12.2020.59
Mandato - rifusione del danno proveniente dal mandato - valuta del contratto
31 marzo 2021Italiano15 min
volta, era risultato essere necessario, utile e appropriato (cfr. DTF 117 II 394
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.59
Lugano
31 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2016.401 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 novembre
2016 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO
1
rappr. da PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'207.95 oltre
interessi al 5% dal 27 aprile 2016, somma poi aumentata in replica a fr.
25'016.15 oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2016 su fr. 12'803.-, dal 26
gennaio 2017 su fr. 8'886.30 e dal 1° marzo 2017 su fr. 3'326.85, come pure il
rigetto in via definitiva, limitatamente a questi importi, dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 10 aprile 2020 ha respinto;
appellante l'attrice con
appello 18 maggio 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 3 luglio 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con mandato di gestione patrimoniale 18 maggio 2011 (doc.
E) la cittadina italiana residente in Svizzera AO 1 ha incaricato la società svizzera AP 1 di
gestire, con un livello di rischio medio-basso, gli attivi presenti sul conto n.
__________ da lei aperto presso la succursale di __________ della banca __________.
Il
contratto è stato da lei rescisso il 12 maggio 2015 (doc. V).
2. Con petizione 14
novembre 2016 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
B), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenere la
sua condanna al pagamento di una somma poi aumentata in replica a fr. 25'016.15
oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2016 su fr. 12'803.-, dal 26 gennaio 2017
su fr. 8'886.30 e dal 1° marzo 2017 su fr. 3'326.85, come pure il rigetto in
via definitiva, limitatamente a questi importi, dell’opposizione interposta al
PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. EE). Essa, in estrema sintesi, ha
preteso il risarcimento delle spese amministrative (fr. 4'000.-) e legali (fr.
21'016.15, comprensive di quelle per le successive procedure di esecuzione e di
conciliazione complessivamente di fr. 1'203.-) sostenute tra il marzo 2014 e il
gennaio 2017 nell’ambito delle indagini aperte in Italia nei confronti della
controparte per presunti reati finanziari (associazione a delinquere
finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e alla bancarotta), che le
avevano in particolare imposto, a seguito del blocco del conto bancario, della
perquisizione dei suoi uffici con conseguente sequestro di varia documentazione
e dell’iscrizione nel registro degli indagati del dipendente incaricato della
gestione di quel conto __________, l’adempimento di tutta una serie di obblighi
legali di segnalazione e di collaborazione con varie autorità.
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con
decisione 10 aprile 2020, ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo
la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, comprese quelle della
procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-), a carico dell’attrice, tenuta
altresì a rifondere alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili (dispositivo n.
2).
4. Con l’appello 18
maggio 2020, che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 3 luglio
2020, l’attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Il Pretore ha
rilevato che nel caso di specie i costi amministrativi e le spese legali
causati all’attrice dall’avvio di indagini a carico della convenuta per
presunti reati finanziari sarebbero stati di principio risarcibili, ciò
imponendosi sulla base degli accordi contrattuali (e meglio della clausola n. 4
cpv. 2, secondo cui “il mandante si impegna a svincolare e liberare il
mandatario da ogni danno che gli derivasse senza sua colpa dall’esercizio del
presente contratto”) ed anche per legge (art. 402 cpv. 2 CO).
Egli ha nondimeno ritenuto
che l’attrice non avesse fornito in causa debita allegazione e prova del
pregiudizio da lei subito e delle premesse per l’ottenimento di un suo
risarcimento.
Per quanto riguardava la
pretesa per costi amministrativi, di fr. 4'000.- (doc. DD), non era stato
allegato alcun dettaglio o descrittivo delle prestazioni fatturate, né era
stata fornita alcuna indicazione riguardo alle basi di calcolo della relativa
remunerazione, ciò che di fatto non aveva permesso di valutare in modo adeguato,
anche solo in via equitativa (art. 42 cpv. 2 CO), l’entità e l’utilità del
lavoro svolto nonché l’ammontare della pretesa fatta valere, interamente
contestati dalla convenuta.
Quanto alle rimanenti
pretese, di complessivi fr. 21'016.15 (doc. B, S, EE, FF e HH), l’attrice non
aveva dimostrato né di aver dovuto far capo a degli avvocati né di essersi
trovata confrontata con obblighi legali, ai quali non sarebbe stata in grado di
far fronte con le sue sole forze e conoscenze professionali, e neppure erano
emersi degli indizi di eventuali danni diretti o indiretti, rischi o sanzioni
che sarebbero stati evitati o limitati grazie agli interventi dei predetti
legali. E comunque le pretese riferite alle note professionali dell’avv. F__________
__________ (doc. FF) e dell’avv. D__________ __________ (doc. HH), azionate in
ragione di fr. 8'886.30 e di fr. 3'326.85, sarebbero state da respingere anche
in base all’art. 84 CO, siccome fatte valere in una valuta diversa da quella
della loro fatturazione (di eur 8'294.- e di eur 3'125.95).
6. Nella sua risposta
all’appello la convenuta ha rammentato che le pretese dell’attrice non potevano
fondarsi sull’art. 402 cpv. 1 CO.
Esprimendosi in tal modo,
essa non si è tuttavia confrontata con l’assunto pretorile secondo cui quelle
pretese sarebbero state di principio risarcibili sulla base degli accordi
contrattuali e subordinatamente anche in virtù dell’art. 402 cpv. 2 CO.
7. In questa sede
l’attrice ha innanzitutto ribadito il buon fondamento della pretesa di fr.
4'000.-, avente per oggetto le spese amministrative (doc. DD), rilevando che “l’istruttoria
di causa” aveva “dimostrato come” la sua “operatività … sia stata
bloccata per un giorno intero ed i clienti presenti siano stati allontanati”
e che “il calcolo è tuttavia presto fatto, atteso come la perquisizione sia
durata un giorno lavorativo (8 ore), ed abbia richiesto la presenza
ininterrotta del direttore e della collaboratrice amministrativa di AP 1, oltre
al tempo investito ed alle spese concernenti i colloqui telefonici e le visite
agli studi legali di __________ e __________” (appello p. 7).
La censura è irricevibile.
L’attrice, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non si è in effetti confrontata con l’argomentazione pretorile, secondo cui
essa avrebbe disatteso l’obbligo di allegazione e di specificazione della sua
pretesa, non avendo allegato alcun dettaglio o descrittivo delle prestazioni
fatturate e non avendo fornito alcuna indicazione riguardo alle basi di calcolo
della relativa remunerazione. Oltretutto parte delle circostanze fattuali di
cui si è qui prevalsa sono irricevibili, essendo state addotte per la prima
volta solo in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC).
8. L’attrice ha in
seguito riproposto la richiesta volta al risarcimento delle spese legali di fr.
19'813.15 a lei occorse (doc. S, FF e HH).
8.1. Per la convenuta, a
prescindere da quanto deciso dal giudice di prime cure, la pretesa avrebbe
dovuto in ogni caso essere respinta già per il fatto che l’attrice non era
stata coinvolta a nessun titolo nel procedimento penale in Italia, che aveva
invece visto coinvolto unicamente il suo dipendente __________.
Il rilievo è infondato. A
parte il fatto che le spese legali qui ancora in discussione nemmeno riguardano
unicamente il patrocinio nel procedimento penale in Italia, si osserva in
effetti che __________ era stato coinvolto in quel procedimento per il solo
fatto di essere stato il gestore del suo conto bancario all’interno
dell’attrice. Gli interventi messi in atto dall’attrice a tutela di
quest’ultimo, che per altro s’imponevano indirettamente per far sì che la
società rimanesse ai margini di quell’inchiesta (ciò che altrimenti avrebbe
potuto comportare l’adozione di provvedimenti coercitivi da parte delle
autorità inquirenti tali da comprometterne l’attività, la buona reputazione e
con ciò la sua stessa esistenza), erano dunque dovuti anche in base alle
disposizioni sul contratto di lavoro (art. 327 segg. e 328 CO).
8.2. Per l’attrice, che era
una piccola società, non era invece vero che essa non aveva dimostrato né di
aver dovuto far capo a degli avvocati né di essersi trovata confrontata con
obblighi legali, ai quali non sarebbe stata in grado di far fronte con le sue
sole forze e conoscenze professionali, e che neppure erano emersi degli indizi
di eventuali danni, rischi o sanzioni che sarebbero stati evitati o limitati con
Fatti
i loro interventi. A ragione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è incontestabile che nel caso di
specie il patrocinio dell’attrice
almeno da parte di un legale in Svizzera s’imponesse (la questione di sapere se
ciò valesse anche per il suo patrocinio da parte dei due legali in Italia può
invece rimanere indecisa), sia in relazione alla situazione personale di
quest’ultima, sia in relazione alla natura del patrocinio svolto, che, a sua
volta, era risultato essere necessario, utile e appropriato (cfr. DTF 117 II 394
consid. 3b; TF 4A_630/2009
del 16 marzo 2010 consid. 3.1).
È in effetti più che
comprensibile, ed è con ciò giustificato, che una piccola società come l’attrice,
informata del fatto che una sua cliente, la convenuta, era stata indagata e
posta agli arresti domiciliari in Italia per presunti reati patrimoniali assai
rilevanti (associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al
riciclaggio e alla bancarotta, cfr. doc. G) e richiesta con ciò dal Ministero
Pubblico della Confederazione, su rogatoria delle autorità inquirenti italiane,
di collaborare attivamente all’inchiesta - che aveva sin da subito imposto il
blocco del conto da lei gestito (cfr. doc. F), aveva in seguito comportato una
perquisizione nei suoi uffici con il sequestro di diversa documentazione (cfr.
doc. I) e aveva quindi necessitato l’adempimento di vari obblighi di
segnalazione (doc. M e O) - abbia provveduto a far capo a un legale in Svizzera
per gestire al meglio questa straordinaria e “delicata” situazione,
segnatamente per consigliarla, per coadiuvarla e per vigilare sull’operato
delle autorità intervenute, quelle penali (doc. H e I; teste avv. M__________ __________
p. 2 seg.) e quelle di vigilanza (doc. P e Q). Come si è già in parte
accennato, si trattava in sostanza di evitare l’adozione da parte delle varie
autorità di provvedimenti tali da comprometterne l’attività, la buona
reputazione e con ciò la sua stessa esistenza. Non va oltretutto nemmeno
sottovalutato che già il mero sospetto che essa potesse aver avuto comportamenti
di rilevanza penale (per riciclaggio o organizzazione criminale) avrebbe potuto
far venir meno la fiducia della clientela e dei suoi corrispondenti (come per
altro era già stato il caso per una banca della piazza __________, cfr. doc. GG
e teste A__________ __________ p. 4).
L’intervento del legale
incaricato dall’attrice in Svizzera ha poi effettivamente permesso di limitare
gli inconvenienti a suo carico. Il legale ha in particolare esaminato la
richiesta del Ministero Pubblico della Confederazione e la rogatoria
dell’autorità penale italiana; ha controllato e completato le segnalazioni
allestite dall’attrice all’indirizzo delle varie autorità; ha partecipato alla
perquisizione negli uffici dell’attrice e al sequestro della documentazione,
facendo tra l’altro sì che il tutto si svolgesse rapidamente e che alla
perquisizione non presenziassero funzionari italiani; si è occupato delle
pratiche per il dissequestro della documentazione; e ha tenuto i contatti con
tutte le autorità intervenute (cfr. doc. S; teste avv. M__________ __________
p. 2 seg.). Grazie alla sua attività di consulenza e di controllo sull’operato
delle autorità intervenute egli ha in definitiva contribuito a far sì che
l’attività dell’attrice non venisse bloccata oltremisura, che essa non venisse
Considerandi
coinvolta direttamente nel procedimento penale e che l’episodio non avesse a
danneggiare la sua reputazione e a compromettere i rapporti con gli altri
clienti e buona parte dei suoi corrispondenti.
8.2.1
Quanto agli importi
concretamente rivendicati dall’attrice, è senz’altro a ragione che essa ha
preteso il riconoscimento dei fr. 7'600.- esposti dal suo patrocinatore in
Svizzera, l’avv. M__________ __________ (doc. S), neppure contestati nel loro
ammontare.
8.2.2
L’attrice non può
invece essere seguita laddove ha preteso l’attribuzione dei fr. 12'213.15
complessivamente azionati per gli interventi svolti dai suoi due patrocinatori
in Italia, l’avv. F__________ __________ (doc. FF) e l’avv. D__________ __________
(doc. HH), il tutto rilevando che la conclusione del giudice di prime cure,
secondo cui quelle pretese dovevano essere respinte anche in virtù dell’art. 84
CO in quanto fatte valere in una valuta differente da quella di fatturazione,
era “motivata da un formalismo eccessivo e priva di un atteggiamento
equitativo” ed era comunque errata siccome quelle pretese erano state in
precedenza poste in esecuzione in valuta svizzera (appello p. 8).
Innanzitutto va rilevato che l'assenza di
conclusioni conformi al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, non
può essere definita una questione di mera forma, ragione per cui una constatazione
in tal senso, con conseguente rigetto delle pretese in esame, non è costitutiva
di un formalismo eccessivo (TF 4A_3/2016 del 26
aprile 2017 consid. 6.2, 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 5.2.1). Non è
invece dato di comprendere per quale motivo, in assenza di conclusioni conformi
al diritto federale, segnatamente all'art. 84 CO, il
giudice di prime cure avrebbe nondimeno dovuto riconoscere tali pretese nell’ambito
di un giudizio equitativo ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CO.
Del tutto irrilevante, sul
tema, è poi il fatto che quelle pretese siano state precedentemente poste in esecuzione
proprio in valuta svizzera, l’art. 84 CO riguardando il giudizio di merito e
non la sua esecuzione (DTF 134 III 151 consid. 2.3 e 2.4; TF 5A_758/2010 del 14
marzo 2011 consid. 6).
9.
Chiedendo in questa
sede l’integrale accoglimento della petizione, l’attrice ha infine preteso
implicitamente anche il risarcimento delle spese esecutive di fr. 203.- (doc. EE) e delle spese di
conciliazione di fr. 1'000.- (doc. B), respinte dal Pretore.
La
richiesta volta al pagamento delle spese
esecutive dev’essere disattesa già
per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che
nell’appello l’attrice non ha in realtà speso una parola a sostegno di questa
sua pretesa.
Identica
soluzione s’impone per quanto riguarda le spese di conciliazione.
Oltretutto, con l’inoltro della causa le
spese della procedura di conciliazione andavano “rinviate al giudizio di merito”
(art. 207 cpv. 2 CPC), il che
significa che esse, come per altro già deciso anche dal giudice di prime cure,
dovevano e devono ormai essere attribuite alle parti in base all’esito della
causa (I CCA 2 settembre 2016 inc. n. 11.2015.41).
10.
Ne discende, in
parziale accoglimento della petizione e dell’appello dell’attrice, che la
convenuta deve essere condannata al pagamento di fr. 7'600.- oltre interessi al
5% dal 27 aprile 2016, somma per la quale deve essere pure rigettata in via
definitiva l’opposizione al PE.
Le spese giudiziarie di
entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 25'016.15,
vengono attribuite in base alla rispettiva soccombenza delle parti (art. 106
cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 18 maggio
2020 di AP 1 è parzialmente
accolto. Di conseguenza la decisione 10 aprile 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§
Di conseguenza AO 1
è condannata a pagare ad AP 1
fr. 7'600.- oltre interessi al 5% dal 27 aprile
2016.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese, incluse quelle
della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-), sono poste per 7/10 a carico
dell’attrice e per 3/10 a carico della convenuta, a cui l’attrice rifonderà fr.
1'600.- per ripetibili.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello di fr. 3’000.- sono poste per 7/10 a
carico dell’appellante e per 3/10 a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà
fr. 800.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).