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Decisione

12.2020.57

Provvedimento cautelare, divieto di concorrenza

20 novembre 2020Italiano36 min

Con osservazioni 24 giugno 2020 l’appellata ha postulato la reiezione integrale del

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.57

Lugano

20 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire sull’istanza di provvedimenti cautelari 16 novembre 2018 (inc. n. OR.2018.26 della Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa da

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP

1 (IT)

patrocinato dall’avv. PA 1

con

cui l’istante ha chiesto, in via cautelare, di fare ordine al convenuto, con la

comminatoria penale di cui all’art. 292 CP, di cessare immediatamente e fino

all’8 agosto 2021 ogni attività dipendente o indipendente nell’ambito della

prestazione di servizi (compresa la loro promozione) per la gravidanza e per la

conservazione di cellule staminali umane ottenute dal cordone ombelicale,

placentare e altre fonti, nelle zone di __________, __________, __________ e

del Canton Ticino;

richiesta

avversata dal convenuto e che il Pretore ha accolto con decisione cautelare 29

aprile 2020;

appellante

il convenuto, che con appello 14

maggio 2020 ha chiesto in via preliminare la concessione dell’effetto

sospensivo al gravame e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso

di respingere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre

l’istante con osservazioni 24 giugno 2020 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamata

la decisione 1° luglio 2020 con cui questa Camera ha respinto la richiesta di

effetto sospensivo contenuta nell’appello;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto:

A.

Il 2 settembre

2010 AO 1, società attiva nell’ambito della prestazione di servizi per la gravidanza e per la

conservazione delle cellule staminali umane ottenute dal sangue del cordone

ombelicale, ha concluso con AP 1, in qualità di agente, un contratto di agenzia

in esclusiva per un determinato territorio, con il quale l’agente si impegnava

in particolare a promuovere e spiegare i servizi di AO 1 presso medici

ginecologi e pediatri, strutture ospedaliere e famiglie, fornendo assistenza e

consulenza in relazione alla procedura di raccolta, trasporto e stoccaggio di

cellule staminali come da mansionario allegato (doc. A).

B.

Il contratto prevedeva al punto 7

un divieto di concorrenza per tutta la sua durata e per un periodo di tre anni

dalla fine del medesimo del seguente tenore:

“L’agente prende atto e

conferma che nell’esercizio delle sue mansioni avrà conoscenza della cerchia

dei clienti e dei segreti d’affari di AO 1 e riconosce che l’uso abusivo di

tali conoscenze, anche dopo la cessazione del contratto, può causare un danno considerevole

alla mandante.

Per tutta la durata del

contratto e per un periodo di 3 anni dalla fine dello stesso, l’agente si

impegna di conseguenza a:

· non partecipare

né direttamente né indirettamente ad un’azienda direttamente o indirettamente

concorrente di AO 1;

· non esercitare

né direttamente né indirettamente nessuna attività, né quale dipendente, né

quale indipendente, per conto di un’azienda direttamente o indirettamente

concorrente di AO 1;

· non operare in

alcun altro modo in concorrenza diretta o indiretta con AO 1;

·

non

favorire, né direttamente né indirettamente, o provocare in alcun modo il

passaggio di dipendenti, agenti di vendita, subagenti da lui impiegati o

amministratori di AO 1 verso altre strutture che svolgono attività direttamente

o indirettamente concorrenziali con quelle svolte da AO 1.

Il

divieto di concorrenza è limitato territorialmente al Territorio assegnato in

esclusiva all’agente e materialmente ad ogni attività direttamente o

indirettamente riconducibile al Mansionario parte del presente contratto.

Nel

caso in cui l’agente dovesse contravvenire al divieto di concorrenza, AO 1 ha

il diritto di esigere una pena convenzionale una tantum pari alla media annuale

delle provvigioni versate negli ultimi cinque anni, oltre che a CHF 10'000.-

per ogni caso e per ogni atto costituente una violazione del divieto di

concorrenza. Inoltre, AO 1 può chiedere il risarcimento dell’ulteriore danno ed

è espressamente autorizzata ad esigere l’immediata cessazione dello stato lesivo

del divieto di concorrenza.

In

caso di cessazione del presente contratto, AO 1 potrà trattenere a titolo

cautelativo tutte le somme dovute all’agente per il periodo necessario alla

verifica di conformità a questa clausola”.

C.

In data 8 agosto 2018 AP 1 ha presentato le sue dimissioni,

riferendosi al venir meno di un rapporto di reciproca fiducia e stima (doc. D).

D.

Previa rinuncia

unilaterale all’esperimento della procedura di conciliazione a fronte del

domicilio estero del convenuto (art. 199 cpv. 2 lett. a CPC), con petizione 16

novembre 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna, chiedendo al Pretore di fare ordine a quest’ultimo, con la comminatoria penale di

cui all’art. 292 CP, di cessare immediatamente e fino all’8 agosto 2021 ogni

attività dipendente o indipendente nell’ambito della prestazione di servizi

(compresa la loro promozione) per la gravidanza e per la conservazione di

cellule staminali umane ottenute dal cordone ombelicale, placentare e altre

fonti, nelle zone di __________, __________, __________ e del Canton Ticino, e

di condannare il medesimo al versamento in suo favore di una pena convenzionale

di almeno

fr. 44'316.80 ed € 31'919.16 oltre interessi. L’attrice ha contestualmente chiesto

che il divieto fosse impartito al convenuto anche in via cautelare. In sintesi,

essa ha osservato che il suo ex agente avrebbe commesso atti d’indebita

concorrenza a suo danno, e ciò già prima di disdire il contratto di agenzia

(per cui la medesima non si è opposta alla cessazione del rapporto

contrattuale). Il convenuto avrebbe in particolare contattato dei suoi clienti,

rispettivamente persone interessate ai suoi servizi, indirizzandoli verso la

ditta concorrente F__________ srl (qui di seguito “F__________”), con cui

avrebbe avviato un rapporto di collaborazione nella stessa area in precedenza

assegnatagli in esclusiva.

E.

Con osservazioni 21 dicembre 2018

il convenuto si è opposto alla richiesta cautelare, negando di avere mai svolto

qualsivoglia attività in concorrenza con AO 1, ritenuto peraltro che questa è

una semplice intermediaria per lo stoccaggio di cellule staminali, mentre F__________

si occupa direttamente del relativo processo. Il convenuto ha pure rilevato che

la clientela con cui ha avuto a che fare durante il rapporto contrattuale con

la controparte era legata alle sue conoscenze e competenze personali e

sostenuto che il divieto di concorrenza fosse nullo, eccessivamente esteso e

pregiudizievole per il suo avvenire economico, avendolo del resto la

controparte invocato tardivamente (ciò che alluderebbe all’assenza di

qualsivoglia urgenza).

F.

Con replica 22

gennaio 2019 e duplica 27 febbraio 2019 (quest’ultima prodotta in occasione

dell’udienza di pari data) le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie

posizioni, ribadendole poi con le conclusioni scritte 7 e 28 febbraio 2020. In

particolare, l’istante ha precisato di occuparsi di tutta la filiera necessaria

alla conservazione delle cellule staminali, appoggiandosi semplicemente a terzi

per il trattamento e lo stoccaggio, che la zona di competenza del convenuto

corrisponde alle ben note aree in cui è stato operativo nonché che quest’ultimo

ha utilizzato e utilizza le conoscenze acquisite presso di lei sull’arco di 8

anni (relative al mercato/ai medici a cui si indirizzava per promuovere i suoi

servizi) per dirottare i clienti verso una società concorrente. Da parte sua, AP

1 ha osservato che il divieto di concorrenza sarebbe in ogni caso decaduto a

fine 2016, quando AO 1 gli ha assegnato la nuova funzione di capo-area e addetto

alla formazione e coordinazione dei consulenti/agenti, ciò che avrebbe

comportato la modifica del contratto originario per atti concludenti. Il

divieto sarebbe peraltro cessato nel momento in cui ha disdetto il contratto

per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro (art. 340c cpv. 2

CO).

G.

Parallelamente,

la procedura di merito ha proseguito il suo corso. Nell’ambito della medesima, AP

1 ha opposto all’azione principale una domanda riconvenzionale, volta alla

condanna della controparte al pagamento in suo favore di € 106'852.- a titolo

di indennità ai sensi dell’art. 418d cpv. 2 CO e di € 35'617.- a titolo di

indennità per la clientela.

H.

Con la decisione

29 aprile 2020 (rettificata il 4 maggio 2020) il Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Campagna ha accolto l’istanza cautelare e fatto ordine a AP 1 di cessare immediatamente e fino

all’8 agosto 2021 ogni attività dipendente o indipendente nell’ambito della

prestazione di servizi (compresa la loro promozione) per la gravidanza e per la

conservazione di cellule staminali umane ottenute dal cordone ombelicale,

placentare e altre fonti, nelle province di __________, __________, __________,

__________ e nel Cantone Ticino, con la comminatoria dell’art. 292 CP. In

sostanza, il Pretore ha accertato che l’istante ha reso verosimile l’attività

concorrenziale messa in atto da AP 1, e meglio lo svolgimento presso terzi dei

medesimi incarichi di promozione, consulenza e formazione dei consulenti avuti in

seno a AO 1, nelle medesime aree geografiche, anche sfruttando le conoscenze acquisite presso la medesima.

Il Pretore ha inoltre ritenuto la clausola di divieto di concorrenza valida e

applicabile, ancorché da limitare maggiormente.

Fatti

I.

Con appello 14

maggio 2020 il convenuto è insorto contro tale decisione, postulando in via

preliminare la concessione dell’effetto sospensivo, e nel merito la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi.

J.

Con osservazioni 24 giugno 2020 l’appellata ha postulato la reiezione integrale del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

K.

Con

decisione 1° luglio 2020

questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta

nell’appello.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nella presente procedura, considerati da una parte il possibile danno

economico derivante all’istante cautelare dall’attività concorrenziale in

questione e dall’altra la limitazione dell’attività professionale del convenuto

sull’arco di un periodo rilevante, il valore litigioso supera ampiamente la

soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10

giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura

sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia le

osservazioni (recte: risposta) dell’appellata sono tempestivi.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

3.

Con il gravame, l’appellante contesta sia la validità e l’estensione

del divieto in questione, sia lo svolgimento di attività concorrenziale.

4.

Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può ricordare

che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti

cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o

minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un

pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento

cautelare è così subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti:

la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di

merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia

di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, l’urgenza e la proporzionalità. Nella fattispecie, il Pretore ha

accertato l’adempimento di tutti questi presupposti da parte dell’istante,

accogliendo pertanto il provvedimento richiesto.

5.

Innanzitutto, il giudice di prime cure ha osservato che l’indennità spettante all’agente ai sensi dell’art. 418d cpv. 2 CO quale

controprestazione per l’imposizione di un divieto di concorrenza è un diritto

che non può essere soppresso, ma non una condizione di validità della clausola.

6.

L’appellante si oppone sostenendo che, non prevedendo

la clausola in questione la remunerazione obbligatoria di cui all’art. 418d

cpv. 2 CO, la medesima sarebbe esorbitante e inefficace.

7.

Posto che l’appellante si limita a contrapporre

all’assunto pretorile una propria tesi di prima sede e che la censura è

pertanto di dubbia ricevibilità, corrisponde al vero che la suddetta indennità

è imperativamente imposta dalla legge nel caso in cui a un

agente venga imposto un divieto di concorrenza, e che il contratto concluso fra

le parti è silente a tal riguardo. L’appellante non evidenzia tuttavia elementi

tali da imporre la nullità o l’inefficacia del divieto in questione. Innanzitutto

si può osservare che di principio e salvo casi eccezionali, il giudice

può interpretare e concretizzare una pattuizione in modo da permetterne il

mantenimento, e che l’indennità ex art. 418d cpv. 2 CO, in caso di litigio,

dev’essere da lui fissata in equità. Il rifiuto del mandante di concederla può

certamente comportare la sua mora, o la decadenza del divieto. Ciononostante, ritenuto

che la suddetta controprestazione è volta a compensare l’agente per il danno da

lui subito a causa della proibizione di svolgere attività concorrenziale, il

giudice potrebbe anche decidere, secondo le circostanze, di mantenerla al

minimo, o in casi gravi addirittura di non accordarla, in particolare qualora il

divieto di concorrenza non fosse stato rispettato (v. anche DTF 95 II 143

consid. II. 5b). Nel caso concreto, l’appellante neppure chiarisce se ne abbia

preteso il pagamento prima dell’avvio della presente controversia,

rispettivamente se e in quali termini l’appellata l’abbia rifiutato o sia

caduta in mora. Quest’ultima del resto in prima sede non ha contestato il

diritto all’indennità in quanto tale, ma ha piuttosto rilevato che essa non

sarebbe dovuta a fronte della violazione del divieto da parte del convenuto (v.

replica 22 gennaio 2019, p. 6, pto. G, replica e risposta alla riconvenzionale

16.

settembre 2019, p. 7). Incomberà pertanto al giudice, nell’ambito della

procedura di merito, decidere se e in che misura l’indennità sia dovuta, non

prestando il suo agire in ambito cautelare il fianco a critica alcuna.

8.

Con l’appello, AP 1 sostiene altresì che il divieto di concorrenza,

e finanche l’intero contratto, sarebbe nullo anche in quanto abusivo e

contrario all’ordine giuridico ai sensi degli art. 20 cpv. 1 CO e 15 seg. della

Legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali

(LCel), ciò che il Pretore avrebbe erroneamente trascurato. Difatti, i servizi

offerti da AO 1 (descritti anche negli allegati di prima sede e nel contratto

doc. A) includono quelli di importazione e stoccaggio, conservazione e analisi

delle cellule staminali, attività imperativamente soggette ad autorizzazione,

che la medesima non possiede né ha dimostrato di possedere (v. e-mail del 20

dicembre 2018 di Swissmedic di cui al doc. 2). Stante la sua attività illegale

e non consentita, non vi sarebbero pertanto suoi legittimi interessi meritevoli

di tutela.

9.

Quale premessa, si osserva che la LCel menzionata nel

gravame riguarda le cellule staminali embrionali umane derivate da embrioni

soprannumerari e utilizzate a scopi di ricerca, ambito del tutto estraneo alla

presente fattispecie, che riguarda piuttosto il prelievo e la conservazione di

cellule staminali dal sangue del cordone ombelicale. In tale caso, l’art. 15d

dell’Ordinanza sui trapianti prevede che chi intende preparare, consegnare,

conservare, importare o esportare tessuti o cellule destinati a un trapianto

autogeno (ovvero destinati unicamente al bambino donatore) deve preventivamente

notificare queste attività all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

(Swissmedic). Ad ogni modo, la censura dell’appellante è irricevibile in

quanto tardiva ai sensi dell’art. 317 CPC, oltre che inadatta a sovvertire il

giudizio di primo grado. In prima sede il convenuto non ha mai rimproverato

alla controparte di esercitare un’attività illegale, evidenziando piuttosto che

la stessa, non disponendo di un’autorizzazione (doc. 2), non può fornire

direttamente i suddetti servizi. La stessa AO 1 non ha mai dichiarato di

occuparsi lei medesima del processo per la conservazione delle cellule

staminali, incaricando piuttosto ditte terze (ciò che trapela dallo stesso

contratto doc. A, p. 1).

10.

Il Pretore ha altresì osservato che per i professionisti nel settore

delle professioni liberali (come gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri, i

medici o i dentisti), che devono avere una formazione e delle qualifiche

superiori e prestare attività intellettuale tecnica, la clausola di proibizione

di concorrenza non può di regola trovare applicazione, essendo le loro capacità

personali le sole determinanti nei rapporti con la clientela. Sennonché ciò non

può valere nel caso concreto, poiché il convenuto, quale promotore, non può

essere paragonato ai suddetti professionisti, né le sue capacità o la sua

esperienza hanno giocato un ruolo determinante ed esclusivo nell’acquisire e

indirizzare la clientela: egli difatti nell’ambito della sua attività presso AO

1.

e della collaborazione con gli altri consulenti ha potuto prendere conoscenza

dei nominativi dei professionisti e delle famiglie interessate al relativo servizio.

11.

Nella misura in cui l’appellante si limita a sostenere, opponendo una

propria tesi al ragionamento pretorile, che la sua attività sarebbe

assimilabile a quelle delle professioni liberali, poiché frutto di una

collaborazione esterna e indipendente fondata su un rapporto di mandato (doc. A

e 9) e poiché egli forniva consulenza su aspetti tecnici e disponeva di una

formazione qualificata (tant’è che è divenuto capo area e addetto alla

formazione dei consulenti), la censura è carente nella motivazione e non può

essere seguita: l’appellante non illustra di quale formazione o di quali

competenze tecniche disponesse, né in che misura esse sarebbero paragonabili a

quelle dei professionisti summenzionati, ritenuto che il semplice e generico riferimento

al contratto doc. A o a non meglio precisati testi è del tutto insufficiente. L’appellante

ha ragione quando sottolinea che il doc. A (p. 1) menzionava i suoi contatti

pregressi con degli studi medici (in particolare di ginecologia e pediatria, ma

non solo). Una simile affermazione non basta ad ogni buon conto per comprendere

l’estensione di tali conoscenze né tantomeno per ammettere che tutta la

clientela con cui ha avuto a che fare nel corso del rapporto contrattuale in

esame derivasse da sue conoscenze pregresse (come sostenuto nel gravame),

essendo d’altronde verosimile che egli, dopo essere divenuto formatore e

coordinatore di altri consulenti, abbia grazie a tale funzione ampliato la sua

rete di contatti e le sue conoscenze quanto alla struttura e alle collaborazioni

di AO 1. Anche quando l’appellante sottolinea che la conoscenza di clientela

occasionale/potenziale (come le mamme che a dire della controparte egli avrebbe

contattato per indirizzarle verso ditte terze) non rientra nel campo di

protezione dell’art. 340 cpv. 2 CO (che proteggerebbe solo i clienti di lunga

data), la censura non è atta a sovvertire la decisione pretorile. Innanzitutto,

nei casi in cui un genitore opti per il prelievo e la conservazione delle

cellule staminali in occasione della nascita del proprio bambino, trattasi di

una prestazione unica e puntuale, per cui la distinzione fra cliente

occasionale o regolare perde di significato. Inoltre, la conoscenza di genitori

interessati al servizio non è la sola che necessita tutela nella presente

fattispecie. Piuttosto, rientra in considerazione tutta la rete di contatti di AO

1, compresi i dottori, gli studi medici e gli ospedali che possono indirizzare

i futuri genitori verso i servizi offerti dalla società.

12.

Con

riferimento alla modifica degli incarichi assunti dal convenuto presso

l’attrice alla fine del 2016, il giudice di prime cure ha accertato che secondo

quanto risulta dagli atti, da quel momento e sino alla conclusione del

contratto egli non solo ha ricoperto il ruolo di capo area degli altri

consulenti (per il __________), ma ha continuato altresì a svolgere l’attività

di agente (promozione e offerta dei servizi proposti dalla

mandante), incontrando clienti privati e medici fino a luglio/agosto 2018 (cfr.

i testi __________ S__________, __________ P__________ e __________ B__________,

consulenti presso AO 1, e i doc. F, H e Y). Il convenuto non può pertanto validamente

sostenere che a fine 2016 il contratto come consulente del 2 settembre 2010 sia

terminato per atti concludenti per diventare un nuovo contratto di lavoro come

formatore, e che il divieto di concorrenza di cui al doc. A sia decaduto. È

semmai verosimile che il contratto originale si sia ampliato, e meglio che all’attività

iniziale si sia aggiunta anche quella di formatore e capo-area.

13.

Con l’impugnativa, l’appellante ribadisce il suo assunto secondo cui il

contratto 2 settembre 2010 e la relativa clausola di

divieto di concorrenza sarebbero decaduti a fine 2016, ritenuto che la

controparte con la sua petizione del novembre 2018 si sarebbe pertanto tardivamente

richiamata a tale clausola. I suoi rinvii al doc. 9 (attestante il suo nuovo

ruolo di capo area) e alla disdetta doc. D (che non fa riferimento all’accordo

del 2010) non possono però sovvertire il giudizio di primo grado. In primo

luogo, il doc. 9 non dimostra che l’assunzione del ruolo di capo area abbia

sostituito e fatto decadere tutti i precedenti incarichi e accordi (attestando

unicamente una modifica dei suoi incarichi e delle relative modalità di

retribuzione). Peraltro, da esso emerge che il convenuto voleva essere

aggiornato dai consulenti a lui sottoposti sulla loro attività, ottenere

informazioni sull’area di competenza di ciascuno e visitare insieme a loro i

medici, gli ospedali e i genitori di quel territorio, ciò che attesta l’ampliamento

delle sue conoscenze relative alla rete di contatti di AO 1 in virtù della sua

nuova funzione. In secondo luogo, il doc. D non menziona alcun accordo

specifico, non potendo dal medesimo desumersi alcunché. L’appellante rileva poi

che solo la teste __________ S__________ ha dichiarato che egli, oltre alla

funzione di capo area, svolgesse ancora l’attività di consulente/agente. Ciò

non emergerebbe né dalle testimonianze di __________ P__________ e __________ B__________,

né dai doc. F, H e Y (che attesterebbero piuttosto, a detta della controparte, l’offerta

di servizi di F__________ ai clienti di AO 1, circostanza comunque contestata).

L’osservazione è pertinente, ma siccome l’appellante non contesta il contenuto

della testimonianza di __________ __________ S__________ (che non è in contraddizione

con le dichiarazioni degli ulteriori testi), ciò basterebbe a fondare la

verosimiglianza delle tesi dell’istante cautelare e a confermare il relativo

accertamento pretorile. Del resto, non implicando la funzione di capo area,

come già detto, soltanto la formazione dei consulenti, ma anche la loro

gestione/coordinazione (comprese le visite congiunte a clienti e medici), se ne

può dedurre un’attività di promozione e consulenza indiretta. Aggiungasi che lo

stesso convenuto, nella sua duplica cautelare del 27 febbraio 2019 (p. 2-3), ha

osservato che in alcune occasioni ha ancora svolto delle consulenze.

Nell’e-mail 3 ottobre 2018 di cui al doc. J, __________ S__________ menziona la

necessità di avere la lista dei medici seguiti dal convenuto. Inoltre, come

rilevato con pertinenza dall’appellata, i doc. R, S, U e V dimostrano

l’esistenza di contratti stipulati fra AO 1 e futuri genitori nel 2017-2018 ove

AP 1 è indicato come consulente, e nell’e-mail del 29 ottobre 2017 di cui al

doc. 9 il medesimo manifestava la sua intenzione di “moltiplicare i miei

sforzi dando la mia disponibilità a coprire meglio la zona di __________ e __________

e nel contempo essere capo area del Nord…”. La decisione pretorile deve

dunque essere confermata sotto questo aspetto.

14.

Secondo

quanto accertato dal giudice di prima sede, il divieto di

concorrenza neppure è decaduto a causa della disdetta data dall’agente per un

motivo giustificato imputabile alla controparte (art. 340c cpv. 2 CO). Innanzitutto,

il convenuto non ha più riproposto tale argomentazione con le conclusioni

scritte. Inoltre, essa appare comunque priva di fondamento: posto che la

disdetta doc. D menziona il venir meno di un rapporto di stima e fiducia, il

convenuto non ha apportato elementi che sostanzino la possibilità di addebito

al datore di lavoro della situazione venutasi a creare. Anzi, il teste __________

B__________ ha riferito che secondo lui “i rapporti del signor AP 1 con la

società fossero buoni”.

15.

Con il gravame, l’appellante non oppone censure debitamente motivate e

sostanziate che possano contrastare quanto appena riassunto. Egli in primis

non contesta la mancata riproposizione della sua tesi nelle conclusioni scritte.

In ogni caso, non può essere seguito quando osserva che la rottura dei rapporti

non riguardasse il clima interno fra i collaboratori ma i suoi rapporti

personali con l’amministratore unico di AO 1 (che gli avrebbe rivolto delle

gravi affermazioni, come si evincerebbe dal tenore della disdetta, peraltro non

contestata dalla controparte): tutto si ignora sul contenuto e la genesi di

tali affermazioni, per cui non si può stabilire se esse fossero fondate,

infondate o di una gravità tale da giustificare la disdetta.

16.

Anche

laddove l’appellante sostiene, a supporto di una cessazione del divieto, che la

controparte non avrebbe più interesse a mantenerlo (v. art. 340c cpv. 1 CO),

poiché sembrerebbe che essa abbia licenziato tutti i suoi collaboratori

nell’ottica di dismettere ogni attività, la censura è irricevibile per carente

motivazione (art. 310 e 311 CPC). Trattasi di mere allegazioni di parte prive

di qualsivoglia supporto fattuale.

17.

Quanto

alla necessità di imporre al convenuto il divieto di concorrenza già in via

cautelare, secondo gli accertamenti del giudice di prima sede l’istante ha

sufficientemente reso verosimile l’esercizio di attività concorrenziale da

parte di AP 1, anche grazie alle conoscenze acquisite presso di lei. A tal

riguardo, è irrilevante che la medesima non possa svolgere

direttamente le prestazioni da lei offerte, a differenza di altre società:

determinante è piuttosto che l’ex agente ha svolto per soggetti terzi (F__________

e G__________, le quali operano nello stesso settore offrendo in

sostanza le stesse prestazioni), le medesime attività in passato svolte per AO

1.

(consulenze per l’offerta di servizi di stoccaggio di cellule staminali

cordonali e test diagnostici legati alla gravidanza nonché formazione dei

consulenti) nella medesima area geografica, e ciò anche presso clienti

conosciuti durante l’attività svolta per l’istante cautelare. Infatti AP 1 non

solo aveva già sottoscritto con F__________ srl, in data 30 luglio 2018, un “contratto

di prestazione di servizio di consulenza” a “famiglie/professionisti

interessati” “al servizio di conservazione privata-famigliare delle

cellule staminali del cordone ombelicale”, diventando poi dal mese di

ottobre 2018 formatore di consulenti per la stessa ditta (doc. rich. II).

Giusta quanto emerso dagli atti, egli ha altresì contattato clienti di AO 1 offrendo

loro lo stoccaggio delle cellule staminali cordonali per conto di

F__________ (cfr. testi __________ S__________ e __________ P__________, doc.

F, H-J). Tale attività è evidentemente suscettibile di creare un

pregiudizio all’istante. È del resto più che verosimile che AP 1 stia

ancora sfruttando le conoscenze acquisite presso di lei durante il rapporto

contrattuale e le stia ancora facendo concorrenza, ciò che potrebbe aver

causato e causare alla stessa un grave danno di perdita di clientela. Peraltro,

nel contratto di agenzia il convenuto riconosceva espressamente che l’uso abusivo della conoscenza dei clienti dell’istante potesse causarle

un danno notevole anche dopo la fine del contratto (v. doc. A). Aggiungasi che

la società, dopo aver appreso le circostanze summenzionate, ha immediatamente

reagito già l’11 settembre 2018, diffidando l’ex agente a interrompere

la sua attività concorrenziale (doc. M).

18.

Secondo l’appellante per contro l’attività concorrenziale non

sarebbe dimostrata. In particolare, non sarebbe dimostrato che egli abbia ricoperto

la funzione di fornitore di servizi di consulenza in seno a F__________, né che

egli abbia sollecitato clienti accertati di AO 1. Egli effettivamente collabora

con F__________, ma non nei termini descritti dal primo giudice. Innanzitutto,

il contratto 30 luglio 2018 non avrebbe mai avuto seguito, tant’è che quest’ultima

società non ne era più in possesso, come si evincerebbe dalle e-mail 17

dicembre 2019 dell’appellante medesimo e 19 dicembre 2019 di __________ Z__________

(v. doc. II). L’unico contratto in vigore sarebbe quello del 1° ottobre 2018,

da cui risulta che egli sin dall’inizio ha assunto il ruolo di formatore di consulenti.

Del resto, le sue fatture a carico di F__________ partono unicamente dal settembre

2018.

e fanno esclusivo riferimento al contratto di ottobre. L’appellante

osserva pure che le presunte clienti da lui contattate, ovvero le signore __________

e __________, non sono mai state ascoltate a conferma delle testimonianze di __________ S__________ e di __________ P__________, vertenti su una conoscenza

indiretta (“de relato”). Inoltre,

AO 1 nemmeno avrebbe dimostrato quali suoi clienti sarebbero passati a una

ditta terza e di aver subito un danno.

19.

Ricordato che nella presente procedura cautelare l’istante doveva

unicamente rendere verosimile l’attività concorrenziale, e non dimostrarla con

prova piena, l’appellante in vari punti non si confronta con la decisione

pretorile: non contesta in particolare la tempestiva diffida di AO 1 contenuta

nello scritto doc. M, né che essa e F__________ offrano gli stessi servizi, né

si confronta con il contenuto dei doc. F e H-J. Aggiungasi che il medesimo, nel

corso della causa, non ha assunto un comportamento particolarmente trasparente,

arrivando a negare, con la duplica cautelare 27 febbraio 2019, di

collaborare con quest’ultima società (v. p. 4, 8-9). Indipendentemente

dall’effettiva implementazione del contratto 30 luglio 2018, e posto che le due

e-mail citate dall’appellante non portano la dimostrazione che lui pretende (limitandosi

ad attestare che F__________ non aveva più una copia del contratto e che lo

stesso è stato “sostituito ad Ottobre per cambiamento del mio ruolo e

posizione”), tale contratto è stato sottoscritto ancor prima della fine di

quello vigente con l’istante cautelare, ciò che depone chiaramente a sfavore

del convenuto. Oltre alle testimonianze citate dal Pretore, anche i doc. F, H,

I, J, K e Y attestano che AP 1, nel periodo agosto-ottobre 2018, promuoveva i

servizi di F__________ presso i clienti di AO 1. Quanto al contratto 1° ottobre

2018, esso potrà se necessario essere meglio interpretato nell’ambito della

procedura di merito. Lo stesso ad ogni modo menziona prestazioni di consulenza

e stabilisce che oltre a una remunerazione fissa di € 1'500.- per l’attività di

formazione, AP 1 avrebbe percepito una provvigione del 5% per ogni placenta

raccolta e conservata, provvigioni che il medesimo sembra avere anche

percepito, nella misura in cui le fatture di cui al doc. II superano

regolarmente l’importo fisso mensile. A prescindere da ciò, un divieto di

concorrenza può impedire al lavoratore non soltanto di svolgere in maniera

indipendente o per terzi la medesima attività svolta in precedenza, ma anche lo

svolgimento di qualsiasi attività presso un’azienda concorrente (come risulta

stabilire la clausola qui in esame), qualora l’uso delle sue conoscenze pregresse

possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole ai sensi dell’art.

340.

cpv. 2 CO (DTF 4C.298/2001 del 12 febbraio 2002). A questo stadio della

procedura risulta certamente verosimile che nell’ambito della collaborazione

con la società concorrente F__________ (atta a promuoverne i servizi e

ampliarne il giro d’affari), il convenuto possa aver sfruttato e continuare a sfruttare

le conoscenze e i contatti acquisiti presso AO 1 a suo discapito e provocarle

un considerevole danno (segnatamente quanto a perdita di clientela). Per

contro, la dimostrazione e quantificazione di un concreto danno già

concretizzatosi non è un presupposto per l’adozione del provvedimento cautelare

in esame. Il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica anche su questo

punto e dev’essere confermato.

20.

Ritenuto

che il convenuto ha contestato l’insufficiente limitazione del divieto di

concorrenza quanto a oggetto e luogo, il Pretore ha osservato che

per costante giurisprudenza e sulla base del principio “in favore negotii”, l’insufficiente

limitazione della clausola ex art. 340a CO non comporta di regola la sua

nullità. Piuttosto, il giudice ha la facoltà di restringere secondo il suo

libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le

circostanze. Costatato che la clausola qui in esame non è

sufficientemente limitata quanto al luogo (poiché non è indicata precisamente

l’area di competenza esclusiva dell’agente) e all’oggetto, il Pretore ha

rilevato di possedere elementi sufficienti per operare una limitazione e

applicare il divieto. In effetti, l’istruttoria ha evidenziato l’esercizio, da

parte dell’ex agente, della stessa attività svolta in precedenza per la ex

mandante (v. anche sopra, consid. 17) nella medesima area geografica. Detta

area geografica è stata acclarata, ritenuto che __________ S__________ ha

menzionato “Ticino, __________, __________ e relative province”, __________

P__________ “__________, __________ e __________” e __________ B__________

“__________ e parte della provincia di __________”.

21.

L’appellante contesta tale accertamento, ribadendo che il contratto è

carente nell’indicazione geografica, non stabilendo la zona territoriale di sua

competenza, e osservando che nemmeno l’istruttoria ha chiarito la questione. Vi

sarebbe difatti discrepanza fra i testi in merito all’area da lui gestita,

ritenuto che Francesca P__________ ha parlato di __________, __________ e __________,

ma riferendosi alle sue competenze quale capo area, che __________ S__________ ha

invece menzionato il Canton Ticino e le province di __________ e __________ e

che __________ B__________ non ha indicato alcuna zona. Non potendo il primo

giudice colmare tale lacuna e supporre la correttezza delle aree indicate dalla

società, la clausola sarebbe pertanto esorbitante a fronte dell’assente

limitazione, inapplicabile e impossibile da adempiere, per cui non si potrebbe

pretenderne in buona fede il rispetto. Tuttalpiù, il divieto avrebbe potuto

essere unicamente esteso al luogo di sede di AO 1.

22.

Il

divieto di concorrenza qui in esame, pur non essendo sufficientemente concreto,

si riferisce comunque all’area di competenza del convenuto (dunque accertabile

tramite esame della sua concreta attività e a lui nota) e agli incarichi

direttamente o indirettamente riconducibili al mansionario allegato al

contratto,

per cui una sua delimitazione è possibile ed esso non può

certamente essere ritenuto illecito, contrario alle leggi o ai buoni costumi o

abusivo ai sensi degli art. 19 cpv. 2 e 20 CO e dell’art. 27 cpv. 2 CC. Quanto

all’area di competenza dell’appellante, quest’ultimo non contesta che

comprendesse le zone menzionate dal primo giudice, né si intravedono nelle

testimonianze la discordanza o la contraddittorietà da lui pretese: i testi

hanno riferito in parte sull’ampiezza dell’area da lui coordinata quale capo

area (Nord Italia, o più precisamente __________, __________ e __________,

v. testi __________ S__________ e __________ P__________), in parte sulla loro zona

di competenza (v. la testimonianza di __________ B__________, secondo

cui la zona a lui assegnata, ovvero “__________ e parte della provincia di __________”, faceva parte dell’area del convenuto), e in parte su quella ove AP 1 svolgeva

ancora direttamente il ruolo di agente. __________ S__________ ha citato il

Canton Ticino e le province di __________ e __________. I doc. R, S, U e V ad

esempio, ovvero alcuni dei contratti stipulati fra AO 1 e i futuri genitori e

indicanti il nominativo del convenuto quale consulente, attestano la sua

attività nelle province di __________, __________ (__________), __________ (__________)

e __________ (__________). Ricordato del resto che, come già rilevato dal

Pretore, il convenuto ha conosciuto i clienti di AO 1 non solamente tramite la sua

consulenza personale, ma anche tramite i collaboratori che sovrintendeva (v.

anche sopra, consid. 13), le zone comprese nel dispositivo pretorile (Ticino e

province di __________, __________, __________ e __________) corrispondono

certamente a quelle di competenza dell’ex agente, e meglio in ciascuna di esse

egli ha verosimilmente anche svolto della consulenza diretta. Le censure

appellatorie non sovvertono pertanto la decisione di primo grado. Per il resto,

la delimitazione del divieto quanto a oggetto non è affrontata nel gravame se

non con riferimento a quanto già detto sopra ai consid. 18 e 19 (ai quali si

rinvia), mentre la questione attinente al limite temporale della clausola (3

anni secondo quanto previsto dal contratto e deciso in via cautelare dal

Pretore) non è stata affrontata dal convenuto né in prima sede né in secondo

grado, per cui essa non viene qui esaminata.

23.

Nemmeno può scalfire l’impugnato giudizio il laconico e generico

riferimento dell’appellante a un suo presunto errore ai sensi dell’art.

24.

cpv. 1 n. 3 CO, generato a suo dire dall’assente indicazione dell’area

geografica e dalla mancata pattuizione di un’indennità, che avrebbero reso la

clausola insolita, sproporzionata e poco chiara: la tesi dell’errore non è

stata mai menzionata né tantomeno approfondita in prima sede, per cui essa è da

considerare nuova e irricevibile ai sensi dell’art. 317 CPC nonché carente nella

motivazione.

24.

Il

giudice di primo grado ha infine osservato che il divieto imposto al convenuto

è proporzionato, poiché limita la sua attività alla circoscritta area

geografica comprendente tre (recte: quattro) province __________ su 12

più il Ticino, lasciandogli la possibilità di lavorare ad esempio nel resto

della __________, in __________ e nella __________, che pure risultano essere

state zone di sua competenza presso AO 1.

25.

L’appellante

invece, dopo avere osservato che le misure cautelari che possono inficiare

gravemente la condizione giuridica e finanziaria del dipendente possono essere

ammesse solamente in maniera molto restrittiva, sostiene che il divieto sarebbe

sproporzionato, limiterebbe eccessivamente la sua attività e potrebbe nuocere

al suo avvenire economico. Più precisamente, egli non potrebbe spostarsi in

altre province o nelle regioni indicate dal Pretore, poiché esse sono già di

competenza di altri consulenti, ritenuta pure la difficoltà di spostarsi in

luoghi distanti dalla propria residenza.

26.

L’impossibilità

per l’appellante di lavorare nelle zone non interessate dal divieto non risulta

essere stata sollevata in prima sede (al contrario, nella duplica cautelare 27

febbraio 2019, a p. 11, egli osservava di non correre il rischio di rimanere

privo di retribuzione), ciò che rende la censura tardiva e irricevibile, oltre

che inadatta a sovvertire la decisione impugnata, giacché egli non fornisce

riscontri oggettivi a tal riguardo. D’altronde, il contratto 1° ottobre 2018

con F__________ non restringe il suo campo a singole zone, ma si riferisce

all’intero territorio nazionale italiano (art. 1). Per quanto risulta dagli

atti, nulla impedisce dunque a AP 1 di occuparsi di formazione e consulenza,

per F__________ o per altre aziende, nelle rimanenti province lombarde, o nelle

regioni vicine. Per il resto, l’appellante non formula ulteriori contestazioni

riguardanti la proporzionalità, rispettivamente l’eventuale possibilità di

stabilire un divieto meno invasivo.

27.

Ne

consegue che il divieto cautelare così come sancito e delimitato dal primo

giudice può essere confermato.

28.

L’ultima

censura dell’appellante riguarda la quantificazione delle spese giudiziarie di

prima sede. Egli sottolinea la carente motivazione della decisione pretorile,

che non spiega su quali basi e calcoli sia avvenuto il computo di spese e

ripetibili.

29.

In linea di principio, la decisione sull’ammontare delle spese e delle

ripetibili non dev’essere motivata. In particolare, quando esiste una tariffa o

una norma legale che ne fissa il minimo e il massimo, il giudice deve

unicamente motivare la sua decisione se non si attiene a tali limiti, se degli

elementi straordinari sono invocati dalla parte interessata o ancora qualora (per

quanto riguarda le ripetibili) il giudice si scosti dalla nota d’onorario

prodotta e conceda un importo inferiore o superiore a quelli abituali (IICCA

del 13 maggio 2020, inc. 12.2019.197; DTF 139 V 496, consid. 5.1). Per

consolidata giurisprudenza, chi censura la quantificazione delle ripetibili ha

l’onere di cifrare l’importo che a suo dire sarebbe congruo. Il fatto di

ritenere sproporzionata o non conforme alle tariffe applicabili la somma

attribuita in prima sede e di chiederne una massiccia riduzione non può bastare

(IICCA del 16 ottobre 2017, inc. 12.2017.164/165).

30.

Nel

caso concreto, l’appellante limita la sua censura alla questione della carente

motivazione ma non postula che l’incarto sia ritornato al primo giudice per un

nuovo giudizio. Egli inoltre non indica quale sarebbe, a suo modo di vedere, il

valore litigioso della presente procedura, né spiega perché gli importi

assegnati sarebbero eccessivi, bensì chiede che gli stessi, così come

quantificati in prima sede, siano caricati sulla controparte. Ad ogni modo, per

quanto riguarda le spese processuali della procedura cautelare, che secondo

l’art. 10 LTG possono oscillare tra fr. 100.- e

fr. 20'000.-, il Pretore è rimasto ampiamente nei suddetti limiti nel fissare

un importo pari a fr. 2'500.-. Per quanto riguarda le ripetibili, esse sono di

regola determinate sulla base delle tariffe di cui all’art. 11 RTar a

dipendenza del valore litigioso. Pur non prendendo come riferimento il valore

della causa di merito (indicato dall’attore in € 76'000.- circa, a cui si sono

aggiunte le pretese riconvenzionali del convenuto), il valore della presente

procedura cautelare può ammontare ad almeno fr. 30'000.-, considerando il

concreto divieto di concorrenza ordinato dal Pretore per una durata effettiva

di 16 mesi, la remunerazione mensile ricevuta dal convenuto per la sua

collaborazione con F__________ (spesso superiore agli € 2'000.- mensili),

nonché il potenziale danno economico per AO 1, che per ogni cliente sottratto

può perdere svariate migliaia di Euro (ad esempio € 2'500.- secondo quanto

pattuito nel contratto doc. T). Pertanto, l’importo di fr. 5'000.- (comprensivo

di spese e IVA) non risulta certamente eccedere i limiti di cui all’art. 11

RTar. Volendo piuttosto quantificare le ripetibili secondo il criterio del dispendio

orario (art. 12 RTar), l’importo di fr. 5'000.- corrisponderebbe a un massimo

di 18 ore di lavoro, ciò che sicuramente non è eccessivo se si considerano il

doppio scambio di scritti delle parti e le loro conclusioni, le numerose

tematiche sollevate, la copiosa documentazione agli atti e l’audizione dei

testi. La decisione pretorile può essere pertanto confermata anche su questo

punto.

31.

Ne

consegue che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le

spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate

sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, e le ripetibili sulla base dell’art. 11 cpv.

1, 2 e 5 RTar, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,

l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello

svolgimento del patrocinio, tenuto altresì conto delle spese e dell’IVA.

32.

Le

decisioni in materia cautelare emesse prima o durante una procedura di merito

sono di principio decisioni incidentali ai sensi dell’art. 93 LTF (STF

4A_340/2018 del 10

settembre 2018, consid. 1.1.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 14 maggio

2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono poste a carico dell’appellante,

che rifonderà all’appellata

fr. 2’500.- per ripetibili di seconda sede.

III. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le

decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).