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Decisione

12.2020.62

Appalto - mercede - opere supplementari

23 ottobre 2020Italiano17 min

provato che le parti si fossero a suo tempo accordate per una mercede di soli fr.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.62

Lugano

23 ottobre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nelle due cause a procedura semplificata - inc. n. SE.2018.403 e

inc. n. SE.2019.64 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 -

promosse con petizione 26 ottobre 2018 rispettivamente 14 febbraio 2019 da

AO

1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

AP

1

con cui l’attrice ha

chiesto, nell’ambito del primo procedimento, di far ordine all’Ufficio dei

registri del Distretto di Lugano di iscrivere in via definitiva, a suo favore e

a carico della part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del

convenuto, un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 12'820.80,

somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 12'000.-, oltre interessi al 5%

dal 5 ottobre 2017, rispettivamente, nell’ambito del secondo, di condannare il

convenuto al pagamento di fr. 12'820.80, somma poi ridotta in sede

conclusionale a fr. 12'000.-, oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017;

domande avversate dal

convenuto, che ha postulato la reiezione delle due petizioni, e che il Pretore

con decisione 20 aprile 2020 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto

al pagamento di fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017, somma

per la quale ha pure ordinato l’iscrizione dell’ipoteca legale;

appellante il convenuto

con ricorso (recte: appello) 19 maggio 2020, con cui ha chiesto l’annullamento

del querelato giudizio (recte: la sua riforma nel senso di respingere le

due petizioni), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Tra il marzo e l’aprile

2017 AO 1 è stata incaricata da AP 1 di eseguire, per un importo preventivato in

fr. 12'653.- arrotondati (doc. C), delle opere di pavimentazione sul fondo sito

sulla part. n. __________ RFD di __________, di sua proprietà.

Al termine dei lavori, eseguiti

tra l’aprile e il giugno 2017, l’11 luglio 2017 essa ha trasmesso la sua

fattura finale (doc. H), di

fr. 21'320.80, con un saldo a suo favore, tenuto conto dell’acconto di fr. 8'500.-

già incassato (doc. G), di fr. 12’820.80, che è poi stato a più riprese contestato

dal committente (doc. 4, I e K).

2. Con petizione 26

ottobre 2018 (inc. n. SE.2018.403), non sottoposta all’esigenza di una

preventiva procedura conciliativa, e con petizione 14 febbraio 2019 (inc. n. SE.2019.64),

preceduta invece dalla necessaria e infruttuosa procedura di conciliazione, AO

1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, chiedendo, nell’ambito del primo procedimento, di far ordine all’Ufficio

dei registri del Distretto di Lugano di iscrivere in via definitiva, a suo

favore e a carico della particella oggetto degli interventi, un’ipoteca legale

degli artigiani e degli imprenditori per una somma poi ridotta in sede

conclusionale dagli originari

fr. 12'820.80 a fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017, rispettivamente,

nell’ambito del secondo, di condannare il convenuto al pagamento di un importo

anch’esso poi ridotto in sede conclusionale dagli iniziali fr. 12'820.80 a fr.

12'000.- oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 2017.

Il convenuto si è opposto

a entrambe le petizioni.

3. Congiunte le due

cause, esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti,

il Pretore, con decisione 20 aprile 2020, ha parzialmente accolto le petizioni,

condannando il convenuto al pagamento di fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal

5 ottobre 2017, somma per la quale ha pure ordinato l’iscrizione dell’ipoteca

legale; le spese processuali di complessivi fr. 840.- (fr. 470.- per la causa

creditoria e fr. 370.- per la procedura d’ipoteca legale) sono state poste a

carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte complessivi

fr. 3'500.- (fr. 1’700.- per la prima e fr. 1’800.- per la seconda) per

ripetibili. Dalla somma residua inizialmente rivendicata dall’attore, di fr.

12'820.80, andava a suo dire dedotta unicamente la mercede per la posa erronea

di un plinto, pari a fr. 594.-, ciò che comportava un saldo a suo favore di fr.

12'226.80 (che - si aggiunga qui - era dunque risultato superiore all’importo

da lui ancora preteso in sede conclusionale, di fr. 12'000.-, che andava così

confermato).

4. Con l’appello 19

maggio 2020, inoltrato nel termine di 30 giorni dalla notificazione della

decisione pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC) e con ciò tempestivo, il convenuto ha

chiesto di riformare il primo giudizio nel senso di respingere le due

petizioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Delle sue

argomentazioni si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

5. Nelle due cause il

convenuto ha pacificamente dato atto che l’attrice poteva fatturargli quanto meno

fr. 12'922.75 e meglio

fr. 648.- per installazione cantiere (pos. 01 del doc. C), fr. 10'492.75 per esecuzione

scavo di bonifica del sottofondo, trasporto del relativo materiale di scavo,

cilindratura del piano di scavo, fornitura e posa di stuoia geotessile,

fornitura e messa in opera di misto granulare, fornitura e posa di cordonetto

in cemento, preparazione del piano di posa della miscela e fornitura e messa in

opera di miscela bituminosa (pos. 02-07 e 12-13 del doc. C) e fr. 1'782.- per la

formazione di tre plinti (pos. N.P 2 del doc. H), con un saldo, già dedotto

l’acconto di

fr. 8'500.- da lui versato nel frattempo (doc. G), di almeno

fr. 4'422.75. A questo stadio della lite, essendo ormai incontestato che

l’attrice aveva fatturato a torto fr. 594.- per la formazione del quarto plinto

(pos. N.P 2 del doc. H), le posizioni delle parti si differenziano dunque solo

in ragione di fr. 7'804.-, e meglio per gli ulteriori fr. 1’944.- esposti per

installazione cantiere (pos. 01 del doc. H), per gli altri fr. 2'584.-

fatturati per esecuzione scavo di bonifica del sottofondo, trasporto del

relativo materiale di scavo, cilindratura del piano di scavo, fornitura e posa

di stuoia geotessile, fornitura e messa in opera di misto granulare, fornitura

e posa di cordonetto in cemento, preparazione del piano di posa della miscela e

fornitura e messa in opera di miscela bituminosa (pos. 02-07 e 09-10 del doc. H),

per i fr. 1’061.30 esposti per fornitura e posa di mocca in porfido (pos. 08

del doc. H) e per i fr. 2’214.70 esposti per esecuzione di trincea drenante

(pos. N.P 1 del doc. H). Il convenuto ha inoltre opposto in compensazione una

sua pretesa risarcitoria.

6. È incontestabile che

l’attrice possa pretendere i fr. 1’061.30

(fr. 982.70 + IVA) esposti per fornitura e posa di mocca in porfido (pos. 08

del doc. H). Negli allegati preliminari il convenuto aveva in effetti lamentato

solo l’esecuzione di “alcuni” lavori svolti dall’attrice “senza

autorizzazione, non previsti e non necessari” (petizioni p. 3), ma tra

questi non aveva mai menzionato quello ora in discussione, per altro nemmeno

evocato nella fase preprocessuale (doc. 4, I e K). La sua generica contestazione,

per la prima volta solo con le conclusioni e poi ancora in questa sede, di “tutti”

Fatti

i lavori supplementari effettuati dalla controparte “senza autorizzazione e

senza essere richiesti”, che per altro nemmeno parrebbe riferita all’opera qui

in esame, invero neppure menzionata, sarebbe pertanto stata irricevibile (art.

229 cpv. 2 e contrario CPC, rispettivamente art. 317 cpv. 1 CPC).

7. Il convenuto ha ribadito

che il costo per installazione cantiere, fatturatogli in fr. 2'592.- (fr.

2'400.- + IVA), non avrebbe in realtà dovuto essere superiore a fr. 648.- (fr.

600.- + IVA). A torto.

Egli non ha innanzitutto

provato che le parti si fossero a suo tempo accordate per una mercede di soli fr.

600.- + IVA, accordo che per altro è stato chiaramente smentito dal fatto che a

tale proposito nell’offerta, da lui accettata (doc. D), era stato indicato un

importo globale di fr. 1'200.- + IVA (pos. 01 del doc. C).

Il giudice di prime cure

ha in seguito spiegato che l’installazione di cantiere - dunque di fr. 1'200.-

+ IVA - aveva dovuto essere smontata e rimontata, con un raddoppio delle spese inizialmente

prospettate, per un prolungato ritardo nella posa della pensilina non

riconducibile all’attrice (interrogatorio A__________ __________ p. 2, teste G__________

__________ p. 3) bensì alla committenza. In questa sede il convenuto non ha

censurato questo accertamento, che va con ciò considerato assodato, ma si è

limitato ad evidenziare che il membro del consiglio d’amministrazione

dell’attrice A__________ __________, a p. 3 del suo interrogatorio, avrebbe

dichiarato che “non ho avvisato il signor AP 1 che vi sarebbero stati dei

costi supplementari per una doppia installazione del cantiere”, circostanza

questa che non è tuttavia determinante, essendo addirittura ovvio che il

convenuto doveva essere cosciente che lo smontaggio e il successivo rimontaggio

dell’impianto cantiere, inizialmente non previsto, avrebbe causato alla

controparte un raddoppio del relativo costo, che, in quanto dovuto a circostanze

a lui stesso imputabili, poteva conseguentemente essergli fatturato (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª, n. 904, 930 e

1337 seg.; TF 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 4.2.1 e 4.2.2).

8. Con riferimento alla

mercede supplementare di fr. 2’214.70

(fr. 2'050.65 + IVA) per l’esecuzione di una trincea drenante (pos. N.P 1 del

doc. H), riconosciuta dal giudice di prime cure siccome indispensabile da un

punto di vista tecnico (interrogatorio A__________ __________ p. 2) e in quanto

la committenza, pur non avendo espressamente autorizzato quell’intervento

(interrogatorio A__________ __________ p. 2), aveva dato il suo accordo almeno

per atti concludenti alla sua esecuzione (doc. F e 3), il convenuto si è

limitato qui ad obiettare che l’opera avrebbe sì dovuto essere eseguita ma da

una terza persona. Il rilievo è infondato.

È in effetti a ragione che

il giudice di prime cure ha ritenuto che il convenuto avesse dato il suo

accordo quanto meno per atti concludenti all’esecuzione di quel lavoro. Dal

fatto che quest’ultimo, confrontato con il messaggio e-mail 4 aprile 2017 (doc.

F) con cui l’attrice gli aveva comunicato che “i lavori presso la sua

proprietà non inizieranno fino a che non sarà chiarita la situazione per

l’evacuazione delle acque meteoriche”, abbia risposto l’indomani che “l’Ufficio

Tecnico di __________ con la Protezione Acque di __________ hanno trovato la

soluzione per poter procedere alla pavimentazione piazzale casa. La prego di

contattare l’Ufficio Tecnico e procedere con i lavori”, l’attrice poteva

senz’altro ritenere in buona fede che l’esecuzione della trincea drenante, che

era poi la soluzione concordata da questi tecnici, non solo dovesse essere

eseguita, ma dovesse essere eseguita proprio da lei, per l’appunto invitata a “procedere

con i lavori”, e non invece da altri, per altro neppure identificati.

9. Per quanto riguarda

le posizioni esecuzione scavo di bonifica del sottofondo, trasporto del

relativo materiale di scavo, cilindratura del piano di scavo, fornitura e posa

di stuoia geotessile, fornitura e messa in opera di misto granulare, fornitura

e posa di cordonetto in cemento, preparazione del piano di posa della miscela e

fornitura e messa in opera di miscela bituminosa (pos. 02-07 e 12-13 del doc. C

e pos. 02-07 e 09-10 del doc. H), per le quali l’attrice aveva fatturato al

convenuto fr. 2'584.- in più di quanto preventivato (fr. 13'076.75 invece di

fr. 10'492.75), quest’ultimo, pur non avendo censurato l’assunto pretorile secondo

cui egli a tale proposito non aveva spiegato e dimostrato in cosa sarebbero

consistiti i lavori supplementari svolti dall’attrice in contrasto con la

licenza edilizia e/o i piani, ha unicamente fatto notare di non averli mai

ordinati (interrogatorio A__________ __________ p. 2, teste G__________ M__________

p. 2) e di aver immediatamente contestato la fattura non appena l’aveva

ricevuta. La censura non può trovare accoglimento.

È incontestato che la

maggior somma qui rivendicata dall’attrice sia perlopiù riconducibile (anche

perché il convenuto non si è qui più lamentato del fatto che, alla pos. 07, relativa

alla fornitura e posa di cordonetto in cemento, l’attrice gli avesse fatturato

fr. 60.- al ml anziché fr. 55.- al ml come inizialmente preventivato) ai

maggiori quantitativi a misura da lei impiegati rispetto a quanto indicato

nell’offerta di cui al doc. C, ritenuto che le misure lineari oggetto degli

Considerandi

interventi sono diminuite di circa il 3% (da 36 ml a 35.10 ml), mentre che le

superficie sono aumentate di circa il 25% (da 75 m² a 96.4 m²) e i volumi sono

aumentati tra il 20% e il 50% (da 30 rispettivamente 36 m³ a 45.5 m³). Ora, è

evidente che la maggior fatturazione sia proprio dovuta al fatto che i

quantitativi e le misure indicati solo in modo approssimativo nel doc. C (tutte

le relative posizioni erano in effetti state indicate con “ca ml”,

“ca m²” rispettivamente “ca m³”) sono poi stati

fatturati dall’attrice in base all’effettivo dispendio, ciò che di per sé è

corretto (art. 374 CO; Gauch, op.

cit., n. 999; TF 4C.363/1996 del 9 ottobre 1997 consid. 2c; II CCA 18 giugno

1996.

inc. n. 12.1996.64, 8 agosto 1996 inc. n. 12.1996.4). Non essendosi il

convenuto più prevalso in questa sede del fatto che la somma preventivata (che

ovviamente non può unicamente essere quella relativa alle posizioni ora in

esame, ma è quella totale del doc. C, alla quale va però poi tolta la mercede

per le opere non eseguite e aggiunta tra le altre cose quella per le modifiche

di ordinazione, per le opere non previste poi rivelatesi necessarie o per

quelle imputabili a inadempienze della committenza, cfr. TF 4A_15/2011 del 3

maggio 2011 consid. 3.6, 4A_687/2014 del 17 marzo 2015 consid. 2.6) potesse eventualmente

essere stata superata in modo sproporzionato ai sensi dell’art. 375 CO, la

questione non necessita di essere ulteriormente approfondita.

Ma se anche per ipotesi

così non fosse e l’attrice nell’occasione avesse invece effettuato dei lavori

supplementari, resterebbe comunque il fatto che gli stessi, terminati il 9

giugno 2017, erano stati a suo tempo accettati per atti concludenti dal convenuto,

a cui in effetti non sarebbe dovuto sfuggire che le superficie oggetto degli

interventi, che a suo dire avrebbero persino invaso il giardino (cfr. infra

consid. 10), erano state ampliate di circa il 25%: nel messaggio e-mail del 17

luglio 2017 egli non ha in effetti lamentato il mancato conferimento di questo

maggior incarico (doc. 4); ed è solo per la prima volta nella lettera 13

settembre 2017 (doc. K), che, preso atto che la controparte aveva rilevato che

quelle opere erano state eseguite “con il suo consenso e senza alcuna

obiezione” (doc. J), ha obiettato che “non ho mai dato nessun consenso

ad eseguire opere che eccedessero quanto previsto dal piano”.

10.

Il convenuto nemmeno può

essere seguito laddove ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non

si fosse espresso sulla sua richiesta di risarcimento del danno che l’attrice gli

avrebbe arrecato per aver pavimentato una parte maggiore di giardino.

Quand’anche si volesse

ammettere che una tale contropretesa, in realtà mai quantificata in causa dal

convenuto, ammontasse proprio ai fr. 8'500.- da lui rivendicati nella fase

preprocessuale (doc. I), si osserva in effetti che la stessa non è stata per

nulla dimostrata, segnatamente per quanto riguarda la sua concreta entità. Si

aggiunga che a ben vedere neppure è evidente se quella contropretesa sia effettivamente

stata fatta valere in giudizio, visto e considerato che il convenuto nell’ambito

della causa creditoria aveva unicamente fatto notare che “tale esecuzione ha

causato un danno, limitando maggiormente il giardino a favore di un orribile

asfalto” (risposta p. 2) mentre che nella procedura d’ipoteca legale aveva persino

dichiarato che “per questo motivo mi riservo anche il diritto di richiedere un

risarcimento danni in altra sede” (risposta p. 3).

11.

In un ultimo capitolo il

convenuto ha contestato siccome “assolutamente sproporzionate per un valore

di causa come questo” le somme attribuite dal Pretore per spese e

ripetibili.

La

censura è innanzitutto irricevibile, in quanto il convenuto non ha indicato, né

nella sua domanda di giudizio né nella sua motivazione, l’entità della tassa di

giustizia, delle spese e delle ripetibili che a suo dire sarebbe stata congrua,

il fatto di ritenere sproporzionato o eccessivo quanto attribuito nel querelato

giudizio e di chiederne la modifica non costituendo ancora una sufficiente

domanda d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 76 ad art. 311 CPC; cfr. pure,

con riferimento a domande di riduzioni di importi assegnati dall’istanza

inferiore, TF 4D_44/2017 del 30 ottobre 2017 consid. 4.2; II CCA 27 febbraio

2014.

inc. n. 12.2012.19, 11 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.57, 21 ottobre 2016

inc. n. 12.2016.24, 12 maggio 2017 inc. n. 12.2017.7, 16 ottobre 2017 inc. n.

12.2017.164, 30 luglio 2018 inc. n. 12.2018.24, 10 maggio 2019 inc. n.

12.2018.17). In ogni caso la tassa di giustizia e le spese (di complessivi fr.

470.- per la causa creditoria e di complessivi fr. 370.- per la procedura

d’ipoteca legale), come pure le ripetibili (di fr. 1’700.- per la prima e di fr.

1’800.- per la seconda) concretamente

riconosciute nella sentenza pretorile, non eccedevano i limiti tariffari

applicabili (che a fronte di un valore litigioso di fr. 12'820.80, per la tassa

di giustizia, ammontavano a un massimo di fr. 4'000.- per ogni causa, cfr. art.

7.

cpv. 1 e 8 cpv. 1 LTG, e, per le ripetibili, erano di circa fr. 2'250.- per

ogni causa, cfr. art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b RTar), per cui, in base alla

giurisprudenza (III CCA 14 febbraio 2011

inc. 13.2011.3; II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc.

n. 12.2014.121), nemmeno avrebbero potuto

essere ridotte.

12.

Ne discende che

l’appello del convenuto, manifestamente improponibile e manifestamente

infondato, può essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art.

312.

cpv. 1 CPC.

Le

spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di fr. 12'000.- (ancorché si sia in realtà confrontati

con due cause ciascuna con un valore di fr. 12'000.-), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’attrice,

che non è stata invitata a presentare una risposta all’appello.

13.

Atteso

che le due procedure terminano con un giudizio di manifesta improponibilità e

comunque non pongono questioni di principio o di rilevante importanza, la

presente decisione viene resa da questa Camera nella composizione di un giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 19 maggio

2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante. Non si

attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).