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Decisione

12.2020.61

Mandato, pagamento dell'onorario

31 maggio 2021Italiano28 min

marzo 2016 la AO 1 (società attiva in special modo nel settore della gestione fiduciaria

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.61

Lugano

31 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.5 della Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 9 febbraio 2018

da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr.

17'886.30 oltre interessi del

5% pari a fr. 746.10 conteggiati fino al 20 settembre

2017 e ulteriori interessi del 5% dal

21 settembre 2017 a titolo di onorario per

prestazioni effettuate nel 2015-2016, nonché

il rigetto definitivo dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE

di __________ limitatamente a tali importi;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 20

aprile 2020 ha

parzialmente accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 20 maggio 2020, con cui ha

postulato la

riforma del querelato giudizio nel senso

di respingere la petizione, con protesta di spese

e ripetibili di prima e seconda sede;

mentre l’attrice con risposta 23 giugno 2020 ha postulato la

reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 16

marzo 2016 la AO 1 (società attiva in special modo nel settore della gestione fiduciaria

e della consulenza fiscale, contabile, aziendale e immobiliare, che nel

febbraio 2016 ha ripreso attivi e passivi della ditta individuale M__________)

ha trasmesso a AP 1 (società attiva in ambito immobiliare e proprietaria di uno

stabile di appartamenti) una nota d’onorario per le prestazioni da lei

effettuate nel 2015, attestante un onorario di fr. 10'000.- oltre a spese (fr.

586.-) e IVA all’8% (fr. 846.90), da cui dedurre un acconto già percepito di

fr. 2'000.-, per un saldo di fr. 9'432.90 (doc. B).

B.

Con due scritti

datati 7 aprile 2017 (doc. C e D), la medesima ha sollecitato il pagamento,

entro 15 giorni, della suddetta fattura, rimasta scoperta per l’importo di fr.

6'432.90 a fronte di un ulteriore acconto di fr. 3'000.- versatole il 10 ottobre

2016, e ha chiesto alla sua controparte contrattuale il pagamento dell’onorario

per l’anno 2016, per un totale di fr. 11'453.40 (fr. 10'000.- oltre a fr. 605.-

di spese e a fr. 848.40 di IVA).

C.

Costatato

il mancato pagamento di quanto sopra, il 30 maggio 2017 AO 1 ha diffidato AP 1 a

versarle entro 10 giorni fr. 17'886.30 (fr. 6'432.90 + fr. 11'453.40) oltre a

interessi di mora (fr. 469.22) e spese di diffida (fr. 500.-), per un totale di

fr. 18'855.52 (doc. F).

D.

Con PE

n. __________, emesso il 22 settembre 2017 dall’UE di __________, AO 1 ha escusso

AP 1 per l’importo di fr. 17'886.30 oltre a interessi del 5% dal 21 settembre

2017, fr. 746.10 a titolo di interessi già maturati sino al 20 settembre 2017 e

fr. 500.- per spese di diffida (doc. G). L’escussa ha interposto opposizione.

E.

Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9 febbraio 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud postulando la sua condanna al

pagamento di fr. 17'886.30 oltre a fr. 746.10 a titolo di interessi del 5% fino

al 20 settembre 2017 e ulteriori interessi del 5% dal 21 settembre 2017 a

fronte dell’onorario forfettario di fr. 10'000.- annui a lei dovuto oltre a

spese e IVA, delle prestazioni effettuate negli anni 2015 e 2016 (fatturate nei

doc. B e C e dettagliate nei doc. M e N) e degli acconti già ricevuti, come

pure il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________ limitatamente a tali importi.

F.

Con osservazioni

5 marzo 2018 la convenuta si è opposta alle pretese avverse, sostenendo in

sintesi di avere già saldato, mediante il versamento di svariati acconti,

l’onorario della controparte per l’anno 2015 (comunque riferito a prestazioni

contestate), rispettivamente di non dovere alcunché nemmeno per l’anno 2016,

non avendo quest’ultima svolto nessuna delle mansioni indicate nella fattura,

ritenuto in ogni caso che ogni attività sarebbe terminata nel marzo 2016, che

la AO 1 non avrebbe svolto diligentemente i propri compiti in relazione a

un’inquilina morosa e che sue eventuali prestazioni sarebbero in ogni caso ampiamente

coperte dall’acconto di fr. 3'000.- già versato.

G.

Con replica

spontanea 14 marzo 2018 e duplica spontanea 3 maggio 2018 le parti hanno

ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni. Dopo esperimento

dell’istruttoria (che ha compreso l’allestimento della perizia giudiziaria 10

maggio 2019 e del relativo complemento 8 novembre 2019) e ricezione degli

allegati conclusivi scritti, con decisione 20 aprile 2020 il Pretore ha

parzialmente accolto la petizione nella

misura di fr. 17'886.30 oltre interessi del 5% dal 22 aprile 2017 su fr. 6'432.90

e dal 10 giugno 2017 su fr. 11'453.40, disponendo il rigetto definitivo

dell’opposizione al PE n. __________ limitatamente a tali importi e ponendo le spese processuali, di

complessivi fr. 6’000.- (con le spese di conciliazione di fr. 100.-), a carico

della convenuta, pure condannata a versare alla controparte fr. 3’000.- per

ripetibili.

H.

Con atto di

appello 20 maggio 2020 la convenuta si è aggravata contro tale decisione,

postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione. Con risposta 23

giugno 2020 l’attrice si è opposta al gravame. Delle argomentazioni delle parti

si dirà, per quanto di rilievo, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 20 maggio 2020 contro la decisione

20.

aprile 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 23 giugno 2020

dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime.

3.

Con l’impugnata

decisione, il Pretore ha innanzitutto accertato l’esistenza di un contratto di

mandato ed esposto pertinente dottrina e giurisprudenza relative al diritto

all’onorario e all’onere della prova in capo all’attrice (p. 3 in fine,

a cui si rinvia). In sintesi, quest’ultima doveva dimostrare, oltre all’esistenza

del contratto, il suo adempimento e la congruità della sua pretesa, e meglio

che l’onorario da lei richiesto

corrisponde alle modalità di computo concordate, è giustificato in base all’uso, oppure ancora è

oggettivamente proporzionato in considerazione delle circostanze e in special

modo dei servizi resi.

4.

Successivamente, il

giudice di prime cure ha rilevato che l’argomentazione della convenuta secondo

la quale la fattura doc. B (prestazioni del 2015) sarebbe già stata pagata non

ha trovato conferma nel carteggio processuale. Anzi, con la replica l’attrice

ha spiegato che gli acconti evocati dalla convenuta andavano a saldare una

precedente fattura relativa alle prestazioni del 2014 (qui non in discussione),

assunto non avversato da quest’ultima con la duplica. Questo accertamento non è

messo in discussione con l’impugnativa e dev’essere confermato.

5.

Dopo aver osservato che

l’attrice, nelle due fatture in questione, ha esposto un onorario a corpo di

fr. 10'000.- annui oltre a spese e IVA, il giudice di prime cure ha rilevato

che essa non ha tuttavia dimostrato la pattuizione fra le parti di un simile

onorario forfettario, per cui la congruità degli importi fatturati dev’essere

esaminata alla luce delle circostanze del caso concreto e degli usi vigenti nel

settore. A tal proposito, il Pretore ha rilevato che il perito giudiziario ha ritenuto congrui e conformi a

quanto usualmente previsto dal mercato gli onorari esposti dall’attrice, e ha

respinto le relative censure sollevate dalla convenuta in quanto tardive e

infondate: essa ha proposto un proprio diverso metodo di classificazione e calcolo

delle prestazioni svolte dalla parte avversa, omettendo però di chiedere, dopo

che il perito aveva esposto la catalogazione delle prestazioni da lui

effettuata, un’ulteriore delucidazione della perizia, e limitandosi a

contrapporre delle proprie convinzioni alle conclusioni peritali, che risultano

chiare, complete, motivate e concludenti. Per il primo giudice non vi è dunque

motivo di scostarsi dalle medesime. Peraltro, anche volendo seguire il calcolo

proposto dalla convenuta nelle conclusioni (p. 5 e 7) e dedurre fr. 4'287.80

dalle prestazioni fatturate nel 2015 (per complessivi fr. 28'632.50, v. doc. M),

nonché fr. 4'078.50 e fr. 3'660.- dalle prestazioni fatturate nel 2016 (per

complessivi fr. 27'215.-, v. doc. N), si otterrebbero comunque degli importi

superiori a quanto esposto dall’attrice.

5.1

Anche in questa sede, l’appellante contesta il

metodo di catalogazione e computo eseguito dal perito, riproponendo il proprio.

Essa tuttavia non può essere seguita quando sostiene che tale metodo

alternativo, proposto in sede conclusionale, non sarebbe tardivo siccome il

Pretore, dopo aver notificato il complemento peritale, non ha più chiesto se le

parti volessero ulteriori delucidazioni; difatti se la convenuta, dopo

l’ottenimento di una prima delucidazione ai sensi dell’art. 187 cpv. 4 CPC, avesse

ancora nutrito dei dubbi, avrebbe potuto avanzare una nuova richiesta di spiegazioni

indipendentemente da un invito in tal senso da parte del giudice. D’altronde

lei medesima, nell’istanza di delucidazione 13 giugno 2019, si era riservata di

chiedere ulteriori chiarimenti dopo aver ricevuto l’esatta classificazione

effettuata dal perito, ciò che però ha scelto di non fare.

5.2

Comunque sia, volendo entrare nel merito delle

censure, l’appellante sostiene che l’allestimento e la comprensione della

perizia non richiedevano conoscenze particolari, consistendo la stessa nella semplice

classificazione delle attività indicate nei doc. M e N nelle categorie previste dal tariffario dell’Ordine

dei commercialisti e dei fiduciari e nell’applicazione della relativa tariffa.

Il Pretore avrebbe dunque potuto e dovuto confrontarsi criticamente con la

medesima e con la catalogazione operata dal perito senza limitarsi a recepirne

le conclusioni, come pure avrebbe dovuto chinarsi sulle sue puntuali osservazioni esposte in sede di

conclusioni, che non potrebbero essere liquidate quali semplici opinioni. Nello

specifico, il giudice di prima sede avrebbe omesso di considerare che il perito ha catalogato delle attività nella categoria

sbagliata, giungendo così a un calcolo complessivo dell’onorario errato. Egli in

primo luogo ha inserito parecchie prestazioni (già indicate al pto. 3 delle

conclusioni scritte, fra cui quelle del 21 e 26 maggio, 3 e 4 settembre 2015

denominate “conguagli riscaldamento”) nelle categorie 1 e 2, applicando quindi

una tariffa oraria di fr. 80.- invece che “un onorario usuale a forfait in

base alle pigioni incassate”, tipico delle prestazioni immobiliari,

derivandone pertanto un onorario maggiore (appello, p. 6). In un ulteriore

passaggio dell’impugnativa (p. 10), l’appellante evidenzia che tutte le

attività classificate dal perito nella categoria 1 avrebbero dovuto essere

considerate quale gestione immobiliare soggetta a onorario forfettario, perché

“la classificazione dei documenti, la gestione degli abbonamenti, consulenze

per affitti, ricerca documentazione, ecc. sono appunto tipiche attività del

mandato immobiliare”. In secondo luogo, il perito avrebbe a torto classificato l’attività attorea relativa

a un’inquilina morosa (signora J__________) come straordinaria (“lavori

speciali” soggetti a onorario maggiorato) per l’esistenza di problemi di

incasso e la necessità di sistemare le posizioni amministrative con l’inquilina

(cfr. delucidazione peritale dell’8 novembre 2019), malgrado l’attrice non si

sia mai occupata del relativo sfratto, attuato da un’altra società (appello, p.

8-9).

5.3

Di principio il giudice, nell’ambito

dell’apprezzamento delle prove ai sensi dell’art. 157 CPC, può discostarsi da una

perizia giudiziaria solo in presenza di motivi convincenti, e deve in tale caso

spiegare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a

dissentire dall’opinione dell’esperto, che dispone di conoscenze professionali specifiche. A tal riguardo, l’adduzione di mere

congetture o considerazioni soggettive di una parte non è sufficiente: occorre

segnatamente che il giudice nutra dei seri dubbi sulla concludenza, coerenza,

correttezza o completezza della perizia (DTF 142 IV 49, consid. 2.1.3; DTF 138

III 193, consid. 4.3.1; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid.

7.2.2; IICCA del 30 giugno 2020, inc. 12.2019.77,

consid. 3.2.1).

Nella fattispecie, differentemente da quanto

preteso dall’appellante, il Pretore si è chinato sulla sua contestazione

relativa alla catalogazione delle prestazioni, giudicandola una semplice

opinione inadatta a destituire di valenza probatoria le risultanze peritali. In

effetti, l’appellante si è limitata a proporre un proprio metodo di catalogazione

senza che le sue considerazioni facciano apparire inadeguate le scelte del

perito. Quest’ultimo ha suddiviso le prestazioni attoree in 8 diverse

categorie, per poi determinare il tipo di onorario applicabile secondo i pti.

2.1, 2.2, 2.5 e 2.7 del tariffario (cfr. perizia 10 maggio 2019, pto. A e B e

delucidazione 8 novembre 2019). L’appellante sostiene che le attività riferite

ai “conguagli riscaldamento” come pure altre attività, che il perito ha

assegnato alla categoria 1 (o 2), dovrebbero essere considerate delle tipiche

prestazioni immobiliari soggette a un onorario forfettario (pto. 2.7) e non alle

tariffe orarie (pti. 2.1 e 2.2). Tuttavia, essa espone delle considerazioni

generiche senza indicare puntualmente a quale diversa categoria (dalla n. 3

alla n. 8) tali prestazioni dovrebbero essere assegnate o perché almeno una

parte di esse non possano essere attribuite alla contabilità o ai lavori

speciali soggetti alle tariffe orarie di cui ai pti. 2.1 e 2.2. L’appellante peraltro

nemmeno spiega da dove si dedurrebbe che tutte le prestazioni da lei menzionate

siano state conteggiate secondo tariffe orarie, ritenuto che dalla tabella allestita

dal perito e allegata all’istanza di delucidazione 13 giugno 2019 si evince che

l’onorario per le attività classificate nella categoria 1 è stato, a dipendenza

delle circostanze, calcolato o in base alla tariffa oraria o mediante un

onorario forfettario. Non approfondendo l’appellante tali aspetti, la sua censura

è pure insufficientemente motivata e non può rimettere in discussione i

conteggi peritali.

Anche per quanto riguarda l’inquilina J__________, il

fatto che l’attrice non abbia attuato l’espulsione della medesima dall’ente

locato ancora non significa che la problematica non abbia generato del lavoro

“straordinario” (ad esempio verifiche, allestimento di documentazione, di diffide

per l’incasso e della disdetta, contatti con l’inquilina e con AP 1, cfr. doc.

4.

e N; interrogatorio di __________ B__________, membro del CdA di AP 1, verbale del 16 gennaio 2020, p. 1; teste __________ C__________,

verbale del 1° ottobre 2018, p. 1, sulla cui valenza probatoria si dirà ancora

in seguito). Avendo l’appellante omesso di postulare ulteriori delucidazioni e

non bastando le sue considerazioni a suscitare i seri dubbi pretesi dalla

summenzionata giurisprudenza, la decisione del Pretore di non scostarsi dalla

perizia va tutelata. Ne discende altresì che i calcoli proposti dall’appellante

sulla base delle sue interpretazioni della perizia (appello, p. 6-7 e 9) non

possono in ogni caso mutare l’esito del giudizio.

6.

Con riferimento all’effettiva

esecuzione delle prestazioni fatturate, giacché la decisione pretorile e il

gravame tematizzano la questione della sufficiente contestazione delle pretese

attoree, si può fare la seguente premessa. La contestazione della parte convenuta dev’essere

sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attrice di capire quali

siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le

esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono

per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono

dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i

singoli fatti che contesta. Ove l'attrice adduca nella sua petizione

l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il

dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si

considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non concretizza la

sua opposizione indicando con precisione le posizioni della stessa che

contesta. Mere contestazioni globali non sono sufficienti (DTF 144 III 519,

consid. 5.2.2.1 seg.; IICCA del 26 novembre 2020, inc. 12.2020.71, consid. 10).

7.

Per quanto riguarda le

prestazioni effettuate nel 2015, il giudice di primo grado ha evidenziato che

la convenuta non le ha contestate in maniera puntuale e concreta (doc. B e M),

concentrandosi piuttosto sulla questione del loro avvenuto pagamento ed esponendo

delle relative considerazioni solo tardivamente con le conclusioni scritte

(art. 229 CPC). A tal riguardo l’appellante non muove alcuna censura

ricevibile: sostiene solo genericamente di avere contestato l’operato della

fiduciaria, rispettivamente che le rimostranze esposte ai pti. 1-3 delle

conclusioni non costituiscono fatti nuovi (riguardando esse il pagamento di

acconti, l’assenza di un accordo sull’ammontare dell’onorario e il metodo di

calcolo utilizzato dal perito), senza indicare se e dove, nei suoi allegati

introduttivi, vi siano contestazioni sufficientemente precise riferite alle

prestazioni attoree del 2015.

8.

Quanto alle prestazioni

eseguite nel 2016 (doc. C e N), il giudice di prima sede ha respinto le

contestazioni della convenuta e accertato la loro effettiva esecuzione.

8.1

Innanzitutto, la convenuta si doleva del fatto che nel

2016.

la controparte non avrebbe più dovuto occuparsi di “pratiche sussidi”

(appartamenti sussidiati nello stabile di sua proprietà), per cui nulla sarebbe

dovuto a tale titolo. Il Pretore ha ritenuto tale contestazione insufficiente,

innanzitutto perché la convenuta non ha spiegato quali delle puntuali

prestazioni esposte dall’attrice nel doc. N fossero riferite a tali pratiche,

ma anche perché il doc. 4 attesta la pendenza di una pratica a tal riguardo e

perché le testi __________ C__________ e __________ V__________ (collaboratrici

dell’attrice) hanno confermato di avere effettivamente eseguito le prestazioni

da loro esposte nel doc. N.

L’appellante si oppone a

questi accertamenti, rilevando che a fronte della sua contestazione era

l’attrice, gravata dall’onere della prova, a dover dimostrare di essersi occupata di queste pratiche e

indicare a quali prestazioni esposte nel doc. N fossero riferite, giacché esse

non possono essere individuate da una lettura del documento. Il doc. 4 non

potrebbe inoltre portare una simile dimostrazione, attestando il medesimo

l’esistenza nel 2016 di un solo incarto pendente relativo all’appartamento dei

signori R__________, che già beneficiava dei sussidi, per cui la tematica non

può aver richiesto del lavoro amministrativo supplementare. A tal riguardo l’appellante

rinvia all’incarto dell’Ufficio federale delle abitazioni richiamato nella

presente causa, il quale a suo dire sarebbe “piuttosto chiaro sul fatto di

come venivano gestite le pratiche sussidi” (appello, p. 8). Queste prestazioni

non dovrebbero pertanto essere considerate nel computo dell’onorario. L’appellante

rileva inoltre che le testimonianze di __________ C__________ e __________ V__________

andrebbero apprezzate con particolare prudenza, essendo le stesse alle dipendenze

dell’attrice ed evidenziando le loro audizioni ben poca trasparenza e coerenza.

Infatti, __________ C__________ ha sostenuto di avere avviato la procedura di

sfratto nei confronti dell’inquilina J__________, quando la stessa è stata in

realtà svolta integralmente da una società terza nella persona di __________ A__________;

ha affermato di avere allestito della contabilità anche per il 2016, ma nessuno

l’ha mai ricevuta; ha dichiarato di essersi occupata di coordinare gli

interventi degli artigiani, quando il doc. 4 afferma l’esatto contrario (e

meglio che era l’amministratore dello stabile a occuparsi dei necessari

interventi di manutenzione).

Ora, con le osservazioni di prima sede la convenuta ha

contestato che la controparte possa essersi occupata, nell’anno 2016, delle

“pratiche sussidi” menzionate nel doc. C, poiché in contrasto con il contenuto

del doc. 4. Tuttavia, premesso che il rinvio dell’appellante all’incarto dell’Ufficio federale delle

abitazioni è oltremodo generico, il suddetto documento attesta l’esistenza,

nell’anno in questione, di un appartamento sussidiato, nonché la necessità per

l’anno 2016 di adeguare le pigioni degli appartamenti non più sussidiati. Ne

discende che la semplice menzione della tematica nella fattura doc. C non

risulta inopportuna. Aggiungasi che l’attrice, a supporto delle sue pretese,

non ha prodotto solamente la fattura, ma anche il dettaglio di cui al doc. N. La

convenuta negli allegati introduttivi non si è mai puntualmente confrontata con

il suo contenuto, indicando quali registrazioni contestava e per quali motivi. Esse

sono state confermate dalle testimonianze di __________ C__________ e __________

V__________, la cui attendibilità non è stata contestata dall’appellante in

sede di conclusioni scritte, ma solo tardivamente con l’impugnativa. Anche

volendo considerare la censura, pur inducendo il rapporto di dipendenza fra le due testi e AO 1 a

una certa prudenza nell’apprezzamento delle loro dichiarazioni, tale

circostanza non porta a escluderne la valenza probatoria, tanto più che

l’attrice doveva poter dimostrare le prestazioni in esame mediante l’audizione

delle persone che le hanno effettivamente eseguite. Del resto, nella testimonianza

di __________ C__________ non si intravedono le contraddittorietà pretese

dall’appellante. La teste non ha in primo luogo mai preteso di aver attuato la

procedura di sfratto, bensì piuttosto di essersi occupata dei relativi preliminari

(verbale del 1° ottobre 2018, p. 1; v. anche interrogatorio di __________ B__________, verbale del 16 gennaio 2020,

p. 1, ove il medesimo ha osservato che la disdetta è stata ancora allestita

dall’attrice, e sopra, consid.

5.3), ciò che non è confutato dalla testimonianza di __________ A__________

(verbale del 26 novembre 2018, p. 2). In secondo luogo, ella non ha mai

dichiarato di avere avuto il compito di gestire gli interventi degli artigiani,

bensì unicamente di essersi in alcuni casi occupata di coordinarli (verbale del

1° ottobre 2018, p. 2). Simili sporadici interventi di mero supporto non sono pertanto

in contrasto con il contenuto del doc. 4. Per quanto riguarda infine la

contabilità dal 1° gennaio al 31 marzo 2016, come già rilevato dal primo

giudice la mancata consegna non esclude il suo allestimento, che trova peraltro

un riscontro nel plico doc. L. Le censure

dell’appellante non possono pertanto sovvertire il giudizio di prima sede.

8.2

Il Pretore ha altresì respinto il rimprovero mosso

dalla convenuta all’attrice di avere tardato nell’agire nei confronti di una

sua inquilina morosa (signora J__________): posto che l’attrice ha giustificato

il suo comportamento con la replica, che tali spiegazioni trovano conferma nel

carteggio processuale (doc. 4) e che la convenuta con la duplica non si è più

espressa in merito, la questione non concerne l’effettiva esecuzione delle

prestazioni ma un’eventuale negligente esecuzione del mandato (art. 398 CO).

Era dunque la convenuta a dover se del caso formulare delle pretese a tal

riguardo, ciò che non ha fatto.

A tal proposito l’appellante,

ricordato che lo scoperto lasciato dall’inquilina era superiore a fr. 50'000.-,

rileva che il tema da lei sollevato non riguardava una negligente conduzione

del mandato, bensì l’inazione della controparte e dunque l’assenza di sue

prestazioni, come già evidenziato con le sue osservazioni (p. 5) e con la

duplica (p. 3). D’altronde la stessa attrice nella replica ha confermato di non

aver avviato una procedura di sfratto, limitandosi all’usuale amministrazione

immobiliare (cfr. anche interrogatorio di __________ B__________, verbale del

16.

gennaio 2020; teste __________ A__________, verbale del 26 novembre 2018;

teste __________ C__________, verbale del 1° ottobre 2018).

Premesso che negli allegati

introduttivi la convenuta ha sostenuto non tanto che la controparte non abbia

svolto alcuna prestazione in relazione all’inquilina, ma piuttosto che essa non

abbia svolto il proprio compito a regola d’arte (“de lege artis”, ciò

che appunto attiene alla negligente conduzione del mandato e alla sfera

allegatoria/probatoria della mandante), per quanto riguarda l’effettiva

esecuzione delle prestazioni vale innanzitutto quanto già detto al precedente consid.

5.3, ovvero che le relative prestazioni dell’attrice hanno trovato riscontro

negli atti. Del resto, come già ribadito, le registrazioni del doc. N sono

state confermate dalle testi __________ C__________ e __________ V__________. Aggiungasi

che l’attesa dell’attrice nel procedere con lo sfratto, secondo quanto già

osservato dal Pretore, è stato da lei giustificato, senza che l’appellante abbia

apportato elementi di segno opposto. Per il resto, la censura appellatoria

relativa alla congruità della fatturazione di queste prestazioni è già stata

evasa (consid. 5.3).

8.3

Quanto alla rimostranza della convenuta secondo la

quale nella fattura riferita al 2016 sarebbero stati indicati i rapporti con

gli artigiani malgrado l’attrice non se ne fosse mai occupata, il primo giudice

ha osservato che nella suddetta fattura (doc. C) non risulta un riferimento a

tali rapporti, né peraltro la convenuta (in spregio al proprio onere di

contestazione) ha indicato quali poste contenute nel dettaglio doc. N si riferirebbero

a simili attività e non potrebbero essere riconosciute. Inoltre, le due testi

summenzionate hanno confermato di avere eseguito le prestazioni ivi riportate.

In aggiunta alla questione

dell’attendibilità delle due testi, già evasa, l’appellante osserva che con la

petizione (p. 2) l’attrice ha indicato di essersi occupata della tematica malgrado

ciò sia smentito dal doc. 4 e dall’interrogatorio di __________ B__________. Le

fatture per contro espongono la generica voce “amministrazione varia”, in modo

insufficientemente circostanziato e che non permette pertanto di comprendere di

quale tipo di amministrazione si tratti.

La censura non può trovare

accoglimento. Premesso che nella petizione (p. 2) l’attrice ha citato questa

attività nell’elenco delle sue incombenze derivanti dal mandato fiduciario

senza però pretendere che la stessa nel 2016 sia stata oggetto di fatturazione

e che la teste __________ C__________ ha dichiarato di essersi talvolta

occupata di coordinare degli interventi di artigiani nello stabile (verbale del

1° ottobre 2018, p. 2), in prima sede la convenuta aveva lamentato il fatto che

la fattura del 2016 (doc. C) contenesse tale posta (cfr. osservazioni 5 marzo

2018, p. 5), ciò che non corrisponde al vero. La medesima inoltre non si è confrontata

con il contenuto del doc. N, né ha preteso che l’indicazione “amministrazione

varia” fosse troppo generica. Vista l’insufficiente contestazione, e tenuto pure

conto delle testimonianze di __________ C__________ e __________ V__________, il

giudizio pretorile può conseguentemente essere confermato anche su questo punto.

8.4

Il giudice di primo grado ha altresì osservato che il

fatto che la mandante, nel corso del 2016, abbia deciso di risolvere il

contratto e rivolgersi a una ditta terza, non significa che l’attrice non possa

più aver eseguito prestazioni (contrariamente a quanto sostenuto dalla

convenuta), in particolare per la chiusura delle pendenze aperte e per il

trasferimento dell’incarto alla nuova mandataria. E meglio, il Pretore ha

osservato che nonostante la rescissione del mandato, le parti si sono accordate

nel senso che l’attrice avrebbe chiuso tutte le pratiche pendenti riferite al 2015,

mentre i nuovi incaricati avrebbero cominciato la propria attività per l’anno

2016, riprendendo segnatamente la contabilità a partire da quell’anno (testi __________

A__________ e __________ M__________, verbale del 26 novembre 2018, p. 1 e 3;

teste __________ C__________, verbale del 1° ottobre 2018, p. 3; doc. 7 e 8). Pertanto

l’attrice nel 2016 ha continuato a occuparsi di tutti gli aspetti riferiti al

2015, come si evince dai doc. C e N. Il giudice di prime cure ha anche

osservato che __________ C__________ fino al 31 marzo 2016 ha comunque

proseguito a tenere delle

registrazioni ordinate cronologicamente. Una

lettura del doc. N porta in ogni caso a concludere che vi sono state registrate unicamente le attività

riferite alla contabilità e agli aspetti fiscali del 2015, mentre per il 2016

figurano le prestazioni indicate anche da

__________ C__________ nel suo scritto di posta elettronica del 6 luglio 2016

(doc. 7). Le prestazioni registrate nel doc. N sono state inoltre confermate

sia dalla medesima che da __________ V__________, mentre la convenuta non ha

spiegato quali di esse sarebbero in realtà state svolte dai nuovi mandatari o si

riferirebbero a lavori di contabilità non eseguiti.

Con il gravame, l’appellante rileva che neppure la

controparte ha preteso di essersi occupata della sua contabilità per tutto il

2016, bensì ha sostenuto che ciò è avvenuto solo fino al 31 marzo 2016. Detta contabilità

peraltro neppure è stata messa a disposizione di AP 1 o dei nuovi

amministratori. Mancando agli atti la relativa documentazione, l’esecuzione

della suddetta prestazione non risulta dimostrata. Neppure sarebbe comprovato,

differentemente da quanto rilevato dal primo giudice, che l’attrice abbia

continuato in quel periodo a occuparsi di tutti gli aspetti riferiti al 2015. Il

perito avrebbe comunque errato nel considerare, per la determinazione

dell’onorario, tutte le prestazioni indicate nel doc. N fino al 29 dicembre

2016, visto che la documentazione è stata consegnata ai nuovi mandatari nel

luglio 2016 e che dopo questo momento non può pertanto esservi stata alcuna

attività. A dire dell’appellante sarebbe conseguentemente incomprensibile che

l’attrice, la quale nel 2016 avrebbe lavorato al massimo pochi mesi, limitandosi

casomai alla chiusura contabile del 2015, riceva per il 2016 lo stesso compenso

(fr. 10'000.-) che per l’anno precedente.

Nella fattispecie, è pacifico che l’attrice abbia

sospeso la tenuta della contabilità al 31 marzo 2016 e che la documentazione relativa

a questi 3 mesi non è stata trasmessa ai nuovi mandatari. L’appellante non si

confronta tuttavia con quanto rimarcato dal giudice di primo grado, ovvero che

agli atti non vi è traccia di relativi solleciti e che la mancata consegna dei

documenti non dimostra il loro mancato allestimento. La prestazione trova

peraltro un riscontro nel plico doc. L, oltre che nelle dichiarazioni di __________

C__________. Comunque sia, l’appellante neppure contesta la conclusione

pretorile secondo cui nel doc. N sono state registrate unicamente le attività riferite alla contabilità e

agli aspetti fiscali del 2015. In altre parole, tale prestazione non ha

influenza sul computo dell’onorario e sull’esito del giudizio, in quanto non è

stata oggetto di fatturazione.

L’appellante non può neanche essere seguita quando

pretende che non vi siano prove che l’attrice, nel 2016, abbia continuato a

occuparsi di tutti gli aspetti riferiti al 2015, e che non si potrebbe in ogni

caso riconoscere alcuna prestazione successiva al luglio 2016. Innanzitutto, dal

fatto stesso che i testi __________ A__________ e __________ M__________

abbiano specificato di aver ripreso la contabilità e gli aspetti fiscali dal

2016.

in avanti, se ne deduce che l’attrice si è occupata perlomeno della

chiusura contabile e della dichiarazione fiscale del 2015.

Ribadito altresì che in prima sede l’appellante non si

è confrontata in modo puntuale con le registrazioni di cui al doc. N, che

attestano chiaramente l’esecuzione di

prestazioni sino al 29 dicembre 2016, esse sono state confermate in sede

testimoniale dalle due dipendenti dell’attrice. L’appellante inoltre tralascia del tutto il rinvio del

primo giudice al doc. 7 (datato 6 luglio 2016), che attesta l’esecuzione da

parte dell’appellata di numerose attività oltre che l’esistenza di pendenze

ancora da risolvere, né pretende che tali attività/pendenze siano state portate

a termine dalla nuova mandataria. Si deve pertanto concludere che l’attrice ha

sufficientemente dimostrato l’esecuzione di attività in favore di AP 1 sino al

dicembre 2016. Avendo il perito confermato che queste prestazioni giustificano

una pretesa di onorario di fr. 10'000.- anche per l’anno 2016, ne discende che

la decisione pretorile resiste alla critica anche su questo punto.

9.

In conclusione, l’appello

dev’essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese

giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

17'886.30, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le

spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano

a fr. 2'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2

lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono

quantificate in fr. 1'500.-. Il valore litigioso, determinante per un eventuale

ricorso al Tribunale federale, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- di cui

all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello

20 maggio 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono a carico dell’appellante, che

rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).