12.2020.64
Appello contro decisione di stralcio per mancata comparsa di entrambe le parti all’udienza di prime arringhe; attività giudiziaria in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19
15 ottobre 2020Italiano13 min
19 febbraio 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.64
Lugano
15 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.210
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21
ottobre 2019 da
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’avv. dott.
PA 2
chiedente la condanna
della convenuta al pagamento di fr. 36'362.80 oltre interessi al 5% dal 23
maggio 2018;
vista la decisione 20 aprile 2020 con cui il Pretore ha stralciato la
causa dai ruoli per
mancata comparizione di entrambe le parti all’udienza di prime
arringhe di medesima
data (art. 234 cpv. 2 CPC);
appellante l’attore con appello 19 maggio 2020, con cui ha chiesto di
considerare la
decisione di stralcio infondata e di
accertare il suo diritto alla restituzione del
termine ex art. 148 CPC per assenza di colpa,
subordinatamente per colpa solo lieve, e
di ordinare conseguentemente al primo
giudice di fissare una nuova udienza di prime
arringhe;
gravame completato dall’appellante con la
“memoria integrativa spontanea” dell’8 luglio
2020;
mentre la convenuta con risposta 13
luglio 2020 ha postulato la reiezione del
gravame, con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Previo ottenimento
dell’autorizzazione ad agire, con petizione 21 ottobre 2019 lo Studio legale AP
1 ha convenuto la società AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
postulandone la condanna al pagamento di fr. 36'362.80 oltre interessi al 5%
dal 23 maggio 2018 a titolo di onorario per prestazioni professionali svolte.
B.
Con risposta 13 dicembre 2019
la convenuta si è opposta alla petizione. Con replica 14 gennaio 2020 e duplica
19 febbraio 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche
posizioni.
C.
Con ordinanza 20 febbraio 2020
il Pretore ha citato le parti a comparire all’udienza di prime arringhe,
fissata per il 20 aprile 2020 alle ore 10:00. In tale data il giudice,
costatata la mancata comparizione di entrambe le parti in assenza di
qualsivoglia giustificazione, ha dichiarato la causa priva d’oggetto e l’ha
stralciata dai ruoli in applicazione dell’art. 234 cpv. 2 CPC, ponendo le spese
di fr. 1'250.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
D.
Con istanza 23 aprile 2020
l’attore ha chiesto al Pretore la restituzione del termine ai sensi dell’art.
148 CPC, mentre la convenuta vi si è opposta.
E.
Con appello 19 maggio 2020
l’attore si è aggravato contro la decisione di stralcio, postulando in sostanza
il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per la fissazione
di una nuova udienza di prime arringhe e il proseguo della causa, nonché di
accertare il suo diritto alla restituzione del termine ex art. 148 CPC (istanza
ancora pendente presso il primo giudice e da questi respinta il giorno
successivo).
F.
Con “memoria integrativa
spontanea” 8 luglio 2020 l’appellante ha ulteriormente approfondito la sua
posizione in particolare alla luce del diniego della restituzione del termine
stabilito dal Pretore.
G.
Con risposta 13 luglio 2020
l’appellata ha postulato la reiezione del gravame. Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Nel caso concreto, lo Studio
legale AP 1 ha presentato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione
dell’impugnato giudizio, un appello ai sensi degli art. 308 seg. CPC,
considerato che il valore litigioso della controversia è superiore a fr.
10'000.-. Ci si potrebbe in effetti chiedere se l’appello sia il rimedio
corretto per impugnare una decisione di stralcio ex art. 234 cpv. 2 CPC, che è
un caso di applicazione dell’art. 242 CPC (“causa divenuta priva d’oggetto
per altri motivi”). La dottrina è divisa su questo tema, e propende in
parte per l’appello (qualora siano date le condizioni di cui all’art. 308 CPC,
v. Leuenberger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3ª ed., n. 10a ad art. 234;
Tappy in: Commentarire romand CPC, 2ª ed., n. 7 ad art. 242) e in
parte per il reclamo ex art. 319 lett. b n. 2 CPC (Willisegger in: Basler Kommentar ZPO, 3ª ed., n. 36 ad art.
234; Killias in: Berner Kommentar
ZPO, Band II, n. 24 ad art. 242; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 2, n. 11 ad art. 242). A tal riguardo, la giurisprudenza del Tribunale
federale non è cristallina, laddove in un caso l’Alta Corte ha stabilito che
una decisione di stralcio per mancata comparizione ex art. 206 CPC è impugnabile
unicamente con reclamo (STF 4A_131/2013 del 3 settembre 2013, consid. 2.2.2.2),
e in un altro ha osservato come una decisione che ponga formalmente fine alla causa
ai sensi dell’art. 90 LTF (in quella fattispecie: una decisione che rifiutava
la restituzione del termine ex art. 148 CPC) dovesse invece rientrare nel campo
di applicazione dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC (STF 4A_137/2013 del 7
novembre 2013, consid. 7.2 e 7.3). Tale distinzione può avere conseguenze
pratiche considerevoli, ritenuto che il reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b
n. 2 CPC è ammissibile solo qualora vi sia il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e che lo stralcio della causa ex art. 234 cpv. 2 CPC
non ha effetti di regiudicata materiale (potendo dunque la parte interessata
riproporla nuovamente in giudizio, riservati eventuali ostacoli di diritto
materiale quali la prescrizione o la perenzione). Vi è pure da considerare che
la decisione impugnata indicava il rimedio giuridico dell’appello, e che anche qualora
ciò fosse da considerare un errore, non sarebbe stato facilmente riconoscibile,
presupponendo una relativa analisi non solo la lettura del testo di legge, ma
anche la consultazione di dottrina e giurisprudenza non univoche. L’appello può
dunque essere esaminato.
2.
Lo stesso non si può dire per
la “memoria integrativa spontanea” 8 luglio 2020, inoltrata prima ancora che
giungesse la risposta dell’appellata. In primo luogo, l’appellante aveva il
dovere di proporre tutte le sue argomentazioni e contestazioni con l’appello,
non sussistendo la facoltà di completarlo nel seguito se non unicamente per il
tramite di una replica spontanea successiva alla risposta della controparte (strumento
che comunque non può servire a
colmare lacune dell'appello). In secondo luogo, premesso che l’impugnabilità e i
rimedi di diritto contro le decisioni riguardanti la restituzione del termine
sono questioni anch’esse ampiamente dibattute dalla dottrina (laddove l’art.
149.
CPC definisce tali decisioni “definitive” e il Tribunale federale ha
stabilito che esse devono essere impugnabili qualora comportino la perdita
definitiva di un’azione o di un mezzo d’azione, v. DTF 139 III 478, consid. 6;
STF 4A_137/2013 del 7 novembre 2013, consid. 6), nel caso concreto un’eventuale
contestazione inoltrata l’8 luglio 2020 contro il diniego di restituzione del
termine sancito dal Pretore in data 20 maggio 2020 sarebbe ampiamente tardiva.
Tale scritto deve dunque essere ritenuto irricevibile.
3.
L’appellante riconduce la sua
mancata comparizione all’udienza al tenore delle varie normative speciali
regolanti il funzionamento della giustizia nel periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19, che l’avrebbero indotto a ritenere in buona fede
che il 20 aprile 2020 vigesse ancora la sospensione eccezionale dei termini e
che la prevista udienza fosse stata rinviata o fosse da rinviare d’ufficio.
Rilevato come l’Ordinanza del Consiglio federale del
20.
marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e
amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al
coronavirus (COVID-19) prevedesse la sospensione dei termini stabiliti dalla
legge, da un’autorità o da un giudice dal 21 marzo al 19 aprile 2020 (qualora
il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevedesse una loro
sospensione durante i giorni che precedono o seguono la Pasqua), l’appellante
sostiene che, cadendo il 19 aprile 2020 di domenica, la citata sospensione
perdurasse fino alla mezzanotte di lunedì 20 aprile 2020 in applicazione
dell’art. 142 cpv. 3 CPC. A suo dire, nemmeno in tale data potevano dunque
avvenire attività processuali, riservate ragioni d’urgenza nella fattispecie
non date. L’appellante ne deduce altresì (per quanto è dato capire) che il Decreto
esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020 concernente l’operato
procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità
giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da
COVID-19 (stabilente una sospensione delle udienze e degli atti procedurali non
urgenti sino al 19 aprile 2020) sarebbe conseguentemente errato, poiché esso
avrebbe dovuto estendere la sospensione sino al 20 aprile compreso. Neppure la
relativa modifica del Decreto intervenuta sabato 18 aprile 2020 e in vigore dal
20.
aprile 2020 (che sanciva per tale data la ripresa dell’attività della
giustizia civile, con l’intimazione graduale delle decisioni e la citazione
alle udienze) sarebbe stata di facile interpretazione, potendosi presumere che
il 20 aprile fosse un giorno dedicato alla riorganizzazione e alla preparazione
da parte delle autorità giudiziarie, in occasione del quale anche l’udienza qui
in esame sarebbe stata rinviata. Tant’è che nemmeno la convenuta vi è comparsa.
L’appellante evidenzia altresì che giusta l’art. 5 dell’Ordinanza federale sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in
relazione al coronavirus del 16 aprile 2020 (versione 20 aprile 2020), il Pretore
poteva rinunciare al dibattimento e svolgere la procedura per scritto. A fronte
di questa poca chiarezza normativa, l’appellante ritiene di non avere avuto
alcuna colpa per la sua mancata comparizione, laddove il primo giudice,
costatata l’assenza delle parti, avrebbe potuto e dovuto contattarle telefonicamente
per sollecitarne la comparsa. In ogni caso, le potrebbe essere attribuita al
massimo una colpa lieve, tenuto altresì conto delle circostanze eccezionali causate
dall’emergenza COVID-19, fra cui il lavoro ridotto della sua segreteria, la
sospensione dell’agenda da questa gestita fino al 19 aprile 2020 e la mancata
presenza in ufficio dei collaboratori dello Studio legale. L’impugnata
decisione di stralcio sarebbe pertanto giuridicamente sbagliata e ingiusta alla
luce dell’eccezionalità della situazione, e l’appellante avrebbe diritto alla
restituzione del termine ex art. 148 CPC.
4.
Giusta l’art. 234 cpv. 2 CPC,
se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata
dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per
metà a ciascuna delle parti. Resta riservata un’eventuale istanza di restituzione
del termine ai sensi dell’art. 148 CPC (se la parte rende verosimile di non
aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura), nel caso
concreto già decisa negativamente dal Pretore con decisione cresciuta in
giudicato del 20 maggio 2020.
5.
Comunque sia, nel caso
concreto, la citazione all’udienza del 20 aprile 2020 è da considerare
senz’altro valida ed efficace e la mancata comparizione dell’appellante,
pacificamente ingiustificata, non può essere attribuita a una negligenza
soltanto lieve. Innanzitutto, la questione qui controversa non ha per oggetto
la decorrenza di un termine che potesse essere sospeso, bensì la fissazione di
un’udienza a una data ben determinata. Pretendere poi che l’art. 142 CPC fosse
applicabile anche per determinare l’estensione del periodo di sospensione chiaramente
delimitato dalla citata Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 è
del tutto pretestuoso. L’art. 142 CPC si applica difatti, con ogni evidenza, al
computo dei termini in decorrenza e non ai periodi di sospensione definiti
dalla legge. È ad esempio lapalissiano che l’ultimo giorno di sospensione
relativo alle regolari ferie giudiziarie pasquali cada la domenica successiva
alla Pasqua (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), e non il lunedì seguente. Ne
consegue che la sospensione eccezionale dei termini sancita dall’Ordinanza 20
marzo 2020 del Consiglio federale perdurava solamente fino al 19 aprile 2020 e
che essa non era applicabile alla citazione qui in esame. Per quanto riguarda
il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020, i relativi art.
2-4 prevedevano, oltre alla sospensione dei termini e dell’intimazione delle
decisioni sino al 19 aprile 2019 (riservati casi particolari), anche il rinvio
d’ufficio di udienze, sopralluoghi e atti procedurali comportanti la presenza o
l’intervento delle parti a data successiva al 19 aprile 2020. In altre parole,
alle Autorità giudiziarie è stato richiesto di rinviare le udienze previste fra
il 20 marzo e il 19 aprile e di astenersi dall’emanare citazioni per quel
periodo. Tale regolamentazione non toccava dunque né la citazione qui in esame,
risalente al 20 febbraio 2020, né la relativa udienza del 20 aprile 2020. Ciò è
del resto congruente con la modifica del suddetto Decreto esecutivo, entrata in
vigore il 20 aprile, il cui art. 2 mirava proprio a garantire il rispetto delle
norme d’igiene e di distanziamento sociale per tutte le udienze previste a
partire da tale giorno, come pure con l’Ordinanza del Consiglio federale del 16
aprile 2020 (in vigore dal 20 aprile 2020), che regolava lo svolgimento delle
udienze e stabiliva la facoltà (e non l’obbligo) per il giudice di rinunciare
ai dibattimenti o di ricorrere a videoconferenze (v. i relativi art. 2 e 5). Nella
fattispecie, l’udienza 20 aprile 2020 non è mai stata né revocata né rinviata
d’ufficio (laddove in una simile evenienza, il Pretore ne avrebbe dato
comunicazione alle parti), né l’appellante (peraltro uno Studio legale di medie
dimensioni composto da sei avvocati, due assistenti legali e tre consulenti) ha
chiesto un rinvio, ritenuto che in caso di dubbio esso avrebbe potuto e dovuto
farsi parte diligente e informarsi presso la Pretura, ciò che non è avvenuto.
Tale presa di contatto del resto non necessitava la presenza in ufficio, né
l’appellante allega valide e oggettive circostanze che rendessero impossibili
una debita verifica o la presenza all’udienza (quali ad esempio la malattia,
l’obbligo di quarantena o il blocco delle frontiere). In tali circostanze, non
vi è margine per esercitare la flessibilità o l’indulgenza auspicate da
quest’ultimo. La decisione pretorile deve pertanto essere confermata.
6.
Ne consegue che l’appello
dev’essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 36'362.80 (determinante anche per un eventuale
ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106
cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG,
sono quantificate in fr. 700.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art.
11.
cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 5, 13 e 14 RTar, tenuto pure conto delle spese e
dell’IVA, ammontano a fr. 1'200.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
19 maggio 2020 dello Studio legale AP 1, , è respinto.
2. Gli oneri processuali della procedura di appello, di
complessivi
fr. 700.-, sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata
complessivi fr. 1’200.- per ripetibili.
3. Notificazione:
-
;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).