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Decisione

12.2020.67

Contratto di lavoro - provvigione - interpretazione di clausole contrattuali

25 maggio 2021Italiano19 min

importo complessivo a favore della datrice di lavoro di fr. 6'049.28 (fr. 12'835.27

Source ti.ch

Incarto n.

12.2020.67

Lugano

25 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.84 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18 aprile

2018 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 41'387.24 oltre

interessi al 5% dal 31 marzo 2015 a titolo di provvigioni;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore

aggiunto con sentenza 6 maggio 2020 ha integralmente accolto;

appellante la

convenuta con appello 28 maggio 2020 con cui chiede la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando le

spese giudiziarie di prima e seconda sede;

mentre con risposta 16

luglio 2020 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con un contratto denominato

“di collaborazione” sottoscritto il 18 maggio 2010 AO 1 è stato assunto

dalla AP 1 quale consulente e intermediatore assicurativo del servizio esterno

a partire dal 1° agosto seguente. Il contratto prevedeva quale corrispettivo

per l’attività esercitata il versamento di “una percentuale su base annua”

del 50% “delle commissioni generate dal portafoglio” del consulente per

Fatti

i rami assicurativi generali, vita collettiva e di persone, rispettivamente di

una “provvigione unica” del 60% “sulle commissioni delle

assicurazioni vita individuali” (doc. C, art. 5 e allegato 1). Al termine

della collaborazione attiva il consulente aveva diritto a “un’indennità

annuale” del 30% delle commissioni generate dal suo portafoglio clienti per

tutti i rami assicurativi per la durata di 5 anni (doc. C, art. 10 e allegato

1).

B. Il 30 aprile 2014 AP

1 ha disdetto il contratto di collaborazione con AO 1 per il 31 luglio

successivo (doc. D) e il 3 aprile 2015 gli ha inviato il conteggio finale delle

provvigioni per il periodo gennaio 2013 – dicembre 2014, dal quale risultava un

importo complessivo a favore della datrice di lavoro di fr. 6'049.28 (fr. 12'835.27

di provvigioni 2013 + fr. 68'615.45 di provvigioni 2014 ./. fr. 87’500.- di acconti

versati nel 2014, doc. G).

C. Con petizione 18

aprile 2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

H), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 41'387.24, oltre interessi al

5% dal 31 marzo 2015. A suo dire, per il periodo di validità del contratto di

collaborazione dal 1° gennaio al 31 luglio 2014 egli avrebbe diritto al 50%,

rispettivamente al 60% delle commissioni incassate dalla convenuta in tale

periodo (pari a un importo di fr. 97'612.- per i rami assicurativi generali e

di fr. 16'089.29 per il ramo assicurativo vita individuale, calcolati sulla

base dei dati di cui al doc. F), mentre per il periodo successivo alla disdetta

(1° agosto – 31 dicembre 2014) le provvigioni ammonterebbero al 30% dei premi

incassati in quel periodo per tutti i rami assicurativi (fr. 2'328.51,

rispettivamente fr. 22.17), per un importo complessivo di fr. 116'051.97. A

tale somma andrebbero aggiunti fr. 12'835.27 (pari al saldo delle provvigioni

del 2013) e dedotti gli anticipi ricevuti per il 2014 (di fr. 87’500.-), per un

saldo in suo favore di fr. 41'387.24.

D. Con risposta 22

maggio 2018 AP 1 si è integralmente opposta alla pretesa attorea, contestando

il calcolo delle provvigioni. A suo dire, esse andrebbero determinate partendo

dalla totalità delle commissioni da lei incassate per l’intero 2014, risultanti

dal doc. F (fr. 202'985.71 per i rami assicurativi generali, pari a una

provvigione del 50% di fr. 101'492.85; rispettivamente fr. 26'889.38 per

l’assicurazione vita individuale pari una provvigione del 60% di fr. 16'133.62),

e calcolate pro rata temporis per i 7 mesi durante il quale il

dipendente ha lavorato alle sue dipendenze. La provvigione 2014 ammonterebbe

pertanto a fr. 59'204.17 (fr. 101'492.85 : 12 x 7) per i rami assicurativi

generali rispettivamente a fr. 9'411.28 (fr. 16'133.62 : 12 x 7) per il ramo

assicurazione vita individuale, per un importo complessivo di fr. 68'615.45. A

tale somma andrebbero aggiunti fr. 12'835.27 (pari al saldo delle provvigioni

del 2013) e dedotti gli anticipi versati nel 2014 di fr. 87’500.-, per un saldo

negativo a carico del lavoratore di fr. 6'049.28. La convenuta ha inoltre contestato

di dovere un’indennità del 30% per il periodo successivo all’interruzione del

rapporto di lavoro siccome i clienti del portafoglio dell’attore non sarebbero

rimasti presso di lei.

E. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore aggiunto, con decisione 6 maggio 2020 qui impugnata, ha accolto la

petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 41'387.24, oltre interessi al

5% dal 31 marzo 2015, in favore di AO 1, ponendo la tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 2’970.- a carico della convenuta, con

l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 5'700.- a titolo

di ripetibili.

F. Con appello 28 maggio

2020 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione, protestando le spese giudiziarie di entrambe le sedi.

Con risposta 16 luglio 2020 l’attore si è opposto integralmente al gravame,

protestando spese e ripetibili di appello.

E considerato

in diritto: 1. L’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia

di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr.

10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il

termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 6 maggio

2020 è stata recapitata all’appellante l’8 maggio seguente (v. tracciamento

dell’invio agli atti), per cui l’appello 28 maggio 2020 è tempestivo, così come

lo è la risposta inoltrata dall’attore nel termine di 30 giorni ai sensi

dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

Considerandi

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, premesso che tra le parti era litigiosa la

questione riguardante le modalità di calcolo delle provvigioni rivendicate

dall’attore per il 2014 in seguito alla conclusione del rapporto di lavoro e

ritenuto che agli atti non vi erano prove in merito alla reale e comune volontà

delle parti, ha proceduto a un’interpretazione oggettiva delle loro

dichiarazioni di volontà contenute nel contratto di collaborazione (doc. C).

Sulla base del chiaro tenore delle relative clausole contrattuali e in assenza

di altre circostanze che avrebbero permesso di giungere a un diverso risultato,

il primo giudice ha concluso che il senso che in buona fede le parti potevano e

dovevano ragionevolmente attribuire alle pertinenti clausole contrattuali

disciplinanti il diritto alle provvigioni fosse quello secondo cui fino allo

scioglimento del contratto il consulente aveva diritto alle provvigioni

calcolate secondo l’art. 5 e l’allegato 1 fino a quella data e secondo l’art.

10.

e l’allegato 1 per il periodo successivo. Il Pretore aggiunto, accertato che

l’attore aveva cessato ogni attività lavorativa per la convenuta a partire dal

31.

luglio 2014 e che almeno fino alla fine del 2014 il suo portafoglio clienti

era rimasto presso di lei, ha ritenuto adempiute le condizioni per

l’ottenimento della provvigione al termine della collaborazione attiva ai sensi

dell’art. 10 e dell’allegato 1 del contratto. Il primo giudice ha pertanto

concluso che le pretese vantate dall’attore erano conformi alla menzionata

interpretazione oggettiva. Considerato che sia l’ammontare delle provvigioni

per il 2014 e degli ulteriori importi aggiunti o sottratti fino a raggiungere

il saldo di fr. 41'387.24 sia gli interessi moratori non erano stati contestati

dalla controparte, egli ha infine accolto la petizione.

3.

Con l’appello la

convenuta contesta l’interpretazione delle clausole contrattuali eseguita dal

Pretore aggiunto e ribadisce la tesi secondo cui l’attore avrebbe diritto al

50%, rispettivamente al 60% delle commissioni da lei incassate durante l’intero

2014, calcolato tuttavia pro rata temporis per i 7 mesi durante i quali

egli ha svolto la propria attività. Il consulente esterno avrebbe diritto a

ricevere una provvigione su tutte le commissioni generate dal suo portafoglio

clienti durante tutto l’anno, da adeguare tuttavia alla durata effettiva dei

servizi da lui forniti, ritenuto che il diritto alla provvigione sarebbe

correlato alle prestazioni fornite dal consulente in suo favore e non

all’incasso delle commissioni.

4.

In concreto non è

contestato che il rapporto contrattuale è da qualificare come un contratto di

lavoro ai sensi degli art. 319 seg. CO e che le parti, quale remunerazione del

collaboratore, hanno pattuito il versamento di una provvigione. Controversa in appello

è l’interpretazione del Pretore aggiunto delle clausole contrattuali

riguardanti le modalità di calcolo della provvigione a seguito

dell’interruzione del rapporto di lavoro a fine luglio 2014.

5.

Nel diritto svizzero

la questione di sapere se le parti hanno concluso un accordo è sottoposta al

principio della priorità della volontà soggettiva sulla volontà oggettiva (DTF 144 III 93 consid.

5.2.1; 123 III 35 consid.

2b). Il giudice deve quindi in un primo tempo ricercare la reale e comune

volontà delle parti, se del caso sulla base di indizi. Costituiscono indizi in

questo senso non solo il tenore delle dichiarazioni di volontà, ma tutte le

circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che si

tratti di circostanze anteriori alla conclusione del contratto o dei fatti

posteriori alla stessa, in particolare il comportamento ulteriore delle parti

che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti.

L'apprezzamento di questi indizi concreti da parte del giudice, secondo la sua

generale esperienza di vita, costituisce un accertamento di fatto (DTF 144 III 93 consid.

5.2.2, con rinvii).

Se il giudice non riesce a

determinare la volontà reale e comune delle parti - per mancanza di prove o

perché quest'ultime non sono concludenti - o se constata che una parte non ha capito

la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve

ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la

volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole

della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni

di volontà dell'altra. Si tratta di un'interpretazione basata sul principio

dell'affidamento, che è una questione di diritto (DTF 144 III 93 consid.

5.2.3).

6.

Il Pretore aggiunto

ha dapprima ritenuto che agli atti non vi erano prove della reale e comune

volontà delle parti in merito alle modalità di calcolo della provvigione dovuta

al lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse terminato nel corso

dell’anno. L’appellante ritiene invece che la reale e concorde volontà delle

parti sarebbe emersa dalle risultanze istruttorie. Al riguardo rinvia

all’audizione testimoniale di __________ C__________ (membro del consiglio di

amministrazione della convenuta fino a settembre 2014 e successivamente

amministratore delegato della stessa fino al mese di agosto 2016, doc. 7)

nonché agli interrogatori di __________ G__________ (presidente del consiglio

di amministrazione della convenuta dal 2013, doc. 7) e __________ R__________

(direttore della convenuta dal 2013, doc. 7). A prescindere dal limitato valore

probatorio di tali audizioni, stante la vicinanza del teste alla convenuta, e

l’assenza di ulteriori mezzi di prova suffraganti le dichiarazioni degli

interrogati, dalle stesse non emerge alcun elemento da cui poter dedurre quale

fosse all’epoca della sottoscrizione del contratto la concezione del

consulente, limitandosi il teste e gli interrogati a riportare il punto di

vista della datrice di lavoro, né emerge alcunché in merito alle trattative

condotte tra le parti per giungere alla stipulazione dell’accordo nel 2010, a

cui nessuno dei verbalizzati ha partecipato. In assenza di ulteriori elementi

oggettivi, ad esempio di conteggi di altri consulenti attestanti le modalità di

calcolo della provvigione nel caso di interruzione del contratto di

collaborazione nel corso dell’anno o la loro audizione, la semplice

dichiarazione del presidente del CdA e del direttore della convenuta, rispettivamente

di un teste a lei vicino, secondo cui la modalità di calcolo della provvigione

proposta dalla datrice di lavoro sarebbe stata la “prassi”, non è

sufficiente per potere ammettere l’esistenza di una concorde soggettiva

volontà. La clausola contrattuale va di conseguenza interpretata secondo il

principio dell’affidamento, come ha giustamente ritenuto il Pretore aggiunto.

Per completezza

giova osservare che, contrariamente a quanto pretende l’appellante, in concreto

non può in ogni caso essere rimproverata al Pretore aggiunto una violazione del

diritto alla prova per non avere tenuto conto dell’audizione del teste e degli

interrogatori della parte. Ciò potrebbe semmai costituire un errato

apprezzamento delle prove o una violazione del diritto per non avere rispettato

i principi di interpretazione, ciò che come visto non è tuttavia il caso.

7.

L’appellante ritiene

che anche secondo un’interpretazione oggettiva l’unico senso che le parti

potevano in buona fede attribuire alle pertinenti clausole contrattuali fosse

quello secondo cui in caso di interruzione del rapporto di collaborazione

durante il corso dell’anno, il consulente sarebbe stato pagato in base alle

commissioni generate dal suo portafoglio durante tutto l’anno civile nella

misura del 50%, rispettivamente del 60% a dipendenza del ramo assicurativo, ma

unicamente per il periodo in cui egli aveva effettivamente fornito le sue

prestazioni, ritenuto che per il periodo successivo egli non avrebbe più

fornito alcuna attività di consulenza e di gestione delle polizze. La datrice

di lavoro non avrebbe infatti avuto alcun interesse a riconoscere una

remunerazione al consulente senza nessuna controprestazione in cambio. Il fatto

di considerare, nel calcolo dell’importo complessivo, le commissioni incassate

dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, terrebbe conto dell’interesse del

consulente di vedersi comunque remunerata l’attività di acquisizione e di

intermediazione fornita anche nel caso in cui la commissione fosse incassata da

AP 1 in una parte dell’anno in cui il rapporto di collaborazione era già

terminato.

8.

In base al contratto

di collaborazione sottoscritto dalle parti, l’attore è stato assunto dalla

convenuta con il compito di svolgere “attività di consulenza e

intermediazione nell’ambito assicurativo”. Ai sensi dell’art. 5, “quale

corrispettivo per l’attività esercitata” le parti hanno pattuito il

versamento di “una percentuale su base annua delle commissioni generate dal

portafoglio” del consulente “per i rami assicurativi generali, vita

collettiva e di persone” (del 50%, allegato 1), rispettivamente una “provvigione

unica sulle commissioni delle assicurazioni vita individuali” (del 60%,

allegato 1). Il diritto alla provvigione nasceva con il pagamento del premio e

veniva versata al consulente tramite un acconto mensile con conguaglio entro il

31.

marzo dell’anno successivo. Il contratto prevedeva inoltre che “al

termine della collaborazione attiva” il consulente aveva diritto a un’“indennità

annuale di portafoglio” del 30% per 5 anni (art. 10 e allegato 1). Dal

tenore del contratto si deduce che il consulente quale remunerazione per l’attività

svolta aveva diritto a una provvigione da determinare sulla base delle

commissioni generate dal suo portafoglio nell’anno precedente il conguaglio, in

funzione di una percentuale differenziata a dipendenza del tipo di

collaborazione e/o dell’affare concluso. Nel caso di collaborazione attiva la

percentuale ammontava al 50%, rispettivamente al 60%, mentre successivamente la

stessa sarebbe stata del 30% per un massimo di 5 anni. Dal tenore del contratto

non è oggettivamente possibile dedurre che in caso di interruzione del rapporto

di lavoro la provvigione andava calcolata sulle commissioni incassate in un

anno ma solo pro rata per i mesi in cui il consulente era stato attivo. Una

tale interpretazione è contraria alla natura della provvigione intesa quale

remunerazione per l’attività che il lavoratore ha (già) svolto e grazie alla

quale è stato validamente concluso l’affare con il terzo, e non quale

corrispettivo in funzione del tempo impiegato. Secondo costante dottrina e

giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 322b cpv. 1 CO, di natura

relativamente imperativa (art. 362 CO), se per determinati affari è convenuta

una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l'affare è stato

validamente concluso con il terzo, rispettivamente allorché la rata o la

prestazione diventa esigibile per i casi e alle condizioni dell’art. 322b cpv.

2.

CO, e se tra l’attività del lavoratore e la conclusione dell’affare vi è un

nesso causale (DTF 128 III 174; Streiff/von

Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a

ed., n. 2 seg. ad art. 322b CO). L’interpretazione e la conseguente modalità di

calcolo proposta dall’appellante produrrebbe di fatto una illecita riduzione

della percentuale pattuita contrattualmente quale provvigione calcolata sulle

commissioni generate dal portafoglio dell’attore durante l’anno precedente e

già incassate dalla datrice di lavoro al momento dello scioglimento del

contratto. L’interpretazione delle clausole contrattuali ritenuta dal Pretore

aggiunto non può nemmeno essere rimessa in discussione dal fatto che non

terrebbe conto dell’interesse della datrice di lavoro a remunerare il

consulente, dopo l’interruzione del contratto di collaborazione, “solo per

l’attività effettivamente fornita”. In tal caso, infatti, la provvigione

sarebbe da determinare in applicazione dell’art. 10 e dell’allegato 1, che

prevede una percentuale inferiore pari al 30% e limitata nel tempo, proprio per

tenere conto del fatto che il consulente dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro non fornisce più alcuna attività di consulenza e di gestione delle

polizze. Tale disposto tiene d’altra parte conto anche dell’interesse del

consulente a vedersi riconosciuta la remunerazione per l’attività di

acquisizione e di intermediazione svolta prima dell’interruzione della

collaborazione anche se la relativa commissione è incassata dalla datrice di

lavoro successivamente.

Da ultimo

occorre aggiungere che

l’interpretazione delle clausole contrattuali proposta dall’attore e confermata

dal Pretore aggiunto è rafforzata pure dal fatto che la datrice di lavoro

stessa, per i mesi immediatamente successivi allo scioglimento del rapporto di

lavoro, ha versato al consulente le provvigioni nella misura del 30% in

applicazione dell’art. 10 e allegato 1 (doc. 12).

Ne discende che il senso

oggettivo che le parti potevano in buona fede attribuire alle pertinenti

clausole contrattuali era che la provvigione sarebbe stata determinata sulla

base delle commissioni incassate dalla datrice di lavoro nell’anno civile precedente

il conteggio finale, che sarebbe stato allestito alla fine del mese di marzo

successivo per tenere conto di eventuali ristorni, ritenuto che la data di

interruzione del rapporto di collaborazione avrebbe determinato l’applicazione

di una percentuale differente sulle commissioni incassate nel rispettivo

periodo.

9.

Ritenuto quanto

esposto al considerando precedente, anche le argomentazioni dell’appellante

concernenti il calcolo delle provvigioni per il periodo 1° agosto - 31 dicembre

2014, secondo cui nulla sarebbe dovuto all’attore siccome la provvigione per

tale periodo sarebbe già stata considerata nel calcolo della provvigione su

base annua pro rata temporis ai sensi dell’art. 5 e il pagamento di una

provvigione ai sensi dell’art. 10 sarebbe entrato in linea di conto semmai solo

per le commissioni incassate dalla convenuta durante l’anno 2015, sono del

tutto infondate.

10.

Da ultimo l’appellante

ritiene che in ogni caso nessuna provvigione sarebbe dovuta all’attore per il

periodo agosto – dicembre 2014 siccome egli non si sarebbe adoperato a

mantenere il suo portafoglio clienti presso la datrice di lavoro. A suo dire,

la clausola contrattuale riguardante il diritto alla provvigione al termine

della collaborazione attiva ai sensi dell’art. 10 non mirava “a garantire

all’ex collaboratore una remunerazione di qualche mese durante i quali

quest’ultimo avrebbe trasferito l’intero portafoglio”. La tesi

dell’appellante non può essere seguita. Come visto precedentemente, il disposto

citato mira infatti a riconoscere all’ex collaboratore una provvigione sulle

commissioni generate dal suo portafoglio riconducibili all’attività da lui

fornita prima dello scioglimento del contratto di collaborazione ma incassate

dalla datrice di lavoro successivamente. Il tenore della clausola è chiaro:

fintanto che il portafoglio clienti sarebbe rimasto presso la datrice di lavoro,

generando delle commissioni in suo favore (grazie al lavoro di acquisizione e

fidelizzazione del cliente svolto dal consulente durante il rapporto di lavoro),

l’ex collaboratore avrebbe avuto diritto a una provvigione del 30% per un

massimo di 5 anni. Dal momento in cui il portafoglio clienti sarebbe stato

trasferito, egli non avrebbe più potuto pretendere alcunché. Contrariamente a

quanto sembra reputare l’appellante, dalla clausola in questione non è

possibile dedurre un obbligo del consulente di lasciare (definitivamente) il

portafoglio alla convenuta per gli anni successivi al termine della

collaborazione né un impegno a rinunciare a qualsiasi altra attività

concorrenziale. Posto che l’appellante non contesta l’accertamento pretorile,

secondo cui almeno fino alla fine del 2014 il portafoglio dell’attore era

restato alla datrice di lavoro, le condizioni per pretendere la provvigione al

termine della collaborazione attiva ai sensi dell’art. 10 e allegato 1 sono

adempiute.

11.

In assenza di

ulteriori censure in merito all’ammontare delle provvigioni riconosciute

all’attore, la decisione impugnata va confermata.

12.

Ne discende la

reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1

lett. a CPC). Le spese giudiziarie per la procedura d’appello, calcolate sulla

base di un valore litigioso complessivo di fr. 41'387.24 sono poste interamente

a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), e sono

calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a

e cpv. 5 RTar. Esso vanno nondimeno opportunamente ridotte per tenere conto dei

paralleli incarti (12.2020.66, 12.2020.68 e 12.2020.69) dall’analogo contenuto

e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle procedure. Le

spese processuali ammontano dunque a fr. 2’500.-; le ripetibili possono essere

quantificate in fr. 1’300.-.

13.

Il valore di causa

supera ampiamente la soglia di fr. 15'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. a

LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 28 maggio

2020 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 6 maggio 2020 della

Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1’300.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).