12.2020.65
Decisione pretorile - mezzo di impugnazione errato (reclamo invece di appello)
15 gennaio 2021Italiano6 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2020.65
Lugano
15 gennaio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2018.5 della Pretura
del Distretto di Leventina promossa con petizione 16 luglio 2018 da
AP
1 ,
rappr. da RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ PA 1
con cui l'attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'366,87 netti oltre
interessi;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della
petizione, e sulla quale il Pretore ha statuito con decisione 28 aprile 2020,
con la quale ha parzialmente accolto la petizione, limitatamente a fr. 4'947,40
netti oltre interessi, ponendo ripetibili parziali a carico dell’attore;
appellante l’attore
che, con reclamo 25 maggio 2020, ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr.
10'310,20, protestando spese e ripetibili;
richieste alle quali l’appellata si è opposta con risposta 25 giugno 2020;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1.
AP 1 ha lavorato alle dipendenze di AO 1 dal 16 gennaio 2017 quale
autista di torpedoni con un salario mensile netto di fr. 3'000.- per
un’occupazione a tempo pieno (doc. A).
La disdetta ordinaria del contratto è stata notificata al dipendente con
lettera del 24 agosto 2017, con effetto per il 30 settembre 2017 (doc. C).
2.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con
petizione 16 luglio 2018 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la
condanna al pagamento di fr. 20'366,87 netti oltre interessi al 5% dal 1°
ottobre 2017, a titolo di spettanze salariali, ovvero alla differenza tra
quanto a suo dire versatogli e il minimo salariale previsto dal Contratto
collettivo di lavoro negli autotrasporti del canton Ticino.
3.
In occasione del dibattimento dell’8 novembre 2018 la convenuta ha
chiesto di respingere le pretese attoree, esponendo i motivi per i quali nulla
sarebbe più dovuto al dipendente.
Esperita l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e
domande con memoriali conclusivi del 28 marzo 2019.
4.
Con sentenza 28 aprile 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, limitatamente a fr. 4'947,40 netti oltre interessi, condannando
l’attore alla rifusione di ripetibili parziali.
5.
Con reclamo 25 maggio 2020, l’attore ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione,
limitatamente a fr. 10'310,20, protestando spese e ripetibili. Con risposta 25
giugno 2020 la convenuta ne ha postulato la reiezione.
6.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- (in
casu: fr. 20'366,87) la decisione pretorile è impugnabile mediante appello
(art. 308 cpv. 2 CPC), innanzi alla seconda Camera civile (art. 48 lett. b
cifra 1 LOG), entro il termine di 30 giorni.
La notifica all’attore della sentenza 28 aprile 2020 è avvenuta il giorno
successivo e l’impugnativa 25 maggio 2020 è pertanto tempestiva e ricevibile da
questo punto di vista.
L’insorgente ha denominato reclamo l’atto con il quale ha impugnato la
sentenza pretorile, ha formulato la domanda di giudizio nel senso di chiedere che
“il reclamo è accolto …”, ha rilevato in ordine che “il termine del
reclamo è ampiamente ossequiato”, e ha indirizzato il suo scritto
direttamente alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello. Così
facendo l’attore ha scelto di inoltrare un rimedio di diritto diverso da quello
corretto (ovvero un reclamo anziché un appello) e questa Camera non può far
altro che dichiararlo inammissibile, non ricorrendo le circostanze atte a
eccezionalmente permetterne una conversione in appello.
In questa procedura l’attore è infatti rappresentato da un mandatario
professionalmente qualificato (ovvero da un’organizzazione sindacale) e non può
invocare una semplice svista per aver scientemente scelto di non introdurre un
appello benché tale via fosse stata espressamente e pertinentemente indicata
dal Pretore quale rimedio giuridico esperibile contro la decisione emessa (con
esplicito riferimento agli art. 308 e 311 CPC). In effetti l’appellabilità del
giudizio è data allorquando il valore litigioso secondo l’ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (v. art. 308 cpv. 2 CPC),
ciò che è il caso nella concreta fattispecie. L’importo della modifica
richiesta in seconda sede (ossia se il medesimo è inferiore o superiore a fr.
10'000.-) è invece irrilevante ai fini dell’appellabilità.
A fronte delle circostanze concrete, non trattandosi di un’inavvertenza
manifesta e non ricorrendo l’ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico
fosse difficilmente riconoscibile, l’introduzione del mezzo di impugnazione
errato è quindi riconducibile a una violazione del dovere di diligenza (Prozesssorgfalt)
da parte dell’organizzazione sindacale rappresentante l’attore, ciò che esclude
la possibilità di una conversione (v. IICCA 28 agosto 2019, inc. 12.2019.123
consid. 9; CCR 15 aprile 2019, inc. 16.2017.21, consid. 2, con rinvio a DTF
5A_221/2018 del 4 giugno 2018).
7.
Ne consegue che il reclamo è irricevibile.
Non sono prelevate spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un
rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-
(art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza.
Il valore litigioso ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale
è pari a fr. 5'362,80 e non supera pertanto la soglia di fr.
15'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 LTF.
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 25 maggio 2020 di AP 1 è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese processuali.
AP 1 è tenuto a rifondere a AO 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).