12.2020.57
Provvedimento cautelare, divieto di concorrenza
20 novembre 2020Italiano36 min
Con osservazioni 24 giugno 2020 l’appellata ha postulato la reiezione integrale del
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.57
Lugano
20 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire sull’istanza di provvedimenti cautelari 16 novembre 2018 (inc. n. OR.2018.26 della Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa da
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
AP
1 (IT)
patrocinato dall’avv. PA 1
con
cui l’istante ha chiesto, in via cautelare, di fare ordine al convenuto, con la
comminatoria penale di cui all’art. 292 CP, di cessare immediatamente e fino
all’8 agosto 2021 ogni attività dipendente o indipendente nell’ambito della
prestazione di servizi (compresa la loro promozione) per la gravidanza e per la
conservazione di cellule staminali umane ottenute dal cordone ombelicale,
placentare e altre fonti, nelle zone di __________, __________, __________ e
del Canton Ticino;
richiesta
avversata dal convenuto e che il Pretore ha accolto con decisione cautelare 29
aprile 2020;
appellante
il convenuto, che con appello 14
maggio 2020 ha chiesto in via preliminare la concessione dell’effetto
sospensivo al gravame e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
l’istante con osservazioni 24 giugno 2020 ha postulato la reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
la decisione 1° luglio 2020 con cui questa Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo contenuta nell’appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto:
A.
Il 2 settembre
2010 AO 1, società attiva nell’ambito della prestazione di servizi per la gravidanza e per la
conservazione delle cellule staminali umane ottenute dal sangue del cordone
ombelicale, ha concluso con AP 1, in qualità di agente, un contratto di agenzia
in esclusiva per un determinato territorio, con il quale l’agente si impegnava
in particolare a promuovere e spiegare i servizi di AO 1 presso medici
ginecologi e pediatri, strutture ospedaliere e famiglie, fornendo assistenza e
consulenza in relazione alla procedura di raccolta, trasporto e stoccaggio di
cellule staminali come da mansionario allegato (doc. A).
B.
Il contratto prevedeva al punto 7
un divieto di concorrenza per tutta la sua durata e per un periodo di tre anni
dalla fine del medesimo del seguente tenore:
“L’agente prende atto e
conferma che nell’esercizio delle sue mansioni avrà conoscenza della cerchia
dei clienti e dei segreti d’affari di AO 1 e riconosce che l’uso abusivo di
tali conoscenze, anche dopo la cessazione del contratto, può causare un danno considerevole
alla mandante.
Per tutta la durata del
contratto e per un periodo di 3 anni dalla fine dello stesso, l’agente si
impegna di conseguenza a:
· non partecipare
né direttamente né indirettamente ad un’azienda direttamente o indirettamente
concorrente di AO 1;
· non esercitare
né direttamente né indirettamente nessuna attività, né quale dipendente, né
quale indipendente, per conto di un’azienda direttamente o indirettamente
concorrente di AO 1;
· non operare in
alcun altro modo in concorrenza diretta o indiretta con AO 1;
·
non
favorire, né direttamente né indirettamente, o provocare in alcun modo il
passaggio di dipendenti, agenti di vendita, subagenti da lui impiegati o
amministratori di AO 1 verso altre strutture che svolgono attività direttamente
o indirettamente concorrenziali con quelle svolte da AO 1.
Il
divieto di concorrenza è limitato territorialmente al Territorio assegnato in
esclusiva all’agente e materialmente ad ogni attività direttamente o
indirettamente riconducibile al Mansionario parte del presente contratto.
Nel
caso in cui l’agente dovesse contravvenire al divieto di concorrenza, AO 1 ha
il diritto di esigere una pena convenzionale una tantum pari alla media annuale
delle provvigioni versate negli ultimi cinque anni, oltre che a CHF 10'000.-
per ogni caso e per ogni atto costituente una violazione del divieto di
concorrenza. Inoltre, AO 1 può chiedere il risarcimento dell’ulteriore danno ed
è espressamente autorizzata ad esigere l’immediata cessazione dello stato lesivo
del divieto di concorrenza.
In
caso di cessazione del presente contratto, AO 1 potrà trattenere a titolo
cautelativo tutte le somme dovute all’agente per il periodo necessario alla
verifica di conformità a questa clausola”.
C.
In data 8 agosto 2018 AP 1 ha presentato le sue dimissioni,
riferendosi al venir meno di un rapporto di reciproca fiducia e stima (doc. D).
D.
Previa rinuncia
unilaterale all’esperimento della procedura di conciliazione a fronte del
domicilio estero del convenuto (art. 199 cpv. 2 lett. a CPC), con petizione 16
novembre 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna, chiedendo al Pretore di fare ordine a quest’ultimo, con la comminatoria penale di
cui all’art. 292 CP, di cessare immediatamente e fino all’8 agosto 2021 ogni
attività dipendente o indipendente nell’ambito della prestazione di servizi
(compresa la loro promozione) per la gravidanza e per la conservazione di
cellule staminali umane ottenute dal cordone ombelicale, placentare e altre
fonti, nelle zone di __________, __________, __________ e del Canton Ticino, e
di condannare il medesimo al versamento in suo favore di una pena convenzionale
di almeno
fr. 44'316.80 ed € 31'919.16 oltre interessi. L’attrice ha contestualmente chiesto
che il divieto fosse impartito al convenuto anche in via cautelare. In sintesi,
essa ha osservato che il suo ex agente avrebbe commesso atti d’indebita
concorrenza a suo danno, e ciò già prima di disdire il contratto di agenzia
(per cui la medesima non si è opposta alla cessazione del rapporto
contrattuale). Il convenuto avrebbe in particolare contattato dei suoi clienti,
rispettivamente persone interessate ai suoi servizi, indirizzandoli verso la
ditta concorrente F__________ srl (qui di seguito “F__________”), con cui
avrebbe avviato un rapporto di collaborazione nella stessa area in precedenza
assegnatagli in esclusiva.
E.
Con osservazioni 21 dicembre 2018
il convenuto si è opposto alla richiesta cautelare, negando di avere mai svolto
qualsivoglia attività in concorrenza con AO 1, ritenuto peraltro che questa è
una semplice intermediaria per lo stoccaggio di cellule staminali, mentre F__________
si occupa direttamente del relativo processo. Il convenuto ha pure rilevato che
la clientela con cui ha avuto a che fare durante il rapporto contrattuale con
la controparte era legata alle sue conoscenze e competenze personali e
sostenuto che il divieto di concorrenza fosse nullo, eccessivamente esteso e
pregiudizievole per il suo avvenire economico, avendolo del resto la
controparte invocato tardivamente (ciò che alluderebbe all’assenza di
qualsivoglia urgenza).
F.
Con replica 22
gennaio 2019 e duplica 27 febbraio 2019 (quest’ultima prodotta in occasione
dell’udienza di pari data) le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie
posizioni, ribadendole poi con le conclusioni scritte 7 e 28 febbraio 2020. In
particolare, l’istante ha precisato di occuparsi di tutta la filiera necessaria
alla conservazione delle cellule staminali, appoggiandosi semplicemente a terzi
per il trattamento e lo stoccaggio, che la zona di competenza del convenuto
corrisponde alle ben note aree in cui è stato operativo nonché che quest’ultimo
ha utilizzato e utilizza le conoscenze acquisite presso di lei sull’arco di 8
anni (relative al mercato/ai medici a cui si indirizzava per promuovere i suoi
servizi) per dirottare i clienti verso una società concorrente. Da parte sua, AP
1 ha osservato che il divieto di concorrenza sarebbe in ogni caso decaduto a
fine 2016, quando AO 1 gli ha assegnato la nuova funzione di capo-area e addetto
alla formazione e coordinazione dei consulenti/agenti, ciò che avrebbe
comportato la modifica del contratto originario per atti concludenti. Il
divieto sarebbe peraltro cessato nel momento in cui ha disdetto il contratto
per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro (art. 340c cpv. 2
CO).
G.
Parallelamente,
la procedura di merito ha proseguito il suo corso. Nell’ambito della medesima, AP
1 ha opposto all’azione principale una domanda riconvenzionale, volta alla
condanna della controparte al pagamento in suo favore di € 106'852.- a titolo
di indennità ai sensi dell’art. 418d cpv. 2 CO e di € 35'617.- a titolo di
indennità per la clientela.
H.
Con la decisione
29 aprile 2020 (rettificata il 4 maggio 2020) il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna ha accolto l’istanza cautelare e fatto ordine a AP 1 di cessare immediatamente e fino
all’8 agosto 2021 ogni attività dipendente o indipendente nell’ambito della
prestazione di servizi (compresa la loro promozione) per la gravidanza e per la
conservazione di cellule staminali umane ottenute dal cordone ombelicale,
placentare e altre fonti, nelle province di __________, __________, __________,
__________ e nel Cantone Ticino, con la comminatoria dell’art. 292 CP. In
sostanza, il Pretore ha accertato che l’istante ha reso verosimile l’attività
concorrenziale messa in atto da AP 1, e meglio lo svolgimento presso terzi dei
medesimi incarichi di promozione, consulenza e formazione dei consulenti avuti in
seno a AO 1, nelle medesime aree geografiche, anche sfruttando le conoscenze acquisite presso la medesima.
Il Pretore ha inoltre ritenuto la clausola di divieto di concorrenza valida e
applicabile, ancorché da limitare maggiormente.
Fatti
I.
Con appello 14
maggio 2020 il convenuto è insorto contro tale decisione, postulando in via
preliminare la concessione dell’effetto sospensivo, e nel merito la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
J.
Con osservazioni 24 giugno 2020 l’appellata ha postulato la reiezione integrale del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
K.
Con
decisione 1° luglio 2020
questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell’appello.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nella presente procedura, considerati da una parte il possibile danno
economico derivante all’istante cautelare dall’attività concorrenziale in
questione e dall’altra la limitazione dell’attività professionale del convenuto
sull’arco di un periodo rilevante, il valore litigioso supera ampiamente la
soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10
giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura
sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia le
osservazioni (recte: risposta) dell’appellata sono tempestivi.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
3.
Con il gravame, l’appellante contesta sia la validità e l’estensione
del divieto in questione, sia lo svolgimento di attività concorrenziale.
4.
Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può ricordare
che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina i necessari provvedimenti
cautelari quando l’istante rende verosimile che un suo diritto è leso o
minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da arrecargli un
pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un provvedimento
cautelare è così subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti presupposti:
la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di
merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione o di una minaccia
di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, l’urgenza e la proporzionalità. Nella fattispecie, il Pretore ha
accertato l’adempimento di tutti questi presupposti da parte dell’istante,
accogliendo pertanto il provvedimento richiesto.
5.
Innanzitutto, il giudice di prime cure ha osservato che l’indennità spettante all’agente ai sensi dell’art. 418d cpv. 2 CO quale
controprestazione per l’imposizione di un divieto di concorrenza è un diritto
che non può essere soppresso, ma non una condizione di validità della clausola.
6.
L’appellante si oppone sostenendo che, non prevedendo
la clausola in questione la remunerazione obbligatoria di cui all’art. 418d
cpv. 2 CO, la medesima sarebbe esorbitante e inefficace.
7.
Posto che l’appellante si limita a contrapporre
all’assunto pretorile una propria tesi di prima sede e che la censura è
pertanto di dubbia ricevibilità, corrisponde al vero che la suddetta indennità
è imperativamente imposta dalla legge nel caso in cui a un
agente venga imposto un divieto di concorrenza, e che il contratto concluso fra
le parti è silente a tal riguardo. L’appellante non evidenzia tuttavia elementi
tali da imporre la nullità o l’inefficacia del divieto in questione. Innanzitutto
si può osservare che di principio e salvo casi eccezionali, il giudice
può interpretare e concretizzare una pattuizione in modo da permetterne il
mantenimento, e che l’indennità ex art. 418d cpv. 2 CO, in caso di litigio,
dev’essere da lui fissata in equità. Il rifiuto del mandante di concederla può
certamente comportare la sua mora, o la decadenza del divieto. Ciononostante, ritenuto
che la suddetta controprestazione è volta a compensare l’agente per il danno da
lui subito a causa della proibizione di svolgere attività concorrenziale, il
giudice potrebbe anche decidere, secondo le circostanze, di mantenerla al
minimo, o in casi gravi addirittura di non accordarla, in particolare qualora il
divieto di concorrenza non fosse stato rispettato (v. anche DTF 95 II 143
consid. II. 5b). Nel caso concreto, l’appellante neppure chiarisce se ne abbia
preteso il pagamento prima dell’avvio della presente controversia,
rispettivamente se e in quali termini l’appellata l’abbia rifiutato o sia
caduta in mora. Quest’ultima del resto in prima sede non ha contestato il
diritto all’indennità in quanto tale, ma ha piuttosto rilevato che essa non
sarebbe dovuta a fronte della violazione del divieto da parte del convenuto (v.
replica 22 gennaio 2019, p. 6, pto. G, replica e risposta alla riconvenzionale
16.
settembre 2019, p. 7). Incomberà pertanto al giudice, nell’ambito della
procedura di merito, decidere se e in che misura l’indennità sia dovuta, non
prestando il suo agire in ambito cautelare il fianco a critica alcuna.
8.
Con l’appello, AP 1 sostiene altresì che il divieto di concorrenza,
e finanche l’intero contratto, sarebbe nullo anche in quanto abusivo e
contrario all’ordine giuridico ai sensi degli art. 20 cpv. 1 CO e 15 seg. della
Legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali
(LCel), ciò che il Pretore avrebbe erroneamente trascurato. Difatti, i servizi
offerti da AO 1 (descritti anche negli allegati di prima sede e nel contratto
doc. A) includono quelli di importazione e stoccaggio, conservazione e analisi
delle cellule staminali, attività imperativamente soggette ad autorizzazione,
che la medesima non possiede né ha dimostrato di possedere (v. e-mail del 20
dicembre 2018 di Swissmedic di cui al doc. 2). Stante la sua attività illegale
e non consentita, non vi sarebbero pertanto suoi legittimi interessi meritevoli
di tutela.
9.
Quale premessa, si osserva che la LCel menzionata nel
gravame riguarda le cellule staminali embrionali umane derivate da embrioni
soprannumerari e utilizzate a scopi di ricerca, ambito del tutto estraneo alla
presente fattispecie, che riguarda piuttosto il prelievo e la conservazione di
cellule staminali dal sangue del cordone ombelicale. In tale caso, l’art. 15d
dell’Ordinanza sui trapianti prevede che chi intende preparare, consegnare,
conservare, importare o esportare tessuti o cellule destinati a un trapianto
autogeno (ovvero destinati unicamente al bambino donatore) deve preventivamente
notificare queste attività all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
(Swissmedic). Ad ogni modo, la censura dell’appellante è irricevibile in
quanto tardiva ai sensi dell’art. 317 CPC, oltre che inadatta a sovvertire il
giudizio di primo grado. In prima sede il convenuto non ha mai rimproverato
alla controparte di esercitare un’attività illegale, evidenziando piuttosto che
la stessa, non disponendo di un’autorizzazione (doc. 2), non può fornire
direttamente i suddetti servizi. La stessa AO 1 non ha mai dichiarato di
occuparsi lei medesima del processo per la conservazione delle cellule
staminali, incaricando piuttosto ditte terze (ciò che trapela dallo stesso
contratto doc. A, p. 1).
10.
Il Pretore ha altresì osservato che per i professionisti nel settore
delle professioni liberali (come gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri, i
medici o i dentisti), che devono avere una formazione e delle qualifiche
superiori e prestare attività intellettuale tecnica, la clausola di proibizione
di concorrenza non può di regola trovare applicazione, essendo le loro capacità
personali le sole determinanti nei rapporti con la clientela. Sennonché ciò non
può valere nel caso concreto, poiché il convenuto, quale promotore, non può
essere paragonato ai suddetti professionisti, né le sue capacità o la sua
esperienza hanno giocato un ruolo determinante ed esclusivo nell’acquisire e
indirizzare la clientela: egli difatti nell’ambito della sua attività presso AO
1.
e della collaborazione con gli altri consulenti ha potuto prendere conoscenza
dei nominativi dei professionisti e delle famiglie interessate al relativo servizio.
11.
Nella misura in cui l’appellante si limita a sostenere, opponendo una
propria tesi al ragionamento pretorile, che la sua attività sarebbe
assimilabile a quelle delle professioni liberali, poiché frutto di una
collaborazione esterna e indipendente fondata su un rapporto di mandato (doc. A
e 9) e poiché egli forniva consulenza su aspetti tecnici e disponeva di una
formazione qualificata (tant’è che è divenuto capo area e addetto alla
formazione dei consulenti), la censura è carente nella motivazione e non può
essere seguita: l’appellante non illustra di quale formazione o di quali
competenze tecniche disponesse, né in che misura esse sarebbero paragonabili a
quelle dei professionisti summenzionati, ritenuto che il semplice e generico riferimento
al contratto doc. A o a non meglio precisati testi è del tutto insufficiente. L’appellante
ha ragione quando sottolinea che il doc. A (p. 1) menzionava i suoi contatti
pregressi con degli studi medici (in particolare di ginecologia e pediatria, ma
non solo). Una simile affermazione non basta ad ogni buon conto per comprendere
l’estensione di tali conoscenze né tantomeno per ammettere che tutta la
clientela con cui ha avuto a che fare nel corso del rapporto contrattuale in
esame derivasse da sue conoscenze pregresse (come sostenuto nel gravame),
essendo d’altronde verosimile che egli, dopo essere divenuto formatore e
coordinatore di altri consulenti, abbia grazie a tale funzione ampliato la sua
rete di contatti e le sue conoscenze quanto alla struttura e alle collaborazioni
di AO 1. Anche quando l’appellante sottolinea che la conoscenza di clientela
occasionale/potenziale (come le mamme che a dire della controparte egli avrebbe
contattato per indirizzarle verso ditte terze) non rientra nel campo di
protezione dell’art. 340 cpv. 2 CO (che proteggerebbe solo i clienti di lunga
data), la censura non è atta a sovvertire la decisione pretorile. Innanzitutto,
nei casi in cui un genitore opti per il prelievo e la conservazione delle
cellule staminali in occasione della nascita del proprio bambino, trattasi di
una prestazione unica e puntuale, per cui la distinzione fra cliente
occasionale o regolare perde di significato. Inoltre, la conoscenza di genitori
interessati al servizio non è la sola che necessita tutela nella presente
fattispecie. Piuttosto, rientra in considerazione tutta la rete di contatti di AO
1, compresi i dottori, gli studi medici e gli ospedali che possono indirizzare
i futuri genitori verso i servizi offerti dalla società.
12.
Con
riferimento alla modifica degli incarichi assunti dal convenuto presso
l’attrice alla fine del 2016, il giudice di prime cure ha accertato che secondo
quanto risulta dagli atti, da quel momento e sino alla conclusione del
contratto egli non solo ha ricoperto il ruolo di capo area degli altri
consulenti (per il __________), ma ha continuato altresì a svolgere l’attività
di agente (promozione e offerta dei servizi proposti dalla
mandante), incontrando clienti privati e medici fino a luglio/agosto 2018 (cfr.
i testi __________ S__________, __________ P__________ e __________ B__________,
consulenti presso AO 1, e i doc. F, H e Y). Il convenuto non può pertanto validamente
sostenere che a fine 2016 il contratto come consulente del 2 settembre 2010 sia
terminato per atti concludenti per diventare un nuovo contratto di lavoro come
formatore, e che il divieto di concorrenza di cui al doc. A sia decaduto. È
semmai verosimile che il contratto originale si sia ampliato, e meglio che all’attività
iniziale si sia aggiunta anche quella di formatore e capo-area.
13.
Con l’impugnativa, l’appellante ribadisce il suo assunto secondo cui il
contratto 2 settembre 2010 e la relativa clausola di
divieto di concorrenza sarebbero decaduti a fine 2016, ritenuto che la
controparte con la sua petizione del novembre 2018 si sarebbe pertanto tardivamente
richiamata a tale clausola. I suoi rinvii al doc. 9 (attestante il suo nuovo
ruolo di capo area) e alla disdetta doc. D (che non fa riferimento all’accordo
del 2010) non possono però sovvertire il giudizio di primo grado. In primo
luogo, il doc. 9 non dimostra che l’assunzione del ruolo di capo area abbia
sostituito e fatto decadere tutti i precedenti incarichi e accordi (attestando
unicamente una modifica dei suoi incarichi e delle relative modalità di
retribuzione). Peraltro, da esso emerge che il convenuto voleva essere
aggiornato dai consulenti a lui sottoposti sulla loro attività, ottenere
informazioni sull’area di competenza di ciascuno e visitare insieme a loro i
medici, gli ospedali e i genitori di quel territorio, ciò che attesta l’ampliamento
delle sue conoscenze relative alla rete di contatti di AO 1 in virtù della sua
nuova funzione. In secondo luogo, il doc. D non menziona alcun accordo
specifico, non potendo dal medesimo desumersi alcunché. L’appellante rileva poi
che solo la teste __________ S__________ ha dichiarato che egli, oltre alla
funzione di capo area, svolgesse ancora l’attività di consulente/agente. Ciò
non emergerebbe né dalle testimonianze di __________ P__________ e __________ B__________,
né dai doc. F, H e Y (che attesterebbero piuttosto, a detta della controparte, l’offerta
di servizi di F__________ ai clienti di AO 1, circostanza comunque contestata).
L’osservazione è pertinente, ma siccome l’appellante non contesta il contenuto
della testimonianza di __________ __________ S__________ (che non è in contraddizione
con le dichiarazioni degli ulteriori testi), ciò basterebbe a fondare la
verosimiglianza delle tesi dell’istante cautelare e a confermare il relativo
accertamento pretorile. Del resto, non implicando la funzione di capo area,
come già detto, soltanto la formazione dei consulenti, ma anche la loro
gestione/coordinazione (comprese le visite congiunte a clienti e medici), se ne
può dedurre un’attività di promozione e consulenza indiretta. Aggiungasi che lo
stesso convenuto, nella sua duplica cautelare del 27 febbraio 2019 (p. 2-3), ha
osservato che in alcune occasioni ha ancora svolto delle consulenze.
Nell’e-mail 3 ottobre 2018 di cui al doc. J, __________ S__________ menziona la
necessità di avere la lista dei medici seguiti dal convenuto. Inoltre, come
rilevato con pertinenza dall’appellata, i doc. R, S, U e V dimostrano
l’esistenza di contratti stipulati fra AO 1 e futuri genitori nel 2017-2018 ove
AP 1 è indicato come consulente, e nell’e-mail del 29 ottobre 2017 di cui al
doc. 9 il medesimo manifestava la sua intenzione di “moltiplicare i miei
sforzi dando la mia disponibilità a coprire meglio la zona di __________ e __________
e nel contempo essere capo area del Nord…”. La decisione pretorile deve
dunque essere confermata sotto questo aspetto.
14.
Secondo
quanto accertato dal giudice di prima sede, il divieto di
concorrenza neppure è decaduto a causa della disdetta data dall’agente per un
motivo giustificato imputabile alla controparte (art. 340c cpv. 2 CO). Innanzitutto,
il convenuto non ha più riproposto tale argomentazione con le conclusioni
scritte. Inoltre, essa appare comunque priva di fondamento: posto che la
disdetta doc. D menziona il venir meno di un rapporto di stima e fiducia, il
convenuto non ha apportato elementi che sostanzino la possibilità di addebito
al datore di lavoro della situazione venutasi a creare. Anzi, il teste __________
B__________ ha riferito che secondo lui “i rapporti del signor AP 1 con la
società fossero buoni”.
15.
Con il gravame, l’appellante non oppone censure debitamente motivate e
sostanziate che possano contrastare quanto appena riassunto. Egli in primis
non contesta la mancata riproposizione della sua tesi nelle conclusioni scritte.
In ogni caso, non può essere seguito quando osserva che la rottura dei rapporti
non riguardasse il clima interno fra i collaboratori ma i suoi rapporti
personali con l’amministratore unico di AO 1 (che gli avrebbe rivolto delle
gravi affermazioni, come si evincerebbe dal tenore della disdetta, peraltro non
contestata dalla controparte): tutto si ignora sul contenuto e la genesi di
tali affermazioni, per cui non si può stabilire se esse fossero fondate,
infondate o di una gravità tale da giustificare la disdetta.
16.
Anche
laddove l’appellante sostiene, a supporto di una cessazione del divieto, che la
controparte non avrebbe più interesse a mantenerlo (v. art. 340c cpv. 1 CO),
poiché sembrerebbe che essa abbia licenziato tutti i suoi collaboratori
nell’ottica di dismettere ogni attività, la censura è irricevibile per carente
motivazione (art. 310 e 311 CPC). Trattasi di mere allegazioni di parte prive
di qualsivoglia supporto fattuale.
17.
Quanto
alla necessità di imporre al convenuto il divieto di concorrenza già in via
cautelare, secondo gli accertamenti del giudice di prima sede l’istante ha
sufficientemente reso verosimile l’esercizio di attività concorrenziale da
parte di AP 1, anche grazie alle conoscenze acquisite presso di lei. A tal
riguardo, è irrilevante che la medesima non possa svolgere
direttamente le prestazioni da lei offerte, a differenza di altre società:
determinante è piuttosto che l’ex agente ha svolto per soggetti terzi (F__________
e G__________, le quali operano nello stesso settore offrendo in
sostanza le stesse prestazioni), le medesime attività in passato svolte per AO
1.
(consulenze per l’offerta di servizi di stoccaggio di cellule staminali
cordonali e test diagnostici legati alla gravidanza nonché formazione dei
consulenti) nella medesima area geografica, e ciò anche presso clienti
conosciuti durante l’attività svolta per l’istante cautelare. Infatti AP 1 non
solo aveva già sottoscritto con F__________ srl, in data 30 luglio 2018, un “contratto
di prestazione di servizio di consulenza” a “famiglie/professionisti
interessati” “al servizio di conservazione privata-famigliare delle
cellule staminali del cordone ombelicale”, diventando poi dal mese di
ottobre 2018 formatore di consulenti per la stessa ditta (doc. rich. II).
Giusta quanto emerso dagli atti, egli ha altresì contattato clienti di AO 1 offrendo
loro lo stoccaggio delle cellule staminali cordonali per conto di
F__________ (cfr. testi __________ S__________ e __________ P__________, doc.
F, H-J). Tale attività è evidentemente suscettibile di creare un
pregiudizio all’istante. È del resto più che verosimile che AP 1 stia
ancora sfruttando le conoscenze acquisite presso di lei durante il rapporto
contrattuale e le stia ancora facendo concorrenza, ciò che potrebbe aver
causato e causare alla stessa un grave danno di perdita di clientela. Peraltro,
nel contratto di agenzia il convenuto riconosceva espressamente che l’uso abusivo della conoscenza dei clienti dell’istante potesse causarle
un danno notevole anche dopo la fine del contratto (v. doc. A). Aggiungasi che
la società, dopo aver appreso le circostanze summenzionate, ha immediatamente
reagito già l’11 settembre 2018, diffidando l’ex agente a interrompere
la sua attività concorrenziale (doc. M).
18.
Secondo l’appellante per contro l’attività concorrenziale non
sarebbe dimostrata. In particolare, non sarebbe dimostrato che egli abbia ricoperto
la funzione di fornitore di servizi di consulenza in seno a F__________, né che
egli abbia sollecitato clienti accertati di AO 1. Egli effettivamente collabora
con F__________, ma non nei termini descritti dal primo giudice. Innanzitutto,
il contratto 30 luglio 2018 non avrebbe mai avuto seguito, tant’è che quest’ultima
società non ne era più in possesso, come si evincerebbe dalle e-mail 17
dicembre 2019 dell’appellante medesimo e 19 dicembre 2019 di __________ Z__________
(v. doc. II). L’unico contratto in vigore sarebbe quello del 1° ottobre 2018,
da cui risulta che egli sin dall’inizio ha assunto il ruolo di formatore di consulenti.
Del resto, le sue fatture a carico di F__________ partono unicamente dal settembre
2018.
e fanno esclusivo riferimento al contratto di ottobre. L’appellante
osserva pure che le presunte clienti da lui contattate, ovvero le signore __________
e __________, non sono mai state ascoltate a conferma delle testimonianze di __________ S__________ e di __________ P__________, vertenti su una conoscenza
indiretta (“de relato”). Inoltre,
AO 1 nemmeno avrebbe dimostrato quali suoi clienti sarebbero passati a una
ditta terza e di aver subito un danno.
19.
Ricordato che nella presente procedura cautelare l’istante doveva
unicamente rendere verosimile l’attività concorrenziale, e non dimostrarla con
prova piena, l’appellante in vari punti non si confronta con la decisione
pretorile: non contesta in particolare la tempestiva diffida di AO 1 contenuta
nello scritto doc. M, né che essa e F__________ offrano gli stessi servizi, né
si confronta con il contenuto dei doc. F e H-J. Aggiungasi che il medesimo, nel
corso della causa, non ha assunto un comportamento particolarmente trasparente,
arrivando a negare, con la duplica cautelare 27 febbraio 2019, di
collaborare con quest’ultima società (v. p. 4, 8-9). Indipendentemente
dall’effettiva implementazione del contratto 30 luglio 2018, e posto che le due
e-mail citate dall’appellante non portano la dimostrazione che lui pretende (limitandosi
ad attestare che F__________ non aveva più una copia del contratto e che lo
stesso è stato “sostituito ad Ottobre per cambiamento del mio ruolo e
posizione”), tale contratto è stato sottoscritto ancor prima della fine di
quello vigente con l’istante cautelare, ciò che depone chiaramente a sfavore
del convenuto. Oltre alle testimonianze citate dal Pretore, anche i doc. F, H,
I, J, K e Y attestano che AP 1, nel periodo agosto-ottobre 2018, promuoveva i
servizi di F__________ presso i clienti di AO 1. Quanto al contratto 1° ottobre
2018, esso potrà se necessario essere meglio interpretato nell’ambito della
procedura di merito. Lo stesso ad ogni modo menziona prestazioni di consulenza
e stabilisce che oltre a una remunerazione fissa di € 1'500.- per l’attività di
formazione, AP 1 avrebbe percepito una provvigione del 5% per ogni placenta
raccolta e conservata, provvigioni che il medesimo sembra avere anche
percepito, nella misura in cui le fatture di cui al doc. II superano
regolarmente l’importo fisso mensile. A prescindere da ciò, un divieto di
concorrenza può impedire al lavoratore non soltanto di svolgere in maniera
indipendente o per terzi la medesima attività svolta in precedenza, ma anche lo
svolgimento di qualsiasi attività presso un’azienda concorrente (come risulta
stabilire la clausola qui in esame), qualora l’uso delle sue conoscenze pregresse
possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole ai sensi dell’art.
340.
cpv. 2 CO (DTF 4C.298/2001 del 12 febbraio 2002). A questo stadio della
procedura risulta certamente verosimile che nell’ambito della collaborazione
con la società concorrente F__________ (atta a promuoverne i servizi e
ampliarne il giro d’affari), il convenuto possa aver sfruttato e continuare a sfruttare
le conoscenze e i contatti acquisiti presso AO 1 a suo discapito e provocarle
un considerevole danno (segnatamente quanto a perdita di clientela). Per
contro, la dimostrazione e quantificazione di un concreto danno già
concretizzatosi non è un presupposto per l’adozione del provvedimento cautelare
in esame. Il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica anche su questo
punto e dev’essere confermato.
20.
Ritenuto
che il convenuto ha contestato l’insufficiente limitazione del divieto di
concorrenza quanto a oggetto e luogo, il Pretore ha osservato che
per costante giurisprudenza e sulla base del principio “in favore negotii”, l’insufficiente
limitazione della clausola ex art. 340a CO non comporta di regola la sua
nullità. Piuttosto, il giudice ha la facoltà di restringere secondo il suo
libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le
circostanze. Costatato che la clausola qui in esame non è
sufficientemente limitata quanto al luogo (poiché non è indicata precisamente
l’area di competenza esclusiva dell’agente) e all’oggetto, il Pretore ha
rilevato di possedere elementi sufficienti per operare una limitazione e
applicare il divieto. In effetti, l’istruttoria ha evidenziato l’esercizio, da
parte dell’ex agente, della stessa attività svolta in precedenza per la ex
mandante (v. anche sopra, consid. 17) nella medesima area geografica. Detta
area geografica è stata acclarata, ritenuto che __________ S__________ ha
menzionato “Ticino, __________, __________ e relative province”, __________
P__________ “__________, __________ e __________” e __________ B__________
“__________ e parte della provincia di __________”.
21.
L’appellante contesta tale accertamento, ribadendo che il contratto è
carente nell’indicazione geografica, non stabilendo la zona territoriale di sua
competenza, e osservando che nemmeno l’istruttoria ha chiarito la questione. Vi
sarebbe difatti discrepanza fra i testi in merito all’area da lui gestita,
ritenuto che Francesca P__________ ha parlato di __________, __________ e __________,
ma riferendosi alle sue competenze quale capo area, che __________ S__________ ha
invece menzionato il Canton Ticino e le province di __________ e __________ e
che __________ B__________ non ha indicato alcuna zona. Non potendo il primo
giudice colmare tale lacuna e supporre la correttezza delle aree indicate dalla
società, la clausola sarebbe pertanto esorbitante a fronte dell’assente
limitazione, inapplicabile e impossibile da adempiere, per cui non si potrebbe
pretenderne in buona fede il rispetto. Tuttalpiù, il divieto avrebbe potuto
essere unicamente esteso al luogo di sede di AO 1.
22.
Il
divieto di concorrenza qui in esame, pur non essendo sufficientemente concreto,
si riferisce comunque all’area di competenza del convenuto (dunque accertabile
tramite esame della sua concreta attività e a lui nota) e agli incarichi
direttamente o indirettamente riconducibili al mansionario allegato al
contratto,
per cui una sua delimitazione è possibile ed esso non può
certamente essere ritenuto illecito, contrario alle leggi o ai buoni costumi o
abusivo ai sensi degli art. 19 cpv. 2 e 20 CO e dell’art. 27 cpv. 2 CC. Quanto
all’area di competenza dell’appellante, quest’ultimo non contesta che
comprendesse le zone menzionate dal primo giudice, né si intravedono nelle
testimonianze la discordanza o la contraddittorietà da lui pretese: i testi
hanno riferito in parte sull’ampiezza dell’area da lui coordinata quale capo
area (Nord Italia, o più precisamente __________, __________ e __________,
v. testi __________ S__________ e __________ P__________), in parte sulla loro zona
di competenza (v. la testimonianza di __________ B__________, secondo
cui la zona a lui assegnata, ovvero “__________ e parte della provincia di __________”, faceva parte dell’area del convenuto), e in parte su quella ove AP 1 svolgeva
ancora direttamente il ruolo di agente. __________ S__________ ha citato il
Canton Ticino e le province di __________ e __________. I doc. R, S, U e V ad
esempio, ovvero alcuni dei contratti stipulati fra AO 1 e i futuri genitori e
indicanti il nominativo del convenuto quale consulente, attestano la sua
attività nelle province di __________, __________ (__________), __________ (__________)
e __________ (__________). Ricordato del resto che, come già rilevato dal
Pretore, il convenuto ha conosciuto i clienti di AO 1 non solamente tramite la sua
consulenza personale, ma anche tramite i collaboratori che sovrintendeva (v.
anche sopra, consid. 13), le zone comprese nel dispositivo pretorile (Ticino e
province di __________, __________, __________ e __________) corrispondono
certamente a quelle di competenza dell’ex agente, e meglio in ciascuna di esse
egli ha verosimilmente anche svolto della consulenza diretta. Le censure
appellatorie non sovvertono pertanto la decisione di primo grado. Per il resto,
la delimitazione del divieto quanto a oggetto non è affrontata nel gravame se
non con riferimento a quanto già detto sopra ai consid. 18 e 19 (ai quali si
rinvia), mentre la questione attinente al limite temporale della clausola (3
anni secondo quanto previsto dal contratto e deciso in via cautelare dal
Pretore) non è stata affrontata dal convenuto né in prima sede né in secondo
grado, per cui essa non viene qui esaminata.
23.
Nemmeno può scalfire l’impugnato giudizio il laconico e generico
riferimento dell’appellante a un suo presunto errore ai sensi dell’art.
24.
cpv. 1 n. 3 CO, generato a suo dire dall’assente indicazione dell’area
geografica e dalla mancata pattuizione di un’indennità, che avrebbero reso la
clausola insolita, sproporzionata e poco chiara: la tesi dell’errore non è
stata mai menzionata né tantomeno approfondita in prima sede, per cui essa è da
considerare nuova e irricevibile ai sensi dell’art. 317 CPC nonché carente nella
motivazione.
24.
Il
giudice di primo grado ha infine osservato che il divieto imposto al convenuto
è proporzionato, poiché limita la sua attività alla circoscritta area
geografica comprendente tre (recte: quattro) province __________ su 12
più il Ticino, lasciandogli la possibilità di lavorare ad esempio nel resto
della __________, in __________ e nella __________, che pure risultano essere
state zone di sua competenza presso AO 1.
25.
L’appellante
invece, dopo avere osservato che le misure cautelari che possono inficiare
gravemente la condizione giuridica e finanziaria del dipendente possono essere
ammesse solamente in maniera molto restrittiva, sostiene che il divieto sarebbe
sproporzionato, limiterebbe eccessivamente la sua attività e potrebbe nuocere
al suo avvenire economico. Più precisamente, egli non potrebbe spostarsi in
altre province o nelle regioni indicate dal Pretore, poiché esse sono già di
competenza di altri consulenti, ritenuta pure la difficoltà di spostarsi in
luoghi distanti dalla propria residenza.
26.
L’impossibilità
per l’appellante di lavorare nelle zone non interessate dal divieto non risulta
essere stata sollevata in prima sede (al contrario, nella duplica cautelare 27
febbraio 2019, a p. 11, egli osservava di non correre il rischio di rimanere
privo di retribuzione), ciò che rende la censura tardiva e irricevibile, oltre
che inadatta a sovvertire la decisione impugnata, giacché egli non fornisce
riscontri oggettivi a tal riguardo. D’altronde, il contratto 1° ottobre 2018
con F__________ non restringe il suo campo a singole zone, ma si riferisce
all’intero territorio nazionale italiano (art. 1). Per quanto risulta dagli
atti, nulla impedisce dunque a AP 1 di occuparsi di formazione e consulenza,
per F__________ o per altre aziende, nelle rimanenti province lombarde, o nelle
regioni vicine. Per il resto, l’appellante non formula ulteriori contestazioni
riguardanti la proporzionalità, rispettivamente l’eventuale possibilità di
stabilire un divieto meno invasivo.
27.
Ne
consegue che il divieto cautelare così come sancito e delimitato dal primo
giudice può essere confermato.
28.
L’ultima
censura dell’appellante riguarda la quantificazione delle spese giudiziarie di
prima sede. Egli sottolinea la carente motivazione della decisione pretorile,
che non spiega su quali basi e calcoli sia avvenuto il computo di spese e
ripetibili.
29.
In linea di principio, la decisione sull’ammontare delle spese e delle
ripetibili non dev’essere motivata. In particolare, quando esiste una tariffa o
una norma legale che ne fissa il minimo e il massimo, il giudice deve
unicamente motivare la sua decisione se non si attiene a tali limiti, se degli
elementi straordinari sono invocati dalla parte interessata o ancora qualora (per
quanto riguarda le ripetibili) il giudice si scosti dalla nota d’onorario
prodotta e conceda un importo inferiore o superiore a quelli abituali (IICCA
del 13 maggio 2020, inc. 12.2019.197; DTF 139 V 496, consid. 5.1). Per
consolidata giurisprudenza, chi censura la quantificazione delle ripetibili ha
l’onere di cifrare l’importo che a suo dire sarebbe congruo. Il fatto di
ritenere sproporzionata o non conforme alle tariffe applicabili la somma
attribuita in prima sede e di chiederne una massiccia riduzione non può bastare
(IICCA del 16 ottobre 2017, inc. 12.2017.164/165).
30.
Nel
caso concreto, l’appellante limita la sua censura alla questione della carente
motivazione ma non postula che l’incarto sia ritornato al primo giudice per un
nuovo giudizio. Egli inoltre non indica quale sarebbe, a suo modo di vedere, il
valore litigioso della presente procedura, né spiega perché gli importi
assegnati sarebbero eccessivi, bensì chiede che gli stessi, così come
quantificati in prima sede, siano caricati sulla controparte. Ad ogni modo, per
quanto riguarda le spese processuali della procedura cautelare, che secondo
l’art. 10 LTG possono oscillare tra fr. 100.- e
fr. 20'000.-, il Pretore è rimasto ampiamente nei suddetti limiti nel fissare
un importo pari a fr. 2'500.-. Per quanto riguarda le ripetibili, esse sono di
regola determinate sulla base delle tariffe di cui all’art. 11 RTar a
dipendenza del valore litigioso. Pur non prendendo come riferimento il valore
della causa di merito (indicato dall’attore in € 76'000.- circa, a cui si sono
aggiunte le pretese riconvenzionali del convenuto), il valore della presente
procedura cautelare può ammontare ad almeno fr. 30'000.-, considerando il
concreto divieto di concorrenza ordinato dal Pretore per una durata effettiva
di 16 mesi, la remunerazione mensile ricevuta dal convenuto per la sua
collaborazione con F__________ (spesso superiore agli € 2'000.- mensili),
nonché il potenziale danno economico per AO 1, che per ogni cliente sottratto
può perdere svariate migliaia di Euro (ad esempio € 2'500.- secondo quanto
pattuito nel contratto doc. T). Pertanto, l’importo di fr. 5'000.- (comprensivo
di spese e IVA) non risulta certamente eccedere i limiti di cui all’art. 11
RTar. Volendo piuttosto quantificare le ripetibili secondo il criterio del dispendio
orario (art. 12 RTar), l’importo di fr. 5'000.- corrisponderebbe a un massimo
di 18 ore di lavoro, ciò che sicuramente non è eccessivo se si considerano il
doppio scambio di scritti delle parti e le loro conclusioni, le numerose
tematiche sollevate, la copiosa documentazione agli atti e l’audizione dei
testi. La decisione pretorile può essere pertanto confermata anche su questo
punto.
31.
Ne
consegue che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le
spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate
sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, e le ripetibili sulla base dell’art. 11 cpv.
1, 2 e 5 RTar, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà,
l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello
svolgimento del patrocinio, tenuto altresì conto delle spese e dell’IVA.
32.
Le
decisioni in materia cautelare emesse prima o durante una procedura di merito
sono di principio decisioni incidentali ai sensi dell’art. 93 LTF (STF
4A_340/2018 del 10
settembre 2018, consid. 1.1.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 14 maggio
2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono poste a carico dell’appellante,
che rifonderà all’appellata
fr. 2’500.- per ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le
decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).