12.2020.63
Fine del rapporto di lavoro: contratto di lavoro con durata massima o di durata indeterminata
4 febbraio 2021Italiano34 min
mediante disdetta alla scadenza annuale del 31 dicembre e che il progetto “POT-__________”
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.63
Lugano
4 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.34 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con petizione 19
settembre 2018 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32'088.65 a titolo di
stipendi non pagati e di fr. 12'956.50 a titolo di indennità per disdetta
abusiva, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2018, riservandosi di adeguare le
proprie pretese in funzione delle risultanze istruttorie;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto, con sentenza 21 aprile 2020, ha parzialmente accolto per l’importo di
fr. 18'265.60, oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2018;
appellante la
convenuta con appello 22 maggio 2020 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore
con risposta 12 agosto 2020 postula la reiezione del gravame e con appello
incidentale di medesima data chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione per l’importo di 39'686.10 lordi oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2018, pure con protesta delle spese giudiziarie
di entrambe le sedi;
vista la risposta all’appello
incidentale 2 ottobre 2020 dell’appellante principale;
preso atto della replica
2 ottobre 2020, della duplica e replica all’appello incidentale 16 ottobre 2020
nonché della duplica all’appello incidentale 30 ottobre 2020;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha, tra l’altro, lo
scopo di favorire lo sviluppo regionale in appoggio a enti pubblici o privati,
promuovere le attività atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e
culturale della regione, nonché favorire la collaborazione e la progettualità
con gli enti regionali, cantonali, federali e dell’area insubrica (doc. C).
In
tale ambito essa, sulla base di un contratto di prestazione della durata di un
anno (1° gennaio – 31 dicembre) dell’Ufficio delle misure attive del Cantone
Ticino, organizza programmi d’occupazione temporanea (cosiddetti POT) per le
persone in cerca d’impiego iscritte alla disoccupazione provenienti dai settori
dell’edilizia (doc. 8).
B. Con contratto di
lavoro 30 settembre 2006 AO 1 è stato assunto dall’AP 1, in qualità di
caposquadra a partire dal 1° ottobre 2006. Per tutto quanto non disciplinato,
il contratto rinviava agli art. 319 segg. del CO (doc. E).
Con un nuovo
contratto 15 dicembre 2009 ad AO 1 è stata attribuita la funzione di “coach
(sostegno ricerca del lavoro)” con effetto retroattivo a partire dal 1°
luglio 2009. Il contratto prevedeva uno stipendio lordo annuo di fr. 77'739.-
versato in tredici mensilità. Esso specificava altresì che “questo rapporto
di lavoro è garantito esclusivamente nell’ambito del progetto “POT-__________”
e può terminare alla conclusione del progetto, con scadenza annuale al 31
dicembre” e rinviava, per tutto quanto non previsto, agli art. 319 segg.
del CO (doc. D).
C. Con scritto 6 ottobre
2017 l’AP 1, con riferimento agli artt. 335 e 335c CO, ha disdetto il rapporto
di lavoro con AO 1 con effetto al 31 dicembre 2017, liberandolo da subito
dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa (doc. F).
D. Con lettera 20
novembre 2017 il dipendente ha contestato la disdetta, ritenendo che la stessa
non fosse giustificata da un valido motivo e non rispettasse i termini
stabiliti dal contratto e dalla legge (doc. G).
E. Con scritto 12
gennaio 2018 l’AP 1 ha motivato la fine del rapporto di lavoro con il fatto che
sarebbe venuta a mancare la fiducia nel lavoratore, il quale, malgrado gli
avvertimenti della direzione, avrebbe continuato ad assumere un comportamento
non più accettabile sia all’interno della struttura sia all’esterno con gli
interlocutori del programma oltre ad eseguire le sue mansioni in maniera lacunosa
(doc. I). Con un’ulteriore lettera datata 16 gennaio 2018, il rappresentante
legale della datrice di lavoro ha inoltre aggiunto che la conclusione del
rapporto di lavoro sarebbe stata indicata per il 31 dicembre 2017, poiché tale
data avrebbe coinciso con la scadenza del progetto “POT-__________” e la
funzione di coach ricoperta da AO 1 non sarebbe più stata contemplata in
futuro (doc. U).
F. Dal 28 dicembre 2017
al 13 gennaio 2018 AO 1 è risultato inabile al lavoro per malattia nella misura
del 100% (doc. M) mentre dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018 egli è stato
assunto con un grado di occupazione del 60% da __________ per un salario annuo
lordo di fr. 49'800.40 per tredici mensilità (doc. O).
G. Con petizione 19
settembre 2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire
(doc. B), ha convenuto in giudizio l’AP 1 innanzi alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio - Sud, per ottenerne la condanna al pagamento di fr.
32'088.65 a titolo di stipendi non pagati e di fr. 12'956.50 a titolo di
indennità per disdetta abusiva, oltre interessi al 5% dal 1°gennaio 2018,
riservandosi di adeguare le proprie pretese in funzione delle risultanze
istruttorie. L’attore, in sintesi, ha contestato la validità della disdetta a
lui significata il 6 ottobre 2017, la stessa non rispettando né il termine
legale di tre mesi previsto dall’art. 335c CO né il termine di scadenza annuale
del 31 dicembre previsto dal contratto. A suo dire, il primo termine utile
sarebbe stato il 31 dicembre 2018 ed egli avrebbe pertanto diritto al salario
per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018, da cui dedurre quanto da lui
guadagnato presso __________. L’attore ha inoltre sostenuto che la disdetta
sarebbe abusiva, contestando le motivazioni addotte dalla datrice di lavoro a
sostegno del licenziamento e rilevando in particolare che per tutta la durata
del rapporto di lavoro egli non sarebbe mai stato oggetto di alcun ammonimento
o provvedimento disciplinare e che il progetto “POT-__________” non
sarebbe scaduto. Per tali ragioni egli ha pertanto postulato la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 12'956.50 (pari a due mensilità) a titolo di
indennità per licenziamento abusivo.
H. Con risposta 22
ottobre 2018 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, osservando
che il contratto di lavoro sarebbe stato garantito esclusivamente nell’ambito
del progetto “POT-__________”, potendo pertanto scadere (automaticamente)
al 31 dicembre di ogni anno ma restando disdicibile secondo le disposizioni del
CO, a cui rimandava, per il periodo antecedente la scadenza. La datrice di
lavoro ha altresì contestato il carattere abusivo della disdetta.
Fatti
I. Con la replica e la
duplica le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni, sostanziandole
ulteriormente. L’attore ha in particolare evidenziato che il contratto di
lavoro sarebbe stato stipulato per una durata indeterminata, disdicibile solo
mediante disdetta alla scadenza annuale del 31 dicembre e che il progetto “POT-__________”
sarebbe stato tuttora in essere. La convenuta, dal canto suo, ha rimarcato che
dal 2018 avrebbe preso avvio un nuovo e diverso programma occupazionale sulla
base di una nuova convenzione con l’Ufficio delle misure attive, senza più la
funzione di responsabile del sostegno al collocamento fin lì svolta da AO 1. La
medesima ha infine osservato che dalle pretese fatte valere dall’attore a
titolo di salario andrebbero pure dedotte le indennità di disoccupazione da
questi percepite.
L. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, in cui
esse hanno ribadito le rispettive antitetiche argomentazioni, il Pretore
aggiunto, con decisione 21 aprile 2020 qui impugnata, ha parzialmente accolto
la petizione per l’importo complessivo di fr. 18'265.60 lordi a titolo di
salari non pagati per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 oltre interessi
al 5% dal 15 luglio 2018, caricando gli oneri processuali di complessivi fr.
5'500.- in ragione di 2/5 a carico della convenuta e per la rimanenza di 3/5 a
carico dell’attore, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla
controparte fr. 1'350.- a titolo di ripetibili parziali.
M. Con appello 22 maggio
2020 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente la petizione, protestando le spese giudiziarie di
entrambe le sedi. Con risposta 12 agosto 2020 l’attore si è opposto
integralmente al gravame, e con appello incidentale di medesima data ha chiesto
la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione per
l’importo complessivo di fr. 39'686.10 (fr. 26'729.60 a titolo di salari non
pagati e fr. 12'956.50 a titolo di indennità per disdetta abusiva) oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2018, protestando spese e ripetibili di primo e
secondo grado. Con risposta all’appello incidentale 2 ottobre 2020 la datrice
di lavoro si è opposta all’impugnativa di controparte.
Considerato
in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a
CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale
in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è
dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni
(art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 22 maggio 2020 contro la decisione
21 aprile 2020 del Pretore aggiunto è tempestivo, così come sono tempestivi la
risposta e l’appello incidentale 12 agosto 2020 e la risposta all’appello
incidentale 2 ottobre 2020.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente la petizione, condannando
la datrice di lavoro al versamento a favore di AO 1 dell’importo complessivo di
fr. 18'265.60 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2018 a titolo di salari non
pagati per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, dedotti lo stipendio
percepito in tale periodo dal nuovo datore di lavoro e l’indennità di
disoccupazione. Il primo giudice, in sintesi, ha considerato il contratto di
lavoro di cui al doc. D come un unico contratto dalla durata indeterminata, che
per essere sciolto necessitava di formale disdetta secondo i termini legali di
cui all’art. 335c CO unicamente alla scadenza annuale del 31 dicembre,
conformemente a quanto pattuito contrattualmente dalle parti. Il Pretore aggiunto
ha pertanto ritenuto che la disdetta 6 ottobre 2017 aveva effetto al 31
dicembre 2018. A fronte delle manchevolezze e delle violazioni contrattuali
commesse dall’attore, il Pretore aggiunto ha infine negato il carattere abusivo
della disdetta.
Sull’appello principale
3. Con il gravame
l’appellante critica il Pretore aggiunto per avere considerato il contratto di
lavoro di cui al doc. D di durata indeterminata, che per essere sciolto
necessitava di formale disdetta. A suo dire, il contratto in parola sarebbe un contratto
di lavoro con durata massima (“Arbeitsvertrag mit Maximaldauer”), ovvero
una combinazione fra un rapporto a tempo determinato e uno a tempo
indeterminato. Esso si concluderebbe senza disdetta al raggiungimento del
termine temporale massimo, fermo restando che nel limite della sua durata
massima potrebbe essere disdetto già in precedenza secondo le disposizioni
ordinarie del CO.
3.1 La censura è irricevibile in
ordine siccome l’appellante non si confronta con le motivazioni ritenute dal
Pretore aggiunto, il quale ha considerato che un contratto di lavoro di durata
determinata o con una durata massima, tacitamente rinnovato di anno in anno
dopo la scadenza della durata pattuita, costituisse un cosiddetto “contratto
a catena”. In concreto il primo giudice, ritenuto che il rapporto di lavoro
era stato rinnovato tacitamente per otto volte in undici anni senza mai subire
arresti, che dal 2009 concerneva sempre la medesima funzione, che mai era stata
menzionata la necessità di un suo rinnovo, che il mandato di organizzare i programmi
di occupazione temporanea era stato affidato all’appellante anche successivamente
al 31 dicembre 2017, sebbene con un contenuto un diverso, e che la datrice di
lavoro aveva significato al dipendente formale disdetta, ha concluso che in
concreto la ripetuta conclusione (tacita) del contratto non sarebbe sorretta da
motivi oggettivi, di modo che esso andava comunque considerato come un unico
contratto dalla durata indeterminata. L’appellante, limitandosi a ribadire la
tesi secondo cui il contratto di lavoro in questione sarebbe da qualificare
come un contratto di lavoro di durata massima, senza spiegare i motivi di fatto
e di diritto per cui le argomentazioni del Pretore aggiunto in merito
all’esistenza di un contratto a catena illecito sarebbe errata e con ciò da
riformare, non adempie alle condizioni di motivazione di cui all’art. 311 cpv.
1 CPC.
3.2 A prescindere da quanto
precede e volendo seguire per ipotesi la tesi della datrice di lavoro, considerando
il rapporto di lavoro come un contratto di lavoro di durata massima, ciò non
avrebbe comunque alcun influsso sull’esito della lite.
Il contratto di lavoro con
cui le parti stabiliscono una durata massima è considerato un contratto di
durata determinata (DTF 114 II 349 consid. 2a). Quando le parti subordinano la
cessazione del rapporto di lavoro a un avvenimento futuro, la durata del
contratto dev'essere determinabile oggettivamente e l'avvenimento risolutivo
non può dipendere dall'influsso di una sola parte (messaggio del Consiglio
federale del 9 maggio 1984 relativo alla revisione del Codice delle
obbligazioni sull'iniziativa popolare “concernente la protezione dei lavoratori
dai licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro” e sulla revisione delle
disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle
obbligazioni, FF 1984 II 534). In effetti, ciò sarebbe contrario alla regola
prevista dall'art. 335a cpv. 1 CO, secondo cui i termini di disdetta devono
essere identici per le due parti. In
tal caso, il contratto è considerato come un contratto di durata indeterminata (Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berna
2019, pag. 610; Rehbinder/Stöckli, Berner
Kommentar, Der Arbeitsvertrag,
Art. 331-355 und Art. 361-362 OR, Berna 2014, n. 7 ad art. 334 CO; Staehlin, Zürcher Kommentar, Zurigo
2014, n. 13 ad art. 334 CO; Carron,
Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 12 ad art. 334 CO). L’appellante
ritiene che il contratto di lavoro sarebbe stato subordinato all’esistenza del
mandato con l’Ufficio delle misure attive e la sua cessazione avrebbe
comportato anche la conclusione automatica del rapporto di lavoro. In tale
evenienza la condizione che avrebbe potuto determinare la fine automatica del
contratto di lavoro (ossia la conclusione del mandato con l’Ufficio delle
misure attive) sarebbe stata subordinata alla sola volontà della datrice di
lavoro, rispettivamente dal predetto Ufficio (ritenuto che la convenzione era
disdicibile per la fine di ogni mese con un preavviso di quattro mesi, doc. 8 e
9), senza che il dipendente potesse in alcun modo influenzare la decisione.
Sennonché l’elemento che mette fine a un contratto di durata determinata o con
una durata massima non può dipendere dall’influsso di una sola parte (decisione
del TF 4A-270/2014 consid. 4.5 del 18 settembre 2014; DTF 96 II 52 consid. 2a).
In tali circostanze il contratto di lavoro in esame dovrebbe in ogni caso
essere considerato di durata indeterminata. Ciò posto, l’appello su questo
punto deve essere respinto.
4. L’appellante censura
altresì la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui il rapporto di lavoro
poteva essere disdetto unicamente alla scadenza annuale del 31 dicembre. A suo
dire, il contratto avrebbe potuto essere disdetto secondo i termini e le
scadenze previste dalle norme del CO, a cui il contratto rimandava. L’interpretazione
data dal Pretore aggiunto alla clausola secondo cui il “rapporto di lavoro è
garantito esclusivamente nell’ambito del progetto “POT-__________”, sarebbe
contraria al suo tenore letterale e al suo scopo: essa sarebbe infatti stata
pattuita per evitare che il contratto di lavoro potesse durare oltre il periodo
per il quale la datrice di lavoro disponeva dei necessari finanziamenti e non
per derogare al termine di disdetta.
4.1 Nella decisione impugnata il
Pretore aggiunto ha ritenuto che dal tenore letterale della clausola non si potesse
che concludere che il 31 dicembre era il termine di scadenza contrattuale,
posto come il soggetto della frase era il “rapporto di lavoro” e non il “progetto
__________”. Tenuto conto altresì del contenuto della disdetta 6 ottobre
2017, in cui la datrice di lavoro con riferimento alla nota clausola aveva
indicato che la stessa garantiva “il rapporto di lavoro solo fino alla
scadenza annuale” il primo giudice ne ha dedotto che il contratto di lavoro
poteva essere disdetto unicamente una volta all’anno per la scadenza del 31
dicembre.
4.2 In concreto è pacifico che le
parti, nel 2006, hanno sottoscritto un contratto di durata indeterminata. A
seguito della nuova funzione assunta da AO 1 in seno al “POT-__________”
(con relativo adeguamento salariale) nel nuovo contratto stipulato nel 2009 dalle
parti è stata inserita la seguente clausola:
“Questo rapporto di
lavoro è garantito esclusivamente nell’ambito del progetto “POT-__________” e
può terminare alla conclusione del progetto, con scadenza annuale al 31
dicembre.
Per tutto quanto non
previsto nel presente contratto, fanno stato gli art. 319 e segg. CO”.
Contrariamente a quanto
ritenuto dal Pretore aggiunto, dal tenore della clausola non può essere dedotto
che la scadenza del 31 dicembre si riferisce al contratto per il fatto che il
soggetto della frase è il “rapporto di lavoro”. Se ciò è vero per la
prima parte dell’enunciato, lo stesso non può chiaramente dirsi per la seconda
parte. La dicitura “con scadenza annuale al 31 dicembre” potrebbe sì
riferirsi al soggetto della frase ma potrebbe pure specificare il momento in
cui si conclude il progetto. Così come formulata, infatti, la frase non indica
chiaramente che il rapporto di lavoro ha scadenza annuale al 31 dicembre, bensì
unicamente che esso è garantito nell’ambito del progetto e che può terminare
alla conclusione dello stesso. Salvo far capo ad altri documenti, dalla sola
formulazione non sarebbe possibile capire quando il progetto potrebbe
concludersi, di modo che appare molto più plausibile che l’aggiunta “con
scadenza al 31 dicembre” sia stata inserita proprio quale complemento di
specificazione riferito “alla conclusione del progetto”, posto che esso
aveva appunto scadenza annuale al 31 dicembre e necessitava di essere rinnovato
ogni anno (doc. 8 e 9). Dall’istruttoria è poi emerso che l’entità del
finanziamento del programma di occupazione temporaneo __________ era stabilita,
tra altre spese, anche sulla base dei costi del personale che si occupava della
sua organizzazione e della sua attuazione (doc. 8 e 9), di modo che l’esistenza
della convenzione e del relativo finanziamento erano una premessa essenziale
per la datrice di lavoro per potere garantire la sostenibilità economica e la
copertura dei salari dei dipendenti. La convenzione annuale con l’Ufficio delle
misure attive poteva poi essere disdetta con un preavviso di quattro mesi per
la fine di ogni mese, riservata la possibilità di disdetta immediata in caso di
gravi inadempienze del beneficiario (art. 15 doc. 8, art.14 doc. 9),
rispettivamente, il sussidio poteva essere sospeso o revocato in caso di
mancato rispetto delle condizioni di sussidiamento (art. 15 doc. 9). In queste
circostanze appare poco verosimile che la datrice di lavoro abbia voluto
derogare ai termini legali dell’art. 335c CO, prevedendo la possibilità di
disdire il contratto solo a un’unica scadenza annuale. La clausola in questione
non poteva che essere intesa in buona fede se non con la volontà di
sottolineare che il rapporto di lavoro dipendeva dal finanziamento da parte
dell’Ufficio delle misure attive e che la sua esistenza era subordinata a
quella della convenzione. Il mancato rinnovo o la disdetta di quest’ultima
avrebbe pertanto potuto pure comportare la fine del contratto di lavoro e
costituire in tal senso un legittimo motivo di disdetta.
4.3 Ne discende che su questo
punto l’appello deve essere accolto e la decisione impugnata riformata, nel
senso che, tenuto conto del termine di preavviso di tre mesi ai sensi dell’art.
335c CO e dell’inabilità lavorativa al 100% dal 28 dicembre 2017 al 13 gennaio
2018 (doc. M) la disdetta 6 ottobre 2017 ha effetto al 28 febbraio 2018 (art.
336c cpv. 2 e 3 CO).
5. In merito all’entità
delle pretese salariali, per quanto qui di interesse, l’appellante ritiene che
dalle stesse andrebbero dedotte le indennità di disoccupazione percepite
dall’attore, ritenuto che egli si sarebbe annunciato alla Cassa disoccupazione
già in data 15 dicembre 2017, oltre che eventuali indennità per malattia.
5.1 In virtù della
cessione legale di cui all'art. 29 LADI, il lavoratore che ha introdotto un’istanza
non è più legittimato a far valere nei confronti del datore di lavoro le somme
che nel frattempo gli sono state versate a titolo di indennità di
disoccupazione, delle quali in caso contrario risulterebbe indebitamente
arricchito (sentenza II CCA inc. 12.2002.169 dell’8 maggio 2003). Dai crediti
dell'istante devono essere quindi dedotti gli importi a lui versati dalla Cassa
disoccupazione. Con il pagamento quest’ultima diventa creditrice nei confronti
del datore di lavoro limitatamente alle indennità giornaliere da essa versate all’assicurato
(art. 29 cpv. 2 LADI).
Considerandi
5.2
Dal fascicolo richiamato agli
atti risulta che l’attore si è annunciato alla Cassa disoccupazione il 15
dicembre 2017 ma ha iniziato a percepire le relative indennità solo a partire
dal mese di aprile 2018, ritenuto che il diritto alle indennità di
disoccupazione è iniziato a decorrere dal 1° marzo 2018 con l’apertura del
termine quadro ma che nulla gli è stato versato per quel mese a seguito dei
giorni di attesa (inc. rich. II, pag. 102, 106). Ne discende che in concreto
nessuna deduzione per tale titolo deve essere applicata.
5.3
La censura riferita alle
indennità per malattia o infortunio asseritamente percepite dall’attore, la cui
deduzione non è mai stata fatta valere in prima sede e non essendo in alcun
modo dimostrata la sua entità, oltre che irricevibile risulta pure infondata.
5.4
Ne discende che l’attore ha
diritto al salario per il mese di gennaio 2018 e febbraio 2018 sulla base del
salario da lui indicato negli allegati preliminari (fr. 6'478.25 lordi mensili,
comprensivo della tredicesima mensilità, doc. D). Dalla somma concernente lo
stipendio per il mese di febbraio 2018 va dedotto il salario conseguito presso __________
durante il medesimo periodo, di fr. 4'150.05 lordi (comprensivo della
tredicesima mensilità, doc. O).
5.5
In parziale accoglimento
dell’appello principale la decisione impugnata deve essere riformata nel senso
che la convenuta è condannata a pagare all’attore l’importo lordo complessivo
di fr. 8'806.45 (fr. 6'478.25 per il mese di gennaio 2018 e fr. 2'328.20 per
febbraio 2018). Per quanto concerne gli interessi di mora, gli stessi vanno
riconosciuti al tasso legale del 5% a partire dal 21 febbraio 2018 su fr.
6'478.25, ritenuto che la prima valida interpellazione relativa al salario del
mese di gennaio 2018 è costituita dallo scritto 20 febbraio 2018 agli atti
(doc. S), e dal 1° marzo 2018 su fr. 2'328.20, ritenuto che nel caso, qui
verificatosi, in cui un contratto prende fine a seguito di una disdetta, il
debitore risulta in mora per legge, senza necessità di una formale
interpellazione, già a partire da quella data (sentenza del Tribunale federale
4C.320/2005 consid. 6.1 del 20 marzo 2006 con riferimenti).
Sull’appello
incidentale
6.
Con l’appello
incidentale l’attore, ribadendo il carattere abusivo della disdetta significata
dalla datrice di lavoro il 6 ottobre 2017, rimprovera al Pretore aggiunto di
non avere riconosciuto il vero e reale motivo del suo licenziamento. Esso sarebbe
da ricondurre alla segnalazione da lui inoltrata all’Ufficio delle misure
attive dell’impiego a scopo privato da parte di __________ S__________ di
assicurati partecipanti al progetto POT-__________. Tale circostanza sarebbe
l’evento temporalmente più vicino alla disdetta a lui significata per
ritorsione proprio da parte di __________ S__________, che avrebbe rivestito un
ruolo dirigenziale e decisionale all’interno dell’AP 1. Al riguardo critica il
Pretore aggiunto per non avere considerato tutta una serie di circostanze e di
avere fondato la sua conclusione solo sulle allegazioni e sulle prove della
datrice di lavoro.
7.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha negato il carattere abusivo della disdetta,
accertando, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare dalle prove
documentali e dalle testimonianze, che le problematiche comportamentali nonché
le carenze professionali imputabili all’attore costituissero i reali motivi
alla base del licenziamento. Il primo giudice ha escluso che l’occupazione a
scopi privati di lavoratori partecipanti al programma occupazionale da parte di
__________ S__________, circostanza riconosciuta e ritenuta ingiustificata dalla
stessa datrice di lavoro, fosse stata la causa determinante della disdetta,
posto che la datrice di lavoro era risultata estranea alla vicenda.
8.
Nell'art.
336.
CO vengono elencati alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la
disdetta del contratto di lavoro ma la caratterizzano come abusiva, con
possibile conseguenza risarcitoria a carico di chi la pronuncia. Per
giurisprudenza invalsa, l’elencazione dei motivi menzionati nella disposizione
non è esaustiva. Situazioni diverse da quelle elencate nella legge possono
costituire un congedo abusivo; tuttavia, tali situazioni devono essere di
gravità paragonabile ai casi espressamente menzionati nell'art. 336 CO (DTF 136
III 513 consid. 2.3).
Giusta l’art. 336
cpv. 1 lett. d CO la disdetta è in particolare abusiva se data poiché il
destinatario ha fatto valere in buona fede delle pretese che discendono dal
contratto di lavoro. Questo disposto riguarda in particolare la disdetta di
ritorsione e tende a impedire che il licenziamento sia utilizzato per punire il
lavoratore nell’avere fatto valere delle pretese nei confronti del datore di
lavoro supponendo, in buona fede, che questi diritti gli erano dovuti. Per
prassi costante importa poco sapere se i diritti invocati in buona fede fossero
realmente fondati (TF 4C.34/2006 del 4 maggio 2006 consid. 3.2 e riferimenti).
Se non è necessario che le pretese rivendicate dal lavoratore siano le sole
all’origine della rescissione del contratto, occorre nondimeno che le stesse
costituiscano un motivo determinante. In altre parole questo motivo deve avere
fortemente contribuito a influenzare la decisione del datore di lavoro di
licenziare il lavoratore (136 III 513 consid. 2.4; TF 4C.50/2005 del 16 giugno
2005.
consid. 3.1; SJ 1993 pag. 360).
Fra le disdette di
ritorsione si possono annoverare anche i casi in cui il lavoratore viene
licenziato in seguito a una segnalazione (“whistleblower”) di pratiche
illegali o di abusi sul posto di lavoro, purché egli agisca in buona fede,
ovvero nella convinzione che la sua denuncia sia fondata, nel rispetto degli
interessi del datore di lavoro e dei terzi, come pure sia rispettosa del
principio di proporzionalità, tenuto conto dell’obbligo di discrezione del
dipendente (Streiff/von Känel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, n. 8 ad art. 336 CO). A
norma dell’art. 321a CO, l’obbligo di discrezione si estende non solamente ai
fatti che il datore di lavoro ha espressamente qualificato segreti, ma anche a
quelli in cui appare, secondo le circostanze, che il datore di lavoro ne voglia
impedire la divulgazione; l’interesse legittimo al mantenimento al segreto è
presunto. In generale nei casi in cui l’attività del datore di lavoro causa o
può causare illecitamente un danno a terzi, il lavoratore può far valere un
interesse superiore a violare il segreto, se egli stesso rispetta il principio
di proporzionalità. Di regola quindi egli deve interpellare dapprima il datore
di lavoro e poi l’autorità competente (DTF 127 III 310 consid. 5a).
9.
A sostegno della sua
tesi l’appellante incidentale ha dapprima evidenziato che l’evento
temporalmente più prossimo alla disdetta del 6 ottobre 2017 sarebbe costituito
dalla sua segnalazione all’Ufficio delle misure attive dell’impiego a scopo
privato di partecipanti al programma occupazionale da parte di __________ S__________,
segretaria della datrice di lavoro.
Il teste __________
G__________, dipendente dell’Ufficio delle misure attive all’epoca dei fatti,
ha confermato l’avvenuta denuncia da parte di AO 1, situandola “nel mese di
agosto, fine agosto 2017” (verbale 20 marzo 2019, pag. 7). Dall’istruttoria
è tuttavia pure emerso che a seguito di una segnalazione del sindacato __________,
il 27 luglio 2017 il menzionato ufficio ha informato il direttore della datrice
di lavoro di “presunte leggerezze dell’AO 1 nel proporre stage aziendali”,
chiedendogli di “verificare e mandarci appena possibile delle osservazioni
in merito”, ciò che è avvenuto con lo scritto del 26 settembre 2017 (doc.
6), dopo avere esaminato la documentazione inviata dal sindacato, averla
sottoposta all’attore nel colloquio del 28 luglio 2017, avere “approfondito
i diversi aspetti sollevati nella segnalazione di __________” e “analizzato
l’operato del coach per il caso V. ma anche per altri casi analoghi",
concludendo che “abbiamo constatato altre situazioni inopportune che ci ha
indotto a procedere con misure correttive interne al fine di evitare, in
futuro, simili “leggerezze” nell’organizzazione di prove di lavoro e
candidature ad assunzioni” (doc. 6). Contrariamente a quanto preteso
dall’appellante incidentale la sua denuncia all’Ufficio delle misure attive del
mese di “agosto, fine agosto 2017” non è l’evento più prossimo alla
disdetta del 6 ottobre 2017. Dalla cronologia degli eventi risulta che la
denuncia all’Ufficio delle misure attive dell’agosto 2017 è stata inoltrata
dall’attore dopo la segnalazione del sindacato __________ alla datrice di
lavoro circa le presunte irregolarità da lui commesse e dopo che quest’ultima
aveva avviato le necessarie verifiche e lo aveva sentito per chiarire la sua
posizione. Tale denuncia sembra essere piuttosto correlata alla situazione che
si era venuta a creare in relazione ai fatti denunciati dal sindacato e di cui lui
era ritenuto responsabile. La disdetta del 6 ottobre 2017 è invece
immediatamente successiva alle conclusioni della datrice di lavoro del 26
settembre 2017, da lei formulate dopo avere esperito le necessarie verifiche
per chiarire i diversi aspetti della segnalazione del sindacato, di modo che
sembra più plausibile il nesso temporale con quest’ultimo scritto piuttosto che
con la denuncia dell’attore all’Ufficio delle misure attive del mese di agosto
2017, delle cui conseguenze nulla si sa. Del resto se questa fosse stata l’evento
determinante, non si capisce il motivo per cui la datrice di lavoro non abbia
significato all’attore il licenziamento già nel mese di settembre, senza
aspettare la conclusione delle verifiche in atto a seguito della segnalazione
del sindacato.
10.
Nel prosieguo
l’appellante incidentale critica il Pretore aggiunto per avere ritenuto l’AP 1 estranea
all’impiego per scopi privati di alcuni partecipanti al programma
occupazionale. Al riguardo adduce tutta una serie di circostanze, non
considerate dal primo giudice, da cui emergerebbe come l’agire di __________ S__________
dovrebbe essere imputato alla datrice di lavoro, ritenuto il ruolo dirigenziale
da essa rivestito all’interno dell’AP 1. Egli evidenzia altresì di non avere
avuto altra scelta se non quella di rivolgersi direttamente all’Ufficio delle
misure attive, vista l’assenza di un servizio di compliance all’interno
della datrice di lavoro. Tali circostanze non possono essere prese in
considerazione essendo state addotte per la prima volta solo in sede
conclusionale e con ciò tardivamente (art. 229 e 317 cpv. 1 CPC; II CCA 1°
aprile 2014 inc. n. 12.2013.63, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 27 gennaio
2015.
inc. n. 12.2013.152). In replica l’attore si è infatti limitato ad
allegare, in via subordinata, che il vero motivo della disdetta sarebbe stato
l’aver messo in discussione l’impiego di assicurati per scopi privati da parte di
__________ S__________, segretaria dell’AP 1, senza tuttavia sostanziare la sua
allegazione, ciò che è avvenuto solo con le conclusioni, e con ciò tardivamente.
11.
L’appellante
incidentale censura poi l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore
aggiunto, il quale avrebbe negato il carattere abusivo della disdetta
fondandosi unicamente sulle prove offerte dalla datrice di lavoro a sostegno
delle sue allegazioni, di cui, in parte, contesta la valenza probatoria.
In merito alle
dichiarazioni dei testi __________ F__________ e __________ S__________,
l’attore contesta la valenza probatoria a fronte del ruolo dirigenziale da essi
rivestito nella gestione dell’AP 1. Da una parte evidenzia il loro interesse
nell’esito della lite e, dall’altra, critica il Pretore aggiunto per averli
considerati come testi e non alla stregua di una parte ai sensi degli artt. 191
segg. CPC.
Preliminarmente occorre
rilevare che l’audizione in qualità di testimoni di __________ F__________ e __________
S__________ è stata offerta in prima sede, oltre che dalla convenuta, anche
dall’attore medesimo, il quale è malvenuto a contestare ora la modalità di
assunzione delle loro dichiarazioni. Giova poi aggiungere che anche l’interrogatorio
di una parte ai sensi dell’art. 191 CPC costituisce un mezzo di prova (cfr.
art. 168 CPC) su cui il giudice può fondarsi per emanare il suo giudizio (Weibel/Walz, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 191/192
CPC; TF 3 febbraio 2015 4A_498/2014 consid. 3.3, 3 luglio 2015 5A_113/2015
consid. 3.2) e nulla permette di concludere che la sua valenza probatoria sia
ridotta rispetto ad altre prove, rispettivamente che le sue risultanze siano da
ritenere solo qualora abbiano trovato conferma in altre prove (Weibel/Walz, op. cit., ibidem). Ciò detto, nel caso specifico, la
deposizione resa dai testi è del tutto credibile. Le loro dichiarazioni, oltre
a essere lineari e dettagliate hanno trovato pure riscontro in altre risultanze
istruttorie, in particolare negli scambi di posta elettronica di cui ai doc. 4
e 6 e nelle audizioni dei testi __________ P__________ (verbale 20 novembre
2019, pag. 6) e __________ G__________ (verbale 8 gennaio 2020, pag. 2) che
hanno confermato le problematiche riferite all’operato dell’attore
nell’assegnazione dei posti di stages. Le dichiarazioni del direttore e della
segretaria sono peraltro state confermate pure con riferimento alle problematiche
comportamentali rimproverate all’attore, risultanti dai documenti “confezionati”
dal direttore (doc. 3 e 5; teste __________ Gu__________, verbale 2 ottobre
2019, pag. 4; __________ V__________ __________, verbale 20 novembre 2019, pag.
7; F__________ __________, verbale 11 settembre 2019, pag. 2), il cui contenuto
è da ritenere veritiero. In assenza di migliori circostanze atte a far dubitare
della fedefacenza delle deposizioni di __________ F__________ e __________ S__________,
il solo fatto che questi rivestissero un ruolo decisionale all’interno della
convenuta non basta di per sé ancora per potere fare astrazione dalla loro
deposizione.
12.
Ciò
premesso, l’istruttoria ha permesso di confermare un comportamento dell’attore
poco incline a conformarsi alle direttive di condotta a lui espressamente
formulate in più occasioni dalla direzione già a partire dal 2015 a seguito dei
toni polemici da lui usati con i consulenti dell’Ufficio di collocamento (testi
__________ F__________, verbale 20 marzo 2019, pag. 3 e 4, F__________ __________,
verbale 11 settembre 2019, pag. 2, doc. 3 e 4), della mancata collaborazione
verso i colleghi (doc. 5; testi __________ Gu__________, verbale 2 ottobre
2019, pag. 4, __________ V__________ __________, verbale 20 novembre 2019, pag.
7, __________ F__________, verbale 20 marzo 2019, pag. 2 segg.) oppure
dell’atteggiamento inopportuno avuto con i partecipanti al programma
occupazionale (testi __________ Gu__________, verbale 2 ottobre 2019, pag. 4, __________
V__________ __________, verbale 20 novembre 2019, pag. 7; __________ F__________,
verbale 20 marzo 2019, pag. 5; doc. 5). D’altro lato le risultanze istruttorie
hanno pure confermato carenze professionali dell’attore nell’assegnazione
degli stages sui cantieri, emerse a seguito della segnalazione del sindacato __________
nel corso del mese di luglio 2017 e ritenute gravi, dovute al mancato controllo
da parte dell’attore dell’affidabilità delle imprese edili, della sicurezza sul
cantiere o del rispetto delle disposizioni del CCL applicabile (verbale di
udienza testi __________ G__________, verbale 8 gennaio 2020, pag. 1 e 2, __________
P__________, verbale 20 novembre 2019, pag. 5 e seg., __________ F__________, verbale 20 marzo 2019, pag. 3doc.
6).
In tali circostanze è pertanto a
giusta ragione che il Pretore aggiunto ha negato il carattere abusivo del licenziamento.
13.
La censura concernente
il calcolo delle pretese salariali deve essere disattesa, l’attore medesimo
avendo quantificato in prima sede il suo salario mensile in fr. 6'478.25 lordi,
sulla base del doc. D, come correttamente ritenuto dal Pretore aggiunto (cfr.
petizione consid. 6, conclusioni consid. 3, pag. 21 seg.).
In merito alla decorrenza
degli interessi di mora, infine, si rileva che contrariamente a quanto pretende
l’appellante incidentale, nel caso di disdetta ordinaria la fine del rapporto
di lavoro ai sensi dell’art. 339 cpv. 1 CO corrisponde alla data di scadenza
del contratto, tenuto conto del termine di preavviso e di eventuali sospensioni
(art. 336 cpv. 2 e 3 CO) e non si intende la fine “de facto” dello stesso, ciò
anche nel caso in cui il dipendente venga esentato da prestare il lavoro
14.
Ne discende che per i
motivi suesposti l’appello incidentale, per quanto ricevibile, deve essere
respinto.
Sulle spese giudiziarie
15.
In conclusione,
l’appello principale 22 maggio 2020 della convenuta deve essere accolto
parzialmente con conseguente riforma della decisione impugnata nel senso che la
petizione è accolta per l’importo di fr. 8'806.45 mentre l’appello incidentale
12.
agosto 2020 dell’attore, nella misura in cui è ricevibile, va respinto
integralmente. L’esito del presente giudizio comporta una riforma delle spese
giudiziarie di prima sede, che seguono la relativa soccombenza della parti e
sono determinate sulla base di un valore litigioso di fr. 45'045.15. Gli oneri
processuali di prima sede, compresi quelli della procedura di conciliazione,
sono posti a carico di AO 1 in ragione di 4/5 mentre la rimanenza è a carico
della convenuta. L’indennità per ripetibili piena può essere determinata nel
15% del valore di causa (come ritenuto dal Pretore aggiunto e non contestato
dalle parti), vale a dire a un importo di fr. 6'750.-. Tenuto conto della
vicendevole soccombenza delle parti (4/5 e 1/5) e compensate le rispettive
indennità, l’attore verserà alla convenuta fr. 4'050.- a titolo di ripetibili
parziali.
16.
Le spese giudiziarie
di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per quanto riguarda l’appello principale,
il valore litigioso (determinante anche per un eventuale
ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 18'265.-. Le spese processuali di
fr. 1'500.-, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, sono poste a carico
delle parti in ragione di ½ ciascuno, compensate le ripetibili.
Per quanto
concerne l’appello incidentale, il valore litigioso (determinante anche
per un eventuale ricorso al Tribunale federale) è pari a fr.
21'420.50 (fr. 39'686.10 ./. fr. 18'265.60). Le spese
processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 1'500.-.
Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv.
5.
RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 1'500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello 22 maggio
2020 dell’AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21
aprile 2020 della Pretura di Mendrisio - Sud, invariati gli altri dispositivi, è
riformata come segue:
1. La
petizione è parzialmente accolta.
1.1 L’AP
1 è condannata al pagamento a favore di AO 1 dell’importo di
fr.
8'806.45 lordi oltre interessi del 5% dal 21 febbraio 2018 su fr. 6'478.25 e
dal 1° marzo 2018 su fr. 2'328.20.
1.2 Sull’importo
dovuto andranno corrisposti gli oneri sociali come per legge.
2. La
tassa di giustizia di fr. 4'000.-e le spese di fr. 1'000.-, oltre alle spese
giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 500.-, sono poste a carico
di AO 1 in ragione di 4/5 e per la rimanenza di 1/5 sono a carico dell’AP 1,
alla quale AO 1 corrisponderà l’importo di fr. 4'050.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri
processuali della procedura dell’appello principale di fr. 1'500.- sono poste a
carico delle parti in ragione di ½ ciascuno. Compensate le ripetibili.
III. L’appello incidentale
12 agosto 2020 di AO 1 è respinto.
IV. Gli oneri processuali
della procedura dell’appello incidentale di fr. 1'500.- sono posti a carico
di
AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.
V. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).