12.2020.55
Società anonima - scioglimento per carenze organizzative - appello - ripristino della situazione legale
18 giugno 2020Italiano8 min
1. L’appello 8
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.55
Lugano
18 giugno 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.258 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 15 gennaio
2020 da
Ufficio
del registro di commercio, Biasca
contro
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
chiedente l’adozione delle
misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di
revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata;
nell’ambito della quale il
Pretore, con decisione 23 aprile 2020, ha accolto l'istanza, pronunciando lo
scioglimento della convenuta e ordinandone la messa in liquidazione secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con
appello 8 maggio 2020, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio,
protestando spese e ripetibili di secondo grado;
viste le osservazioni 20 maggio 2020 dell’istante;
letti e
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 15 gennaio
2020 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, la società AP 1, chiedendo che nei
confronti della stessa, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e
non aveva rinunciato alla revisione limitata (art. 727 segg. CO), e invano
diffidata, con raccomandata del 12 novembre 2019 (doc. B), a ripristinare entro
30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le
misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 21 gennaio 2020 il Pretore ha
assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20 giorni per ripristinare la
situazione legale (in particolare convocare un’assemblea generale allo scopo di
designare un organo di revisione abilitato o per procedere come all’art. 727a
CO, a condizione che ne fossero adempiuti i presupposti, e richiedere le
pertinenti iscrizioni nel registro di commercio), pena lo scioglimento della
società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che con decisione processuale ordinatoria
14 febbraio 2020, emanata a seguito della richiesta 13 febbraio 2020 della
convenuta, il termine in questione è stato prorogato fino al 29 febbraio 2020;
che
il termine prorogato essendo scaduto infruttuosamente, il 10 marzo 2020 il
Pretore, a fronte dell’ulteriore
richiesta 9 marzo 2020 della convenuta, ha
assegnato a quest’ultima, con un invio per “Posta A” da lei asseritamente mai
ricevuto, un nuovo ultimo termine scadente il 15 aprile 2020 per ripristinare
la situazione legale;
che,
preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il
termine, con decisione 23 aprile 2020 il Pretore, in applicazione dell’art.
731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha
ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento (dispositivo n. 1), ponendo a suo carico le spese processuali di fr.
300.- (dispositivo n. 2);
che
con l’appello 8 maggio 2020, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di
annullare il querelato giudizio con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado, ritenendo non date le
condizioni per la pronuncia del suo scioglimento e per la sua conseguente messa
in liquidazione e rilevando comunque di aver nel frattempo ripristinato la
situazione legale;
che
con osservazioni 20 maggio 2020 l’istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente
trasmesso la documentazione necessaria per il ripristino della situazione
legale, avendo notificato l’iscrizione della rinuncia alla revisione limitata
(opting-out), rimettendosi per il resto al giudizio della scrivente Camera;
che
nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la decisione
del Pretore di pronunciare lo scioglimento della stessa e di ordinarne la
liquidazione in via di fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti
permesso di accertare che la società non aveva dato seguito né alla richiesta
dell’istante di ripristinare la situazione legale formulata con la raccomandata
del 12 novembre 2019 (doc. B), né alla diffida pretorile 21 gennaio 2020 con
cui le era stato assegnato un ultimo termine, poi prorogato, per agire in tal
senso (poco importando invece se il 9 marzo 2020, quando ormai l’ultimo termine
era già scaduto e dunque in violazione dell’art. 144 cpv. 2 CPC, abbia poi
instato per la concessione di un’ultima proroga, che per altro essa stessa,
rilevando come quel suo scritto “rimaneva senza risposta alcuna”, non ha
mai preteso le sarebbe stata concessa), per cui da questo comportamento il
giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure
avrebbe dato seguito ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina
dell’organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio
2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);
che
resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe
idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che
questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come
risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si
tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con
ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 7 maggio
2020 la convenuta aveva notificato l’iscrizione della rinuncia alla revisione
limitata (doc. H d’appello) e, come riconosciuto anche dall’istante nelle osservazioni
20 maggio 2020, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;
che,
in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei
confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e
non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere
stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013
4A_560/2012 consid. 3.1);
che
le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della convenuta
(doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010
consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero
di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che
nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo
principio;
che
la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto
essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di
fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la
situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e
108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa
inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22
novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4;
II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27
novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29
gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che
in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei
considerandi che precedono;
che
non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il
presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107
cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG
decide:
Fatti
1. L’appello 8
maggio 2020 di AP 1 è evaso nel
senso
che il dispositivo n. 1
della decisione 23 aprile 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
è annullato e la causa di cui all’istanza 15 gennaio
2020 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome
divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata
rimangono invariati.
Considerandi
2.
Le
spese processuali d’appello di fr. 800.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione:
- ;
- Ufficio del registro di
commercio, Via Tognola 7, Biasca.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).