12.2020.61
Mandato, pagamento dell'onorario
31 maggio 2021Italiano28 min
marzo 2016 la AO 1 (società attiva in special modo nel settore della gestione fiduciaria
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.61
Lugano
31 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.5 della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 9 febbraio 2018
da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr.
17'886.30 oltre interessi del
5% pari a fr. 746.10 conteggiati fino al 20 settembre
2017 e ulteriori interessi del 5% dal
21 settembre 2017 a titolo di onorario per
prestazioni effettuate nel 2015-2016, nonché
il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE
di __________ limitatamente a tali importi;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 20
aprile 2020 ha
parzialmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 20 maggio 2020, con cui ha
postulato la
riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere la petizione, con protesta di spese
e ripetibili di prima e seconda sede;
mentre l’attrice con risposta 23 giugno 2020 ha postulato la
reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Il 16
marzo 2016 la AO 1 (società attiva in special modo nel settore della gestione fiduciaria
e della consulenza fiscale, contabile, aziendale e immobiliare, che nel
febbraio 2016 ha ripreso attivi e passivi della ditta individuale M__________)
ha trasmesso a AP 1 (società attiva in ambito immobiliare e proprietaria di uno
stabile di appartamenti) una nota d’onorario per le prestazioni da lei
effettuate nel 2015, attestante un onorario di fr. 10'000.- oltre a spese (fr.
586.-) e IVA all’8% (fr. 846.90), da cui dedurre un acconto già percepito di
fr. 2'000.-, per un saldo di fr. 9'432.90 (doc. B).
B.
Con due scritti
datati 7 aprile 2017 (doc. C e D), la medesima ha sollecitato il pagamento,
entro 15 giorni, della suddetta fattura, rimasta scoperta per l’importo di fr.
6'432.90 a fronte di un ulteriore acconto di fr. 3'000.- versatole il 10 ottobre
2016, e ha chiesto alla sua controparte contrattuale il pagamento dell’onorario
per l’anno 2016, per un totale di fr. 11'453.40 (fr. 10'000.- oltre a fr. 605.-
di spese e a fr. 848.40 di IVA).
C.
Costatato
il mancato pagamento di quanto sopra, il 30 maggio 2017 AO 1 ha diffidato AP 1 a
versarle entro 10 giorni fr. 17'886.30 (fr. 6'432.90 + fr. 11'453.40) oltre a
interessi di mora (fr. 469.22) e spese di diffida (fr. 500.-), per un totale di
fr. 18'855.52 (doc. F).
D.
Con PE
n. __________, emesso il 22 settembre 2017 dall’UE di __________, AO 1 ha escusso
AP 1 per l’importo di fr. 17'886.30 oltre a interessi del 5% dal 21 settembre
2017, fr. 746.10 a titolo di interessi già maturati sino al 20 settembre 2017 e
fr. 500.- per spese di diffida (doc. G). L’escussa ha interposto opposizione.
E.
Previo
ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9 febbraio 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud postulando la sua condanna al
pagamento di fr. 17'886.30 oltre a fr. 746.10 a titolo di interessi del 5% fino
al 20 settembre 2017 e ulteriori interessi del 5% dal 21 settembre 2017 a
fronte dell’onorario forfettario di fr. 10'000.- annui a lei dovuto oltre a
spese e IVA, delle prestazioni effettuate negli anni 2015 e 2016 (fatturate nei
doc. B e C e dettagliate nei doc. M e N) e degli acconti già ricevuti, come
pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________ limitatamente a tali importi.
F.
Con osservazioni
5 marzo 2018 la convenuta si è opposta alle pretese avverse, sostenendo in
sintesi di avere già saldato, mediante il versamento di svariati acconti,
l’onorario della controparte per l’anno 2015 (comunque riferito a prestazioni
contestate), rispettivamente di non dovere alcunché nemmeno per l’anno 2016,
non avendo quest’ultima svolto nessuna delle mansioni indicate nella fattura,
ritenuto in ogni caso che ogni attività sarebbe terminata nel marzo 2016, che
la AO 1 non avrebbe svolto diligentemente i propri compiti in relazione a
un’inquilina morosa e che sue eventuali prestazioni sarebbero in ogni caso ampiamente
coperte dall’acconto di fr. 3'000.- già versato.
G.
Con replica
spontanea 14 marzo 2018 e duplica spontanea 3 maggio 2018 le parti hanno
ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni. Dopo esperimento
dell’istruttoria (che ha compreso l’allestimento della perizia giudiziaria 10
maggio 2019 e del relativo complemento 8 novembre 2019) e ricezione degli
allegati conclusivi scritti, con decisione 20 aprile 2020 il Pretore ha
parzialmente accolto la petizione nella
misura di fr. 17'886.30 oltre interessi del 5% dal 22 aprile 2017 su fr. 6'432.90
e dal 10 giugno 2017 su fr. 11'453.40, disponendo il rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________ limitatamente a tali importi e ponendo le spese processuali, di
complessivi fr. 6’000.- (con le spese di conciliazione di fr. 100.-), a carico
della convenuta, pure condannata a versare alla controparte fr. 3’000.- per
ripetibili.
H.
Con atto di
appello 20 maggio 2020 la convenuta si è aggravata contro tale decisione,
postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione. Con risposta 23
giugno 2020 l’attrice si è opposta al gravame. Delle argomentazioni delle parti
si dirà, per quanto di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 20 maggio 2020 contro la decisione
20.
aprile 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 23 giugno 2020
dell’appellata.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una
propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime.
3.
Con l’impugnata
decisione, il Pretore ha innanzitutto accertato l’esistenza di un contratto di
mandato ed esposto pertinente dottrina e giurisprudenza relative al diritto
all’onorario e all’onere della prova in capo all’attrice (p. 3 in fine,
a cui si rinvia). In sintesi, quest’ultima doveva dimostrare, oltre all’esistenza
del contratto, il suo adempimento e la congruità della sua pretesa, e meglio
che l’onorario da lei richiesto
corrisponde alle modalità di computo concordate, è giustificato in base all’uso, oppure ancora è
oggettivamente proporzionato in considerazione delle circostanze e in special
modo dei servizi resi.
4.
Successivamente, il
giudice di prime cure ha rilevato che l’argomentazione della convenuta secondo
la quale la fattura doc. B (prestazioni del 2015) sarebbe già stata pagata non
ha trovato conferma nel carteggio processuale. Anzi, con la replica l’attrice
ha spiegato che gli acconti evocati dalla convenuta andavano a saldare una
precedente fattura relativa alle prestazioni del 2014 (qui non in discussione),
assunto non avversato da quest’ultima con la duplica. Questo accertamento non è
messo in discussione con l’impugnativa e dev’essere confermato.
5.
Dopo aver osservato che
l’attrice, nelle due fatture in questione, ha esposto un onorario a corpo di
fr. 10'000.- annui oltre a spese e IVA, il giudice di prime cure ha rilevato
che essa non ha tuttavia dimostrato la pattuizione fra le parti di un simile
onorario forfettario, per cui la congruità degli importi fatturati dev’essere
esaminata alla luce delle circostanze del caso concreto e degli usi vigenti nel
settore. A tal proposito, il Pretore ha rilevato che il perito giudiziario ha ritenuto congrui e conformi a
quanto usualmente previsto dal mercato gli onorari esposti dall’attrice, e ha
respinto le relative censure sollevate dalla convenuta in quanto tardive e
infondate: essa ha proposto un proprio diverso metodo di classificazione e calcolo
delle prestazioni svolte dalla parte avversa, omettendo però di chiedere, dopo
che il perito aveva esposto la catalogazione delle prestazioni da lui
effettuata, un’ulteriore delucidazione della perizia, e limitandosi a
contrapporre delle proprie convinzioni alle conclusioni peritali, che risultano
chiare, complete, motivate e concludenti. Per il primo giudice non vi è dunque
motivo di scostarsi dalle medesime. Peraltro, anche volendo seguire il calcolo
proposto dalla convenuta nelle conclusioni (p. 5 e 7) e dedurre fr. 4'287.80
dalle prestazioni fatturate nel 2015 (per complessivi fr. 28'632.50, v. doc. M),
nonché fr. 4'078.50 e fr. 3'660.- dalle prestazioni fatturate nel 2016 (per
complessivi fr. 27'215.-, v. doc. N), si otterrebbero comunque degli importi
superiori a quanto esposto dall’attrice.
5.1
Anche in questa sede, l’appellante contesta il
metodo di catalogazione e computo eseguito dal perito, riproponendo il proprio.
Essa tuttavia non può essere seguita quando sostiene che tale metodo
alternativo, proposto in sede conclusionale, non sarebbe tardivo siccome il
Pretore, dopo aver notificato il complemento peritale, non ha più chiesto se le
parti volessero ulteriori delucidazioni; difatti se la convenuta, dopo
l’ottenimento di una prima delucidazione ai sensi dell’art. 187 cpv. 4 CPC, avesse
ancora nutrito dei dubbi, avrebbe potuto avanzare una nuova richiesta di spiegazioni
indipendentemente da un invito in tal senso da parte del giudice. D’altronde
lei medesima, nell’istanza di delucidazione 13 giugno 2019, si era riservata di
chiedere ulteriori chiarimenti dopo aver ricevuto l’esatta classificazione
effettuata dal perito, ciò che però ha scelto di non fare.
5.2
Comunque sia, volendo entrare nel merito delle
censure, l’appellante sostiene che l’allestimento e la comprensione della
perizia non richiedevano conoscenze particolari, consistendo la stessa nella semplice
classificazione delle attività indicate nei doc. M e N nelle categorie previste dal tariffario dell’Ordine
dei commercialisti e dei fiduciari e nell’applicazione della relativa tariffa.
Il Pretore avrebbe dunque potuto e dovuto confrontarsi criticamente con la
medesima e con la catalogazione operata dal perito senza limitarsi a recepirne
le conclusioni, come pure avrebbe dovuto chinarsi sulle sue puntuali osservazioni esposte in sede di
conclusioni, che non potrebbero essere liquidate quali semplici opinioni. Nello
specifico, il giudice di prima sede avrebbe omesso di considerare che il perito ha catalogato delle attività nella categoria
sbagliata, giungendo così a un calcolo complessivo dell’onorario errato. Egli in
primo luogo ha inserito parecchie prestazioni (già indicate al pto. 3 delle
conclusioni scritte, fra cui quelle del 21 e 26 maggio, 3 e 4 settembre 2015
denominate “conguagli riscaldamento”) nelle categorie 1 e 2, applicando quindi
una tariffa oraria di fr. 80.- invece che “un onorario usuale a forfait in
base alle pigioni incassate”, tipico delle prestazioni immobiliari,
derivandone pertanto un onorario maggiore (appello, p. 6). In un ulteriore
passaggio dell’impugnativa (p. 10), l’appellante evidenzia che tutte le
attività classificate dal perito nella categoria 1 avrebbero dovuto essere
considerate quale gestione immobiliare soggetta a onorario forfettario, perché
“la classificazione dei documenti, la gestione degli abbonamenti, consulenze
per affitti, ricerca documentazione, ecc. sono appunto tipiche attività del
mandato immobiliare”. In secondo luogo, il perito avrebbe a torto classificato l’attività attorea relativa
a un’inquilina morosa (signora J__________) come straordinaria (“lavori
speciali” soggetti a onorario maggiorato) per l’esistenza di problemi di
incasso e la necessità di sistemare le posizioni amministrative con l’inquilina
(cfr. delucidazione peritale dell’8 novembre 2019), malgrado l’attrice non si
sia mai occupata del relativo sfratto, attuato da un’altra società (appello, p.
8-9).
5.3
Di principio il giudice, nell’ambito
dell’apprezzamento delle prove ai sensi dell’art. 157 CPC, può discostarsi da una
perizia giudiziaria solo in presenza di motivi convincenti, e deve in tale caso
spiegare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a
dissentire dall’opinione dell’esperto, che dispone di conoscenze professionali specifiche. A tal riguardo, l’adduzione di mere
congetture o considerazioni soggettive di una parte non è sufficiente: occorre
segnatamente che il giudice nutra dei seri dubbi sulla concludenza, coerenza,
correttezza o completezza della perizia (DTF 142 IV 49, consid. 2.1.3; DTF 138
III 193, consid. 4.3.1; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid.
7.2.2; IICCA del 30 giugno 2020, inc. 12.2019.77,
consid. 3.2.1).
Nella fattispecie, differentemente da quanto
preteso dall’appellante, il Pretore si è chinato sulla sua contestazione
relativa alla catalogazione delle prestazioni, giudicandola una semplice
opinione inadatta a destituire di valenza probatoria le risultanze peritali. In
effetti, l’appellante si è limitata a proporre un proprio metodo di catalogazione
senza che le sue considerazioni facciano apparire inadeguate le scelte del
perito. Quest’ultimo ha suddiviso le prestazioni attoree in 8 diverse
categorie, per poi determinare il tipo di onorario applicabile secondo i pti.
2.1, 2.2, 2.5 e 2.7 del tariffario (cfr. perizia 10 maggio 2019, pto. A e B e
delucidazione 8 novembre 2019). L’appellante sostiene che le attività riferite
ai “conguagli riscaldamento” come pure altre attività, che il perito ha
assegnato alla categoria 1 (o 2), dovrebbero essere considerate delle tipiche
prestazioni immobiliari soggette a un onorario forfettario (pto. 2.7) e non alle
tariffe orarie (pti. 2.1 e 2.2). Tuttavia, essa espone delle considerazioni
generiche senza indicare puntualmente a quale diversa categoria (dalla n. 3
alla n. 8) tali prestazioni dovrebbero essere assegnate o perché almeno una
parte di esse non possano essere attribuite alla contabilità o ai lavori
speciali soggetti alle tariffe orarie di cui ai pti. 2.1 e 2.2. L’appellante peraltro
nemmeno spiega da dove si dedurrebbe che tutte le prestazioni da lei menzionate
siano state conteggiate secondo tariffe orarie, ritenuto che dalla tabella allestita
dal perito e allegata all’istanza di delucidazione 13 giugno 2019 si evince che
l’onorario per le attività classificate nella categoria 1 è stato, a dipendenza
delle circostanze, calcolato o in base alla tariffa oraria o mediante un
onorario forfettario. Non approfondendo l’appellante tali aspetti, la sua censura
è pure insufficientemente motivata e non può rimettere in discussione i
conteggi peritali.
Anche per quanto riguarda l’inquilina J__________, il
fatto che l’attrice non abbia attuato l’espulsione della medesima dall’ente
locato ancora non significa che la problematica non abbia generato del lavoro
“straordinario” (ad esempio verifiche, allestimento di documentazione, di diffide
per l’incasso e della disdetta, contatti con l’inquilina e con AP 1, cfr. doc.
4.
e N; interrogatorio di __________ B__________, membro del CdA di AP 1, verbale del 16 gennaio 2020, p. 1; teste __________ C__________,
verbale del 1° ottobre 2018, p. 1, sulla cui valenza probatoria si dirà ancora
in seguito). Avendo l’appellante omesso di postulare ulteriori delucidazioni e
non bastando le sue considerazioni a suscitare i seri dubbi pretesi dalla
summenzionata giurisprudenza, la decisione del Pretore di non scostarsi dalla
perizia va tutelata. Ne discende altresì che i calcoli proposti dall’appellante
sulla base delle sue interpretazioni della perizia (appello, p. 6-7 e 9) non
possono in ogni caso mutare l’esito del giudizio.
6.
Con riferimento all’effettiva
esecuzione delle prestazioni fatturate, giacché la decisione pretorile e il
gravame tematizzano la questione della sufficiente contestazione delle pretese
attoree, si può fare la seguente premessa. La contestazione della parte convenuta dev’essere
sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attrice di capire quali
siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le
esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono
per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono
dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i
singoli fatti che contesta. Ove l'attrice adduca nella sua petizione
l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il
dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si
considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non concretizza la
sua opposizione indicando con precisione le posizioni della stessa che
contesta. Mere contestazioni globali non sono sufficienti (DTF 144 III 519,
consid. 5.2.2.1 seg.; IICCA del 26 novembre 2020, inc. 12.2020.71, consid. 10).
7.
Per quanto riguarda le
prestazioni effettuate nel 2015, il giudice di primo grado ha evidenziato che
la convenuta non le ha contestate in maniera puntuale e concreta (doc. B e M),
concentrandosi piuttosto sulla questione del loro avvenuto pagamento ed esponendo
delle relative considerazioni solo tardivamente con le conclusioni scritte
(art. 229 CPC). A tal riguardo l’appellante non muove alcuna censura
ricevibile: sostiene solo genericamente di avere contestato l’operato della
fiduciaria, rispettivamente che le rimostranze esposte ai pti. 1-3 delle
conclusioni non costituiscono fatti nuovi (riguardando esse il pagamento di
acconti, l’assenza di un accordo sull’ammontare dell’onorario e il metodo di
calcolo utilizzato dal perito), senza indicare se e dove, nei suoi allegati
introduttivi, vi siano contestazioni sufficientemente precise riferite alle
prestazioni attoree del 2015.
8.
Quanto alle prestazioni
eseguite nel 2016 (doc. C e N), il giudice di prima sede ha respinto le
contestazioni della convenuta e accertato la loro effettiva esecuzione.
8.1
Innanzitutto, la convenuta si doleva del fatto che nel
2016.
la controparte non avrebbe più dovuto occuparsi di “pratiche sussidi”
(appartamenti sussidiati nello stabile di sua proprietà), per cui nulla sarebbe
dovuto a tale titolo. Il Pretore ha ritenuto tale contestazione insufficiente,
innanzitutto perché la convenuta non ha spiegato quali delle puntuali
prestazioni esposte dall’attrice nel doc. N fossero riferite a tali pratiche,
ma anche perché il doc. 4 attesta la pendenza di una pratica a tal riguardo e
perché le testi __________ C__________ e __________ V__________ (collaboratrici
dell’attrice) hanno confermato di avere effettivamente eseguito le prestazioni
da loro esposte nel doc. N.
L’appellante si oppone a
questi accertamenti, rilevando che a fronte della sua contestazione era
l’attrice, gravata dall’onere della prova, a dover dimostrare di essersi occupata di queste pratiche e
indicare a quali prestazioni esposte nel doc. N fossero riferite, giacché esse
non possono essere individuate da una lettura del documento. Il doc. 4 non
potrebbe inoltre portare una simile dimostrazione, attestando il medesimo
l’esistenza nel 2016 di un solo incarto pendente relativo all’appartamento dei
signori R__________, che già beneficiava dei sussidi, per cui la tematica non
può aver richiesto del lavoro amministrativo supplementare. A tal riguardo l’appellante
rinvia all’incarto dell’Ufficio federale delle abitazioni richiamato nella
presente causa, il quale a suo dire sarebbe “piuttosto chiaro sul fatto di
come venivano gestite le pratiche sussidi” (appello, p. 8). Queste prestazioni
non dovrebbero pertanto essere considerate nel computo dell’onorario. L’appellante
rileva inoltre che le testimonianze di __________ C__________ e __________ V__________
andrebbero apprezzate con particolare prudenza, essendo le stesse alle dipendenze
dell’attrice ed evidenziando le loro audizioni ben poca trasparenza e coerenza.
Infatti, __________ C__________ ha sostenuto di avere avviato la procedura di
sfratto nei confronti dell’inquilina J__________, quando la stessa è stata in
realtà svolta integralmente da una società terza nella persona di __________ A__________;
ha affermato di avere allestito della contabilità anche per il 2016, ma nessuno
l’ha mai ricevuta; ha dichiarato di essersi occupata di coordinare gli
interventi degli artigiani, quando il doc. 4 afferma l’esatto contrario (e
meglio che era l’amministratore dello stabile a occuparsi dei necessari
interventi di manutenzione).
Ora, con le osservazioni di prima sede la convenuta ha
contestato che la controparte possa essersi occupata, nell’anno 2016, delle
“pratiche sussidi” menzionate nel doc. C, poiché in contrasto con il contenuto
del doc. 4. Tuttavia, premesso che il rinvio dell’appellante all’incarto dell’Ufficio federale delle
abitazioni è oltremodo generico, il suddetto documento attesta l’esistenza,
nell’anno in questione, di un appartamento sussidiato, nonché la necessità per
l’anno 2016 di adeguare le pigioni degli appartamenti non più sussidiati. Ne
discende che la semplice menzione della tematica nella fattura doc. C non
risulta inopportuna. Aggiungasi che l’attrice, a supporto delle sue pretese,
non ha prodotto solamente la fattura, ma anche il dettaglio di cui al doc. N. La
convenuta negli allegati introduttivi non si è mai puntualmente confrontata con
il suo contenuto, indicando quali registrazioni contestava e per quali motivi. Esse
sono state confermate dalle testimonianze di __________ C__________ e __________
V__________, la cui attendibilità non è stata contestata dall’appellante in
sede di conclusioni scritte, ma solo tardivamente con l’impugnativa. Anche
volendo considerare la censura, pur inducendo il rapporto di dipendenza fra le due testi e AO 1 a
una certa prudenza nell’apprezzamento delle loro dichiarazioni, tale
circostanza non porta a escluderne la valenza probatoria, tanto più che
l’attrice doveva poter dimostrare le prestazioni in esame mediante l’audizione
delle persone che le hanno effettivamente eseguite. Del resto, nella testimonianza
di __________ C__________ non si intravedono le contraddittorietà pretese
dall’appellante. La teste non ha in primo luogo mai preteso di aver attuato la
procedura di sfratto, bensì piuttosto di essersi occupata dei relativi preliminari
(verbale del 1° ottobre 2018, p. 1; v. anche interrogatorio di __________ B__________, verbale del 16 gennaio 2020,
p. 1, ove il medesimo ha osservato che la disdetta è stata ancora allestita
dall’attrice, e sopra, consid.
5.3), ciò che non è confutato dalla testimonianza di __________ A__________
(verbale del 26 novembre 2018, p. 2). In secondo luogo, ella non ha mai
dichiarato di avere avuto il compito di gestire gli interventi degli artigiani,
bensì unicamente di essersi in alcuni casi occupata di coordinarli (verbale del
1° ottobre 2018, p. 2). Simili sporadici interventi di mero supporto non sono pertanto
in contrasto con il contenuto del doc. 4. Per quanto riguarda infine la
contabilità dal 1° gennaio al 31 marzo 2016, come già rilevato dal primo
giudice la mancata consegna non esclude il suo allestimento, che trova peraltro
un riscontro nel plico doc. L. Le censure
dell’appellante non possono pertanto sovvertire il giudizio di prima sede.
8.2
Il Pretore ha altresì respinto il rimprovero mosso
dalla convenuta all’attrice di avere tardato nell’agire nei confronti di una
sua inquilina morosa (signora J__________): posto che l’attrice ha giustificato
il suo comportamento con la replica, che tali spiegazioni trovano conferma nel
carteggio processuale (doc. 4) e che la convenuta con la duplica non si è più
espressa in merito, la questione non concerne l’effettiva esecuzione delle
prestazioni ma un’eventuale negligente esecuzione del mandato (art. 398 CO).
Era dunque la convenuta a dover se del caso formulare delle pretese a tal
riguardo, ciò che non ha fatto.
A tal proposito l’appellante,
ricordato che lo scoperto lasciato dall’inquilina era superiore a fr. 50'000.-,
rileva che il tema da lei sollevato non riguardava una negligente conduzione
del mandato, bensì l’inazione della controparte e dunque l’assenza di sue
prestazioni, come già evidenziato con le sue osservazioni (p. 5) e con la
duplica (p. 3). D’altronde la stessa attrice nella replica ha confermato di non
aver avviato una procedura di sfratto, limitandosi all’usuale amministrazione
immobiliare (cfr. anche interrogatorio di __________ B__________, verbale del
16.
gennaio 2020; teste __________ A__________, verbale del 26 novembre 2018;
teste __________ C__________, verbale del 1° ottobre 2018).
Premesso che negli allegati
introduttivi la convenuta ha sostenuto non tanto che la controparte non abbia
svolto alcuna prestazione in relazione all’inquilina, ma piuttosto che essa non
abbia svolto il proprio compito a regola d’arte (“de lege artis”, ciò
che appunto attiene alla negligente conduzione del mandato e alla sfera
allegatoria/probatoria della mandante), per quanto riguarda l’effettiva
esecuzione delle prestazioni vale innanzitutto quanto già detto al precedente consid.
5.3, ovvero che le relative prestazioni dell’attrice hanno trovato riscontro
negli atti. Del resto, come già ribadito, le registrazioni del doc. N sono
state confermate dalle testi __________ C__________ e __________ V__________. Aggiungasi
che l’attesa dell’attrice nel procedere con lo sfratto, secondo quanto già
osservato dal Pretore, è stato da lei giustificato, senza che l’appellante abbia
apportato elementi di segno opposto. Per il resto, la censura appellatoria
relativa alla congruità della fatturazione di queste prestazioni è già stata
evasa (consid. 5.3).
8.3
Quanto alla rimostranza della convenuta secondo la
quale nella fattura riferita al 2016 sarebbero stati indicati i rapporti con
gli artigiani malgrado l’attrice non se ne fosse mai occupata, il primo giudice
ha osservato che nella suddetta fattura (doc. C) non risulta un riferimento a
tali rapporti, né peraltro la convenuta (in spregio al proprio onere di
contestazione) ha indicato quali poste contenute nel dettaglio doc. N si riferirebbero
a simili attività e non potrebbero essere riconosciute. Inoltre, le due testi
summenzionate hanno confermato di avere eseguito le prestazioni ivi riportate.
In aggiunta alla questione
dell’attendibilità delle due testi, già evasa, l’appellante osserva che con la
petizione (p. 2) l’attrice ha indicato di essersi occupata della tematica malgrado
ciò sia smentito dal doc. 4 e dall’interrogatorio di __________ B__________. Le
fatture per contro espongono la generica voce “amministrazione varia”, in modo
insufficientemente circostanziato e che non permette pertanto di comprendere di
quale tipo di amministrazione si tratti.
La censura non può trovare
accoglimento. Premesso che nella petizione (p. 2) l’attrice ha citato questa
attività nell’elenco delle sue incombenze derivanti dal mandato fiduciario
senza però pretendere che la stessa nel 2016 sia stata oggetto di fatturazione
e che la teste __________ C__________ ha dichiarato di essersi talvolta
occupata di coordinare degli interventi di artigiani nello stabile (verbale del
1° ottobre 2018, p. 2), in prima sede la convenuta aveva lamentato il fatto che
la fattura del 2016 (doc. C) contenesse tale posta (cfr. osservazioni 5 marzo
2018, p. 5), ciò che non corrisponde al vero. La medesima inoltre non si è confrontata
con il contenuto del doc. N, né ha preteso che l’indicazione “amministrazione
varia” fosse troppo generica. Vista l’insufficiente contestazione, e tenuto pure
conto delle testimonianze di __________ C__________ e __________ V__________, il
giudizio pretorile può conseguentemente essere confermato anche su questo punto.
8.4
Il giudice di primo grado ha altresì osservato che il
fatto che la mandante, nel corso del 2016, abbia deciso di risolvere il
contratto e rivolgersi a una ditta terza, non significa che l’attrice non possa
più aver eseguito prestazioni (contrariamente a quanto sostenuto dalla
convenuta), in particolare per la chiusura delle pendenze aperte e per il
trasferimento dell’incarto alla nuova mandataria. E meglio, il Pretore ha
osservato che nonostante la rescissione del mandato, le parti si sono accordate
nel senso che l’attrice avrebbe chiuso tutte le pratiche pendenti riferite al 2015,
mentre i nuovi incaricati avrebbero cominciato la propria attività per l’anno
2016, riprendendo segnatamente la contabilità a partire da quell’anno (testi __________
A__________ e __________ M__________, verbale del 26 novembre 2018, p. 1 e 3;
teste __________ C__________, verbale del 1° ottobre 2018, p. 3; doc. 7 e 8). Pertanto
l’attrice nel 2016 ha continuato a occuparsi di tutti gli aspetti riferiti al
2015, come si evince dai doc. C e N. Il giudice di prime cure ha anche
osservato che __________ C__________ fino al 31 marzo 2016 ha comunque
proseguito a tenere delle
registrazioni ordinate cronologicamente. Una
lettura del doc. N porta in ogni caso a concludere che vi sono state registrate unicamente le attività
riferite alla contabilità e agli aspetti fiscali del 2015, mentre per il 2016
figurano le prestazioni indicate anche da
__________ C__________ nel suo scritto di posta elettronica del 6 luglio 2016
(doc. 7). Le prestazioni registrate nel doc. N sono state inoltre confermate
sia dalla medesima che da __________ V__________, mentre la convenuta non ha
spiegato quali di esse sarebbero in realtà state svolte dai nuovi mandatari o si
riferirebbero a lavori di contabilità non eseguiti.
Con il gravame, l’appellante rileva che neppure la
controparte ha preteso di essersi occupata della sua contabilità per tutto il
2016, bensì ha sostenuto che ciò è avvenuto solo fino al 31 marzo 2016. Detta contabilità
peraltro neppure è stata messa a disposizione di AP 1 o dei nuovi
amministratori. Mancando agli atti la relativa documentazione, l’esecuzione
della suddetta prestazione non risulta dimostrata. Neppure sarebbe comprovato,
differentemente da quanto rilevato dal primo giudice, che l’attrice abbia
continuato in quel periodo a occuparsi di tutti gli aspetti riferiti al 2015. Il
perito avrebbe comunque errato nel considerare, per la determinazione
dell’onorario, tutte le prestazioni indicate nel doc. N fino al 29 dicembre
2016, visto che la documentazione è stata consegnata ai nuovi mandatari nel
luglio 2016 e che dopo questo momento non può pertanto esservi stata alcuna
attività. A dire dell’appellante sarebbe conseguentemente incomprensibile che
l’attrice, la quale nel 2016 avrebbe lavorato al massimo pochi mesi, limitandosi
casomai alla chiusura contabile del 2015, riceva per il 2016 lo stesso compenso
(fr. 10'000.-) che per l’anno precedente.
Nella fattispecie, è pacifico che l’attrice abbia
sospeso la tenuta della contabilità al 31 marzo 2016 e che la documentazione relativa
a questi 3 mesi non è stata trasmessa ai nuovi mandatari. L’appellante non si
confronta tuttavia con quanto rimarcato dal giudice di primo grado, ovvero che
agli atti non vi è traccia di relativi solleciti e che la mancata consegna dei
documenti non dimostra il loro mancato allestimento. La prestazione trova
peraltro un riscontro nel plico doc. L, oltre che nelle dichiarazioni di __________
C__________. Comunque sia, l’appellante neppure contesta la conclusione
pretorile secondo cui nel doc. N sono state registrate unicamente le attività riferite alla contabilità e
agli aspetti fiscali del 2015. In altre parole, tale prestazione non ha
influenza sul computo dell’onorario e sull’esito del giudizio, in quanto non è
stata oggetto di fatturazione.
L’appellante non può neanche essere seguita quando
pretende che non vi siano prove che l’attrice, nel 2016, abbia continuato a
occuparsi di tutti gli aspetti riferiti al 2015, e che non si potrebbe in ogni
caso riconoscere alcuna prestazione successiva al luglio 2016. Innanzitutto, dal
fatto stesso che i testi __________ A__________ e __________ M__________
abbiano specificato di aver ripreso la contabilità e gli aspetti fiscali dal
2016.
in avanti, se ne deduce che l’attrice si è occupata perlomeno della
chiusura contabile e della dichiarazione fiscale del 2015.
Ribadito altresì che in prima sede l’appellante non si
è confrontata in modo puntuale con le registrazioni di cui al doc. N, che
attestano chiaramente l’esecuzione di
prestazioni sino al 29 dicembre 2016, esse sono state confermate in sede
testimoniale dalle due dipendenti dell’attrice. L’appellante inoltre tralascia del tutto il rinvio del
primo giudice al doc. 7 (datato 6 luglio 2016), che attesta l’esecuzione da
parte dell’appellata di numerose attività oltre che l’esistenza di pendenze
ancora da risolvere, né pretende che tali attività/pendenze siano state portate
a termine dalla nuova mandataria. Si deve pertanto concludere che l’attrice ha
sufficientemente dimostrato l’esecuzione di attività in favore di AP 1 sino al
dicembre 2016. Avendo il perito confermato che queste prestazioni giustificano
una pretesa di onorario di fr. 10'000.- anche per l’anno 2016, ne discende che
la decisione pretorile resiste alla critica anche su questo punto.
9.
In conclusione, l’appello
dev’essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese
giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
17'886.30, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le
spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano
a fr. 2'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2
lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono
quantificate in fr. 1'500.-. Il valore litigioso, determinante per un eventuale
ricorso al Tribunale federale, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- di cui
all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L’appello
20 maggio 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono a carico dell’appellante, che
rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).