12.2020.62
Appalto - mercede - opere supplementari
23 ottobre 2020Italiano17 min
provato che le parti si fossero a suo tempo accordate per una mercede di soli fr.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.62
Lugano
23 ottobre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nelle due cause a procedura semplificata - inc. n. SE.2018.403 e
inc. n. SE.2019.64 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 -
promosse con petizione 26 ottobre 2018 rispettivamente 14 febbraio 2019 da
AO
1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
AP
1
con cui l’attrice ha
chiesto, nell’ambito del primo procedimento, di far ordine all’Ufficio dei
registri del Distretto di Lugano di iscrivere in via definitiva, a suo favore e
a carico della part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del
convenuto, un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 12'820.80,
somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 12'000.-, oltre interessi al 5%
dal 5 ottobre 2017, rispettivamente, nell’ambito del secondo, di condannare il
convenuto al pagamento di fr. 12'820.80, somma poi ridotta in sede
conclusionale a fr. 12'000.-, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017;
domande avversate dal
convenuto, che ha postulato la reiezione delle due petizioni, e che il Pretore
con decisione 20 aprile 2020 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto
al pagamento di fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017, somma
per la quale ha pure ordinato l’iscrizione dell’ipoteca legale;
appellante il convenuto
con ricorso (recte: appello) 19 maggio 2020, con cui ha chiesto l’annullamento
del querelato giudizio (recte: la sua riforma nel senso di respingere le
due petizioni), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Tra il marzo e l’aprile
2017 AO 1 è stata incaricata da AP 1 di eseguire, per un importo preventivato in
fr. 12'653.- arrotondati (doc. C), delle opere di pavimentazione sul fondo sito
sulla part. n. __________ RFD di __________, di sua proprietà.
Al termine dei lavori, eseguiti
tra l’aprile e il giugno 2017, l’11 luglio 2017 essa ha trasmesso la sua
fattura finale (doc. H), di
fr. 21'320.80, con un saldo a suo favore, tenuto conto dell’acconto di fr. 8'500.-
già incassato (doc. G), di fr. 12’820.80, che è poi stato a più riprese contestato
dal committente (doc. 4, I e K).
2. Con petizione 26
ottobre 2018 (inc. n. SE.2018.403), non sottoposta all’esigenza di una
preventiva procedura conciliativa, e con petizione 14 febbraio 2019 (inc. n. SE.2019.64),
preceduta invece dalla necessaria e infruttuosa procedura di conciliazione, AO
1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, chiedendo, nell’ambito del primo procedimento, di far ordine all’Ufficio
dei registri del Distretto di Lugano di iscrivere in via definitiva, a suo
favore e a carico della particella oggetto degli interventi, un’ipoteca legale
degli artigiani e degli imprenditori per una somma poi ridotta in sede
conclusionale dagli originari
fr. 12'820.80 a fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017, rispettivamente,
nell’ambito del secondo, di condannare il convenuto al pagamento di un importo
anch’esso poi ridotto in sede conclusionale dagli iniziali fr. 12'820.80 a fr.
12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017.
Il convenuto si è opposto
a entrambe le petizioni.
3. Congiunte le due
cause, esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti,
il Pretore, con decisione 20 aprile 2020, ha parzialmente accolto le petizioni,
condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal
5 ottobre 2017, somma per la quale ha pure ordinato l’iscrizione dell’ipoteca
legale; le spese processuali di complessivi fr. 840.- (fr. 470.- per la causa
creditoria e fr. 370.- per la procedura d’ipoteca legale) sono state poste a
carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte complessivi
fr. 3'500.- (fr. 1’700.- per la prima e fr. 1’800.- per la seconda) per
ripetibili. Dalla somma residua inizialmente rivendicata dall’attore, di fr.
12'820.80, andava a suo dire dedotta unicamente la mercede per la posa erronea
di un plinto, pari a fr. 594.-, ciò che comportava un saldo a suo favore di fr.
12'226.80 (che - si aggiunga qui - era dunque risultato superiore all’importo
da lui ancora preteso in sede conclusionale, di fr. 12'000.-, che andava così
confermato).
4. Con l’appello 19
maggio 2020, inoltrato nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC) e con ciò tempestivo, il convenuto ha
chiesto di riformare il primo giudizio nel senso di respingere le due
petizioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle sue
argomentazioni si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. Nelle due cause il
convenuto ha pacificamente dato atto che l’attrice poteva fatturargli quanto meno
fr. 12'922.75 e meglio
fr. 648.- per installazione cantiere (pos. 01 del doc. C), fr. 10'492.75 per esecuzione
scavo di bonifica del sottofondo, trasporto del relativo materiale di scavo,
cilindratura del piano di scavo, fornitura e posa di stuoia geotessile,
fornitura e messa in opera di misto granulare, fornitura e posa di cordonetto
in cemento, preparazione del piano di posa della miscela e fornitura e messa in
opera di miscela bituminosa (pos. 02-07 e 12-13 del doc. C) e fr. 1'782.- per la
formazione di tre plinti (pos. N.P 2 del doc. H), con un saldo, già dedotto
l’acconto di
fr. 8'500.- da lui versato nel frattempo (doc. G), di almeno
fr. 4'422.75. A questo stadio della lite, essendo ormai incontestato che
l’attrice aveva fatturato a torto fr. 594.- per la formazione del quarto plinto
(pos. N.P 2 del doc. H), le posizioni delle parti si differenziano dunque solo
in ragione di fr. 7'804.-, e meglio per gli ulteriori fr. 1’944.- esposti per
installazione cantiere (pos. 01 del doc. H), per gli altri fr. 2'584.-
fatturati per esecuzione scavo di bonifica del sottofondo, trasporto del
relativo materiale di scavo, cilindratura del piano di scavo, fornitura e posa
di stuoia geotessile, fornitura e messa in opera di misto granulare, fornitura
e posa di cordonetto in cemento, preparazione del piano di posa della miscela e
fornitura e messa in opera di miscela bituminosa (pos. 02-07 e 09-10 del doc. H),
per i fr. 1’061.30 esposti per fornitura e posa di mocca in porfido (pos. 08
del doc. H) e per i fr. 2’214.70 esposti per esecuzione di trincea drenante
(pos. N.P 1 del doc. H). Il convenuto ha inoltre opposto in compensazione una
sua pretesa risarcitoria.
6. È incontestabile che
l’attrice possa pretendere i fr. 1’061.30
(fr. 982.70 + IVA) esposti per fornitura e posa di mocca in porfido (pos. 08
del doc. H). Negli allegati preliminari il convenuto aveva in effetti lamentato
solo l’esecuzione di “alcuni” lavori svolti dall’attrice “senza
autorizzazione, non previsti e non necessari” (petizioni p. 3), ma tra
questi non aveva mai menzionato quello ora in discussione, per altro nemmeno
evocato nella fase preprocessuale (doc. 4, I e K). La sua generica contestazione,
per la prima volta solo con le conclusioni e poi ancora in questa sede, di “tutti”
Fatti
i lavori supplementari effettuati dalla controparte “senza autorizzazione e
senza essere richiesti”, che per altro nemmeno parrebbe riferita all’opera qui
in esame, invero neppure menzionata, sarebbe pertanto stata irricevibile (art.
229 cpv. 2 e contrario CPC, rispettivamente art. 317 cpv. 1 CPC).
7. Il convenuto ha ribadito
che il costo per installazione cantiere, fatturatogli in fr. 2'592.- (fr.
2'400.- + IVA), non avrebbe in realtà dovuto essere superiore a fr. 648.- (fr.
600.- + IVA). A torto.
Egli non ha innanzitutto
provato che le parti si fossero a suo tempo accordate per una mercede di soli fr.
600.- + IVA, accordo che per altro è stato chiaramente smentito dal fatto che a
tale proposito nell’offerta, da lui accettata (doc. D), era stato indicato un
importo globale di fr. 1'200.- + IVA (pos. 01 del doc. C).
Il giudice di prime cure
ha in seguito spiegato che l’installazione di cantiere - dunque di fr. 1'200.-
+ IVA - aveva dovuto essere smontata e rimontata, con un raddoppio delle spese inizialmente
prospettate, per un prolungato ritardo nella posa della pensilina non
riconducibile all’attrice (interrogatorio A__________ __________ p. 2, teste G__________
__________ p. 3) bensì alla committenza. In questa sede il convenuto non ha
censurato questo accertamento, che va con ciò considerato assodato, ma si è
limitato ad evidenziare che il membro del consiglio d’amministrazione
dell’attrice A__________ __________, a p. 3 del suo interrogatorio, avrebbe
dichiarato che “non ho avvisato il signor AP 1 che vi sarebbero stati dei
costi supplementari per una doppia installazione del cantiere”, circostanza
questa che non è tuttavia determinante, essendo addirittura ovvio che il
convenuto doveva essere cosciente che lo smontaggio e il successivo rimontaggio
dell’impianto cantiere, inizialmente non previsto, avrebbe causato alla
controparte un raddoppio del relativo costo, che, in quanto dovuto a circostanze
a lui stesso imputabili, poteva conseguentemente essergli fatturato (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª, n. 904, 930 e
1337 seg.; TF 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
8. Con riferimento alla
mercede supplementare di fr. 2’214.70
(fr. 2'050.65 + IVA) per l’esecuzione di una trincea drenante (pos. N.P 1 del
doc. H), riconosciuta dal giudice di prime cure siccome indispensabile da un
punto di vista tecnico (interrogatorio A__________ __________ p. 2) e in quanto
la committenza, pur non avendo espressamente autorizzato quell’intervento
(interrogatorio A__________ __________ p. 2), aveva dato il suo accordo almeno
per atti concludenti alla sua esecuzione (doc. F e 3), il convenuto si è
limitato qui ad obiettare che l’opera avrebbe sì dovuto essere eseguita ma da
una terza persona. Il rilievo è infondato.
È in effetti a ragione che
il giudice di prime cure ha ritenuto che il convenuto avesse dato il suo
accordo quanto meno per atti concludenti all’esecuzione di quel lavoro. Dal
fatto che quest’ultimo, confrontato con il messaggio e-mail 4 aprile 2017 (doc.
F) con cui l’attrice gli aveva comunicato che “i lavori presso la sua
proprietà non inizieranno fino a che non sarà chiarita la situazione per
l’evacuazione delle acque meteoriche”, abbia risposto l’indomani che “l’Ufficio
Tecnico di __________ con la Protezione Acque di __________ hanno trovato la
soluzione per poter procedere alla pavimentazione piazzale casa. La prego di
contattare l’Ufficio Tecnico e procedere con i lavori”, l’attrice poteva
senz’altro ritenere in buona fede che l’esecuzione della trincea drenante, che
era poi la soluzione concordata da questi tecnici, non solo dovesse essere
eseguita, ma dovesse essere eseguita proprio da lei, per l’appunto invitata a “procedere
con i lavori”, e non invece da altri, per altro neppure identificati.
9. Per quanto riguarda
le posizioni esecuzione scavo di bonifica del sottofondo, trasporto del
relativo materiale di scavo, cilindratura del piano di scavo, fornitura e posa
di stuoia geotessile, fornitura e messa in opera di misto granulare, fornitura
e posa di cordonetto in cemento, preparazione del piano di posa della miscela e
fornitura e messa in opera di miscela bituminosa (pos. 02-07 e 12-13 del doc. C
e pos. 02-07 e 09-10 del doc. H), per le quali l’attrice aveva fatturato al
convenuto fr. 2'584.- in più di quanto preventivato (fr. 13'076.75 invece di
fr. 10'492.75), quest’ultimo, pur non avendo censurato l’assunto pretorile secondo
cui egli a tale proposito non aveva spiegato e dimostrato in cosa sarebbero
consistiti i lavori supplementari svolti dall’attrice in contrasto con la
licenza edilizia e/o i piani, ha unicamente fatto notare di non averli mai
ordinati (interrogatorio A__________ __________ p. 2, teste G__________ M__________
p. 2) e di aver immediatamente contestato la fattura non appena l’aveva
ricevuta. La censura non può trovare accoglimento.
È incontestato che la
maggior somma qui rivendicata dall’attrice sia perlopiù riconducibile (anche
perché il convenuto non si è qui più lamentato del fatto che, alla pos. 07, relativa
alla fornitura e posa di cordonetto in cemento, l’attrice gli avesse fatturato
fr. 60.- al ml anziché fr. 55.- al ml come inizialmente preventivato) ai
maggiori quantitativi a misura da lei impiegati rispetto a quanto indicato
nell’offerta di cui al doc. C, ritenuto che le misure lineari oggetto degli
Considerandi
interventi sono diminuite di circa il 3% (da 36 ml a 35.10 ml), mentre che le
superficie sono aumentate di circa il 25% (da 75 m² a 96.4 m²) e i volumi sono
aumentati tra il 20% e il 50% (da 30 rispettivamente 36 m³ a 45.5 m³). Ora, è
evidente che la maggior fatturazione sia proprio dovuta al fatto che i
quantitativi e le misure indicati solo in modo approssimativo nel doc. C (tutte
le relative posizioni erano in effetti state indicate con “ca ml”,
“ca m²” rispettivamente “ca m³”) sono poi stati
fatturati dall’attrice in base all’effettivo dispendio, ciò che di per sé è
corretto (art. 374 CO; Gauch, op.
cit., n. 999; TF 4C.363/1996 del 9 ottobre 1997 consid. 2c; II CCA 18 giugno
1996.
inc. n. 12.1996.64, 8 agosto 1996 inc. n. 12.1996.4). Non essendosi il
convenuto più prevalso in questa sede del fatto che la somma preventivata (che
ovviamente non può unicamente essere quella relativa alle posizioni ora in
esame, ma è quella totale del doc. C, alla quale va però poi tolta la mercede
per le opere non eseguite e aggiunta tra le altre cose quella per le modifiche
di ordinazione, per le opere non previste poi rivelatesi necessarie o per
quelle imputabili a inadempienze della committenza, cfr. TF 4A_15/2011 del 3
maggio 2011 consid. 3.6, 4A_687/2014 del 17 marzo 2015 consid. 2.6) potesse eventualmente
essere stata superata in modo sproporzionato ai sensi dell’art. 375 CO, la
questione non necessita di essere ulteriormente approfondita.
Ma se anche per ipotesi
così non fosse e l’attrice nell’occasione avesse invece effettuato dei lavori
supplementari, resterebbe comunque il fatto che gli stessi, terminati il 9
giugno 2017, erano stati a suo tempo accettati per atti concludenti dal convenuto,
a cui in effetti non sarebbe dovuto sfuggire che le superficie oggetto degli
interventi, che a suo dire avrebbero persino invaso il giardino (cfr. infra
consid. 10), erano state ampliate di circa il 25%: nel messaggio e-mail del 17
luglio 2017 egli non ha in effetti lamentato il mancato conferimento di questo
maggior incarico (doc. 4); ed è solo per la prima volta nella lettera 13
settembre 2017 (doc. K), che, preso atto che la controparte aveva rilevato che
quelle opere erano state eseguite “con il suo consenso e senza alcuna
obiezione” (doc. J), ha obiettato che “non ho mai dato nessun consenso
ad eseguire opere che eccedessero quanto previsto dal piano”.
10.
Il convenuto nemmeno può
essere seguito laddove ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non
si fosse espresso sulla sua richiesta di risarcimento del danno che l’attrice gli
avrebbe arrecato per aver pavimentato una parte maggiore di giardino.
Quand’anche si volesse
ammettere che una tale contropretesa, in realtà mai quantificata in causa dal
convenuto, ammontasse proprio ai fr. 8'500.- da lui rivendicati nella fase
preprocessuale (doc. I), si osserva in effetti che la stessa non è stata per
nulla dimostrata, segnatamente per quanto riguarda la sua concreta entità. Si
aggiunga che a ben vedere neppure è evidente se quella contropretesa sia effettivamente
stata fatta valere in giudizio, visto e considerato che il convenuto nell’ambito
della causa creditoria aveva unicamente fatto notare che “tale esecuzione ha
causato un danno, limitando maggiormente il giardino a favore di un orribile
asfalto” (risposta p. 2) mentre che nella procedura d’ipoteca legale aveva persino
dichiarato che “per questo motivo mi riservo anche il diritto di richiedere un
risarcimento danni in altra sede” (risposta p. 3).
11.
In un ultimo capitolo il
convenuto ha contestato siccome “assolutamente sproporzionate per un valore
di causa come questo” le somme attribuite dal Pretore per spese e
ripetibili.
La
censura è innanzitutto irricevibile, in quanto il convenuto non ha indicato, né
nella sua domanda di giudizio né nella sua motivazione, l’entità della tassa di
giustizia, delle spese e delle ripetibili che a suo dire sarebbe stata congrua,
il fatto di ritenere sproporzionato o eccessivo quanto attribuito nel querelato
giudizio e di chiederne la modifica non costituendo ancora una sufficiente
domanda d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad art. 311 CPC; cfr. pure,
con riferimento a domande di riduzioni di importi assegnati dall’istanza
inferiore, TF 4D_44/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 4.2; II CCA 27 febbraio
2014.
inc. n. 12.2012.19, 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 21 ottobre 2016
inc. n. 12.2016.24, 12 maggio 2017 inc. n. 12.2017.7, 16 ottobre 2017 inc. n.
12.2017.164, 30 luglio 2018 inc. n. 12.2018.24, 10 maggio 2019 inc. n.
12.2018.17). In ogni caso la tassa di giustizia e le spese (di complessivi fr.
470.- per la causa creditoria e di complessivi fr. 370.- per la procedura
d’ipoteca legale), come pure le ripetibili (di fr. 1’700.- per la prima e di fr.
1’800.- per la seconda) concretamente
riconosciute nella sentenza pretorile, non eccedevano i limiti tariffari
applicabili (che a fronte di un valore litigioso di fr. 12'820.80, per la tassa
di giustizia, ammontavano a un massimo di fr. 4'000.- per ogni causa, cfr. art.
7.
cpv. 1 e 8 cpv. 1 LTG, e, per le ripetibili, erano di circa fr. 2'250.- per
ogni causa, cfr. art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar), per cui, in base alla
giurisprudenza (III CCA 14 febbraio 2011
inc. 13.2011.3; II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc.
n. 12.2014.121), nemmeno avrebbero potuto
essere ridotte.
12.
Ne discende che
l’appello del convenuto, manifestamente improponibile e manifestamente
infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art.
312.
cpv. 1 CPC.
Le
spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di fr. 12'000.- (ancorché si sia in realtà confrontati
con due cause ciascuna con un valore di fr. 12'000.-), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’attrice,
che non è stata invitata a presentare una risposta all’appello.
13.
Atteso
che le due procedure terminano con un giudizio di manifesta improponibilità e
comunque non pongono questioni di principio o di rilevante importanza, la
presente decisione viene resa da questa Camera nella composizione di un giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 19 maggio
2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante. Non si
attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).