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Decisione

12.2020.64

Appello contro decisione di stralcio per mancata comparsa di entrambe le parti all’udienza di prime arringhe; attività giudiziaria in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19

15 ottobre 2020Italiano13 min

19 febbraio 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.64

Lugano

15 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.210

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21

ottobre 2019 da

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’avv. dott.

PA 2

chiedente la condanna

della convenuta al pagamento di fr. 36'362.80 oltre interessi al 5% dal 23

maggio 2018;

vista la decisione 20 aprile 2020 con cui il Pretore ha stralciato la

causa dai ruoli per

mancata comparizione di entrambe le parti all’udienza di prime

arringhe di medesima

data (art. 234 cpv. 2 CPC);

appellante l’attore con appello 19 maggio 2020, con cui ha chiesto di

considerare la

decisione di stralcio infondata e di

accertare il suo diritto alla restituzione del

termine ex art. 148 CPC per assenza di colpa,

subordinatamente per colpa solo lieve, e

di ordinare conseguentemente al primo

giudice di fissare una nuova udienza di prime

arringhe;

gravame completato dall’appellante con la

“memoria integrativa spontanea” dell’8 luglio

2020;

mentre la convenuta con risposta 13

luglio 2020 ha postulato la reiezione del

gravame, con protesta di spese e

ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Previo ottenimento

dell’autorizzazione ad agire, con petizione 21 ottobre 2019 lo Studio legale AP

1 ha convenuto la società AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

postulandone la condanna al pagamento di fr. 36'362.80 oltre interessi al 5%

dal 23 maggio 2018 a titolo di onorario per prestazioni professionali svolte.

B.

Con risposta 13 dicembre 2019

la convenuta si è opposta alla petizione. Con replica 14 gennaio 2020 e duplica

19 febbraio 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche

posizioni.

C.

Con ordinanza 20 febbraio 2020

il Pretore ha citato le parti a comparire all’udienza di prime arringhe,

fissata per il 20 aprile 2020 alle ore 10:00. In tale data il giudice,

costatata la mancata comparizione di entrambe le parti in assenza di

qualsivoglia giustificazione, ha dichiarato la causa priva d’oggetto e l’ha

stralciata dai ruoli in applicazione dell’art. 234 cpv. 2 CPC, ponendo le spese

di fr. 1'250.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

D.

Con istanza 23 aprile 2020

l’attore ha chiesto al Pretore la restituzione del termine ai sensi dell’art.

148 CPC, mentre la convenuta vi si è opposta.

E.

Con appello 19 maggio 2020

l’attore si è aggravato contro la decisione di stralcio, postulando in sostanza

il suo annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per la fissazione

di una nuova udienza di prime arringhe e il proseguo della causa, nonché di

accertare il suo diritto alla restituzione del termine ex art. 148 CPC (istanza

ancora pendente presso il primo giudice e da questi respinta il giorno

successivo).

F.

Con “memoria integrativa

spontanea” 8 luglio 2020 l’appellante ha ulteriormente approfondito la sua

posizione in particolare alla luce del diniego della restituzione del termine

stabilito dal Pretore.

G.

Con risposta 13 luglio 2020

l’appellata ha postulato la reiezione del gravame. Delle argomentazioni delle

parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Nel caso concreto, lo Studio

legale AP 1 ha presentato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione

dell’impugnato giudizio, un appello ai sensi degli art. 308 seg. CPC,

considerato che il valore litigioso della controversia è superiore a fr.

10'000.-. Ci si potrebbe in effetti chiedere se l’appello sia il rimedio

corretto per impugnare una decisione di stralcio ex art. 234 cpv. 2 CPC, che è

un caso di applicazione dell’art. 242 CPC (“causa divenuta priva d’oggetto

per altri motivi”). La dottrina è divisa su questo tema, e propende in

parte per l’appello (qualora siano date le condizioni di cui all’art. 308 CPC,

v. Leuenberger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3ª ed., n. 10a ad art. 234;

Tappy in: Commentarire romand CPC, 2ª ed., n. 7 ad art. 242) e in

parte per il reclamo ex art. 319 lett. b n. 2 CPC (Willisegger in: Basler Kommentar ZPO, 3ª ed., n. 36 ad art.

234; Killias in: Berner Kommentar

ZPO, Band II, n. 24 ad art. 242; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 2, n. 11 ad art. 242). A tal riguardo, la giurisprudenza del Tribunale

federale non è cristallina, laddove in un caso l’Alta Corte ha stabilito che

una decisione di stralcio per mancata comparizione ex art. 206 CPC è impugnabile

unicamente con reclamo (STF 4A_131/2013 del 3 settembre 2013, consid. 2.2.2.2),

e in un altro ha osservato come una decisione che ponga formalmente fine alla causa

ai sensi dell’art. 90 LTF (in quella fattispecie: una decisione che rifiutava

la restituzione del termine ex art. 148 CPC) dovesse invece rientrare nel campo

di applicazione dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC (STF 4A_137/2013 del 7

novembre 2013, consid. 7.2 e 7.3). Tale distinzione può avere conseguenze

pratiche considerevoli, ritenuto che il reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b

n. 2 CPC è ammissibile solo qualora vi sia il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e che lo stralcio della causa ex art. 234 cpv. 2 CPC

non ha effetti di regiudicata materiale (potendo dunque la parte interessata

riproporla nuovamente in giudizio, riservati eventuali ostacoli di diritto

materiale quali la prescrizione o la perenzione). Vi è pure da considerare che

la decisione impugnata indicava il rimedio giuridico dell’appello, e che anche qualora

ciò fosse da considerare un errore, non sarebbe stato facilmente riconoscibile,

presupponendo una relativa analisi non solo la lettura del testo di legge, ma

anche la consultazione di dottrina e giurisprudenza non univoche. L’appello può

dunque essere esaminato.

2.

Lo stesso non si può dire per

la “memoria integrativa spontanea” 8 luglio 2020, inoltrata prima ancora che

giungesse la risposta dell’appellata. In primo luogo, l’appellante aveva il

dovere di proporre tutte le sue argomentazioni e contestazioni con l’appello,

non sussistendo la facoltà di completarlo nel seguito se non unicamente per il

tramite di una replica spontanea successiva alla risposta della controparte (strumento

che comunque non può servire a

colmare lacune dell'appello). In secondo luogo, premesso che l’impugnabilità e i

rimedi di diritto contro le decisioni riguardanti la restituzione del termine

sono questioni anch’esse ampiamente dibattute dalla dottrina (laddove l’art.

149.

CPC definisce tali decisioni “definitive” e il Tribunale federale ha

stabilito che esse devono essere impugnabili qualora comportino la perdita

definitiva di un’azione o di un mezzo d’azione, v. DTF 139 III 478, consid. 6;

STF 4A_137/2013 del 7 novembre 2013, consid. 6), nel caso concreto un’eventuale

contestazione inoltrata l’8 luglio 2020 contro il diniego di restituzione del

termine sancito dal Pretore in data 20 maggio 2020 sarebbe ampiamente tardiva.

Tale scritto deve dunque essere ritenuto irricevibile.

3.

L’appellante riconduce la sua

mancata comparizione all’udienza al tenore delle varie normative speciali

regolanti il funzionamento della giustizia nel periodo di emergenza

epidemiologica da COVID-19, che l’avrebbero indotto a ritenere in buona fede

che il 20 aprile 2020 vigesse ancora la sospensione eccezionale dei termini e

che la prevista udienza fosse stata rinviata o fosse da rinviare d’ufficio.

Rilevato come l’Ordinanza del Consiglio federale del

20.

marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e

amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al

coronavirus (COVID-19) prevedesse la sospensione dei termini stabiliti dalla

legge, da un’autorità o da un giudice dal 21 marzo al 19 aprile 2020 (qualora

il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevedesse una loro

sospensione durante i giorni che precedono o seguono la Pasqua), l’appellante

sostiene che, cadendo il 19 aprile 2020 di domenica, la citata sospensione

perdurasse fino alla mezzanotte di lunedì 20 aprile 2020 in applicazione

dell’art. 142 cpv. 3 CPC. A suo dire, nemmeno in tale data potevano dunque

avvenire attività processuali, riservate ragioni d’urgenza nella fattispecie

non date. L’appellante ne deduce altresì (per quanto è dato capire) che il Decreto

esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020 concernente l’operato

procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità

giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da

COVID-19 (stabilente una sospensione delle udienze e degli atti procedurali non

urgenti sino al 19 aprile 2020) sarebbe conseguentemente errato, poiché esso

avrebbe dovuto estendere la sospensione sino al 20 aprile compreso. Neppure la

relativa modifica del Decreto intervenuta sabato 18 aprile 2020 e in vigore dal

20.

aprile 2020 (che sanciva per tale data la ripresa dell’attività della

giustizia civile, con l’intimazione graduale delle decisioni e la citazione

alle udienze) sarebbe stata di facile interpretazione, potendosi presumere che

il 20 aprile fosse un giorno dedicato alla riorganizzazione e alla preparazione

da parte delle autorità giudiziarie, in occasione del quale anche l’udienza qui

in esame sarebbe stata rinviata. Tant’è che nemmeno la convenuta vi è comparsa.

L’appellante evidenzia altresì che giusta l’art. 5 dell’Ordinanza federale sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in

relazione al coronavirus del 16 aprile 2020 (versione 20 aprile 2020), il Pretore

poteva rinunciare al dibattimento e svolgere la procedura per scritto. A fronte

di questa poca chiarezza normativa, l’appellante ritiene di non avere avuto

alcuna colpa per la sua mancata comparizione, laddove il primo giudice,

costatata l’assenza delle parti, avrebbe potuto e dovuto contattarle telefonicamente

per sollecitarne la comparsa. In ogni caso, le potrebbe essere attribuita al

massimo una colpa lieve, tenuto altresì conto delle circostanze eccezionali causate

dall’emergenza COVID-19, fra cui il lavoro ridotto della sua segreteria, la

sospensione dell’agenda da questa gestita fino al 19 aprile 2020 e la mancata

presenza in ufficio dei collaboratori dello Studio legale. L’impugnata

decisione di stralcio sarebbe pertanto giuridicamente sbagliata e ingiusta alla

luce dell’eccezionalità della situazione, e l’appellante avrebbe diritto alla

restituzione del termine ex art. 148 CPC.

4.

Giusta l’art. 234 cpv. 2 CPC,

se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata

dal ruolo in quanto priva d’oggetto. Le spese processuali sono addossate per

metà a ciascuna delle parti. Resta riservata un’eventuale istanza di restituzione

del termine ai sensi dell’art. 148 CPC (se la parte rende verosimile di non

aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura), nel caso

concreto già decisa negativamente dal Pretore con decisione cresciuta in

giudicato del 20 maggio 2020.

5.

Comunque sia, nel caso

concreto, la citazione all’udienza del 20 aprile 2020 è da considerare

senz’altro valida ed efficace e la mancata comparizione dell’appellante,

pacificamente ingiustificata, non può essere attribuita a una negligenza

soltanto lieve. Innanzitutto, la questione qui controversa non ha per oggetto

la decorrenza di un termine che potesse essere sospeso, bensì la fissazione di

un’udienza a una data ben determinata. Pretendere poi che l’art. 142 CPC fosse

applicabile anche per determinare l’estensione del periodo di sospensione chiaramente

delimitato dalla citata Ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 è

del tutto pretestuoso. L’art. 142 CPC si applica difatti, con ogni evidenza, al

computo dei termini in decorrenza e non ai periodi di sospensione definiti

dalla legge. È ad esempio lapalissiano che l’ultimo giorno di sospensione

relativo alle regolari ferie giudiziarie pasquali cada la domenica successiva

alla Pasqua (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), e non il lunedì seguente. Ne

consegue che la sospensione eccezionale dei termini sancita dall’Ordinanza 20

marzo 2020 del Consiglio federale perdurava solamente fino al 19 aprile 2020 e

che essa non era applicabile alla citazione qui in esame. Per quanto riguarda

il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 20 marzo 2020, i relativi art.

2-4 prevedevano, oltre alla sospensione dei termini e dell’intimazione delle

decisioni sino al 19 aprile 2019 (riservati casi particolari), anche il rinvio

d’ufficio di udienze, sopralluoghi e atti procedurali comportanti la presenza o

l’intervento delle parti a data successiva al 19 aprile 2020. In altre parole,

alle Autorità giudiziarie è stato richiesto di rinviare le udienze previste fra

il 20 marzo e il 19 aprile e di astenersi dall’emanare citazioni per quel

periodo. Tale regolamentazione non toccava dunque né la citazione qui in esame,

risalente al 20 febbraio 2020, né la relativa udienza del 20 aprile 2020. Ciò è

del resto congruente con la modifica del suddetto Decreto esecutivo, entrata in

vigore il 20 aprile, il cui art. 2 mirava proprio a garantire il rispetto delle

norme d’igiene e di distanziamento sociale per tutte le udienze previste a

partire da tale giorno, come pure con l’Ordinanza del Consiglio federale del 16

aprile 2020 (in vigore dal 20 aprile 2020), che regolava lo svolgimento delle

udienze e stabiliva la facoltà (e non l’obbligo) per il giudice di rinunciare

ai dibattimenti o di ricorrere a videoconferenze (v. i relativi art. 2 e 5). Nella

fattispecie, l’udienza 20 aprile 2020 non è mai stata né revocata né rinviata

d’ufficio (laddove in una simile evenienza, il Pretore ne avrebbe dato

comunicazione alle parti), né l’appellante (peraltro uno Studio legale di medie

dimensioni composto da sei avvocati, due assistenti legali e tre consulenti) ha

chiesto un rinvio, ritenuto che in caso di dubbio esso avrebbe potuto e dovuto

farsi parte diligente e informarsi presso la Pretura, ciò che non è avvenuto.

Tale presa di contatto del resto non necessitava la presenza in ufficio, né

l’appellante allega valide e oggettive circostanze che rendessero impossibili

una debita verifica o la presenza all’udienza (quali ad esempio la malattia,

l’obbligo di quarantena o il blocco delle frontiere). In tali circostanze, non

vi è margine per esercitare la flessibilità o l’indulgenza auspicate da

quest’ultimo. La decisione pretorile deve pertanto essere confermata.

6.

Ne consegue che l’appello

dev’essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base

di un valore litigioso di fr. 36'362.80 (determinante anche per un eventuale

ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106

cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG,

sono quantificate in fr. 700.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art.

11.

cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 5, 13 e 14 RTar, tenuto pure conto delle spese e

dell’IVA, ammontano a fr. 1'200.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

19 maggio 2020 dello Studio legale AP 1, , è respinto.

2. Gli oneri processuali della procedura di appello, di

complessivi

fr. 700.-, sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata

complessivi fr. 1’200.- per ripetibili.

3. Notificazione:

-

;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).