quale il

Pretore, con decisione 23 aprile 2020, ha accolto l'istanza, pronunciando lo

scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la convenuta con

appello 8 maggio 2020, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio,

protestando spese e ripetibili di secondo grado;

viste le osservazioni 20 maggio 2020 dell’istante;

letti e

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con istanza 13 gennaio

2020 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei

confronti della stessa, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e

non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 segg. CO), e invano

diffidata, con raccomandata del 12 novembre 2019 (doc. B), a ripristinare entro

30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le

misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che il 16 gennaio 2020 il Pretore ha

assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la

situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un

organo di revisione abilitato e richiedere le pertinenti iscrizioni nel

registro di commercio), pena lo scioglimento della società e la sua messa in

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che con decisione processuale ordinatoria

14 febbraio 2020, emanata a seguito della richiesta 13 febbraio 2020 della

convenuta, il termine in questione è stato prorogato fino al 29 febbraio 2020;

che

il termine prorogato essendo scaduto infruttuosamente, il 10 marzo 2020 il

Pretore, a fronte dell’ulteriore

richiesta 9 marzo 2020 della convenuta, ha

assegnato a quest’ultima, con un invio per “Posta A” da lei asseritamente mai

ricevuto, un nuovo ultimo termine scadente il 15 aprile 2020 per ripristinare

la situazione legale;

che,

preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il

termine, con decisione 23 aprile 2020 il Pretore, in applicazione dell’art.

731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha

ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr.

300.- (dispositivo n. 2);

che

con l’appello 8 maggio 2020, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di

annullare il querelato giudizio con protesta di spese e ripetibili di secondo

grado, ritenendo non date le condizioni per la pronuncia del suo scioglimento e

per la sua conseguente messa in liquidazione e rilevando comunque di aver nel

frattempo ripristinato la situazione legale;

che

con osservazioni 20 maggio 2020 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente

trasmesso la documentazione necessaria per il ripristino della situazione

legale, avendo notificato l’iscrizione della rinuncia alla revisione limitata

(opting-out), rimettendosi per il resto al giudizio della scrivente Camera;

che

nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la

decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della stessa e di

ordinarne la liquidazione in via di fallimento era ineccepibile: l’istruttoria

ha in effetti permesso di accertare che la società non aveva dato seguito né

alla richiesta dell’istante di ripristinare la situazione legale formulata con

la raccomandata del 12 novembre 2019 (doc. B), né alla diffida pretorile 16

gennaio 2020 con cui le era stato assegnato un ultimo termine, poi prorogato, per

agire in tal senso (poco importando invece se il 9 marzo 2020, quando ormai l’ultimo

termine era già scaduto e dunque in violazione dell’art. 144 cpv. 2 CPC, abbia

poi instato per la concessione di un’ultima proroga, che per altro essa stessa,

rilevando come quel suo scritto “rimaneva senza risposta alcuna”, non ha

mai preteso le sarebbe stata concessa), per cui da questo comportamento il

giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure

avrebbe dato seguito ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina

dell’organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio

2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);

che

resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la

situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura

ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe

idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune

nell’organizzazione (Lorandi,

Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu

Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.

91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.

12.2011.206);

che

questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come

risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si

tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con

ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 7 maggio

2020 la convenuta aveva notificato l’iscrizione della rinuncia alla revisione

limitata (doc. H d’appello) e, come riconosciuto anche dall’istante nelle osservazioni

20 maggio 2020, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;

che,

in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei

confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e

non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere

stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013

4A_560/2012 consid. 3.1);

che

le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta

(doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010

consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero

di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);

che

nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo

principio;

che

la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto

essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di

fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la

situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e

108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa

inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22

novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4;

II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27

novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29

gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

che

in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei

considerandi che precedono;

che

non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il

presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

richiamati, per le spese, gli art. 107

cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG

decide:

Fatti

1. L’appello 8

maggio 2020 di AP 1 è evaso nel

senso

che il dispositivo n. 1

della decisione 23 aprile 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,

è annullato e la causa di cui all’istanza 13 gennaio

2020 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome

divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata

rimangono invariati.

Considerandi

2.

Le

spese processuali d’appello di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante.

Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).