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Decisione

12.2020.63

Fine del rapporto di lavoro: contratto di lavoro con durata massima o di durata indeterminata

4 febbraio 2021Italiano34 min

mediante disdetta alla scadenza annuale del 31 dicembre e che il progetto “POT-__________”

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.63

Lugano

4 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.34 della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 19

settembre 2018 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32'088.65 a titolo di

stipendi non pagati e di fr. 12'956.50 a titolo di indennità per disdetta

abusiva, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2018, riservandosi di adeguare le

proprie pretese in funzione delle risultanze istruttorie;

domanda avversata dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

aggiunto, con sentenza 21 aprile 2020, ha parzialmente accolto per l’importo di

fr. 18'265.60, oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2018;

appellante la

convenuta con appello 22 maggio 2020 con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore

con risposta 12 agosto 2020 postula la reiezione del gravame e con appello

incidentale di medesima data chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione per l’importo di 39'686.10 lordi oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2018, pure con protesta delle spese giudiziarie

di entrambe le sedi;

vista la risposta all’appello

incidentale 2 ottobre 2020 dell’appellante principale;

preso atto della replica

2 ottobre 2020, della duplica e replica all’appello incidentale 16 ottobre 2020

nonché della duplica all’appello incidentale 30 ottobre 2020;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AP 1 ha, tra l’altro, lo

scopo di favorire lo sviluppo regionale in appoggio a enti pubblici o privati,

promuovere le attività atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e

culturale della regione, nonché favorire la collaborazione e la progettualità

con gli enti regionali, cantonali, federali e dell’area insubrica (doc. C).

In

tale ambito essa, sulla base di un contratto di prestazione della durata di un

anno (1° gennaio – 31 dicembre) dell’Ufficio delle misure attive del Cantone

Ticino, organizza programmi d’occupazione temporanea (cosiddetti POT) per le

persone in cerca d’impiego iscritte alla disoccupazione provenienti dai settori

dell’edilizia (doc. 8).

B. Con contratto di

lavoro 30 settembre 2006 AO 1 è stato assunto dall’AP 1, in qualità di

caposquadra a partire dal 1° ottobre 2006. Per tutto quanto non disciplinato,

il contratto rinviava agli art. 319 segg. del CO (doc. E).

Con un nuovo

contratto 15 dicembre 2009 ad AO 1 è stata attribuita la funzione di “coach

(sostegno ricerca del lavoro)” con effetto retroattivo a partire dal 1°

luglio 2009. Il contratto prevedeva uno stipendio lordo annuo di fr. 77'739.-

versato in tredici mensilità. Esso specificava altresì che “questo rapporto

di lavoro è garantito esclusivamente nell’ambito del progetto “POT-__________”

e può terminare alla conclusione del progetto, con scadenza annuale al 31

dicembre” e rinviava, per tutto quanto non previsto, agli art. 319 segg.

del CO (doc. D).

C. Con scritto 6 ottobre

2017 l’AP 1, con riferimento agli artt. 335 e 335c CO, ha disdetto il rapporto

di lavoro con AO 1 con effetto al 31 dicembre 2017, liberandolo da subito

dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa (doc. F).

D. Con lettera 20

novembre 2017 il dipendente ha contestato la disdetta, ritenendo che la stessa

non fosse giustificata da un valido motivo e non rispettasse i termini

stabiliti dal contratto e dalla legge (doc. G).

E. Con scritto 12

gennaio 2018 l’AP 1 ha motivato la fine del rapporto di lavoro con il fatto che

sarebbe venuta a mancare la fiducia nel lavoratore, il quale, malgrado gli

avvertimenti della direzione, avrebbe continuato ad assumere un comportamento

non più accettabile sia all’interno della struttura sia all’esterno con gli

interlocutori del programma oltre ad eseguire le sue mansioni in maniera lacunosa

(doc. I). Con un’ulteriore lettera datata 16 gennaio 2018, il rappresentante

legale della datrice di lavoro ha inoltre aggiunto che la conclusione del

rapporto di lavoro sarebbe stata indicata per il 31 dicembre 2017, poiché tale

data avrebbe coinciso con la scadenza del progetto “POT-__________” e la

funzione di coach ricoperta da AO 1 non sarebbe più stata contemplata in

futuro (doc. U).

F. Dal 28 dicembre 2017

al 13 gennaio 2018 AO 1 è risultato inabile al lavoro per malattia nella misura

del 100% (doc. M) mentre dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018 egli è stato

assunto con un grado di occupazione del 60% da __________ per un salario annuo

lordo di fr. 49'800.40 per tredici mensilità (doc. O).

G. Con petizione 19

settembre 2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire

(doc. B), ha convenuto in giudizio l’AP 1 innanzi alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio - Sud, per ottenerne la condanna al pagamento di fr.

32'088.65 a titolo di stipendi non pagati e di fr. 12'956.50 a titolo di

indennità per disdetta abusiva, oltre interessi al 5% dal 1°gennaio 2018,

riservandosi di adeguare le proprie pretese in funzione delle risultanze

istruttorie. L’attore, in sintesi, ha contestato la validità della disdetta a

lui significata il 6 ottobre 2017, la stessa non rispettando né il termine

legale di tre mesi previsto dall’art. 335c CO né il termine di scadenza annuale

del 31 dicembre previsto dal contratto. A suo dire, il primo termine utile

sarebbe stato il 31 dicembre 2018 ed egli avrebbe pertanto diritto al salario

per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018, da cui dedurre quanto da lui

guadagnato presso __________. L’attore ha inoltre sostenuto che la disdetta

sarebbe abusiva, contestando le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro a

sostegno del licenziamento e rilevando in particolare che per tutta la durata

del rapporto di lavoro egli non sarebbe mai stato oggetto di alcun ammonimento

o provvedimento disciplinare e che il progetto “POT-__________” non

sarebbe scaduto. Per tali ragioni egli ha pertanto postulato la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 12'956.50 (pari a due mensilità) a titolo di

indennità per licenziamento abusivo.

H. Con risposta 22

ottobre 2018 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, osservando

che il contratto di lavoro sarebbe stato garantito esclusivamente nell’ambito

del progetto “POT-__________”, potendo pertanto scadere (automaticamente)

al 31 dicembre di ogni anno ma restando disdicibile secondo le disposizioni del

CO, a cui rimandava, per il periodo antecedente la scadenza. La datrice di

lavoro ha altresì contestato il carattere abusivo della disdetta.

Fatti

I. Con la replica e la

duplica le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni, sostanziandole

ulteriormente. L’attore ha in particolare evidenziato che il contratto di

lavoro sarebbe stato stipulato per una durata indeterminata, disdicibile solo

mediante disdetta alla scadenza annuale del 31 dicembre e che il progetto “POT-__________”

sarebbe stato tuttora in essere. La convenuta, dal canto suo, ha rimarcato che

dal 2018 avrebbe preso avvio un nuovo e diverso programma occupazionale sulla

base di una nuova convenzione con l’Ufficio delle misure attive, senza più la

funzione di responsabile del sostegno al collocamento fin lì svolta da AO 1. La

medesima ha infine osservato che dalle pretese fatte valere dall’attore a

titolo di salario andrebbero pure dedotte le indennità di disoccupazione da

questi percepite.

L. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, in cui

esse hanno ribadito le rispettive antitetiche argomentazioni, il Pretore

aggiunto, con decisione 21 aprile 2020 qui impugnata, ha parzialmente accolto

la petizione per l’importo complessivo di fr. 18'265.60 lordi a titolo di

salari non pagati per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 oltre interessi

al 5% dal 15 luglio 2018, caricando gli oneri processuali di complessivi fr.

5'500.- in ragione di 2/5 a carico della convenuta e per la rimanenza di 3/5 a

carico dell’attore, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla

controparte fr. 1'350.- a titolo di ripetibili parziali.

M. Con appello 22 maggio

2020 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere integralmente la petizione, protestando le spese giudiziarie di

entrambe le sedi. Con risposta 12 agosto 2020 l’attore si è opposto

integralmente al gravame, e con appello incidentale di medesima data ha chiesto

la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione per

l’importo complessivo di fr. 39'686.10 (fr. 26'729.60 a titolo di salari non

pagati e fr. 12'956.50 a titolo di indennità per disdetta abusiva) oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2018, protestando spese e ripetibili di primo e

secondo grado. Con risposta all’appello incidentale 2 ottobre 2020 la datrice

di lavoro si è opposta all’impugnativa di controparte.

Considerato

in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale

in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni

(art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 22 maggio 2020 contro la decisione

21 aprile 2020 del Pretore aggiunto è tempestivo, così come sono tempestivi la

risposta e l’appello incidentale 12 agosto 2020 e la risposta all’appello

incidentale 2 ottobre 2020.

2. Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente la petizione, condannando

la datrice di lavoro al versamento a favore di AO 1 dell’importo complessivo di

fr. 18'265.60 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2018 a titolo di salari non

pagati per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, dedotti lo stipendio

percepito in tale periodo dal nuovo datore di lavoro e l’indennità di

disoccupazione. Il primo giudice, in sintesi, ha considerato il contratto di

lavoro di cui al doc. D come un unico contratto dalla durata indeterminata, che

per essere sciolto necessitava di formale disdetta secondo i termini legali di

cui all’art. 335c CO unicamente alla scadenza annuale del 31 dicembre,

conformemente a quanto pattuito contrattualmente dalle parti. Il Pretore aggiunto

ha pertanto ritenuto che la disdetta 6 ottobre 2017 aveva effetto al 31

dicembre 2018. A fronte delle manchevolezze e delle violazioni contrattuali

commesse dall’attore, il Pretore aggiunto ha infine negato il carattere abusivo

della disdetta.

Sull’appello principale

3. Con il gravame

l’appellante critica il Pretore aggiunto per avere considerato il contratto di

lavoro di cui al doc. D di durata indeterminata, che per essere sciolto

necessitava di formale disdetta. A suo dire, il contratto in parola sarebbe un contratto

di lavoro con durata massima (“Arbeitsvertrag mit Maximaldauer”), ovvero

una combinazione fra un rapporto a tempo determinato e uno a tempo

indeterminato. Esso si concluderebbe senza disdetta al raggiungimento del

termine temporale massimo, fermo restando che nel limite della sua durata

massima potrebbe essere disdetto già in precedenza secondo le disposizioni

ordinarie del CO.

3.1 La censura è irricevibile in

ordine siccome l’appellante non si confronta con le motivazioni ritenute dal

Pretore aggiunto, il quale ha considerato che un contratto di lavoro di durata

determinata o con una durata massima, tacitamente rinnovato di anno in anno

dopo la scadenza della durata pattuita, costituisse un cosiddetto “contratto

a catena”. In concreto il primo giudice, ritenuto che il rapporto di lavoro

era stato rinnovato tacitamente per otto volte in undici anni senza mai subire

arresti, che dal 2009 concerneva sempre la medesima funzione, che mai era stata

menzionata la necessità di un suo rinnovo, che il mandato di organizzare i programmi

di occupazione temporanea era stato affidato all’appellante anche successivamente

al 31 dicembre 2017, sebbene con un contenuto un diverso, e che la datrice di

lavoro aveva significato al dipendente formale disdetta, ha concluso che in

concreto la ripetuta conclusione (tacita) del contratto non sarebbe sorretta da

motivi oggettivi, di modo che esso andava comunque considerato come un unico

contratto dalla durata indeterminata. L’appellante, limitandosi a ribadire la

tesi secondo cui il contratto di lavoro in questione sarebbe da qualificare

come un contratto di lavoro di durata massima, senza spiegare i motivi di fatto

e di diritto per cui le argomentazioni del Pretore aggiunto in merito

all’esistenza di un contratto a catena illecito sarebbe errata e con ciò da

riformare, non adempie alle condizioni di motivazione di cui all’art. 311 cpv.

1 CPC.

3.2 A prescindere da quanto

precede e volendo seguire per ipotesi la tesi della datrice di lavoro, considerando

il rapporto di lavoro come un contratto di lavoro di durata massima, ciò non

avrebbe comunque alcun influsso sull’esito della lite.

Il contratto di lavoro con

cui le parti stabiliscono una durata massima è considerato un contratto di

durata determinata (DTF 114 II 349 consid. 2a). Quando le parti subordinano la

cessazione del rapporto di lavoro a un avvenimento futuro, la durata del

contratto dev'essere determinabile oggettivamente e l'avvenimento risolutivo

non può dipendere dall'influsso di una sola parte (messaggio del Consiglio

federale del 9 maggio 1984 relativo alla revisione del Codice delle

obbligazioni sull'iniziativa popolare “concernente la protezione dei lavoratori

dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro” e sulla revisione delle

disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle

obbligazioni, FF 1984 II 534). In effetti, ciò sarebbe contrario alla regola

prevista dall'art. 335a cpv. 1 CO, secondo cui i termini di disdetta devono

essere identici per le due parti. In

tal caso, il contratto è considerato come un contratto di durata indeterminata (Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berna

2019, pag. 610; Rehbinder/Stöckli, Berner

Kommentar, Der Arbeitsvertrag,

Art. 331-355 und Art. 361-362 OR, Berna 2014, n. 7 ad art. 334 CO; Staehlin, Zürcher Kommentar, Zurigo

2014, n. 13 ad art. 334 CO; Carron,

Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 12 ad art. 334 CO). L’appellante

ritiene che il contratto di lavoro sarebbe stato subordinato all’esistenza del

mandato con l’Ufficio delle misure attive e la sua cessazione avrebbe

comportato anche la conclusione automatica del rapporto di lavoro. In tale

evenienza la condizione che avrebbe potuto determinare la fine automatica del

contratto di lavoro (ossia la conclusione del mandato con l’Ufficio delle

misure attive) sarebbe stata subordinata alla sola volontà della datrice di

lavoro, rispettivamente dal predetto Ufficio (ritenuto che la convenzione era

disdicibile per la fine di ogni mese con un preavviso di quattro mesi, doc. 8 e

9), senza che il dipendente potesse in alcun modo influenzare la decisione.

Sennonché l’elemento che mette fine a un contratto di durata determinata o con

una durata massima non può dipendere dall’influsso di una sola parte (decisione

del TF 4A-270/2014 consid. 4.5 del 18 settembre 2014; DTF 96 II 52 consid. 2a).

In tali circostanze il contratto di lavoro in esame dovrebbe in ogni caso

essere considerato di durata indeterminata. Ciò posto, l’appello su questo

punto deve essere respinto.

4. L’appellante censura

altresì la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui il rapporto di lavoro

poteva essere disdetto unicamente alla scadenza annuale del 31 dicembre. A suo

dire, il contratto avrebbe potuto essere disdetto secondo i termini e le

scadenze previste dalle norme del CO, a cui il contratto rimandava. L’interpretazione

data dal Pretore aggiunto alla clausola secondo cui il “rapporto di lavoro è

garantito esclusivamente nell’ambito del progetto “POT-__________”, sarebbe

contraria al suo tenore letterale e al suo scopo: essa sarebbe infatti stata

pattuita per evitare che il contratto di lavoro potesse durare oltre il periodo

per il quale la datrice di lavoro disponeva dei necessari finanziamenti e non

per derogare al termine di disdetta.

4.1 Nella decisione impugnata il

Pretore aggiunto ha ritenuto che dal tenore letterale della clausola non si potesse

che concludere che il 31 dicembre era il termine di scadenza contrattuale,

posto come il soggetto della frase era il “rapporto di lavoro” e non il “progetto

__________”. Tenuto conto altresì del contenuto della disdetta 6 ottobre

2017, in cui la datrice di lavoro con riferimento alla nota clausola aveva

indicato che la stessa garantiva “il rapporto di lavoro solo fino alla

scadenza annuale” il primo giudice ne ha dedotto che il contratto di lavoro

poteva essere disdetto unicamente una volta all’anno per la scadenza del 31

dicembre.

4.2 In concreto è pacifico che le

parti, nel 2006, hanno sottoscritto un contratto di durata indeterminata. A

seguito della nuova funzione assunta da AO 1 in seno al “POT-__________”

(con relativo adeguamento salariale) nel nuovo contratto stipulato nel 2009 dalle

parti è stata inserita la seguente clausola:

“Questo rapporto di

lavoro è garantito esclusivamente nell’ambito del progetto “POT-__________” e

può terminare alla conclusione del progetto, con scadenza annuale al 31

dicembre.

Per tutto quanto non

previsto nel presente contratto, fanno stato gli art. 319 e segg. CO”.

Contrariamente a quanto

ritenuto dal Pretore aggiunto, dal tenore della clausola non può essere dedotto

che la scadenza del 31 dicembre si riferisce al contratto per il fatto che il

soggetto della frase è il “rapporto di lavoro”. Se ciò è vero per la

prima parte dell’enunciato, lo stesso non può chiaramente dirsi per la seconda

parte. La dicitura “con scadenza annuale al 31 dicembre” potrebbe sì

riferirsi al soggetto della frase ma potrebbe pure specificare il momento in

cui si conclude il progetto. Così come formulata, infatti, la frase non indica

chiaramente che il rapporto di lavoro ha scadenza annuale al 31 dicembre, bensì

unicamente che esso è garantito nell’ambito del progetto e che può terminare

alla conclusione dello stesso. Salvo far capo ad altri documenti, dalla sola

formulazione non sarebbe possibile capire quando il progetto potrebbe

concludersi, di modo che appare molto più plausibile che l’aggiunta “con

scadenza al 31 dicembre” sia stata inserita proprio quale complemento di

specificazione riferito “alla conclusione del progetto”, posto che esso

aveva appunto scadenza annuale al 31 dicembre e necessitava di essere rinnovato

ogni anno (doc. 8 e 9). Dall’istruttoria è poi emerso che l’entità del

finanziamento del programma di occupazione temporaneo __________ era stabilita,

tra altre spese, anche sulla base dei costi del personale che si occupava della

sua organizzazione e della sua attuazione (doc. 8 e 9), di modo che l’esistenza

della convenzione e del relativo finanziamento erano una premessa essenziale

per la datrice di lavoro per potere garantire la sostenibilità economica e la

copertura dei salari dei dipendenti. La convenzione annuale con l’Ufficio delle

misure attive poteva poi essere disdetta con un preavviso di quattro mesi per

la fine di ogni mese, riservata la possibilità di disdetta immediata in caso di

gravi inadempienze del beneficiario (art. 15 doc. 8, art.14 doc. 9),

rispettivamente, il sussidio poteva essere sospeso o revocato in caso di

mancato rispetto delle condizioni di sussidiamento (art. 15 doc. 9). In queste

circostanze appare poco verosimile che la datrice di lavoro abbia voluto

derogare ai termini legali dell’art. 335c CO, prevedendo la possibilità di

disdire il contratto solo a un’unica scadenza annuale. La clausola in questione

non poteva che essere intesa in buona fede se non con la volontà di

sottolineare che il rapporto di lavoro dipendeva dal finanziamento da parte

dell’Ufficio delle misure attive e che la sua esistenza era subordinata a

quella della convenzione. Il mancato rinnovo o la disdetta di quest’ultima

avrebbe pertanto potuto pure comportare la fine del contratto di lavoro e

costituire in tal senso un legittimo motivo di disdetta.

4.3 Ne discende che su questo

punto l’appello deve essere accolto e la decisione impugnata riformata, nel

senso che, tenuto conto del termine di preavviso di tre mesi ai sensi dell’art.

335c CO e dell’inabilità lavorativa al 100% dal 28 dicembre 2017 al 13 gennaio

2018 (doc. M) la disdetta 6 ottobre 2017 ha effetto al 28 febbraio 2018 (art.

336c cpv. 2 e 3 CO).

5. In merito all’entità

delle pretese salariali, per quanto qui di interesse, l’appellante ritiene che

dalle stesse andrebbero dedotte le indennità di disoccupazione percepite

dall’attore, ritenuto che egli si sarebbe annunciato alla Cassa disoccupazione

già in data 15 dicembre 2017, oltre che eventuali indennità per malattia.

5.1 In virtù della

cessione legale di cui all'art. 29 LADI, il lavoratore che ha introdotto un’istanza

non è più legittimato a far valere nei confronti del datore di lavoro le somme

che nel frattempo gli sono state versate a titolo di indennità di

disoccupazione, delle quali in caso contrario risulterebbe indebitamente

arricchito (sentenza II CCA inc. 12.2002.169 dell’8 maggio 2003). Dai crediti

dell'istante devono essere quindi dedotti gli importi a lui versati dalla Cassa

disoccupazione. Con il pagamento quest’ultima diventa creditrice nei confronti

del datore di lavoro limitatamente alle indennità giornaliere da essa versate all’assicurato

(art. 29 cpv. 2 LADI).

Considerandi

5.2

Dal fascicolo richiamato agli

atti risulta che l’attore si è annunciato alla Cassa disoccupazione il 15

dicembre 2017 ma ha iniziato a percepire le relative indennità solo a partire

dal mese di aprile 2018, ritenuto che il diritto alle indennità di

disoccupazione è iniziato a decorrere dal 1° marzo 2018 con l’apertura del

termine quadro ma che nulla gli è stato versato per quel mese a seguito dei

giorni di attesa (inc. rich. II, pag. 102, 106). Ne discende che in concreto

nessuna deduzione per tale titolo deve essere applicata.

5.3

La censura riferita alle

indennità per malattia o infortunio asseritamente percepite dall’attore, la cui

deduzione non è mai stata fatta valere in prima sede e non essendo in alcun

modo dimostrata la sua entità, oltre che irricevibile risulta pure infondata.

5.4

Ne discende che l’attore ha

diritto al salario per il mese di gennaio 2018 e febbraio 2018 sulla base del

salario da lui indicato negli allegati preliminari (fr. 6'478.25 lordi mensili,

comprensivo della tredicesima mensilità, doc. D). Dalla somma concernente lo

stipendio per il mese di febbraio 2018 va dedotto il salario conseguito presso __________

durante il medesimo periodo, di fr. 4'150.05 lordi (comprensivo della

tredicesima mensilità, doc. O).

5.5

In parziale accoglimento

dell’appello principale la decisione impugnata deve essere riformata nel senso

che la convenuta è condannata a pagare all’attore l’importo lordo complessivo

di fr. 8'806.45 (fr. 6'478.25 per il mese di gennaio 2018 e fr. 2'328.20 per

febbraio 2018). Per quanto concerne gli interessi di mora, gli stessi vanno

riconosciuti al tasso legale del 5% a partire dal 21 febbraio 2018 su fr.

6'478.25, ritenuto che la prima valida interpellazione relativa al salario del

mese di gennaio 2018 è costituita dallo scritto 20 febbraio 2018 agli atti

(doc. S), e dal 1° marzo 2018 su fr. 2'328.20, ritenuto che nel caso, qui

verificatosi, in cui un contratto prende fine a seguito di una disdetta, il

debitore risulta in mora per legge, senza necessità di una formale

interpellazione, già a partire da quella data (sentenza del Tribunale federale

4C.320/2005 consid. 6.1 del 20 marzo 2006 con riferimenti).

Sull’appello

incidentale

6.

Con l’appello

incidentale l’attore, ribadendo il carattere abusivo della disdetta significata

dalla datrice di lavoro il 6 ottobre 2017, rimprovera al Pretore aggiunto di

non avere riconosciuto il vero e reale motivo del suo licenziamento. Esso sarebbe

da ricondurre alla segnalazione da lui inoltrata all’Ufficio delle misure

attive dell’impiego a scopo privato da parte di __________ S__________ di

assicurati partecipanti al progetto POT-__________. Tale circostanza sarebbe

l’evento temporalmente più vicino alla disdetta a lui significata per

ritorsione proprio da parte di __________ S__________, che avrebbe rivestito un

ruolo dirigenziale e decisionale all’interno dell’AP 1. Al riguardo critica il

Pretore aggiunto per non avere considerato tutta una serie di circostanze e di

avere fondato la sua conclusione solo sulle allegazioni e sulle prove della

datrice di lavoro.

7.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto ha negato il carattere abusivo della disdetta,

accertando, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare dalle prove

documentali e dalle testimonianze, che le problematiche comportamentali nonché

le carenze professionali imputabili all’attore costituissero i reali motivi

alla base del licenziamento. Il primo giudice ha escluso che l’occupazione a

scopi privati di lavoratori partecipanti al programma occupazionale da parte di

__________ S__________, circostanza riconosciuta e ritenuta ingiustificata dalla

stessa datrice di lavoro, fosse stata la causa determinante della disdetta,

posto che la datrice di lavoro era risultata estranea alla vicenda.

8.

Nell'art.

336.

CO vengono elencati alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la

disdetta del contratto di lavoro ma la caratterizzano come abusiva, con

possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia. Per

giurisprudenza invalsa, l’elencazione dei motivi menzionati nella disposizione

non è esaustiva. Situazioni diverse da quelle elencate nella legge possono

costituire un congedo abusivo; tuttavia, tali situazioni devono essere di

gravità paragonabile ai casi espressamente menzionati nell'art. 336 CO (DTF 136

III 513 consid. 2.3).

Giusta l’art. 336

cpv. 1 lett. d CO la disdetta è in particolare abusiva se data poiché il

destinatario ha fatto valere in buona fede delle pretese che discendono dal

contratto di lavoro. Questo disposto riguarda in particolare la disdetta di

ritorsione e tende a impedire che il licenziamento sia utilizzato per punire il

lavoratore nell’avere fatto valere delle pretese nei confronti del datore di

lavoro supponendo, in buona fede, che questi diritti gli erano dovuti. Per

prassi costante importa poco sapere se i diritti invocati in buona fede fossero

realmente fondati (TF 4C.34/2006 del 4 maggio 2006 consid. 3.2 e riferimenti).

Se non è necessario che le pretese rivendicate dal lavoratore siano le sole

all’origine della rescissione del contratto, occorre nondimeno che le stesse

costituiscano un motivo determinante. In altre parole questo motivo deve avere

fortemente contribuito a influenzare la decisione del datore di lavoro di

licenziare il lavoratore (136 III 513 consid. 2.4; TF 4C.50/2005 del 16 giugno

2005.

consid. 3.1; SJ 1993 pag. 360).

Fra le disdette di

ritorsione si possono annoverare anche i casi in cui il lavoratore viene

licenziato in seguito a una segnalazione (“whistleblower”) di pratiche

illegali o di abusi sul posto di lavoro, purché egli agisca in buona fede,

ovvero nella convinzione che la sua denuncia sia fondata, nel rispetto degli

interessi del datore di lavoro e dei terzi, come pure sia rispettosa del

principio di proporzionalità, tenuto conto dell’obbligo di discrezione del

dipendente (Streiff/von Känel/Rudolph,

Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, n. 8 ad art. 336 CO). A

norma dell’art. 321a CO, l’obbligo di discrezione si estende non solamente ai

fatti che il datore di lavoro ha espressamente qualificato segreti, ma anche a

quelli in cui appare, secondo le circostanze, che il datore di lavoro ne voglia

impedire la divulgazione; l’interesse legittimo al mantenimento al segreto è

presunto. In generale nei casi in cui l’attività del datore di lavoro causa o

può causare illecitamente un danno a terzi, il lavoratore può far valere un

interesse superiore a violare il segreto, se egli stesso rispetta il principio

di proporzionalità. Di regola quindi egli deve interpellare dapprima il datore

di lavoro e poi l’autorità competente (DTF 127 III 310 consid. 5a).

9.

A sostegno della sua

tesi l’appellante incidentale ha dapprima evidenziato che l’evento

temporalmente più prossimo alla disdetta del 6 ottobre 2017 sarebbe costituito

dalla sua segnalazione all’Ufficio delle misure attive dell’impiego a scopo

privato di partecipanti al programma occupazionale da parte di __________ S__________,

segretaria della datrice di lavoro.

Il teste __________

G__________, dipendente dell’Ufficio delle misure attive all’epoca dei fatti,

ha confermato l’avvenuta denuncia da parte di AO 1, situandola “nel mese di

agosto, fine agosto 2017” (verbale 20 marzo 2019, pag. 7). Dall’istruttoria

è tuttavia pure emerso che a seguito di una segnalazione del sindacato __________,

il 27 luglio 2017 il menzionato ufficio ha informato il direttore della datrice

di lavoro di “presunte leggerezze dell’AO 1 nel proporre stage aziendali”,

chiedendogli di “verificare e mandarci appena possibile delle osservazioni

in merito”, ciò che è avvenuto con lo scritto del 26 settembre 2017 (doc.

6), dopo avere esaminato la documentazione inviata dal sindacato, averla

sottoposta all’attore nel colloquio del 28 luglio 2017, avere “approfondito

i diversi aspetti sollevati nella segnalazione di __________” e “analizzato

l’operato del coach per il caso V. ma anche per altri casi analoghi",

concludendo che “abbiamo constatato altre situazioni inopportune che ci ha

indotto a procedere con misure correttive interne al fine di evitare, in

futuro, simili “leggerezze” nell’organizzazione di prove di lavoro e

candidature ad assunzioni” (doc. 6). Contrariamente a quanto preteso

dall’appellante incidentale la sua denuncia all’Ufficio delle misure attive del

mese di “agosto, fine agosto 2017” non è l’evento più prossimo alla

disdetta del 6 ottobre 2017. Dalla cronologia degli eventi risulta che la

denuncia all’Ufficio delle misure attive dell’agosto 2017 è stata inoltrata

dall’attore dopo la segnalazione del sindacato __________ alla datrice di

lavoro circa le presunte irregolarità da lui commesse e dopo che quest’ultima

aveva avviato le necessarie verifiche e lo aveva sentito per chiarire la sua

posizione. Tale denuncia sembra essere piuttosto correlata alla situazione che

si era venuta a creare in relazione ai fatti denunciati dal sindacato e di cui lui

era ritenuto responsabile. La disdetta del 6 ottobre 2017 è invece

immediatamente successiva alle conclusioni della datrice di lavoro del 26

settembre 2017, da lei formulate dopo avere esperito le necessarie verifiche

per chiarire i diversi aspetti della segnalazione del sindacato, di modo che

sembra più plausibile il nesso temporale con quest’ultimo scritto piuttosto che

con la denuncia dell’attore all’Ufficio delle misure attive del mese di agosto

2017, delle cui conseguenze nulla si sa. Del resto se questa fosse stata l’evento

determinante, non si capisce il motivo per cui la datrice di lavoro non abbia

significato all’attore il licenziamento già nel mese di settembre, senza

aspettare la conclusione delle verifiche in atto a seguito della segnalazione

del sindacato.

10.

Nel prosieguo

l’appellante incidentale critica il Pretore aggiunto per avere ritenuto l’AP 1 estranea

all’impiego per scopi privati di alcuni partecipanti al programma

occupazionale. Al riguardo adduce tutta una serie di circostanze, non

considerate dal primo giudice, da cui emergerebbe come l’agire di __________ S__________

dovrebbe essere imputato alla datrice di lavoro, ritenuto il ruolo dirigenziale

da essa rivestito all’interno dell’AP 1. Egli evidenzia altresì di non avere

avuto altra scelta se non quella di rivolgersi direttamente all’Ufficio delle

misure attive, vista l’assenza di un servizio di compliance all’interno

della datrice di lavoro. Tali circostanze non possono essere prese in

considerazione essendo state addotte per la prima volta solo in sede

conclusionale e con ciò tardivamente (art. 229 e 317 cpv. 1 CPC; II CCA 1°

aprile 2014 inc. n. 12.2013.63, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 27 gennaio

2015.

inc. n. 12.2013.152). In replica l’attore si è infatti limitato ad

allegare, in via subordinata, che il vero motivo della disdetta sarebbe stato

l’aver messo in discussione l’impiego di assicurati per scopi privati da parte di

__________ S__________, segretaria dell’AP 1, senza tuttavia sostanziare la sua

allegazione, ciò che è avvenuto solo con le conclusioni, e con ciò tardivamente.

11.

L’appellante

incidentale censura poi l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore

aggiunto, il quale avrebbe negato il carattere abusivo della disdetta

fondandosi unicamente sulle prove offerte dalla datrice di lavoro a sostegno

delle sue allegazioni, di cui, in parte, contesta la valenza probatoria.

In merito alle

dichiarazioni dei testi __________ F__________ e __________ S__________,

l’attore contesta la valenza probatoria a fronte del ruolo dirigenziale da essi

rivestito nella gestione dell’AP 1. Da una parte evidenzia il loro interesse

nell’esito della lite e, dall’altra, critica il Pretore aggiunto per averli

considerati come testi e non alla stregua di una parte ai sensi degli artt. 191

segg. CPC.

Preliminarmente occorre

rilevare che l’audizione in qualità di testimoni di __________ F__________ e __________

S__________ è stata offerta in prima sede, oltre che dalla convenuta, anche

dall’attore medesimo, il quale è malvenuto a contestare ora la modalità di

assunzione delle loro dichiarazioni. Giova poi aggiungere che anche l’interrogatorio

di una parte ai sensi dell’art. 191 CPC costituisce un mezzo di prova (cfr.

art. 168 CPC) su cui il giudice può fondarsi per emanare il suo giudizio (Weibel/Walz, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 191/192

CPC; TF 3 febbraio 2015 4A_498/2014 consid. 3.3, 3 luglio 2015 5A_113/2015

consid. 3.2) e nulla permette di concludere che la sua valenza probatoria sia

ridotta rispetto ad altre prove, rispettivamente che le sue risultanze siano da

ritenere solo qualora abbiano trovato conferma in altre prove (Weibel/Walz, op. cit., ibidem). Ciò detto, nel caso specifico, la

deposizione resa dai testi è del tutto credibile. Le loro dichiarazioni, oltre

a essere lineari e dettagliate hanno trovato pure riscontro in altre risultanze

istruttorie, in particolare negli scambi di posta elettronica di cui ai doc. 4

e 6 e nelle audizioni dei testi __________ P__________ (verbale 20 novembre

2019, pag. 6) e __________ G__________ (verbale 8 gennaio 2020, pag. 2) che

hanno confermato le problematiche riferite all’operato dell’attore

nell’assegnazione dei posti di stages. Le dichiarazioni del direttore e della

segretaria sono peraltro state confermate pure con riferimento alle problematiche

comportamentali rimproverate all’attore, risultanti dai documenti “confezionati”

dal direttore (doc. 3 e 5; teste __________ Gu__________, verbale 2 ottobre

2019, pag. 4; __________ V__________ __________, verbale 20 novembre 2019, pag.

7; F__________ __________, verbale 11 settembre 2019, pag. 2), il cui contenuto

è da ritenere veritiero. In assenza di migliori circostanze atte a far dubitare

della fedefacenza delle deposizioni di __________ F__________ e __________ S__________,

il solo fatto che questi rivestissero un ruolo decisionale all’interno della

convenuta non basta di per sé ancora per potere fare astrazione dalla loro

deposizione.

12.

Ciò

premesso, l’istruttoria ha permesso di confermare un comportamento dell’attore

poco incline a conformarsi alle direttive di condotta a lui espressamente

formulate in più occasioni dalla direzione già a partire dal 2015 a seguito dei

toni polemici da lui usati con i consulenti dell’Ufficio di collocamento (testi

__________ F__________, verbale 20 marzo 2019, pag. 3 e 4, F__________ __________,

verbale 11 settembre 2019, pag. 2, doc. 3 e 4), della mancata collaborazione

verso i colleghi (doc. 5; testi __________ Gu__________, verbale 2 ottobre

2019, pag. 4, __________ V__________ __________, verbale 20 novembre 2019, pag.

7, __________ F__________, verbale 20 marzo 2019, pag. 2 segg.) oppure

dell’atteggiamento inopportuno avuto con i partecipanti al programma

occupazionale (testi __________ Gu__________, verbale 2 ottobre 2019, pag. 4, __________

V__________ __________, verbale 20 novembre 2019, pag. 7; __________ F__________,

verbale 20 marzo 2019, pag. 5; doc. 5). D’altro lato le risultanze istruttorie

hanno pure confermato carenze professionali dell’attore nell’assegnazione

degli stages sui cantieri, emerse a seguito della segnalazione del sindacato __________

nel corso del mese di luglio 2017 e ritenute gravi, dovute al mancato controllo

da parte dell’attore dell’affidabilità delle imprese edili, della sicurezza sul

cantiere o del rispetto delle disposizioni del CCL applicabile (verbale di

udienza testi __________ G__________, verbale 8 gennaio 2020, pag. 1 e 2, __________

P__________, verbale 20 novembre 2019, pag. 5 e seg., __________ F__________, verbale 20 marzo 2019, pag. 3doc.

6).

In tali circostanze è pertanto a

giusta ragione che il Pretore aggiunto ha negato il carattere abusivo del licenziamento.

13.

La censura concernente

il calcolo delle pretese salariali deve essere disattesa, l’attore medesimo

avendo quantificato in prima sede il suo salario mensile in fr. 6'478.25 lordi,

sulla base del doc. D, come correttamente ritenuto dal Pretore aggiunto (cfr.

petizione consid. 6, conclusioni consid. 3, pag. 21 seg.).

In merito alla decorrenza

degli interessi di mora, infine, si rileva che contrariamente a quanto pretende

l’appellante incidentale, nel caso di disdetta ordinaria la fine del rapporto

di lavoro ai sensi dell’art. 339 cpv. 1 CO corrisponde alla data di scadenza

del contratto, tenuto conto del termine di preavviso e di eventuali sospensioni

(art. 336 cpv. 2 e 3 CO) e non si intende la fine “de facto” dello stesso, ciò

anche nel caso in cui il dipendente venga esentato da prestare il lavoro

14.

Ne discende che per i

motivi suesposti l’appello incidentale, per quanto ricevibile, deve essere

respinto.

Sulle spese giudiziarie

15.

In conclusione,

l’appello principale 22 maggio 2020 della convenuta deve essere accolto

parzialmente con conseguente riforma della decisione impugnata nel senso che la

petizione è accolta per l’importo di fr. 8'806.45 mentre l’appello incidentale

12.

agosto 2020 dell’attore, nella misura in cui è ricevibile, va respinto

integralmente. L’esito del presente giudizio comporta una riforma delle spese

giudiziarie di prima sede, che seguono la relativa soccombenza della parti e

sono determinate sulla base di un valore litigioso di fr. 45'045.15. Gli oneri

processuali di prima sede, compresi quelli della procedura di conciliazione,

sono posti a carico di AO 1 in ragione di 4/5 mentre la rimanenza è a carico

della convenuta. L’indennità per ripetibili piena può essere determinata nel

15% del valore di causa (come ritenuto dal Pretore aggiunto e non contestato

dalle parti), vale a dire a un importo di fr. 6'750.-. Tenuto conto della

vicendevole soccombenza delle parti (4/5 e 1/5) e compensate le rispettive

indennità, l’attore verserà alla convenuta fr. 4'050.- a titolo di ripetibili

parziali.

16.

Le spese giudiziarie

di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per quanto riguarda l’appello principale,

il valore litigioso (determinante anche per un eventuale

ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 18'265.-. Le spese processuali di

fr. 1'500.-, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, sono poste a carico

delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili.

Per quanto

concerne l’appello incidentale, il valore litigioso (determinante anche

per un eventuale ricorso al Tribunale federale) è pari a fr.

21'420.50 (fr. 39'686.10 ./. fr. 18'265.60). Le spese

processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 1'500.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.

5.

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1'500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello 22 maggio

2020 dell’AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21

aprile 2020 della Pretura di Mendrisio - Sud, invariati gli altri dispositivi, è

riformata come segue:

1. La

petizione è parzialmente accolta.

1.1 L’AP

1 è condannata al pagamento a favore di AO 1 dell’importo di

fr.

8'806.45 lordi oltre interessi del 5% dal 21 febbraio 2018 su fr. 6'478.25 e

dal 1° marzo 2018 su fr. 2'328.20.

1.2 Sull’importo

dovuto andranno corrisposti gli oneri sociali come per legge.

2. La

tassa di giustizia di fr. 4'000.-e le spese di fr. 1'000.-, oltre alle spese

giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 500.-, sono poste a carico

di AO 1 in ragione di 4/5 e per la rimanenza di 1/5 sono a carico dell’AP 1,

alla quale AO 1 corrisponderà l’importo di fr. 4'050.- a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri

processuali della procedura dell’appello principale di fr. 1'500.- sono poste a

carico delle parti in ragione di ½ ciascuno. Compensate le ripetibili.

III. L’appello incidentale

12 agosto 2020 di AO 1 è respinto.

IV. Gli oneri processuali

della procedura dell’appello incidentale di fr. 1'500.- sono posti a carico

di

AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.

V. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).